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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/03/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2189 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro / Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Caduto ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Caserta alla Via Cesare Battisti n. 85
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ruggero M.
Pigrini, Mario Romano e Lucilla Cipolletta, tutti elettivamente domiciliati in S. Maria
C.V., via Pezzella, 15
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 30.07.2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la sent. n. 383/2024 pubblicata in data 15.02.2024, con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la sua domanda tesa ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive.
Censura la decisione, in primo luogo, per avere ritenuto tempestiva la costituzione della società convenuta;
rimarca, poi, che “il giudice di prime cure non ha preso in considerazione le tabelle retributive allegate da cui si evincono paga base e contingenza ovvero quanto avrebbe dovuto percepire l'istante rispetto a quello indicato in busta paga
e percepito. Dunque, se il giudice di prime cure, non ritenendo sufficiente/idoneo il CCNL depositato nonché le tabelle retributive allegate, aveva il potere-dovere di acquisirlo”; si duole, ancora, del fatto che il giudice non abbia riconosciuto il premio di incentivazione ancora una volta rimarcando il potere - dovere del giudice di acquisire, anche, d'ufficio, il C.C.N.L. applicabile e lo straordinario deducendo che dalle buste paga si evincerebbero i giorni in cui avrebbe svolto l'orario in eccedenza.
Ha concluso chiedendo – in riforma della sentenza impugnata – nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare illegittimo il comportamento della società resistente delineato in ricorso per le motivazioni suesposte così come previsto dalla contrattazione collettiva conseguentemente condannare la società resistente per le causali esposte in ricorso alla complessiva somma di euro 39.883,72 (di cui euro € 6.221,67 per differenze retributive per il periodo non contrattualizzato di cui euro 13.539,96 per minimi contrattuali e quota ricalco TFR, euro 3.007,95 per premio di incentivazione ed euro 17.114,14 per straordinario), oltre interessi e riva-lutazione monetaria, risultante dai prospetti facenti parte integrante del ricorso di primo grado e del presente o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile;
Spese del doppio grado di giudizio con attribuzione”.
L'appellata si è costituita eccependo l'infondatezza nel merito dell'appello di cui ha chiesto il rigetto. Ha, altresì, proposto appello incidentale chiedendo fosse ritenuto non idonea ad interrompere i termini di prescrizione la missiva datata 31.05.2018. Ha così concluso: “1) rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto inammissibile ed Pt_1 infondato;
2) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarare prescritti tutti i crediti rivendicati dal sig. . 3) vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con Pt_1
attribuzione.
All'esito dell'udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Destituita di fondamento è la prima censura con riferimento alla ritenuta intempestività della costituzione del convenuto. Sul punto anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito: “si intende assicurare in questa sede continuità al principio, già ripetutamente affermato da questa Corte- (Cass. SU
20/06/2007, n. 14288; Cass. sez. lav. 29/04/2015 n. 8684; Cass., sez. VI, 05/08/2016 n.
16517)- secondo cui "nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art.
416 c.p.c., e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla udienza di discussione, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima"” (Cassazione civile sez. VI, n.18043/2019).
Infatti, il rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione disposto prima della data fissata per la udienza e prima che l'udienza stessa sia aperta costituisce una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione.
Dunque, nel caso di specie, la prima udienza di discussione era fissata con decreto al
23.05.2019; tuttavia, tale udienza non si teneva in quanto rinviata d'ufficio prima al
10.11.2020, quindi – per un ulteriore rinvio di ufficio - al 01.06.2021. Di conseguenza, dovendosi tener conto di tale ultima data, la costituzione in giudizio della resistente, avvenuta in data 27.10.2020, deve ritenersi tempestiva.
Tanto premesso e prima di affrontale le ulteriori questioni sottoposte al vaglio di questa
Corte, è opportuno rilevare che la decisione impugnata non è stata censurata dall'appellante principale con riferimento alla prescrizione dei crediti vantati fino al luglio
2007.
Con l'appello incidentale, tuttavia, la società appellata ha censurato la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione la missiva del 31.05.2018.
Sul punto va ricordato che, secondo la Suprema Corte “Per avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con
l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cassazione civile sez. lav., n.279/2024).
Ebbene, ritiene la Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato la portata interruttiva della missiva citata nella quale espressamente si legge: “il mio assistito richiede le differenze retributive avendo percepito durante il rapporto di lavoro con voi intercorso retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL di categoria, differenze sul T.F.R., le ferie, gli straordinari, il preavviso e quant'altro fosse maturato per l'intercorso rapporto lavorativo compresi gli istituti indiretti e le altre somme indebitamente trattenuti”.
L'atto contiene la chiara indicazione del soggetto obbligato (datore di lavoro),
l'esplicitazione di una pretesa (differenze retributive correlate al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti) e l'implicita richiesta di adempimento: esso può, dunque, ritenersi idoneo a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
D'altro canto, questa stessa Corte, in analoga controversia ha evidenziato: “Infatti, secondo il costante insegnamento della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., VI, 2.10.2012
n.16774) la richiesta del pagamento delle competenze costituisce atto di costituzione in mora, valido per l'interruzione della prescrizione, senza bisogno di formule sacramentali, né della quantificazione del credito, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
In altri termini, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e la richiesta scritta di adempimento, che non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, purchè sia idoneo a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (arg. anche ex Cass., VI, 14.6.2018 n. 15714).
Non si comprende, poi, il rilievo del primo Giudice in ordine all'assenza di riferimenti temporali, laddove la pretesa formulata è all'evidenza posta per l'intero periodo del rapporto di lavoro (“durante il rapporto di lavoro con Voi intercorso”), evidentemente noto alla controparte.
Per il resto, il riferimento all'adeguamento ai parametri minimi previsti dal CCNL applicato al rapporto e a tutti ciò che era maturato nel corso di esso, con espressa inclusione degli istituti di retribuzione indiretta, porta inequivocabilmente a investire le causali azionate nel presente procedimento” (sent. n. 1024/2025 allegata da parte appellante). In conclusione, condividendosi quanto evidenziato dal Tribunale – che ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in merito al termine di decorrenza della prescrizione nei crediti di natura retributiva alla luce della entrata in vigore della L. 92/2012 – devono ritenersi prescritti i crediti anteriori al 18.07.2007.
Nel merito la domanda del lavoratore diretta al pagamento delle differenze retributive è fondata sia pure nei limiti della rilevata prescrizione.
Andando di contrario avviso a quanto ritenuto dal primo giudice, questa Corte rileva che dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado era perfettamente comprensibile la domanda avanzata, essendo chiaramente evidenziate le differenze tra gli importi percepiti e quelli spettanti alla luce della contrattazione collettiva applicabile pacificamente al caso di specie.
Va, in particolare, rimarcato che alcuna puntuale contestazione vi è sulla richiesta indennità di incentivazione, contrattualmente prevista per le ipotesi di raggiungimento della soglia di 258 presenze effettive nel corso dell'anno, ipotesi evidentemente integrata;
parte ricorrente ha prodotto anche le buste paga.
Con riferimento allo straordinario, al contrario la domanda si palesa infondata, come correttamente statuito dal giudice di primo grado.
Sul punto, considerato che risultano prescritti tutti i crediti maturati fino al 18.07.2007, per il periodo successivo già l'allegazione del lavoratore palesa l'insussistenza di un'attività lavorativa straordinaria. Ed invero, egli affermava nel ricorso introduttivo che,
a partire dall'anno 200° il suo orario di lavoro era: “dal 1998 al dicembre 2000 dal lunedì al sabato con orario di lavoro dalle ore 08.00 alle 14.00 oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 con il sabato libero. Dal 2001 e fino alla fine del rapporto di lavoro, si era aggiunto altro turno di lavoro dalle 14.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato”. Dunque, un orario di lavoro non superiore alle 36 ore settimanali laddove il
C.C.N.L. (prodotto dallo stesso ricorrente) prevede che “Dal 01.01.1998 Ccnl 07.0
4.1999 - artt. 26, 2 Ccnl 21.05.2018 - art. 27 L'orario di lavoro settimanale, articolato su
6 o 5 giornate, viene ridotto a 36 ore settimanali. Per il personale con regimi di orario in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere una riduzione dell'orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.”.
Nè a differente conclusione può giungersi per il fatto che – sempre secondo l'odierno appellante – “la società resistente mascherava il pagamento di quanto dovuto per ore di lavoro di straordinario svolto dal lavoratore con il pagamento di una somma a titolo di trasferta giornaliera”. Invero, la genericità delle allegazioni – dalle quali non è dato comprendere neanche l'importo che veniva corrisposto a titolo di cd. “trasferta Italia” – non consente di ritenere fondata la domanda non risultando possibile neanche verificare la differenza tra l'importo corrisposto a titolo di trasferta e quella dovuta a titolo di straordinario
In conclusione, tenuto conto della prescrizione dei crediti fino al 18 luglio 2007 e considerata la correttezza dei conteggi (peraltro mai specificamente contestati dall'appellata) all'appellante spettano le seguenti somme: € 5.559,53 a titolo di differenze retributive dovute agli aumenti contrattuali, € 933,79 a titolo di differenza sul T.F.R.
(considerate le differenze retributive di cui sopra), € 1.095,00 a titolo di premio di incentivazione. Su tali somme sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art 429 c.p.c..
In considerazione del parziale accoglimento del gravame e della particolarità della controversia, che ha dato luogo a un contenzioso seriale presso questa Sezione, appare equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., d'altronde come temperato dal Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite, che invece per la rimanente metà seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal DM. n. 147 del
2022, in relazione all'importo riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna parte appellata al pagamento delle seguenti somme in favore di € 5.559,53 a titolo di differenze Parte_1 retributive dovute agli aumenti contrattuali, € 933,79 a titolo di differenza sul T.F.R., €
1.095,00 a titolo di premio di incentivazione, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Rigetta l'appello incidentale.
Compensa per la metà le spese del doppio grado. Condanna parte appellata al pagamento della restante metà delle spese che si liquidano già compensate, in € 1.100,00 per il primo grado ed in € 1.500,00 per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Loredana Caduto. Dà atto che ricorrono, con riferimento all'appellante incidentale, le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 18.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino