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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NASO DOMENICO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale configgente con il diritto comunitario: In via principale:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, pagina 1 di 20 3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604.
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del Contributo Unificato.
Per la parte convenuta:
1) In via pregiudiziale,
a) appurata la natura non auto-esecutiva dell'invocata Direttiva 1999/70/CE, dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di Roma, ovvero disporre la conversione del rito.
b) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
, essendo la la sola Controparte_2 Controparte_3
Amministrazione competente a stare in giudizio a fronte di domande di risarcimento da attività legislativa.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) Dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno.
b) Rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
c) In subordine, applicare il comma 3° dell'art. 28 D.Lgs. 81/2015 e dimezzare l'importo dell'indennizzo liquidato.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via riconvenzionale che il Giudice, previa indicazione delle norme italiane disapplicate, accerti e dichiari:
a) che la Parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato;
b) che il non dovrà disporre ulteriori nomine in suo favore. Controparte_2
pagina 2 di 20 Spese vinte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato dinanzi al Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro il Parte_1 [...]
per sentire dichiarata l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro Controparte_2
a tempo determinato, stipulati con la parte convenuta per un periodo complessivo superiore a trentasei mesi, quale insegnante di religione cattolica.
Secondo la ricorrente – richiamata la normativa sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica di cui alla L.186/2003 e la giurisprudenza anche comunitaria in tema di precariato - la reiterazione dei contratti a tempo determinato è avvenuta in violazione della normativa nazionale e comunitaria, in particolare della Direttiva comunitaria 1999/70/CE di recepimento dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali CEEP, CES, UNICE, con riferimento alla Clausola 5, oltre che del D.Lgs 81/2015 come più volte riformato e dell'art.36 commi
1,2 e 5 D.Lgs. 165/2001.
Secondo la ricorrente il superamento del limite di trentasei mesi imposto dalla normativa di riferimento fonda il diritto al risarcimento del danno subito, in particolare in conformità ai principi enunciati dalla
Corte di Cassazione S.U. 5072/2016.
Si è costituito il per contestare la pretesa creditoria della Controparte_2
ricorrente, concludendo come trascritto in epigrafe.
La causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza in trattazione scritta a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come è pacifico, la ricorrente – insegnante di religione cattolica a tempo determinato, in possesso di titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente vescovo diocesano
- alla data del ricorso in servizio presso IC Nord 1 Brescia in virtù di contratto a tempo determinato - ha prestato servizio alle dipendenze del , per i seguenti anni Controparte_2
scolastici:
2013/2014 dal 1.9.2013 al 31.8.2014 presso IC Mazzano e IC Lograto;
2014/2015 dal1.9.2014 al 31.8.2015 presso IC Mazzano e IC Lograto;
2015/2016 dal1.9.2014 al 31.8.2015 presso IC Botticino IC Lograto;
2016/2017 dal 1.9.2016 al 31.8.2017 presso IC Botticino e IC Colombo Ovest 1 – Brescia;
2017/2018 dal1.9.2017 al 31.8.2018 presso l'IC Nord 1– Brescia e e IC Kennedy Ovest 3 – Brescia;
pagina 3 di 20 2018/2019 dal 1.9.2018 al 31.8.2019 presso IC Nord 1 – Brescia e IC Kennedy Ovest 3 – Brescia;
2019/2020 dal 1.9.2019 al 31.8.2020 presso IC Nord 1 – Brescia;
2020/2021 dal 1.9.2020 al 31.8.2021 presso IC Nord 1 – Brescia;
2021/2022 dal 1.9.2021 al 31.8.2022 presso IC Nord 1 – Brescia;
2022/2023 dal 1.9.2022 al 31.8.2023 presso IC Nord 1 – Brescia.
La questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica è stata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione 18698/2022 con cui, preliminarmente, il giudice di legittimità ha ricostruito il complesso quadro normativo dedicato ai docenti di religione, con particolare riferimento al sistema di reclutamento.
A tal riguardo con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha rilevato che:
Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto
l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r. 16.12.1985 n.751, con il d.p.r. 23.6.1990 n.202 ed infine con il d.p.r. 20.8.2012 n.175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno
1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
La Corte di Cassazione ha quindi osservato come, in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
pagina 4 di 20 adottato con il D.Lgs 297/1994, il legislatore abbia tenuto conto degli obblighi assunti con le suddette intese.
In particolare l'art.309 del D. Lgs. 297/1994, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2, precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente, con parità di diritti e di doveri.
La Corte di Cassazione ha osservato come anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo
1994/1997, hanno previsto, all'art.47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art.309 del d.lgs. n.297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate ha previsto incarichi necessariamente annuali, senza porre limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso. Il sistema è stato oggetto della pronuncia della Corte
Costituzionale 390/1999, che ha escluso profili di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta.
La Corte di Cassazione ha rilevato come nel contesto sopra descritto si sia inserita la legge
186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art.1). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art.2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti
pagina 5 di 20 scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30 % proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva».
La contrattazione collettiva (art. 40, comma 5, C.C.N.L. 2006/2009 di comparto), anche in tale novellato assetto, ha confermato il richiamo all'art.309, co. 2 D. Lgs. 297/1994, in ordine alla durata annuale degli incarichi con riferimento ai rapporti a tempo determinato e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti.
Per effetto di quanto precede la Corte di Cassazione ha quindi osservato come nella sostanza il legislatore abbia inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art.309 cit., tuttavia mantenendo la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
La Corte di Cassazione ha quindi affrontato nello specifico il tema di causa, valutando cioè se il regime della reiterazione dei contratti a tempo determinato sia coerente con le regole eurounitarie, che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
A tal riguardo ha preso le mosse dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri enucleandone le conclusioni di fondo, così individuate:
a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica «attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia» (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70 % (ruolo) e il 30 % (contratti a termine);
pagina 6 di 20 b) Tuttavia «l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (….), occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi
e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)», procedendo ad «esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro»;
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se «non esistano “norme equivalenti per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro» (punto 116);
d) Il giudice interno deve «interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in
modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 118), curando peraltro («vegliando») di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso «non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato», dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
Pertanto, la necessità di adeguamento del numero dei docenti di religione cattolica al numero variabile di utenti può costituire una ragione obiettiva ai sensi della Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, spettando comunque al giudice nazionale verificare se i rinnovi trovino causa in esigenze provvisorie e temporanee e, in caso di accertato utilizzo abusivo di contratti a termine, interpretare ed applicare le disposizioni interne in modo da sanzionare l'abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Calati i principi affermati dalla Corte di Giustizia con il sistema di reclutamento e utilizzazione dei docenti di religione - che, come detto, consente il rinnovo di anno in anno dei rapporti a termine, senza limiti di tempo - la Corte di Cassazione ha anzitutto ricavato la conclusione che il rinnovo automatico non è in sé abusivo e quindi illegittimo, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti annuali comunque esistenti, mentre ritenere il contrario sarebbe solo di danno
pagina 7 di 20 ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di
Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
La conclusione esposta non ha però impedito di rilevare come la regola in ordine al ricorrere, per la quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che persistano connotati di precarietà e ciò, non già per la possibilità che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità all'insegnamento in quanto anche i rapporti di ruolo degli insegnanti di religione sono destinati a cessare, ma per le ragioni così esposte dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art.4, co. 3 L.186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co.
5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).
La Corte di Cassazione ha conseguentemente rilevato come, pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico, persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
Gravitando pur sempre nell'ambito del precariato, la Corte di Cassazione ha valutato se e a quali condizioni siffatti contratti possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in illegittimo abuso verso i relativi docenti.
Questi i rilievi della Corte di Cassazione sul punto:
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art.3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
pagina 8 di 20 Né è pensabile – dati i numeri coinvolti – che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il
, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del CP_2
sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
La Corte di Cassazione ha osservato che la realizzazione dell'abuso deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e ha rilevato come, secondo l'elaborazione giurisprudenziale e normativa, le reazioni possibili sono costituite dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, dalla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine dal risarcimento del danno.
Esclusa la praticabilità del primo rimedio che, rispetto al pubblico impiego incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, non superabile stante il tenore dell'art.97 Cost. e rilevato, quanto alla stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie, che rientra nella discrezionalità del legislatore, (…), la Corte di Cassazione ha osservato che resta quindi il rimedio risarcitorio.
Il rimedio risarcitorio è riconosciuto dall'ordinamento a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature, e, a tal riguardo, la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione S.U. 5072/2016.
Una precisazione deve essere fatta con riferimento alla già citata sentenza della Corte
Costituzionale 390/1999. La suddetta sentenza è stata richiamata da alcune precedenti sentenze di questo Tribunale al fine di confortare le conclusioni ivi espresse circa la non ricorrenza dei presupposti pagina 9 di 20 per il riconoscimento del danno comunitario, osservando in particolare come la Corte Costituzionale con quella pronuncia abbia ritenuto che la disciplina afferente la conferma dell'incarico annuale degli insegnanti di religione comporti una assimilazione di questo incarico al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò per affermare che la situazione in esame è differente da quelle per cui si ricorre al concetto di danno comunitario espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 5072/2016, pertanto non applicabile al caso di specie.
La sentenza della Corte Costituzionale è stata richiamata anche dalla esaminata sentenza della Corte di
Cassazione 18698/2022 per osservare come il giudice delle leggi avesse escluso profili di illegittimità del sistema delineato dal legislatore, in particolare con il D.Lgs 297/1994 e la conseguente contrattazione collettiva, e cioè del quadro normativo precedente - non solo la legge 186/2003 che, all'interno della categoria dei docenti di religione, ha introdotto la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato, relativamente ai quali valgono i tratti distintivi in precedenza evidenziati - ma anche la Direttiva 1999/70/CE di recepimento del citato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, i cui principi di fondo sono stati enucleati dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, alla quale deve farsi riferimento per valutare la conformità della attuale disciplina al diritto europeo,
In questa differente e più ampia prospettiva, la valutazione non può che condurre a far propria la conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18698/2022 che, evidenziati i profili di precariato che pur sempre si individuano nei contratti a rinnovo automatico per i docenti della religione cattolica, tenuto conto dei principi espressi dall'Accordo Quadro, ha delineato quando si realizza un illegittimo abuso verso tali docenti nella reiterazione dei contratti, da sanzionare come tale in coerenza con i principi espressi dalla Corte di Cassazione 5072/2016 relativamente al c.d. danno eurounitario.
***
Passando quindi ad esaminare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5072/2016, si osserva che il giudice di legittimità ha dato atto di come la Clausola 5 dell'accordo quadro nulla dica quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso, la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative, ma ha osservato che al fine della compatibilità comunitaria la reazione "sanzionatoria" dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste
pagina 10 di 20 dalla clausola 5 cit...
La Corte di Cassazione - esclusa nel lavoro pubblico contrattualizzato, la reazione valevole nel rapporto di lavoro privato, dove è prevista, in caso di violazione delle prescrizioni imperative per l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, la conversione del rapporto, oltre al risarcimento del danno ex art.32 L.183/2010; osservato come la Corte Costituzionale abbia ritenuto che l'art.36 D.Lgs. 165/2001, per la parte in cui non consente, a differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, non viola gli artt. 3 e 97 Cost.; osservato altresì come alla giurisprudenza costituzionale si affianchi, quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria, quella della Corte di giustizia dell'Unione Europea - al fine di misurare il grado di effettività della tutela del lavoratore ha quindi esaminato il profilo del risarcimento del danno in caso di illegittimo o abusivo ricorso al contratto a termine, interrogandosi su cosa si intenda per danno risarcibile ex art.36, comma 5, D.Lgs.
165/2001.
Anzitutto la Corte di Cassazione ha escluso che vi sia un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro e quindi da perdita del posto di lavoro, stante l'obbligo di concorso pubblico e il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni.
Secondo la Corte di Cassazione, nella fattispecie in esame, il danno è altro.
Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.
Si può soprattutto ipotizzare una perdita di chance nel senso che, se la pubblica amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si duole dell'illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine o, più in particolare, l'abuso della successione di contratti a termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo,
pagina 11 di 20 l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato.
L'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui
l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile.
Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore.
Individuato nei termini che precedono il danno e osservato che l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore, la Corte di Cassazione ha osservato come, pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici ex art.2729 c.c., resta indubbiamente che il danno - una volta escluso che possa consistere nella perdita del posto di lavoro occupato a termine – possa essere in concreto di difficile prova.
Conseguentemente, stante il monito della Corte di Giustizia con riferimento all'ipotesi dell'abuso del ricorso al contratto a termine, si impone un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile.
La Corte di Cassazione ha particolarmente evidenziato il monito della Corte di Giustizia secondo cui la clausola 5 dell'accordo quadro osta a "una normativa nazionale [...], la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.
