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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1277/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promoso da
(cf: , nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a Pompei in viale Mazzini n. 109, presso lo studio dell'avv. Pasqualina Dentino, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 21.1.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 cpc depositato in data 27.6.2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto il 12.12.1981 matrimonio concordatario a Pt_2
Castellammare di Stabia - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 528, parte II, serie A dell'anno 1981 - dal quale, sono nate due figlie il 14.1.1985 e il 16.1.1989), hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Per_1 Per_2 la separazione personale secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti hanno previsto l'obbligo di di corrispondere a Parte_1
la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 Parte_2 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, non avendo per converso stabilito alcun obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Hanno, inoltre, pattuito l'assegnazione della casa coniugale, sita a AL in c.da capo PL
(ora via Lampedusa n. 2), impegnandosi il marito alla costituzione del diritto di abitazione vita natural durante del piano terra e del primo piano in favore della moglie, continuando egli ad abitare il piano seminterrato, avente accesso indipendente.
Hanno altresì previsto l'obbligo, in capo a , di trasferire a Parte_2 Parte_1
, entro e non oltre sei mesi successivi al provvedimento di omologa della separazione
[...] consensuale: “1)la propria quota pari al 50% della consistenza immobiliare sita nel Comune di
EF ( PA) , alla via Capo PL, ora Via Lampedusa n. 2, riportata nel NCEU del Comune di
EF , al foglio 2, numero 517, cat A/7, piano S1-T - 1, classe 5, consistenza 9 vani, superficie 134 mq, oltre 130 mq scoperti, rendita euro 859,90; 2) l'immobile sito nel Comune di EF (PA), alla via Monsignor Castelli n. 4 ,piano primo, riportato nel NCEU del Comune di EF, al foglio MU, numero1522, sub 4, cat A/2, -, classe 2, piano 1, consistenza 5,5 vani, superficie 101 mq, rendita euro 298,25”, regolamentando anche le spese di trasferimento ed obbligandosi infine ad estinguere il conto corrente cointestato presso . Controparte_1
Siffatte pattuizioni sono state così modificate – prevedendo unicamente effetti obbligatori
– in seguito all'ordinanza del 29.11.2024, con cui il Giudice relatore ha chiesto chiarimenti in ordine alla previsione della costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari contenuta nel ricorso introduttivo, in mancanza della documentazione necessaria a tal fine.
Con ordinanza del 22.1.2025, preso atto delle modifiche apportate al ricorso introduttivo, secondo quanto disposto con l'ordinanza sopra richiamata e delle dichiarazioni di non volersi riconciliare e rinunciare a comparire all'udienza – già depositate in occasione della precedente udienza del 26.11.2024 –, il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, con la precisazione che il Tribunale si limita a prendere atto degli obblighi rispettivamente assunti dalle parti in ordine alla costituzione e al trasferimento di diritti reali immobiliari.
In considerazione della introduzione del procedimento secondo l'accordo delle parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 27.6.2024, come integrato dal ricorso depositato in data 17.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396; nulla sulle spese.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.