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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 19166/2024 R.G. N. 19166-1/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da nata a [...], Brasile, il 14/01/1965, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Moretti del foro di C.F._1 Milano, presso il cui studio in Milano, alla piazza Sant' Agostino n. 24, è elettivamente domiciliata
- ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui
[...] uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente:
“In via cautelare: SOSPENDERE il provvedimento di diniego della Questura di Milano rif. 44/2024 notificato il giorno 08/05/2024 CON ORDINE alla Questura di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione del giudizio;
Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE SUSSISTENTI le esigenze di cui all' art. 19, comma 1 e/o comma 1.1 così come modificato dal D.L. n. 130/2020, T.U. Immigrazione
ORDINANDO alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale della durata di due anni. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
In fatto
In data 31.07.2023 la ricorrente presentava al Questore di Milano richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 29.01.2024 notificato in data 08.05.2024, il Questore di Milano ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Milano, il parere così come previsto dalla normativa vigente;
► che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano ha espresso in data 11.01.2024 parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. D.lgs. 286/98, né sono stati riscontrati ulteriori elementi che possano fondare la necessità di tutelare la vita provata e familiare così come previsto dall'art. 8 CEDU.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 23/05/2024 la difesa della ricorrente ha domandato:
“In via cautelare: SOSPENDERE il provvedimento di diniego della Questura di Milano rif. 44/2024 notificato il giorno 08/05/2024 CON ORDINE alla Questura di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione del giudizio;
Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE SUSSISTENTI le esigenze di cui all' art. 19, comma 1 e/o comma 1.1 così come modificato dal D.L. n. 130/2020, T.U. Immigrazione
ORDINANDO alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale della durata di due anni. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
In data 07.03.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda cautelare e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) della ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa della ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020,
n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione della ricorrente nel nostro Paese e mettendo in rilievo le patologie di cui è affetta la ricorrente.
pag. 2/6 Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 30.04.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo.
Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
pag. 3/6 con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Cassazione Civile, Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n. 34095 del
2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che la ricorrente si sia radicata in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
La difesa ha ben descritto le vicissitudini familiari che hanno segnato la ricorrente e per le quali si rinvia a quanto dedotto con il ricorso.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano che, sebbene con significative fasi interruttive, fu avviato dalla ricorrente nel 2010 e che
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
pag. 4/6 da qualche anno è caratterizzato da una stabile convivenza con un cittadino italiano, la difesa ha prodotto una serie di documenti.
Quanto al profilo lavorativo, la ricorrente fa la sarta, per la cui attività ha aperto la partita IVA (prodotta con la nota difensiva del 18/03/2025) e in relazione alla quale ha prodotto la dichiarazione di inizio attività il 20/01/2023 (allegata al ricorso introduttivo), cinque fatture relative all'anno 2024 – dalle quali si evince la scelta del regime forfettario con ogni conseguenza circa l'obbligo di versamento dell'IVA - e il bilancio economico (all. nota del 18/03/2025), sottoscritto da un professionista.
Sempre sotto il profilo economico, la ricorrente ha prodotto, con nota del 17/09/2024, il
CUD 2024 relativo al suo compagno convivente, il cittadino italiano Persona_1
dal quale risulta un rapporto di lavoro iniziato nel 2003 a tempo indeterminato
[...]
e un reddito annuo di 23.000 euro circa.
Quanto alla condizione abitativa e familiare, la difesa ha depositato varie dichiarazioni, aggiornate nel tempo, del partner aventi ad oggetto la relazione Persona_1 sentimentale con la ricorrente, e il contratto di locazione a firma di quest'ultimo si un appartamento sito nel Comune di Milano alla via Fratelli Morelli n. 1, dove la coppia convive dall' 1/02/2025; a tale proposito la difesa precisa che la ricorrente, priva di un permesso di soggiorno, è allo stato impossibilitata a chiedere l' iscrizione anagrafica e conseguentemente la registrazione del patto di convivenza, come da circolare del n. 78/2021. Controparte_1
Con riferimento alle condizioni di salute della ricorrente, la difesa ha depositato relazione clinica del 7/03/2025 dell'Ospedale Fatebenefratelli Sacco in cui si attesta che la ricorrente è affetta da Disturbo Ansioso Depressivo, ernia cervicale e algie agli arti superiori, alle gambe, al dorso con diffusione talvolta all' addome.
Emerge, pertanto, altresì una condizione di vulnerabilità della ricorrente, determinata dalle sue condizioni di salute che, pur non avendo di fatto condizionato la sua capacità lavorativa e la conseguente integrazione sul territorio nazionale, va tenuta in considerazione, sia perché frutto anche del complicato e sfortunato vissuto familiare, sia perché mette ancora più in luce gli sforzi profusi dalla stessa al fine di inserirsi nel sistema socioeconomico italiano.
Ritiene dunque il Collegio che la ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, trovando anche una dimensione personale ed affettiva che dura nel tempo e che le consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in autonomia.
In questa situazione ritiene il Tribunale che, qualora venisse rimpatriata nel Paese di origine, la ricorrente, anche alla luce dell'età ormai avanzata, si troverebbe in condizioni di estrema fragilità ad essere ricollocata in un contesto dal quale è stata completamente sradicata ed al quale nulla oramai la lega.
L'allontanamento della ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
La decisione nel merito assorbe l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
pag. 5/6 Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che la ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono stati compiutamente maturati e documentati nel corso del procedimento e, comunque, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nata a [...] Parte_1
Paolo, Brasile, il 14/01/1965, C.F. e, per l'effetto, C.F._1 riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Manuela Comodi
pag. 6/6
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente rel. dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto come in epigrafe promosso da nata a [...], Brasile, il 14/01/1965, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Moretti del foro di C.F._1 Milano, presso il cui studio in Milano, alla piazza Sant' Agostino n. 24, è elettivamente domiciliata
- ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui
[...] uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore di Milano con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1 e co 1.1 T.U.I.
Conclusioni per il ricorrente:
“In via cautelare: SOSPENDERE il provvedimento di diniego della Questura di Milano rif. 44/2024 notificato il giorno 08/05/2024 CON ORDINE alla Questura di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione del giudizio;
Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE SUSSISTENTI le esigenze di cui all' art. 19, comma 1 e/o comma 1.1 così come modificato dal D.L. n. 130/2020, T.U. Immigrazione
ORDINANDO alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale della durata di due anni. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
In fatto
In data 31.07.2023 la ricorrente presentava al Questore di Milano richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 29.01.2024 notificato in data 08.05.2024, il Questore di Milano ha rigettato l'istanza, rilevando:
► che ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno è stato richiesto alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
Milano, il parere così come previsto dalla normativa vigente;
► che, nella specie, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano ha espresso in data 11.01.2024 parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché non sussistono i presupposti previsti dall'art. 19 c. 1 e 1.1. D.lgs. 286/98, né sono stati riscontrati ulteriori elementi che possano fondare la necessità di tutelare la vita provata e familiare così come previsto dall'art. 8 CEDU.
Il Questore ha, pertanto, ritenuto di rigettare l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno.
Con ricorso tempestivamente depositato il 23/05/2024 la difesa della ricorrente ha domandato:
“In via cautelare: SOSPENDERE il provvedimento di diniego della Questura di Milano rif. 44/2024 notificato il giorno 08/05/2024 CON ORDINE alla Questura di rilasciare alla ricorrente un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione del giudizio;
Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE SUSSISTENTI le esigenze di cui all' art. 19, comma 1 e/o comma 1.1 così come modificato dal D.L. n. 130/2020, T.U. Immigrazione
ORDINANDO alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno protezione speciale della durata di due anni. IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
In data 07.03.2025 si è costituito il , chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda cautelare e del ricorso, con vittoria di spese e dei compensi di lite.
È stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) della ricorrente in Italia.
Nel termine fissato, la difesa della ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta, ha prodotto documentazione integrativa e ha insistito nella propria richiesta, evidenziando la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998, come novellati dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020,
n. 173, data la continua e ormai acclarata integrazione della ricorrente nel nostro Paese e mettendo in rilievo le patologie di cui è affetta la ricorrente.
pag. 2/6 Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 30.04.2025.
In diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento di una forma di protezione complementare di natura nazionale (umanitaria o speciale), va anzitutto premesso che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 05.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo.
Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023).
Si procede quindi, di seguito, a una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso in esame.
Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario e poi eliminato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
La protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [1].
La norma, all'art. 1 co. 1 lett. e), ha modificato in particolare l'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. n. 286/1998:
- estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione (già previsto qualora esistano fondati motivi di ritenere che il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a tortura) anche ai casi in cui rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- stabilendo il divieto di espulsione dello straniero, e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale, ex art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008), anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 d.l. n. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali,
pag. 3/6 con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”[2].
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'art. 19 co.
1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
Quanto ai parametri normativi sui quali si fonda detta valutazione anche la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune recenti pronunce, che forniscono indicazioni utili per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
In particolare, la Corte di Cassazione con una recente pronuncia ha chiarito che “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (cfr. Cassazione Civile, Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022 e nello stesso anche Ordinanza n. 34095 del
2021).
