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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1564 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021 promossa
DA
, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Poce, come da delega Parte_1 rilasciata in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliato in Frosinone, via Cesare Terranova n.
50.
-OPPONENTE-
C O N T R O
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Giannubilo, giusta procura in Parte_2 calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma presso indirizzo PEC.
-OPPOSTO –
, identificato come in atti, in qualità di titolare della omonima ditta individuale Parte_3 denominata CENTRO SANITARIO FUMONE DI CORINI FEDERICA, el.te dom.ta a Fiuggi (FR), in via
Prenestina n°80/int.1, presso lo studio dell'avv. Fulvio Giorgilli che, la rapp.ta ed assiste, giusta procura alle liti già rilasciata su foglio separato.
-TERZO CHIAMATO-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo n. 337/21 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 29/03/2021 per un importo di €
8.000,00, oltre interessi, come da fattura per prestazione odontoiatrica, oltre interessi e spese, a titolo di fatture per prestazioni odontoiatriche la revoca dello stesso sul presupposto della sussistenza di una prescrizione presuntiva, nonché dell'eccezione di avvenuto pagamento mediante 27 cambiali, dell'importo di € 300,00 ciascuna.
Pt_ Si costituiva in giudizio il dott. , contestando la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto, evidenziando la manca di delega del Centro Sanitario Fumone a ricevere i pagamenti dei clienti Pt_ del dott. e la non autografia delle firme di girata al Centro stesso, l'irrilevanza della dichiarazione di quietanza emessa dal sig. Pt_4 Si costituiva la sig.ra per il Centro Sanitario Fumone, eccependo la nullità dell'atto di Parte_3 chiamata in causa e il difetto di legittimazione.
All'udienza del 31/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Ad avviso di questo Tribunale l'opposizione appare fondata.
Premesso che deve essere esclusa l'ammissibilità del giuramento decisorio richiesto da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, posto che la formula di giuramento, in caso affermativo, potrà fornire solo elementi probatori di natura parziale, da valutarsi in concorso con altre risultanze istruttorie (
Cass. Sezioni Unite 3/06/1982 n. 3379), ritiene questo giudicante che quanto fondamentalmente sostenuto da parte opposta, ossia che la sig.ra abbia eseguito il pagamento della prestazione Parte_1 odontoiatrica in favore di un soggetto non legittimato (nella specie il Centro Sanitario Fumone), con la conseguenza che l'avvenuto pagamento non ha determinato effetti estintivi dell'obbligazione nei confronti Pt_ del dott. , non corrisponda alla realtà fattuale e giuridica.
In punto di diritto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Si deve, infatti, osservare che, anche ritenendo superata l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956
c.c. sollevata da parte opponente (oggetto dell'istanza di giuramento decisorio) atteso che la prestazione professionale è stata riconosciuta come eseguita e regolarmente pagata con cambiali, parte opponente ha fornito adeguata ed idonea prova circa il corretto adempimento dell'obbligazione di pagamento nei confronti del professionista.
In questa vicenda giudiziaria non si discute della prestazione (odontoiatrica) ovvero di omesso pagamento della stessa (circostanze pacifiche in quanto non contestate e di natura documentale) bensì del fatto se il debitore (odierna appellata) abbia pagato o meno al soggetto autorizzato a ricevere il pagamento.
Secondo questo Tribunale l'obbligazione di pagamento è stata adempiuta correttamente.
In atti vi sono ben 27 effetti cambiari dell'importo di € 300,00 ciascuna, recanti la firma dell'emittente, regolarmente compilate, a far data dal 10/04/2015 al 10/06/2017, per 27 mensilità, per un totale di €
8.100,00, domiciliate tutte presso l'ufficio postale di Fumone, rilasciate tutte al dott. , Parte_2 beneficiario dei titoli di credito, come da timbro, e successivamente girati al Centro Sanitario Fumone, come risulta dalle girate.
L'importo complessivo delle cambiali corrisponde all'importo di cui alla fattura 50/15 dell'11/03/2015, Pt_ ossia € 8.100,00, oggetto del decreto ingiuntivo e rilasciata dal dott. .
In sostanza, tutti i titoli di credito versati in atti recano il nome del creditore proprio nella persona del dott. Pt_ Pt_
e anche la stessa fattura ha come beneficiario e destinatario dell'importo proprio il dott. .
Già questa documentazione appare sufficiente per poter affermare che l'opponente ha ricevuto dalla sig.ra il dovuto a fronte della prestazione professionale svolta dallo stesso, considerato peraltro che Parte_1
l'importo complessivo delle cambiali corrisponde esattamente a quanto riportato in fattura.
A ciò si deve aggiungere un'altra importante circostanza, vale a dire che alla compilazione delle cambiali, alla loro sottoscrizione da parte del marito della e allo scambio tra il predetta e il medico della Parte_5 fattura e dei titoli di credito, era presente il sig. legale rappresentante del Centro Parte_6
Sanitario Fumone, come risulta dalla dichiarazione dallo stesso sottoscritta in atti.
Le predette cambiali sono state poi girate al Centro Sanitario Fumone, con firma di girata di cui si contesta Pt_ l'autenticità, nel senso che la sottoscrizione non sarebbe del dott. .
In proposito si rileva che la circostanza della girata delle cambiali al Centro Sanitario Fumone non rileva ai fini decisori, posto che rispetto a tale circostanza parte opponente è completamente estranea, non essendo tenuta a conoscere i rapporti contrattuali interni tra il professionista e il Centro medico e nemmeno a sopportarne gli effetti.
Trattandosi di circostanza ininfluente rispetto alla posizione dell'appellata, lo stesso disconoscimento della firma apposta sul retro dei titoli cambiari non appare tale da inficiare la decisione finale.
L'opposizione pertanto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. . n. 337/21 emesso dal
Tribunale di Frosinone in data 29/03/2021 per un importo di € 8.000,00, oltre interessi e spese.
Condanna il dott. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 145,5 per spese, € 2.500,00 Parte_2 per compensi, per parte opposta e € 1.500,00 per il terzo chiamato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 23/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani