TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 17 aprile 2025)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8542 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2018 tra:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Antioco ed elettivamente domiciliato in Carbonia, nella via Gramsci
n.32, presso lo studio dell'avvocato Deborah Zonza che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n.05628/2018 del
10/10/2018
Parte opponente contro
, C.F. nella sua qualità Controparte_1 C.F._2
di procuratore speciale di , residente in [...]Controparte_2
Giovanni Suergiu ed elettivamente domiciliato in Iglesias, nella via Torino
n.21, presso lo studio dell'avvocato Filippo Triolo che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte opposta
Oggetto: contratto di compravendita
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“L'Onorevole giudicante voglia, contrariis reiectis:
1) accertare l'avvenuta estinzione del debito e, per l'effetto,
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto e
3) dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari contrariis rejectis così giudicare.
1) nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.1151/2018 di data 6/07/2018 oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto;
2) in ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del d.m. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, con distrazione delle liquidande spese e competenze di giudizio in favore dell'avvocato antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , nella sua qualità di Controparte_1
procuratore speciale di aveva chiesto la condanna di Controparte_2
al pagamento della somma di euro 5.180,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla data del 2/09/2014 sino al saldo effettivo.
A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente aveva evidenziato:
- che con atto pubblico del 2/09/2011 di cui al repertorio 22.011 raccolta
11.986 registrato in Iglesias il 9/09/2011 aveva venduto a Controparte_2
l'immobile adibito ad uso abitazione sito in Sant'Antioco, Parte_1
nella via Dante n.38;
- che in forza dell'art. 2 del contratto per il pagamento del prezzo era stato pattuito che la somma di euro 35.000,00 sarebbe stata corrisposta in tre ratei: il
2 primo pari ad euro 12.000,00 da pagare entro il 2/09/2012, il secondo di euro
12.000,00 da pagare entro il 2/09/2013 e l'ultimo di euro 11.000,00 da pagare entro il 2/09/2014;
- che aveva versato solamente un acconto dell'ultima Parte_1
rata, pari ad euro 5.820,00, restando debitore della somma di euro 5.180,00, oltre gli interessi dalla scadenza al saldo.
Per queste ragioni, aveva chiesto la condanna di Controparte_1
al pagamento di euro 5.180,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
data del 2/09/2014 al saldo, oltre spese e onorari del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda, il ricorrente aveva allegato il contratto di compravendita e la procura speciale conferitagli da Controparte_2
In data 6/07/2018 è stato emesso il decreto ingiuntivo n.1151/2018, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
5.180,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 616,00, di cui euro
540,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed euro
76,00 per spese.
___
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 contestato l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo:
- che in data 2/09/2011 aveva stipulato con una Controparte_2
compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitazione e dietro il pagamento del corrispettivo pari ad euro 95.000,00;
- che alla data della stipula aveva già corrisposto la somma di euro
60.000,00;
- che, tuttavia, nell'atto di compravendita non era stato menzionato l'ulteriore pagamento di euro 6.500,00 effettuato nella stessa data del
2/09/2011 mediante due assegni circolari: il n.8928267262-05 emesso da
Poste Italiane dell'importo di euro 3.000,00 ed il n.4700619411 emesso da
Banco di Sardegna dell'importo di euro 3.500,00;
- che alla fine dell'anno 2012 aveva perso il lavoro, per cui aveva avuto difficoltà a onorare le scadenze previste nell'atto di compravendita,
3 ciononostante alla data del 25/05/2017 aveva versato la totale somma di euro
92.610,00;
- che, pertanto, rispetto al terzo rateo aveva versato la somma pari ad euro
8.610,00, restando debitore della somma di euro 2.390,00, che si impegnava a versare al più presto.
Per queste ragioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna al pagamento della minor somma di cui all'esito dell'istruttoria fosse risultato debitore.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in Controparte_1
diritto le avverse pretese, evidenziando:
- che i versamenti effettuati dall'opponente erano tutti antecedenti all'ultimo rateo del quale aveva ingiunto, in maniera parziale, il pagamento;
- che se i titoli fossero stati riferiti alla compravendita per cui è causa, come esposto da sarebbero stati annotati nell'atto pubblico Parte_1
redatto in data 2/09/2011.
Per queste ragioni, l'opposto ha contestato il pagamento delle somme indicate nell'atto di opposizione evidenziando, peraltro, l'inverosimiglianza di quanto affermato dall'opponente, considerato che in ragione delle difficoltà economiche appariva non plausibile che lo stesso avesse corrisposto l'ultimo rateo anticipando la scadenza addirittura di tre anni.
Nel corso della prima udienza del 22/01/2019 l'opponente ha evidenziato di avere depositato telematicamente la ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico della somma di euro 2.390,00 a titolo di saldo del residuo del corrispettivo.
Con provvedimento del 3/10/2019 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in ragione del fatto che “risulta per tabulas che il prima dell'inizio del giudizio, Pt_1 abbia versato al l'importo di euro 92.610,00”. CP_1
Inoltre, nello stesso provvedimento ha evidenziato che rispetto ai pagamenti effettuati in favore della beneficiaria recanti Controparte_3 quale causale “per ” ovvero “acconto casa”, la parte Controparte_2 opposta non aveva contestato la riferibilità degli stessi all'affare ovvero la
4 carenza della funzione solutoria per essere stati gli stessi effettuati in favore di un soggetto non legittimato a riceverli.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
___
All'esito dell'istruttoria il credito azionato dalla parte opposta è risultato fondato solo in parte;
peraltro, nel corso del procedimento è cessata la materia del contendere, per le ragioni di seguito esposte.
È incontestato che in data 2/09/2011 e Controparte_2 Parte_1
avevano stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto
[...]
l'immobile ad uso abitazione sito in Sant'Antioco, nella via Dante n.38.
Dall'esame delle produzioni documentali risulta che le parti avevano convenuto il corrispettivo nella somma pari ad euro 95.000,00.
In particolare, dall'esame dell'atto di compravendita emerge che le parti avevano attestato l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 60.000,00 corrisposto mediante assegni circolari e vaglia postali, rispetto al quale il venditore aveva rilasciato quietanza di avvenuto pagamento.
Quanto ai restanti euro 35.000,00, l'acquirente si era obbligato a corrisponderli in tre rate annuali dell'importo pari ad euro 12.000,00 le prime due, con scadenza rispettivamente il 2/09/2012 ed il 2/09/2013, e di euro
11.000,00 l'ultima rata, con scadenza il 2/09/2014.
Ciò premesso, secondo la prospettazione di , ricorrente Controparte_1
in via monitoria in forza della procura speciale rilasciata in suo favore dal venditore l'acquirente non aveva Controparte_2 Parte_1 corrisposto integralmente l'importo della terza rata, rimanendo debitore della somma pari ad euro 5.180,00. ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
contestando l'avversa prospettazione dei fatti ed evidenziando di essere debitore della minore somma pari ad euro 2.390,00, corrisposta peraltro in data 15/01/2019 come attestato nel corso della prima udienza.
___
5 È incontestato tra le parti che alla data del 2/09/2011 la parte opposta aveva corrisposto la somma pari ad euro 60.000,00, per la quale era stata rilasciata quietanza di pagamento in occasione della stipula dell'atto di compravendita.
Dall'esame delle produzioni documentali emerge che lo stesso giorno del
2/09/2011 aveva effettuato due ulteriori pagamenti: uno Parte_1 tramite un assegno circolare emesso da Poste Italiane per l'importo pari ad euro 3.000,00 (doc. 3 di parte opponente) ed uno tramite un assegno circolare emesso da Banco di Sardegna per l'importo di euro 3.500,00 (doc. 4 di parte opponente).
È provato per via documentale, ancora, che nel periodo ricompreso tra il
14/05/2012 ed il 25/05/2017 aveva effettuato dei pagamenti Parte_1
per la somma complessiva pari ad euro 26.110,00 (doc. 5 – 20 di parte opponente).
Come già evidenziato con l'ordinanza emessa in corso di causa, alcuni di questi documenti attestanti i pagamenti indicano quale beneficiario tale segnatamente quello di cui al 14/05/2012 (doc. 5 di parte Controparte_3
opponente), quello del 21/08/2012 (doc. 6 di parte opponente) nonché quello del 23/08/2012 (doc. 7 di parte opponente).
Altre attestazioni di pagamento indicano, invece, quale beneficiario il venditore nella specie l'assegno emesso in data 2/11/2011 Controparte_2
(doc. 3 di parte opponente) e i due bonifici disposti, rispettivamente, il
23/01/2013 (doc. 8 di parte opponente) e il 17/04/2013 (doc. 9 di parte opponente).
Il resto dei pagamenti, dei quali l'opponente ha fornito dimostrazione mediante le produzioni documentali, è invece indirizzato al beneficiario
, odierna parte opposta (doc. 10 – 20 di parte opponente). Controparte_1
In ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spettava alla parte creditrice, odierna opposta, eccepire che i pagamenti erano stati effettuati in favore di un soggetto terzo non legittimato a riceverli ovvero che per altre ragioni tale pagamento non aveva avuto funzione solutoria.
Al contrario, sul punto, l'opposto nulla ha eccepito, essendosi limitato a dedurre che “i titoli di pagamento indicati dall'attore, qualora afferissero la
6 compravendita per cui è causa, pare emessi in data 2/09/2011 (stessa data di stipula del rogito notarile), se consegnati all'opposto per quanto dedotto in causa, sarebbero stati annotati nell'atto pubblico redatto dal dott. Per_1
e quantomeno a deconto del primo rateo scadente il 2/09/2012”.
[...]
Tale contestazione è generica e comunque infondata, perchè non tiene in considerazione il fatto che tali pagamenti erano stati eseguiti da Parte_1 indicando quale causale la dicitura “acconto per acquisto casa”.
[...]
Del resto, non si comprende, in quanto l'opposto non lo ha dedotto, a quale diverso titolo l'opponente avrebbe effettuato il pagamento della somma complessiva pari ad euro 6.500,00 in favore del venditore Controparte_2
proprio nella data del 2/09/2011, contestuale alla stipula della compravendita.
Infine, in occasione della prima udienza tenutasi in data 22/01/2019
l'opponente ha fornito attestazione del pagamento della somma di euro
2.390,00 effettuato il 15/01/2019 dalla madre in favore Persona_2 dell'opponente . Controparte_1
Per queste ragioni, all'esito dell'istruttoria è stato provato il pagamento complessivo della somma pari ad euro 95.000,00, con efficacia solutoria, liberatoria ed estintiva dell'obbligazione di pagamento del prezzo gravante sulla parte acquirente.
___
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la
7 compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009)” (da ultimo,
v. Cassazione civile, sezione II, ordinanza n.30251/2023).
In altri termini, preso atto della sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio, la cui portata è tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
Nel caso di specie, è risultato che la pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo era soltanto parzialmente fondata.
Infatti, dall'esame delle produzioni documentali è risultato che l'opponente aveva effettuato dei pagamenti pari a complessivi euro 92.610,00 prima del ricorso per decreto ingiuntivo, residuando dunque in favore della parte opposta un credito pari all'importo di euro 2.390,00, in luogo di quello ingiunto pari ad euro 5.180,00.
Pertanto, in forza del principio di causalità nell'insorgenza della lite, con riferimento alle fasi di studio e introduttiva sussistono ragioni di equità e ragionevolezza per disporne la compensazione nella misura di 1/3, ponendo la restante parte pari a 2/3 a carico dell'opponente nella Parte_1
misura liquidata in dispositivo.
Proseguendo, nella fase antecedente alla prima udienza tenutasi in data
22/01/2019 l'opponente ha dato atto di avere saldato il proprio debito, corrispondendo la somma di euro 2.390,00 mediante bonifico disposto il
15/01/2019.
Ciononostante, la parte opposta ha reiterato la propria pretesa chiedendo la provvisoria esecuzione sulla restante somma ingiunta.
Pertanto, in forza dei richiamati principi e del principio della soccombenza, con riferimento alla prosecuzione del giudizio per le successive fasi di istruttoria/trattazione e decisionale le spese di giudizio devono essere poste a carico della parte opposta, che ha insistito nelle sue pretese creditrici, risultate poi infondate.
8 Conseguentemente, l'opposto deve essere condannato Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale in favore dell'opponente nella misura liquidata Parte_1
in dispositivo.
Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Va al riguardo segnalato che l'opponente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 10/10/2018, prot. n. 05628/2018, e che, ai sensi dell´art. 133
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Occorre poi tenere in considerazione che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente.
In materia, la Suprema Corte ha precisato, infatti, che “Qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
18167 del 16/09/2016; in senso conforme, Cass., Sez. VI penale, 8 novembre
2011, n.46537), e la Corte Costituzionale ha sostanzialmente confermato tale interpretazione (cfr. Corte Costituzionale, Ordinanza n.270 del 19/11/2012).
Pertanto, considerato che, ai sensi dell'art.130 d.lgs. n. 115 del 2002, gli onorari spettanti al difensore sono ridotti della metà, la liquidazione delle spese deve avvenire al netto della dimidiazione.
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1151/2018 del 6/07/2018;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. compensa le spese processuali nella misura di 1/3 per le fasi di studio e introduttiva e condanna l'opponente al pagamento della Parte_1 restante parte pari a 2/3 in favore dell'opposto , che si Controparte_1
liquidano in euro 566,66 per competenze di avvocato, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge e dispone che il pagamento avvenga in favore dell'avvocato antistatario Filippo Triolo;
4. condanna l'opposto alla rifusione in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese processuali per le fasi Parte_1
istruttoria/trattazione e decisionale, che si liquidano al netto della dimidiazione ex art. 130 d.lgs. 113/2002 in euro 851,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, come dovute per legge, e dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato unitamente alle altre spese prenotate a debito o anticipate dallo Stato.
Cagliari, 17/04/2025 Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8542 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2018 tra:
, C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Antioco ed elettivamente domiciliato in Carbonia, nella via Gramsci
n.32, presso lo studio dell'avvocato Deborah Zonza che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n.05628/2018 del
10/10/2018
Parte opponente contro
, C.F. nella sua qualità Controparte_1 C.F._2
di procuratore speciale di , residente in [...]Controparte_2
Giovanni Suergiu ed elettivamente domiciliato in Iglesias, nella via Torino
n.21, presso lo studio dell'avvocato Filippo Triolo che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
Parte opposta
Oggetto: contratto di compravendita
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
“L'Onorevole giudicante voglia, contrariis reiectis:
1) accertare l'avvenuta estinzione del debito e, per l'effetto,
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto e
3) dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari contrariis rejectis così giudicare.
1) nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.1151/2018 di data 6/07/2018 oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo avvenuto;
2) in ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del d.m. 55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, con distrazione delle liquidande spese e competenze di giudizio in favore dell'avvocato antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , nella sua qualità di Controparte_1
procuratore speciale di aveva chiesto la condanna di Controparte_2
al pagamento della somma di euro 5.180,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla data del 2/09/2014 sino al saldo effettivo.
A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente aveva evidenziato:
- che con atto pubblico del 2/09/2011 di cui al repertorio 22.011 raccolta
11.986 registrato in Iglesias il 9/09/2011 aveva venduto a Controparte_2
l'immobile adibito ad uso abitazione sito in Sant'Antioco, Parte_1
nella via Dante n.38;
- che in forza dell'art. 2 del contratto per il pagamento del prezzo era stato pattuito che la somma di euro 35.000,00 sarebbe stata corrisposta in tre ratei: il
2 primo pari ad euro 12.000,00 da pagare entro il 2/09/2012, il secondo di euro
12.000,00 da pagare entro il 2/09/2013 e l'ultimo di euro 11.000,00 da pagare entro il 2/09/2014;
- che aveva versato solamente un acconto dell'ultima Parte_1
rata, pari ad euro 5.820,00, restando debitore della somma di euro 5.180,00, oltre gli interessi dalla scadenza al saldo.
Per queste ragioni, aveva chiesto la condanna di Controparte_1
al pagamento di euro 5.180,00, oltre interessi legali dalla Parte_1
data del 2/09/2014 al saldo, oltre spese e onorari del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda, il ricorrente aveva allegato il contratto di compravendita e la procura speciale conferitagli da Controparte_2
In data 6/07/2018 è stato emesso il decreto ingiuntivo n.1151/2018, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
5.180,00, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 616,00, di cui euro
540,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed euro
76,00 per spese.
___
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ha Parte_1 contestato l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo:
- che in data 2/09/2011 aveva stipulato con una Controparte_2
compravendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitazione e dietro il pagamento del corrispettivo pari ad euro 95.000,00;
- che alla data della stipula aveva già corrisposto la somma di euro
60.000,00;
- che, tuttavia, nell'atto di compravendita non era stato menzionato l'ulteriore pagamento di euro 6.500,00 effettuato nella stessa data del
2/09/2011 mediante due assegni circolari: il n.8928267262-05 emesso da
Poste Italiane dell'importo di euro 3.000,00 ed il n.4700619411 emesso da
Banco di Sardegna dell'importo di euro 3.500,00;
- che alla fine dell'anno 2012 aveva perso il lavoro, per cui aveva avuto difficoltà a onorare le scadenze previste nell'atto di compravendita,
3 ciononostante alla data del 25/05/2017 aveva versato la totale somma di euro
92.610,00;
- che, pertanto, rispetto al terzo rateo aveva versato la somma pari ad euro
8.610,00, restando debitore della somma di euro 2.390,00, che si impegnava a versare al più presto.
Per queste ragioni, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la condanna al pagamento della minor somma di cui all'esito dell'istruttoria fosse risultato debitore.
Si è costituito in giudizio , contestando in fatto e in Controparte_1
diritto le avverse pretese, evidenziando:
- che i versamenti effettuati dall'opponente erano tutti antecedenti all'ultimo rateo del quale aveva ingiunto, in maniera parziale, il pagamento;
- che se i titoli fossero stati riferiti alla compravendita per cui è causa, come esposto da sarebbero stati annotati nell'atto pubblico Parte_1
redatto in data 2/09/2011.
Per queste ragioni, l'opposto ha contestato il pagamento delle somme indicate nell'atto di opposizione evidenziando, peraltro, l'inverosimiglianza di quanto affermato dall'opponente, considerato che in ragione delle difficoltà economiche appariva non plausibile che lo stesso avesse corrisposto l'ultimo rateo anticipando la scadenza addirittura di tre anni.
Nel corso della prima udienza del 22/01/2019 l'opponente ha evidenziato di avere depositato telematicamente la ricevuta del pagamento effettuato tramite bonifico della somma di euro 2.390,00 a titolo di saldo del residuo del corrispettivo.
Con provvedimento del 3/10/2019 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in ragione del fatto che “risulta per tabulas che il prima dell'inizio del giudizio, Pt_1 abbia versato al l'importo di euro 92.610,00”. CP_1
Inoltre, nello stesso provvedimento ha evidenziato che rispetto ai pagamenti effettuati in favore della beneficiaria recanti Controparte_3 quale causale “per ” ovvero “acconto casa”, la parte Controparte_2 opposta non aveva contestato la riferibilità degli stessi all'affare ovvero la
4 carenza della funzione solutoria per essere stati gli stessi effettuati in favore di un soggetto non legittimato a riceverli.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.
___
All'esito dell'istruttoria il credito azionato dalla parte opposta è risultato fondato solo in parte;
peraltro, nel corso del procedimento è cessata la materia del contendere, per le ragioni di seguito esposte.
È incontestato che in data 2/09/2011 e Controparte_2 Parte_1
avevano stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto
[...]
l'immobile ad uso abitazione sito in Sant'Antioco, nella via Dante n.38.
Dall'esame delle produzioni documentali risulta che le parti avevano convenuto il corrispettivo nella somma pari ad euro 95.000,00.
In particolare, dall'esame dell'atto di compravendita emerge che le parti avevano attestato l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 60.000,00 corrisposto mediante assegni circolari e vaglia postali, rispetto al quale il venditore aveva rilasciato quietanza di avvenuto pagamento.
Quanto ai restanti euro 35.000,00, l'acquirente si era obbligato a corrisponderli in tre rate annuali dell'importo pari ad euro 12.000,00 le prime due, con scadenza rispettivamente il 2/09/2012 ed il 2/09/2013, e di euro
11.000,00 l'ultima rata, con scadenza il 2/09/2014.
Ciò premesso, secondo la prospettazione di , ricorrente Controparte_1
in via monitoria in forza della procura speciale rilasciata in suo favore dal venditore l'acquirente non aveva Controparte_2 Parte_1 corrisposto integralmente l'importo della terza rata, rimanendo debitore della somma pari ad euro 5.180,00. ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
contestando l'avversa prospettazione dei fatti ed evidenziando di essere debitore della minore somma pari ad euro 2.390,00, corrisposta peraltro in data 15/01/2019 come attestato nel corso della prima udienza.
___
5 È incontestato tra le parti che alla data del 2/09/2011 la parte opposta aveva corrisposto la somma pari ad euro 60.000,00, per la quale era stata rilasciata quietanza di pagamento in occasione della stipula dell'atto di compravendita.
Dall'esame delle produzioni documentali emerge che lo stesso giorno del
2/09/2011 aveva effettuato due ulteriori pagamenti: uno Parte_1 tramite un assegno circolare emesso da Poste Italiane per l'importo pari ad euro 3.000,00 (doc. 3 di parte opponente) ed uno tramite un assegno circolare emesso da Banco di Sardegna per l'importo di euro 3.500,00 (doc. 4 di parte opponente).
È provato per via documentale, ancora, che nel periodo ricompreso tra il
14/05/2012 ed il 25/05/2017 aveva effettuato dei pagamenti Parte_1
per la somma complessiva pari ad euro 26.110,00 (doc. 5 – 20 di parte opponente).
Come già evidenziato con l'ordinanza emessa in corso di causa, alcuni di questi documenti attestanti i pagamenti indicano quale beneficiario tale segnatamente quello di cui al 14/05/2012 (doc. 5 di parte Controparte_3
opponente), quello del 21/08/2012 (doc. 6 di parte opponente) nonché quello del 23/08/2012 (doc. 7 di parte opponente).
Altre attestazioni di pagamento indicano, invece, quale beneficiario il venditore nella specie l'assegno emesso in data 2/11/2011 Controparte_2
(doc. 3 di parte opponente) e i due bonifici disposti, rispettivamente, il
23/01/2013 (doc. 8 di parte opponente) e il 17/04/2013 (doc. 9 di parte opponente).
Il resto dei pagamenti, dei quali l'opponente ha fornito dimostrazione mediante le produzioni documentali, è invece indirizzato al beneficiario
, odierna parte opposta (doc. 10 – 20 di parte opponente). Controparte_1
In ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spettava alla parte creditrice, odierna opposta, eccepire che i pagamenti erano stati effettuati in favore di un soggetto terzo non legittimato a riceverli ovvero che per altre ragioni tale pagamento non aveva avuto funzione solutoria.
Al contrario, sul punto, l'opposto nulla ha eccepito, essendosi limitato a dedurre che “i titoli di pagamento indicati dall'attore, qualora afferissero la
6 compravendita per cui è causa, pare emessi in data 2/09/2011 (stessa data di stipula del rogito notarile), se consegnati all'opposto per quanto dedotto in causa, sarebbero stati annotati nell'atto pubblico redatto dal dott. Per_1
e quantomeno a deconto del primo rateo scadente il 2/09/2012”.
[...]
Tale contestazione è generica e comunque infondata, perchè non tiene in considerazione il fatto che tali pagamenti erano stati eseguiti da Parte_1 indicando quale causale la dicitura “acconto per acquisto casa”.
[...]
Del resto, non si comprende, in quanto l'opposto non lo ha dedotto, a quale diverso titolo l'opponente avrebbe effettuato il pagamento della somma complessiva pari ad euro 6.500,00 in favore del venditore Controparte_2
proprio nella data del 2/09/2011, contestuale alla stipula della compravendita.
Infine, in occasione della prima udienza tenutasi in data 22/01/2019
l'opponente ha fornito attestazione del pagamento della somma di euro
2.390,00 effettuato il 15/01/2019 dalla madre in favore Persona_2 dell'opponente . Controparte_1
Per queste ragioni, all'esito dell'istruttoria è stato provato il pagamento complessivo della somma pari ad euro 95.000,00, con efficacia solutoria, liberatoria ed estintiva dell'obbligazione di pagamento del prezzo gravante sulla parte acquirente.
___
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la
7 compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009)” (da ultimo,
v. Cassazione civile, sezione II, ordinanza n.30251/2023).
In altri termini, preso atto della sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio, la cui portata è tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, il giudice deve procedere senz'altro alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e ad emettere una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute.
Nel caso di specie, è risultato che la pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo era soltanto parzialmente fondata.
Infatti, dall'esame delle produzioni documentali è risultato che l'opponente aveva effettuato dei pagamenti pari a complessivi euro 92.610,00 prima del ricorso per decreto ingiuntivo, residuando dunque in favore della parte opposta un credito pari all'importo di euro 2.390,00, in luogo di quello ingiunto pari ad euro 5.180,00.
Pertanto, in forza del principio di causalità nell'insorgenza della lite, con riferimento alle fasi di studio e introduttiva sussistono ragioni di equità e ragionevolezza per disporne la compensazione nella misura di 1/3, ponendo la restante parte pari a 2/3 a carico dell'opponente nella Parte_1
misura liquidata in dispositivo.
Proseguendo, nella fase antecedente alla prima udienza tenutasi in data
22/01/2019 l'opponente ha dato atto di avere saldato il proprio debito, corrispondendo la somma di euro 2.390,00 mediante bonifico disposto il
15/01/2019.
Ciononostante, la parte opposta ha reiterato la propria pretesa chiedendo la provvisoria esecuzione sulla restante somma ingiunta.
Pertanto, in forza dei richiamati principi e del principio della soccombenza, con riferimento alla prosecuzione del giudizio per le successive fasi di istruttoria/trattazione e decisionale le spese di giudizio devono essere poste a carico della parte opposta, che ha insistito nelle sue pretese creditrici, risultate poi infondate.
8 Conseguentemente, l'opposto deve essere condannato Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali per le fasi di istruttoria/trattazione e decisionale in favore dell'opponente nella misura liquidata Parte_1
in dispositivo.
Nel caso di specie, la causa è terminata in vigenza del nuovo D.M.
147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Va al riguardo segnalato che l'opponente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 10/10/2018, prot. n. 05628/2018, e che, ai sensi dell´art. 133
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Occorre poi tenere in considerazione che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente.
In materia, la Suprema Corte ha precisato, infatti, che “Qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
18167 del 16/09/2016; in senso conforme, Cass., Sez. VI penale, 8 novembre
2011, n.46537), e la Corte Costituzionale ha sostanzialmente confermato tale interpretazione (cfr. Corte Costituzionale, Ordinanza n.270 del 19/11/2012).
Pertanto, considerato che, ai sensi dell'art.130 d.lgs. n. 115 del 2002, gli onorari spettanti al difensore sono ridotti della metà, la liquidazione delle spese deve avvenire al netto della dimidiazione.
P.Q.M.
9 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1151/2018 del 6/07/2018;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. compensa le spese processuali nella misura di 1/3 per le fasi di studio e introduttiva e condanna l'opponente al pagamento della Parte_1 restante parte pari a 2/3 in favore dell'opposto , che si Controparte_1
liquidano in euro 566,66 per competenze di avvocato, oltre spese generali, cpa ed iva come dovute per legge e dispone che il pagamento avvenga in favore dell'avvocato antistatario Filippo Triolo;
4. condanna l'opposto alla rifusione in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese processuali per le fasi Parte_1
istruttoria/trattazione e decisionale, che si liquidano al netto della dimidiazione ex art. 130 d.lgs. 113/2002 in euro 851,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, come dovute per legge, e dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato unitamente alle altre spese prenotate a debito o anticipate dallo Stato.
Cagliari, 17/04/2025 Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
10