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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.131/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
OCCHIPINTI CARLO SANTO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. RACO ANNA
C.F. ), assistito Controparte_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. OCCHIPINTI CARLO SANTO
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2372/2020 pubblicata in data 07/07/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante Principale: voglia l'Ecc. ma Corte adìta, in totale riforma della sentenza appellata, reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: rigettare le domande svolte dall'attore in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum. In estremo subordine, per il caso in cui si ritenga che l'odierna appellante sia responsabile di un qualche ritardo nell'esecuzione dei lavori ed abbia ecceduto il termine di sessanta giorni di cui sopra, parametrare
l'eventuale risarcimento ai 19 giorni di ritardo strettamente imputabili all'appellante con esclusione di ogni solidarietà con l'altra convenuta di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata/appellante incidentale : Controparte_2
voglia l'Ecc. ma Corte adìta, in totale riforma della sentenza appellata, reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: rigettare le domande svolte dall'attore in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum. In estremo subordine, per il caso in cui si ritenga che l'odierna appellante sia responsabile di un qualche ritardo nell'esecuzione dei lavori ed abbia ecceduto il termine di due giorni di cui sopra, parametrare l'eventuale risarcimento ai soli giorni di ritardo strettamente imputabili all'odierna appellante incidentale con esclusione di ogni solidarietà con l'altra convenuta di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata/appellante incidentale : P_
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita 1) Rigettare l'appello proposto da
[...]
e da per i motivi di cui Parte_2 Controparte_2
in narrativa;
2) Con ogni altra conseguenza anche in ordine alle spese. In accoglimento dell'appello proposto da , 1) Riformare la Controparte_1
sentenza del Tribunale Civile di Catania n° 2372 del 7.7.2020, depositata in pari data, non notificata, per i motivi di cui in narrativa;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica sono
[...]
responsabili del ritardo nell'attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica, in favore di , relativamente ai locali siti in Nicolosi Controparte_1
(CT), piazza Vittorio Emanuele n° 8, ai sen si dell'art. 1218 c.c.; 3) Condannare in persona dei Controparte_3
pag. 2/7 rispettivi legali rappresentanti in carica, in solido, al pagamento, in favore di
, della somma complessiva di Euro 21.642 ,92 ovvero di Controparte_1
quell'altra anche maggiore che sarà accertata in corso di causa, comunque entro il limite di Euro 26.000,00, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
4)
Con ogni altra conseguenza anche in ordine alle spese. In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, come già richiesto nella memoria ex art. 183 comma 6 n° 1, si chiede disporre ctu al fine di verificare se ha provveduto ad attivare la CP_4
fornitura utilizzando la nuova linea interrata ovvero quella già esistente e se, sulla base del tipo di richiesta di subentro formulata dall'attore, era necessario interrare detta linea e quanti giorni di lavoro richiedeva detto interramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2372/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda promossa da;
dichiarava Controparte_1
l'inadempimento contrattuale da parte delle convenute nell'esecuzione del contratto;
condannava le convenute - Controparte_2
e in solido, al risarcimento del danno, in
[...] Parte_1
favore del sig. , quantificato nella misura di € 2.200,00, oltre Controparte_1
interessi dalla domanda;
condannava le medesime convenute, in solido, al pagamento delle spese legali in favore dell'attore.
Con atto di citazione notificato in data 1/2/2021, ha Controparte_3
proposto appello avverso la predetta sentenza, per le ragioni meglio specificate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti Controparte_2 P_
, i quali hanno proposto entrambi appello incidentale, formulando le
[...]
conclusioni sopra riportate.
Indi, all'udienza dell'11 ottobre 2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod.
pag. 3/7 proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da e quello Controparte_5
incidentale proposto da Controparte_6
sono fondati per quanto di ragione.
Con il primo motivo entrambi gli appellanti si dolgono dell'accoglimento delle domande formulate da , contestando ogni loro inadempimento Controparte_1
agli obblighi scaturenti dalla richiesta di subentro presentata dal nel P_
contratto di fornitura elettrica dell'esercizio commerciale in Nicolosi, Piazza
Vittorio Emanuele n. 8, per adibirlo a panificio.
In primo luogo va rilevato come sia pacifico tra le parti che gli enti appellanti avrebbero dovuto provvedere ad evadere la richiesta entro 60 giorni lavorativi decorrenti dal pagamento indicato nel preventivo accettato dal cliente e la fine dei lavori posti a carico di quest'ultimo.
In secondo luogo dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali emergono le date in cui sono state compiute le diverse attività:
- 2/4/2014 un'incaricata dell'attore (tale ) presenta richiesta Persona_1
di subentro nella fornitura precedentemente cessata, con fornitura trifase di kW 25,0 per usi diversi dalle abitazioni. Cont
- lo stesso giorno invia la comunicazione al Distributore per via telematica per le attività di sua competenza, ivi compreso il sopralluogo tecnico;
- 17/4/2014 viene redatto il preventivo con scheda tecnica dei lavori sottoscritta da;
Controparte_1
Cont
- 26/4/2014 invio preventivo al da parte di;
P_
- 29/4/2014 accettazione e pagamento da parte del;
P_
pag. 4/7 Cont Co
- 17/5/2014 invio dell'accettazione da a (v. anche testimonianza di all'udienza dell'11.1.2019); Testimone_1
- mese di maggio svolgimento dei lavori posti a carico del P_
indicati nel preventivo;
- 24/6/2014 inoltro richiesta di autorizzazione al comune di Nicolosi da
Co parte di;
- 15/7/2014 rilascio autorizzazione da parte del comune di Nicolosi;
Co
- 13/8/2014 ricevimento dell'autorizzazione da parte di;
- 2/10/2014 allaccio.
Orbene a fronte di tale svolgimento dei fatti, ritiene il Collegio che non si può ravvisare alcun ritardo nell'operato né del Controparte_2
né di
[...] Parte_1
Cont Con Invero, premesso che ha comunicato a l'accettazione del preventivo dopo appena 15 giorni lavorativi dalla ricezione del corrispettivo e che la prestazione del distributore risulta inesigibile sino al momento nel quale il cliente comunica la fine dei lavori posti a proprio carico – lavori che il ha P_
dedotto di aver eseguito nel mese di maggio senza specificare la data di conclusione –, nel caso in esame il computo del termine di 60 giorni lavorativi è iniziato a decorrere dal 1 giugno 2014.
Inoltre, va precisato, che:
- il ha sottoscritto la scheda dei lavori in sede di sopralluogo eseguito P_
Con da , con conseguente irrilevanza della contestazione in merito alla necessità dello svolgimento dei lavori di scavo ivi indicati;
- non può certo imputarsi alle società appellanti il tempo necessario per il rilascio delle chieste autorizzazioni da parte degli enti preposti – nel caso di specie il comune di Nicolosi - autorizzazioni espressamente indicate nel preventivo sottoscritto dal cliente;
pag. 5/7 - non può revocarsi in dubbio che finché dette autorizzazioni non sono state comunicate al soggetto che deve effettuare i lavori, lo stesso era nell'impossibilità di eseguirli.
Ne consegue che essendo la prestazione del distributore esigibile solo a decorrere dal 1.6.2014 e non potendo computarsi nel termine di 60 giorni il periodo da
24.6.2014 (data di richiesta dell'autorizzazione) al 13.8.2014 (data di ricezione della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione), i giorni lavorativi complessivamente impiegati da per l'attivazione del chiesto Parte_1
subentro sono pari a 51 (ossia 16 giorni lavorativi dall'1 al 24 giugno e 35 giorni lavorativi dal 13 agosto al 2 ottobre), e quindi rientrano pienamente nel termine di 60 giorni lavorativi previsti in contratto.
In definitiva, in accoglimento degli appelli proposti da
[...]
e va Controparte_2 Parte_1
integralmente rigettata la domanda risarcitoria proposta da P_
.
[...]
Le spese, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta e tenuto conto dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4 co. 2 del DM 55/2014 come successivamente modificato).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , in favore dell'erario di un Controparte_1
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
e degli appelli incidentali proposti da Controparte_1 [...]
ei confronti di e da Controparte_2 Controparte_1
pag. 6/7 quest'ultimo nei confronti di e Parte_1 [...]
vverso la sentenza del Tribunale di Catania Controparte_2
n. 2372/2020 pubblicata in data 07/07/2020, in accoglimento degli appelli proposti da e Parte_1 Controparte_2
osì provvede:
[...]
1) rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
2) condanna quest'ultimo al pagamento, in favore delle parti appellanti
[...]
