TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 46/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. VALENTINI
GABRIELE per parte ricorrente, l'avv. ARTUSI VELCA e l'avv. FABBRI CHIARA per parte resistente.
L'avv. Valentini rappresenta che non è stata formulata proposta conciliativa. L'avv. Valentini
evidenzia che l'onere probatorio a carico della ricorrente era unicamente quello relativo alla prova dello svolgimento di attività lavorativa antecedente all'episodio. Le motivazioni indicate nella proroga non rientrano tra quelle previste dalla legge per le quali è ammessa la proroga. E' irrilevante l'assenso del lavoratore rispetto alla proroga. Le mansioni della lavoratrice sono state dimostrate. I comportamenti contestati non rientrano fra quelli previsti dal CCNL per il licenziamento. Ribadisce che l'avv.
Abbondanza non ha firmato le note conclusive. Nelle proprie note conclusive sono state richiamate le conclusioni già precisate nel ricorso. A pag. 17 del ricorso è stata quantificata l'ultima retribuzione pagina 1 di 16 utile ai fini del TFR, richiamata anche nelle note conclusive.
L'avv. Artusi rileva e contesta che il ricorrente ha modificato le proprie conclusioni rispetto al ricorso introduttivo, anche negli importi indicati, in particolare a pag. 19 del ricorso rispetto alle note conclusive. L'avv. Artusi si riporta ai propri atti per il resto.
A domanda del giudice l'avv. Valentini riferisce che la ricorrente è stata integralmente pagata riguardo all'importo delle buste paga fino alla fine del rapporto, non per le differenze retributive ora richiesta.
I difensori delle parti per il resto si riportano ai propri ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di conSIlio.
Al termine della camera di conSIlio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 46/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA N. 85 47921 RIMINI presso il difensore avv. VALENTINI GABRIELE
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARTUSI VELCA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABBRI CHIARA ( ) VIALE GASPARE FINALI 44 47521 C.F._2
CESENA, elettivamente domiciliato in VIA G. FINALI 44 CESENA presso il difensore avv. ARTUSI VELCA
RESISTENTE
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 16 1.
La ricorrente, SI.ra ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento Parte_1
dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra lei e la società datrice di lavoro nonché per il riconoscimento di differenze retributive derivanti da un Controparte_1
errato inquadramento e dallo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quanto stabilito contrattualmente tra le parti. Ha chiesto, inoltre, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento a lei intimato oralmente in data 17.06.2023 nonché l'illegittimità del licenziamento disciplinare a lei comunicato con lettera del 04.07.2023, contestando la sussistenza della giusta causa indicata dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento espulsivo.
Ha esposto, in particolare, che nonostante fosse stata formalmente assunta in data 20.06.2022 dalla società per lavorare presso la struttura ricettizia “i delfini natural b&b”, con Controparte_1
contratto a tempo determinato ed inquadrata inizialmente al V livello CCNL aziende alberghiere confcommercio, in realtà il rapporto di lavoro tra le parti aveva avuto inizio sin dal 23.05.2022, motivo per il quale la clausola del termine dovrebbe considerarsi illegittimamente apposta ed il rapporto di lavoro dovrebbe intendersi a tempo indeterminato. In subordine, in ipotesi di non accertata l'istaurazione del rapporto di lavoro dal maggio 2022, parte ricorrente ha comunque sottolineato che la resistente aveva rinnovato più volte il contratto di lavoro a tempo determinato e che l'ultimo rinnovo del 15.02.2023 non indicava una clausola giustificatrice dell'apposizione del termine specifica e determinata come richiesto dall'art. 19 del d.lgs. 23/2015, motivo per il quale il rapporto di lavoro dovrebbe comunque intendersi trasformato a tempo indeterminato al decorrere dei 12 mesi dall'istaurazione del rapporto di lavoro, ossia a far data dal 20.06.2023. Quanto alle differenze retributive richieste, parte ricorrente ha esposto che solo dal 16.02.2023 le era stato riconosciuto il II livello di inquadramento come “responsabile dei servizi di alloggio e ristorazione”, livello che avrebbe dovuto esserle riconosciuto fin dall'inizio del rapporto lavorativo, essendosi sempre occupata dell'organizzazione della struttura, verificando le prenotazioni degli ospiti, accogliendoli in caso di mancanza della titolare, oltre a cucinare torte e altri prodotti per la colazione e a provvedere alla pulizia dei locali. pagina 4 di 16 Relativamente al licenziamento a lei intimato, la ricorrente ha segnalato di essere stata oggetto di condotte vessatorie da parte della nuova dipendente assunta dalla società resistente nel maggio del
2023, dipendente alla quale la datrice di lavoro aveva iniziato a delegare orari e mansioni originariamente a lei assegnati. A seguito di un'aggressione verbale da parte della nuova dipendente, avvenuto in data 17.06.2023, alla ricorrente era stato chiesto dalla SI.ra (legale Pt_2
rappresentante della società resistente) di abbandonare il luogo di lavoro, circostanza confermata anche il 20.06.2023, giorno in cui la ricorrente si sarebbe presentata sul luogo di lavoro accompagnata da un avvocato al fine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
Nonostante la contestazione – anche formale – del comportamento tenuto dalla società resistente nei suoi confronti, in data 28.06.2023 la SI.ra aveva ricevuto una contestazione disciplinare Pt_1
in cui le si contestava, oltre a quanto accaduto in data 16.06.2023 e 17.06.2023, di essersi ingiustificatamente assentata dal lavoro nel periodo dal 20.06.2023 al 26.06.2023. La ricorrente, contestando quanto ex adverso dedotto, ha fornito le proprie giustificazioni ed ha evidenziato di essere stata autorizzata precedentemente ad utilizzare delle ferie nelle giornate contestate, segnalando in ogni caso di essere stata allontana dal luogo di lavoro dalla SI.ra a partire dal Pt_2
20.06.2023: A seguito delle giustificazioni rese dalla lavoratrice, in data 4.07.2023 la SI.ra Pt_1
aveva ricevuto comunque una lettera di licenziamento per giusta causa.
La ricorrente, evidenziando l'insussistenza della giusta causa addotta a fondamento del licenziamento a lei intimato, ha evidenziato in ogni caso che era già stata licenziata oralmente dalla SI.ra , che le aveva intimato di allontanarsi dal luogo di lavoro. Pt_2
Per tutti questi motivi, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni, qui di seguito riportate:
“In via principale: Accertare e dichiarare la nullità dei termini apposti al contratto di assunzione del 20/06/2022,
o in subordine alla proroga del 14/02/2023, per le motivazioni di cui in narrativa.
Accertare e dichiarare che la SI.ra risulta creditrice della somma pari ad € 5.087,59, nei Parte_1
confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di differenze Controparte_1
retributive per le causali di cui in narrativa, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia pagina 5 di 16 o in subordine equa ad istruttoria espletata. Per l'effetto: Condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della SInora della somma di € Parte_1
5.087,59, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia o in subordine equa ad istruttoria espletata.
Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità del licenziamento comminato dalla società alla SI.ra per le motivazioni di cui in narrativa. Per l'effetto: Controparte_1 Parte_1
Condannare la società in persona del legale rappresentante prom tempore, al pagamento in favore Controparte_1
della SI.ra della somma di € 6.574,68, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione valida ai fini Parte_1
del calcolo del TFR, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia o in subordine equa ad istruttoria espletata.
In via subordinata, in caso di mancato accertamento della nullità dei termini contrattuali apposti:
Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Controparte_1
un'indennità corrispondente all'importo che avrebbe dovuto percepire dal momento del licenziamento al
15/11/2023, pari ad € 4.931,01, per le motivazioni di cui in narrativa, o quella diversa maggiore o minora somma che verrà ritenuta di giustizia o in subordine equa ad istruttoria espletata.
Accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a Controparte_1
regolarizzare la posizione contributiva della SI.ra .” Parte_1
Si è costituita in giudizio la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente.
Segnatamente, ha esposto che a maggio 2022 l'attività ricettizia de “I delfini natural b&b” non era ancora iniziata, non avendo ancora ricevuto le autorizzazioni necessarie, e che il rapporto di lavoro tra le parti si era instaurato solo a far data dal 20.06.2022; nel mese di maggio la ricorrente si era recata sul luogo dove poi avrebbe lavorato solo per un colloquio conoscitivo con la SI.ra e Pt_2
per vedere la struttura, ancora in fase di ultimazione.
Ha contestato lo svolgimento da parte della SI.ra di mansioni superiori e differenti da quelle Pt_1
indicate nel contratto di lavoro, evidenziando che la ricorrente si era occupata solamente di ultimare l'allestimento delle colazioni, di apparecchiare i tavoli e di pulire la camere, segnalando che pagina 6 di 16 il passaggio dal 4° livello al 2° livello era avvenuto contestualmente ad una richiesta di diminuzione delle ore di lavoro da parte della SI.ra la quale pensava che così facendo avrebbe avuto una Pt_1
retribuzione maggiore. Parte resistente ha segnalato che, a seguito della comunicazione da parte della SI.ra di voler svolgere anche un altro impiego, a marzo 2023 si era determinata di Pt_1
assumere un'altra dipendente, alla quale aveva affidato le stesse mansioni della che si era Pt_1
mostrata contraria all'assunzione. La ricorrente, per tale motivo, in data 16.06.2023 aveva contestato la busta paga e aveva rinfacciato alla SI.ra l'assunzione della nuova dipendente, Pt_2
sostenendo altresì che avrebbero potuto farle da sole. Una volta raggiunte dalla nuova dipendente, la SI.ra le si era rivolta dicendole di non intromettersi, che le avrebbe mancato di rispetto e Pt_1
che non rispettava la gerarchia e, nel fare ciò, si era recata nel parcheggio della struttura dove era salita a bordo della sua macchina, abbandonando il posto di lavoro. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la ricorrente aveva scritto un messaggio alla SI.ra e le aveva riportato le chiavi della Pt_2
struttura, piangendo, dicendole di scegliere tra lei e l'altra dipendente. A seguito di tale episodio, il giorno 17.06.2023 la ricorrente si era presentata nuovamente sul luogo di lavoro dicendo che non era lei a doversene andare, aggredendo verbalmente la nuova dipendente. La SI.ra aveva Pt_2
invitato la ricorrente a smettere di urlare e verso le 8:30 la ricorrente si era allontanata nuovamente, abbandonando definitivamente il luogo di lavoro.
La resistente contesta poi di aver negato l'accesso alla ricorrente in data 20.06.2023, evidenziando che nell'occasione si era presentato sul luogo di lavoro soltanto l'avv. Abbondanza e non anche la ricorrente, e segnalando la legittimità del licenziamento intimato alla SI.ra derivante sia Pt_1
dall'insubordinazione realizzata nei confronti della datrice di lavoro, sia dall'assenza ingiustificata nei giorni del 18.06, 19.06 e dal 21.06 al 26.06.
Relativamente alle altre pretese avanzate da parte ricorrente, la società resistente ha ribadito la contestazione circa l'instaurazione di un rapporto di lavoro a partire da maggio 2022 ed evidenziato di aver correttamente giustificato l'apposizione del termine al contratto di lavoro, ove è indicato che la proroga è necessaria “per proseguire nella fase di avvio della nuova attività, anche in vista della prossima stagione estiva”. La inoltre, ha contestato le differenze retributive richieste da parte Controparte_1 pagina 7 di 16 ricorrente, segnalando che alla SI.ra era stato riconosciuto un livello superiore a far data dal Pt_1
16.02.2023 solo per una sua insistenza nel vedersi riconosciuto uno stipendio superiore ma che, in realtà, la ricorrente aveva sempre svolto mansioni da addetta alle pulizie delle camere e alla preparazione delle colazioni, inquadrabili nel 5° livello retributivo.
Parte resistente, infine, ha contestato l'indennità risarcitoria richiesta, evidenziando che parte ricorrente non avrebbe indicato la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR né le modalità per svolgere tale calcolo.
Per tutti questi motivi, dunque, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso Controparte_1
avversario, essendo infondata sia in fatto, sia in diritto.
A seguito di istruttoria orale e documentale, all'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
2.
Oggetto della causa sono plurime questioni giuridiche, tra loro differenti, che ai fini di una più chiara e completa definizione della controversia devono dunque essere analizzate singolarmente.
3.
Quanto all'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra le parti, parte ricorrente ne ha contestato la legittimità evidenziando, in via principale, che il contratto di lavoro subordinato è iniziato solo formalmente in data 20.06.2022 ma che, in realtà, tra le parti esistesse un rapporto di lavoro non regolarizzato a partire dal 23.05.2022, data in cui le parti avrebbero concluso un rapporto di lavoro verbalmente e momento dal quale la SI.ra avrebbe iniziato a fornire la propria prestazione lavorativa per la società per tale motivo, parte ricorrente ha asserito Controparte_1
che la clausola del termine apposta al contratto di lavoro del 20.06.2022 sarebbe illegittima, essendo successiva al momento in cui il rapporto di lavoro si sarebbe instaurato tra le parti. In via subordinata, parte ricorrente ha contestato comunque la proroga del contratto avvenuta in data
14.02.2023, la quale indicava come termine del rapporto di lavoro il 15.11.2023, evidenziando che con tale proroga erano stati superati i 12 mesi per cui ex lege non è richiesta alcuna indicazione circa le ragioni determinanti l'assunzione a tempo determinato e che, al contempo, la motivazione resa pagina 8 di 16 dalla datrice di lavoro (“proseguire nella fase di avvio della nuova attività, anche in vista della prossima stagione estiva 2023”) non può essere considerata un'eSIenza tale da permettere la possibilità di estendere l'assunzione a tempo determinato per un periodo superiore ai 12 mesi, evidenziandone la genericità
e chiedendo quindi la trasformazione del contratto stipulato tra le parti in un contratto a tempo indeterminato allo scadere dei 12 mesi, ossia dal 20.06.2023.
3.1.
Sulla prima questione, si evidenzia che all'esito del giudizio non sono emersi elementi comprovanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa da parte della SI.ra in favore di Parte_1
in un periodo precedente a quello individuato dal contratto di lavoro prodotto Controparte_1
dalle parti (doc.1 parte ricorrente), ossia prima del 20.06.2022. Le testimonianze rese in giudizio, infatti, non danno conferma dell'istaurazione di un rapporto di lavoro in un momento antecedente a quello formalmente indicato, non fornendo elementi utili all'individuazione di una data specifica in cui il rapporto di lavoro sarebbe iniziato e non comprovando l'effettivo svolgimento di una prestazione lavorativa della ricorrente (udienza del 12.06.2024, teste : “ mi ha Tes_1 Per_1
chiesto se conoscessi qualcuno di fidato per il suo b&b e io le ho dato il numero di . So che ha Parte_1 Parte_1
lavorato lì e che ci sono state discussioni ma io non c'ero. (…) I lavori io li ho fatti per l'inaugurazione, la Pt_1
credo abbia iniziato con l'inaugurazione. Lei ha iniziato a lavorare quando è iniziata l'attività e c'è stata
l'inaugurazione. I lavori li ho eseguiti prima dell'inaugurazione, anche in quel periodo ho visto la lì con la Pt_1
ma non so cosa facesse, dava una mano alla ” Udienza del 30.10.2024, teste Per_1 Per_1 Tes_2
“io ho fatto il colloquio a giugno 2022 con e mi ha detto che c'era una ragazza che l'aiutava perché
[...] Per_1
lei era inesperta. mi ha detto che lavorava da maggio 2022. Poi me l'ha presentata Per_1 Parte_1
all'inaugurazione a fine giugno.”). Tali dichiarazioni non sono sufficienti a provare l'istaurazione del rapporto di lavoro tra le parti a far data dal 23.05.2022 – data comunque non risultante né dall'istruttoria orale né dalla documentazione prodotta dalle parti - provando solo che la si Pt_1
era recata sul luogo di lavoro prima dell'inaugurazione, laddove tale presenza sul luogo di lavoro trova comunque giustificazione nell'incontestata fase di avviamento dell'attività e di ultimazione dei lavori, in un'ottica di una successiva assunzione. La genericità delle testimonianze, unitamente alla pagina 9 di 16 documentazione amministrativa prodotta da parte resistente relativamente all'inizio dell'attività ricettizia, non consentono di accogliere la tesi di parte ricorrente circa l'istaurazione di un rapporto di lavoro in data antecedente a quella indicata dal contratto di lavoro stipulato in data 20.06.2022.
3.2.
Quanto all'asserita illegittimità della proroga del contratto oggetto della controversia avvenuta in data 14.02.2023, che secondo parte ricorrente è illegittima poiché avvenuta non rispettando quanto indicato dall'art. 19 del d.lgs. 81/2015 poiché disposta facendo ricorso una motivazione generica, si osserva quanto segue.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ratione temporis, la proroga del contratto a termine era possibile ex art. 21 d.lgs. 81/2015 solo in presenza dei motivi di cui all'art. 19 c.1 dello stesso decreto legislativo, il quale stabiliva che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) eSIenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero eSIenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) eSIenze connesse a incrementi temporanei, SInificativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
(b-bis) specifiche eSIenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51))
((1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche eSIenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022))”.
Inoltre, secondo quanto disposto dal succitato art. 21, “Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a pagina 10 di 16 prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
La proroga apposta dalla società resistente nel febbraio 2023, derivante dalla necessità di “proseguire nella fase di avvio della nuova attività, anche in vista della prossima stagione estiva 2023”, risulta pertanto attinente ai casi indicati dal legislatore, in quanto viene fatto richiamo ad una situazione non ordinaria, quale l'avvio dell'attività, contestuale ad un momento di incremento temporaneo dell'attività lavorativa per la struttura ricettizia della società resistente, facilmente individuabile nell'inizio della stagione estiva.
Tale giustificazione è del tutto pertinente al caso concreto e specifica, essendo provato documentalmente, oltre che incontestato, che l'attività di B&B ha avuto avvio solo nell'estate del
2022 (doc 5. Doc. 6 e doc.7 parte resistente), onde è verosimile che al momento della proroga nel febbraio 2023, l'attività ricettizia fosse ancora in fase di avvio, avendo alle spalle soltanto una stagione estiva, peraltro esercitata solo parzialmente, essendo stata avviata soltanto nel mese di giugno. Per tali motivi, la proroga del contratto a termine deve essere considerata valida.
4.
Occorre a questo punto, esaminare la questione circa l'asserito licenziamento illegittimo intimato dalla alla SI.ra che, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbe stata Controparte_1 Pt_1
illegittimamente allontana dal luogo di lavoro in data 17.06.2023 e in data 20.06.2023, per poi essere illegittimamente licenziata in data 4.07.2023 con comunicazione formale.
Occorre anzitutto dare atto che ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
La tutela spettante al lavoratore a tempo determinato contro l'anticipato (ed ingiustificato) recesso datoriale non coincide con quella che l'art. 18 della l. n. 300/1970 riserva ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma si risolve nel risarcimento del danno, ragguagliato alle retribuzioni non percepite sino alla prevista cessazione del rapporto.
All'esito dell'istruttoria orale risulta provato il litigio e l'allontanamento della ricorrente avvenuto in pagina 11 di 16 data 17.06.2023, al quale è seguita sia una lettera di impugnazione del licenziamento orale da parte della ricorrente, sia un'offerta della propria prestazione lavorativa (doc. 8 e doc.9 di parte ricorrente).
Tali comportamenti sono stati confermati anche dai testi escussi, che hanno dato conferma della lite sul luogo di lavoro e dell'abbandono dello stesso da parte della ricorrente, al quale è poi seguito il rifiuto del datore di lavoro di riammettere la SI.ra al lavoro (vedasi dichiarazioni dei testi Pt_1
all'udienza del 30.10.2024, teste : “Io ho assistito a delle discussioni, stavamo facendo la piscina. Tes_3
Sentivamo delle urla e abbiamo visto che la e la stavano litigando, non ho sentito cosa dicevano Per_1 Parte_1
perché eravamo lontani ma si sentiva che urlavano. Le vedevamo da lontano. Dopo hanno smesso e poi hanno ricominciato, questo pochi minuti dopo. Io ero con mio fratello. Noi ci siamo preoccupati, ci siamo avvicinati perché eravamo preoccupati. Non si capiva per cosa discutevano, stavano discutendo nel parcheggio delle macchine. Io stavo lavorando, mio fratello guardava un po' di più. La era nella macchina, c'era anche la di fianco Parte_1 Per_2
alla ST. Erano agitate tutte quante. La diceva alla “non andare via! Calmati” loro Per_1 Parte_1
parlavano con lei dal finestrino ma lei è andata via. Nei giorni dopo non l'ho più vista. La era lì che era Per_2
preoccupata, sentivo che parlavano tutte e 3. Ho detto che ero un po' lontano, saranno massimo 40 o 50 metri, forse
60 metri massimo. Dietro lo stabile delle camere stendevano i panni e loro erano lì. Questo posto qui dove discutevano la prima volta era più vicino a dove eravamo noi, il parcheggio è un pelo più lontano. Il parcheggio è sotto
i 60 metri sicuro di distanza da dove eravamo noi. Io ho solo sentito dire “stai calma! Non andare via!” Per_1
non ho sentito cosa ha detto la perché era già dentro alla macchina.” Teste “Io ho Parte_1 Testimone_4
assistito ad una discussione tra le SInore presenti. Noi avevamo da poco preso il caffè circa le 10, la tutte Per_1
le mattine ci faceva il caffè. Facevamo una piscina, stavamo facendo una piscina poco distante alla macchina.
Abbiamo sentito delle urla, stavano discutendo, non si sentiva cosa dicevano ma era una discussione non normale, non molto accesa ma non una discussione normale. Abbiamo visto un po' per vedere se c'era problema ma poi abbiamo continuato a lavorare ma poi hanno smesso. Dopo circa 40/45 minuti, forse un po' meno, noi stavamo lavorando, non erano più nello stesso posto. Un po' per curiosità continuavamo a guardare, io quando passavo vedevo. Dopo mezz'oretta hanno ricominciato a discutere a voce ancora più alta, ci siamo avvicinati perché sembrava più grave. Erano nel parcheggio, siamo arrivati alla staccionata e siamo stati a guardare perché era una discussione pagina 12 di 16 accesa. era dentro alla macchina e sentivamo che rispondeva ma non cosa diceva, le diceva Parte_1 Per_1
“calmati!” ma dopo un po' lei ha messo la retromarcia ed è andata via. Poi non l'ho vista. (…) Quando la discussione era nel parcheggio eravamo a 40 metri, ci siamo avvicinati entrambi. All'inizio c'era solo e poi Per_1
dopo è arrivata anche che cercavano di calmarla. Le dicevano “cerca di calmarti! Non andare via” la Per_2
era dentro. Avevano un tono di voce alta e dicevano “scendi dalla macchina!” a me sembrava che la Parte_1
persona dentro fosse più nervosa.”).
Il susseguirsi degli eventi, così come dimostrato dall'istruttoria orale, rende chiaro che a seguito del litigio avvenuto tra le parti è stato impedito alla ricorrente, da parte della l. r. della società resistente, di accedere al luogo di lavoro (udienza del 12.06.2024, teste “La titolare le Testimone_5
ha chiesto perché era tornata e lei diceva che se qualcuno se ne doveva andare non era lei ma io. dopo si è accesa una discussione perché le diceva di abbassare i toni, disse che lei non aveva intenzione di collaborare e Per_1 Parte_1
che doveva scegliere tra me e lei. disse “no tu hai già scelto perché te ne sei andata ieri.”; Per_1 Per_1
udienza del 30.10.2024, teste “Conosco la SInora perché siamo amici di Testimone_6 Pt_1
famiglia. Avevo scritto una comunicazione per dei fatti successi sabato 17 e poi le avevo detto che non si poteva affidare a me perché non facevo diritto del lavoro per cui lo stesso giorno abbiamo risolto il rapporto di lavoro. Si è vero mi ha chiesto di accompagnarla al lavoro quella mattina. Io ho suonato il campanello e lei andò con la macchina al cancello, io rimasi al cancello pedonale e la SInora mi disse che la non poteva più entrare perché non Parte_1
lavorava più. Io l'ho accompagnato perché mi aveva detto che era stata aggredita e mi disse che era tesa e che non voleva andare più a lavorare. Io l'ho accompagnata in quanto amica, io conosco suo babbo perché ha un terreno vicino a Cesenatico.”).
Al diverbio avvenuto tra le parti è poi seguita una lettera di contestazione disciplinare da parte della datrice di lavoro, ricevuta dalla SI.ra in data 28.06.2023, a seguito della quale la resistente, in Pt_1
data 4.07.2023, le ha intimato il licenziamento per giusta causa, corrispondendo alla lavoratrice le retribuzioni dovute sino alla suddetta data del licenziamento.
Tale atto di recesso, impugnato da parte ricorrente, risulta essere stato comminato per una pluralità di sanzioni che, come tali, devono essere valutate sia singolarmente che complessivamente ai fini di una pronuncia circa la legittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 31529 del 03/12/2019). pagina 13 di 16 Quanto al primo addebito, relativo ai due episodi del 16.06.2023 e 17.06.2023, dalle testimonianze escusse (sopra riportate) risulta provato quanto contestato alla SI.ra da parte resistente. Pt_1
Nello specifico, è stato riferito dalla teste “La mattina del 16 giugno, io mi stavo recando Testimone_5
nella zona lavanderia del b&b e lì c'erano e che stavano discutendo, in realtà era che Per_1 Parte_1 Parte_1
stava aggredendo verbalmente Quando mi ha visto arrivare lei ha visto il mio arrivo come un'interruzione Per_1
e mi ha detto “non porti rispetto” e per passare mi ha dato in su. Non ho sentito cosa si dicessero, ho sentito solo la voce che era molto alta. Erano circa le 11/11:10. È andata a prendere le sue cose continuando ad inveire che non avrebbe mai fatto squadra con me e andava verso il parcheggio. più volte l'ha invitata ad abbassare i toni e Per_1
così se ne andò, dicendo che con me non avrebbe mai fatto squadra. Dovevamo stare lì fino alle 12:00. Entrambe avevamo iniziato alle 8:00. La discussione era stata molto impegnativa, quando se ne è andata la titolare si accertò che la madre stava bene perché è anziana e abita di sopra. Io finito il mio orario di lavoro e sono andata via. Il giorno dopo io sono arrivata alle 8:00, dopo 5 minuti è arrivata al lavoro la e io non ho detto niente. Lei non Pt_1
guardandomi in faccia ha detto “se c'è qualcuno che se ne deve andare non sono io” non guardandomi nemmeno in faccia. La titolare le ha chiesto perché era tornata e lei diceva che se qualcuno se ne doveva andare non era lei ma io. dopo si è accesa una discussione perché le diceva di abbassare i toni, disse che lei non aveva Per_1 Parte_1
intenzione di collaborare e che doveva scegliere tra me e lei. disse “no tu hai già scelto perché te ne Per_1 Per_1
sei andata ieri.” Tali episodi sono stati confermati anche da altri soggetti presenti sul posto, quali i testi e , come sopra riportato, testimoni che hanno anche riferito che la Testimone_4 Tes_3
SI.ra abbia cercato di calmare la ricorrente chiedendole di non lasciare il posto di lavoro, Pt_2
esortazione che non faceva però mutare l'atteggiamento della ricorrente che decideva comunque di prendere la macchina e allontanarsi.
Il comportamento assunto dalla ricorrente in occasione dei due diverbi avuti con la datrice di lavoro, così come confermato dai testi escussi in udienza, deve considerarsi una giusta causa di recesso in quanto lesivo del rapporto di fiducia su cui si basa il rapporto lavorativo ai sensi del
2119 c.c.
La grave insubordinazione posta in essere dalla lavoratrice nei confronti della datrice di lavoro, unitamente all'abbandono del posto di lavoro, sono comportamenti che, anche ai sensi del CCNL pagina 14 di 16 applicato dalle parti, risultano sanzionabili con la massima sanzione espulsiva, così come previsto dall'art. 126 del ccnl Turismo pubblici esercizi (doc. 14 parte ricorrente) e giustificano il recesso datoriale dal rapporto di lavoro.
La disamina dei restanti addebiti in ordine all'assenza della lavoratrice dal posto di lavoro risulta pertanto superflua (laddove, comunque, da un lato, non può essere addebitata alla ricorrente l'assenza nei giorni successivi al 20.06.2023 dal momento che è stata parte resistente a impedirle l'accesso ai locali aziendali e parte ricorrente ha dato prova di aver offerto la sua prestazione lavorativa alla società datrice di lavoro ( doc. 9 parte ricorrente); dall'altro, per contro, non risulta provato che la ricorrente – sulla quale grava il relativo onere – fosse legittimamente in ferie nelle giornate del 18.06.2023 e 19.06.2023).
L'analisi complessiva degli addebiti mossi alla SI.ra dunque, porta ad una valutazione di Pt_1
legittimità del provvedimento espulsivo intimato dalla parte resistente, dovendosi evidenziare in particolar modo che gli episodi del 16.06.2023 e del 17.06.2023 ed il comportamento tenuto dalla SI.ra e confermato in udienza devono considerarsi di per sé legittimanti il recesso per giusta Pt_1
causa.
5.
Allo stesso modo, non risulta provato da parte ricorrente l'asserito svolgimento di mansioni superiori anche nel periodo antecedente al 16.02.2023 ed il conseguente credito retributivo in capo alla ricorrente, dovendosi evidenziare che le testimonianze rese in udienza non hanno fornito specifiche indicazioni in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente né tantomeno hanno dato riscontro circa i compiti che la SI.ra asserisce di aver svolto in autonomia, quali Pt_1
l'organizzazione della struttura o la verifica delle prenotazioni. All'udienza del 30.10.2024 la teste ha dichiarato: “io mi occupavo delle pulizie delle zone comuni e delle stanze in accordo con Testimone_2
, lei serviva le colazioni e le preparava, faceva i check out e mi aiutava nelle pulizie. Io al pomeriggio non Parte_1
c'ero per cui non so i check in. L'ho vista accogliere gli ospiti, le torte le preparava lei. C'è stato un periodo in cui riprendevo fare i dolci così da postare i video su instagram.” Il teste ha esposto: “la Parte_1 Tes_3
lavora al B&B, faceva le pulizie. Quando andavamo lì dentro ci faceva il caffè.” Tali dichiarazioni non Pt_1 pagina 15 di 16 risultano sufficienti per provare il differente livello di inquadramento della ricorrente anche nel periodo dall'assunzione al 16.02.2023, non emergendo alcun elemento probatorio circa l'espletamento di mansioni di maggiore responsabilità ed autonomia rispetto a quelle attinenti al livello di inquadramento previsto dal contratto di lavoro per il periodo richiesto.
6.
Le spese di lite, in ragione della complessità del quadro probatorio e della normativa applicabile, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 46/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. VALENTINI
GABRIELE per parte ricorrente, l'avv. ARTUSI VELCA e l'avv. FABBRI CHIARA per parte resistente.
L'avv. Valentini rappresenta che non è stata formulata proposta conciliativa. L'avv. Valentini
evidenzia che l'onere probatorio a carico della ricorrente era unicamente quello relativo alla prova dello svolgimento di attività lavorativa antecedente all'episodio. Le motivazioni indicate nella proroga non rientrano tra quelle previste dalla legge per le quali è ammessa la proroga. E' irrilevante l'assenso del lavoratore rispetto alla proroga. Le mansioni della lavoratrice sono state dimostrate. I comportamenti contestati non rientrano fra quelli previsti dal CCNL per il licenziamento. Ribadisce che l'avv.
Abbondanza non ha firmato le note conclusive. Nelle proprie note conclusive sono state richiamate le conclusioni già precisate nel ricorso. A pag. 17 del ricorso è stata quantificata l'ultima retribuzione pagina 1 di 16 utile ai fini del TFR, richiamata anche nelle note conclusive.
L'avv. Artusi rileva e contesta che il ricorrente ha modificato le proprie conclusioni rispetto al ricorso introduttivo, anche negli importi indicati, in particolare a pag. 19 del ricorso rispetto alle note conclusive. L'avv. Artusi si riporta ai propri atti per il resto.
A domanda del giudice l'avv. Valentini riferisce che la ricorrente è stata integralmente pagata riguardo all'importo delle buste paga fino alla fine del rapporto, non per le differenze retributive ora richiesta.
I difensori delle parti per il resto si riportano ai propri ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di conSIlio.
Al termine della camera di conSIlio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 46/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1
GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA N. 85 47921 RIMINI presso il difensore avv. VALENTINI GABRIELE
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARTUSI VELCA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FABBRI CHIARA ( ) VIALE GASPARE FINALI 44 47521 C.F._2
CESENA, elettivamente domiciliato in VIA G. FINALI 44 CESENA presso il difensore avv. ARTUSI VELCA
RESISTENTE
letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 16 1.
La ricorrente, SI.ra ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento Parte_1
dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra lei e la società datrice di lavoro nonché per il riconoscimento di differenze retributive derivanti da un Controparte_1
errato inquadramento e dallo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quanto stabilito contrattualmente tra le parti. Ha chiesto, inoltre, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento a lei intimato oralmente in data 17.06.2023 nonché l'illegittimità del licenziamento disciplinare a lei comunicato con lettera del 04.07.2023, contestando la sussistenza della giusta causa indicata dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento espulsivo.
Ha esposto, in particolare, che nonostante fosse stata formalmente assunta in data 20.06.2022 dalla società per lavorare presso la struttura ricettizia “i delfini natural b&b”, con Controparte_1
contratto a tempo determinato ed inquadrata inizialmente al V livello CCNL aziende alberghiere confcommercio, in realtà il rapporto di lavoro tra le parti aveva avuto inizio sin dal 23.05.2022, motivo per il quale la clausola del termine dovrebbe considerarsi illegittimamente apposta ed il rapporto di lavoro dovrebbe intendersi a tempo indeterminato. In subordine, in ipotesi di non accertata l'istaurazione del rapporto di lavoro dal maggio 2022, parte ricorrente ha comunque sottolineato che la resistente aveva rinnovato più volte il contratto di lavoro a tempo determinato e che l'ultimo rinnovo del 15.02.2023 non indicava una clausola giustificatrice dell'apposizione del termine specifica e determinata come richiesto dall'art. 19 del d.lgs. 23/2015, motivo per il quale il rapporto di lavoro dovrebbe comunque intendersi trasformato a tempo indeterminato al decorrere dei 12 mesi dall'istaurazione del rapporto di lavoro, ossia a far data dal 20.06.2023. Quanto alle differenze retributive richieste, parte ricorrente ha esposto che solo dal 16.02.2023 le era stato riconosciuto il II livello di inquadramento come “responsabile dei servizi di alloggio e ristorazione”, livello che avrebbe dovuto esserle riconosciuto fin dall'inizio del rapporto lavorativo, essendosi sempre occupata dell'organizzazione della struttura, verificando le prenotazioni degli ospiti, accogliendoli in caso di mancanza della titolare, oltre a cucinare torte e altri prodotti per la colazione e a provvedere alla pulizia dei locali. pagina 4 di 16 Relativamente al licenziamento a lei intimato, la ricorrente ha segnalato di essere stata oggetto di condotte vessatorie da parte della nuova dipendente assunta dalla società resistente nel maggio del
2023, dipendente alla quale la datrice di lavoro aveva iniziato a delegare orari e mansioni originariamente a lei assegnati. A seguito di un'aggressione verbale da parte della nuova dipendente, avvenuto in data 17.06.2023, alla ricorrente era stato chiesto dalla SI.ra (legale Pt_2
rappresentante della società resistente) di abbandonare il luogo di lavoro, circostanza confermata anche il 20.06.2023, giorno in cui la ricorrente si sarebbe presentata sul luogo di lavoro accompagnata da un avvocato al fine di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
Nonostante la contestazione – anche formale – del comportamento tenuto dalla società resistente nei suoi confronti, in data 28.06.2023 la SI.ra aveva ricevuto una contestazione disciplinare Pt_1
in cui le si contestava, oltre a quanto accaduto in data 16.06.2023 e 17.06.2023, di essersi ingiustificatamente assentata dal lavoro nel periodo dal 20.06.2023 al 26.06.2023. La ricorrente, contestando quanto ex adverso dedotto, ha fornito le proprie giustificazioni ed ha evidenziato di essere stata autorizzata precedentemente ad utilizzare delle ferie nelle giornate contestate, segnalando in ogni caso di essere stata allontana dal luogo di lavoro dalla SI.ra a partire dal Pt_2
20.06.2023: A seguito delle giustificazioni rese dalla lavoratrice, in data 4.07.2023 la SI.ra Pt_1
aveva ricevuto comunque una lettera di licenziamento per giusta causa.
La ricorrente, evidenziando l'insussistenza della giusta causa addotta a fondamento del licenziamento a lei intimato, ha evidenziato in ogni caso che era già stata licenziata oralmente dalla SI.ra , che le aveva intimato di allontanarsi dal luogo di lavoro. Pt_2
Per tutti questi motivi, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle proprie conclusioni, qui di seguito riportate:
“In via principale: Accertare e dichiarare la nullità dei termini apposti al contratto di assunzione del 20/06/2022,
o in subordine alla proroga del 14/02/2023, per le motivazioni di cui in narrativa.
Accertare e dichiarare che la SI.ra risulta creditrice della somma pari ad € 5.087,59, nei Parte_1
confronti della società in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di differenze Controparte_1
retributive per le causali di cui in narrativa, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia pagina 5 di 16 o in subordine equa ad istruttoria espletata. Per l'effetto: Condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della SInora della somma di € Parte_1
5.087,59, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia o in subordine equa ad istruttoria espletata.
Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità del licenziamento comminato dalla società alla SI.ra per le motivazioni di cui in narrativa. Per l'effetto: Controparte_1 Parte_1
Condannare la società in persona del legale rappresentante prom tempore, al pagamento in favore Controparte_1
della SI.ra della somma di € 6.574,68, pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione valida ai fini Parte_1
del calcolo del TFR, o quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia o in subordine equa ad istruttoria espletata.
In via subordinata, in caso di mancato accertamento della nullità dei termini contrattuali apposti:
Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Controparte_1
un'indennità corrispondente all'importo che avrebbe dovuto percepire dal momento del licenziamento al
15/11/2023, pari ad € 4.931,01, per le motivazioni di cui in narrativa, o quella diversa maggiore o minora somma che verrà ritenuta di giustizia o in subordine equa ad istruttoria espletata.
Accertare e dichiarare che la società in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a Controparte_1
regolarizzare la posizione contributiva della SI.ra .” Parte_1
Si è costituita in giudizio la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto integrale delle domande di parte ricorrente.