In un'altra recente pronuncia la Corte ha chiarito, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, che “l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia ((cfr. Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8373 del 15/03/2022, Cassazione N. 34095 del 2021, Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 – 01).
Tanto premesso, reputa il Collegio che dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa nella nota a trattazione scritta, emerge che la ricorrente si sia radicata in Italia e abbia raggiunto un buon livello di integrazione.
La difesa ha ben descritto le vicissitudini familiari che hanno segnato la ricorrente e per le quali si rinvia a quanto dedotto con il ricorso.
A supporto delle allegazioni relative al percorso di integrazione sul territorio italiano che, sebbene con significative fasi interruttive, fu avviato dalla ricorrente nel 2010 e che
[2] Cfr. sul punto la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24413/2021, nel condivisibile senso della retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
pag. 4/6 da qualche anno è caratterizzato da una stabile convivenza con un cittadino italiano, la difesa ha prodotto una serie di documenti.
Quanto al profilo lavorativo, la ricorrente fa la sarta, per la cui attività ha aperto la partita IVA (prodotta con la nota difensiva del 18/03/2025) e in relazione alla quale ha prodotto la dichiarazione di inizio attività il 20/01/2023 (allegata al ricorso introduttivo), cinque fatture relative all'anno 2024 – dalle quali si evince la scelta del regime forfettario con ogni conseguenza circa l'obbligo di versamento dell'IVA - e il bilancio economico (all. nota del 18/03/2025), sottoscritto da un professionista.
Sempre sotto il profilo economico, la ricorrente ha prodotto, con nota del 17/09/2024, il
CUD 2024 relativo al suo compagno convivente, il cittadino italiano Persona_1
dal quale risulta un rapporto di lavoro iniziato nel 2003 a tempo indeterminato
[...]
e un reddito annuo di 23.000 euro circa.
Quanto alla condizione abitativa e familiare, la difesa ha depositato varie dichiarazioni, aggiornate nel tempo, del partner aventi ad oggetto la relazione Persona_1 sentimentale con la ricorrente, e il contratto di locazione a firma di quest'ultimo si un appartamento sito nel Comune di Milano alla via Fratelli Morelli n. 1, dove la coppia convive dall' 1/02/2025; a tale proposito la difesa precisa che la ricorrente, priva di un permesso di soggiorno, è allo stato impossibilitata a chiedere l' iscrizione anagrafica e conseguentemente la registrazione del patto di convivenza, come da circolare del n. 78/2021. Controparte_1
Con riferimento alle condizioni di salute della ricorrente, la difesa ha depositato relazione clinica del 7/03/2025 dell'Ospedale Fatebenefratelli Sacco in cui si attesta che la ricorrente è affetta da Disturbo Ansioso Depressivo, ernia cervicale e algie agli arti superiori, alle gambe, al dorso con diffusione talvolta all' addome.
Emerge, pertanto, altresì una condizione di vulnerabilità della ricorrente, determinata dalle sue condizioni di salute che, pur non avendo di fatto condizionato la sua capacità lavorativa e la conseguente integrazione sul territorio nazionale, va tenuta in considerazione, sia perché frutto anche del complicato e sfortunato vissuto familiare, sia perché mette ancora più in luce gli sforzi profusi dalla stessa al fine di inserirsi nel sistema socioeconomico italiano.
Ritiene dunque il Collegio che la ricorrente ha compiuto significativi sforzi al fine di raggiungere un valido inserimento nel sistema socioeconomico italiano, trovando anche una dimensione personale ed affettiva che dura nel tempo e che le consente lo svolgimento di una vita dignitosa e in autonomia.
In questa situazione ritiene il Tribunale che, qualora venisse rimpatriata nel Paese di origine, la ricorrente, anche alla luce dell'età ormai avanzata, si troverebbe in condizioni di estrema fragilità ad essere ricollocata in un contesto dal quale è stata completamente sradicata ed al quale nulla oramai la lega.
L'allontanamento della ricorrente determinerebbe, dunque, la violazione del diritto alla tutela della sua vita privata.
Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32, terzo comma, del D.lgs. 25 del 2008.
La decisione nel merito assorbe l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
pag. 5/6 Sulle spese
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale di doverle compensare: se è vero che la ricorrente vede riconosciuta la sua domanda, è anche vero che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono stati compiutamente maturati e documentati nel corso del procedimento e, comunque, successivamente al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nata a [...] Parte_1
Paolo, Brasile, il 14/01/1965, C.F. e, per l'effetto, C.F._1 riconosce il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 32 comma 3, D.lgs. 25/08 in relazione all'art. 19, comma 1.1 TUI;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- provvede con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Manuela Comodi
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