La Corte di Cassazione ha quindi rilevato come a livello comunitario, in ragione del monito della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma - in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in
pagina 12 di 20 violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come parametro interposto ex art.117, primo comma, Cost. e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine.
La Corte di Cassazione ha escluso la necessità di sollevare l'incidente di costituzionalità per effetto di una interpretazione adeguatrice, in modo da rinvenire nell'ordinamento nazionale un regime risarcitorio dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine che soddisfi quell'esigenza di tutela del lavoratore evidenziata dalla Corte di Giustizia.
A tal fine – per considerare una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa - ha preso in considerazione l'ambito normativo omogeneo, costituito dal risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e quindi quella di cui all'art.32 comma 5 legge n. 18312010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371).
Il riferimento alla predetta normativa è stato operato per rilevare come la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice.
pagina 13 di 20 (….)
Per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi
l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art.32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.
***
Deriva da tutto quanto esposto che si configura un illecito, costituito dalla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in pregiudizio del docente che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, e senza che, dopo la terza annualità, sia stato indetto il concorso di cui all'art.3 comma 2 L.186/2003.
Un tale abuso dà luogo al diritto a risarcimento del danno ex art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001, che, al fine di rendere effettiva la reazione dell'ordinamento, deve essere inteso nei termini del c.d. danno eurounitario e quindi, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2016, avendo riguardo ai parametri di cui all'art.32 comma 5 L.183/2010, ora art.28 D. Lgs. 81/2015, ai fini della agevolazione della prova da cui il lavoratore in definitiva viene esonerato, rappresentando detta agevolazione la misura dissuasiva e di rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, grazie alla pagina 14 di 20 quale la norma interna (art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001) non si pone in violazione della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE.
Relativamente al tema della agevolazione della prova, imposta per adeguare la normativa interna alla norma comunitaria, si osserva che, successivamente alle sentenze della Corte di Cassazione, nelle more del giudizio, il comma 5 dell'art.36 D. Lgs.165/2001 – rubricato personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile - è stato modificato dal D.L. 131/2024.
La disposizione in esame come modificata, in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce ora in favore del lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno e prevede, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, che il giudice stabilisca un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
L'intervenuta modifica comporta che non è più necessario avere riguardo ai parametri di cui all'art.32 comma 5 L.183/2010, ora art.28 D. Lgs. 81/2015 in quanto all'attualità, anche nel settore pubblico,
l'ordinamento, per l'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, prevede la condanna tra un minimo ed un massimo, per ottenere la quale il lavoratore è esonerato dalla prova del danno, richiesta invece solo laddove intenda provare il maggior danno.
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Non colgono nel segno le eccezioni svolte dal . Controparte_2
In particolare, la parte convenuta rileva che la Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE non è autoesecutiva e quindi non può essere applicata sic et sempliciter nel nostro ordinamento, dovendo prima essere recepita dal legislatore.
Non è qui in discussione che la più volte menzionata Clausola 5 non sia incondizionata e sufficientemente precisa di modo che deve escludersi che il giudice interno possa disapplicare il diritto nazionale contrario a tale Clausola, essendo però il giudice obbligato a fare “tutto quanto compete…prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e prevenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima” (Corte di pagina 15 di 20 Giustizia 13 gennaio 2022, cit.).
Tanto chiarito, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite dei trentasei mesi è predicata nel caso di specie, non già quale effetto della disapplicazione del diritto interno per violazione della
Clausola 5, bensì in ragione della violazione della norma interna, costituita dalla citata L.186/2003, che prevede l'indizione di concorsi a cadenza triennale, attraverso la quale, proprio l'ordinamento interno, contempla la misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà, che pur sempre connota i docenti di religione cattolica non di ruolo con contratti rinnovati per oltre tre anni.
Poiché quindi l'illecito non è configurato quale violazione della più volte menzionata Clausola 5, non colgono nel segno le “conseguenze applicative” rilevate dalla parte convenuta in relazione alla suddetta violazione che, come si è scritto, non è posta alla base dell'abuso realizzato dal
[...]
, illustrate al paragrafo 3 della memoria di costituzione. Controparte_2
In particolare la parte convenuta ha eccepito l'insussistenza della propria legittimazione passiva e della competenza del giudice del lavoro in quanto, a dire della parte, il giudizio avrebbe dovuto essere proposto contro il legislatore, con ordinaria azione risarcitoria.
L'eccezione è infondata in quanto il soggetto passivamente legittimato è proprio il
[...]
, visto che viene in rilievo la violazione dell'obbligo di indire i concorsi con Controparte_2
cadenza triennale previsti dalla normativa interna, alla cui osservanza è tenuto il
[...]
quale datore di lavoro dei docenti. Controparte_2
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'assenza di propria responsabilità in quanto la mancata indizione dei bandi di concorso previsti dalla legge 186/2003 a cadenza triennale non è imputabile al
, difettando la specifica autorizzazione, che può essere rilasciata Controparte_2
dal per la Funzione Pubblica che, a sua volta, presuppone una decisione di spesa assunta dal CP_2
legislatore
Venendo in considerazione la responsabilità contrattuale della parte convenuta quale datore di lavoro del docente, ai fini della esenzione da responsabilità deve essere fornita la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Come già osservato dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza 80/2024 in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, il non ha dimostrato Controparte_2
l'impossibilità oggettiva di adempimento all'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale, nulla avendo allegato e provato quanto alle iniziative in concreto assunte per ottenere la necessaria autorizzazione. La condotta di totale inerzia della parte datoriale non consente di ritenere sussistente la pagina 16 di 20 prova liberatoria ai fini della esclusione della responsabilità per la abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine oltre il triennio, senza alcuna indizione del doveroso concorso.
La parte convenuta ha contestato la quantificazione del risarcimento in quanto effettuata mediante applicazione analogica di una norma speciale – art.28 D.Lgs. 81/2015 – espressamente inapplicabile al comparto scuola ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 81/2015 ed ha invocato le regole ordinarie in forza delle quali grava sul ricorrente l'onere di dimostrare il danno subito.
Il rilievo è infondato.
La Corte di Cassazione non ha previsto una applicazione analogica dell'art.28 D.Lgs. 81/2015 al comparto scuola nel caso di abuso nella successione dei contratti a termine. Ha invece inteso considerare una disciplina di legge concretamente dissuasiva e quindi ha preso in considerazione la disciplina, agevolatrice della relativa prova, del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato in caso di illegittima apposizione del termine e ciò al fine di fornire una interpretazione sistematica dell'art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001, relativo al risarcimento del danno in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione. Operata l'interpretazione sistematica della suddetta norma, coerente con i principi della più volte citata Clausola 5, di modo che anche per i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione valga l'agevolazione della prova relativa all'impiego privato, la Corte di Cassazione, ai fini della successiva liquidazione del danno, ha fatto riferimento ai parametri previsti dal citato art.28, di fatto operando una liquidazione equitativa del danno nella quale, il riferimento all'art.28, vale come parametro di riferimento di natura quantitativa della liquidazione.
Tanto precisato resta che all'attualità - ferma restando per tutte le ragioni esposte dalla Corte di
Cassazione l'agevolazione della prova anche in favore del lavoratore dipendente della pubblica amministrazione, tenuto unicamente a dimostrare l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli - non è più necessario il riferimento ai parametri quantitativi di cui all'art.28 D Lgs. 81/2015.
Ciò in quanto l'art.36 D. Lgs. 165/2001 come modificato prevede propri parametri di liquidazione per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, fissati in una indennità in misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.
***
pagina 17 di 20 Applicando i principi esposti al caso di specie, la parte ricorrente ha dimostrato l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, a far tempo dall'anno scolastico
2016/2017, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli, per un totale di sette anni di contratti a termine. Il ricorrente non ha allegato né dimostrato il maggior danno e pertanto il danno si liquida nella misura prevista dalll'art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001 avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Nel caso di specie l'inizio della condotta abusiva si colloca con riferimento all'anno scolastico
2016/2017 in quanto il triennio è stato superato a far tempo da quell'anno scolastico e da quell'annualità si è realizzata la condotta abusiva, per complessivi sette anni.
Tenuto conto che il minimo dell'indennità è fissato in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, si reputa congruo liquidare per la violazione consumata nei primi tre anni quattro mensilità, con l'aumento di mezza mensilità per ogni anno successivo e quindi complessivamente sei mensilità.
***
E' infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie.
Nel caso in esame viene in considerazione una responsabilità contrattuale, trattandosi di pretesa derivante dall'esecuzione di un rapporto contrattuale, soggetta a termine decennale di prescrizione. La prescrizione non può quindi essere maturata in quanto la condotta abusiva si è sviluppata tra il 2016 e il
2023 e la causa è stata promossa con ricorso depositato il 5.4.2023.
Inoltre, proprio perché il primo contratto di rilievo ai presenti fini riguarda l'anno scolastico 2016/2017,
è eccentrico, rispetto ai fatti di causa, il rilievo della parte convenuta secondo cui sono irrilevanti i contratti a termine svolti prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CE, il 10.7.2001.
***
Per il caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la parte convenuta, con domanda riconvenzionale, ha chiesto che sia dichiarato che la parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato e che il non dovrà disporre nuove nomine in CP_2
suo favore.
Alla luce di tutto quanto esposto, per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica,
l'instaurazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per pagina 18 di 20 un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine e quindi un illecito per inadempimento datoriale da cui deriva per il lavoratore il diritto al risarcimento del danno.
L'inadempimento datoriale è tuttavia interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (così Cass. cit.18698/2022, par.12).
In questa cornice deve essere considerata la domanda riconvenzionale di accertamento negativo del diritto in capo alla parte ricorrente relativamente ad una condotta futura, quale l'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato.
L'indizione del concorso per l'assunzione in ruolo ex art.3 comma 2 L.186/2013 e con essa il funzionamento del sistema per sopperire alla condizione di precarietà del docente assunto per tre annualità con contratti a termine, in quanto interruttiva dell'inadempimento datoriale, consente l'assegnazione di nuovi incarichi al medesimo docente per le tre annualità successive.
Se così è, e considerato quindi che l'accertamento richiesto è condizionato ad eventi futuri – quali l'indizione dei concorsi – la domanda riconvenzionale è inammissibile in quanto l'accertamento del diritto o non in capo alla parte ricorrente non può prescindere dalla verifica della osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge, con specifico riferimento alla indizione di concorsi a cadenza triennale e non è consentita una pronuncia condizionata ad eventi futuri e incerti. Non senza aggiungere che non è neppure ammissibile una domanda volta ad impedire alla stessa parte istante di tenere un comportamento che, in presenza degli stessi presupposti di fatto valutati in questo giudizio, è illecito.
***
La complessità delle questioni affrontate e l'esistenza di orientamenti difformi anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese del giudizio.
pagina 19 di 20 Brescia, 24 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NASO DOMENICO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa nazionale configgente con il diritto comunitario: In via principale:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
e, per l'effetto, pagina 1 di 20 3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente (art. 32, L. n. 183/2010, ora l'art. 28, D. Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81), pari ad una indennità omnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604.
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del Contributo Unificato.
Per la parte convenuta:
1) In via pregiudiziale,
a) appurata la natura non auto-esecutiva dell'invocata Direttiva 1999/70/CE, dichiarare l'incompetenza funzionale e territoriale del Giudice del Lavoro adito, a favore del Tribunale civile di Roma, ovvero disporre la conversione del rito.
b) Ai sensi dell'art. 4 della Legge 25/03/1958, n. 260 dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
, essendo la la sola Controparte_2 Controparte_3
Amministrazione competente a stare in giudizio a fronte di domande di risarcimento da attività legislativa.
2) Sulla domanda di risarcimento del danno:
a) Dichiarare in ogni caso prescritte le quote più risalenti di danno.
b) Rigettare integralmente la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata;
c) In subordine, applicare il comma 3° dell'art. 28 D.Lgs. 81/2015 e dimezzare l'importo dell'indennizzo liquidato.
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, si chiede in via riconvenzionale che il Giudice, previa indicazione delle norme italiane disapplicate, accerti e dichiari:
a) che la Parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato;
b) che il non dovrà disporre ulteriori nomine in suo favore. Controparte_2
pagina 2 di 20 Spese vinte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato dinanzi al Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro il Parte_1 [...]
per sentire dichiarata l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro Controparte_2
a tempo determinato, stipulati con la parte convenuta per un periodo complessivo superiore a trentasei mesi, quale insegnante di religione cattolica.
Secondo la ricorrente – richiamata la normativa sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica di cui alla L.186/2003 e la giurisprudenza anche comunitaria in tema di precariato - la reiterazione dei contratti a tempo determinato è avvenuta in violazione della normativa nazionale e comunitaria, in particolare della Direttiva comunitaria 1999/70/CE di recepimento dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso dalle organizzazioni europee delle parti sociali CEEP, CES, UNICE, con riferimento alla Clausola 5, oltre che del D.Lgs 81/2015 come più volte riformato e dell'art.36 commi
1,2 e 5 D.Lgs. 165/2001.
Secondo la ricorrente il superamento del limite di trentasei mesi imposto dalla normativa di riferimento fonda il diritto al risarcimento del danno subito, in particolare in conformità ai principi enunciati dalla
Corte di Cassazione S.U. 5072/2016.
Si è costituito il per contestare la pretesa creditoria della Controparte_2
ricorrente, concludendo come trascritto in epigrafe.
La causa, di natura documentale, è stata decisa con sentenza in trattazione scritta a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come è pacifico, la ricorrente – insegnante di religione cattolica a tempo determinato, in possesso di titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente vescovo diocesano
- alla data del ricorso in servizio presso IC Nord 1 Brescia in virtù di contratto a tempo determinato - ha prestato servizio alle dipendenze del , per i seguenti anni Controparte_2
scolastici:
2013/2014 dal 1.9.2013 al 31.8.2014 presso IC Mazzano e IC Lograto;
2014/2015 dal1.9.2014 al 31.8.2015 presso IC Mazzano e IC Lograto;
2015/2016 dal1.9.2014 al 31.8.2015 presso IC Botticino IC Lograto;
2016/2017 dal 1.9.2016 al 31.8.2017 presso IC Botticino e IC Colombo Ovest 1 – Brescia;
2017/2018 dal1.9.2017 al 31.8.2018 presso l'IC Nord 1– Brescia e e IC Kennedy Ovest 3 – Brescia;
pagina 3 di 20 2018/2019 dal 1.9.2018 al 31.8.2019 presso IC Nord 1 – Brescia e IC Kennedy Ovest 3 – Brescia;
2019/2020 dal 1.9.2019 al 31.8.2020 presso IC Nord 1 – Brescia;
2020/2021 dal 1.9.2020 al 31.8.2021 presso IC Nord 1 – Brescia;
2021/2022 dal 1.9.2021 al 31.8.2022 presso IC Nord 1 – Brescia;
2022/2023 dal 1.9.2022 al 31.8.2023 presso IC Nord 1 – Brescia.
La questione della reiterazione dei contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica è stata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione 18698/2022 con cui, preliminarmente, il giudice di legittimità ha ricostruito il complesso quadro normativo dedicato ai docenti di religione, con particolare riferimento al sistema di reclutamento.
A tal riguardo con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha rilevato che:
Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto
l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il d.p.r. 16.12.1985 n.751, con il d.p.r. 23.6.1990 n.202 ed infine con il d.p.r. 20.8.2012 n.175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno
1990 ed il 28 giugno 2012.
Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
La Corte di Cassazione ha quindi osservato come, in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
pagina 4 di 20 adottato con il D.Lgs 297/1994, il legislatore abbia tenuto conto degli obblighi assunti con le suddette intese.
In particolare l'art.309 del D. Lgs. 297/1994, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2, precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente, con parità di diritti e di doveri.
La Corte di Cassazione ha osservato come anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo
1994/1997, hanno previsto, all'art.47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui all'art.309 del d.lgs. n.297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto il sistema immediatamente successivo alla revisione del Concordato ed intese collegate ha previsto incarichi necessariamente annuali, senza porre limiti alla reiterazione, impedita solo nel caso di perdita dell'idoneità all'insegnamento religioso. Il sistema è stato oggetto della pronuncia della Corte
Costituzionale 390/1999, che ha escluso profili di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta.
La Corte di Cassazione ha rilevato come nel contesto sopra descritto si sia inserita la legge
186/2003 che ha introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato (art.1). I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art.2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 dispone che l'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 precisa che «per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dei dirigenti
pagina 5 di 20 scolastici su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio» e tale personale integra il 30 % proprio degli addetti assunti a termine. L'art. 1, comma 2, prevede che «agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico” e dalla contrattazione collettiva».
La contrattazione collettiva (art. 40, comma 5, C.C.N.L. 2006/2009 di comparto), anche in tale novellato assetto, ha confermato il richiamo all'art.309, co. 2 D. Lgs. 297/1994, in ordine alla durata annuale degli incarichi con riferimento ai rapporti a tempo determinato e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti.
Per effetto di quanto precede la Corte di Cassazione ha quindi osservato come nella sostanza il legislatore abbia inteso conferire al docente di religione uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, ribadendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dall'art.309 cit., tuttavia mantenendo la specialità della categoria quanto ai titoli ed alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
La Corte di Cassazione ha quindi affrontato nello specifico il tema di causa, valutando cioè se il regime della reiterazione dei contratti a tempo determinato sia coerente con le regole eurounitarie, che vietano l'indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli.
A tal riguardo ha preso le mosse dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri enucleandone le conclusioni di fondo, così individuate:
a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica «attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia» (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70 % (ruolo) e il 30 % (contratti a termine);
pagina 6 di 20 b) Tuttavia «l'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esige … che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (….), occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia «tutto quanto (gli) compete …. prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi
e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)», procedendo ad «esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro»;
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se «non esistano “norme equivalenti per la prevenzione degli abusi”, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro» (punto 116);
d) Il giudice interno deve «interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in
modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (punto 118), curando peraltro («vegliando») di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso «non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato», dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117).
Pertanto, la necessità di adeguamento del numero dei docenti di religione cattolica al numero variabile di utenti può costituire una ragione obiettiva ai sensi della Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, spettando comunque al giudice nazionale verificare se i rinnovi trovino causa in esigenze provvisorie e temporanee e, in caso di accertato utilizzo abusivo di contratti a termine, interpretare ed applicare le disposizioni interne in modo da sanzionare l'abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Calati i principi affermati dalla Corte di Giustizia con il sistema di reclutamento e utilizzazione dei docenti di religione - che, come detto, consente il rinnovo di anno in anno dei rapporti a termine, senza limiti di tempo - la Corte di Cassazione ha anzitutto ricavato la conclusione che il rinnovo automatico non è in sé abusivo e quindi illegittimo, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti annuali comunque esistenti, mentre ritenere il contrario sarebbe solo di danno
pagina 7 di 20 ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di
Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di «vegliare» su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
La conclusione esposta non ha però impedito di rilevare come la regola in ordine al ricorrere, per la quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che persistano connotati di precarietà e ciò, non già per la possibilità che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità all'insegnamento in quanto anche i rapporti di ruolo degli insegnanti di religione sono destinati a cessare, ma per le ragioni così esposte dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall'art.4, co. 3 L.186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co.
5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co. 1 del medesimo C.C.N.L.).
La Corte di Cassazione ha conseguentemente rilevato come, pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico, persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
Gravitando pur sempre nell'ambito del precariato, la Corte di Cassazione ha valutato se e a quali condizioni siffatti contratti possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in illegittimo abuso verso i relativi docenti.
Questi i rilievi della Corte di Cassazione sul punto:
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art.3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
pagina 8 di 20 Né è pensabile – dati i numeri coinvolti – che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il
, attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del CP_2
sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
La Corte di Cassazione ha osservato che la realizzazione dell'abuso deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e ha rilevato come, secondo l'elaborazione giurisprudenziale e normativa, le reazioni possibili sono costituite dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, dalla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine dal risarcimento del danno.
Esclusa la praticabilità del primo rimedio che, rispetto al pubblico impiego incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, non superabile stante il tenore dell'art.97 Cost. e rilevato, quanto alla stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie, che rientra nella discrezionalità del legislatore, (…), la Corte di Cassazione ha osservato che resta quindi il rimedio risarcitorio.
Il rimedio risarcitorio è riconosciuto dall'ordinamento a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature, e, a tal riguardo, la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione S.U. 5072/2016.
Una precisazione deve essere fatta con riferimento alla già citata sentenza della Corte
Costituzionale 390/1999. La suddetta sentenza è stata richiamata da alcune precedenti sentenze di questo Tribunale al fine di confortare le conclusioni ivi espresse circa la non ricorrenza dei presupposti pagina 9 di 20 per il riconoscimento del danno comunitario, osservando in particolare come la Corte Costituzionale con quella pronuncia abbia ritenuto che la disciplina afferente la conferma dell'incarico annuale degli insegnanti di religione comporti una assimilazione di questo incarico al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò per affermare che la situazione in esame è differente da quelle per cui si ricorre al concetto di danno comunitario espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 5072/2016, pertanto non applicabile al caso di specie.
La sentenza della Corte Costituzionale è stata richiamata anche dalla esaminata sentenza della Corte di
Cassazione 18698/2022 per osservare come il giudice delle leggi avesse escluso profili di illegittimità del sistema delineato dal legislatore, in particolare con il D.Lgs 297/1994 e la conseguente contrattazione collettiva, e cioè del quadro normativo precedente - non solo la legge 186/2003 che, all'interno della categoria dei docenti di religione, ha introdotto la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato, relativamente ai quali valgono i tratti distintivi in precedenza evidenziati - ma anche la Direttiva 1999/70/CE di recepimento del citato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, i cui principi di fondo sono stati enucleati dalla pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, alla quale deve farsi riferimento per valutare la conformità della attuale disciplina al diritto europeo,
In questa differente e più ampia prospettiva, la valutazione non può che condurre a far propria la conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18698/2022 che, evidenziati i profili di precariato che pur sempre si individuano nei contratti a rinnovo automatico per i docenti della religione cattolica, tenuto conto dei principi espressi dall'Accordo Quadro, ha delineato quando si realizza un illegittimo abuso verso tali docenti nella reiterazione dei contratti, da sanzionare come tale in coerenza con i principi espressi dalla Corte di Cassazione 5072/2016 relativamente al c.d. danno eurounitario.
***
Passando quindi ad esaminare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5072/2016, si osserva che il giudice di legittimità ha dato atto di come la Clausola 5 dell'accordo quadro nulla dica quanto alle conseguenze dell'eventuale abuso, la cui disciplina pertanto è interamente rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale in un ampio e non definito spettro di alternative, ma ha osservato che al fine della compatibilità comunitaria la reazione "sanzionatoria" dell'ordinamento interno deve avere una forza dissuasiva non inferiore alle misure di prevenzione degli abusi previste
pagina 10 di 20 dalla clausola 5 cit...
La Corte di Cassazione - esclusa nel lavoro pubblico contrattualizzato, la reazione valevole nel rapporto di lavoro privato, dove è prevista, in caso di violazione delle prescrizioni imperative per l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato, la conversione del rapporto, oltre al risarcimento del danno ex art.32 L.183/2010; osservato come la Corte Costituzionale abbia ritenuto che l'art.36 D.Lgs. 165/2001, per la parte in cui non consente, a differenza di quanto accade nel rapporto di lavoro privato, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori possa dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, non viola gli artt. 3 e 97 Cost.; osservato altresì come alla giurisprudenza costituzionale si affianchi, quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria, quella della Corte di giustizia dell'Unione Europea - al fine di misurare il grado di effettività della tutela del lavoratore ha quindi esaminato il profilo del risarcimento del danno in caso di illegittimo o abusivo ricorso al contratto a termine, interrogandosi su cosa si intenda per danno risarcibile ex art.36, comma 5, D.Lgs.
165/2001.
Anzitutto la Corte di Cassazione ha escluso che vi sia un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro e quindi da perdita del posto di lavoro, stante l'obbligo di concorso pubblico e il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni.
Secondo la Corte di Cassazione, nella fattispecie in esame, il danno è altro.
Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.
Si può soprattutto ipotizzare una perdita di chance nel senso che, se la pubblica amministrazione avesse operato legittimamente emanando un bando di concorso per il posto, il lavoratore, che si duole dell'illegittimo ricorso al contratto a termine, avrebbe potuto parteciparvi e risultarne vincitore. Le energie lavorative del dipendente sarebbero state liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato. Il lavoratore che subisce l'illegittima apposizione del termine o, più in particolare, l'abuso della successione di contratti a termine rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo,
pagina 11 di 20 l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato.
L'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui
l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile.
Ma non può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un'occupazione migliore.
Individuato nei termini che precedono il danno e osservato che l'onere probatorio di tale danno grava interamente sul lavoratore, la Corte di Cassazione ha osservato come, pur potendo operare il regime delle presunzioni semplici ex art.2729 c.c., resta indubbiamente che il danno - una volta escluso che possa consistere nella perdita del posto di lavoro occupato a termine – possa essere in concreto di difficile prova.
Conseguentemente, stante il monito della Corte di Giustizia con riferimento all'ipotesi dell'abuso del ricorso al contratto a termine, si impone un'operazione di integrazione in via interpretativa, orientata dalla conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile.
La Corte di Cassazione ha particolarmente evidenziato il monito della Corte di Giustizia secondo cui la clausola 5 dell'accordo quadro osta a "una normativa nazionale [...], la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.
La Corte di Cassazione ha quindi rilevato come a livello comunitario, in ragione del monito della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la difficoltà della prova non può dirsi che costituisca un inconveniente di mero fatto, ma - in caso di abusivo ricorso al contratto a termine che va prevenuto con misure equivalenti, di efficacia non inferiore a quelle previste dalla clausola 5 del citato accordo quadro - ridonda in deficit di adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi in
pagina 12 di 20 violazione di quest'ultima; la quale, per essere (pacificamente) non autoapplicativa, opererebbe non di meno come parametro interposto ex art.117, primo comma, Cost. e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma interna (art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) che tale pretesa risarcitoria disciplina in termini comunitariamente inadeguati nel caso di abuso nella successione di contratti a termine.
La Corte di Cassazione ha escluso la necessità di sollevare l'incidente di costituzionalità per effetto di una interpretazione adeguatrice, in modo da rinvenire nell'ordinamento nazionale un regime risarcitorio dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine che soddisfi quell'esigenza di tutela del lavoratore evidenziata dalla Corte di Giustizia.
A tal fine – per considerare una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa - ha preso in considerazione l'ambito normativo omogeneo, costituito dal risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e quindi quella di cui all'art.32 comma 5 legge n. 18312010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371).
Il riferimento alla predetta normativa è stato operato per rilevare come la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice.
pagina 13 di 20 (….)
Per il lavoratore pubblico invece l'indennizzo ex art. 32, comma 5, è, all'opposto, in chiave agevolativa, di maggior tutela nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della prova del danno che grava sul lavoratore.
L'esigenza di interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un'adeguata reazione dell'ordinamento che assicuri effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest'ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere, comporta che è su questo piano che tale interpretazione adeguatrice deve muoversi per ricercare dal sistema complessivo della disciplina del rapporto a tempo determinato una regola che soddisfi
l'esigenza di tutela suddetta. L'indennità ex art. 32, comma 5, quindi, per il dipendente pubblico che subisca l'abuso del ricorso al contratto a tempo determinato ad opera di una pubblica amministrazione, va ad innestarsi, nella disciplina del rapporto, in chiave agevolativa dell'onere probatorio del danno subito e non già in chiave di contenimento di quest'ultimo, come per il lavoratore privato.
In sostanza il lavoratore pubblico - e non già il lavoratore privato - ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perché ciò richiede l'interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall'onere probatorio, all'indennità risarcitoria ex art.32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato.
***
Deriva da tutto quanto esposto che si configura un illecito, costituito dalla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in pregiudizio del docente che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, e senza che, dopo la terza annualità, sia stato indetto il concorso di cui all'art.3 comma 2 L.186/2003.
Un tale abuso dà luogo al diritto a risarcimento del danno ex art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001, che, al fine di rendere effettiva la reazione dell'ordinamento, deve essere inteso nei termini del c.d. danno eurounitario e quindi, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2016, avendo riguardo ai parametri di cui all'art.32 comma 5 L.183/2010, ora art.28 D. Lgs. 81/2015, ai fini della agevolazione della prova da cui il lavoratore in definitiva viene esonerato, rappresentando detta agevolazione la misura dissuasiva e di rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, grazie alla pagina 14 di 20 quale la norma interna (art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001) non si pone in violazione della Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE.
Relativamente al tema della agevolazione della prova, imposta per adeguare la normativa interna alla norma comunitaria, si osserva che, successivamente alle sentenze della Corte di Cassazione, nelle more del giudizio, il comma 5 dell'art.36 D. Lgs.165/2001 – rubricato personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile - è stato modificato dal D.L. 131/2024.
La disposizione in esame come modificata, in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce ora in favore del lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno e prevede, nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, che il giudice stabilisca un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
L'intervenuta modifica comporta che non è più necessario avere riguardo ai parametri di cui all'art.32 comma 5 L.183/2010, ora art.28 D. Lgs. 81/2015 in quanto all'attualità, anche nel settore pubblico,
l'ordinamento, per l'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, prevede la condanna tra un minimo ed un massimo, per ottenere la quale il lavoratore è esonerato dalla prova del danno, richiesta invece solo laddove intenda provare il maggior danno.
***
Non colgono nel segno le eccezioni svolte dal . Controparte_2
In particolare, la parte convenuta rileva che la Clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE non è autoesecutiva e quindi non può essere applicata sic et sempliciter nel nostro ordinamento, dovendo prima essere recepita dal legislatore.
Non è qui in discussione che la più volte menzionata Clausola 5 non sia incondizionata e sufficientemente precisa di modo che deve escludersi che il giudice interno possa disapplicare il diritto nazionale contrario a tale Clausola, essendo però il giudice obbligato a fare “tutto quanto compete…prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e prevenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima” (Corte di pagina 15 di 20 Giustizia 13 gennaio 2022, cit.).
Tanto chiarito, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite dei trentasei mesi è predicata nel caso di specie, non già quale effetto della disapplicazione del diritto interno per violazione della
Clausola 5, bensì in ragione della violazione della norma interna, costituita dalla citata L.186/2003, che prevede l'indizione di concorsi a cadenza triennale, attraverso la quale, proprio l'ordinamento interno, contempla la misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà, che pur sempre connota i docenti di religione cattolica non di ruolo con contratti rinnovati per oltre tre anni.
Poiché quindi l'illecito non è configurato quale violazione della più volte menzionata Clausola 5, non colgono nel segno le “conseguenze applicative” rilevate dalla parte convenuta in relazione alla suddetta violazione che, come si è scritto, non è posta alla base dell'abuso realizzato dal
[...]
, illustrate al paragrafo 3 della memoria di costituzione. Controparte_2
In particolare la parte convenuta ha eccepito l'insussistenza della propria legittimazione passiva e della competenza del giudice del lavoro in quanto, a dire della parte, il giudizio avrebbe dovuto essere proposto contro il legislatore, con ordinaria azione risarcitoria.
L'eccezione è infondata in quanto il soggetto passivamente legittimato è proprio il
[...]
, visto che viene in rilievo la violazione dell'obbligo di indire i concorsi con Controparte_2
cadenza triennale previsti dalla normativa interna, alla cui osservanza è tenuto il
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quale datore di lavoro dei docenti. Controparte_2
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'assenza di propria responsabilità in quanto la mancata indizione dei bandi di concorso previsti dalla legge 186/2003 a cadenza triennale non è imputabile al
, difettando la specifica autorizzazione, che può essere rilasciata Controparte_2
dal per la Funzione Pubblica che, a sua volta, presuppone una decisione di spesa assunta dal CP_2
legislatore
Venendo in considerazione la responsabilità contrattuale della parte convenuta quale datore di lavoro del docente, ai fini della esenzione da responsabilità deve essere fornita la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Come già osservato dalla Corte di Appello di Brescia con la sentenza 80/2024 in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa, il non ha dimostrato Controparte_2
l'impossibilità oggettiva di adempimento all'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale, nulla avendo allegato e provato quanto alle iniziative in concreto assunte per ottenere la necessaria autorizzazione. La condotta di totale inerzia della parte datoriale non consente di ritenere sussistente la pagina 16 di 20 prova liberatoria ai fini della esclusione della responsabilità per la abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine oltre il triennio, senza alcuna indizione del doveroso concorso.
La parte convenuta ha contestato la quantificazione del risarcimento in quanto effettuata mediante applicazione analogica di una norma speciale – art.28 D.Lgs. 81/2015 – espressamente inapplicabile al comparto scuola ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 81/2015 ed ha invocato le regole ordinarie in forza delle quali grava sul ricorrente l'onere di dimostrare il danno subito.
Il rilievo è infondato.
La Corte di Cassazione non ha previsto una applicazione analogica dell'art.28 D.Lgs. 81/2015 al comparto scuola nel caso di abuso nella successione dei contratti a termine. Ha invece inteso considerare una disciplina di legge concretamente dissuasiva e quindi ha preso in considerazione la disciplina, agevolatrice della relativa prova, del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato in caso di illegittima apposizione del termine e ciò al fine di fornire una interpretazione sistematica dell'art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001, relativo al risarcimento del danno in caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione. Operata l'interpretazione sistematica della suddetta norma, coerente con i principi della più volte citata Clausola 5, di modo che anche per i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione valga l'agevolazione della prova relativa all'impiego privato, la Corte di Cassazione, ai fini della successiva liquidazione del danno, ha fatto riferimento ai parametri previsti dal citato art.28, di fatto operando una liquidazione equitativa del danno nella quale, il riferimento all'art.28, vale come parametro di riferimento di natura quantitativa della liquidazione.
Tanto precisato resta che all'attualità - ferma restando per tutte le ragioni esposte dalla Corte di
Cassazione l'agevolazione della prova anche in favore del lavoratore dipendente della pubblica amministrazione, tenuto unicamente a dimostrare l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli - non è più necessario il riferimento ai parametri quantitativi di cui all'art.28 D Lgs. 81/2015.
Ciò in quanto l'art.36 D. Lgs. 165/2001 come modificato prevede propri parametri di liquidazione per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, fissati in una indennità in misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.
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pagina 17 di 20 Applicando i principi esposti al caso di specie, la parte ricorrente ha dimostrato l'illecito in conseguenza del rinnovo automatico del contratto per oltre un triennio, a far tempo dall'anno scolastico
2016/2017, senza che siano stati indetti concorsi di accesso ai ruoli, per un totale di sette anni di contratti a termine. Il ricorrente non ha allegato né dimostrato il maggior danno e pertanto il danno si liquida nella misura prevista dalll'art.36 comma 5 D.Lgs. 165/2001 avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Nel caso di specie l'inizio della condotta abusiva si colloca con riferimento all'anno scolastico
2016/2017 in quanto il triennio è stato superato a far tempo da quell'anno scolastico e da quell'annualità si è realizzata la condotta abusiva, per complessivi sette anni.
Tenuto conto che il minimo dell'indennità è fissato in quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, si reputa congruo liquidare per la violazione consumata nei primi tre anni quattro mensilità, con l'aumento di mezza mensilità per ogni anno successivo e quindi complessivamente sei mensilità.
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E' infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese risarcitorie.
Nel caso in esame viene in considerazione una responsabilità contrattuale, trattandosi di pretesa derivante dall'esecuzione di un rapporto contrattuale, soggetta a termine decennale di prescrizione. La prescrizione non può quindi essere maturata in quanto la condotta abusiva si è sviluppata tra il 2016 e il
2023 e la causa è stata promossa con ricorso depositato il 5.4.2023.
Inoltre, proprio perché il primo contratto di rilievo ai presenti fini riguarda l'anno scolastico 2016/2017,
è eccentrico, rispetto ai fatti di causa, il rilievo della parte convenuta secondo cui sono irrilevanti i contratti a termine svolti prima della scadenza del termine di recepimento della Direttiva 1999/70/CE, il 10.7.2001.
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Per il caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la parte convenuta, con domanda riconvenzionale, ha chiesto che sia dichiarato che la parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato e che il non dovrà disporre nuove nomine in CP_2
suo favore.
Alla luce di tutto quanto esposto, per i docenti di religione cattolica nella scuola pubblica,
l'instaurazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per pagina 18 di 20 un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine e quindi un illecito per inadempimento datoriale da cui deriva per il lavoratore il diritto al risarcimento del danno.
L'inadempimento datoriale è tuttavia interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive (così Cass. cit.18698/2022, par.12).
In questa cornice deve essere considerata la domanda riconvenzionale di accertamento negativo del diritto in capo alla parte ricorrente relativamente ad una condotta futura, quale l'assegnazione di ulteriori incarichi annuali a tempo determinato.
L'indizione del concorso per l'assunzione in ruolo ex art.3 comma 2 L.186/2013 e con essa il funzionamento del sistema per sopperire alla condizione di precarietà del docente assunto per tre annualità con contratti a termine, in quanto interruttiva dell'inadempimento datoriale, consente l'assegnazione di nuovi incarichi al medesimo docente per le tre annualità successive.
Se così è, e considerato quindi che l'accertamento richiesto è condizionato ad eventi futuri – quali l'indizione dei concorsi – la domanda riconvenzionale è inammissibile in quanto l'accertamento del diritto o non in capo alla parte ricorrente non può prescindere dalla verifica della osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge, con specifico riferimento alla indizione di concorsi a cadenza triennale e non è consentita una pronuncia condizionata ad eventi futuri e incerti. Non senza aggiungere che non è neppure ammissibile una domanda volta ad impedire alla stessa parte istante di tenere un comportamento che, in presenza degli stessi presupposti di fatto valutati in questo giudizio, è illecito.
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La complessità delle questioni affrontate e l'esistenza di orientamenti difformi anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, giustifica la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) compensa le spese del giudizio.
pagina 19 di 20 Brescia, 24 aprile 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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