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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1234 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Parte_1
via V. Alfieri n. 1, 31015 - Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - UN , ai sensi della P.IVA_1
legge 130/1999 iscritta al n° 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , rappresentata da con sede in Milano, Bastioni CP_1 Controparte_2
di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività P.IVA_2
di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020 in persona del procuratore dott. , come da procura speciale conferita Parte_2 dall'amministratore delegato e legale rappresentante con atto notaio CP_3
dott. Dario Restuccia del 08.03.2022 (rep. n. 8698, Racc. 5041), registrato presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano - DP II in data 16.03.2022 al n. 26279 serie 1T, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Schiavone e Davide
Sarina - congiuntamente e disgiuntamente tra loro - giusta procura speciale alle liti in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
nata il [...] a [...] ) e CP_4 C.F._1 [...]
nato il [...] (CF ), entrambi CP_5 C.F._2 residenti a [...]1, ammessi al Patrocinio a spese dello
Stato, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Federica Foglietti;
-APPELLATI –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 319/2023 pubblicata in data 04.05.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
319/2023 pubblicata in data 4 maggio 2023 dal Tribunale di L'Aquila, in persona del
Dott. Christian Corbi, a definizione del procedimento contenzioso rubricato al numero di R.G. 612/2022, non notificata. in via principale, nel merito: accertare la legittimazione attiva di e, per l'effetto, attesa la natura Parte_1 documentale della causa, accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
e, per l'effetto, dichiarare inefficace, nei confronti dell'appellante, la costituzione del fondo patrimoniale stipulato con atto del Notaio di Trasacco (AQ) Persona_1
in data 03.04.2017 rep. 15908/10742 dalla signora e ordinare al CP_4
Conservatore dei registri immobiliari presso le Agenzie del Territorio di L'Aquila la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati : “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento delle motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello e successivi scritti difensivi:
- dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto da Parte_1
rappresentata da , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
L'Aquila n. 319/2023 del 4.5.2023 siccome totalmente infondato e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza e, in ogni caso, il rigetto della domanda formulata dalla controparte ex art. 2901 c.c. atteso il difetto di prova della titolarità del diritto di credito per cui è causa in capo ad;
Parte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di esame di merito della controversia, in accoglimento delle questioni rimaste assorbite nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte dagli appellati nel presente giudizio con la comparsa di costituzione e risposta, voglia:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. promossa da rappresentata da nei loro Parte_1 Controparte_2
confronti relativamente al Fondo Patrimoniale stipulato con atto del Notaio
[...]
di Trasacco del 21.3.2017, registrato in data 3.4.2017 rep. 15908/10742 e Per_1 per l'effetto rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande formulate dalla parte appellante;
- in via subordinata respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dall'appellante in quanto infondata;
- in ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. sul presupposto di essere creditrice quale cessionaria pro- Parte_1
soluto in forza di operazione di cartolarizzazione del credito già vantato dalla
[...]
(già poi ) nei confronti CP_6 Controparte_7 Controparte_8
della società D.S.G. S.r.l. (C.F. ), per il complessivo importo di euro P.IVA_3
46.690,85, di cui: euro 1.825,83 quale saldo negativo del conto corrente ordinario n.
1416, aperto con contratto del 26 febbraio 2015 presso ed Controparte_7 euro 44.865,03, dipendente dall'esposizione debitoria maturata in relazione al finanziamento chirografario n. 1129589, stipulato in data 9 febbraio 2017 con il medesimo istituto e che in data 30 marzo 2015 la Sig.ra CP_4
amministratore unico della D.S.G. S.r.l., si era costituita garante per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla predetta società nei confronti della Banca, fino alla concorrenza di euro 30.000,00, oltre ad aver avallato in data 9 febbraio 2017 la cambiale emessa dalla società D.S.G. S.r.l. in favore della Controparte_9
dell'importo di euro 50.000,00 pagabile “a vista” con scadenza fissata per l'8
[...]
febbraio 2022, ha proposto azione revocatoria per sentir dichiarare inefficace l'atto redatto a rogito Notaio di Trasacco del 21 marzo 2017, repertorio Persona_1
n. 15908/10742, trascritto in data 3 aprile 2017, con cui ha costituito Controparte_4
un fondo patrimoniale, comprensivo di beni di sua esclusiva proprietà siti a
L'Aquila, censiti al Catasto del medesimo Comune come segue:
- in via Colle di Roio n.
5 - Foglio 100 - Particella 3329 Sub 1 – Abitazione di tipo civile A2
- in via Colle di Roio n.
5 - Foglio 100 - Particella 3329 Subalterno 12 – Rimessa C6
- in via Guglielmo Marconi s.n.c. - Foglio 80 - Particella 4450 - Subalterno 21
- in via Guglielmo Marconi s.n.c. - Foglio 80 Particella 4450 - Subalterno 22 –
Abitazione di tipo civile A2
- in via Guglielmo Marconi s.n.c. - Foglio 80 Particella 4451 Subalterno 8 –
Rimessa C6;
Ha rappresentato che a causa del perdurante inadempimento delle obbligazioni assunte, ha dapprima intimato a D.S.G. S.r.l. il versamento di tutto Controparte_8
quanto dovuto a mezzo di lettera raccomandata PEC del 19 dicembre 2018; in seguito, con successiva comunicazione del 27 marzo 2019, ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 6518/1416.
Infine, con raccomandata del 27 ottobre 2021, rappresentata da Parte_1 ha comunicato alla debitrice l'intervenuta cessione del credito Controparte_2
pro soluto da parte (già , intimando, al Controparte_10 Controparte_8
contempo, il pagamento di tutto quanto dovuto. Nella loro comparsa di costituzione i convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta, ai sensi dell'art. 2903 c.c.; nel merito hanno contestato la titolarità in capo all'attrice del credito sotteso all'azione revocatoria, non essendo da questa stata fornita la prova dell'inclusione del medesimo nell'operazione di cessione in blocco menzionata nelle premesse dell'atto di citazione e, in via subordinata, hanno chiesto il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c .
Con la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il
Tribunale di L'Aquila, applicando il principio della ragione più liquida e premesso che elemento costitutivo dell'azione revocatoria è la qualità di creditore dell'attore, ha ritenuto non provata detta qualità in capo all'attrice, dichiaratasi cessionaria del credito in forza di cessione effettuata ai sensi dell'art. 58 T.U.B. sulla scorta della documentazione versata in atti e consistente : a) nell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla G.U. n. 77 del 1.7.2021 (cfr. doc. C indice di parte attrice); b) nella dichiarazione del 13.10.2022, con cui ha comunicato ad Controparte_6 Pt_1
che, con contratto del 25.6.2021, essa ha ceduto a parte attrice le linee di credito per cui è causa (allegato alla memoria istruttoria). Ha compensato le spese di lite dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto.
Ha ritenuto infatti che la notificazione della cessione ha la sola funzione di rendere nota al debitore ceduto la cessione ma che il cessionario non sia comunque esonerato dal provare in favore del ceduto “il negozio di cessione”, in quanto quest'ultimo deve poter eccepire l'invalidità, l'inesistenza e l'inefficacia dello stesso
(con esclusione invece delle azioni di annullabilità e risoluzione), onde evitare di porre in essere un pagamento non liberatorio.
Quanto alla valenza dell'art.58 TUB ha sottolineato facendo riferimento alla citata giurisprudenza di legittimità e di merito che “la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non si individua il contenuto del contratto di cessione; [e ciò in quanto] una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia [della stessa], altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”
Conseguentemente ha valutato che la ratio dell'art. 58, comma 4, T.U.B. non sia quella di esonerare il cessionario dalla prova del credito, bensì di agevolarlo nel compimento delle operazioni di notificazione del negozio di cessione nei confronti del ceduto, perseguendo finalità pubblicitarie e che il cessionario che agisce in giudizio è tenuto, ex art. 2697 c.c., a fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto azionato e quindi, tra gli altri, della titolarità in capo esso del credito stesso.
Ha poi considerato che anche a ragionar diversamente la pubblicazione in oggetto non è idonea ad assolvere neppure funzione di pubblicità della cessione in quanto:
-l'avviso in esame non specifica la tipologia di crediti oggetto di cessione, ma effettua solamente un richiamo ai crediti a “sofferenza”; e non essendo note le condizioni sulla cui base gli istituti finanziari definiscono un credito come “credito a sofferenza”;
- l'elencazione dei “crediti in sofferenza” è correlato non già a un solo istituto di credito, bensì a una pluralità di essi ( e . Controparte_11 Controparte_6
-esso fa riferimento a crediti identificati nel contratto di cessione, che però non viene prodotto in giudizio dall'attrice.
- l'avviso in esame, inoltre lungi dall'indicare i singoli crediti oggetto di cessione, fa poi genericamente riferimento a quei crediti “erogati in varie forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021”.
-esso infine pone espressamente a carico dei debitori l'onere di richiedere i dati dei crediti oggetto di cessione.
Da ciò argomenta che il predetto modus operandi non consente ad alcun operatore, nemmeno di media avvedutezza, di ricondurre il credito per cui è causa all'elenco pubblicato in G.U.
A tal fine, valuta che pertanto non può ritenersi sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. in quanto, come detto, essa persegue finalità pubblicitarie (art. 1264, comma 2, c.c.). 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la per i motivi di Parte_1
seguito compendiati.
2.1 Falsa applicazione dell'art. 58 TUB e violazione degli artt. art. 2967 c.c. e
115 c.p.c. e omessa valutazione delle prove offerte.
Con tale motivo si duole della circostanza che Il Giudice, nel ritenere non adeguatamente provata la legittimazione di ha fatto esclusivo Parte_1 riferimento all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza prendere in considerazione la “dichiarazione di cessione”, prodotta dall'esponente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. proveniente dalla cedente e pur presa in considerazione in un precedente passaggio della sentenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 3 ultimo capoverso), in cui la stessa cedente ha chiaramente indicato sia il nominativo del debitore, sia il numero identificativo della posizione, unitamente alle due linee di credito cedute: una relativa al conto corrente n. 1416 e l'altra relativa al finanziamento n. 1129589.
Evidenzia al riguardo, che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la cessione del credito può essere provata anche mediante deposito di ulteriore documentazione potenzialmente rilevante e decisiva, tale da consentire la verifica della sua titolarità quale la dichiarazione di cessione resa dalla cedente (cfr. Cass. civ., 16/04/2021, Ord. n. 10200).
Infatti, solo l'inclusione del credito all'interno dell'operazione di cessione legittimerebbe il possesso da parte della cessionaria della documentazione contrattuale, poiché, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione n. 10200 civile sez. III, 16/04/2021, ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021) la disponibilità materiale del titolo esecutivo o del contratto costituiscano elementi documentali rilevanti ai fini della prova della cessione del credito, non essendovi ostacolo a che la prova della cessione sia offerta in produzione anche nel corso del giudizio.
Lamenta poi la falsa applicazione dell'art. 58 TUB, avendo il Giudice di primo grado ritenuto che l'avviso di cessione non sia idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. Sotto tale versante censura la decisione di contraddittorietà nella parte in cui, riportando dettagliatamente il contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che riguarda “tutti i rispettivi crediti […] di e/o di Controparte_10 [...]
derivanti da contratti di finanziamento erogati in varie forme tecniche CP_11
concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e CP_1 segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della n. CP_1
139/1991.” (cfr. pag. 6 secondo capoverso), ritiene che lo stesso non sia esaustivo in quanto “non specifica la tipologia di crediti oggetto di cessione, ma effettua solamente un richiamo ai crediti a “sofferenza”.
Deduce inoltre che nel caso di specie nell'avviso di cessione si fa menzione di una peculiare circostanza: quella che vede “i crediti ceduti specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla rispettiva Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione”.
La lista di tutti i rapporti inclusi nell'operazione è, pertanto, liberamente consultabile e reperibile all'indirizzo https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ selezionando il tab (Allegato 2 come indicato nell' Parte_1 CP_12 CP_13
e dalla stessa si evince chiaramente l'inclusione del credito nella cartolarizzazione di
(cfr. pag. 118 – righe 29 e 30). Parte_1
Mentre il primo numero individua il codice debitore, il quarto le due distinte linee di credito, ossia il conto corrente n. 1416 e il finanziamento n. 51129589, la cui numerazione coincide con quella contenuta nella dichiarazione di cessione del credito.
2.2 Nel merito della pretesa Ribadisce la ricorrenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria ed in particolare: il requisito dell'anteriorità del credito, posto che la Sig.ra ha CP_4 sottoscritto la fideiussione omnibus in data 30 marzo 2015 nonché l'avallo cambiario in data 9 febbraio 2017, mentre il fondo patrimoniale (atto a titolo gratuito) è stato costituito in data 3 aprile 2017; quello della scientia damni in capo alla non CP_4 essendo invece richiesto analogo requisito in capo all'altro stipulante , sia perché aveva prestato fideiussione sia perché era anche amministratore unico (oltreché socio) della Società debitrice del cui stato di insolvenza non poteva non essere a conoscenza, argomentando che la prova della scientia damni può essere fornita, come nel caso in esame, anche per mezzo di presunzioni in virtù dei seguenti elementi, gravi, precisi e concordanti: vicinanza cronologica tra la sottoscrizione dell'avallo cambiario per € 50.000,00 (febbraio 2017), la costituzione del fondo patrimoniale (aprile 2017) e la data del primo insoluto da parte della società, debitrice principale (dicembre 2017), nonché il requisito dell'eventus damni, in quanto era evidente che l'atto dispositivo aveva apportato una modificazione in peius del patrimonio della trattandosi un atto realizzato in assenza di CP_4
qualsivoglia controprestazione e potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni di credito dell'istante in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 26310/2021), valorizzando che la lesione secondo costante giurisprudenza di legittimità si realizza anche quando l'atto dispositivo comporta una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. sent. 13446/2013), pur in presenza di beni residui.
3. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio gli appellati contestando la fondatezza del gravame sul punto oggetto di statuizione, di cui rappresentano la correttezza e riproponendo le eccezioni ed argomentazioni già formulate nel merito in primo grado in punto di:
3.1 prescrizione dell'azione.
Ribadiscono al riguardo che l'atto introduttivo è stato notificato oltre il termine di cui all'art. 2903 c.c. (atto di costituzione del fondo patrimoniale sottoscritto in data 21/03/2017 e registrato in Avezzano in data 03/04/2017 – atto di citazione ex art. 2901 c.c. consegnato ai destinatari convenuti in data 08/04/2022 );
3.2 Non riferibilità della cessione in blocco dei crediti, nell'ambito della cartolarizzazione all'avallo su cambiale emessa in favore dell'originario creditore ed influenza di tale circostanza sulle valutazioni inerenti alla sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ribadiscono che in data 30/03/2015 la sig.ra si era costituita fideiussore della CP_4 società DS s.r.l. sino alla concorrenza di € 30.000,00 per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la e successivamente, a seguito Controparte_7 dell'erogazione di un finanziamento da parte della medesima alla DS s.r.l, CP_1
con il quale erano state estinte anche tutte le passività preesistenti in capo alla medesima società, quest'ultima società in data 9.2.2017 aveva emesso una cambiale per € 50.000,00 che la sig.ra ha avallato. CP_4
Tornano ad evidenziare che con la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. si trasmettono automaticamente soltanto le garanzie accessorie ai crediti ceduti e che l'avallo cambiario, è obbligazione autonoma rispetto a quella principale della quale non segue le sorti e non una garanzia accessoria alla linea di credito posta a fondamento dell'azione revocatoria. Deducono che nel caso di specie, peraltro,
l'obbligazione principale non è neppure rappresentata dal credito dalla
[...]
verso della società D.S.G. s.r.l. per “saldo conto sofferenza Controparte_7 derivante da conto corrente ordinario” e “finanziamento chirografario” (cfr. atto di citazione e atto di appello) ma è quella portata dal titolo di credito, la cui circolazione può avvenire solamente per girata.
Argomentano che l'avallo in parola dunque non si è trasferito automaticamente al cessionario ( ) del credito derivante dal finanziamento chirografario Parte_1 erogato a DS s.r.l. e per il quale è stata originariamente da quest'ultima rilasciata la cambiale in favore della erogatrice mai girata a terzi con Controparte_7
la conseguenza che tutte le argomentazioni difensive sviluppate nel presente giudizio con riferimento all'avallo del 9.2.2017 non possono essere prese in alcuna considerazione nella controversia che ci occupa, in quanto la garanzia in parola non si è trasferita in capo all'attrice odierna appellante (anche nel caso in cui dimostri la titolarità del credito per il quale si procede).
3.3 Nel merito ripropongono l'argomentazione relativa alla insussistenza del requisito della scientia damni in capo alla in considerazione dell'irrilevanza CP_4 dell'avallo da questa prestato per i motivi evidenziati nel superiore punto, per non essere la stessa da tempo più amministratore della DS SR , per mancanza di una condizione di insolvenza a quest'ultima riferibile al momento della stipula dell'atto oggetto di revocatoria, come evidenziabile dai bilanci prodotti, tanto che in data
9.2.2017 proprio la aveva concesso alla società un Controparte_7 finanziamento per € 50.000,00 e solo dal 2018 la Società aveva iniziato a non pagare le rate del finanziamento, nonché per aver la conservato, anche dopo la CP_4
costituzione del fondo patrimoniale la proprietà di un bene ( locale uso tabaccheria sito in pieno centro a L'Aquila), non inserito nel Fondo Patrimoniale ed ampiamente idoneo a garantire la nel caso di un'eventuale e futura esposizione debitoria CP_1
della società garantita D.S.G. s.r.l., nei limiti della garanzia alla medesima prestata dall'odierna convenuta, come evincibile dall'atto di riassegnazione prodotto.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 25.2.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
5.1 Preliminarmente con riferimento alla questione della titolarità in capo all'attuale appellante della qualità di creditore in forza di operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco occorre ribadire l'orientamento ormai consolidato assunto da questo collegio ,in punto di diritto, in conformità alle direttive offerte dalla giurisprudenza di legittimità.
E' ben noto che l'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB al pari della notificazione effettuata ex art. 1264 c.c. (nel caso di specie avvenuta) come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 20495/2020) rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente ma non ai fini della prova della cessione del credito. Ciò in quanto (Cass.17944/23) “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.”
Prosegue la sentenza rappresentando che “ D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”
Orbene nel caso di specie ricorrono almeno tre elementi per valutare come esistente la cessione del credito riferibile quantomeno alla posizione garantita da fideiussione:
-la esatta individuazione degli elementi che identificano le categorie dei crediti ceduti (in particolare facendosi riferimento nella G.U. ai contratti di finanziamento, erogati in varie forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della n. CP_1
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della n. 139/1991; CP_1
-la effettiva possibilità di verifica dell'inclusione del credito nella lista di quelli oggetto dell'operazione di cessione mediante collegamento al sito internet indicato nella stessa pubblicazione sulla G.U.;
-la dichiarazione della banca cedente prodotta in atti che conferma l' intervenuta cessione, nei termini risultanti dalla indicata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale parimenti prodotta, in relazione ai rapporti di finanziamento ivi espressamente riportati e garantiti nel caso di specie, sino a concorrenza di €30.000 dalla CP_4
(cfr. Cass.10200/21). Nel caso di specie sulla base dei documenti depositati in atti appare sufficientemente dimostrata l'esistenza della cessione del credito vantato nei confronti della società garantita dalla appellata , potendo all'uopo costituire elemento presuntivo da CP_4
valorizzare in tale senso oltre che i precisi elementi identificativi per categorie di crediti riportati nella G.U. anche la comunicazione della avente Controparte_6 natura confessoria, quanto all'intervenuto trasferimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria attrice ed appellante, che pertanto deve ritenersi parte creditrice.
5.2 Occorre pertanto passare all'esame del merito e della fondatezza o meno della richiesta di declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale.
In primo luogo è da disattendere l'eccezione di prescrizione.
E' ben noto che l'efficacia rispetto ai terzi dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale opera dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio (cfr.
Cass. SSUU.21658/09 :“ La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art.
2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” che nel caso di specie non risulta documentata mediante produzione del relativo estratto.
Il che impedisce ovviamente il decorso del termine di prescrizione.
In ogni caso neppure è fondata l'allegazione secondo cui, essendo stata effettuata la registrazione dell'atto in data 03.04.2017 e ricevuto dagli appellati l'atto di citazione in data 8.4.2022, sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. in quanto, in realtà ciò che rileva ai fini della tempestività della proposizione dell'azione non è la ricezione dell'atto giudiziario al destinatario ma la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, avvenuta nel casi di specie nel termine di cinque anni dalla registrazione, operando la scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario non solo sul piano processuale ma anche su quello sostanziale ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. SSUU.24822/15 e Cass. 4193/25).
Passando all'esame della seconda contestazione mossa dagli appellati si rileva che essa ove anche fondata non inciderebbe in modo significativo sulla posizione della avendo comunque pacificamente questa prestato a garanzia delle CP_4
obbligazioni nascenti dai finanziamenti concessi dalla alla Controparte_7
società dalla stessa amministrata , garanzia fideiussoria sino a concorrenza di
€30.000 .
Venendo quindi all'esame dei presupposti per la revocatoria dell'atto si rileva:
-che la costituzione del fondo patrimoniale è da considerare atto a titolo gratuito
,avendo peraltro ad oggetto l'imposizione del vincolo di destinazione sui soli beni appartenenti alla (cfr. ex multis Cass. 2530/15); CP_4
-che l'atto oggetto di revocatoria è stato stipulato sicuramente dopo l'assunzione della garanzia fideiussoria da parte della CP_4
-che ciò impone di verificare la sola ricorrenza in capo a quest'ultima del requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. che “ si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (Cfr. Cass. 9192/21) e che deve ritenersi sussistente nel caso di specie per le ragioni di seguito esposte.
Secondo la prospettazione degli appellati tale requisito è da escludere innanzi tutto per non essere più la legale rappresentante della Società debitrice principale, CP_4
per la quale ha prestato garanzia.
Tale circostanza ha scarso rilievo considerato che lo era pacificamente al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
Altra ragione idonea ad escludere la “scientia damni” in capo alla viene CP_4
individuata nella circostanza che la società garantita non mostrava segni di insolvenza al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, come da bilanci di esercizio prodotti.
In realtà tale dato di per sé non appare congruamente dimostrato essendo i bilanci in atti idonei a dar conto dell'effettivo stato di benessere della società (che stando a quanto emerso dal bilancio di esercizio del 2016 aveva pregresse perdite a coprire le quali sono stati destinati i pochi utili di esercizio, mentre le indicazioni contenute nella relazione al bilancio del 2017 che si conclude con un utile di esercizio di soli
€10.000 circa, sono praticamente inconsistenti) considerato che di lì a poco si è manifestata espressamente la incapacità della società garantita a far fronte alla restituzione dei prestiti bancari (primo insoluto indicato dalla senza specifica CP_1
contestazione, nel dicembre 2017) , malgrado la nuova finanza concessa poco prima, come riconosciuto dalla stessa fideiubente, già amministratrice e socia della debitrice principale.
Ancora gli appellati fanno riferimento, per escludere la “scientia damni” alla capacità del patrimonio residuo della a soddisfare le pretese economiche della CP_4
creditrice, essendo questa tornata nella disponibilità di un proprio immobile, danneggiato dal terremoto, giusta atto di riassegnazione del 18.10..2018 prodotto del valore stimato di circa 47.000 (valore assegnato dopo gli interventi di ristrutturazione) che di per sé è inidoneo a coprire l'eventuale credito per la misura anche della sola fideiussione prestata (€30.000) laddove si aggiungano anche le prevedibili spese di esecuzione.
A tacer del fatto che in ogni caso attraverso la costituzione del fondo patrimoniale si
è impresso un vincolo di destinazione sui beni di maggior valore e più sicuro realizzo di proprietà esclusiva della che sicuramente rendono maggiormente CP_4 difficoltosa la soddisfazione del credito dell'attuale appellante - elemento che comunque vale a dar conto della ricorrenza anche del requisito dell'eventus damni ( cfr. Cass. n. 16221/2019)- e che i bisogni della famiglia che hanno spinto i coniugi alla stipula di tale atto non sono neppure esplicitati, né nell'atto stesso né nel presente giudizio.
Oltre tutto sicuramente nel febbraio del 2017, in prossimità della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la si era ulteriormente obbligata con CP_4
l'avallo della cambiale rilasciata dalla DS SR nei confronti della Controparte_7
(a prescindere dalla inclusione nella cessione all'attuale appellante del
[...]
relativo credito, sicuramente creditrice in ragione della fideiussione) sicché era ben consapevole della consistenza delle proprie disponibilità e dei propri impegni economici e conseguentemente del possibile pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dell'attuale appellante dalla stipula dell'atto oggetto di revocazione.
Conclusivamente emergono elementi indiziari gravi precisi e concordanti che attestano la ricorrenza della “scientia damni” in capo alla e ricorrono tutti i CP_4 presupposti per l'accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia nei confronti dell'appellante dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da e con atto del Notaio di CP_4 Controparte_5 Persona_1
Trasacco (AQ) in data 03.04.2017 rep. 15908/10742 con ordine al Conservatore dei registri immobiliari presso le Agenzie del Territorio di L'Aquila di trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
5.3.All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio , liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento con esclusione, quanto al presente grado, della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
1) Dichiara ,quale creditrice di legittimata Parte_1 CP_4 all'esercizio dell'azione revocatoria;
2) Dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
costituzione del fondo patrimoniale stipulato da e CP_4 CP_5 con atto del Notaio di Trasacco (AQ) in data
[...] Persona_1
03.04.2017 rep. 15908/10742 con ordine al Conservatore dei registri immobiliari presso le Agenzie del Territorio di L'Aquila di trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) Condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida quanto al primo grado in complessivi € 7.616 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 6.946 per compensi ed €8004,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 22.04.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1234 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Parte_1
via V. Alfieri n. 1, 31015 - Conegliano (TV), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - UN , ai sensi della P.IVA_1
legge 130/1999 iscritta al n° 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , rappresentata da con sede in Milano, Bastioni CP_1 Controparte_2
di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività P.IVA_2
di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020 in persona del procuratore dott. , come da procura speciale conferita Parte_2 dall'amministratore delegato e legale rappresentante con atto notaio CP_3
dott. Dario Restuccia del 08.03.2022 (rep. n. 8698, Racc. 5041), registrato presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano - DP II in data 16.03.2022 al n. 26279 serie 1T, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Schiavone e Davide
Sarina - congiuntamente e disgiuntamente tra loro - giusta procura speciale alle liti in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
nata il [...] a [...] ) e CP_4 C.F._1 [...]
nato il [...] (CF ), entrambi CP_5 C.F._2 residenti a [...]1, ammessi al Patrocinio a spese dello
Stato, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Federica Foglietti;
-APPELLATI –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 319/2023 pubblicata in data 04.05.2023.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
319/2023 pubblicata in data 4 maggio 2023 dal Tribunale di L'Aquila, in persona del
Dott. Christian Corbi, a definizione del procedimento contenzioso rubricato al numero di R.G. 612/2022, non notificata. in via principale, nel merito: accertare la legittimazione attiva di e, per l'effetto, attesa la natura Parte_1 documentale della causa, accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
e, per l'effetto, dichiarare inefficace, nei confronti dell'appellante, la costituzione del fondo patrimoniale stipulato con atto del Notaio di Trasacco (AQ) Persona_1
in data 03.04.2017 rep. 15908/10742 dalla signora e ordinare al CP_4
Conservatore dei registri immobiliari presso le Agenzie del Territorio di L'Aquila la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
Per gli appellati : “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento delle motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello e successivi scritti difensivi:
- dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto da Parte_1
rappresentata da , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
L'Aquila n. 319/2023 del 4.5.2023 siccome totalmente infondato e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza e, in ogni caso, il rigetto della domanda formulata dalla controparte ex art. 2901 c.c. atteso il difetto di prova della titolarità del diritto di credito per cui è causa in capo ad;
Parte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di esame di merito della controversia, in accoglimento delle questioni rimaste assorbite nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte dagli appellati nel presente giudizio con la comparsa di costituzione e risposta, voglia:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c. promossa da rappresentata da nei loro Parte_1 Controparte_2
confronti relativamente al Fondo Patrimoniale stipulato con atto del Notaio
[...]
di Trasacco del 21.3.2017, registrato in data 3.4.2017 rep. 15908/10742 e Per_1 per l'effetto rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande formulate dalla parte appellante;
- in via subordinata respingere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dall'appellante in quanto infondata;
- in ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. sul presupposto di essere creditrice quale cessionaria pro- Parte_1
soluto in forza di operazione di cartolarizzazione del credito già vantato dalla
[...]
(già poi ) nei confronti CP_6 Controparte_7 Controparte_8
della società D.S.G. S.r.l. (C.F. ), per il complessivo importo di euro P.IVA_3
46.690,85, di cui: euro 1.825,83 quale saldo negativo del conto corrente ordinario n.
1416, aperto con contratto del 26 febbraio 2015 presso ed Controparte_7 euro 44.865,03, dipendente dall'esposizione debitoria maturata in relazione al finanziamento chirografario n. 1129589, stipulato in data 9 febbraio 2017 con il medesimo istituto e che in data 30 marzo 2015 la Sig.ra CP_4
amministratore unico della D.S.G. S.r.l., si era costituita garante per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla predetta società nei confronti della Banca, fino alla concorrenza di euro 30.000,00, oltre ad aver avallato in data 9 febbraio 2017 la cambiale emessa dalla società D.S.G. S.r.l. in favore della Controparte_9
dell'importo di euro 50.000,00 pagabile “a vista” con scadenza fissata per l'8
[...]
febbraio 2022, ha proposto azione revocatoria per sentir dichiarare inefficace l'atto redatto a rogito Notaio di Trasacco del 21 marzo 2017, repertorio Persona_1
n. 15908/10742, trascritto in data 3 aprile 2017, con cui ha costituito Controparte_4
un fondo patrimoniale, comprensivo di beni di sua esclusiva proprietà siti a
L'Aquila, censiti al Catasto del medesimo Comune come segue:
- in via Colle di Roio n.
5 - Foglio 100 - Particella 3329 Sub 1 – Abitazione di tipo civile A2
- in via Colle di Roio n.
5 - Foglio 100 - Particella 3329 Subalterno 12 – Rimessa C6
- in via Guglielmo Marconi s.n.c. - Foglio 80 - Particella 4450 - Subalterno 21
- in via Guglielmo Marconi s.n.c. - Foglio 80 Particella 4450 - Subalterno 22 –
Abitazione di tipo civile A2
- in via Guglielmo Marconi s.n.c. - Foglio 80 Particella 4451 Subalterno 8 –
Rimessa C6;
Ha rappresentato che a causa del perdurante inadempimento delle obbligazioni assunte, ha dapprima intimato a D.S.G. S.r.l. il versamento di tutto Controparte_8
quanto dovuto a mezzo di lettera raccomandata PEC del 19 dicembre 2018; in seguito, con successiva comunicazione del 27 marzo 2019, ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 6518/1416.
Infine, con raccomandata del 27 ottobre 2021, rappresentata da Parte_1 ha comunicato alla debitrice l'intervenuta cessione del credito Controparte_2
pro soluto da parte (già , intimando, al Controparte_10 Controparte_8
contempo, il pagamento di tutto quanto dovuto. Nella loro comparsa di costituzione i convenuti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta, ai sensi dell'art. 2903 c.c.; nel merito hanno contestato la titolarità in capo all'attrice del credito sotteso all'azione revocatoria, non essendo da questa stata fornita la prova dell'inclusione del medesimo nell'operazione di cessione in blocco menzionata nelle premesse dell'atto di citazione e, in via subordinata, hanno chiesto il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c .
Con la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il
Tribunale di L'Aquila, applicando il principio della ragione più liquida e premesso che elemento costitutivo dell'azione revocatoria è la qualità di creditore dell'attore, ha ritenuto non provata detta qualità in capo all'attrice, dichiaratasi cessionaria del credito in forza di cessione effettuata ai sensi dell'art. 58 T.U.B. sulla scorta della documentazione versata in atti e consistente : a) nell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla G.U. n. 77 del 1.7.2021 (cfr. doc. C indice di parte attrice); b) nella dichiarazione del 13.10.2022, con cui ha comunicato ad Controparte_6 Pt_1
che, con contratto del 25.6.2021, essa ha ceduto a parte attrice le linee di credito per cui è causa (allegato alla memoria istruttoria). Ha compensato le spese di lite dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto.
Ha ritenuto infatti che la notificazione della cessione ha la sola funzione di rendere nota al debitore ceduto la cessione ma che il cessionario non sia comunque esonerato dal provare in favore del ceduto “il negozio di cessione”, in quanto quest'ultimo deve poter eccepire l'invalidità, l'inesistenza e l'inefficacia dello stesso
(con esclusione invece delle azioni di annullabilità e risoluzione), onde evitare di porre in essere un pagamento non liberatorio.
Quanto alla valenza dell'art.58 TUB ha sottolineato facendo riferimento alla citata giurisprudenza di legittimità e di merito che “la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non si individua il contenuto del contratto di cessione; [e ciò in quanto] una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia [della stessa], altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto”
Conseguentemente ha valutato che la ratio dell'art. 58, comma 4, T.U.B. non sia quella di esonerare il cessionario dalla prova del credito, bensì di agevolarlo nel compimento delle operazioni di notificazione del negozio di cessione nei confronti del ceduto, perseguendo finalità pubblicitarie e che il cessionario che agisce in giudizio è tenuto, ex art. 2697 c.c., a fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto azionato e quindi, tra gli altri, della titolarità in capo esso del credito stesso.
Ha poi considerato che anche a ragionar diversamente la pubblicazione in oggetto non è idonea ad assolvere neppure funzione di pubblicità della cessione in quanto:
-l'avviso in esame non specifica la tipologia di crediti oggetto di cessione, ma effettua solamente un richiamo ai crediti a “sofferenza”; e non essendo note le condizioni sulla cui base gli istituti finanziari definiscono un credito come “credito a sofferenza”;
- l'elencazione dei “crediti in sofferenza” è correlato non già a un solo istituto di credito, bensì a una pluralità di essi ( e . Controparte_11 Controparte_6
-esso fa riferimento a crediti identificati nel contratto di cessione, che però non viene prodotto in giudizio dall'attrice.
- l'avviso in esame, inoltre lungi dall'indicare i singoli crediti oggetto di cessione, fa poi genericamente riferimento a quei crediti “erogati in varie forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021”.
-esso infine pone espressamente a carico dei debitori l'onere di richiedere i dati dei crediti oggetto di cessione.
Da ciò argomenta che il predetto modus operandi non consente ad alcun operatore, nemmeno di media avvedutezza, di ricondurre il credito per cui è causa all'elenco pubblicato in G.U.
A tal fine, valuta che pertanto non può ritenersi sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. in quanto, come detto, essa persegue finalità pubblicitarie (art. 1264, comma 2, c.c.). 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la per i motivi di Parte_1
seguito compendiati.
2.1 Falsa applicazione dell'art. 58 TUB e violazione degli artt. art. 2967 c.c. e
115 c.p.c. e omessa valutazione delle prove offerte.
Con tale motivo si duole della circostanza che Il Giudice, nel ritenere non adeguatamente provata la legittimazione di ha fatto esclusivo Parte_1 riferimento all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza prendere in considerazione la “dichiarazione di cessione”, prodotta dall'esponente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. proveniente dalla cedente e pur presa in considerazione in un precedente passaggio della sentenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 3 ultimo capoverso), in cui la stessa cedente ha chiaramente indicato sia il nominativo del debitore, sia il numero identificativo della posizione, unitamente alle due linee di credito cedute: una relativa al conto corrente n. 1416 e l'altra relativa al finanziamento n. 1129589.
Evidenzia al riguardo, che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che la cessione del credito può essere provata anche mediante deposito di ulteriore documentazione potenzialmente rilevante e decisiva, tale da consentire la verifica della sua titolarità quale la dichiarazione di cessione resa dalla cedente (cfr. Cass. civ., 16/04/2021, Ord. n. 10200).
Infatti, solo l'inclusione del credito all'interno dell'operazione di cessione legittimerebbe il possesso da parte della cessionaria della documentazione contrattuale, poiché, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione n. 10200 civile sez. III, 16/04/2021, ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021) la disponibilità materiale del titolo esecutivo o del contratto costituiscano elementi documentali rilevanti ai fini della prova della cessione del credito, non essendovi ostacolo a che la prova della cessione sia offerta in produzione anche nel corso del giudizio.
Lamenta poi la falsa applicazione dell'art. 58 TUB, avendo il Giudice di primo grado ritenuto che l'avviso di cessione non sia idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. Sotto tale versante censura la decisione di contraddittorietà nella parte in cui, riportando dettagliatamente il contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che riguarda “tutti i rispettivi crediti […] di e/o di Controparte_10 [...]
derivanti da contratti di finanziamento erogati in varie forme tecniche CP_11
concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e CP_1 segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della n. CP_1
139/1991.” (cfr. pag. 6 secondo capoverso), ritiene che lo stesso non sia esaustivo in quanto “non specifica la tipologia di crediti oggetto di cessione, ma effettua solamente un richiamo ai crediti a “sofferenza”.
Deduce inoltre che nel caso di specie nell'avviso di cessione si fa menzione di una peculiare circostanza: quella che vede “i crediti ceduti specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla rispettiva Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione”.
La lista di tutti i rapporti inclusi nell'operazione è, pertanto, liberamente consultabile e reperibile all'indirizzo https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ selezionando il tab (Allegato 2 come indicato nell' Parte_1 CP_12 CP_13
e dalla stessa si evince chiaramente l'inclusione del credito nella cartolarizzazione di
(cfr. pag. 118 – righe 29 e 30). Parte_1
Mentre il primo numero individua il codice debitore, il quarto le due distinte linee di credito, ossia il conto corrente n. 1416 e il finanziamento n. 51129589, la cui numerazione coincide con quella contenuta nella dichiarazione di cessione del credito.
2.2 Nel merito della pretesa Ribadisce la ricorrenza di tutti i presupposti per l'azione revocatoria ed in particolare: il requisito dell'anteriorità del credito, posto che la Sig.ra ha CP_4 sottoscritto la fideiussione omnibus in data 30 marzo 2015 nonché l'avallo cambiario in data 9 febbraio 2017, mentre il fondo patrimoniale (atto a titolo gratuito) è stato costituito in data 3 aprile 2017; quello della scientia damni in capo alla non CP_4 essendo invece richiesto analogo requisito in capo all'altro stipulante , sia perché aveva prestato fideiussione sia perché era anche amministratore unico (oltreché socio) della Società debitrice del cui stato di insolvenza non poteva non essere a conoscenza, argomentando che la prova della scientia damni può essere fornita, come nel caso in esame, anche per mezzo di presunzioni in virtù dei seguenti elementi, gravi, precisi e concordanti: vicinanza cronologica tra la sottoscrizione dell'avallo cambiario per € 50.000,00 (febbraio 2017), la costituzione del fondo patrimoniale (aprile 2017) e la data del primo insoluto da parte della società, debitrice principale (dicembre 2017), nonché il requisito dell'eventus damni, in quanto era evidente che l'atto dispositivo aveva apportato una modificazione in peius del patrimonio della trattandosi un atto realizzato in assenza di CP_4
qualsivoglia controprestazione e potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni di credito dell'istante in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 26310/2021), valorizzando che la lesione secondo costante giurisprudenza di legittimità si realizza anche quando l'atto dispositivo comporta una maggiore difficoltà e incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. sent. 13446/2013), pur in presenza di beni residui.
3. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio gli appellati contestando la fondatezza del gravame sul punto oggetto di statuizione, di cui rappresentano la correttezza e riproponendo le eccezioni ed argomentazioni già formulate nel merito in primo grado in punto di:
3.1 prescrizione dell'azione.
Ribadiscono al riguardo che l'atto introduttivo è stato notificato oltre il termine di cui all'art. 2903 c.c. (atto di costituzione del fondo patrimoniale sottoscritto in data 21/03/2017 e registrato in Avezzano in data 03/04/2017 – atto di citazione ex art. 2901 c.c. consegnato ai destinatari convenuti in data 08/04/2022 );
3.2 Non riferibilità della cessione in blocco dei crediti, nell'ambito della cartolarizzazione all'avallo su cambiale emessa in favore dell'originario creditore ed influenza di tale circostanza sulle valutazioni inerenti alla sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ribadiscono che in data 30/03/2015 la sig.ra si era costituita fideiussore della CP_4 società DS s.r.l. sino alla concorrenza di € 30.000,00 per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la e successivamente, a seguito Controparte_7 dell'erogazione di un finanziamento da parte della medesima alla DS s.r.l, CP_1
con il quale erano state estinte anche tutte le passività preesistenti in capo alla medesima società, quest'ultima società in data 9.2.2017 aveva emesso una cambiale per € 50.000,00 che la sig.ra ha avallato. CP_4
Tornano ad evidenziare che con la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. si trasmettono automaticamente soltanto le garanzie accessorie ai crediti ceduti e che l'avallo cambiario, è obbligazione autonoma rispetto a quella principale della quale non segue le sorti e non una garanzia accessoria alla linea di credito posta a fondamento dell'azione revocatoria. Deducono che nel caso di specie, peraltro,
l'obbligazione principale non è neppure rappresentata dal credito dalla
[...]
verso della società D.S.G. s.r.l. per “saldo conto sofferenza Controparte_7 derivante da conto corrente ordinario” e “finanziamento chirografario” (cfr. atto di citazione e atto di appello) ma è quella portata dal titolo di credito, la cui circolazione può avvenire solamente per girata.
Argomentano che l'avallo in parola dunque non si è trasferito automaticamente al cessionario ( ) del credito derivante dal finanziamento chirografario Parte_1 erogato a DS s.r.l. e per il quale è stata originariamente da quest'ultima rilasciata la cambiale in favore della erogatrice mai girata a terzi con Controparte_7
la conseguenza che tutte le argomentazioni difensive sviluppate nel presente giudizio con riferimento all'avallo del 9.2.2017 non possono essere prese in alcuna considerazione nella controversia che ci occupa, in quanto la garanzia in parola non si è trasferita in capo all'attrice odierna appellante (anche nel caso in cui dimostri la titolarità del credito per il quale si procede).
3.3 Nel merito ripropongono l'argomentazione relativa alla insussistenza del requisito della scientia damni in capo alla in considerazione dell'irrilevanza CP_4 dell'avallo da questa prestato per i motivi evidenziati nel superiore punto, per non essere la stessa da tempo più amministratore della DS SR , per mancanza di una condizione di insolvenza a quest'ultima riferibile al momento della stipula dell'atto oggetto di revocatoria, come evidenziabile dai bilanci prodotti, tanto che in data
9.2.2017 proprio la aveva concesso alla società un Controparte_7 finanziamento per € 50.000,00 e solo dal 2018 la Società aveva iniziato a non pagare le rate del finanziamento, nonché per aver la conservato, anche dopo la CP_4
costituzione del fondo patrimoniale la proprietà di un bene ( locale uso tabaccheria sito in pieno centro a L'Aquila), non inserito nel Fondo Patrimoniale ed ampiamente idoneo a garantire la nel caso di un'eventuale e futura esposizione debitoria CP_1
della società garantita D.S.G. s.r.l., nei limiti della garanzia alla medesima prestata dall'odierna convenuta, come evincibile dall'atto di riassegnazione prodotto.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 25.2.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
5.1 Preliminarmente con riferimento alla questione della titolarità in capo all'attuale appellante della qualità di creditore in forza di operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco occorre ribadire l'orientamento ormai consolidato assunto da questo collegio ,in punto di diritto, in conformità alle direttive offerte dalla giurisprudenza di legittimità.
E' ben noto che l'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB al pari della notificazione effettuata ex art. 1264 c.c. (nel caso di specie avvenuta) come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 20495/2020) rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente ma non ai fini della prova della cessione del credito. Ciò in quanto (Cass.17944/23) “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis”, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante
l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.”
Prosegue la sentenza rappresentando che “ D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”
Orbene nel caso di specie ricorrono almeno tre elementi per valutare come esistente la cessione del credito riferibile quantomeno alla posizione garantita da fideiussione:
-la esatta individuazione degli elementi che identificano le categorie dei crediti ceduti (in particolare facendosi riferimento nella G.U. ai contratti di finanziamento, erogati in varie forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 31 agosto 1987 e il 25 gennaio 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della n. CP_1
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della n. 139/1991; CP_1
-la effettiva possibilità di verifica dell'inclusione del credito nella lista di quelli oggetto dell'operazione di cessione mediante collegamento al sito internet indicato nella stessa pubblicazione sulla G.U.;
-la dichiarazione della banca cedente prodotta in atti che conferma l' intervenuta cessione, nei termini risultanti dalla indicata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale parimenti prodotta, in relazione ai rapporti di finanziamento ivi espressamente riportati e garantiti nel caso di specie, sino a concorrenza di €30.000 dalla CP_4
(cfr. Cass.10200/21). Nel caso di specie sulla base dei documenti depositati in atti appare sufficientemente dimostrata l'esistenza della cessione del credito vantato nei confronti della società garantita dalla appellata , potendo all'uopo costituire elemento presuntivo da CP_4
valorizzare in tale senso oltre che i precisi elementi identificativi per categorie di crediti riportati nella G.U. anche la comunicazione della avente Controparte_6 natura confessoria, quanto all'intervenuto trasferimento della titolarità del credito in capo alla cessionaria attrice ed appellante, che pertanto deve ritenersi parte creditrice.
