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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 658/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6928/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1757/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908105 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 impugna La sentenza di primo grado (CTP Siracusa, n. 1757/2022) che ha rigettato il ricorso ritenendo legittimo l'avviso di accertamento IMU 2014 e compensando le spese. L'appello di Ricorrente_1 fa riferimento a carenza di motivazione, violazione dello Statuto del contribuente e sulla tesi che l'imposta fosse già stata versata al 50% dalla coniuge.
Le controdeduzioni del Comune evidenziano che solo due immobili erano al 50%, mentre per gli altri NT era titolare al 100%, e che i versamenti della coniuge erano insufficienti. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla motivazione dell'atto: l'avviso di accertamento impugnato risulta adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, indicando presupposti di fatto, norme applicate e calcolo dell'imposta.
Sulla titolarità degli immobili: dagli atti emerge che solo due immobili erano dichiarati al 50% dalla coniuge, mentre per gli altri l'appellante risulta titolare al 100%, come da documentazione catastale. La tesi dell'appellante circa la comunione legale non incide sull'obbligazione tributaria, che grava sul titolare del diritto reale.
Sui versamenti della coniuge: la difesa dell'appellante non prova l'integrale pagamento dell'imposta dovuta. Anzi, risulta insufficienza dei versamenti della coniuge, per cui è stato emesso distinto avviso di accertamento nei suoi confronti.
Sulle eccezioni processuali: non è previsto contraddittorio endoprocedimentale per l'IMU; le sanzioni e gli interessi sono stati applicati conformemente alla normativa vigente.
Pertanto, la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma la sentenza n. 1757/6/2022 della CTP di Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 in favore del Comune di Siracusa.
Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6928/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1757/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201908105 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1 impugna La sentenza di primo grado (CTP Siracusa, n. 1757/2022) che ha rigettato il ricorso ritenendo legittimo l'avviso di accertamento IMU 2014 e compensando le spese. L'appello di Ricorrente_1 fa riferimento a carenza di motivazione, violazione dello Statuto del contribuente e sulla tesi che l'imposta fosse già stata versata al 50% dalla coniuge.
Le controdeduzioni del Comune evidenziano che solo due immobili erano al 50%, mentre per gli altri NT era titolare al 100%, e che i versamenti della coniuge erano insufficienti. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sulla motivazione dell'atto: l'avviso di accertamento impugnato risulta adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, indicando presupposti di fatto, norme applicate e calcolo dell'imposta.
Sulla titolarità degli immobili: dagli atti emerge che solo due immobili erano dichiarati al 50% dalla coniuge, mentre per gli altri l'appellante risulta titolare al 100%, come da documentazione catastale. La tesi dell'appellante circa la comunione legale non incide sull'obbligazione tributaria, che grava sul titolare del diritto reale.
Sui versamenti della coniuge: la difesa dell'appellante non prova l'integrale pagamento dell'imposta dovuta. Anzi, risulta insufficienza dei versamenti della coniuge, per cui è stato emesso distinto avviso di accertamento nei suoi confronti.
Sulle eccezioni processuali: non è previsto contraddittorio endoprocedimentale per l'IMU; le sanzioni e gli interessi sono stati applicati conformemente alla normativa vigente.
Pertanto, la sentenza impugnata merita conferma.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; conferma la sentenza n. 1757/6/2022 della CTP di Siracusa;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 in favore del Comune di Siracusa.
Palermo 16.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE