Articolo 8 della Legge 2 maggio 1984, n. 111
Articolo 7Articolo 9
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1 luglio 1986
Art. 8. Pensione o assegno privilegiato tabellare

Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 , aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9 , sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.
Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1 gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non puo' essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.
Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermita' diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1986
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