Articolo 3 della Legge 5 maggio 1976, n. 384
Articolo 2
Versione
22 giugno 1976
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975 valutato in complessive L. 335.000.000 si provvede quanto a L. 112.000.000 a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e quanto a L. 223.000.000 mediante riduzione del capitolo 9001 del predetto stato di previsione per l'anno 1975.
All'onere relativo all'anno 1976, valutato in L. 223.000.000, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 giugno 1976