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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 693/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 693/2021 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in Milano viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), in persona del suo Parte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_6 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Prato, via Armando Spadini n. 29 presso lo studio degli Avv. LIGUORI LETIZIA e RISALITI SANDRO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva e successiva rinuncia al mandato depositata il 4.9.2024, ex art. 85 c.p.c.;
(c.f. ), in persona del suo Parte_7 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via Dolores
1 Bello n. 3, presso lo studio dell'Avv. CODINI LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. STANCHI ANDREA, PEDRONI ANNAMARIA e DESTEFANI SIMONA, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenute
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: A. accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata del rapporto di lavoro ulteriore intercorso tra le ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_2 dal 3.9.2018 al 31.12.2019 (ovvero con le diverse durate ritenute di
[...] giustizia); B. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire:
• una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
• i ratei di retribuzioni differite nella misura piena ed in particolare: a) una mensilità piena per ogni anno di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
• l'inclusione, nella base di calcolo di 13ma, 14ma, permessi, ferie e TFR degli aumenti periodici di anzianità;
• il pagamento dell'indennità integrativa di malattia ex art. 63 CCNL a carico del datore di lavoro per le giornate di malattia indicate nelle buste paga;
• il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL di settore;
• gli scatti di anzianità, nel numero e nella misura stabilita dall'art. 17 CCNL, tenuto conto della complessiva anzianità di servizio delle ricorrenti presso l'appalto M-Dis/ Saga o in subordine dell'anzianità di servizio maturata con;
CP_3
• l'EAR ex art. 52 CCNL;
• l'EDR ex art. 60 CCNL;
C. previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto/subappalto tra Parte_7 Parte_6 Parte_5
e condannare
[...] Controparte_2 Parte_7
e in persona
[...] Parte_6 Parte_5 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, a pagare alle ricorrenti, a titolo di differenze retributive per i titoli meglio specificati in ricorso, i seguenti importi lordi:
• a € 3.352,94 Parte_1
2 • ad € 4.826,17 Parte_2
• a € 4.554,35 Parte_3
• a € 4.586,95 Parte_4
o i diversi importi (maggiori o minori) ritenuti di giustizia;
D. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertato il diritto delle ricorrenti di percepire le retribuzioni per il monte ore contrattualmente pattuito dalle parti nel contratto individuale di lavoro, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi risarcito il danno da inadempimento contrattuale e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a risarcire alle ricorrenti il danno da inadempimento contrattuale, da quantificarsi sulla base del medesimo importo orario che avrebbero percepito, ove avessero lavorato, per il monte ore contrattuale previsto dal contratto individuale di lavoro, con riserva, in tale ipotesi subordinata, di differenziare le singole voci di conteggio. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale così rivalutato, calcolati ai sensi dell'at. 1284 commi 1-5 c.c. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria. Oltre rifusione contributo unificato.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
respingere la domanda in via riconvenzionale svolta da nei confronti di Pt_6 [...]
CP_2
Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Controparte_2
PER IL CONVENUTO : Parte_5
In via preliminare dichiarare la decadenza delle ricorrenti dall'azione nei confronti di per responsabilità solidale ex art. 29, II° comma, D. Lgs. n. Parte_5
276/2003; Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
In subordine limitare la responsbilità solidale del alle Parte_5 differenze retributive relative ai soli mesi da settembre a dicembre 2018; Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Parte_5
PER LA CONVENUTA SAGA S.R.L.:
- RESPINGERE il ricorso e le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, in tutto o nella parte che sarà ritenuta di giustizia;
IN DENEGATA IPOTESI di accoglimento anche parziale delle domande di parte ricorrente:
3 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'esponente ad essere rilevata indenne dal e da in solido tra loro, da qualsiasi somma Parte_5 Controparte_2 essa dovesse essere condannata a pagare in favore delle ricorrenti, a titolo di manleva ovvero di regresso in caso di pagamento in luogo della datrice di lavoro o del Parte_5 affidatario, per capitale, interessi e spese, anche legali, per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese competenze e spese relative ad un eventuale fase esecutiva, e per l'effetto
- CONDANNARE il e in solido tra loro, a Parte_5 Parte_5 Controparte_2 rifondere tutte le somme che, per capitale, interessi e spese, anche legali, l'esponente dovesse essere tenuta a pagare alle ricorrenti per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla eventuale successiva fase esecutiva. Con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA CONVENUTA Parte_7
In via principale con ogni declaratoria e accertamento del caso, rigettare il ricorso, assolvendo la convenuta da ogni domanda. In via subordinata e conseguenzialmente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorso come proposte nei confronti di Parte_7
[...]
- in via riconvenzionale e conseguenzialmente condannare, per i motivi sopra esposti, la società appaltatrice ), in persona del legale rappresentante pro Pt_6 P.IVA_3 tempore, con sede in Caltignaga (NO) in viale Industria 1, a tenere indenne
[...]
da ogni somma che fosse condannata a pagare, sulla base delle Parte_7 clausole di manleva in atti e/o in via di regresso ex art. 1299 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2021, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Nel processo si costituivano , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 15.9.2022, il , Parte_5 con memoria difensiva depositata il 23.5.2022, con memoria difensiva Parte_6 depositata il 27.5.2022 e con memoria difensiva Parte_7 depositata il 27.5.2022.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per discussione, con autorizzazione al deposito di note difensive. Mutata la persona del Giudice per riassegnazione del fascicolo, all'udienza del 6.4.2025, udita la discussione orale, il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva n. 93/2025, con la quale così provvedeva:
“1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire, per il periodo dal 3.9.2018 al 31.12.2019:
4 a) una retribuzione mensile ordinaria pari al minimo tabellare del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, aumentato degli scatti periodici di anzianità maturati a partire dal 1.1.2012 per e e dal 1.6.2014 per Parte_1 Parte_4
Massara e Pattada;
b) i ratei spettanti (16/12 complessivi) di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché la retribuzione feriale e l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti (questi ultimi, nei limiti di cui in motivazione) calcolati sulla base della retribuzione di cui al punto a);
c) la corresponsione, durante i giorni di malattia, di un'indennità tale da integrare quanto rimborsato dall' fino a raggiungere un importo pari alla CP_4 retribuzione ordinaria;
d) l'inclusione, nella base di calcolo del TFR, della retribuzione ordinaria, degli scatti periodici di anzianità e della tredicesima e quattordicesima mensilità, determinate come sopra indicato;
2) condanna a corrispondere alle Controparte_5 ricorrenti la differenza tra gli importi dovuti e quelli concretamente corrisposti e risultanti dalle buste paga ovvero, qualora superiori, quelli ammessi nel ricorso;
3) condanna altresì il e Parte_5 Parte_6 [...] in solido con Parte_7 Controparte_5
, a corrispondere alle ricorrenti gli importi di cui al punto che precede,
[...] con esclusione di quanto dovuto a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e con il diritto di nei confronti di e Parte_7 Parte_6 di nei confronti del di ripetere tutte Parte_6 Parte_5 le somme, per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali, che la parte rispettivamente garantita pagherà alle ricorrenti, in esecuzione del presente provvedimento e della sentenza definitiva;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo per la liquidazione;
6) spese al definitivo”.
Contestualmente, con separata ordinanza, assegnava alle ricorrenti termine fino al 2.5.2025 per il deposito di un conteggio conforme ai criteri enunciati nella sentenza non definitiva, a cui avrebbe potuto essere allegata breve nota esplicativa, limitata ai criteri contabili adoperati e alle convenute termine fino al 22.5.2025 per il deposito di una nota limitata a eventuali contestazioni dei conteggi, avvertendo che le stesse avrebbero dovuto essere specifiche e ove si fosse ritenuto che i calcoli attorei fossero erronei, avrebbe dovuto essere allegato un conteggio alternativo.
La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza odierna per la discussione e la pronuncia della sentenza definitiva ovvero, in caso di contestazioni non altrimenti superabili, la nomina di CTU contabile.
5 Il 2.5.2025, la Difesa delle ricorrenti depositava un conteggio delle somme che riteneva dovute, sulla base della sentenza non definitiva. Le altre parti non depositavano alcuna nota.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Occorre, in questa sede, procedere alla liquidazione degli importi dovuti, sulla base della sentenza non definitiva, già resa in questo processo.
A tal fine, stante la complessità del conteggio, ma anche l'importo non particolarmente elevato delle somme in questione, si è ritenuto opportuno verificare se fosse possibile addivenire a una quantificazione condivisa del quantum.
La Difesa delle ricorrenti ha depositato dettagliati conteggi, sulla base dei quali ha concluso per la spettanza dei seguenti importi, lordi e comprensivi di tutte le voci:
- euro 2.468,44 Parte_1
- euro 4.430,82 Parte_2
- euro 1.598,49 Parte_3
- euro 3.609,76. Parte_4
Nonostante la concessione di apposito termine per raccogliere eventuali contestazioni, le convenute nulla hanno eccepito e nemmeno nell'odierna discussione orale, sono state formulate specifiche contestazioni dei conteggi, sui quali i Difensori connessi all'udienza, svoltasi mediante collegamenti audiovisivi, nulla hanno osservato. Trova, pertanto, applicazione, nel caso di specie, il principio affermato dalla S.C., e condiviso da questo Tribunale, per cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., sez. lav., 18.2.2011, n. 4051). Ciò, anche a fronte dell'analitica illustrazione, nella nota delle ricorrenti, delle modalità adoperate per il conteggio, a fronte della quale le convenute avrebbero avuto l'onere di specificare in quale modo i fatti, costituiti dai dati contabili, erano stati male rappresentati.
2. Per tali ragioni, vanno recepiti i conteggi proposti dalle ricorrenti.
6 Ai fini della determinazione degli importi ricompresi nella solidarietà di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza non definitiva, vanno indicati separatamente gli importi relativi all'indennità per ferie maturate e non godute, che risulta domandata dalle sole ricorrenti (euro 410,62) e (euro 501,61). Di essi, infatti, per le Parte_1 Pt_2 ragioni già esposte nella sentenza non definitiva, risponde la sola datrice di lavoro, con esclusione delle coobbligate in solido. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tutte le somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 3. Deve, infine, procedersi alla liquidazione delle spese processuali.
Fermi i già accertati rapporti di garanzia interni, i convenuti soccombenti vanno condannati alla rifusione delle spese legali a favore delle ricorrenti. Debbono, inoltre, liquidarsi le spese relative alle domande riconvenzionali trasversali, vittoriosamente esperite da nei confronti di e da quest'ultima nei confronti del Pt_7 Pt_6 [...]
Pur essendo tali domande di valore astrattamente indeterminato Parte_5
(poiché dipendente da quanto, in concreto, pagato alle lavoratrici), il valore non supererà in alcun caso quello delle domande principali, sicché esso va commisurato al medesimo parametro.
Le spese relative alla Difesa delle ricorrenti si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore complessivo del decisum (euro 12.077,51), della natura documentale della causa, della molteplicità delle udienze tenute e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'aumento per la Difesa di più soggetti, aventi posizione processuale analoga, in complessivi euro 6.745, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per contributo unificato. Va disposta la distrazione in favore del Difensore delle ricorrenti, dichiaratasi antistataria.
