Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2024, n. 25433
CASS
Sentenza 23 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di una società contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La società aveva impugnato avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRES per gli anni 2005, 2006 e 2007, sostenendo la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, poiché il suo legale non era stato avvisato della data di udienza. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, aveva sostenuto la legittimità degli accertamenti, evidenziando l'inesistenza fiscale delle imprese emittenti le fatture contestate.

Il giudice ha ritenuto fondata la prima censura, evidenziando che l'omessa comunicazione della data di udienza al difensore della società ha violato il principio del contraddittorio, essenziale nel processo tributario. La Corte ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo esame, assorbendo le ulteriori censure presentate dalla ricorrente. La decisione sottolinea l'importanza della corretta comunicazione nel garantire il diritto di difesa e la regolarità del processo.

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Massime1

Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce sì una nullità processuale, ma non determina la retrocessione del processo alla C.T.R., ove non siano necessari accertamenti meritali e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio. Tuttavia, nel caso di specie, comprovato che al difensore della Società non era stata effettuata la prescritta comunicazione e che lo stesso non aveva preso parte, quindi, all'udienza di trattazione fissata innanzi alla C.T.R. con evidente violazione del principio del diritto al contraddittorio, per il fatto che alcune censure mosse alla sentenza impugnata presupponevano accertamenti meritali non potava trovare applicazione il principio sopra riportato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2024, n. 25433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25433
    Data del deposito : 23 settembre 2024
    Fonte ufficiale :

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