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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 61606/2019 del Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2019
TRA
(da ora anche solo “ ), con gli Avv.ti Andrea Pietrolucci e Marco De Parte_1 Parte_1
Santis
OPPONENTE
CONTRO
, con l'Avv. Angela Buttarazzi;
CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 13948/2019
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. L'Arch. ha chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere alla il pagamento CP_1 Parte_1
della somma di € 34.201,60, sostenendo nel suo ricorso: a) che avrebbe prestato “attività di consulenza ed assistenza tecnica” in favore della in Parte_1
relazione alla compravendita di complessi immobiliari siti in Roma, di proprietà della M.D. Immobil
Petroli s.p.a. e la avrebbe riconosciuto, all'art. 15 di tale contratto, lo svolgimento in Parte_1
suo favore da parte del ricorrente di tale attività;
b) che per tale attività ha emesso verso la la fattura di € 34.201,60 ma nonostante i Parte_1
solleciti di pagamento, la non ha provveduto alla corresponsione di quanto Parte_1
asseritamente dovuto.
2. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, tra l'altro: Parte_1
a) sull'an debeatur, che i documenti allegati nel monitorio non provano nè l'incarico da parte della nè l'esecuzione della prestazione da parte del professionista, nei termini ex adverso Parte_1
pretesi;
b) sul quantum debeatur, che l'Arch. non ha mai inviato alcun preventivo, né è mai stato CP_1
pattuito alcun compenso e la pretesa appare, comunque, sproporzionata anche rispetto alla ex adverso asserita (e non provata) prestazione.
La causa è stata istruita con produzione documentale e CTU
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id
14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa risulta provato documentalmente il conferimento dell'incarico professionale e l'espletamento da parte del professionista dell'attività dedotta in lite: nello specifico la conferma del ridetto incarico emerge dal tenore del nel contratto preliminare tra e MD Immobil Parte_1
Petroli le parti abbiano previsto all'art. 15: “La presente compravendita viene effettuata senza mediazioni ma con la consulenza e assistenza tecnica da parte dell'arch. in favore di CP_1
entrambe le parti”, che conferma anche l'espletamento del ridetto incarico.
Dovendosi ritenere la fattispecie disciplinata dagli arti 2220 c.c. e seguenti ed in particolare dagli art. 2233 c.c. in punto di compenso ed in difetto di accordo sul compenso lo stesso può essere liquidato giudizialmente tenendo conto dei principi sancita dalle norme richiamate.
Al riguardo deve pertanto ritenersi condivisibile l'esito della CTU, tuttavia essendo nel richiamato preliminare espressamente dichiarato che l'attività di assistenza e consulenza tecnica è stata espletata dal in favore di entrambe la parti dalla odierna opponente il professionista potrà CP_1
del caso vedersi riconosciuto solo il 50 % dell'importo esso spettante e pertanto la somma di euro
7.625,63, oltre oneri di legge ed interessi come liquidati nel decreto.
IL decreto opposto va pertanto revocato e la parte opponente condannata a condannata a corrispondere alla parte opposta la somma di euro 7.625,63, oltre oneri di legge ed interessi come liquidati nel decreto.
Sussistono giusti motivi – visto l'esito della lite – per compensare integralmente le spese del presente giudizio
Le spese di CTU – espletata nell'interesse di entrambe le parti – vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna con refusione a favore di quella che abbia sopportato maggiori esborsi
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, In parziale accoglimento della opposizione revoca il decreto opposto e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 7.625,63, oltre oneri di legge ed interessi come liquidati nel decreto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio
Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna con refusione a favore di quella che abbia sopportato maggiori esborsi
Pone definitivamente a carico della opposta le spese di CTU
Roma, 28.2.1025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 61606/2019 del Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2019
TRA
(da ora anche solo “ ), con gli Avv.ti Andrea Pietrolucci e Marco De Parte_1 Parte_1
Santis
OPPONENTE
CONTRO
, con l'Avv. Angela Buttarazzi;
CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo N. 13948/2019
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. L'Arch. ha chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere alla il pagamento CP_1 Parte_1
della somma di € 34.201,60, sostenendo nel suo ricorso: a) che avrebbe prestato “attività di consulenza ed assistenza tecnica” in favore della in Parte_1
relazione alla compravendita di complessi immobiliari siti in Roma, di proprietà della M.D. Immobil
Petroli s.p.a. e la avrebbe riconosciuto, all'art. 15 di tale contratto, lo svolgimento in Parte_1
suo favore da parte del ricorrente di tale attività;
b) che per tale attività ha emesso verso la la fattura di € 34.201,60 ma nonostante i Parte_1
solleciti di pagamento, la non ha provveduto alla corresponsione di quanto Parte_1
asseritamente dovuto.
2. La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, tra l'altro: Parte_1
a) sull'an debeatur, che i documenti allegati nel monitorio non provano nè l'incarico da parte della nè l'esecuzione della prestazione da parte del professionista, nei termini ex adverso Parte_1
pretesi;
b) sul quantum debeatur, che l'Arch. non ha mai inviato alcun preventivo, né è mai stato CP_1
pattuito alcun compenso e la pretesa appare, comunque, sproporzionata anche rispetto alla ex adverso asserita (e non provata) prestazione.
La causa è stata istruita con produzione documentale e CTU
Preliminarmente nel merito deve ricordarsi come l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione
(cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id
14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass.
9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.
Nel caso che ci occupa risulta provato documentalmente il conferimento dell'incarico professionale e l'espletamento da parte del professionista dell'attività dedotta in lite: nello specifico la conferma del ridetto incarico emerge dal tenore del nel contratto preliminare tra e MD Immobil Parte_1
Petroli le parti abbiano previsto all'art. 15: “La presente compravendita viene effettuata senza mediazioni ma con la consulenza e assistenza tecnica da parte dell'arch. in favore di CP_1
entrambe le parti”, che conferma anche l'espletamento del ridetto incarico.
Dovendosi ritenere la fattispecie disciplinata dagli arti 2220 c.c. e seguenti ed in particolare dagli art. 2233 c.c. in punto di compenso ed in difetto di accordo sul compenso lo stesso può essere liquidato giudizialmente tenendo conto dei principi sancita dalle norme richiamate.
Al riguardo deve pertanto ritenersi condivisibile l'esito della CTU, tuttavia essendo nel richiamato preliminare espressamente dichiarato che l'attività di assistenza e consulenza tecnica è stata espletata dal in favore di entrambe la parti dalla odierna opponente il professionista potrà CP_1
del caso vedersi riconosciuto solo il 50 % dell'importo esso spettante e pertanto la somma di euro
7.625,63, oltre oneri di legge ed interessi come liquidati nel decreto.
IL decreto opposto va pertanto revocato e la parte opponente condannata a condannata a corrispondere alla parte opposta la somma di euro 7.625,63, oltre oneri di legge ed interessi come liquidati nel decreto.
Sussistono giusti motivi – visto l'esito della lite – per compensare integralmente le spese del presente giudizio
Le spese di CTU – espletata nell'interesse di entrambe le parti – vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna con refusione a favore di quella che abbia sopportato maggiori esborsi
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, In parziale accoglimento della opposizione revoca il decreto opposto e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 7.625,63, oltre oneri di legge ed interessi come liquidati nel decreto.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio
Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna con refusione a favore di quella che abbia sopportato maggiori esborsi
Pone definitivamente a carico della opposta le spese di CTU
Roma, 28.2.1025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale