Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1301
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio processuale della procura speciale ad litem

    Il Collegio ravvisa l'infondatezza del motivo di gravame, non sussistendo alcun vizio insanabile nella costituzione del rapporto processuale.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica a mezzo PEC

    Il Collegio ravvisa l'infondatezza del motivo di gravame, non sussistendo alcun vizio insanabile nella notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento impugnata, come peraltro si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla produzione documentale della parte appellata.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione della sentenza di primo grado

    Il Collegio ravvisa l'infondatezza del motivo di gravame, non sussistendo alcun vizio insanabile nella costituzione del rapporto processuale e nella notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento impugnata.

  • Accolto
    Fondatezza del diritto al recupero tributario

    Nel merito, non sussistono dubbi documentali sulla fondatezza del diritto al recupero tributario dei versamenti dichiarati, ma non effettuati dalla parte contribuente a titolo di IVA, con la sussunzione della fattispecie nelle previsioni degli artt. 36/bis e ter e 54 bis DPR 633/72.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1301
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1301
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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