5.2 Occorre pertanto passare all'esame del merito e della fondatezza o meno della richiesta di declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale.
In primo luogo è da disattendere l'eccezione di prescrizione.
E' ben noto che l'efficacia rispetto ai terzi dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale opera dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio (cfr.
Cass. SSUU.21658/09 :“ La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art.
2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” che nel caso di specie non risulta documentata mediante produzione del relativo estratto.
Il che impedisce ovviamente il decorso del termine di prescrizione.
In ogni caso neppure è fondata l'allegazione secondo cui, essendo stata effettuata la registrazione dell'atto in data 03.04.2017 e ricevuto dagli appellati l'atto di citazione in data 8.4.2022, sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2903 c.c. in quanto, in realtà ciò che rileva ai fini della tempestività della proposizione dell'azione non è la ricezione dell'atto giudiziario al destinatario ma la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica, avvenuta nel casi di specie nel termine di cinque anni dalla registrazione, operando la scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario non solo sul piano processuale ma anche su quello sostanziale ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. SSUU.24822/15 e Cass. 4193/25).
Passando all'esame della seconda contestazione mossa dagli appellati si rileva che essa ove anche fondata non inciderebbe in modo significativo sulla posizione della avendo comunque pacificamente questa prestato a garanzia delle CP_4
obbligazioni nascenti dai finanziamenti concessi dalla alla Controparte_7
società dalla stessa amministrata , garanzia fideiussoria sino a concorrenza di
€30.000 .
Venendo quindi all'esame dei presupposti per la revocatoria dell'atto si rileva:
-che la costituzione del fondo patrimoniale è da considerare atto a titolo gratuito
,avendo peraltro ad oggetto l'imposizione del vincolo di destinazione sui soli beni appartenenti alla (cfr. ex multis Cass. 2530/15); CP_4
-che l'atto oggetto di revocatoria è stato stipulato sicuramente dopo l'assunzione della garanzia fideiussoria da parte della CP_4
-che ciò impone di verificare la sola ricorrenza in capo a quest'ultima del requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. che “ si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto” (Cfr. Cass. 9192/21) e che deve ritenersi sussistente nel caso di specie per le ragioni di seguito esposte.
Secondo la prospettazione degli appellati tale requisito è da escludere innanzi tutto per non essere più la legale rappresentante della Società debitrice principale, CP_4
per la quale ha prestato garanzia.
Tale circostanza ha scarso rilievo considerato che lo era pacificamente al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale;
Altra ragione idonea ad escludere la “scientia damni” in capo alla viene CP_4
individuata nella circostanza che la società garantita non mostrava segni di insolvenza al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, come da bilanci di esercizio prodotti.
In realtà tale dato di per sé non appare congruamente dimostrato essendo i bilanci in atti idonei a dar conto dell'effettivo stato di benessere della società (che stando a quanto emerso dal bilancio di esercizio del 2016 aveva pregresse perdite a coprire le quali sono stati destinati i pochi utili di esercizio, mentre le indicazioni contenute nella relazione al bilancio del 2017 che si conclude con un utile di esercizio di soli
€10.000 circa, sono praticamente inconsistenti) considerato che di lì a poco si è manifestata espressamente la incapacità della società garantita a far fronte alla restituzione dei prestiti bancari (primo insoluto indicato dalla senza specifica CP_1
contestazione, nel dicembre 2017) , malgrado la nuova finanza concessa poco prima, come riconosciuto dalla stessa fideiubente, già amministratrice e socia della debitrice principale.
Ancora gli appellati fanno riferimento, per escludere la “scientia damni” alla capacità del patrimonio residuo della a soddisfare le pretese economiche della CP_4
creditrice, essendo questa tornata nella disponibilità di un proprio immobile, danneggiato dal terremoto, giusta atto di riassegnazione del 18.10..2018 prodotto del valore stimato di circa 47.000 (valore assegnato dopo gli interventi di ristrutturazione) che di per sé è inidoneo a coprire l'eventuale credito per la misura anche della sola fideiussione prestata (€30.000) laddove si aggiungano anche le prevedibili spese di esecuzione.
A tacer del fatto che in ogni caso attraverso la costituzione del fondo patrimoniale si
è impresso un vincolo di destinazione sui beni di maggior valore e più sicuro realizzo di proprietà esclusiva della che sicuramente rendono maggiormente CP_4 difficoltosa la soddisfazione del credito dell'attuale appellante - elemento che comunque vale a dar conto della ricorrenza anche del requisito dell'eventus damni ( cfr. Cass. n. 16221/2019)- e che i bisogni della famiglia che hanno spinto i coniugi alla stipula di tale atto non sono neppure esplicitati, né nell'atto stesso né nel presente giudizio.
Oltre tutto sicuramente nel febbraio del 2017, in prossimità della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la si era ulteriormente obbligata con CP_4
l'avallo della cambiale rilasciata dalla DS SR nei confronti della Controparte_7
(a prescindere dalla inclusione nella cessione all'attuale appellante del
[...]
relativo credito, sicuramente creditrice in ragione della fideiussione) sicché era ben consapevole della consistenza delle proprie disponibilità e dei propri impegni economici e conseguentemente del possibile pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dell'attuale appellante dalla stipula dell'atto oggetto di revocazione.
Conclusivamente emergono elementi indiziari gravi precisi e concordanti che attestano la ricorrenza della “scientia damni” in capo alla e ricorrono tutti i CP_4 presupposti per l'accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia nei confronti dell'appellante dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da e con atto del Notaio di CP_4 Controparte_5 Persona_1
Trasacco (AQ) in data 03.04.2017 rep. 15908/10742 con ordine al Conservatore dei registri immobiliari presso le Agenzie del Territorio di L'Aquila di trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
5.3.All'accoglimento dell'appello consegue la condanna degli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio , liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento con esclusione, quanto al presente grado, della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
1) Dichiara ,quale creditrice di legittimata Parte_1 CP_4 all'esercizio dell'azione revocatoria;
2) Dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1
costituzione del fondo patrimoniale stipulato da e CP_4 CP_5 con atto del Notaio di Trasacco (AQ) in data
[...] Persona_1
03.04.2017 rep. 15908/10742 con ordine al Conservatore dei registri immobiliari presso le Agenzie del Territorio di L'Aquila di trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) Condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida quanto al primo grado in complessivi € 7.616 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 6.946 per compensi ed €8004,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 22.04.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono