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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/09/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa
Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2858/2019 del Ruolo Generale, con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
E , elettivamente domiciliati in Lavello, Via G. Parte_1 Parte_2
Fortunato n. 174, presso lo studio dell'Avv. Daniele Masiello che li rappresenta e difende in virtù dimandato in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
- CONTRO
e per essa quale procuratore KRUK ITALIA SRL in persona del Controparte_1
l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati , tutti elettivamente domiciliati in La Spezia Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Conclusioni: come da atti e da verbale di udienza del 21.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2020, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2019 (RGN 1535/2019) emesso dal Tribunale di Potenza in data 16.07.2019 e notificato il 12/17.08.2020, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 37.721,71 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Gli attuali opponenti impugnavano e contestavano il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo e tutta la documentazione prodotta. Assumevano che l'emesso decreto ingiuntivo fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepivano: la carenza di legittimazione attiva, omessa notificazione e produzione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, inesistenza del saldo contabilizzato. Eccepivano l'intervenuta capitalizzazione degli interessi, interessi di mora, spese ed oneri mai pattuiti con saldo, posto a base dell'ingiunzione, errato, illegittimo e non dovuto. Ritenevano il tasso di interesse applicato di gran lunga superiore a quello consentito per legge, e per l'effetto chiedevano la ripetizione delle somme indebitamente versate con condanna di parte convenuta alla restituzione di dette somme.
Contestavano la documentazione prodotta ritenendo gli estratti conto depositati inidonei a rappresentare valida prova nel procedimento monitorio, nonché la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.
Impugnavano tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, ritenevano non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Rilevavano, inoltre, la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepivano la nullità delle relative clausole, sostenevano che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c,, contestavano, altresì, le commissioni e spese non previste.
Concludevano, in via preliminare per la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della società , nel merito per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, e revoca dello stesso, per la rideterminazione dell'effettivo saldo dovuto ed in ogni caso considerare non dovute le somme versate a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, commissioni, spese ed oneri. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. In via istruttoria chiedevano l'ammissione di CTU tecnico contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.06.2020 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
In ordine all'eccezione della legittimazione di evidenziava che a seguito del CP_1
contratto di cessione intercorso tra la società cedente ed il credito vantato è Controparte_1
stato oggetto di una cessione di credito, di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 legge n.
130/99 ed art. 58 TUB i cui obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione su G.U.
La società cessionaria è quindi subentrata nelle sole posizioni di credito. In merito all'omessa comunicazione dal beneficio del termine rappresentava che la stessa si evince da quanto analiticamente indicato all'interno dell'estratto conto prodotto in sede monitoria nonché dai cedolini regolarmente ricevuti dagli opponenti in data 28.12.2013.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato, ampiamente provato dalla documentazione prodotta, pertanto risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi in corso i causa. Il tutto con vittoria di spese. In ordine alla domanda riconvenzionale eccepiva la carenza di legittimazione passiva della e nel merito il rigetto della stessa. CP_1
Alla prima udienza di comparizione del 22.03.2019 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, con ordinanza del 17.06.2020 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, su richiesta delle parti, il Giudice con provvedimento del 14.12.2021 concedeva i termini ex art. 183 VI c.
Nel corso di causa veniva formulata proposta conciliativa che non si perfezionava.
Con provvedimento del 4.11.220, sulle richieste istruttorie il Giudice, valutata l'opportunità di disporre CTU contabile nominava la dr.ssa poi sostituita con il dr. Controparte_2 Persona_1
a cui conferiva i quesiti indicati nell'ordinanza del 17.06.2022 che qui si intendono
[...]
integralmente riportati e trascritti. In sintesi chiedeva di determinare il saldo effettivo dovuto, verificare l'usura originaria, tasso convenuto nel contratto oggetto di causa, jus variandi, tasso soglia, superamento dello stesso, anatocismo ecc. in caso di anatocismo rideterminare il piano di ammortamento secondo i criteri concordati depurato dagli effetti anatocistici.
La relazione veniva depositata il 24.10.2023 e all'esito veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 2102.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Con la citazione in opposizione l'opponente ha, come detto, eccepito: 1) carenze formali sulle comunicazioni di cessione, ossia il fatto che le stesse non riguardassero il credito oggetto di causa: 2)
l'inesistenza del saldo contabilizzato in riferimento all'applicazione di interessi usurari e comunque esorbitanti, con l'anatocismo ed interessi di mora asseritamente illegittimi;
3) azione ripetizione di presunti interessi usurari;
4) l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria dell'opposta; 4) la supposta nullità ex art. 1815, co. 2°, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e pretesa nullità del meccanismo di calcolo degli interessi compensativi del finanziamento.
Tra i motivi sollevati è fondato soltanto quello relativo agli interessi di mora.
Delle ipotesi ricostruttive del saldo del finanziamento indicati nella relazione di CTU va, quindi, recepita la prima ipotesi di ricostruzione che prevede un saldo a debito del cliente di euro 36.290,04 alla data del 22/06/2016. Il CTU, dott. ha applicato i tassi contrattuali (determinati) Per_1
eliminando però, in quanto non documentati, i maggiori interessi di mora e i maggiori importi in linea capitale imputati dalla banca. La non ha, infatti, prodotto gli scalari illustrativi dei calcoli CP_3
utilizzati per gli interessi di mora.
Il CTU ha espressamente escluso la ricorrenza dell'usura genetica e/o contrattuale.
Anche il supposto anatocismo nel finanziamento in questione è stato escluso, in maniera categorica, dal consulente tecnico;
sul punto, peraltro, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito è ampiamente consolidata, (si veda, ex plurimis, Cassazione Civile, Sez. V, 2 ottobre 2023, n. 27823).
Alcuna indeterminatezza nel meccanismo di computo degli interessi corrispettivi e dei relativi saggi
è stata esclusa dalla CTU.
Non può, invece, essere accolta la seconda ipotesi di ricostruzione della CTU che prevede il ricalcolo del finanziamento ai tassi minimi dei BOT, per divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello reale/effettivo: detta discrasia, infatti, non è stata dedotta dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. L'opposizione sorvola completamente sulla problematica relativa alla natura della polizza assicurativa, se facoltativa o obbligatoria, e alle conseguenze sul TAEG.
Anche l'ordinanza di ammissione dei quesiti del 17/06/2022 non prevede alcuna verifica sull'esattezza del TAEG indicato in contratto: la seconda ricostruzione della CTU, in punto di TAEG, esula pertanto palesemente dall'incarico conferito al consulente tecnico con l'ordinanza di conferimento dei quesiti.
È da ultimo infondato il motivo di opposizione relativo alle supposte carenze formali sulle comunicazioni di cessione, ossia il fatto che le stesse non riguarderebbero il credito oggetto di causa: trattasi di motivo del tutto generico che si traduce, di fatto, in “non motivo di opposizione”. In ogni caso la documentazione versata in atti consente pacificamente di riferire le intercorse comunicazioni di cessione al credito litigioso per cui è causa.
L'opposizione va quindi accolta solo in misura lieve: a fronte del credito azionato dalla società opposta di € 37.721,71 alla data del 22/06/2016, il CTU ha ricalcolato il saldo effettivo del finanziamento nella somma di € 36.290,04. Tale somma andrà incrementata degli interessi di mora al tasso previsto contrattualmente, nei limiti dell'usura, dalla predetta data del 22 giugno 2016 fino a quella di effettivo pagamento. Va, invece, respinta la domanda riconvenzionale di restituzione somme azionata dall'attore in opposizione. Si reputa equo compensare le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento in misura soltanto minima dell'opposizione.
Per quanto esposto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 36.290,04 oltre interessi dal 22.06.2016 all'effettivo soddisfo, in favore della società opposta in persona del l.r.p.t..
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste, definitivamente, in egual misura e in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 715/2019 emesso il 16.07.2019 dal Tribunale di Potenza (RGN 1535/2019);
-Accerta e determina quale debito residuo dovuto dagli opponenti e in Parte_1 Parte_2
favore della società opposta , in persona del l.r.p.t., la somma di euro 36.290,04 Controparte_1
e per l'effetto;
-Condanna gli opponenti e , in solido, al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2
euro 36..290,04, oltre interessi di mora come da contratto dal 22.06.2016 all'effettivo soddisfo in favore della società in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
-Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 17.09.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa
Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2858/2019 del Ruolo Generale, con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
E , elettivamente domiciliati in Lavello, Via G. Parte_1 Parte_2
Fortunato n. 174, presso lo studio dell'Avv. Daniele Masiello che li rappresenta e difende in virtù dimandato in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
- CONTRO
e per essa quale procuratore KRUK ITALIA SRL in persona del Controparte_1
l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati , tutti elettivamente domiciliati in La Spezia Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Conclusioni: come da atti e da verbale di udienza del 21.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03.10.2020, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2019 (RGN 1535/2019) emesso dal Tribunale di Potenza in data 16.07.2019 e notificato il 12/17.08.2020, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 37.721,71 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Gli attuali opponenti impugnavano e contestavano il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo e tutta la documentazione prodotta. Assumevano che l'emesso decreto ingiuntivo fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepivano: la carenza di legittimazione attiva, omessa notificazione e produzione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, inesistenza del saldo contabilizzato. Eccepivano l'intervenuta capitalizzazione degli interessi, interessi di mora, spese ed oneri mai pattuiti con saldo, posto a base dell'ingiunzione, errato, illegittimo e non dovuto. Ritenevano il tasso di interesse applicato di gran lunga superiore a quello consentito per legge, e per l'effetto chiedevano la ripetizione delle somme indebitamente versate con condanna di parte convenuta alla restituzione di dette somme.
Contestavano la documentazione prodotta ritenendo gli estratti conto depositati inidonei a rappresentare valida prova nel procedimento monitorio, nonché la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori.
Impugnavano tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, ritenevano non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50 TUB.
Rilevavano, inoltre, la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepivano la nullità delle relative clausole, sostenevano che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c,, contestavano, altresì, le commissioni e spese non previste.
Concludevano, in via preliminare per la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della società , nel merito per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, e revoca dello stesso, per la rideterminazione dell'effettivo saldo dovuto ed in ogni caso considerare non dovute le somme versate a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi, commissioni, spese ed oneri. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. In via istruttoria chiedevano l'ammissione di CTU tecnico contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.06.2020 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
In ordine all'eccezione della legittimazione di evidenziava che a seguito del CP_1
contratto di cessione intercorso tra la società cedente ed il credito vantato è Controparte_1
stato oggetto di una cessione di credito, di un'operazione di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 legge n.
130/99 ed art. 58 TUB i cui obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione su G.U.
La società cessionaria è quindi subentrata nelle sole posizioni di credito. In merito all'omessa comunicazione dal beneficio del termine rappresentava che la stessa si evince da quanto analiticamente indicato all'interno dell'estratto conto prodotto in sede monitoria nonché dai cedolini regolarmente ricevuti dagli opponenti in data 28.12.2013.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato, ampiamente provato dalla documentazione prodotta, pertanto risulta essere certo, liquido ed esigibile.
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento in oggetto. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma da determinarsi in corso i causa. Il tutto con vittoria di spese. In ordine alla domanda riconvenzionale eccepiva la carenza di legittimazione passiva della e nel merito il rigetto della stessa. CP_1
Alla prima udienza di comparizione del 22.03.2019 sulla richiesta di parte opposta di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice designato, con ordinanza del 17.06.2020 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, su richiesta delle parti, il Giudice con provvedimento del 14.12.2021 concedeva i termini ex art. 183 VI c.
Nel corso di causa veniva formulata proposta conciliativa che non si perfezionava.
Con provvedimento del 4.11.220, sulle richieste istruttorie il Giudice, valutata l'opportunità di disporre CTU contabile nominava la dr.ssa poi sostituita con il dr. Controparte_2 Persona_1
a cui conferiva i quesiti indicati nell'ordinanza del 17.06.2022 che qui si intendono
[...]
integralmente riportati e trascritti. In sintesi chiedeva di determinare il saldo effettivo dovuto, verificare l'usura originaria, tasso convenuto nel contratto oggetto di causa, jus variandi, tasso soglia, superamento dello stesso, anatocismo ecc. in caso di anatocismo rideterminare il piano di ammortamento secondo i criteri concordati depurato dagli effetti anatocistici.
La relazione veniva depositata il 24.10.2023 e all'esito veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 2102.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Con la citazione in opposizione l'opponente ha, come detto, eccepito: 1) carenze formali sulle comunicazioni di cessione, ossia il fatto che le stesse non riguardassero il credito oggetto di causa: 2)
l'inesistenza del saldo contabilizzato in riferimento all'applicazione di interessi usurari e comunque esorbitanti, con l'anatocismo ed interessi di mora asseritamente illegittimi;
3) azione ripetizione di presunti interessi usurari;
4) l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria dell'opposta; 4) la supposta nullità ex art. 1815, co. 2°, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e pretesa nullità del meccanismo di calcolo degli interessi compensativi del finanziamento.
Tra i motivi sollevati è fondato soltanto quello relativo agli interessi di mora.
Delle ipotesi ricostruttive del saldo del finanziamento indicati nella relazione di CTU va, quindi, recepita la prima ipotesi di ricostruzione che prevede un saldo a debito del cliente di euro 36.290,04 alla data del 22/06/2016. Il CTU, dott. ha applicato i tassi contrattuali (determinati) Per_1
eliminando però, in quanto non documentati, i maggiori interessi di mora e i maggiori importi in linea capitale imputati dalla banca. La non ha, infatti, prodotto gli scalari illustrativi dei calcoli CP_3
utilizzati per gli interessi di mora.
Il CTU ha espressamente escluso la ricorrenza dell'usura genetica e/o contrattuale.
Anche il supposto anatocismo nel finanziamento in questione è stato escluso, in maniera categorica, dal consulente tecnico;
sul punto, peraltro, la giurisprudenza sia di legittimità che di merito è ampiamente consolidata, (si veda, ex plurimis, Cassazione Civile, Sez. V, 2 ottobre 2023, n. 27823).
Alcuna indeterminatezza nel meccanismo di computo degli interessi corrispettivi e dei relativi saggi
è stata esclusa dalla CTU.
Non può, invece, essere accolta la seconda ipotesi di ricostruzione della CTU che prevede il ricalcolo del finanziamento ai tassi minimi dei BOT, per divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello reale/effettivo: detta discrasia, infatti, non è stata dedotta dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. L'opposizione sorvola completamente sulla problematica relativa alla natura della polizza assicurativa, se facoltativa o obbligatoria, e alle conseguenze sul TAEG.
Anche l'ordinanza di ammissione dei quesiti del 17/06/2022 non prevede alcuna verifica sull'esattezza del TAEG indicato in contratto: la seconda ricostruzione della CTU, in punto di TAEG, esula pertanto palesemente dall'incarico conferito al consulente tecnico con l'ordinanza di conferimento dei quesiti.
È da ultimo infondato il motivo di opposizione relativo alle supposte carenze formali sulle comunicazioni di cessione, ossia il fatto che le stesse non riguarderebbero il credito oggetto di causa: trattasi di motivo del tutto generico che si traduce, di fatto, in “non motivo di opposizione”. In ogni caso la documentazione versata in atti consente pacificamente di riferire le intercorse comunicazioni di cessione al credito litigioso per cui è causa.
L'opposizione va quindi accolta solo in misura lieve: a fronte del credito azionato dalla società opposta di € 37.721,71 alla data del 22/06/2016, il CTU ha ricalcolato il saldo effettivo del finanziamento nella somma di € 36.290,04. Tale somma andrà incrementata degli interessi di mora al tasso previsto contrattualmente, nei limiti dell'usura, dalla predetta data del 22 giugno 2016 fino a quella di effettivo pagamento. Va, invece, respinta la domanda riconvenzionale di restituzione somme azionata dall'attore in opposizione. Si reputa equo compensare le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento in misura soltanto minima dell'opposizione.
Per quanto esposto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di euro 36.290,04 oltre interessi dal 22.06.2016 all'effettivo soddisfo, in favore della società opposta in persona del l.r.p.t..
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste, definitivamente, in egual misura e in solido tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 715/2019 emesso il 16.07.2019 dal Tribunale di Potenza (RGN 1535/2019);
-Accerta e determina quale debito residuo dovuto dagli opponenti e in Parte_1 Parte_2
favore della società opposta , in persona del l.r.p.t., la somma di euro 36.290,04 Controparte_1
e per l'effetto;
-Condanna gli opponenti e , in solido, al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2
euro 36..290,04, oltre interessi di mora come da contratto dal 22.06.2016 all'effettivo soddisfo in favore della società in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
-Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
-Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico delle parti in egual misura e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 17.09.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano