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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 396/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cugia n. 35, presso lo studio dell'avv. Marco Fanni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti resa a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, anche disgiuntamente, con l'avv. Antonella Laconi,in virtù
di ulteriore procura speciale alle liti rilasciata su supporto cartaceo e trasmessa in copia
informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.,
appellante
CONTRO
(c.f. ), nato a [...]-Pirri il 13.05.1955, CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], (c.f.
[...] C.F._3 CP_3
Pagina 1 , nata a [...]-Vignola (SS) il 11.07.1946, in proprio ed in qualità C.F._4
di erede di (c.f. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._5 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], (c.f. Pt_2 C.F._6 Parte_3
), nato a [...] S. Elena il 21.06.1975 e (c.f. C.F._7 Parte_4
), nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in C.F._8
Cagliari, via Scano n. 50/A, presso lo studio dell'avv. Maria Franca Obino, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellati
e contro
(c.f. ), , con sede in Milano, Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore Generale, giusta procura rep. n. 22564, racc. n.
12078 del 27/11/2018 ai rogiti notaio di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Persona_2
Marco Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita
n. 278, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza del 14/02/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi
di gravame ed in accoglimento delle domande, conclusioni eccezioni e difese, in fatto ed in diritto, e
per i motivi prospettati nell'interesse dell'odierna appellante, negli atti del presente giudizio,
secondo l'ordine gradato prospettato in tali atti, comprese le conclusioni e domande, eccezioni e
difese non accolte ed i motivi disattesi dal Giudice di prime cure, da intendersi riproposte e
riproposti nel presente grado e, comunque, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
respinta, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in fatto ed in diritto e, in genere, in
Pagina 2 riforma dell'appellata sentenza: nei confronti degli appellati già attori nel primo grado del
giudizio, a) rigettare tutte le domande formulate dagli attori nel primo grado del giudizio ed
odierni appellati ( , , CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3 Pt_2
, e ) nei confronti della convenuta dr.ssa
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
siccome infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la convenuta medesima Parte_1
da ogni avversa pretesa;
b) in via di subordine e salvo gravame, determinare quanto, per denegata
ipotesi, dovuto ad essi attori odierni appellati decurtandolo: - dell'importo dei danni ascrivibili al
concorso colposo degli attori medesimi, determinando detto concorso nella percentuale indicata in
atti dalla dr.ssa od in quell'altra percentuale maggiore o minore che Parte_1
verrà ritenuta di giustizia;
- dell'importo dei danni che gli attori avrebbero potuto evitare con l'uso
dell'ordinaria diligenza;
c) con vittoria di spese ed onorari;
nei confronti delle assicuratrici
chiamate in causa nel primo grado d) sempre in via di subordine e salvo gravame sul punto ed in
tutte le ipotesi in cui, all'esito dell'appello, fosse ritenuta la sussistenza anche parziale e/o per
minor somma dei diritti vantati e/o accolte anche parzialmente le domande formulate dagli attori
contro la convenuta dr.ssa ed in ogni altra ipotesi occorrenda, Parte_1
confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato la
[...]
a mantenere indenne Controparte_6 Parte_1
dagli obblighi di pagamento degli importi liquidati agli attori, sia a titolo di
[...]
risarcimento del danno che di rimborso delle spese processuali;
e venivano confermate, altresì, le
modifiche a tali conclusioni derivanti dall'integrazione eseguita dal difensore dell'appellante che
nel corso dell'udienza del 24 marzo 2023, oltre a confermare le conclusioni rassegnate con l'atto di
appello, concludeva pure affinché il Giudice adito volesse dichiarare nulli ed inammissibili le
avverse allegazioni, domande ed appello incidentale o, in subordine, rigettarli in virtù di quanto
esposto in atti nell'interesse dell'appellante e, in ogni caso, perché del tutto infondati in fatto e in
diritto”.
Pagina 3 Nell'interesse degli appellati: “…- previo rigetto delle eccezioni e conclusioni formulate
dall'appellante all'udienza del 24.03.2023 1) rigettare nel merito l'appello proposto dalla dott.ssa
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza n° 1581 del 15 giugno 2022 del Tribunale di Cagliari emessa dal Giudice dott. Paolo
Corso; 2) Con vittoria delle spese di lite”.
Nell'interesse dell'appellata “…si confida nella revisione della sentenza Controparte_4
impugnata, così come sollecitata dalla difesa del notaio Controparte_7
confermandola, in ogni caso, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di rivalsa della Compagnia
previsto dall'art. 2 par. II) della polizza n. IFL0008349”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori CP_1 Controparte_2
, , e convennero CP_3 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
davanti al Tribunale di Cagliari, la Dott.ssa per ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità professionale della stessa e la conseguente sua condanna al risarcimento del danno ai medesimi cagionato.
Illustrando le proprie ragioni gli attori esposero: di avere acquistato da con distinti Persona_3
atti pubblici rogati in data 19.09.2001, 24.09.2001 e 10.10.2001 dal notaio Parte_1
alcuni terreni agricoli siti nel comune di Maracalagonis - Geremeas in località Su Suergiu
[...]
Mannu, senza venir messi a conoscenza della procedura esecutiva su di essi pendente fin dal 1997
davanti al Tribunale di Cagliari (RES 658/97); di avere avuto notizia della suddetta procedura esecutiva solo quando, essendo stato rinnovato il pignoramento immobiliare da Intesa San Paolo in data 02.10.2017, erano stati iscritti presso la Centrale di rischio finanziario (CRIF); di avere acquistato in perfetta buona fede, ritenendo che i suddetti beni fossero liberi da ogni genere di pesi,
vincoli, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, come attestato negli atti pubblici dallo stesso notaio rogante, che, invece, aveva omesso di eseguire le visure ipo-catastali sui terreni medesimi.
Pagina 4 Gli attori sostennero, dunque, che dalla condotta della convenuta fosse derivato loro un danno,
corrispondente al valore degli immobili, stimato dal CTU ing. nella perizia resa nell'ambito Per_4
della procedura esecutiva, oltre a quello conseguente alla loro iscrizione presso la Centrale di rischio finanziario (CRIF), cui era derivata l' impossibilità di ottenere dagli istituti di credito finanziamenti o aperture di conti correnti.
Nel costituirsi, la Dott.ssa eccepì preliminarmente l'intervenuta estinzione per Parte_1
prescrizione del diritto al risarcimento degli attori e contestò, nel merito, la fondatezza della domanda attrice. Chiese, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia che assicurava la sua responsabilità professionale, la con rappresentanza Controparte_8
generale per l'Italia, al fine di essere tenuta indenne, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, dalle conseguenze pregiudizievoli dei fatti e/o delle omissioni a lei ascritti nel presente giudizio.
Quest'ultima si costituì, associandosi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, e chiese, nel merito, il rigetto della domanda attrice nonché, in via subordinata, di limitare l'indennizzo a quanto dovuto in forza della polizza IFL0008349, fatto salvo, in ogni caso, il suo diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne definita con sentenza n. 1581/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “…, ogni altra istanza disattesa o
assorbita:
1. in accoglimento della domanda attrice, condanna Parte_1
a risarcire il danno cagionato agli attori, pari ai seguenti importi: TALI : EURO CP_1
10.232,81; : EURO 10.232,81; : EURO Controparte_9 Parte_2
10.928,07; EURO 10.092,80 : EURO 10.092,80; Persona_1 CP_3 Parte_3
: EURO 10.092,80; : EURO 10.092,80; 2. condanna
[...] Parte_4 [...]
a mantenere indenne Controparte_6
dagli obblighi di pagamento degli importi liquidati agli attori, Parte_1
sia a titolo di risarcimento del danno che di rimborso delle spese processuali, fatto salvo il
Pagina 5 successivo diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurata ai sensi dell'art. 2 par.
II) della polizza per il danno causato dall'omissione delle ispezioni ipotecarie;
3. condanna
a rimborsare agli attori in solido le spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 8.816,00, di cui euro 8.030,00 per competenze ed euro 786,00 per spese
documentate, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna
[...]
a rifondere ad Controparte_6 [...]
le spese di lite sostenute per la chiamata in causa che si liquidano in euro Parte_1
6.815,00, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
***
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto a fondamento della pronuncia.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., atteso che il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia,
nel caso di specie, dal giorno della scoperta dell'esistenza del pignoramento (3.11.2017), non già
dalla data dell'atto di acquisto.
Nel merito ha considerato che l'attività svolta dalla convenuta rientrasse tra le professioni intellettuali ex artt. 2229 ss. c.c., e che, pertanto, l'obbligazione dovesse essere qualificata di mezzi,
con conseguente responsabilità della professionista per mancata diligenza nello svolgimento dell'incarico, e valutazione condotta alla stregua del criterio posto dall'art. 1176 comma 2 c.c.
Poste tali premesse, secondo il Tribunale risultava documentalmente provato:
1. che la
[...]
avesse prestato la propria attività professionale per la stipula di tre contratti di Pt_1
compravendita in data 19.09.2001, 24.09.2001 e 10.10.2001, aventi ad oggetto l'acquisto da parte degli attori di diversi terreni agricoli;
2. che in detti contratti all'art. 5 era stata garantita la piena e perfetta proprietà degli immobili nonché la libertà da pesi, vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli (docc. 1-2-3);
3. che i suddetti immobili erano stati oggetto di un atto di pignoramento eseguito per la prima volta il 23.09.1997 e rinnovato entro il ventennio in data
02.10.2017 (doc. 8);
4. che il notaio avesse redatto gli atti pubblici senza Parte_1
Pagina 6 procedere alle necessarie visure ipocatastali, che avrebbero evidenziato senz'altro la presenza del pignoramento, così violando i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma secondo,
cod. civ. (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 15305 del 19/06/2013 Rv. 627952 - 01). A ciò conseguiva che il notaio era responsabile del danno arrecato agli attori, non avendo provato l'adempimento degli obblighi contrattuali né giustificato la mancanza di responsabilità in relazione all'omessa indicazione del pignoramento gravante sugli immobili.
Il Tribunale ha quindi ritenuto:
1. che il danno derivante dall'omissione potesse essere quantificato in misura corrispondente “al
prezzo pagato per l'acquisto dei beni immobili indicato negli atti pubblici che - in mancanza di
controdichiarazione del pagamento dell'asserito maggior prezzo - fa fede dei corrispondenti
importi pagati dagli acquirenti”, non potendo, diversamente, essere calcolato sulla base dei superiori importi indicati nei contratti preliminari, privi di data certa, del cui pagamento non vi era comunque prova, né di quelli indicati nella perizia resa nella procedura esecutiva (in quanto eseguita per finalità differenti). Competevano pertanto i seguenti importi, inclusivi di interessi legali e rivalutazione monetaria: a e (mappali 233 – 254): euro CP_1 Controparte_9
232,81 per ciascuno;
a (mappali 234 – 247): euro 928,07; a Parte_2 Persona_1 CP_3
, , (mappale 251): euro 92,80 per ciascuno;
[...] Parte_3 Parte_4
2. che agli attori dovesse essere riconosciuto un ulteriore risarcimento, quantificato equitativamente in euro 10.000,00 per ciascuno, per i danni derivanti dalla iscrizione nella Centrale di rischio finanziario (CRIF), cui conseguiva l' impossibilità di ottenere dagli istituti di credito finanziamenti o l'apertura di conti correnti;
3. che gli importi sopra indicati e le spese di lite dovessero essere posti a carico della società di assicurazioni chiamata in causa, in forza della polizza per responsabilità Controparte_8
professionale IFL0008349, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato previsto dall'art. 2 par. II) della medesima polizza per il danno causato dall'omissione delle ispezioni ipotecarie.
Pagina 7 ***
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando sette motivi di Parte_1
censura.
Si sono costituiti, resistendo, in proprio ed in CP_1 Controparte_2 CP_3
qualità di erede di , , e . Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Si è anche costituita la compagnia di assicurazione domandando in via Controparte_10
principale l'accoglimento dell'appello e, in ogni caso, la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto il suo diritto di rivalsa nei confronti del notaio previsto dall'art. 2 par. II) della polizza n. IFL0008349.
All'udienza del 24 marzo 2023, l'avv. Fanni, nell'interesse dell'appellante ha rilevato ed eccepito la nullità ed inammissibilità “delle nuove allegazioni relative ai danni non patrimoniali e delle
domande afferenti a detti danni, formulate nel presente grado dagli appellati rappresentati
dall'avvocato ; dell'appello incidentale che dovesse ritenersi proposto per il tramite delle Pt_2
predette avverse attività difensive;
poiché dette allegazioni, domande ed appello incidentale
risultano e risulterebbero formulati oltre i termini perentori previsti, a pena di decadenza, dal rito
e, in via di subordine, poiché l'appello incidentale risulterebbe proposto in assenza dei requisiti
previsti dall'art. 342 c.p.c.[ …]”.
***
1. RITENUTA ISCRIZIONE NEL CRIF E VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI
ARTT. 115 E 116 COD. PROC. CIV.
Secondo l' appellante il doc. 8 prodotto dagli attori (iscrizione rinnovazione pignoramento del
02.10.2017), contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, dimostrerebbe unicamente l'esistenza della trascrizione della rinnovazione del pignoramento originario risalente
Pagina 8 all'anno 1997 contro il venditore ai sensi dell'art. 2668 bis cod. civ., e non invece Persona_3
che gli attori fossero stati iscritti “in una non meglio identificata centrale di rischio finanziario o che fossero stati ivi indicati come "cattivi pagatori" o, comunque, in maniera tale da determinare un
giudizio negativo circa la possibilità di concedere loro credito”. Con riferimento all'iscrizione degli attori nella Centrale di rischio finanziario (CRIF), il doc. 9 sarebbe un report informativo, generato su richiesta del (solo) signor , proveniente da CRIF S.p.A., ossia una società che gestisce un Pt_2
c.d. SIC (Sistema di Informazioni Creditizie), e, quindi, una banca dati dove confluiscono tutte le informazioni, fornite dagli istituti di credito aderenti, riguardo ai finanziamenti richiesti da privati e imprese sia di tipo positivo (gli intervenuti tempestivi pagamenti), che negativo (gli inadempimenti). Da tale documento non emergerebbero protesti a carico dell' , né ritardi nei Pt_2
pagamenti, ma anzi si darebbe atto di un'affidabilità creditizia di questi medio-alta.
Né, fa rilevare l'appellante, vi sarebbe prova dell'iscrizione degli attori alla Centrale dei Rischi
della Banca d'Italia, la quale darebbe atto solo delle informazioni sui rapporti creditizi e non anche sulle trascrizioni ed iscrizioni immobiliari.
L'erronea convinzione del Giudice si fonderebbe dunque su una lettura impropria dei documenti, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., avendo tratto erroneamente dai documenti prodotti dagli attori risultanze probatorie che, in realtà, non fornivano e avendo ritenuto assolto dagli attori un onere probatorio loro incombente nient'affatto adempiuto.
2. RITENUTA IMPOSSIBILITÀ PER GLI ORIGINARI ATTORI ED ODIERNI
APPELLATI DI OTTENERE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO FINANZIAMENTI O
L'APERTURA DI CONTI CORRENTI E VIOLAZIONE, ANCHE SOTTO TALE
PROFILO, DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 115 E 116 COD. PROC. CIV. E 2697
COD. CIV.
Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata, in modo del tutto apodittico e senza motivare, l'impossibilità per gli attori di ottenere finanziamenti o aperture di conti correnti in conseguenza della loro asserita iscrizione nella centrale di rischio finanziario (Crif).
Pagina 9 Anzitutto non risulterebbe dimostrata alcuna iscrizione al Crif e, pertanto, non si sarebbe verificata neppure alcuna impossibilità di ottenere finanziamenti o l'apertura di conti correnti né dinieghi o difficoltà al riguardo. Al riguardo il documento 9 di parte attrice (dichiarazione iscrizione Crif)
mostrerebbe, contrariamente a quanto affermato dal giudice e sostenuto dagli appellati, solo informazioni positive, le quali non potrebbero avere determinato conseguenze negative. In ogni caso, non sarebbe provato che “… le controparti abbiano avuto difficoltà o dinieghi in ordine a
loro richieste di credito in conseguenza della asserita iscrizione nella centrale di rischio finanziario
o, altrimenti, a seguito delle informazioni risultanti presso il S.I.C. gestito dalla Crif S.p.A. e/o della
trascrizione di cui sopra;
che all'ing. sia stato negato un finanziamento in conseguenza di Pt_2
tali asserite iscrizioni e/o trascrizione;
che da tali contestati impossibilità, difficoltà o dinieghi
possano essere derivati danni a controparti e, in specie, all'ing. .”. Pt_2
Pertanto, anche sotto tale profilo, il giudice avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 115 e 116
cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
***
Le due censure, da trattare congiuntamente per la stretta connessione che le contraddistingue, sono fondate nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Muovendo dalle stesse considerazioni svolte nell' interesse degli appellati, per cui il Crif non è una
“non meglio identificata centrale”, ma una delle principali banche dati creditizie a livello nazionale/internazionale, utilizzata da banche e finanziarie ai fini della concessione di mutui e finanziamenti, in quanto sistema accessibile e facilmente consultabile, deve considerarsi che siffatto ente registra posizioni creditizie relative a mutui, finanziamenti, prestiti e relativi pagamenti/comportamenti insolventi, quali morosità verso banche, ritardi, insoluti sofferenze bancarie, ristrutturazioni o saldi a stralcio (secondo l'indicazione data dalla Corte di Cassazione la segnalazione alla Banca Dati CRIF è volta a fornire agli istituti di credito elementi oggettivi di valutazione circa la solvibilità dei soggetti richiedenti prestiti, di tal che “non valgono i medesimi
criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le
Pagina 10 finalità perseguite dai due istituti che il concetto di insolvenza a cui fanno riferimento…” Cass. n.
20896/18). Ebbene, la trascrizione/iscrizione di cui si parla (la rinnovazione di un pignoramento iscritto a carico -anche- dei terzi acquirenti), non riguarda, evidentemente, un' ipotesi di inadempimento oggetto delle segnalazioni di cui sopra. Segnatamente, diversamente dal debitore esecutato, con la rinnovazione del pignoramento coloro che nelle more si erano resi acquirenti del bene pignorato, appaiono nei pubblici registri come terzi cui il pignoramento è opponibile. Pertanto,
anche ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta iscrizione al Crif quale evincibile dal doc. 14,
contenente la risposta negativa del Crif alla richiesta, proveniente dall'ing. (e solo da questi), Pt_2
di cancellazione dell'iscrizione nei loro registri, non potrebbe sostenersi che questa attesti la qualità
di cattivi pagatori in capo agli attori. Piuttosto deve darsi atto del fatto che il CRIF acquisisce anche informazioni di fonte pubblica quale l'Agenzia delle Entrate - tale essendo l'informazione relativa alla rinnovazione del pignoramento che avrebbe determinato l'inclusione dei nominativi degli attori nei registri della banca dati - inidonea, tuttavia, a sortire l'effetto di assimilare il terzo acquirente al debitore (restando tale solo il sig. , originario venditore), e a precludere o rendere Persona_3
oggettivamente difficoltoso l'accesso al credito.
Fatta tale premessa deve ritenersi che il documentato diniego di anticipazione su conto corrente da parte di nei confronti del (solo) sia frutto di una errata valutazione o di un equivoco in CP_11 Pt_2
ordine alla iscrizione alla banca dati che avrebbe potuto e dovuto essere dipanato agevolmente dall'interessato, stante anche la disponibilità di un confronto e chiarimenti espressa in tal senso dall'istituto interpellato per il conseguimento del finanziamento. Facilmente, infatti, il richiedente avrebbe potuto chiarire la sua posizione, anche in considerazione delle notizie a lui afferenti, quali evincibili dallo stesso sistema informativo della banca dati, da cui si apprende che in relazione ai dati acquisiti questi doveva essere considerato ampiamente affidabile (cfr. doc. 12 atto di citazione
-rifiuto di apertura di conto corrente affidato-, doc. 14 memoria n. 2 attori -riscontro richiesta cancellazione dati Ing. ). Condivisibilmente dunque, l'appellante ha rilevato, Pt_2
conclusivamente, in disparte la sua contestazione circa l'autenticità del documento, che il diniego
Pagina 11 reso da un solo istituto di credito e motivato, evidentemente, dall'equivoco riguardo all'esistenza di un pignoramento a carico dell' comportava in capo a questi, ove effettivamente interessato, la Pt_2
possibilità e il dovere di fornire a tale istituto la nota di trascrizione del pignoramento prodotta sub
8, così rendendo evidente a tale istituto di credito e a qualsiasi altro che l'iscrizione non derivava da un pignoramento nei suoi confronti a cagione dei suoi debiti. Ebbene tale mancata attivazione da parte dell'interessato, segnatamente il (solo) è attendibilmente stata determinante nel diniego Pt_2
del credito, ove effettivamente voluto.
Pertanto, il rilievo degli appellati secondo cui la confonderebbe la reale portata della Pt_1
disposizione di cui all'art. 2668 bis c.c. che risulta indubbiamente lesiva della posizione degli
appellati, in quanto soggetti oggi unicamente coinvolti nella procedura esecutiva in qualità di
proprietari degli immobili pignorati, e su cui ricadono e ricadranno tutti gli effetti della suddetta
procedura, non pare esatto ove inteso quale coinvolgimento degli stessi nella posizione debitoria dell'esecutato, ribadendosi, invece, gli effetti che la norma persegue, circoscritti all'opponibilità del pignoramento ai terzi acquirenti, effetti certamente sfavorevoli, ma solo con riguardo alla possibilità
di subire l'evizione nell'ipotesi in cui le vendite vadano a buon fine, non certamente sul piano dell'affidabilità creditizia del terzo.
D'altra parte, la stessa Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207) ha chiarito che anche in caso di illegittima segnalazione della banca alla Crif (Centrale rischi finanziaria)
l'imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può avere de plano il risarcimento del danno, non ricorrendo un'ipotesi di danno in re ipsa, ma deve provarlo. Né, sul piano del danno non patrimoniale, l'accertata violazione nell'utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca solleva il danneggiato dall'onere di dimostrare il danno alla sua reputazione e la sua entità.
Nella specie non sono stati dimostrati la contrazione di finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito per effetto della segnalazione e tantomeno il peggioramento dell'andamento economico del soggetto segnalato. Sotto altro profilo alcuna prova è stata data circa il danno alla
Pagina 12 immagine professionale degli attori (segnatamente dell' ) peraltro del tutto genericamente Pt_2
allegato. Quanto agli altri attori, la mera iscrizione non costituisce in sé e per sé fonte di danno patrimoniale e non patrimoniale. In proposito deve darsi atto che gli appellati hanno rilevato di avere diligentemente, appena avuta notizia della trascrizione della rinnovazione del pignoramento immobiliare e della conseguente iscrizione al Crif, provveduto immediatamente a richiedere alla
Centrale di Rischio Finanziario l'immediata cancellazione dai Registri, evidenziando la totale estraneità alla procedura esecutiva, in quanto non debitori né tantomeno in stato di insolvenza,
conclusivamente ricordando che la prova della loro iscrizione al CRIF, è stata ampiamente dimostrata nel giudizio di primo grado con la produzione del doc. n. 14 (memoria n. 2), in cui il CRIF con lettera del 16.03.2018, dava risposta negativa alla richiesta dell'ing. di provvedere alla cancellazione Pt_2
dell'iscrizione dai loro registri, rimarcando la correttezza dell'iscrizione medesima, in quanto l'informazione relativa alla rinnovazione del pignoramento, costituita dalla nota di trascrizione,
provenendo da una fonte pubblica quale quella dell'Agenzia delle Entrate, determinava l'inclusione nei loro registri. In particolare, il CRIF evidenziava come il verbale di pignoramento immobiliare fosse estratto dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Cagliari- Territorio Servizio di Pubblicità
immobiliare Reg. Gen. 27486 Reg. Part. N. 20316 e non fosse interessato da annotamenti che avessero comportato la cancellazione dello stesso.
3. IN SUBORDINE, MANCATA PROVA DEI DANNI ASSERITAMENTE DERIVATI
DALLA DENEGATA IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE FINANZIAMENTI O
L'APERTURA DI CONTI CORRENTI E VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI
ARTT. 2697 E 1226 COD. CIV. Secondo l'appellante, in ogni caso, il giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere agli attori il diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 10.000,00 ciascuno, determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Gli attori non avrebbero fornito la prova del danno patrimoniale (né del danno emergente né del lucro cessante)
che sarebbe loro derivato dalle asserite difficoltà o dinieghi di accesso al credito, in mancanza della quale il giudice non avrebbe potuto ricorrere alla liquidazione equitativa, che presuppone che
Pagina 13 l'esistenza del danno sia dimostrata "... sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili
di quantificazione....", e che la prova del preciso ammontare del danno risulti impossibile oppure estremamente o particolarmente difficile. Il giudice di primo grado avrebbe perciò violato il disposto degli artt. 2697 e 1226 c.c. riconoscendo il risarcimento in assenza di un'allegazione e comunque della prova del danno asseritamente subito dagli attori ed indicato da questi in maniera del tutto generica.
La censura, concernente in via subordinata il profilo del quantum, e pertanto, assorbita dai rilievi svolti in ordine all'an debeatur, è, peraltro, fondata non essendo risultato alcun ragionevole elemento che giustificasse il ricorso da parte del giudice al residuale strumento dell'art. 1226 c.c.,
così pervenendo ad una valutazione/quantificazione del tutto svincolata da qualsivoglia parametro concreto e realistico, di cui difatti non è data alcuna indicazione.
4. IN ULTERIORE SUBORDINE, ASSENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ E
COMUNQUE DELLA PREVEDIBILITÀ DI QUALSIVOGLIA DENEGATO DANNO E
VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 1223 E 1225 COD. CIV. Laddove si riconoscesse l'esistenza del danno derivante dall'iscrizione al Crif, questo non sarebbe comunque imputabile al notaio, non ponendosi in connessione causale con i contestati inadempimenti
addebitati alla medesima, ma sarebbe da attribuire al sopravvenire di fatti ulteriori, costituenti fonte autonoma ed esclusiva di qualsiasi impossibilità o diniego o difficoltà all'accesso al credito o all'apertura di conti correnti da parte degli attori, e, segnatamente: l'errata lettura da parte degli istituti di credito delle risultanze del S.I.C. gestito dalla Crif S.p.A.; le eventuali errate indicazioni e/o omissioni di complete indicazioni da parte della Crif S.p.A., che avrebbero creato equivoci
riguardo alla sussistenza della situazione di cui all'art. 2668 bis, quinto comma, etc. ossia al fatto
che gli odierni attori risultassero indicati nella trascrizione non quali soggetti contro cui era stato
eseguito il pignoramento bensì e soltanto quali aventi causa del debitore. Per altro verso, il danno non potrebbe essere considerato prevedibile ai sensi dell'art. 1225 c.c., apparendo evidente che, al momento del supposto inadempimento, non potesse certo ritenersi probabile il verificarsi dei
Pagina 14 suddetti fatti, quali, ad esempio, eventuali indicazioni e/o omissioni della società Crif S.p.A. e che questi errori/omissioni avrebbero determinato l'impossibilità di accesso al credito.
Gli argomenti posti a fondamento della censura costituiscano sviluppo di quanto già illustrato esaminando le precedenti doglianze, che risolvono a monte, assorbendoli, i profili qui illustrati (di talché non risultano dimostrati gli asseriti danni derivanti dall'iscrizione i quali, dunque non potrebbero porsi senza dubbio come conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c.,
della condotta omissiva della professionista. Del tutto fuorviante e tautologico è, in ogni caso,
l'argomento svolto sul punto dagli appellati secondo cui, poiché al notaio è richiesta una diligenza qualificata che comprende, oltre al dolo e alla colpa grave, anche la negligenza imprudenza ed
imperizia, attesa la specifica preparazione e conoscenza della materia che egli deve avere ,
sostanzialmente essa inciderebbe sulla prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 c.c., sicché,
trattandosi di un professionista altamente qualificato, … sicuramente ben poteva prevedere che se
avesse svolto correttamente la sua attività, il danno non si sarebbe verificato (ciò, lo si ribadisce,
fermo restando che l'omessa esecuzione delle visure ipo-catastali rappresenta uno dei più gravi inadempimenti per il notaio, tanto da comportare la non copertura da parte dell'assicurazione, così
Con come previsto all'art 2 n. II -diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato- della polizza sulla responsabilità professionale del notaio).
5. IN ULTERIORE SUBORDINE, VERIFICARSI E/O AGGRAVAMENTO DEI DANNI
PER EFFETTO DELLA COLPA ESCLUSIVA E/O DEL CONCORSO COLPOSO DEGLI
ATTORI.
L'appellante fa rilevare come gli odierni appellati non abbiano adottato alcuna iniziativa correttiva o chiarificatrice nei confronti degli istituti di credito e della Crif s.p.a.. Infatti, a fronte degli eventuali e non dimostrati dinieghi o difficoltà nell'apertura dei conti correnti e nell'ottenere finanziamenti, essi avrebbero omesso di far rilevare come la trascrizione concernesse la situazione di cui all'art. 2668 bis, quinto comma, c.c., e quindi la loro qualità di aventi causa del debitore e non di debitori pignorati. In via di ancor maggior subordine, i contestati danni in discorso dovrebbero
Pagina 15 considerarsi aggravati per effetto del concorso colposo degli attori, o evitabili, in tutto od in parte,
con l'uso dell'ordinaria diligenza, avendo gli odierni appellati omesso di evidenziare la sussistenza della situazione di cui all'art. 2668 bis, quinto comma, cod. civ. La misura di tale concorso di colpa degli attori dovrebbe, in tal denegata e peggiore ipotesi, essere determinata in ragione del 90%.
Tale doglianza è, evidentemente, assorbita dalle motivazioni che sorreggono l'accoglimento delle prime due censure, in specie riguardanti il potere-dovere dell'interessato di attivarsi a fornire alla finanziaria interpellata dei semplici quanto agevoli chiarimenti circa la propria posizione,
corredandoli della documentazione in suo possesso o, comunque, facilmente acquisibile.
6. INSUSSISTENZA DI QUALSIASI DANNO DOVUTO AL GRAVARE DEL
PIGNORAMENTO ORIGINARIAMENTE TRASCRITTO
CONTRO
L'OLLA.
Parte appellante contesta, infine, la decisione del giudice di primo grado laddove ha riconosciuto agli attori un danno quantificato in misura pari al prezzo da loro pagato per l'acquisto dei terreni,
oltre a rivalutazione ed interessi legali, come conseguenza dell'inadempimento della stessa.
Evidenzia, a tal proposito, come tale danno deriverebbe, evidentemente, dall'esistenza del
pignoramento trascritto e del procedimento di esecuzione per espropriazione immobiliare, distinto
al n. 658/97, instaurato in conseguenza del predetto pignoramento riguardante un ben più esteso
compendio immobiliare. Sul punto rileva l'appellante come il continuo insuccesso delle vendite all'asta comporterebbe maggior probabilità di una conclusione del procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., che non una vendita dell'intero compendio immobiliare comprensivo di quanto acquistato dagli attori.
Di tal che, secondo la tesi dell'appellante, la più probabile che non estinzione della procedura esecutiva determinerà, evidentemente, l'inesistenza di qualsivoglia danno in capo agli originari
attori. A fronte di ciò, il giudice di primo grado avrebbe dovuto e quello d'appello dovrebbe ora
ritenere insussistente il danno o, altrimenti opinando, disporre la sospensione del processo in
applicazione quanto meno analogica del disposto di cui all'art. 295 cod. proc. civ.
Pagina 16 In ogni caso, dovrebbe ritenersi mancante la prova del danno, non avendo le controparti dimostrato l'unica voce possibile, ossia l'ammontare della spesa necessaria per salvaguardare quanto da loro acquistato. In proposito gli appellati, facendo propria la motivazione posta a sostegno della decisione (che peraltro, aveva drasticamente ridotto le loro originarie e ben più cospicue richieste)
hanno dal proprio canto fatto rilevare come il danno patrimoniale imputabile alla condotta omissiva del notaio consista nel prezzo pagato per i beni immobili, come risultante dagli atti pubblici di compravendita, i quali fanno piena prova del pagamento del corrispettivo, in mancanza di controdichiarazioni.
Si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. civile sez. III, 26/08/2014, n.18244)
secondo cui “Il notaio, responsabile ex contractu per omissione di visure ipotecarie prima della
stipula di un contratto di compravendita, non può essere condannato a un risarcimento superiore a
quello imposto dalla causalità giuridica inerente al pregiudizio patito a cagione del proprio
comportamento negligente: tale valutazione deve essere effettuata dal giudice mediante un giudizio
prognostico, che tenga conto della situazione in cui si sarebbe trovato il cliente in caso di
adempimento diligente e, in particolare, del denaro speso dal compratore prima della stipula del
contratto definitivo. Si configura, in questi termini, un limite al quantum risarcitorio dovuto dal
professionista, avendo riguardo a una serie causale indipendente rispetto all'attività del notaio.”.
Ciò posto, si condividono gli argomenti svolti dagli appellati per cui non sarebbe dato comprendere il ragionamento che ha portato l'appellante a far riferimento all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.,
trattandosi di pure congetture e opinioni personali non confortate da alcun provvedimento del
giudice dell'esecuzione, cui spetta la facoltà di decidere se una procedura è antieconomica,
dichiarandone in tal caso l'estinzione anticipata. In realtà, proprio il rinnovo della iscrizione/trascrizione del pignoramento, con conseguente sua opponibilità a coloro che nelle more si sono resi acquirenti di circoscritte porzioni del più ampio compendio sottoposto ad esecuzione,
evidenzia un interesse del creditore procedente e fa ipotizzare, semmai, un ulteriore ribasso d'asta della vendita. Pertanto, allo stato attuale la più probabile che non estinzione della procedura non
Pagina 17 risulta affatto dimostrata. Né merita condivisione alcuna il riferimento all'art. 295 c.p.c., in totale assenza di una questione pregiudiziale da risolvere a monte in altra sede con efficacia di giudicato e con priorità rispetto all'accertamento del rapporto pregiudicato.
Ciò posto, e dato atto che, evidentemente, la rinnovazione dell'iscrizione del pignoramento non è di poco momento, esponendo gli acquirenti alla perdita dei beni acquistati, la ritenuta quantificazione del danno conseguenza da parte del giudice di prime cure, in misura pari al prezzo, assai modesto,
indicato nell'atto pubblico, ampiamente inferiore ai valori accertati dal Consulente nominato in sede esecutiva e a quelli indicati nel preliminare (quindi, realisticamente inferiori al valore effettivo degli stessi), risulta coincidere, sostanzialmente, con il presumibile interesse negativo degli odierni appellati a rendersi a suo tempo acquirenti dei beni in questione ove fossero stati resi edotti dal venditore e/o dal notaio del pignoramento pendente, ad essi opponibile.
In detti termini deve ritenersi che il danno così come quantificato costituisca conseguenza prevedibile e apprezzabile quanto al suo verificarsi dovendosi pertanto condividere la valutazione giudiziale sul punto (si ribadisce, assai modesta, ma non oggetto di appello incidentale).
Disattesa la censura, il risarcimento del danno resta quantificato nelle seguenti misure: Tali
Euro 232,81; : Euro 232,81; : Euro 928,07; CP_1 Controparte_9 Parte_2 [...]
Euro 92,80 : Euro 92,80; Graziano Euro 92,80; : Per_1 CP_3 Pt_3 Parte_4
Euro 92,80, come da sentenza di primo grado, inclusi interessi e rivalutazione a tale data e con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
7. SPESE PROCESSUALI
Da ultimo, l'appellante rileva che per denegata ipotesi in cui venisse condannata al pagamento di qualche somma in favore degli attori, questa dovrebbe risultare di importo estremamente ridotto e pari a meno di 1/10 rispetto a quanto disposto con la sentenza appellata e originariamente richiesto da controparti, così dovendo ritenersi verificata una soccombenza reciproca suscettibile di determinare la compensazione integrale delle spese del giudizio (Cass. civ. 24/6/2021 n. 18183;
Cass. civ. 11/9/2018 n. 22021).
Pagina 18 Ora, precisato che a fronte del parziale accoglimento dell'appello è rimessa al giudice del secondo grado una rivalutazione dell'esito globale della lite, va chiarito che la soccombenza reciproca attiene, più propriamente, all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte (Cass. 31444/2023).
Peraltro, anche in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte
(Sez. 3, Ord. n. 13212 del 15/05/2023). Ciò posto, deve ritenersi che a fronte dell'accertata e non più messa in discussione responsabilità del notaio, considerato il notevole ridimensionamento del credito risarcitorio liquidato in favore degli attori, si giustifichi la compensazione fra le parti, nella misura di della metà, delle spese processuali (esclusa fase trattazione/istruttoria in appello, non tenutasi, e ferma l'esclusione della fase istruttoria in prima grado come ritenuta dal Tribunale), sullo scaglione di valore determinato dal primo giudice (entro euro 260.000,00).
Con riguardo al presente grado le spese fra l'appellante e la sua compagnia di assicurazione, che in questa sede svolge un ruolo di mero litisconsorte senza che sia stata sollecitata alcuna modifica della statuizione di primo grado concernente i rapporti con l'assicurata, sono compensate (mentre le spese del primo grado restano immodificate, in difetto di domanda).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
1581/2022:
1) condanna a risarcire il danno cagionato agli attori, pari ai Parte_1
seguenti importi: TALI RAIMONDO: EURO 232,81; : EURO Controparte_9
232,81; : EURO 928,07; EURO 92,80 CARA : Parte_2 Persona_1 CP_3
EURO 92,80; : EURO 92,80; : EURO 92,80 oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo;
Pagina 19 2) dichiara compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi e condanna a rimborsare agli attori in solido la restante parte che liquida, Parte_1
a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 4.995,5, oltre spese vive documentate in euro 393,00, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al secondo, in euro 3330,33 oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra
[...]
ed ; Controparte_6 Parte_1
4) conferma nel resto (punti 2 e 4 del dispositivo di primo grado).
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 22 maggio 2025;
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 396/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cugia n. 35, presso lo studio dell'avv. Marco Fanni, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti resa a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, anche disgiuntamente, con l'avv. Antonella Laconi,in virtù
di ulteriore procura speciale alle liti rilasciata su supporto cartaceo e trasmessa in copia
informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.,
appellante
CONTRO
(c.f. ), nato a [...]-Pirri il 13.05.1955, CP_1 C.F._2 CP_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], (c.f.
[...] C.F._3 CP_3
Pagina 1 , nata a [...]-Vignola (SS) il 11.07.1946, in proprio ed in qualità C.F._4
di erede di (c.f. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._5 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], (c.f. Pt_2 C.F._6 Parte_3
), nato a [...] S. Elena il 21.06.1975 e (c.f. C.F._7 Parte_4
), nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in C.F._8
Cagliari, via Scano n. 50/A, presso lo studio dell'avv. Maria Franca Obino, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellati
e contro
(c.f. ), , con sede in Milano, Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_5
piazza Vetra n. 17, in persona del suo Procuratore Generale, giusta procura rep. n. 22564, racc. n.
12078 del 27/11/2018 ai rogiti notaio di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Persona_2
Marco Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita
n. 278, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
appellata
All'udienza del 14/02/2025 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi
di gravame ed in accoglimento delle domande, conclusioni eccezioni e difese, in fatto ed in diritto, e
per i motivi prospettati nell'interesse dell'odierna appellante, negli atti del presente giudizio,
secondo l'ordine gradato prospettato in tali atti, comprese le conclusioni e domande, eccezioni e
difese non accolte ed i motivi disattesi dal Giudice di prime cure, da intendersi riproposte e
riproposti nel presente grado e, comunque, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
respinta, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in fatto ed in diritto e, in genere, in
Pagina 2 riforma dell'appellata sentenza: nei confronti degli appellati già attori nel primo grado del
giudizio, a) rigettare tutte le domande formulate dagli attori nel primo grado del giudizio ed
odierni appellati ( , , CP_1 Controparte_2 Persona_1 CP_3 Pt_2
, e ) nei confronti della convenuta dr.ssa
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
siccome infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la convenuta medesima Parte_1
da ogni avversa pretesa;
b) in via di subordine e salvo gravame, determinare quanto, per denegata
ipotesi, dovuto ad essi attori odierni appellati decurtandolo: - dell'importo dei danni ascrivibili al
concorso colposo degli attori medesimi, determinando detto concorso nella percentuale indicata in
atti dalla dr.ssa od in quell'altra percentuale maggiore o minore che Parte_1
verrà ritenuta di giustizia;
- dell'importo dei danni che gli attori avrebbero potuto evitare con l'uso
dell'ordinaria diligenza;
c) con vittoria di spese ed onorari;
nei confronti delle assicuratrici
chiamate in causa nel primo grado d) sempre in via di subordine e salvo gravame sul punto ed in
tutte le ipotesi in cui, all'esito dell'appello, fosse ritenuta la sussistenza anche parziale e/o per
minor somma dei diritti vantati e/o accolte anche parzialmente le domande formulate dagli attori
contro la convenuta dr.ssa ed in ogni altra ipotesi occorrenda, Parte_1
confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha condannato la
[...]
a mantenere indenne Controparte_6 Parte_1
dagli obblighi di pagamento degli importi liquidati agli attori, sia a titolo di
[...]
risarcimento del danno che di rimborso delle spese processuali;
e venivano confermate, altresì, le
modifiche a tali conclusioni derivanti dall'integrazione eseguita dal difensore dell'appellante che
nel corso dell'udienza del 24 marzo 2023, oltre a confermare le conclusioni rassegnate con l'atto di
appello, concludeva pure affinché il Giudice adito volesse dichiarare nulli ed inammissibili le
avverse allegazioni, domande ed appello incidentale o, in subordine, rigettarli in virtù di quanto
esposto in atti nell'interesse dell'appellante e, in ogni caso, perché del tutto infondati in fatto e in
diritto”.
Pagina 3 Nell'interesse degli appellati: “…- previo rigetto delle eccezioni e conclusioni formulate
dall'appellante all'udienza del 24.03.2023 1) rigettare nel merito l'appello proposto dalla dott.ssa
in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza n° 1581 del 15 giugno 2022 del Tribunale di Cagliari emessa dal Giudice dott. Paolo
Corso; 2) Con vittoria delle spese di lite”.
Nell'interesse dell'appellata “…si confida nella revisione della sentenza Controparte_4
impugnata, così come sollecitata dalla difesa del notaio Controparte_7
confermandola, in ogni caso, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto di rivalsa della Compagnia
previsto dall'art. 2 par. II) della polizza n. IFL0008349”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori CP_1 Controparte_2
, , e convennero CP_3 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
davanti al Tribunale di Cagliari, la Dott.ssa per ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità professionale della stessa e la conseguente sua condanna al risarcimento del danno ai medesimi cagionato.
Illustrando le proprie ragioni gli attori esposero: di avere acquistato da con distinti Persona_3
atti pubblici rogati in data 19.09.2001, 24.09.2001 e 10.10.2001 dal notaio Parte_1
alcuni terreni agricoli siti nel comune di Maracalagonis - Geremeas in località Su Suergiu
[...]
Mannu, senza venir messi a conoscenza della procedura esecutiva su di essi pendente fin dal 1997
davanti al Tribunale di Cagliari (RES 658/97); di avere avuto notizia della suddetta procedura esecutiva solo quando, essendo stato rinnovato il pignoramento immobiliare da Intesa San Paolo in data 02.10.2017, erano stati iscritti presso la Centrale di rischio finanziario (CRIF); di avere acquistato in perfetta buona fede, ritenendo che i suddetti beni fossero liberi da ogni genere di pesi,
vincoli, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, come attestato negli atti pubblici dallo stesso notaio rogante, che, invece, aveva omesso di eseguire le visure ipo-catastali sui terreni medesimi.
Pagina 4 Gli attori sostennero, dunque, che dalla condotta della convenuta fosse derivato loro un danno,
corrispondente al valore degli immobili, stimato dal CTU ing. nella perizia resa nell'ambito Per_4
della procedura esecutiva, oltre a quello conseguente alla loro iscrizione presso la Centrale di rischio finanziario (CRIF), cui era derivata l' impossibilità di ottenere dagli istituti di credito finanziamenti o aperture di conti correnti.
Nel costituirsi, la Dott.ssa eccepì preliminarmente l'intervenuta estinzione per Parte_1
prescrizione del diritto al risarcimento degli attori e contestò, nel merito, la fondatezza della domanda attrice. Chiese, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia che assicurava la sua responsabilità professionale, la con rappresentanza Controparte_8
generale per l'Italia, al fine di essere tenuta indenne, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, dalle conseguenze pregiudizievoli dei fatti e/o delle omissioni a lei ascritti nel presente giudizio.
Quest'ultima si costituì, associandosi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, e chiese, nel merito, il rigetto della domanda attrice nonché, in via subordinata, di limitare l'indennizzo a quanto dovuto in forza della polizza IFL0008349, fatto salvo, in ogni caso, il suo diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto di assicurazione.
La causa, istruita con produzioni documentali, venne definita con sentenza n. 1581/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che statuì nei seguenti termini: “…, ogni altra istanza disattesa o
assorbita:
1. in accoglimento della domanda attrice, condanna Parte_1
a risarcire il danno cagionato agli attori, pari ai seguenti importi: TALI : EURO CP_1
10.232,81; : EURO 10.232,81; : EURO Controparte_9 Parte_2
10.928,07; EURO 10.092,80 : EURO 10.092,80; Persona_1 CP_3 Parte_3
: EURO 10.092,80; : EURO 10.092,80; 2. condanna
[...] Parte_4 [...]
a mantenere indenne Controparte_6
dagli obblighi di pagamento degli importi liquidati agli attori, Parte_1
sia a titolo di risarcimento del danno che di rimborso delle spese processuali, fatto salvo il
Pagina 5 successivo diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurata ai sensi dell'art. 2 par.
II) della polizza per il danno causato dall'omissione delle ispezioni ipotecarie;
3. condanna
a rimborsare agli attori in solido le spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 8.816,00, di cui euro 8.030,00 per competenze ed euro 786,00 per spese
documentate, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna
[...]
a rifondere ad Controparte_6 [...]
le spese di lite sostenute per la chiamata in causa che si liquidano in euro Parte_1
6.815,00, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
***
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto a fondamento della pronuncia.
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto infondata l'eccezione decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., atteso che il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia,
nel caso di specie, dal giorno della scoperta dell'esistenza del pignoramento (3.11.2017), non già
dalla data dell'atto di acquisto.
Nel merito ha considerato che l'attività svolta dalla convenuta rientrasse tra le professioni intellettuali ex artt. 2229 ss. c.c., e che, pertanto, l'obbligazione dovesse essere qualificata di mezzi,
con conseguente responsabilità della professionista per mancata diligenza nello svolgimento dell'incarico, e valutazione condotta alla stregua del criterio posto dall'art. 1176 comma 2 c.c.
Poste tali premesse, secondo il Tribunale risultava documentalmente provato:
1. che la
[...]
avesse prestato la propria attività professionale per la stipula di tre contratti di Pt_1
compravendita in data 19.09.2001, 24.09.2001 e 10.10.2001, aventi ad oggetto l'acquisto da parte degli attori di diversi terreni agricoli;
2. che in detti contratti all'art. 5 era stata garantita la piena e perfetta proprietà degli immobili nonché la libertà da pesi, vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli (docc. 1-2-3);
3. che i suddetti immobili erano stati oggetto di un atto di pignoramento eseguito per la prima volta il 23.09.1997 e rinnovato entro il ventennio in data
02.10.2017 (doc. 8);
4. che il notaio avesse redatto gli atti pubblici senza Parte_1
Pagina 6 procedere alle necessarie visure ipocatastali, che avrebbero evidenziato senz'altro la presenza del pignoramento, così violando i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma secondo,
cod. civ. (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 15305 del 19/06/2013 Rv. 627952 - 01). A ciò conseguiva che il notaio era responsabile del danno arrecato agli attori, non avendo provato l'adempimento degli obblighi contrattuali né giustificato la mancanza di responsabilità in relazione all'omessa indicazione del pignoramento gravante sugli immobili.
Il Tribunale ha quindi ritenuto:
1. che il danno derivante dall'omissione potesse essere quantificato in misura corrispondente “al
prezzo pagato per l'acquisto dei beni immobili indicato negli atti pubblici che - in mancanza di
controdichiarazione del pagamento dell'asserito maggior prezzo - fa fede dei corrispondenti
importi pagati dagli acquirenti”, non potendo, diversamente, essere calcolato sulla base dei superiori importi indicati nei contratti preliminari, privi di data certa, del cui pagamento non vi era comunque prova, né di quelli indicati nella perizia resa nella procedura esecutiva (in quanto eseguita per finalità differenti). Competevano pertanto i seguenti importi, inclusivi di interessi legali e rivalutazione monetaria: a e (mappali 233 – 254): euro CP_1 Controparte_9
232,81 per ciascuno;
a (mappali 234 – 247): euro 928,07; a Parte_2 Persona_1 CP_3
, , (mappale 251): euro 92,80 per ciascuno;
[...] Parte_3 Parte_4
2. che agli attori dovesse essere riconosciuto un ulteriore risarcimento, quantificato equitativamente in euro 10.000,00 per ciascuno, per i danni derivanti dalla iscrizione nella Centrale di rischio finanziario (CRIF), cui conseguiva l' impossibilità di ottenere dagli istituti di credito finanziamenti o l'apertura di conti correnti;
3. che gli importi sopra indicati e le spese di lite dovessero essere posti a carico della società di assicurazioni chiamata in causa, in forza della polizza per responsabilità Controparte_8
professionale IFL0008349, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato previsto dall'art. 2 par. II) della medesima polizza per il danno causato dall'omissione delle ispezioni ipotecarie.
Pagina 7 ***
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando sette motivi di Parte_1
censura.
Si sono costituiti, resistendo, in proprio ed in CP_1 Controparte_2 CP_3
qualità di erede di , , e . Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Si è anche costituita la compagnia di assicurazione domandando in via Controparte_10
principale l'accoglimento dell'appello e, in ogni caso, la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto il suo diritto di rivalsa nei confronti del notaio previsto dall'art. 2 par. II) della polizza n. IFL0008349.
All'udienza del 24 marzo 2023, l'avv. Fanni, nell'interesse dell'appellante ha rilevato ed eccepito la nullità ed inammissibilità “delle nuove allegazioni relative ai danni non patrimoniali e delle
domande afferenti a detti danni, formulate nel presente grado dagli appellati rappresentati
dall'avvocato ; dell'appello incidentale che dovesse ritenersi proposto per il tramite delle Pt_2
predette avverse attività difensive;
poiché dette allegazioni, domande ed appello incidentale
risultano e risulterebbero formulati oltre i termini perentori previsti, a pena di decadenza, dal rito
e, in via di subordine, poiché l'appello incidentale risulterebbe proposto in assenza dei requisiti
previsti dall'art. 342 c.p.c.[ …]”.
***
1. RITENUTA ISCRIZIONE NEL CRIF E VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI
ARTT. 115 E 116 COD. PROC. CIV.
Secondo l' appellante il doc. 8 prodotto dagli attori (iscrizione rinnovazione pignoramento del
02.10.2017), contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, dimostrerebbe unicamente l'esistenza della trascrizione della rinnovazione del pignoramento originario risalente
Pagina 8 all'anno 1997 contro il venditore ai sensi dell'art. 2668 bis cod. civ., e non invece Persona_3
che gli attori fossero stati iscritti “in una non meglio identificata centrale di rischio finanziario o che fossero stati ivi indicati come "cattivi pagatori" o, comunque, in maniera tale da determinare un
giudizio negativo circa la possibilità di concedere loro credito”. Con riferimento all'iscrizione degli attori nella Centrale di rischio finanziario (CRIF), il doc. 9 sarebbe un report informativo, generato su richiesta del (solo) signor , proveniente da CRIF S.p.A., ossia una società che gestisce un Pt_2
c.d. SIC (Sistema di Informazioni Creditizie), e, quindi, una banca dati dove confluiscono tutte le informazioni, fornite dagli istituti di credito aderenti, riguardo ai finanziamenti richiesti da privati e imprese sia di tipo positivo (gli intervenuti tempestivi pagamenti), che negativo (gli inadempimenti). Da tale documento non emergerebbero protesti a carico dell' , né ritardi nei Pt_2
pagamenti, ma anzi si darebbe atto di un'affidabilità creditizia di questi medio-alta.
Né, fa rilevare l'appellante, vi sarebbe prova dell'iscrizione degli attori alla Centrale dei Rischi
della Banca d'Italia, la quale darebbe atto solo delle informazioni sui rapporti creditizi e non anche sulle trascrizioni ed iscrizioni immobiliari.
L'erronea convinzione del Giudice si fonderebbe dunque su una lettura impropria dei documenti, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., avendo tratto erroneamente dai documenti prodotti dagli attori risultanze probatorie che, in realtà, non fornivano e avendo ritenuto assolto dagli attori un onere probatorio loro incombente nient'affatto adempiuto.
2. RITENUTA IMPOSSIBILITÀ PER GLI ORIGINARI ATTORI ED ODIERNI
APPELLATI DI OTTENERE DAGLI ISTITUTI DI CREDITO FINANZIAMENTI O
L'APERTURA DI CONTI CORRENTI E VIOLAZIONE, ANCHE SOTTO TALE
PROFILO, DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 115 E 116 COD. PROC. CIV. E 2697
COD. CIV.
Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata, in modo del tutto apodittico e senza motivare, l'impossibilità per gli attori di ottenere finanziamenti o aperture di conti correnti in conseguenza della loro asserita iscrizione nella centrale di rischio finanziario (Crif).
Pagina 9 Anzitutto non risulterebbe dimostrata alcuna iscrizione al Crif e, pertanto, non si sarebbe verificata neppure alcuna impossibilità di ottenere finanziamenti o l'apertura di conti correnti né dinieghi o difficoltà al riguardo. Al riguardo il documento 9 di parte attrice (dichiarazione iscrizione Crif)
mostrerebbe, contrariamente a quanto affermato dal giudice e sostenuto dagli appellati, solo informazioni positive, le quali non potrebbero avere determinato conseguenze negative. In ogni caso, non sarebbe provato che “… le controparti abbiano avuto difficoltà o dinieghi in ordine a
loro richieste di credito in conseguenza della asserita iscrizione nella centrale di rischio finanziario
o, altrimenti, a seguito delle informazioni risultanti presso il S.I.C. gestito dalla Crif S.p.A. e/o della
trascrizione di cui sopra;
che all'ing. sia stato negato un finanziamento in conseguenza di Pt_2
tali asserite iscrizioni e/o trascrizione;
che da tali contestati impossibilità, difficoltà o dinieghi
possano essere derivati danni a controparti e, in specie, all'ing. .”. Pt_2
Pertanto, anche sotto tale profilo, il giudice avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 115 e 116
cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
***
Le due censure, da trattare congiuntamente per la stretta connessione che le contraddistingue, sono fondate nei termini e per le ragioni di cui appresso.
Muovendo dalle stesse considerazioni svolte nell' interesse degli appellati, per cui il Crif non è una
“non meglio identificata centrale”, ma una delle principali banche dati creditizie a livello nazionale/internazionale, utilizzata da banche e finanziarie ai fini della concessione di mutui e finanziamenti, in quanto sistema accessibile e facilmente consultabile, deve considerarsi che siffatto ente registra posizioni creditizie relative a mutui, finanziamenti, prestiti e relativi pagamenti/comportamenti insolventi, quali morosità verso banche, ritardi, insoluti sofferenze bancarie, ristrutturazioni o saldi a stralcio (secondo l'indicazione data dalla Corte di Cassazione la segnalazione alla Banca Dati CRIF è volta a fornire agli istituti di credito elementi oggettivi di valutazione circa la solvibilità dei soggetti richiedenti prestiti, di tal che “non valgono i medesimi
criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le
Pagina 10 finalità perseguite dai due istituti che il concetto di insolvenza a cui fanno riferimento…” Cass. n.
20896/18). Ebbene, la trascrizione/iscrizione di cui si parla (la rinnovazione di un pignoramento iscritto a carico -anche- dei terzi acquirenti), non riguarda, evidentemente, un' ipotesi di inadempimento oggetto delle segnalazioni di cui sopra. Segnatamente, diversamente dal debitore esecutato, con la rinnovazione del pignoramento coloro che nelle more si erano resi acquirenti del bene pignorato, appaiono nei pubblici registri come terzi cui il pignoramento è opponibile. Pertanto,
anche ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta iscrizione al Crif quale evincibile dal doc. 14,
contenente la risposta negativa del Crif alla richiesta, proveniente dall'ing. (e solo da questi), Pt_2
di cancellazione dell'iscrizione nei loro registri, non potrebbe sostenersi che questa attesti la qualità
di cattivi pagatori in capo agli attori. Piuttosto deve darsi atto del fatto che il CRIF acquisisce anche informazioni di fonte pubblica quale l'Agenzia delle Entrate - tale essendo l'informazione relativa alla rinnovazione del pignoramento che avrebbe determinato l'inclusione dei nominativi degli attori nei registri della banca dati - inidonea, tuttavia, a sortire l'effetto di assimilare il terzo acquirente al debitore (restando tale solo il sig. , originario venditore), e a precludere o rendere Persona_3
oggettivamente difficoltoso l'accesso al credito.
Fatta tale premessa deve ritenersi che il documentato diniego di anticipazione su conto corrente da parte di nei confronti del (solo) sia frutto di una errata valutazione o di un equivoco in CP_11 Pt_2
ordine alla iscrizione alla banca dati che avrebbe potuto e dovuto essere dipanato agevolmente dall'interessato, stante anche la disponibilità di un confronto e chiarimenti espressa in tal senso dall'istituto interpellato per il conseguimento del finanziamento. Facilmente, infatti, il richiedente avrebbe potuto chiarire la sua posizione, anche in considerazione delle notizie a lui afferenti, quali evincibili dallo stesso sistema informativo della banca dati, da cui si apprende che in relazione ai dati acquisiti questi doveva essere considerato ampiamente affidabile (cfr. doc. 12 atto di citazione
-rifiuto di apertura di conto corrente affidato-, doc. 14 memoria n. 2 attori -riscontro richiesta cancellazione dati Ing. ). Condivisibilmente dunque, l'appellante ha rilevato, Pt_2
conclusivamente, in disparte la sua contestazione circa l'autenticità del documento, che il diniego
Pagina 11 reso da un solo istituto di credito e motivato, evidentemente, dall'equivoco riguardo all'esistenza di un pignoramento a carico dell' comportava in capo a questi, ove effettivamente interessato, la Pt_2
possibilità e il dovere di fornire a tale istituto la nota di trascrizione del pignoramento prodotta sub
8, così rendendo evidente a tale istituto di credito e a qualsiasi altro che l'iscrizione non derivava da un pignoramento nei suoi confronti a cagione dei suoi debiti. Ebbene tale mancata attivazione da parte dell'interessato, segnatamente il (solo) è attendibilmente stata determinante nel diniego Pt_2
del credito, ove effettivamente voluto.
Pertanto, il rilievo degli appellati secondo cui la confonderebbe la reale portata della Pt_1
disposizione di cui all'art. 2668 bis c.c. che risulta indubbiamente lesiva della posizione degli
appellati, in quanto soggetti oggi unicamente coinvolti nella procedura esecutiva in qualità di
proprietari degli immobili pignorati, e su cui ricadono e ricadranno tutti gli effetti della suddetta
procedura, non pare esatto ove inteso quale coinvolgimento degli stessi nella posizione debitoria dell'esecutato, ribadendosi, invece, gli effetti che la norma persegue, circoscritti all'opponibilità del pignoramento ai terzi acquirenti, effetti certamente sfavorevoli, ma solo con riguardo alla possibilità
di subire l'evizione nell'ipotesi in cui le vendite vadano a buon fine, non certamente sul piano dell'affidabilità creditizia del terzo.
D'altra parte, la stessa Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207) ha chiarito che anche in caso di illegittima segnalazione della banca alla Crif (Centrale rischi finanziaria)
l'imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può avere de plano il risarcimento del danno, non ricorrendo un'ipotesi di danno in re ipsa, ma deve provarlo. Né, sul piano del danno non patrimoniale, l'accertata violazione nell'utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca solleva il danneggiato dall'onere di dimostrare il danno alla sua reputazione e la sua entità.
Nella specie non sono stati dimostrati la contrazione di finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito per effetto della segnalazione e tantomeno il peggioramento dell'andamento economico del soggetto segnalato. Sotto altro profilo alcuna prova è stata data circa il danno alla
Pagina 12 immagine professionale degli attori (segnatamente dell' ) peraltro del tutto genericamente Pt_2
allegato. Quanto agli altri attori, la mera iscrizione non costituisce in sé e per sé fonte di danno patrimoniale e non patrimoniale. In proposito deve darsi atto che gli appellati hanno rilevato di avere diligentemente, appena avuta notizia della trascrizione della rinnovazione del pignoramento immobiliare e della conseguente iscrizione al Crif, provveduto immediatamente a richiedere alla
Centrale di Rischio Finanziario l'immediata cancellazione dai Registri, evidenziando la totale estraneità alla procedura esecutiva, in quanto non debitori né tantomeno in stato di insolvenza,
conclusivamente ricordando che la prova della loro iscrizione al CRIF, è stata ampiamente dimostrata nel giudizio di primo grado con la produzione del doc. n. 14 (memoria n. 2), in cui il CRIF con lettera del 16.03.2018, dava risposta negativa alla richiesta dell'ing. di provvedere alla cancellazione Pt_2
dell'iscrizione dai loro registri, rimarcando la correttezza dell'iscrizione medesima, in quanto l'informazione relativa alla rinnovazione del pignoramento, costituita dalla nota di trascrizione,
provenendo da una fonte pubblica quale quella dell'Agenzia delle Entrate, determinava l'inclusione nei loro registri. In particolare, il CRIF evidenziava come il verbale di pignoramento immobiliare fosse estratto dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Cagliari- Territorio Servizio di Pubblicità
immobiliare Reg. Gen. 27486 Reg. Part. N. 20316 e non fosse interessato da annotamenti che avessero comportato la cancellazione dello stesso.
3. IN SUBORDINE, MANCATA PROVA DEI DANNI ASSERITAMENTE DERIVATI
DALLA DENEGATA IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE FINANZIAMENTI O
L'APERTURA DI CONTI CORRENTI E VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI
ARTT. 2697 E 1226 COD. CIV. Secondo l'appellante, in ogni caso, il giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere agli attori il diritto al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 10.000,00 ciascuno, determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Gli attori non avrebbero fornito la prova del danno patrimoniale (né del danno emergente né del lucro cessante)
che sarebbe loro derivato dalle asserite difficoltà o dinieghi di accesso al credito, in mancanza della quale il giudice non avrebbe potuto ricorrere alla liquidazione equitativa, che presuppone che
Pagina 13 l'esistenza del danno sia dimostrata "... sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili
di quantificazione....", e che la prova del preciso ammontare del danno risulti impossibile oppure estremamente o particolarmente difficile. Il giudice di primo grado avrebbe perciò violato il disposto degli artt. 2697 e 1226 c.c. riconoscendo il risarcimento in assenza di un'allegazione e comunque della prova del danno asseritamente subito dagli attori ed indicato da questi in maniera del tutto generica.
La censura, concernente in via subordinata il profilo del quantum, e pertanto, assorbita dai rilievi svolti in ordine all'an debeatur, è, peraltro, fondata non essendo risultato alcun ragionevole elemento che giustificasse il ricorso da parte del giudice al residuale strumento dell'art. 1226 c.c.,
così pervenendo ad una valutazione/quantificazione del tutto svincolata da qualsivoglia parametro concreto e realistico, di cui difatti non è data alcuna indicazione.
4. IN ULTERIORE SUBORDINE, ASSENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ E
COMUNQUE DELLA PREVEDIBILITÀ DI QUALSIVOGLIA DENEGATO DANNO E
VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 1223 E 1225 COD. CIV. Laddove si riconoscesse l'esistenza del danno derivante dall'iscrizione al Crif, questo non sarebbe comunque imputabile al notaio, non ponendosi in connessione causale con i contestati inadempimenti
addebitati alla medesima, ma sarebbe da attribuire al sopravvenire di fatti ulteriori, costituenti fonte autonoma ed esclusiva di qualsiasi impossibilità o diniego o difficoltà all'accesso al credito o all'apertura di conti correnti da parte degli attori, e, segnatamente: l'errata lettura da parte degli istituti di credito delle risultanze del S.I.C. gestito dalla Crif S.p.A.; le eventuali errate indicazioni e/o omissioni di complete indicazioni da parte della Crif S.p.A., che avrebbero creato equivoci
riguardo alla sussistenza della situazione di cui all'art. 2668 bis, quinto comma, etc. ossia al fatto
che gli odierni attori risultassero indicati nella trascrizione non quali soggetti contro cui era stato
eseguito il pignoramento bensì e soltanto quali aventi causa del debitore. Per altro verso, il danno non potrebbe essere considerato prevedibile ai sensi dell'art. 1225 c.c., apparendo evidente che, al momento del supposto inadempimento, non potesse certo ritenersi probabile il verificarsi dei
Pagina 14 suddetti fatti, quali, ad esempio, eventuali indicazioni e/o omissioni della società Crif S.p.A. e che questi errori/omissioni avrebbero determinato l'impossibilità di accesso al credito.
Gli argomenti posti a fondamento della censura costituiscano sviluppo di quanto già illustrato esaminando le precedenti doglianze, che risolvono a monte, assorbendoli, i profili qui illustrati (di talché non risultano dimostrati gli asseriti danni derivanti dall'iscrizione i quali, dunque non potrebbero porsi senza dubbio come conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c.,
della condotta omissiva della professionista. Del tutto fuorviante e tautologico è, in ogni caso,
l'argomento svolto sul punto dagli appellati secondo cui, poiché al notaio è richiesta una diligenza qualificata che comprende, oltre al dolo e alla colpa grave, anche la negligenza imprudenza ed
imperizia, attesa la specifica preparazione e conoscenza della materia che egli deve avere ,
sostanzialmente essa inciderebbe sulla prevedibilità del danno di cui all'art. 1225 c.c., sicché,
trattandosi di un professionista altamente qualificato, … sicuramente ben poteva prevedere che se
avesse svolto correttamente la sua attività, il danno non si sarebbe verificato (ciò, lo si ribadisce,
fermo restando che l'omessa esecuzione delle visure ipo-catastali rappresenta uno dei più gravi inadempimenti per il notaio, tanto da comportare la non copertura da parte dell'assicurazione, così
Con come previsto all'art 2 n. II -diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato- della polizza sulla responsabilità professionale del notaio).
5. IN ULTERIORE SUBORDINE, VERIFICARSI E/O AGGRAVAMENTO DEI DANNI
PER EFFETTO DELLA COLPA ESCLUSIVA E/O DEL CONCORSO COLPOSO DEGLI
ATTORI.