Controparte_3 Controparte_2
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida complessivamente in €
6.600,10, quanto al primo grado, ed in € 5.155,80, quanto al presente giudizio di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , in favore dell'erario di un importo Controparte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.131/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 ottobre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
OCCHIPINTI CARLO SANTO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. RACO ANNA
C.F. ), assistito Controparte_2 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. OCCHIPINTI CARLO SANTO
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2372/2020 pubblicata in data 07/07/2020
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante Principale: voglia l'Ecc. ma Corte adìta, in totale riforma della sentenza appellata, reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: rigettare le domande svolte dall'attore in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum. In estremo subordine, per il caso in cui si ritenga che l'odierna appellante sia responsabile di un qualche ritardo nell'esecuzione dei lavori ed abbia ecceduto il termine di sessanta giorni di cui sopra, parametrare
l'eventuale risarcimento ai 19 giorni di ritardo strettamente imputabili all'appellante con esclusione di ogni solidarietà con l'altra convenuta di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata/appellante incidentale : Controparte_2
voglia l'Ecc. ma Corte adìta, in totale riforma della sentenza appellata, reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: rigettare le domande svolte dall'attore in primo grado in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum. In estremo subordine, per il caso in cui si ritenga che l'odierna appellante sia responsabile di un qualche ritardo nell'esecuzione dei lavori ed abbia ecceduto il termine di due giorni di cui sopra, parametrare l'eventuale risarcimento ai soli giorni di ritardo strettamente imputabili all'odierna appellante incidentale con esclusione di ogni solidarietà con l'altra convenuta di primo grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata/appellante incidentale : P_
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita 1) Rigettare l'appello proposto da
[...]
e da per i motivi di cui Parte_2 Controparte_2
in narrativa;
2) Con ogni altra conseguenza anche in ordine alle spese. In accoglimento dell'appello proposto da , 1) Riformare la Controparte_1
sentenza del Tribunale Civile di Catania n° 2372 del 7.7.2020, depositata in pari data, non notificata, per i motivi di cui in narrativa;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica sono
[...]
responsabili del ritardo nell'attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica, in favore di , relativamente ai locali siti in Nicolosi Controparte_1
(CT), piazza Vittorio Emanuele n° 8, ai sen si dell'art. 1218 c.c.; 3) Condannare in persona dei Controparte_3
pag. 2/7 rispettivi legali rappresentanti in carica, in solido, al pagamento, in favore di
, della somma complessiva di Euro 21.642 ,92 ovvero di Controparte_1
quell'altra anche maggiore che sarà accertata in corso di causa, comunque entro il limite di Euro 26.000,00, oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo;
4)
Con ogni altra conseguenza anche in ordine alle spese. In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, come già richiesto nella memoria ex art. 183 comma 6 n° 1, si chiede disporre ctu al fine di verificare se ha provveduto ad attivare la CP_4
fornitura utilizzando la nuova linea interrata ovvero quella già esistente e se, sulla base del tipo di richiesta di subentro formulata dall'attore, era necessario interrare detta linea e quanti giorni di lavoro richiedeva detto interramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2372/2020 pubblicata il 7 luglio 2020 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda promossa da;
dichiarava Controparte_1
l'inadempimento contrattuale da parte delle convenute nell'esecuzione del contratto;
condannava le convenute - Controparte_2
e in solido, al risarcimento del danno, in
[...] Parte_1
favore del sig. , quantificato nella misura di € 2.200,00, oltre Controparte_1
interessi dalla domanda;
condannava le medesime convenute, in solido, al pagamento delle spese legali in favore dell'attore.
Con atto di citazione notificato in data 1/2/2021, ha Controparte_3
proposto appello avverso la predetta sentenza, per le ragioni meglio specificate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti Controparte_2 P_
, i quali hanno proposto entrambi appello incidentale, formulando le
[...]
conclusioni sopra riportate.
Indi, all'udienza dell'11 ottobre 2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod.
pag. 3/7 proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da e quello Controparte_5
incidentale proposto da Controparte_6
sono fondati per quanto di ragione.
Con il primo motivo entrambi gli appellanti si dolgono dell'accoglimento delle domande formulate da , contestando ogni loro inadempimento Controparte_1
agli obblighi scaturenti dalla richiesta di subentro presentata dal nel P_
contratto di fornitura elettrica dell'esercizio commerciale in Nicolosi, Piazza
Vittorio Emanuele n. 8, per adibirlo a panificio.
In primo luogo va rilevato come sia pacifico tra le parti che gli enti appellanti avrebbero dovuto provvedere ad evadere la richiesta entro 60 giorni lavorativi decorrenti dal pagamento indicato nel preventivo accettato dal cliente e la fine dei lavori posti a carico di quest'ultimo.
In secondo luogo dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali emergono le date in cui sono state compiute le diverse attività:
- 2/4/2014 un'incaricata dell'attore (tale ) presenta richiesta Persona_1
di subentro nella fornitura precedentemente cessata, con fornitura trifase di kW 25,0 per usi diversi dalle abitazioni. Cont
- lo stesso giorno invia la comunicazione al Distributore per via telematica per le attività di sua competenza, ivi compreso il sopralluogo tecnico;
- 17/4/2014 viene redatto il preventivo con scheda tecnica dei lavori sottoscritta da;
Controparte_1
Cont
- 26/4/2014 invio preventivo al da parte di;
P_
- 29/4/2014 accettazione e pagamento da parte del;
P_
pag. 4/7 Cont Co
- 17/5/2014 invio dell'accettazione da a (v. anche testimonianza di all'udienza dell'11.1.2019); Testimone_1
- mese di maggio svolgimento dei lavori posti a carico del P_
indicati nel preventivo;
- 24/6/2014 inoltro richiesta di autorizzazione al comune di Nicolosi da
Co parte di;
- 15/7/2014 rilascio autorizzazione da parte del comune di Nicolosi;
Co
- 13/8/2014 ricevimento dell'autorizzazione da parte di;
- 2/10/2014 allaccio.
Orbene a fronte di tale svolgimento dei fatti, ritiene il Collegio che non si può ravvisare alcun ritardo nell'operato né del Controparte_2
né di
[...] Parte_1
Cont Con Invero, premesso che ha comunicato a l'accettazione del preventivo dopo appena 15 giorni lavorativi dalla ricezione del corrispettivo e che la prestazione del distributore risulta inesigibile sino al momento nel quale il cliente comunica la fine dei lavori posti a proprio carico – lavori che il ha P_
dedotto di aver eseguito nel mese di maggio senza specificare la data di conclusione –, nel caso in esame il computo del termine di 60 giorni lavorativi è iniziato a decorrere dal 1 giugno 2014.
Inoltre, va precisato, che:
- il ha sottoscritto la scheda dei lavori in sede di sopralluogo eseguito P_
Con da , con conseguente irrilevanza della contestazione in merito alla necessità dello svolgimento dei lavori di scavo ivi indicati;
- non può certo imputarsi alle società appellanti il tempo necessario per il rilascio delle chieste autorizzazioni da parte degli enti preposti – nel caso di specie il comune di Nicolosi - autorizzazioni espressamente indicate nel preventivo sottoscritto dal cliente;
pag. 5/7 - non può revocarsi in dubbio che finché dette autorizzazioni non sono state comunicate al soggetto che deve effettuare i lavori, lo stesso era nell'impossibilità di eseguirli.
Ne consegue che essendo la prestazione del distributore esigibile solo a decorrere dal 1.6.2014 e non potendo computarsi nel termine di 60 giorni il periodo da
24.6.2014 (data di richiesta dell'autorizzazione) al 13.8.2014 (data di ricezione della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione), i giorni lavorativi complessivamente impiegati da per l'attivazione del chiesto Parte_1
subentro sono pari a 51 (ossia 16 giorni lavorativi dall'1 al 24 giugno e 35 giorni lavorativi dal 13 agosto al 2 ottobre), e quindi rientrano pienamente nel termine di 60 giorni lavorativi previsti in contratto.
In definitiva, in accoglimento degli appelli proposti da
[...]
e va Controparte_2 Parte_1
integralmente rigettata la domanda risarcitoria proposta da P_
.
[...]
Le spese, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta e tenuto conto dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4 co. 2 del DM 55/2014 come successivamente modificato).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , in favore dell'erario di un Controparte_1
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
e degli appelli incidentali proposti da Controparte_1 [...]
ei confronti di e da Controparte_2 Controparte_1
pag. 6/7 quest'ultimo nei confronti di e Parte_1 [...]
vverso la sentenza del Tribunale di Catania Controparte_2
n. 2372/2020 pubblicata in data 07/07/2020, in accoglimento degli appelli proposti da e Parte_1 Controparte_2
osì provvede:
[...]
1) rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
2) condanna quest'ultimo al pagamento, in favore delle parti appellanti
[...]
Controparte_3 Controparte_2
delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida complessivamente in €
6.600,10, quanto al primo grado, ed in € 5.155,80, quanto al presente giudizio di gravame, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , in favore dell'erario di un importo Controparte_1
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 06/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7