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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA EN UP Presidente
EL PA Giudice
Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 16.10.2023 al n. 4181 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi civili promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. AR ELISABETTA PICCO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. ABBIATI MATTEO LUIGI,
RESISTENTE con la partecipazione necessario del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv.
AR RA AM (C.F. ) nella qualità di Cu- C.F._3
ratrice speciale dei minori , nato a [...] il Persona_1
26.10.2017 e nato a [...] il [...], ammessi in via anticipa- CP_2
ta e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 01.02.2024 in forza dell'istanza presentata in data 12.01.2024, giusta comparsa di costituzione depositata in data
30.01.2024.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate a mezzo delle no- te scritte depositate in data 27.11.2025 di seguito riportate per esteso: pag. 2 pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Dalla relazione affettiva intercorsa tra la ricorrente e il resistente, durata 11 anni, sono nati (in data 26 ottobre 2017) e (il 20.11.2019) affetto da autismo di ti- Per_1 CP_2
po 2, livello grave, che necessita di cure particolari.
La coppia genitoriale, dopo avere convissuto, per circa 10 anni, nell'immobile di proprie- pag. 4 tà della famiglia (madre del resistente) sito in Arconate, Via Martiri di Belfiore 7, Per_2
con la figlia minorenne del resistente, nata da una precedente relazione del resi- Per_3
stente, si è trasferita a vivere nell'immobile di proprietà del nonno materno del CP_1
sita in EC con UN, Via Modena 2, da dove il padre dei minori si è definiti- vamente allontanato il giorno 22.12.2022.
In data 27.12.2023, tra l'altro, in via provvisoria e urgente, i figli minori delle parti sono stati affidati al Comune di EC con UN “limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda il collocamento, la salute, l'istruzione e l'educazione e la regolamentazione della relazio- ne padre/figli minori che, sino alle diverse indicazioni dei referenti dei S.S. incaricati e/o del c.t.u. di se- guito nominato, avrà luogo secondo i tempi e le modalità dichiarate e concordate dalle parti all'udienza celebrata in data 19.12.2023” e la casa familiare sita in EC con UN, Via Mo- dena 2. Contestualmente è stata disposta c.t.u. per valutare le competenze genitoriali del- la coppia.
All'udienza celebrata in data 12.03.2025 le parti hanno dichiarato di avere trovato un ac- cordo economico in data 05.02.2025 che prevede il pagamento da parte del resistente del pregresso maturato e dell'importo mensile di € 400,00 per figlio dal marzo 2025, oltre al pagamento delle utenze della casa familiare assegnata alla ricorrente e del 100% delle spese straordinarie da sostenere per la prole e al riconoscimento del 100% dell'AU alla madre, fatta salva la rinuncia al pignoramento notificato dalla ricorrente e che il CP_1
è tornato a collaborare e a essere presente nella vita dei figli minorenni.
In data 13.05.2025 la c.t.u. “ritiene di confermare il collocamento dei minori ed Per_1 CP_2
presso la madre sig.ra . Affido. In considerazione di quanto osservato nel corso di Parte_1
questi mesi e del buon andamento della relazione nella bigenitorialità da parte dei sigg.ri Parte_2
si ritiene che possa essere fatta una sperimentazione di affido condiviso con l'ausilio per l'esercizio
[...]
della bigenitorialità di un coordinatore genitoriale e il monitoraggio dei servizi sociali e del CS per un pe- riodo di un anno. Qualora, nel corso di questo periodo, su segnalazione del coordinatore genitoriale, dei
SS e del CS, si rilevasse che il sig. si è nuovamente sottratto all'esercizio della genitorialità in CP_1
pag. 5 termini di assolvimento dei diritti di visita, di rispetto degli accordi economici per il mantenimento dei fi- gli, di tempestività nella compilazione della documentazione necessaria per tutti i percorsi educativi, sani- tari, scolastici, sportivi, sociali dei minori si ritiene che l'affido debba essere modi-ficato in affido esclusi- vo/super esclusivo alla sig.ra senza ulteriori indugi”. Pt_1
All'udienza celebrata in data 09.07.2025 le parti hanno dichiarato che gli accordi siglati vengono rispettati, di avere avviato il percorso di Co.ge con la dott.ssa (i Controparte_3
cui costi sono stati assunti dal resistente come da accordo del 12.03.2025) e di attenersi alle indicazioni della c.t.u., dott.ssa quanto alla relazione/frequentazione pa- CP_4
dre/figli minorenni.
A mezzo delle note scritte depositate in data 18.11.2025 la coppia genitoriale ha dichiara- to di avere raggiunto un accordo e “di rinunciare ai termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c. e chie- dono pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise, qui di seguito indicate […]
1. disporre l'affido con- diviso dei minori ed a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1 CP_2
anche ai fini della residenza anagrafica;
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, ogni mercoledì dalla fine delle lezioni scolastiche con pernottamento e avendo cura di riaccompagnare i minori direttamente a scuola il giovedì mattina;
week end alternati dal venerdì dalla fine delle lezioni scolastiche avendo cura di riaccompagnare i figli diretta- mente a scuola per l'inizio delle lezioni lunedì mattina;
Il lunedì il sig. terrà con sè o CP_1 CP_2
alternandoli, quando non è il Week end di competenza ed il martedì quando è il weekend di Per_1
competenza (entrambi i giorni dall'uscita da scuola con il pernotto); Festività e vacanze scolastiche alter- nate da definirsi ogni settembre per l'anno successivo salvo diversi accordi tra i genitori;
3. dare atto che in caso di malattia dei minori i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e, nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assi- stenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni;
4. confermare l'assegnazione della casa familiare sita
Via Modena 2 EC con UN (MI), con tutte le suppellettili che la arredano, alla madre, in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli minori, sino a che i figli vi abiteranno e non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
5. il sig. si impegna a versare entro il giorno 15 di CP_1
pag. 6 ogni mese il contributo al mantenimento ordinario pari a 400,00 mensili per ogni figlio con decorrenza marzo 2025 (totale euro 800,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026) ol- tre al pagamento delle utenze dell'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra e che rimarranno Pt_1
in capo allo stesso. L'EG CO verrà percepito dalla sig.ra in via integrale;
6. per quan- Pt_1
to attiene alle spese straordinarie che la sig.ra sosterrà, la stessa si impegna ad inviare i giusti- Pt_1
ficativi delle spese all'indirizzo mail del sig. con cadenza mensile ed il sig. si impegna a CP_1 CP_1
corrispondere il 100% di tali spese entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;
7. le
Parti si impegnano a concordare preventivamente le spese extra mantenimento ordinario e di ottemperare
a quanto disposto da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
8. dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per i figli minori, con impegno reciproco a comunicare, di volta in volta, eventuali loro nuovi recapiti, anche telefonici, e a porta- re sempre a conoscenza gli eventuali spostamenti in altre località. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro.
9. dare atto che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà passiva”.
In data 14.11.2025 la nominata dalle parti ha riferito, tra l'altro, quanto segue: “Du- Pt_3
rante il percorso sono stati trattati principalmente temi riguardanti la gestione dei bambini, la comunica- zione tra i genitori e questioni educative. Non sono emerse particolari fatiche sul piano del dialogo e della condivisione educativa in quanto i genitori stanno vivendo una fase serena della loro relazione genitoriale basata sulla collaborazione e il rispetto reciproco. L'attenzione si è focalizzata sul supportare i genitori a leggere e soddisfare i diversi bisogni dei due figli garantendo loro un'adeguata continuità genitoriale in se- guito alla separazione. Entrambi i genitori si sono impegnati nel permettere ad entrambi i figli di tra- scorrere momenti esclusivi (lunedì pomeriggio in modo alternato) con ciascuno di loro ed è stata, in più occasioni, sottolineata l'importanza di garantire continuità a tale percorso in base ai bisogni che, nel cor- so della crescita dei bambini, emergeranno. Si ritiene necessario proseguire il percorso di Coordinazione
Genitoriale per i sei mesi concordati e valutare successivamente, con i genitori, la necessità di mantenere uno spazio di monitoraggio e/o di confronto educativo”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 27.11.2025 la coppia genitoriale ha integrato pag. 7 le conclusioni congiuntamente precisate in data 18.11.2025 come richiesto dal giudice istruttore in data 19.11.2025.
Ricorrono le condizioni di legge per recepire l'accordo perfezionatosi tra i genitori di e che appare conforme al superiore interesse morale e mate- Per_1 CP_2
riale della prole e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nu- cleo familiare.
I SS dei Comuni di Arconate e EC con UN proseguiranno l'attività di mo- nitoraggio periodico del nucleo familiare al fine di verificare il buon andamento dei per- corsi avviati nell'interesse dei minori, la tenuta dell'accordo perfezionatosi tra i genitori e la sua perdurante rispondenza/funzionalità al benessere di e (e di se- Per_1 CP_2
gnalare senza ritardo al GT e/o alla PR presso il TM di Milano eventuali criticità e/o si- tuazioni pregiudizievoli).
***
Le spese di lite sostenute dalla dei figli minorenni delle parti che la coppia genitoriale si è obbligata a rifondere in via solidale o all'Erario (nel caso in cui venisse confermata l'ammissione dei figli al patrocinio a spese dello Stato) o all'avv. IA Grazia Ambroset- ti (n caso contrario), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i valori minimi ta- bellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DÀ ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti di cui alle conclusioni congiun- te depositate in data 27.11.2025 e DISPONE in conformità;
2) DISPONE CHE i SS dei Comuni di Arconate e EC con UN svol-
scrupolosamente l'incarico loro conferito in parte motiva;
Pt_4
pag. 8 3) DÀ ATTO CHE la ricorrente e il resistente si sono obbligati, in via solidale tra loro, a rifondere o all'Erario o all'avv. IA Grazia Ambrosetti le spese di lite sostenute da quest'ultima nella qualità di curatrice speciale dei figli minorenni liquidate in comples- sivi € 3.641,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Pt_5
e EC con UN.
[...]
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 27/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL PA IA EN UP
pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
IA EN UP Presidente
EL PA Giudice
Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 16.10.2023 al n. 4181 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi civili promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. AR ELISABETTA PICCO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. ABBIATI MATTEO LUIGI,
RESISTENTE con la partecipazione necessario del PUBBLICO MINISTERO e l'intervento dell'avv.
AR RA AM (C.F. ) nella qualità di Cu- C.F._3
ratrice speciale dei minori , nato a [...] il Persona_1
26.10.2017 e nato a [...] il [...], ammessi in via anticipa- CP_2
ta e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 01.02.2024 in forza dell'istanza presentata in data 12.01.2024, giusta comparsa di costituzione depositata in data
30.01.2024.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate a mezzo delle no- te scritte depositate in data 27.11.2025 di seguito riportate per esteso: pag. 2 pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Dalla relazione affettiva intercorsa tra la ricorrente e il resistente, durata 11 anni, sono nati (in data 26 ottobre 2017) e (il 20.11.2019) affetto da autismo di ti- Per_1 CP_2
po 2, livello grave, che necessita di cure particolari.
La coppia genitoriale, dopo avere convissuto, per circa 10 anni, nell'immobile di proprie- pag. 4 tà della famiglia (madre del resistente) sito in Arconate, Via Martiri di Belfiore 7, Per_2
con la figlia minorenne del resistente, nata da una precedente relazione del resi- Per_3
stente, si è trasferita a vivere nell'immobile di proprietà del nonno materno del CP_1
sita in EC con UN, Via Modena 2, da dove il padre dei minori si è definiti- vamente allontanato il giorno 22.12.2022.
In data 27.12.2023, tra l'altro, in via provvisoria e urgente, i figli minori delle parti sono stati affidati al Comune di EC con UN “limitando la responsabilità genitoriale per quanto riguarda il collocamento, la salute, l'istruzione e l'educazione e la regolamentazione della relazio- ne padre/figli minori che, sino alle diverse indicazioni dei referenti dei S.S. incaricati e/o del c.t.u. di se- guito nominato, avrà luogo secondo i tempi e le modalità dichiarate e concordate dalle parti all'udienza celebrata in data 19.12.2023” e la casa familiare sita in EC con UN, Via Mo- dena 2. Contestualmente è stata disposta c.t.u. per valutare le competenze genitoriali del- la coppia.
All'udienza celebrata in data 12.03.2025 le parti hanno dichiarato di avere trovato un ac- cordo economico in data 05.02.2025 che prevede il pagamento da parte del resistente del pregresso maturato e dell'importo mensile di € 400,00 per figlio dal marzo 2025, oltre al pagamento delle utenze della casa familiare assegnata alla ricorrente e del 100% delle spese straordinarie da sostenere per la prole e al riconoscimento del 100% dell'AU alla madre, fatta salva la rinuncia al pignoramento notificato dalla ricorrente e che il CP_1
è tornato a collaborare e a essere presente nella vita dei figli minorenni.
In data 13.05.2025 la c.t.u. “ritiene di confermare il collocamento dei minori ed Per_1 CP_2
presso la madre sig.ra . Affido. In considerazione di quanto osservato nel corso di Parte_1
questi mesi e del buon andamento della relazione nella bigenitorialità da parte dei sigg.ri Parte_2
si ritiene che possa essere fatta una sperimentazione di affido condiviso con l'ausilio per l'esercizio
[...]
della bigenitorialità di un coordinatore genitoriale e il monitoraggio dei servizi sociali e del CS per un pe- riodo di un anno. Qualora, nel corso di questo periodo, su segnalazione del coordinatore genitoriale, dei
SS e del CS, si rilevasse che il sig. si è nuovamente sottratto all'esercizio della genitorialità in CP_1
pag. 5 termini di assolvimento dei diritti di visita, di rispetto degli accordi economici per il mantenimento dei fi- gli, di tempestività nella compilazione della documentazione necessaria per tutti i percorsi educativi, sani- tari, scolastici, sportivi, sociali dei minori si ritiene che l'affido debba essere modi-ficato in affido esclusi- vo/super esclusivo alla sig.ra senza ulteriori indugi”. Pt_1
All'udienza celebrata in data 09.07.2025 le parti hanno dichiarato che gli accordi siglati vengono rispettati, di avere avviato il percorso di Co.ge con la dott.ssa (i Controparte_3
cui costi sono stati assunti dal resistente come da accordo del 12.03.2025) e di attenersi alle indicazioni della c.t.u., dott.ssa quanto alla relazione/frequentazione pa- CP_4
dre/figli minorenni.
A mezzo delle note scritte depositate in data 18.11.2025 la coppia genitoriale ha dichiara- to di avere raggiunto un accordo e “di rinunciare ai termini di cui all'art.473 bis 28 c.p.c. e chie- dono pronunciarsi sentenza alle condizioni condivise, qui di seguito indicate […]
1. disporre l'affido con- diviso dei minori ed a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1 CP_2
anche ai fini della residenza anagrafica;
2. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, ogni mercoledì dalla fine delle lezioni scolastiche con pernottamento e avendo cura di riaccompagnare i minori direttamente a scuola il giovedì mattina;
week end alternati dal venerdì dalla fine delle lezioni scolastiche avendo cura di riaccompagnare i figli diretta- mente a scuola per l'inizio delle lezioni lunedì mattina;
Il lunedì il sig. terrà con sè o CP_1 CP_2
alternandoli, quando non è il Week end di competenza ed il martedì quando è il weekend di Per_1
competenza (entrambi i giorni dall'uscita da scuola con il pernotto); Festività e vacanze scolastiche alter- nate da definirsi ogni settembre per l'anno successivo salvo diversi accordi tra i genitori;
3. dare atto che in caso di malattia dei minori i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza ai figli, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e, nel caso in cui non fosse loro possibile prestare assi- stenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni;
4. confermare l'assegnazione della casa familiare sita
Via Modena 2 EC con UN (MI), con tutte le suppellettili che la arredano, alla madre, in qualità di genitore collocatario prevalente dei due figli minori, sino a che i figli vi abiteranno e non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
5. il sig. si impegna a versare entro il giorno 15 di CP_1
pag. 6 ogni mese il contributo al mantenimento ordinario pari a 400,00 mensili per ogni figlio con decorrenza marzo 2025 (totale euro 800,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT a decorrere da marzo 2026) ol- tre al pagamento delle utenze dell'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra e che rimarranno Pt_1
in capo allo stesso. L'EG CO verrà percepito dalla sig.ra in via integrale;
6. per quan- Pt_1
to attiene alle spese straordinarie che la sig.ra sosterrà, la stessa si impegna ad inviare i giusti- Pt_1
ficativi delle spese all'indirizzo mail del sig. con cadenza mensile ed il sig. si impegna a CP_1 CP_1
corrispondere il 100% di tali spese entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;
7. le
Parti si impegnano a concordare preventivamente le spese extra mantenimento ordinario e di ottemperare
a quanto disposto da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
8. dare atto che i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per i figli minori, con impegno reciproco a comunicare, di volta in volta, eventuali loro nuovi recapiti, anche telefonici, e a porta- re sempre a conoscenza gli eventuali spostamenti in altre località. Ciascun genitore potrà portare con sé i figli al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro.
9. dare atto che le spese legali sono compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà passiva”.
In data 14.11.2025 la nominata dalle parti ha riferito, tra l'altro, quanto segue: “Du- Pt_3
rante il percorso sono stati trattati principalmente temi riguardanti la gestione dei bambini, la comunica- zione tra i genitori e questioni educative. Non sono emerse particolari fatiche sul piano del dialogo e della condivisione educativa in quanto i genitori stanno vivendo una fase serena della loro relazione genitoriale basata sulla collaborazione e il rispetto reciproco. L'attenzione si è focalizzata sul supportare i genitori a leggere e soddisfare i diversi bisogni dei due figli garantendo loro un'adeguata continuità genitoriale in se- guito alla separazione. Entrambi i genitori si sono impegnati nel permettere ad entrambi i figli di tra- scorrere momenti esclusivi (lunedì pomeriggio in modo alternato) con ciascuno di loro ed è stata, in più occasioni, sottolineata l'importanza di garantire continuità a tale percorso in base ai bisogni che, nel cor- so della crescita dei bambini, emergeranno. Si ritiene necessario proseguire il percorso di Coordinazione
Genitoriale per i sei mesi concordati e valutare successivamente, con i genitori, la necessità di mantenere uno spazio di monitoraggio e/o di confronto educativo”.
A mezzo delle note scritte depositate in data 27.11.2025 la coppia genitoriale ha integrato pag. 7 le conclusioni congiuntamente precisate in data 18.11.2025 come richiesto dal giudice istruttore in data 19.11.2025.
Ricorrono le condizioni di legge per recepire l'accordo perfezionatosi tra i genitori di e che appare conforme al superiore interesse morale e mate- Per_1 CP_2
riale della prole e idoneo a garantirle il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata e a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nu- cleo familiare.
I SS dei Comuni di Arconate e EC con UN proseguiranno l'attività di mo- nitoraggio periodico del nucleo familiare al fine di verificare il buon andamento dei per- corsi avviati nell'interesse dei minori, la tenuta dell'accordo perfezionatosi tra i genitori e la sua perdurante rispondenza/funzionalità al benessere di e (e di se- Per_1 CP_2
gnalare senza ritardo al GT e/o alla PR presso il TM di Milano eventuali criticità e/o si- tuazioni pregiudizievoli).
***
Le spese di lite sostenute dalla dei figli minorenni delle parti che la coppia genitoriale si è obbligata a rifondere in via solidale o all'Erario (nel caso in cui venisse confermata l'ammissione dei figli al patrocinio a spese dello Stato) o all'avv. IA Grazia Ambroset- ti (n caso contrario), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i valori minimi ta- bellari previsti per le fasi n. 1, 2 e 3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DÀ ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti di cui alle conclusioni congiun- te depositate in data 27.11.2025 e DISPONE in conformità;
2) DISPONE CHE i SS dei Comuni di Arconate e EC con UN svol-
scrupolosamente l'incarico loro conferito in parte motiva;
Pt_4
pag. 8 3) DÀ ATTO CHE la ricorrente e il resistente si sono obbligati, in via solidale tra loro, a rifondere o all'Erario o all'avv. IA Grazia Ambrosetti le spese di lite sostenute da quest'ultima nella qualità di curatrice speciale dei figli minorenni liquidate in comples- sivi € 3.641,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS dei Comuni di Pt_5
e EC con UN.
[...]
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 27/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
EL PA IA EN UP
pag. 9