L'appellante fa rilevare come gli odierni appellati non abbiano adottato alcuna iniziativa correttiva o chiarificatrice nei confronti degli istituti di credito e della Crif s.p.a.. Infatti, a fronte degli eventuali e non dimostrati dinieghi o difficoltà nell'apertura dei conti correnti e nell'ottenere finanziamenti, essi avrebbero omesso di far rilevare come la trascrizione concernesse la situazione di cui all'art. 2668 bis, quinto comma, c.c., e quindi la loro qualità di aventi causa del debitore e non di debitori pignorati. In via di ancor maggior subordine, i contestati danni in discorso dovrebbero
Pagina 15 considerarsi aggravati per effetto del concorso colposo degli attori, o evitabili, in tutto od in parte,
con l'uso dell'ordinaria diligenza, avendo gli odierni appellati omesso di evidenziare la sussistenza della situazione di cui all'art. 2668 bis, quinto comma, cod. civ. La misura di tale concorso di colpa degli attori dovrebbe, in tal denegata e peggiore ipotesi, essere determinata in ragione del 90%.
Tale doglianza è, evidentemente, assorbita dalle motivazioni che sorreggono l'accoglimento delle prime due censure, in specie riguardanti il potere-dovere dell'interessato di attivarsi a fornire alla finanziaria interpellata dei semplici quanto agevoli chiarimenti circa la propria posizione,
corredandoli della documentazione in suo possesso o, comunque, facilmente acquisibile.
6. INSUSSISTENZA DI QUALSIASI DANNO DOVUTO AL GRAVARE DEL
PIGNORAMENTO ORIGINARIAMENTE TRASCRITTO
CONTRO
L'OLLA.
Parte appellante contesta, infine, la decisione del giudice di primo grado laddove ha riconosciuto agli attori un danno quantificato in misura pari al prezzo da loro pagato per l'acquisto dei terreni,
oltre a rivalutazione ed interessi legali, come conseguenza dell'inadempimento della stessa.
Evidenzia, a tal proposito, come tale danno deriverebbe, evidentemente, dall'esistenza del
pignoramento trascritto e del procedimento di esecuzione per espropriazione immobiliare, distinto
al n. 658/97, instaurato in conseguenza del predetto pignoramento riguardante un ben più esteso
compendio immobiliare. Sul punto rileva l'appellante come il continuo insuccesso delle vendite all'asta comporterebbe maggior probabilità di una conclusione del procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ., che non una vendita dell'intero compendio immobiliare comprensivo di quanto acquistato dagli attori.
Di tal che, secondo la tesi dell'appellante, la più probabile che non estinzione della procedura esecutiva determinerà, evidentemente, l'inesistenza di qualsivoglia danno in capo agli originari
attori. A fronte di ciò, il giudice di primo grado avrebbe dovuto e quello d'appello dovrebbe ora
ritenere insussistente il danno o, altrimenti opinando, disporre la sospensione del processo in
applicazione quanto meno analogica del disposto di cui all'art. 295 cod. proc. civ.
Pagina 16 In ogni caso, dovrebbe ritenersi mancante la prova del danno, non avendo le controparti dimostrato l'unica voce possibile, ossia l'ammontare della spesa necessaria per salvaguardare quanto da loro acquistato. In proposito gli appellati, facendo propria la motivazione posta a sostegno della decisione (che peraltro, aveva drasticamente ridotto le loro originarie e ben più cospicue richieste)
hanno dal proprio canto fatto rilevare come il danno patrimoniale imputabile alla condotta omissiva del notaio consista nel prezzo pagato per i beni immobili, come risultante dagli atti pubblici di compravendita, i quali fanno piena prova del pagamento del corrispettivo, in mancanza di controdichiarazioni.
Si richiama il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. civile sez. III, 26/08/2014, n.18244)
secondo cui “Il notaio, responsabile ex contractu per omissione di visure ipotecarie prima della
stipula di un contratto di compravendita, non può essere condannato a un risarcimento superiore a
quello imposto dalla causalità giuridica inerente al pregiudizio patito a cagione del proprio
comportamento negligente: tale valutazione deve essere effettuata dal giudice mediante un giudizio
prognostico, che tenga conto della situazione in cui si sarebbe trovato il cliente in caso di
adempimento diligente e, in particolare, del denaro speso dal compratore prima della stipula del
contratto definitivo. Si configura, in questi termini, un limite al quantum risarcitorio dovuto dal
professionista, avendo riguardo a una serie causale indipendente rispetto all'attività del notaio.”.
Ciò posto, si condividono gli argomenti svolti dagli appellati per cui non sarebbe dato comprendere il ragionamento che ha portato l'appellante a far riferimento all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.,
trattandosi di pure congetture e opinioni personali non confortate da alcun provvedimento del
giudice dell'esecuzione, cui spetta la facoltà di decidere se una procedura è antieconomica,
dichiarandone in tal caso l'estinzione anticipata. In realtà, proprio il rinnovo della iscrizione/trascrizione del pignoramento, con conseguente sua opponibilità a coloro che nelle more si sono resi acquirenti di circoscritte porzioni del più ampio compendio sottoposto ad esecuzione,
evidenzia un interesse del creditore procedente e fa ipotizzare, semmai, un ulteriore ribasso d'asta della vendita. Pertanto, allo stato attuale la più probabile che non estinzione della procedura non
Pagina 17 risulta affatto dimostrata. Né merita condivisione alcuna il riferimento all'art. 295 c.p.c., in totale assenza di una questione pregiudiziale da risolvere a monte in altra sede con efficacia di giudicato e con priorità rispetto all'accertamento del rapporto pregiudicato.
Ciò posto, e dato atto che, evidentemente, la rinnovazione dell'iscrizione del pignoramento non è di poco momento, esponendo gli acquirenti alla perdita dei beni acquistati, la ritenuta quantificazione del danno conseguenza da parte del giudice di prime cure, in misura pari al prezzo, assai modesto,
indicato nell'atto pubblico, ampiamente inferiore ai valori accertati dal Consulente nominato in sede esecutiva e a quelli indicati nel preliminare (quindi, realisticamente inferiori al valore effettivo degli stessi), risulta coincidere, sostanzialmente, con il presumibile interesse negativo degli odierni appellati a rendersi a suo tempo acquirenti dei beni in questione ove fossero stati resi edotti dal venditore e/o dal notaio del pignoramento pendente, ad essi opponibile.
In detti termini deve ritenersi che il danno così come quantificato costituisca conseguenza prevedibile e apprezzabile quanto al suo verificarsi dovendosi pertanto condividere la valutazione giudiziale sul punto (si ribadisce, assai modesta, ma non oggetto di appello incidentale).
Disattesa la censura, il risarcimento del danno resta quantificato nelle seguenti misure: Tali
Euro 232,81; : Euro 232,81; : Euro 928,07; CP_1 Controparte_9 Parte_2 [...]
Euro 92,80 : Euro 92,80; Graziano Euro 92,80; : Per_1 CP_3 Pt_3 Parte_4
Euro 92,80, come da sentenza di primo grado, inclusi interessi e rivalutazione a tale data e con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
7. SPESE PROCESSUALI
Da ultimo, l'appellante rileva che per denegata ipotesi in cui venisse condannata al pagamento di qualche somma in favore degli attori, questa dovrebbe risultare di importo estremamente ridotto e pari a meno di 1/10 rispetto a quanto disposto con la sentenza appellata e originariamente richiesto da controparti, così dovendo ritenersi verificata una soccombenza reciproca suscettibile di determinare la compensazione integrale delle spese del giudizio (Cass. civ. 24/6/2021 n. 18183;
Cass. civ. 11/9/2018 n. 22021).
Pagina 18 Ora, precisato che a fronte del parziale accoglimento dell'appello è rimessa al giudice del secondo grado una rivalutazione dell'esito globale della lite, va chiarito che la soccombenza reciproca attiene, più propriamente, all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte (Cass. 31444/2023).
Peraltro, anche in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può,
ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte
(Sez. 3, Ord. n. 13212 del 15/05/2023). Ciò posto, deve ritenersi che a fronte dell'accertata e non più messa in discussione responsabilità del notaio, considerato il notevole ridimensionamento del credito risarcitorio liquidato in favore degli attori, si giustifichi la compensazione fra le parti, nella misura di della metà, delle spese processuali (esclusa fase trattazione/istruttoria in appello, non tenutasi, e ferma l'esclusione della fase istruttoria in prima grado come ritenuta dal Tribunale), sullo scaglione di valore determinato dal primo giudice (entro euro 260.000,00).
Con riguardo al presente grado le spese fra l'appellante e la sua compagnia di assicurazione, che in questa sede svolge un ruolo di mero litisconsorte senza che sia stata sollecitata alcuna modifica della statuizione di primo grado concernente i rapporti con l'assicurata, sono compensate (mentre le spese del primo grado restano immodificate, in difetto di domanda).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
1581/2022:
1) condanna a risarcire il danno cagionato agli attori, pari ai Parte_1
seguenti importi: TALI RAIMONDO: EURO 232,81; : EURO Controparte_9
232,81; : EURO 928,07; EURO 92,80 CARA : Parte_2 Persona_1 CP_3
EURO 92,80; : EURO 92,80; : EURO 92,80 oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali dalla decisione di primo grado al saldo;
Pagina 19 2) dichiara compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi e condanna a rimborsare agli attori in solido la restante parte che liquida, Parte_1
a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in euro 4.995,5, oltre spese vive documentate in euro 393,00, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge e quanto al secondo, in euro 3330,33 oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra
[...]
ed ; Controparte_6 Parte_1
4) conferma nel resto (punti 2 e 4 del dispositivo di primo grado).
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 22 maggio 2025;
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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