Segnatamente, ha esposto che a maggio 2022 l'attività ricettizia de “I delfini natural b&b” non era ancora iniziata, non avendo ancora ricevuto le autorizzazioni necessarie, e che il rapporto di lavoro tra le parti si era instaurato solo a far data dal 20.06.2022; nel mese di maggio la ricorrente si era recata sul luogo dove poi avrebbe lavorato solo per un colloquio conoscitivo con la SI.ra e Pt_2
per vedere la struttura, ancora in fase di ultimazione.
Ha contestato lo svolgimento da parte della SI.ra di mansioni superiori e differenti da quelle Pt_1
indicate nel contratto di lavoro, evidenziando che la ricorrente si era occupata solamente di ultimare l'allestimento delle colazioni, di apparecchiare i tavoli e di pulire la camere, segnalando che pagina 6 di 16 il passaggio dal 4° livello al 2° livello era avvenuto contestualmente ad una richiesta di diminuzione delle ore di lavoro da parte della SI.ra la quale pensava che così facendo avrebbe avuto una Pt_1
retribuzione maggiore. Parte resistente ha segnalato che, a seguito della comunicazione da parte della SI.ra di voler svolgere anche un altro impiego, a marzo 2023 si era determinata di Pt_1
assumere un'altra dipendente, alla quale aveva affidato le stesse mansioni della che si era Pt_1
mostrata contraria all'assunzione. La ricorrente, per tale motivo, in data 16.06.2023 aveva contestato la busta paga e aveva rinfacciato alla SI.ra l'assunzione della nuova dipendente, Pt_2
sostenendo altresì che avrebbero potuto farle da sole. Una volta raggiunte dalla nuova dipendente, la SI.ra le si era rivolta dicendole di non intromettersi, che le avrebbe mancato di rispetto e Pt_1
che non rispettava la gerarchia e, nel fare ciò, si era recata nel parcheggio della struttura dove era salita a bordo della sua macchina, abbandonando il posto di lavoro. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la ricorrente aveva scritto un messaggio alla SI.ra e le aveva riportato le chiavi della Pt_2
struttura, piangendo, dicendole di scegliere tra lei e l'altra dipendente. A seguito di tale episodio, il giorno 17.06.2023 la ricorrente si era presentata nuovamente sul luogo di lavoro dicendo che non era lei a doversene andare, aggredendo verbalmente la nuova dipendente. La SI.ra aveva Pt_2
invitato la ricorrente a smettere di urlare e verso le 8:30 la ricorrente si era allontanata nuovamente, abbandonando definitivamente il luogo di lavoro.
La resistente contesta poi di aver negato l'accesso alla ricorrente in data 20.06.2023, evidenziando che nell'occasione si era presentato sul luogo di lavoro soltanto l'avv. Abbondanza e non anche la ricorrente, e segnalando la legittimità del licenziamento intimato alla SI.ra derivante sia Pt_1
dall'insubordinazione realizzata nei confronti della datrice di lavoro, sia dall'assenza ingiustificata nei giorni del 18.06, 19.06 e dal 21.06 al 26.06.
Relativamente alle altre pretese avanzate da parte ricorrente, la società resistente ha ribadito la contestazione circa l'instaurazione di un rapporto di lavoro a partire da maggio 2022 ed evidenziato di aver correttamente giustificato l'apposizione del termine al contratto di lavoro, ove è indicato che la proroga è necessaria “per proseguire nella fase di avvio della nuova attività, anche in vista della prossima stagione estiva”. La inoltre, ha contestato le differenze retributive richieste da parte Controparte_1 pagina 7 di 16 ricorrente, segnalando che alla SI.ra era stato riconosciuto un livello superiore a far data dal Pt_1
16.02.2023 solo per una sua insistenza nel vedersi riconosciuto uno stipendio superiore ma che, in realtà, la ricorrente aveva sempre svolto mansioni da addetta alle pulizie delle camere e alla preparazione delle colazioni, inquadrabili nel 5° livello retributivo.
Parte resistente, infine, ha contestato l'indennità risarcitoria richiesta, evidenziando che parte ricorrente non avrebbe indicato la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR né le modalità per svolgere tale calcolo.
Per tutti questi motivi, dunque, ha chiesto il rigetto integrale del ricorso Controparte_1
avversario, essendo infondata sia in fatto, sia in diritto.
A seguito di istruttoria orale e documentale, all'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa tra le parti e trattenuta in decisione.
2.
Oggetto della causa sono plurime questioni giuridiche, tra loro differenti, che ai fini di una più chiara e completa definizione della controversia devono dunque essere analizzate singolarmente.
3.
Quanto all'apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato tra le parti, parte ricorrente ne ha contestato la legittimità evidenziando, in via principale, che il contratto di lavoro subordinato è iniziato solo formalmente in data 20.06.2022 ma che, in realtà, tra le parti esistesse un rapporto di lavoro non regolarizzato a partire dal 23.05.2022, data in cui le parti avrebbero concluso un rapporto di lavoro verbalmente e momento dal quale la SI.ra avrebbe iniziato a fornire la propria prestazione lavorativa per la società per tale motivo, parte ricorrente ha asserito Controparte_1
che la clausola del termine apposta al contratto di lavoro del 20.06.2022 sarebbe illegittima, essendo successiva al momento in cui il rapporto di lavoro si sarebbe instaurato tra le parti. In via subordinata, parte ricorrente ha contestato comunque la proroga del contratto avvenuta in data
14.02.2023, la quale indicava come termine del rapporto di lavoro il 15.11.2023, evidenziando che con tale proroga erano stati superati i 12 mesi per cui ex lege non è richiesta alcuna indicazione circa le ragioni determinanti l'assunzione a tempo determinato e che, al contempo, la motivazione resa pagina 8 di 16 dalla datrice di lavoro (“proseguire nella fase di avvio della nuova attività, anche in vista della prossima stagione estiva 2023”) non può essere considerata un'eSIenza tale da permettere la possibilità di estendere l'assunzione a tempo determinato per un periodo superiore ai 12 mesi, evidenziandone la genericità
e chiedendo quindi la trasformazione del contratto stipulato tra le parti in un contratto a tempo indeterminato allo scadere dei 12 mesi, ossia dal 20.06.2023.
3.1.
Sulla prima questione, si evidenzia che all'esito del giudizio non sono emersi elementi comprovanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa da parte della SI.ra in favore di Parte_1
in un periodo precedente a quello individuato dal contratto di lavoro prodotto Controparte_1
dalle parti (doc.1 parte ricorrente), ossia prima del 20.06.2022. Le testimonianze rese in giudizio, infatti, non danno conferma dell'istaurazione di un rapporto di lavoro in un momento antecedente a quello formalmente indicato, non fornendo elementi utili all'individuazione di una data specifica in cui il rapporto di lavoro sarebbe iniziato e non comprovando l'effettivo svolgimento di una prestazione lavorativa della ricorrente (udienza del 12.06.2024, teste : “ mi ha Tes_1 Per_1
chiesto se conoscessi qualcuno di fidato per il suo b&b e io le ho dato il numero di . So che ha Parte_1 Parte_1
lavorato lì e che ci sono state discussioni ma io non c'ero. (…) I lavori io li ho fatti per l'inaugurazione, la Pt_1
credo abbia iniziato con l'inaugurazione. Lei ha iniziato a lavorare quando è iniziata l'attività e c'è stata
l'inaugurazione. I lavori li ho eseguiti prima dell'inaugurazione, anche in quel periodo ho visto la lì con la Pt_1
ma non so cosa facesse, dava una mano alla ” Udienza del 30.10.2024, teste Per_1 Per_1 Tes_2
“io ho fatto il colloquio a giugno 2022 con e mi ha detto che c'era una ragazza che l'aiutava perché
[...] Per_1
lei era inesperta. mi ha detto che lavorava da maggio 2022. Poi me l'ha presentata Per_1 Parte_1
all'inaugurazione a fine giugno.”). Tali dichiarazioni non sono sufficienti a provare l'istaurazione del rapporto di lavoro tra le parti a far data dal 23.05.2022 – data comunque non risultante né dall'istruttoria orale né dalla documentazione prodotta dalle parti - provando solo che la si Pt_1
era recata sul luogo di lavoro prima dell'inaugurazione, laddove tale presenza sul luogo di lavoro trova comunque giustificazione nell'incontestata fase di avviamento dell'attività e di ultimazione dei lavori, in un'ottica di una successiva assunzione. La genericità delle testimonianze, unitamente alla pagina 9 di 16 documentazione amministrativa prodotta da parte resistente relativamente all'inizio dell'attività ricettizia, non consentono di accogliere la tesi di parte ricorrente circa l'istaurazione di un rapporto di lavoro in data antecedente a quella indicata dal contratto di lavoro stipulato in data 20.06.2022.
3.2.
Quanto all'asserita illegittimità della proroga del contratto oggetto della controversia avvenuta in data 14.02.2023, che secondo parte ricorrente è illegittima poiché avvenuta non rispettando quanto indicato dall'art. 19 del d.lgs. 81/2015 poiché disposta facendo ricorso una motivazione generica, si osserva quanto segue.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ratione temporis, la proroga del contratto a termine era possibile ex art. 21 d.lgs. 81/2015 solo in presenza dei motivi di cui all'art. 19 c.1 dello stesso decreto legislativo, il quale stabiliva che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) eSIenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero eSIenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) eSIenze connesse a incrementi temporanei, SInificativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
(b-bis) specifiche eSIenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51))
((1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche eSIenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022))”.
Inoltre, secondo quanto disposto dal succitato art. 21, “Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a pagina 10 di 16 prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
La proroga apposta dalla società resistente nel febbraio 2023, derivante dalla necessità di “proseguire nella fase di avvio della nuova attività, anche in vista della prossima stagione estiva 2023”, risulta pertanto attinente ai casi indicati dal legislatore, in quanto viene fatto richiamo ad una situazione non ordinaria, quale l'avvio dell'attività, contestuale ad un momento di incremento temporaneo dell'attività lavorativa per la struttura ricettizia della società resistente, facilmente individuabile nell'inizio della stagione estiva.
Tale giustificazione è del tutto pertinente al caso concreto e specifica, essendo provato documentalmente, oltre che incontestato, che l'attività di B&B ha avuto avvio solo nell'estate del
2022 (doc 5. Doc. 6 e doc.7 parte resistente), onde è verosimile che al momento della proroga nel febbraio 2023, l'attività ricettizia fosse ancora in fase di avvio, avendo alle spalle soltanto una stagione estiva, peraltro esercitata solo parzialmente, essendo stata avviata soltanto nel mese di giugno. Per tali motivi, la proroga del contratto a termine deve essere considerata valida.
4.
Occorre a questo punto, esaminare la questione circa l'asserito licenziamento illegittimo intimato dalla alla SI.ra che, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbe stata Controparte_1 Pt_1
illegittimamente allontana dal luogo di lavoro in data 17.06.2023 e in data 20.06.2023, per poi essere illegittimamente licenziata in data 4.07.2023 con comunicazione formale.
Occorre anzitutto dare atto che ai sensi dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
La tutela spettante al lavoratore a tempo determinato contro l'anticipato (ed ingiustificato) recesso datoriale non coincide con quella che l'art. 18 della l. n. 300/1970 riserva ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma si risolve nel risarcimento del danno, ragguagliato alle retribuzioni non percepite sino alla prevista cessazione del rapporto.
All'esito dell'istruttoria orale risulta provato il litigio e l'allontanamento della ricorrente avvenuto in pagina 11 di 16 data 17.06.2023, al quale è seguita sia una lettera di impugnazione del licenziamento orale da parte della ricorrente, sia un'offerta della propria prestazione lavorativa (doc. 8 e doc.9 di parte ricorrente).
Tali comportamenti sono stati confermati anche dai testi escussi, che hanno dato conferma della lite sul luogo di lavoro e dell'abbandono dello stesso da parte della ricorrente, al quale è poi seguito il rifiuto del datore di lavoro di riammettere la SI.ra al lavoro (vedasi dichiarazioni dei testi Pt_1
all'udienza del 30.10.2024, teste : “Io ho assistito a delle discussioni, stavamo facendo la piscina. Tes_3
Sentivamo delle urla e abbiamo visto che la e la stavano litigando, non ho sentito cosa dicevano Per_1 Parte_1
perché eravamo lontani ma si sentiva che urlavano. Le vedevamo da lontano. Dopo hanno smesso e poi hanno ricominciato, questo pochi minuti dopo. Io ero con mio fratello. Noi ci siamo preoccupati, ci siamo avvicinati perché eravamo preoccupati. Non si capiva per cosa discutevano, stavano discutendo nel parcheggio delle macchine. Io stavo lavorando, mio fratello guardava un po' di più. La era nella macchina, c'era anche la di fianco Parte_1 Per_2
alla ST. Erano agitate tutte quante. La diceva alla “non andare via! Calmati” loro Per_1 Parte_1
parlavano con lei dal finestrino ma lei è andata via. Nei giorni dopo non l'ho più vista. La era lì che era Per_2
preoccupata, sentivo che parlavano tutte e 3. Ho detto che ero un po' lontano, saranno massimo 40 o 50 metri, forse
60 metri massimo. Dietro lo stabile delle camere stendevano i panni e loro erano lì. Questo posto qui dove discutevano la prima volta era più vicino a dove eravamo noi, il parcheggio è un pelo più lontano. Il parcheggio è sotto
i 60 metri sicuro di distanza da dove eravamo noi. Io ho solo sentito dire “stai calma! Non andare via!” Per_1
non ho sentito cosa ha detto la perché era già dentro alla macchina.” Teste “Io ho Parte_1 Testimone_4
assistito ad una discussione tra le SInore presenti. Noi avevamo da poco preso il caffè circa le 10, la tutte Per_1
le mattine ci faceva il caffè. Facevamo una piscina, stavamo facendo una piscina poco distante alla macchina.
Abbiamo sentito delle urla, stavano discutendo, non si sentiva cosa dicevano ma era una discussione non normale, non molto accesa ma non una discussione normale. Abbiamo visto un po' per vedere se c'era problema ma poi abbiamo continuato a lavorare ma poi hanno smesso. Dopo circa 40/45 minuti, forse un po' meno, noi stavamo lavorando, non erano più nello stesso posto. Un po' per curiosità continuavamo a guardare, io quando passavo vedevo. Dopo mezz'oretta hanno ricominciato a discutere a voce ancora più alta, ci siamo avvicinati perché sembrava più grave. Erano nel parcheggio, siamo arrivati alla staccionata e siamo stati a guardare perché era una discussione pagina 12 di 16 accesa. era dentro alla macchina e sentivamo che rispondeva ma non cosa diceva, le diceva Parte_1 Per_1
“calmati!” ma dopo un po' lei ha messo la retromarcia ed è andata via. Poi non l'ho vista. (…) Quando la discussione era nel parcheggio eravamo a 40 metri, ci siamo avvicinati entrambi. All'inizio c'era solo e poi Per_1
dopo è arrivata anche che cercavano di calmarla. Le dicevano “cerca di calmarti! Non andare via” la Per_2
era dentro. Avevano un tono di voce alta e dicevano “scendi dalla macchina!” a me sembrava che la Parte_1
persona dentro fosse più nervosa.”).
Il susseguirsi degli eventi, così come dimostrato dall'istruttoria orale, rende chiaro che a seguito del litigio avvenuto tra le parti è stato impedito alla ricorrente, da parte della l. r. della società resistente, di accedere al luogo di lavoro (udienza del 12.06.2024, teste “La titolare le Testimone_5
ha chiesto perché era tornata e lei diceva che se qualcuno se ne doveva andare non era lei ma io. dopo si è accesa una discussione perché le diceva di abbassare i toni, disse che lei non aveva intenzione di collaborare e Per_1 Parte_1
che doveva scegliere tra me e lei. disse “no tu hai già scelto perché te ne sei andata ieri.”; Per_1 Per_1
udienza del 30.10.2024, teste “Conosco la SInora perché siamo amici di Testimone_6 Pt_1
famiglia. Avevo scritto una comunicazione per dei fatti successi sabato 17 e poi le avevo detto che non si poteva affidare a me perché non facevo diritto del lavoro per cui lo stesso giorno abbiamo risolto il rapporto di lavoro. Si è vero mi ha chiesto di accompagnarla al lavoro quella mattina. Io ho suonato il campanello e lei andò con la macchina al cancello, io rimasi al cancello pedonale e la SInora mi disse che la non poteva più entrare perché non Parte_1
lavorava più. Io l'ho accompagnato perché mi aveva detto che era stata aggredita e mi disse che era tesa e che non voleva andare più a lavorare. Io l'ho accompagnata in quanto amica, io conosco suo babbo perché ha un terreno vicino a Cesenatico.”).
Al diverbio avvenuto tra le parti è poi seguita una lettera di contestazione disciplinare da parte della datrice di lavoro, ricevuta dalla SI.ra in data 28.06.2023, a seguito della quale la resistente, in Pt_1
data 4.07.2023, le ha intimato il licenziamento per giusta causa, corrispondendo alla lavoratrice le retribuzioni dovute sino alla suddetta data del licenziamento.
Tale atto di recesso, impugnato da parte ricorrente, risulta essere stato comminato per una pluralità di sanzioni che, come tali, devono essere valutate sia singolarmente che complessivamente ai fini di una pronuncia circa la legittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 31529 del 03/12/2019). pagina 13 di 16 Quanto al primo addebito, relativo ai due episodi del 16.06.2023 e 17.06.2023, dalle testimonianze escusse (sopra riportate) risulta provato quanto contestato alla SI.ra da parte resistente. Pt_1
Nello specifico, è stato riferito dalla teste “La mattina del 16 giugno, io mi stavo recando Testimone_5
nella zona lavanderia del b&b e lì c'erano e che stavano discutendo, in realtà era che Per_1 Parte_1 Parte_1
stava aggredendo verbalmente Quando mi ha visto arrivare lei ha visto il mio arrivo come un'interruzione Per_1
e mi ha detto “non porti rispetto” e per passare mi ha dato in su. Non ho sentito cosa si dicessero, ho sentito solo la voce che era molto alta. Erano circa le 11/11:10. È andata a prendere le sue cose continuando ad inveire che non avrebbe mai fatto squadra con me e andava verso il parcheggio. più volte l'ha invitata ad abbassare i toni e Per_1
così se ne andò, dicendo che con me non avrebbe mai fatto squadra. Dovevamo stare lì fino alle 12:00. Entrambe avevamo iniziato alle 8:00. La discussione era stata molto impegnativa, quando se ne è andata la titolare si accertò che la madre stava bene perché è anziana e abita di sopra. Io finito il mio orario di lavoro e sono andata via. Il giorno dopo io sono arrivata alle 8:00, dopo 5 minuti è arrivata al lavoro la e io non ho detto niente. Lei non Pt_1
guardandomi in faccia ha detto “se c'è qualcuno che se ne deve andare non sono io” non guardandomi nemmeno in faccia. La titolare le ha chiesto perché era tornata e lei diceva che se qualcuno se ne doveva andare non era lei ma io. dopo si è accesa una discussione perché le diceva di abbassare i toni, disse che lei non aveva Per_1 Parte_1
intenzione di collaborare e che doveva scegliere tra me e lei. disse “no tu hai già scelto perché te ne Per_1 Per_1
sei andata ieri.” Tali episodi sono stati confermati anche da altri soggetti presenti sul posto, quali i testi e , come sopra riportato, testimoni che hanno anche riferito che la Testimone_4 Tes_3
SI.ra abbia cercato di calmare la ricorrente chiedendole di non lasciare il posto di lavoro, Pt_2
esortazione che non faceva però mutare l'atteggiamento della ricorrente che decideva comunque di prendere la macchina e allontanarsi.
Il comportamento assunto dalla ricorrente in occasione dei due diverbi avuti con la datrice di lavoro, così come confermato dai testi escussi in udienza, deve considerarsi una giusta causa di recesso in quanto lesivo del rapporto di fiducia su cui si basa il rapporto lavorativo ai sensi del
2119 c.c.
La grave insubordinazione posta in essere dalla lavoratrice nei confronti della datrice di lavoro, unitamente all'abbandono del posto di lavoro, sono comportamenti che, anche ai sensi del CCNL pagina 14 di 16 applicato dalle parti, risultano sanzionabili con la massima sanzione espulsiva, così come previsto dall'art. 126 del ccnl Turismo pubblici esercizi (doc. 14 parte ricorrente) e giustificano il recesso datoriale dal rapporto di lavoro.
La disamina dei restanti addebiti in ordine all'assenza della lavoratrice dal posto di lavoro risulta pertanto superflua (laddove, comunque, da un lato, non può essere addebitata alla ricorrente l'assenza nei giorni successivi al 20.06.2023 dal momento che è stata parte resistente a impedirle l'accesso ai locali aziendali e parte ricorrente ha dato prova di aver offerto la sua prestazione lavorativa alla società datrice di lavoro ( doc. 9 parte ricorrente); dall'altro, per contro, non risulta provato che la ricorrente – sulla quale grava il relativo onere – fosse legittimamente in ferie nelle giornate del 18.06.2023 e 19.06.2023).
L'analisi complessiva degli addebiti mossi alla SI.ra dunque, porta ad una valutazione di Pt_1
legittimità del provvedimento espulsivo intimato dalla parte resistente, dovendosi evidenziare in particolar modo che gli episodi del 16.06.2023 e del 17.06.2023 ed il comportamento tenuto dalla SI.ra e confermato in udienza devono considerarsi di per sé legittimanti il recesso per giusta Pt_1
causa.
5.
Allo stesso modo, non risulta provato da parte ricorrente l'asserito svolgimento di mansioni superiori anche nel periodo antecedente al 16.02.2023 ed il conseguente credito retributivo in capo alla ricorrente, dovendosi evidenziare che le testimonianze rese in udienza non hanno fornito specifiche indicazioni in ordine alle mansioni svolte dalla ricorrente né tantomeno hanno dato riscontro circa i compiti che la SI.ra asserisce di aver svolto in autonomia, quali Pt_1
l'organizzazione della struttura o la verifica delle prenotazioni. All'udienza del 30.10.2024 la teste ha dichiarato: “io mi occupavo delle pulizie delle zone comuni e delle stanze in accordo con Testimone_2
, lei serviva le colazioni e le preparava, faceva i check out e mi aiutava nelle pulizie. Io al pomeriggio non Parte_1
c'ero per cui non so i check in. L'ho vista accogliere gli ospiti, le torte le preparava lei. C'è stato un periodo in cui riprendevo fare i dolci così da postare i video su instagram.” Il teste ha esposto: “la Parte_1 Tes_3
lavora al B&B, faceva le pulizie. Quando andavamo lì dentro ci faceva il caffè.” Tali dichiarazioni non Pt_1 pagina 15 di 16 risultano sufficienti per provare il differente livello di inquadramento della ricorrente anche nel periodo dall'assunzione al 16.02.2023, non emergendo alcun elemento probatorio circa l'espletamento di mansioni di maggiore responsabilità ed autonomia rispetto a quelle attinenti al livello di inquadramento previsto dal contratto di lavoro per il periodo richiesto.
6.
Le spese di lite, in ragione della complessità del quadro probatorio e della normativa applicabile, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 16/04/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 16 di 16