Con riguardo alle domande di garanzia, si deve tenere conto del medesimo scaglione di riferimento, della natura parimenti documentale della controversia, ma anche della minore complessità delle stesse, trattandosi di un'unica questione di fatto e di diritto, oggetto di normativa e giurisprudenza consolidate. Le spese, pertanto, si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) condanna a corrispondere alle Controparte_5 ricorrenti le seguenti somme, a titolo di retribuzioni, TFR e indennità maturate e non corrisposte, come da sentenza non definitiva n. 93/2025:
- euro 2.468,44 Parte_1
- euro 4.430,82 Parte_2
7 - euro 1.598,49 Parte_3
- euro 3.609,76. Parte_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna altresì il , Parte_5 Parte_6 [...] in solido con Parte_7 Controparte_5
, a corrispondere alle ricorrenti gli importi di cui al punto che precede,
[...] con esclusione di quanto dovuto a titolo di indennità per ferie maturate e non godute (euro 410,62 per ed euro 501,61 per e con il diritto di Parte_1 Pt_2 [...] ei confronti di di ei Parte_7 Parte_6 Parte_6 confronti del di ripetere tutte le somme, per Parte_5 capitale, interessi, rivalutazione e spese legali, che la parte rispettivamente garantita pagherà alle ricorrenti, in esecuzione del presente provvedimento;
3) condanna Parte_5 Parte_6 [...]
e Parte_7 Controparte_5
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore delle
[...] ricorrenti, liquidate in complessivi euro 6.745, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Cappelli;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali relative alla domanda Parte_6 riconvenzionale a favore di liquidate in Parte_7 complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per c.u.;
5) condanna il , alla rifusione delle spese Parte_5 processuali relative alla domanda riconvenzionale a favore di liquidate in Parte_6 complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per c.u. Così deciso il 29.5.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 693/2021 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in Milano viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrenti
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(c.f. ), in persona del suo Parte_5 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio degli Avv. BACCHINI ROBERTO e ARGESE FRANCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_6 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Prato, via Armando Spadini n. 29 presso lo studio degli Avv. LIGUORI LETIZIA e RISALITI SANDRO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla memoria difensiva e successiva rinuncia al mandato depositata il 4.9.2024, ex art. 85 c.p.c.;
(c.f. ), in persona del suo Parte_7 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via Dolores
1 Bello n. 3, presso lo studio dell'Avv. CODINI LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. STANCHI ANDREA, PEDRONI ANNAMARIA e DESTEFANI SIMONA, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- convenute
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LE RICORRENTI: A. accertare e dichiarare, ove occorra, la natura subordinata del rapporto di lavoro ulteriore intercorso tra le ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_2 dal 3.9.2018 al 31.12.2019 (ovvero con le diverse durate ritenute di
[...] giustizia); B. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di percepire:
• una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;
• i ratei di retribuzioni differite nella misura piena ed in particolare: a) una mensilità piena per ogni anno di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
• l'inclusione, nella base di calcolo di 13ma, 14ma, permessi, ferie e TFR degli aumenti periodici di anzianità;
• il pagamento dell'indennità integrativa di malattia ex art. 63 CCNL a carico del datore di lavoro per le giornate di malattia indicate nelle buste paga;
• il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL di settore;
• gli scatti di anzianità, nel numero e nella misura stabilita dall'art. 17 CCNL, tenuto conto della complessiva anzianità di servizio delle ricorrenti presso l'appalto M-Dis/ Saga o in subordine dell'anzianità di servizio maturata con;
CP_3
• l'EAR ex art. 52 CCNL;
• l'EDR ex art. 60 CCNL;
C. previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto/subappalto tra Parte_7 Parte_6 Parte_5
e condannare
[...] Controparte_2 Parte_7
e in persona
[...] Parte_6 Parte_5 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, a pagare alle ricorrenti, a titolo di differenze retributive per i titoli meglio specificati in ricorso, i seguenti importi lordi:
• a € 3.352,94 Parte_1
2 • ad € 4.826,17 Parte_2
• a € 4.554,35 Parte_3
• a € 4.586,95 Parte_4
o i diversi importi (maggiori o minori) ritenuti di giustizia;
D. in subordine, nella denegata ipotesi in cui non venisse accertato il diritto delle ricorrenti di percepire le retribuzioni per il monte ore contrattualmente pattuito dalle parti nel contratto individuale di lavoro, accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a vedersi risarcito il danno da inadempimento contrattuale e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a risarcire alle ricorrenti il danno da inadempimento contrattuale, da quantificarsi sulla base del medesimo importo orario che avrebbero percepito, ove avessero lavorato, per il monte ore contrattuale previsto dal contratto individuale di lavoro, con riserva, in tale ipotesi subordinata, di differenziare le singole voci di conteggio. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale così rivalutato, calcolati ai sensi dell'at. 1284 commi 1-5 c.c. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria. Oltre rifusione contributo unificato.
PER LA CONVENUTA : Controparte_1
Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
respingere la domanda in via riconvenzionale svolta da nei confronti di Pt_6 [...]
CP_2
Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Controparte_2
PER IL CONVENUTO : Parte_5
In via preliminare dichiarare la decadenza delle ricorrenti dall'azione nei confronti di per responsabilità solidale ex art. 29, II° comma, D. Lgs. n. Parte_5
276/2003; Nel merito respingere, in quanto infondate e/o inammissibili per i motivi esposti nella presente memoria, tutte le domande presentate dalle ricorrenti in via diretta e/o solidale;
In subordine limitare la responsbilità solidale del alle Parte_5 differenze retributive relative ai soli mesi da settembre a dicembre 2018; Condannare le ricorrenti alla rifusione a delle spese di lite. Parte_5
PER LA CONVENUTA SAGA S.R.L.:
- RESPINGERE il ricorso e le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, in tutto o nella parte che sarà ritenuta di giustizia;
IN DENEGATA IPOTESI di accoglimento anche parziale delle domande di parte ricorrente:
3 - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'esponente ad essere rilevata indenne dal e da in solido tra loro, da qualsiasi somma Parte_5 Controparte_2 essa dovesse essere condannata a pagare in favore delle ricorrenti, a titolo di manleva ovvero di regresso in caso di pagamento in luogo della datrice di lavoro o del Parte_5 affidatario, per capitale, interessi e spese, anche legali, per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese competenze e spese relative ad un eventuale fase esecutiva, e per l'effetto
- CONDANNARE il e in solido tra loro, a Parte_5 Parte_5 Controparte_2 rifondere tutte le somme che, per capitale, interessi e spese, anche legali, l'esponente dovesse essere tenuta a pagare alle ricorrenti per i titoli di cui al presente giudizio, ivi comprese quelle relative alla eventuale successiva fase esecutiva. Con vittoria di spese e competenze di lite.
PER LA CONVENUTA Parte_7
In via principale con ogni declaratoria e accertamento del caso, rigettare il ricorso, assolvendo la convenuta da ogni domanda. In via subordinata e conseguenzialmente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorso come proposte nei confronti di Parte_7
[...]
- in via riconvenzionale e conseguenzialmente condannare, per i motivi sopra esposti, la società appaltatrice ), in persona del legale rappresentante pro Pt_6 P.IVA_3 tempore, con sede in Caltignaga (NO) in viale Industria 1, a tenere indenne
[...]
da ogni somma che fosse condannata a pagare, sulla base delle Parte_7 clausole di manleva in atti e/o in via di regresso ex art. 1299 c.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2021, le ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Nel processo si costituivano , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 15.9.2022, il , Parte_5 con memoria difensiva depositata il 23.5.2022, con memoria difensiva Parte_6 depositata il 27.5.2022 e con memoria difensiva Parte_7 depositata il 27.5.2022.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per discussione, con autorizzazione al deposito di note difensive. Mutata la persona del Giudice per riassegnazione del fascicolo, all'udienza del 6.4.2025, udita la discussione orale, il Tribunale pronunciava sentenza non definitiva n. 93/2025, con la quale così provvedeva:
“1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a percepire, per il periodo dal 3.9.2018 al 31.12.2019:
4 a) una retribuzione mensile ordinaria pari al minimo tabellare del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, aumentato degli scatti periodici di anzianità maturati a partire dal 1.1.2012 per e e dal 1.6.2014 per Parte_1 Parte_4
Massara e Pattada;
b) i ratei spettanti (16/12 complessivi) di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché la retribuzione feriale e l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti (questi ultimi, nei limiti di cui in motivazione) calcolati sulla base della retribuzione di cui al punto a);
c) la corresponsione, durante i giorni di malattia, di un'indennità tale da integrare quanto rimborsato dall' fino a raggiungere un importo pari alla CP_4 retribuzione ordinaria;
d) l'inclusione, nella base di calcolo del TFR, della retribuzione ordinaria, degli scatti periodici di anzianità e della tredicesima e quattordicesima mensilità, determinate come sopra indicato;
2) condanna a corrispondere alle Controparte_5 ricorrenti la differenza tra gli importi dovuti e quelli concretamente corrisposti e risultanti dalle buste paga ovvero, qualora superiori, quelli ammessi nel ricorso;
3) condanna altresì il e Parte_5 Parte_6 [...] in solido con Parte_7 Controparte_5
, a corrispondere alle ricorrenti gli importi di cui al punto che precede,
[...] con esclusione di quanto dovuto a titolo di indennità per ferie maturate e non godute e con il diritto di nei confronti di e Parte_7 Parte_6 di nei confronti del di ripetere tutte Parte_6 Parte_5 le somme, per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali, che la parte rispettivamente garantita pagherà alle ricorrenti, in esecuzione del presente provvedimento e della sentenza definitiva;
4) rigetta nel resto il ricorso;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo per la liquidazione;
6) spese al definitivo”.
Contestualmente, con separata ordinanza, assegnava alle ricorrenti termine fino al 2.5.2025 per il deposito di un conteggio conforme ai criteri enunciati nella sentenza non definitiva, a cui avrebbe potuto essere allegata breve nota esplicativa, limitata ai criteri contabili adoperati e alle convenute termine fino al 22.5.2025 per il deposito di una nota limitata a eventuali contestazioni dei conteggi, avvertendo che le stesse avrebbero dovuto essere specifiche e ove si fosse ritenuto che i calcoli attorei fossero erronei, avrebbe dovuto essere allegato un conteggio alternativo.
La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza odierna per la discussione e la pronuncia della sentenza definitiva ovvero, in caso di contestazioni non altrimenti superabili, la nomina di CTU contabile.
5 Il 2.5.2025, la Difesa delle ricorrenti depositava un conteggio delle somme che riteneva dovute, sulla base della sentenza non definitiva. Le altre parti non depositavano alcuna nota.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Occorre, in questa sede, procedere alla liquidazione degli importi dovuti, sulla base della sentenza non definitiva, già resa in questo processo.
A tal fine, stante la complessità del conteggio, ma anche l'importo non particolarmente elevato delle somme in questione, si è ritenuto opportuno verificare se fosse possibile addivenire a una quantificazione condivisa del quantum.
La Difesa delle ricorrenti ha depositato dettagliati conteggi, sulla base dei quali ha concluso per la spettanza dei seguenti importi, lordi e comprensivi di tutte le voci:
- euro 2.468,44 Parte_1
- euro 4.430,82 Parte_2
- euro 1.598,49 Parte_3
- euro 3.609,76. Parte_4
Nonostante la concessione di apposito termine per raccogliere eventuali contestazioni, le convenute nulla hanno eccepito e nemmeno nell'odierna discussione orale, sono state formulate specifiche contestazioni dei conteggi, sui quali i Difensori connessi all'udienza, svoltasi mediante collegamenti audiovisivi, nulla hanno osservato. Trova, pertanto, applicazione, nel caso di specie, il principio affermato dalla S.C., e condiviso da questo Tribunale, per cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass., sez. lav., 18.2.2011, n. 4051). Ciò, anche a fronte dell'analitica illustrazione, nella nota delle ricorrenti, delle modalità adoperate per il conteggio, a fronte della quale le convenute avrebbero avuto l'onere di specificare in quale modo i fatti, costituiti dai dati contabili, erano stati male rappresentati.
2. Per tali ragioni, vanno recepiti i conteggi proposti dalle ricorrenti.
6 Ai fini della determinazione degli importi ricompresi nella solidarietà di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza non definitiva, vanno indicati separatamente gli importi relativi all'indennità per ferie maturate e non godute, che risulta domandata dalle sole ricorrenti (euro 410,62) e (euro 501,61). Di essi, infatti, per le Parte_1 Pt_2 ragioni già esposte nella sentenza non definitiva, risponde la sola datrice di lavoro, con esclusione delle coobbligate in solido. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tutte le somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 3. Deve, infine, procedersi alla liquidazione delle spese processuali.
Fermi i già accertati rapporti di garanzia interni, i convenuti soccombenti vanno condannati alla rifusione delle spese legali a favore delle ricorrenti. Debbono, inoltre, liquidarsi le spese relative alle domande riconvenzionali trasversali, vittoriosamente esperite da nei confronti di e da quest'ultima nei confronti del Pt_7 Pt_6 [...]
Pur essendo tali domande di valore astrattamente indeterminato Parte_5
(poiché dipendente da quanto, in concreto, pagato alle lavoratrici), il valore non supererà in alcun caso quello delle domande principali, sicché esso va commisurato al medesimo parametro.
Le spese relative alla Difesa delle ricorrenti si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore complessivo del decisum (euro 12.077,51), della natura documentale della causa, della molteplicità delle udienze tenute e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'aumento per la Difesa di più soggetti, aventi posizione processuale analoga, in complessivi euro 6.745, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per contributo unificato. Va disposta la distrazione in favore del Difensore delle ricorrenti, dichiaratasi antistataria.
Con riguardo alle domande di garanzia, si deve tenere conto del medesimo scaglione di riferimento, della natura parimenti documentale della controversia, ma anche della minore complessità delle stesse, trattandosi di un'unica questione di fatto e di diritto, oggetto di normativa e giurisprudenza consolidate. Le spese, pertanto, si liquidano in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) condanna a corrispondere alle Controparte_5 ricorrenti le seguenti somme, a titolo di retribuzioni, TFR e indennità maturate e non corrisposte, come da sentenza non definitiva n. 93/2025:
- euro 2.468,44 Parte_1
- euro 4.430,82 Parte_2
7 - euro 1.598,49 Parte_3
- euro 3.609,76. Parte_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna altresì il , Parte_5 Parte_6 [...] in solido con Parte_7 Controparte_5
, a corrispondere alle ricorrenti gli importi di cui al punto che precede,
[...] con esclusione di quanto dovuto a titolo di indennità per ferie maturate e non godute (euro 410,62 per ed euro 501,61 per e con il diritto di Parte_1 Pt_2 [...] ei confronti di di ei Parte_7 Parte_6 Parte_6 confronti del di ripetere tutte le somme, per Parte_5 capitale, interessi, rivalutazione e spese legali, che la parte rispettivamente garantita pagherà alle ricorrenti, in esecuzione del presente provvedimento;
3) condanna Parte_5 Parte_6 [...]
e Parte_7 Controparte_5
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore delle
[...] ricorrenti, liquidate in complessivi euro 6.745, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per c.u., con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Cappelli;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali relative alla domanda Parte_6 riconvenzionale a favore di liquidate in Parte_7 complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per c.u.;
5) condanna il , alla rifusione delle spese Parte_5 processuali relative alla domanda riconvenzionale a favore di liquidate in Parte_6 complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forf. 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 118,50 per c.u. Così deciso il 29.5.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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