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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1301/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO TO, OR
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1588/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 02/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2018 0059487735 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2024 depositato il 13/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1535/2023 depositata il 2/8/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620180059487735000, emessa dall'AGER per l'importo pari ad euro 10.765/58, ritenendo la regolarità della notificazione e la carenza di vizi invalidanti l'atto tributario.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo, anche con l'ausilio della memoria illustrativa: 1) il vizio processuale, imputabile ad ADER, della procura speciale ad litem;
2) l'inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, quale effetto della non integrità del documento informatico;
3) il vizio della motivazione della sentenza in violazione degli artt. 7, 36, comma 2,
n. 4 D.lgs. 546/92 e 112 cpc.
Nella costituzione in giudizio, l'AGER ha puntualmente contestato i motivi gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame, poiché non sussiste alcun vizio insanabile di nullità, nella costituzione del rapporto processuale e nella notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento impugnata, come peraltro -su questo secondo punto- si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla produzione documentale della parte appellata, agente della riscossione.
Nel merito, non sussistono dubbi documentali sulla fondatezza del diritto al recupero tributario dei versamenti dichiarati, ma non effettuati dalla parte contribuente a titolo di IVA, con la sussunzione della fattispecie nelle previsioni degli artt. 36/bis e ter e 54 bis DPR 633/72.
L'appello è dunque rigettato. Le spese sono compensate in ragione dell'oscillazione giurisprudenziale sui requisiti formali delle notifiche a mezzo PEC.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO TO, OR
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1588/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1535/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 11 e pubblicata il 02/08/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2018 0059487735 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2024 depositato il 13/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1535/2023 depositata il 2/8/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 11, ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620180059487735000, emessa dall'AGER per l'importo pari ad euro 10.765/58, ritenendo la regolarità della notificazione e la carenza di vizi invalidanti l'atto tributario.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo, anche con l'ausilio della memoria illustrativa: 1) il vizio processuale, imputabile ad ADER, della procura speciale ad litem;
2) l'inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, quale effetto della non integrità del documento informatico;
3) il vizio della motivazione della sentenza in violazione degli artt. 7, 36, comma 2,
n. 4 D.lgs. 546/92 e 112 cpc.
Nella costituzione in giudizio, l'AGER ha puntualmente contestato i motivi gravame ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame, poiché non sussiste alcun vizio insanabile di nullità, nella costituzione del rapporto processuale e nella notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento impugnata, come peraltro -su questo secondo punto- si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado e dalla produzione documentale della parte appellata, agente della riscossione.
Nel merito, non sussistono dubbi documentali sulla fondatezza del diritto al recupero tributario dei versamenti dichiarati, ma non effettuati dalla parte contribuente a titolo di IVA, con la sussunzione della fattispecie nelle previsioni degli artt. 36/bis e ter e 54 bis DPR 633/72.
L'appello è dunque rigettato. Le spese sono compensate in ragione dell'oscillazione giurisprudenziale sui requisiti formali delle notifiche a mezzo PEC.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Il Presidente