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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1364/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Beatrice Siccardi Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1364/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
9.5.2023 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 5.2.2025
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Portantiolo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto,
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
pagina 1 di 17 Daminelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Corso Vercelli n.
40,
Appellata e appellante incidentale oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla rimessione in istruttoria della causa concernente tutti i documenti bancari che sono stati, dapprima, ammessi nel procedimento di primo grado e, poi, dichiarati inammissibili, in quanto ciò integra palese violazione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa, nonché del principio del contraddittorio;
Sempre in via principale: condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a risarcire, all'appellante tutte le anticipazioni sostenute, come in narrativa meglio specificati, oltre a liquidare l'esatto compenso professionale spettante all'avvocato difensore, Marco
Portantiolo, per il giudizio di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, sia del procedimento di primo grado che del presente giudizio di impugnazione, con distrazione degli stessi a favore dell'avv. Marco Portantiolo, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora la rinnovazione della C.T.U. contabile, al fine di accertare, in ordine al contratto di conto corrente oggetto di causa, l'applicazione di condizioni non contrattualizzate, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa illegittima;
quantificare l'importo indebitamente trattenuto dalla banca;
ricalcolare il corretto saldo dare/avere tra le parti, in relazione al rapporto dedotto in giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. [3077]/2023 del
Tribunale di Milano del 11.04.2023; [nde: rectius, il numero della sentenza è 2889/2023, mentre il n.
3077/2023, evidentemente indicato per mero errore materiale, è quello del repertorio];
pagina 2 di 17 - in via subordinata, quale appello incidentale che deve intendersi tuttavia condizionato, ovvero a valere solo nel caso in cui venga accolto (anche solo parzialmente) l'appello principale, non avendo un interesse diverso, si chiede la riforma della sentenza impugnata n. [3077]/2023, nella parte in cui ha ritenuto di rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e nella parte in cui ha ritenuto non validamente pattuito il tasso debitore con riferimento al conto corrente n. 787482 riproponendo quanto già eccepito in primo grado, e rideterminando, previo rinnovo/richiamo della
CTU svolta nel primo grado, l'esatto dare/avere tra le parti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, disporre un'integrazione e/o rinnovazione della ctu contabile espletata in primo grado, tenendo conto dei rilievi svolti in atti;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.1.2022, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano,
[...] Controparte_1
deducendo l'applicazione, da parte della di addebiti illegittimi a titolo di CP_2
interessi, commissioni e spese in relazione al contratto di conto corrente n. 787482 acceso nel 1989 (cui era collegato il conto anticipi n. 110120503) e domandando il ricalcolo del saldo di c/c, nonché la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato (quantificato nell'importo complessivo di euro 244.155,72).
si è costituita (9.5.2022) e ha eccepito: CP_1
- l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., della domanda di accertamento negativo del saldo e della relativa richiesta di ripetizione, essendo il conto corrente ancora acceso;
- l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutte le rimesse di natura solutoria risalenti a più di dieci anni prima della proposizione del giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate.
pagina 3 di 17 Alla prima udienza del 31.5.2022, il giudice di prime cure ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., riservandosi sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
A seguito del deposito delle predette memorie, il primo giudice (con ordinanza del
23.9.2022) ha assegnato all'attrice termine sino al 17.10.2022 per:
- produrre un indice sufficientemente dettagliato relativo alla documentazione bancaria prodotta sub. doc. 2 allegato all'atto di citazione;
- versare nuovamente in atti alcune parti del citato doc. 2 (in particolare, le cartelle denominate “3a.zip”, “parte 7.zip”, “parte 8.zip”), dal momento che esse non risultavano suscettibili di apertura e, dunque, di lettura.
La difesa di ha quindi provveduto – con nota del 29.9.2022 – a depositare quanto Pt_1
richiesto e, a tal punto, il primo giudice ha ammesso la Consulenza Tecnica d'Ufficio – finalizzata a ricostruire i rapporti per cui è causa – rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza del 26.10.2022 (cfr. ordinanza 10.10.2022).
Alla fissata udienza, il procuratore della ha osservato che non era possibile CP_2
verificare se i documenti prodotti dall'attrice in data 29.9.2022 fossero i medesimi depositati unitamente all'atto di citazione e risultati illeggibili e ha chiesto, pertanto, che i predetti documenti non venissero considerati dal Consulente nominato ai fini delle operazioni di ricalcolo del saldo di c/c.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione dell'istituto di credito e ha disposto, pertanto, che il Ctu effettuasse i conteggi tenendo conto dei soli documenti originariamente prodotti (cfr. verbale udienza 26.10.2022).
All'esito delle operazioni peritali e del deposito della relazione definitiva da parte del
Consulente, il primo giudice ha quindi rinviato la causa ex art. 281 sexies, c.p.c. all'udienza dell'11 aprile 2023 per la decisione.
Con sentenza n. 2889 resa e pubblicata in tale data, il Tribunale:
pagina 4 di 17 - premesso che il conto corrente risultava ancora attivo, ha ritenuto l'eccezione di inammissibilità svolta da CP_1
a. infondata con riferimento alla domanda di accertamento negativo del saldo;
b. fondata in relazione alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla CP_2
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo non condivisibile la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie offerta dalla giurisprudenza di legittimità;
- ha rilevato la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori nel contratto di conto corrente oggetto di causa per indeterminatezza dell'oggetto;
- per quanto riguarda l'usurarietà del tasso applicato e le spese non dovute, ha reputato generiche le allegazioni avanzate dalla parte attrice;
- quanto all'anatocismo, ha ritenuto a. legittimi gli addebiti effettuati dalla a titolo di interessi anatocistici nel CP_2
periodo compreso tra il 30.9.2000 e il 31.12.2013;
b. illegittimi gli addebiti operati nel periodo compreso tra il 1.1.2014 e il 28.2.2017;
c. legittimi gli addebiti effettuati tra il 1.3.2017 e il 30.6.2021 (ultimo estratto conto depositato in atti), in forza della specifica autorizzazione concessa dalla correntista.
- quanto alle c.m.s. (e successive: Commissione di Mancato Utilizzo, Commissione per la messa a
Disposizione di Fondi, Commissione di Affidamento, Commissione di Istruttoria Veloce), ne ha accertato la corretta sottoscrizione a partire dal 10.2.2015 (primo contratto di apertura di credito), stimando le commissioni applicate prima di tale data come illegittimamente addebitate.
Tutto ciò premesso, sulla base delle risultanze della Ctu, ha accertato che l'entità del saldo del conto corrente ordinario acceso dalla società attrice, alla data del 30.6.2021, era pari a € 15.199,67 a debito della correntista (in luogo del saldo originario, pari ad €
20.146,20 a debito di , ha condannato la al pagamento delle spese di lite Pt_1 CP_2
(quantificate in euro 2.000,00, oltre spese generali 15% e oneri di legge) e ha posto in capo alla stessa le spese di Ctu.
pagina 5 di 17 Con atto di citazione notificato in data 9.5.2023 la società correntista ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure per avere il Tribunale:
1. impedito che la Consulenza Tecnica d'Ufficio fosse espletata anche sulla documentazione bancaria prodotta da con nota di deposito del 29.9.2022; Pt_1
2. erroneamente liquidato le spese di lite
Ha concluso chiedendo la rimessione in istruttoria della causa al fine di accertare il saldo effettivo del conto corrente alla data del 30.6.2021 e la condanna di al CP_1
pagamento delle spese – correttamente quantificate – di entrambi i gradi di giudizio.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1364/2023 e la prima udienza fissata per il giorno
8.11.2023.
si è costituita in appello (4.10.2023) contestando la fondatezza CP_1
dell'impugnazione avversa e chiedendone il rigetto.
In subordine, ha inoltre interposto due motivi di appello incidentale condizionato all'accoglimento – anche solo parziale – del gravame principale, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha:
1. rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avanzata dalla CP_2
2. accertato l'applicazione di interessi ultralegali al rapporto di c/c per cui è causa sull'errato presupposto della nullità del tasso di interesse pattuito.
Alla fissata udienza del giorno 8.11.2023, l'istruttore ha rinviato la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 14 febbraio 2024, assegnando i termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte con la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
All'esito della fissata udienza, la causa è stata trattenuta in decisione e la Corte, ritenutane l'opportunità, ha disposto l'esperimento di un'integrazione della consulenza tecnica effettuata in primo grado, confermando la Ctu già nominata e sottoponendole il seguente quesito:
“letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
pagina 6 di 17 tenuto conto esclusivamente delle questioni che ancora residuano come materia contenziosa nel presente grado di giudizio
[e dunque non considerando le questioni oggetto di statuizioni del primo giudice non impugnate specificamente e pertanto passate in giudicato, quali quelle afferenti a: (i) conto anticipi n. 110120503
(già n. 2819937, già n. 21013); (ii) usura;
(iii) spese e oneri indebiti;
(iv) capitalizzazione degli interessi (già ritenuta dovuta sino all'anno 2014 e successivamente all'anno 2016); (v) commissioni di massimo scoperto, di affidamento e di istruttoria veloce (per il periodo 2009 –2015)]; acquisiti, previo consenso delle parti, eventuali altri documenti ritenuti utili;
esperito il tentativo di conciliazione;
1) Accerti il CTU i rapporti dare/avere tra le parti, indicando il saldo del conto corrente n. 787482 alla data del 30.06.21, secondo i quesiti già posti dal Tribunale nel primo grado di giudizio, ma considerando anche la documentazione prodotta da parte attrice, attuale appellante, con nota di deposito 29.9.2022;
2) Effettui inoltre, non sul 'saldo banca', ma sul cd 'saldo rettificato', gli opportuni conteggi alternativi, sia con, sia senza la documentazione prodotta con nota di deposito 29.09.2022, conteggi che:
- escludano le rimesse di natura solutoria ultradecennali dalla data di notifica della diffida
(13.02.2018) e, in alternativa, dalla notifica della domanda di mediazione (21.11.2021);
- applichino i tassi indicati nel quesito già posto dal primo giudice e comunque i tassi convenzionali oggetto di valida pattuizione e di eventuale legittima modifica ex art. 118 TUB.”
All'esito delle operazioni peritali, il Ctu ha depositato la propria relazione definitiva
(3.7.2024).
Quindi, all'udienza dell'11 settembre 2024, la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., al 5.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 29.1.2025).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 17 Ad avviso della Corte, il primo motivo di gravame della società correntista è fondato e merita accoglimento.
Sulla base della sopra esposta ricostruzione delle vicende processuali, non sembra infatti che possa essere condivisa la decisione del primo giudice di ritenere inammissibile la documentazione nuovamente depositata da – peraltro proprio su richiesta del Pt_1
Tribunale – con nota del 29.9.2022.
Giova, in tal senso, prendere le mosse dalla disciplina pro tempore vigente (oggetto di successiva abrogazione a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia) in materia di deposito telematico degli atti processuali.
L'art. 16 bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 dispone(va) che "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia".
Il citato art. 16 bis, al comma 4, prevede(va) che "il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
La normativa regolamentare cui fa riferimento la predetta disposizione è rappresentata dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 (“Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”), il cui art. 13, commi 2 e 3, stabilisce (stabiliva) che i documenti informatici allegati all'atto del processo “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia” e che “nel caso previsto dal comma 2, la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto
o del documento presso l'ufficio giudiziario competente".
pagina 8 di 17 Ebbene, con riferimento alle ricevute di deposito telematico degli atti processuali, la
Suprema Corte (cfr. Cass. 32296/2023) ha chiarito che:
i. la prima Pec è la ricevuta di accettazione (RAC), la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro al destinatario;
ii. la seconda Pec è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. Questa Pec rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, anche se con effetto subordinato al buon esito di tutto l'iter del deposito, che è quindi a formazione progressiva;
iii. la terza Pec, recante la dizione "esito controlli automatici...", informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno appena ricevuto il messaggio Pec contenente la "busta telematica" (questi controlli riguardano l'indirizzo del mittente, che deve essere censito nel REGINDE;
il formato del messaggio;
le dimensioni del messaggio, che non devono eccedere i 30 MB, ecc.);
iv. infine, il quarto messaggio Pec che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte dell'ufficio.
In seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto e i suoi eventuali allegati sono visibili all'interno del fascicolo telematico.
Ciò posto, venendo al caso in esame, si osserva che la cancelleria della VI sezione civile del Tribunale di Milano ha accettato il deposito telematico concernente l'iscrizione a ruolo della causa promossa della società e ha inviato al difensore di Parte_1
quest'ultima la quarta pec di “accettazione avvenuta con successo” (cfr. doc. 5 , Pt_1
senza che risulti alcuna comunicazione di errore trasmessa dal sistema informatico, né una segnalazione da parte della cancelleria in ordine all'illeggibilità dei documenti prodotti dalla società.
In tale contesto, è evidente che il difensore della società abbia riposto affidamento nell'esito positivo del deposito stesso e, di conseguenza, la presenza di un errore non pagina 9 di 17 imputabile al depositante legittima questi a chiedere e a ottenere la concessione di un termine ai fini della rinnovazione del deposito.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione di relativa all'impossibilità di verificare CP_1
se i documenti depositati dalla difesa dell'odierna appellante con nota del 29.9.2022 fossero effettivamente identici a quelli originariamente allegati all'atto di citazione, si osserva innanzitutto che la difesa della – pur avendo avuto conoscenza, a seguito CP_2
dell'istanza di visibilità del 14.3.2022, del fatto che tale documentazione non fosse leggibile – non ha ritenuto di sollevare alcuna eccezione, né in sede di comparsa di costituzione, né in sede di prima udienza.
Di conseguenza, la contestazione formulata soltanto all'udienza del 26.10.2022, a parere della Corte, non può essere considerata tempestiva.
A parte ciò, non può trascurarsi che la documentazione depositata il 29.9.2022 da Pt_1
presenta diversi e significativi elementi di comunanza con quella - illeggibile - prodotta al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Innanzitutto, il file inizialmente depositato e denominato "2) documentazione bancaria - parte 3a/documenti conto anticipi 787482-1-70.pdf" risulta congruente con il documento successivamente depositato il 29 settembre 2022, intitolato "doc.
2 - parte 3a (pp. 1-
70).pdf".
Quest'ultimo, infatti, include un file di 70 pagine - lo stesso numero di quello indicato nel documento prodotto inizialmente - che contiene proprio la documentazione relativa agli anticipi regolati sul conto corrente n. 787482.
Lo stesso è a dirsi per gli altri 2 files danneggiati (docc. 2 parte 7 e parte 8, rispettivamente denominati, al momento dell'iscrizione a ruolo, “doc. perizia pagg. 1-231” e “doc. perizia pagg. 232-
462”), che sono stati ridepositati e “spacchettati” in 8 files (parte 7.1 (pp 1 – 58).zip; parte 7.2
(pp 59 - 116).zip; parte 7.3 (pp 117 - 174).zip; parte 7.4 (pp 175 - 232).zip; parte 8.1 (pp. 233 –
291).zip; parte 8.2 (pp. 292 - 349).zip; parte 8.3 (pp. 350 - 407).zip; parte 8.4 (pp. 408 - 462).zip) aventi il medesimo numero di pagine di quelli indicati nei documenti illeggibili e contenenti gli estratti del c/c 787482 oggetto di analisi nella perizia di parte depositata da sub doc. 4 nel giudizio di primo grado. Pt_1 pagina 10 di 17 Tali elementi inducono la Corte a ritenere del tutto plausibile che i documenti nuovamente depositati il 29.9.2022 fossero gli stessi prodotti con l'atto di citazione introduttivo della lite.
Per le ragioni esposte, ritenuto fondato il primo motivo, la Corte ha incaricato il
Consulente tecnico già nominato dall'Ufficio in primo grado di ricalcolare il saldo di c/c considerando anche la documentazione prodotta dall'attuale appellante con nota di deposito del 29.9.2022 (sui cui risultati v. infra).
Dall'accoglimento del predetto motivo di gravame discende che la Corte è chiamata a pronunciarsi anche sull'appello incidentale condizionato svolto da CP_1
Con il primo motivo, la censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale CP_2
rigettato l'eccezione di prescrizione, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Il motivo è fondato.
Nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle
Sezioni Unite, che hanno affrontato il problema del momento di decorrenza della prescrizione. Con la pronuncia n. 24418/2010, infatti, le S.U. hanno chiarito che l'azione di ripetizione di indebito – proposta nei confronti di una banca dal cliente che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente –
è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto una mera funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa pagina 11 di 17 restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
E ciò accade ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.
Se, invece, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare l'entità del fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento “potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto"
(vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14).
Non sembra dunque esatto parlare di "pagamenti" esclusivamente dopo la chiusura del conto corrente (come sostiene il Tribunale, sul presupposto che anche le rimesse ultrafido e extrafido costituirebbero - come quelle intrafido - delle mere annotazioni a debito, destinate a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto): tale eventualità si verifica, invero, soltanto quando siano affluite su un conto affidato rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto "scoperto", si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto.
pagina 12 di 17 Del resto, sembra davvero arduo sostenere - come fa il Tribunale - che il pagamento di un debito, se pur non ancora esigibile, non costituisca comunque un pagamento a tutti gli effetti;
tale posizione, oltre a non essere condivisa da questa Corte, si pone in deciso e insanabile contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato sin dalla pronuncia delle SU del 2010 appena sopra ricordata.
Quanto alle modalità necessarie per proporre l'eccezione di prescrizione, è opportuno ricordare che, secondo autorevole giurisprudenza, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. S.U. 13 giugno 2019, n. 15895).
Per quanto appena esposto, la Corte ha disposto l'integrazione della Ctu chiedendo al
Consulente di effettuare i ricalcoli sul saldo “rettificato” (ovverosia dedotte le annotazioni indebite), escludendo le rimesse di natura solutoria ultradecennali rispetto alla data di notifica della diffida inoltrata dalla società alla (13.2.2018, cfr. doc. 5 primo grado CP_2
e, in alternativa, rispetto alla data di notifica della domanda di mediazione Pt_1
(21.11.2021, cfr. doc. 6 primo grado . Pt_1
Risulta, inoltre, parzialmente fondato il secondo motivo di impugnazione incidentale svolto dalla CP_2
Ferma la nullità del tasso di interesse pattuito – al momento dell'accensione del conto corrente (31.8.1989, cfr. doc. 1 primo grado e della successiva ricontrattualizzazione CP_1
del 22.2.2011 (cfr. doc. 3 primo grado – per l'indeterminatezza dell'oggetto CP_1
correttamente rilevata dal primo giudice1, ha versato in atti, con la seconda CP_1 1 V. pag. 4 sentenza di primo grado: “Provvidenzialmente parte convenuta ha prodotto i contratti di conto corrente (docc. 1 e 3) […] dai quali si desume un tasso d'interesse nullo (nel contratto datato 31.8.1989: doc. 1; si tratta di contratto non prodotto da parte attrice) in quanto indeterminato, laddove rimanda “al tasso debitore del cartello: minimo 14%”: nei fatti, il cliente non sa che costo assumerà il conto corrente (non potendo pagina 13 di 17 memoria ex art. 183 VI comma cpc (e, pertanto, entro il limite delle preclusioni istruttorie), i contratti di apertura di credito stipulati con la correntista dal 10.2.2015 in avanti (cfr. docc. da 9 a 15 primo grado , da cui risulta la chiara indicazione dei tassi di CP_1
interesse di volta in volta pattuiti in relazione ai fidi concessi in favore della correntista.
Di tali documenti, erroneamente ritenuti inammissibili dal giudice di prime cure, ha debitamente tenuto conto il Consulente tecnico nella relazione espletata nel presente grado di appello, effettuando i ricalcoli del saldo con applicazione dei tassi di interesse via via regolarmente pattuiti (cfr. allegati 4 e 5 alla relazione depositata in data 3.7.2024).
Per tutto quanto sopra esposto, occorre quindi riformare la sentenza gravata, previa rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è causa.
A tale riguardo, si osserva che, in relazione alle conclusioni cui è pervenuto il
Consulente nel presente grado di giudizio, la difesa della non ha sollevato CP_2
contestazioni specifiche (né in sede di osservazioni alla bozza peritale, né con la nota conclusiva del 29.1.2025), limitandosi a sostenere che dovrebbe essere preso a riferimento quello scenario di calcolo, elaborato dal Ctu, che non tiene conto della documentazione ridepositata in atti dalla società il 29.9.2022. E tuttavia, alla luce di quanto già Pt_1
sopra esposto riguardo all'ammissibilità di tale produzione documentale, la Corte ritiene di non poter condividere la tesi della difesa della CP_2
D'altro canto, la società correntista contesta l'impostazione seguita dal Consulente, lamentando che questi non abbia considerato gli estratti conto scalari prodotti da Pt_1
con conseguente vizio nei risultati dei calcoli e nell'individuazione delle rimesse solutorie.
Sul punto, rileva la Corte che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha
neppure fare affidamento su un costo minimo del 14%, essendo in realtà indeterminato: quel 14% è in sintesi un cap inferiore, ossia una clausola accessoria). Nel contratto del 2011 l'indicazione del tasso d'interesse è invece puramente e semplicemente mancante (cfr. doc. 3).” pagina 14 di 17 l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.” (cfr. Cass. n. 24948/2019).
Sostanzialmente, il correntista è chiamato a dar prova non soltanto degli avvenuti pagamenti, ma anche dell'assenza, rispetto ad essi, di una valida causa che li legittimi.
Questa considerazione consente di comprendere l'inidoneità, ai fini perseguiti, dei riassunti scalari.
Se è vero che gli scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di uguale valuta, è, però, altrettanto certo che tali documenti non offrono l'indicazione giorno per giorno degli importi delle singole operazioni e delle relative causali, che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in atto.
Correttamente, pertanto, il Ctu ha preso a riferimento, nelle operazioni di ricalcolo effettuate, esclusivamente gli estratti conto analitici presenti, depositati in atti dalla società correntista.
In definitiva, la Corte ritiene di assumere a riferimento lo scenario elaborato dal
Consulente che tiene conto della documentazione prodotta dall'odierna appellante con nota del 29.9.2022 e delle rimesse solutorie ultradecennali dalla data di notifica della diffida inoltrata dalla società alla che nella fattispecie, a quanto risulta dalla Ctu, CP_2
non divergono da quelle computate dalla notifica della domanda di mediazione 2.
Impiegando dunque il predetto scenario, alla data del 30.6.2021 il saldo del c/c n.
787482 deve essere rideterminato in euro 4.562,07 a credito della correntista (mentre nella sentenza impugnata il saldo era stato ricalcolato in euro € 15.199,67 a debito della . Parte_1 2 Secondo quanto conclude il Consulente nominato, considerando sia la data di notifica della diffida (13.2.2018), sia quella della notifica della domanda di mediazione (21.11.2021), la verifica delle rimesse solutorie eseguita sul saldo rettificato che tiene conto della documentazione prodotta con nota di deposito 29.9.2022 porta al medesimo risultato per quanto riguarda il nuovo saldo di c/c (cfr. relazione pag. 13). pagina 15 di 17 Per quanto riguarda, poi, le spese di lite, va premesso che, ai fini del loro nuovo regolamento (cui la Corte è tenuta a provvedere, a fronte della riforma della sentenza gravata), occorre considerare l'esito complessivo della controversia, da valutarsi unitariamente e indipendentemente da quello delle singole fasi processuali (v. Cass. 26921/2023; Cass.
26043/2020).
In proposito, si osserva che, tenuto conto del saldo ut supra rideterminato, la domanda di accertamento negativo avanzata dalla società correntista deve considerarsi accolta soltanto parzialmente (la società aveva richiesto che venisse riconosciuta in suo favore la ben diversa somma di euro 244.155,72), Inoltre, non può ritenersi – anche alla luce CP_1
dell'accoglimento del gravame incidentale proposto – del tutto soccombente nel presente giudizio.
Ciò consente di rigettare il secondo motivo di appello svolto da (mancato Pt_1
riconoscimento delle anticipazioni sostenute in primo grado ed errata quantificazione delle spese di lite), in quanto fondato sul presupposto che la società fosse risultata integralmente vittoriosa in primo grado.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene congruo:
- per un verso, compensare tra le parti metà delle spese di lite del primo e del secondo grado e porre la metà residua a carico della quota che, tenuto CP_2
conto del valore effettivo della controversia (euro 24.708,273, pari alla differenza tra il saldo originario della – euro 20.146,20 a debito della correntista – e il saldo rettificato CP_2
che ammonta, come detto, a euro 4.562,07 a credito di , della natura delle questioni Pt_1
trattate e dello sforzo profuso dai difensori delle parti, ritiene adeguato liquidare secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (5.200,00 – 26.000,00), e dunque in complessivi euro 8.166,00 (di cui € 3.808,50 per il primo grado ed € 4.357,50 per il presente grado di giudizio), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- per altro verso, porre definitivamente a carico di ambedue le parti in solido le spese di Ctu di primo e di secondo grado.
Infine, pare appena il caso di osservare che non sussistono i requisiti ex art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo alle parti, considerato il parziale accoglimento, tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1
dell'appello incidentale avanzato da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 2889 resa e pubblicata in data 11 aprile 2023, ridetermina il saldo del conto corrente n. 787482 intestato alla società alla data del Pt_1
30.6.2021, in € 4.562,07 a credito della correntista;
2. condanna la alla rifusione, in favore di della metà delle spese di CP_2 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate per tale quota in complessivi euro 8.166,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario, compensando tra le parti la residua metà;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi del giudizio.
Milano, 5.2.2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (cfr. Cass. 26819/2024). pagina 16 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Beatrice Siccardi Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1364/2023, promossa con atto di citazione notificato in data
9.5.2023 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 5.2.2025
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Portantiolo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alberto Toffoletto,
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
pagina 1 di 17 Daminelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Corso Vercelli n.
40,
Appellata e appellante incidentale oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla rimessione in istruttoria della causa concernente tutti i documenti bancari che sono stati, dapprima, ammessi nel procedimento di primo grado e, poi, dichiarati inammissibili, in quanto ciò integra palese violazione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa, nonché del principio del contraddittorio;
Sempre in via principale: condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a risarcire, all'appellante tutte le anticipazioni sostenute, come in narrativa meglio specificati, oltre a liquidare l'esatto compenso professionale spettante all'avvocato difensore, Marco
Portantiolo, per il giudizio di primo grado;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa, sia del procedimento di primo grado che del presente giudizio di impugnazione, con distrazione degli stessi a favore dell'avv. Marco Portantiolo, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora la rinnovazione della C.T.U. contabile, al fine di accertare, in ordine al contratto di conto corrente oggetto di causa, l'applicazione di condizioni non contrattualizzate, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa illegittima;
quantificare l'importo indebitamente trattenuto dalla banca;
ricalcolare il corretto saldo dare/avere tra le parti, in relazione al rapporto dedotto in giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. [3077]/2023 del
Tribunale di Milano del 11.04.2023; [nde: rectius, il numero della sentenza è 2889/2023, mentre il n.
3077/2023, evidentemente indicato per mero errore materiale, è quello del repertorio];
pagina 2 di 17 - in via subordinata, quale appello incidentale che deve intendersi tuttavia condizionato, ovvero a valere solo nel caso in cui venga accolto (anche solo parzialmente) l'appello principale, non avendo un interesse diverso, si chiede la riforma della sentenza impugnata n. [3077]/2023, nella parte in cui ha ritenuto di rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca e nella parte in cui ha ritenuto non validamente pattuito il tasso debitore con riferimento al conto corrente n. 787482 riproponendo quanto già eccepito in primo grado, e rideterminando, previo rinnovo/richiamo della
CTU svolta nel primo grado, l'esatto dare/avere tra le parti;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, disporre un'integrazione e/o rinnovazione della ctu contabile espletata in primo grado, tenendo conto dei rilievi svolti in atti;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.1.2022, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano,
[...] Controparte_1
deducendo l'applicazione, da parte della di addebiti illegittimi a titolo di CP_2
interessi, commissioni e spese in relazione al contratto di conto corrente n. 787482 acceso nel 1989 (cui era collegato il conto anticipi n. 110120503) e domandando il ricalcolo del saldo di c/c, nonché la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato (quantificato nell'importo complessivo di euro 244.155,72).
si è costituita (9.5.2022) e ha eccepito: CP_1
- l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., della domanda di accertamento negativo del saldo e della relativa richiesta di ripetizione, essendo il conto corrente ancora acceso;
- l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate per tutte le rimesse di natura solutoria risalenti a più di dieci anni prima della proposizione del giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate.
pagina 3 di 17 Alla prima udienza del 31.5.2022, il giudice di prime cure ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., riservandosi sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti.
A seguito del deposito delle predette memorie, il primo giudice (con ordinanza del
23.9.2022) ha assegnato all'attrice termine sino al 17.10.2022 per:
- produrre un indice sufficientemente dettagliato relativo alla documentazione bancaria prodotta sub. doc. 2 allegato all'atto di citazione;
- versare nuovamente in atti alcune parti del citato doc. 2 (in particolare, le cartelle denominate “3a.zip”, “parte 7.zip”, “parte 8.zip”), dal momento che esse non risultavano suscettibili di apertura e, dunque, di lettura.
La difesa di ha quindi provveduto – con nota del 29.9.2022 – a depositare quanto Pt_1
richiesto e, a tal punto, il primo giudice ha ammesso la Consulenza Tecnica d'Ufficio – finalizzata a ricostruire i rapporti per cui è causa – rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza del 26.10.2022 (cfr. ordinanza 10.10.2022).
Alla fissata udienza, il procuratore della ha osservato che non era possibile CP_2
verificare se i documenti prodotti dall'attrice in data 29.9.2022 fossero i medesimi depositati unitamente all'atto di citazione e risultati illeggibili e ha chiesto, pertanto, che i predetti documenti non venissero considerati dal Consulente nominato ai fini delle operazioni di ricalcolo del saldo di c/c.
Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione dell'istituto di credito e ha disposto, pertanto, che il Ctu effettuasse i conteggi tenendo conto dei soli documenti originariamente prodotti (cfr. verbale udienza 26.10.2022).
All'esito delle operazioni peritali e del deposito della relazione definitiva da parte del
Consulente, il primo giudice ha quindi rinviato la causa ex art. 281 sexies, c.p.c. all'udienza dell'11 aprile 2023 per la decisione.
Con sentenza n. 2889 resa e pubblicata in tale data, il Tribunale:
pagina 4 di 17 - premesso che il conto corrente risultava ancora attivo, ha ritenuto l'eccezione di inammissibilità svolta da CP_1
a. infondata con riferimento alla domanda di accertamento negativo del saldo;
b. fondata in relazione alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate dalla CP_2
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo non condivisibile la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie offerta dalla giurisprudenza di legittimità;
- ha rilevato la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori nel contratto di conto corrente oggetto di causa per indeterminatezza dell'oggetto;
- per quanto riguarda l'usurarietà del tasso applicato e le spese non dovute, ha reputato generiche le allegazioni avanzate dalla parte attrice;
- quanto all'anatocismo, ha ritenuto a. legittimi gli addebiti effettuati dalla a titolo di interessi anatocistici nel CP_2
periodo compreso tra il 30.9.2000 e il 31.12.2013;
b. illegittimi gli addebiti operati nel periodo compreso tra il 1.1.2014 e il 28.2.2017;
c. legittimi gli addebiti effettuati tra il 1.3.2017 e il 30.6.2021 (ultimo estratto conto depositato in atti), in forza della specifica autorizzazione concessa dalla correntista.
- quanto alle c.m.s. (e successive: Commissione di Mancato Utilizzo, Commissione per la messa a
Disposizione di Fondi, Commissione di Affidamento, Commissione di Istruttoria Veloce), ne ha accertato la corretta sottoscrizione a partire dal 10.2.2015 (primo contratto di apertura di credito), stimando le commissioni applicate prima di tale data come illegittimamente addebitate.
Tutto ciò premesso, sulla base delle risultanze della Ctu, ha accertato che l'entità del saldo del conto corrente ordinario acceso dalla società attrice, alla data del 30.6.2021, era pari a € 15.199,67 a debito della correntista (in luogo del saldo originario, pari ad €
20.146,20 a debito di , ha condannato la al pagamento delle spese di lite Pt_1 CP_2
(quantificate in euro 2.000,00, oltre spese generali 15% e oneri di legge) e ha posto in capo alla stessa le spese di Ctu.
pagina 5 di 17 Con atto di citazione notificato in data 9.5.2023 la società correntista ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure per avere il Tribunale:
1. impedito che la Consulenza Tecnica d'Ufficio fosse espletata anche sulla documentazione bancaria prodotta da con nota di deposito del 29.9.2022; Pt_1
2. erroneamente liquidato le spese di lite
Ha concluso chiedendo la rimessione in istruttoria della causa al fine di accertare il saldo effettivo del conto corrente alla data del 30.6.2021 e la condanna di al CP_1
pagamento delle spese – correttamente quantificate – di entrambi i gradi di giudizio.
La causa è stata iscritta sub r.g. 1364/2023 e la prima udienza fissata per il giorno
8.11.2023.
si è costituita in appello (4.10.2023) contestando la fondatezza CP_1
dell'impugnazione avversa e chiedendone il rigetto.
In subordine, ha inoltre interposto due motivi di appello incidentale condizionato all'accoglimento – anche solo parziale – del gravame principale, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha:
1. rigettato l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avanzata dalla CP_2
2. accertato l'applicazione di interessi ultralegali al rapporto di c/c per cui è causa sull'errato presupposto della nullità del tasso di interesse pattuito.
Alla fissata udienza del giorno 8.11.2023, l'istruttore ha rinviato la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 14 febbraio 2024, assegnando i termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte con la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
All'esito della fissata udienza, la causa è stata trattenuta in decisione e la Corte, ritenutane l'opportunità, ha disposto l'esperimento di un'integrazione della consulenza tecnica effettuata in primo grado, confermando la Ctu già nominata e sottoponendole il seguente quesito:
“letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
pagina 6 di 17 tenuto conto esclusivamente delle questioni che ancora residuano come materia contenziosa nel presente grado di giudizio
[e dunque non considerando le questioni oggetto di statuizioni del primo giudice non impugnate specificamente e pertanto passate in giudicato, quali quelle afferenti a: (i) conto anticipi n. 110120503
(già n. 2819937, già n. 21013); (ii) usura;
(iii) spese e oneri indebiti;
(iv) capitalizzazione degli interessi (già ritenuta dovuta sino all'anno 2014 e successivamente all'anno 2016); (v) commissioni di massimo scoperto, di affidamento e di istruttoria veloce (per il periodo 2009 –2015)]; acquisiti, previo consenso delle parti, eventuali altri documenti ritenuti utili;
esperito il tentativo di conciliazione;
1) Accerti il CTU i rapporti dare/avere tra le parti, indicando il saldo del conto corrente n. 787482 alla data del 30.06.21, secondo i quesiti già posti dal Tribunale nel primo grado di giudizio, ma considerando anche la documentazione prodotta da parte attrice, attuale appellante, con nota di deposito 29.9.2022;
2) Effettui inoltre, non sul 'saldo banca', ma sul cd 'saldo rettificato', gli opportuni conteggi alternativi, sia con, sia senza la documentazione prodotta con nota di deposito 29.09.2022, conteggi che:
- escludano le rimesse di natura solutoria ultradecennali dalla data di notifica della diffida
(13.02.2018) e, in alternativa, dalla notifica della domanda di mediazione (21.11.2021);
- applichino i tassi indicati nel quesito già posto dal primo giudice e comunque i tassi convenzionali oggetto di valida pattuizione e di eventuale legittima modifica ex art. 118 TUB.”
All'esito delle operazioni peritali, il Ctu ha depositato la propria relazione definitiva
(3.7.2024).
Quindi, all'udienza dell'11 settembre 2024, la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., al 5.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 29.1.2025).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 7 di 17 Ad avviso della Corte, il primo motivo di gravame della società correntista è fondato e merita accoglimento.
Sulla base della sopra esposta ricostruzione delle vicende processuali, non sembra infatti che possa essere condivisa la decisione del primo giudice di ritenere inammissibile la documentazione nuovamente depositata da – peraltro proprio su richiesta del Pt_1
Tribunale – con nota del 29.9.2022.
Giova, in tal senso, prendere le mosse dalla disciplina pro tempore vigente (oggetto di successiva abrogazione a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia) in materia di deposito telematico degli atti processuali.
L'art. 16 bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 dispone(va) che "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia".
Il citato art. 16 bis, al comma 4, prevede(va) che "il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
La normativa regolamentare cui fa riferimento la predetta disposizione è rappresentata dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 (“Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”), il cui art. 13, commi 2 e 3, stabilisce (stabiliva) che i documenti informatici allegati all'atto del processo “si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia” e che “nel caso previsto dal comma 2, la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto
o del documento presso l'ufficio giudiziario competente".
pagina 8 di 17 Ebbene, con riferimento alle ricevute di deposito telematico degli atti processuali, la
Suprema Corte (cfr. Cass. 32296/2023) ha chiarito che:
i. la prima Pec è la ricevuta di accettazione (RAC), la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro al destinatario;
ii. la seconda Pec è la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), che attesta che l'atto è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. Questa Pec rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, anche se con effetto subordinato al buon esito di tutto l'iter del deposito, che è quindi a formazione progressiva;
iii. la terza Pec, recante la dizione "esito controlli automatici...", informa il depositante dell'esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno appena ricevuto il messaggio Pec contenente la "busta telematica" (questi controlli riguardano l'indirizzo del mittente, che deve essere censito nel REGINDE;
il formato del messaggio;
le dimensioni del messaggio, che non devono eccedere i 30 MB, ecc.);
iv. infine, il quarto messaggio Pec che si vede recapitare il depositante attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, da parte dell'ufficio.
In seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l'atto e i suoi eventuali allegati sono visibili all'interno del fascicolo telematico.
Ciò posto, venendo al caso in esame, si osserva che la cancelleria della VI sezione civile del Tribunale di Milano ha accettato il deposito telematico concernente l'iscrizione a ruolo della causa promossa della società e ha inviato al difensore di Parte_1
quest'ultima la quarta pec di “accettazione avvenuta con successo” (cfr. doc. 5 , Pt_1
senza che risulti alcuna comunicazione di errore trasmessa dal sistema informatico, né una segnalazione da parte della cancelleria in ordine all'illeggibilità dei documenti prodotti dalla società.
In tale contesto, è evidente che il difensore della società abbia riposto affidamento nell'esito positivo del deposito stesso e, di conseguenza, la presenza di un errore non pagina 9 di 17 imputabile al depositante legittima questi a chiedere e a ottenere la concessione di un termine ai fini della rinnovazione del deposito.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione di relativa all'impossibilità di verificare CP_1
se i documenti depositati dalla difesa dell'odierna appellante con nota del 29.9.2022 fossero effettivamente identici a quelli originariamente allegati all'atto di citazione, si osserva innanzitutto che la difesa della – pur avendo avuto conoscenza, a seguito CP_2
dell'istanza di visibilità del 14.3.2022, del fatto che tale documentazione non fosse leggibile – non ha ritenuto di sollevare alcuna eccezione, né in sede di comparsa di costituzione, né in sede di prima udienza.
Di conseguenza, la contestazione formulata soltanto all'udienza del 26.10.2022, a parere della Corte, non può essere considerata tempestiva.
A parte ciò, non può trascurarsi che la documentazione depositata il 29.9.2022 da Pt_1
presenta diversi e significativi elementi di comunanza con quella - illeggibile - prodotta al momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Innanzitutto, il file inizialmente depositato e denominato "2) documentazione bancaria - parte 3a/documenti conto anticipi 787482-1-70.pdf" risulta congruente con il documento successivamente depositato il 29 settembre 2022, intitolato "doc.
2 - parte 3a (pp. 1-
70).pdf".
Quest'ultimo, infatti, include un file di 70 pagine - lo stesso numero di quello indicato nel documento prodotto inizialmente - che contiene proprio la documentazione relativa agli anticipi regolati sul conto corrente n. 787482.
Lo stesso è a dirsi per gli altri 2 files danneggiati (docc. 2 parte 7 e parte 8, rispettivamente denominati, al momento dell'iscrizione a ruolo, “doc. perizia pagg. 1-231” e “doc. perizia pagg. 232-
462”), che sono stati ridepositati e “spacchettati” in 8 files (parte 7.1 (pp 1 – 58).zip; parte 7.2
(pp 59 - 116).zip; parte 7.3 (pp 117 - 174).zip; parte 7.4 (pp 175 - 232).zip; parte 8.1 (pp. 233 –
291).zip; parte 8.2 (pp. 292 - 349).zip; parte 8.3 (pp. 350 - 407).zip; parte 8.4 (pp. 408 - 462).zip) aventi il medesimo numero di pagine di quelli indicati nei documenti illeggibili e contenenti gli estratti del c/c 787482 oggetto di analisi nella perizia di parte depositata da sub doc. 4 nel giudizio di primo grado. Pt_1 pagina 10 di 17 Tali elementi inducono la Corte a ritenere del tutto plausibile che i documenti nuovamente depositati il 29.9.2022 fossero gli stessi prodotti con l'atto di citazione introduttivo della lite.
Per le ragioni esposte, ritenuto fondato il primo motivo, la Corte ha incaricato il
Consulente tecnico già nominato dall'Ufficio in primo grado di ricalcolare il saldo di c/c considerando anche la documentazione prodotta dall'attuale appellante con nota di deposito del 29.9.2022 (sui cui risultati v. infra).
Dall'accoglimento del predetto motivo di gravame discende che la Corte è chiamata a pronunciarsi anche sull'appello incidentale condizionato svolto da CP_1
Con il primo motivo, la censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale CP_2
rigettato l'eccezione di prescrizione, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Il motivo è fondato.
Nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle
Sezioni Unite, che hanno affrontato il problema del momento di decorrenza della prescrizione. Con la pronuncia n. 24418/2010, infatti, le S.U. hanno chiarito che l'azione di ripetizione di indebito – proposta nei confronti di una banca dal cliente che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente –
è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto una mera funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa pagina 11 di 17 restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.
Di conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
E ciò accade ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.
Se, invece, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare l'entità del fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento “potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto"
(vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14).
Non sembra dunque esatto parlare di "pagamenti" esclusivamente dopo la chiusura del conto corrente (come sostiene il Tribunale, sul presupposto che anche le rimesse ultrafido e extrafido costituirebbero - come quelle intrafido - delle mere annotazioni a debito, destinate a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto): tale eventualità si verifica, invero, soltanto quando siano affluite su un conto affidato rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto "scoperto", si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto.
pagina 12 di 17 Del resto, sembra davvero arduo sostenere - come fa il Tribunale - che il pagamento di un debito, se pur non ancora esigibile, non costituisca comunque un pagamento a tutti gli effetti;
tale posizione, oltre a non essere condivisa da questa Corte, si pone in deciso e insanabile contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato sin dalla pronuncia delle SU del 2010 appena sopra ricordata.
Quanto alle modalità necessarie per proporre l'eccezione di prescrizione, è opportuno ricordare che, secondo autorevole giurisprudenza, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. S.U. 13 giugno 2019, n. 15895).
Per quanto appena esposto, la Corte ha disposto l'integrazione della Ctu chiedendo al
Consulente di effettuare i ricalcoli sul saldo “rettificato” (ovverosia dedotte le annotazioni indebite), escludendo le rimesse di natura solutoria ultradecennali rispetto alla data di notifica della diffida inoltrata dalla società alla (13.2.2018, cfr. doc. 5 primo grado CP_2
e, in alternativa, rispetto alla data di notifica della domanda di mediazione Pt_1
(21.11.2021, cfr. doc. 6 primo grado . Pt_1
Risulta, inoltre, parzialmente fondato il secondo motivo di impugnazione incidentale svolto dalla CP_2
Ferma la nullità del tasso di interesse pattuito – al momento dell'accensione del conto corrente (31.8.1989, cfr. doc. 1 primo grado e della successiva ricontrattualizzazione CP_1
del 22.2.2011 (cfr. doc. 3 primo grado – per l'indeterminatezza dell'oggetto CP_1
correttamente rilevata dal primo giudice1, ha versato in atti, con la seconda CP_1 1 V. pag. 4 sentenza di primo grado: “Provvidenzialmente parte convenuta ha prodotto i contratti di conto corrente (docc. 1 e 3) […] dai quali si desume un tasso d'interesse nullo (nel contratto datato 31.8.1989: doc. 1; si tratta di contratto non prodotto da parte attrice) in quanto indeterminato, laddove rimanda “al tasso debitore del cartello: minimo 14%”: nei fatti, il cliente non sa che costo assumerà il conto corrente (non potendo pagina 13 di 17 memoria ex art. 183 VI comma cpc (e, pertanto, entro il limite delle preclusioni istruttorie), i contratti di apertura di credito stipulati con la correntista dal 10.2.2015 in avanti (cfr. docc. da 9 a 15 primo grado , da cui risulta la chiara indicazione dei tassi di CP_1
interesse di volta in volta pattuiti in relazione ai fidi concessi in favore della correntista.
Di tali documenti, erroneamente ritenuti inammissibili dal giudice di prime cure, ha debitamente tenuto conto il Consulente tecnico nella relazione espletata nel presente grado di appello, effettuando i ricalcoli del saldo con applicazione dei tassi di interesse via via regolarmente pattuiti (cfr. allegati 4 e 5 alla relazione depositata in data 3.7.2024).
Per tutto quanto sopra esposto, occorre quindi riformare la sentenza gravata, previa rideterminazione del saldo del conto corrente per cui è causa.
A tale riguardo, si osserva che, in relazione alle conclusioni cui è pervenuto il
Consulente nel presente grado di giudizio, la difesa della non ha sollevato CP_2
contestazioni specifiche (né in sede di osservazioni alla bozza peritale, né con la nota conclusiva del 29.1.2025), limitandosi a sostenere che dovrebbe essere preso a riferimento quello scenario di calcolo, elaborato dal Ctu, che non tiene conto della documentazione ridepositata in atti dalla società il 29.9.2022. E tuttavia, alla luce di quanto già Pt_1
sopra esposto riguardo all'ammissibilità di tale produzione documentale, la Corte ritiene di non poter condividere la tesi della difesa della CP_2
D'altro canto, la società correntista contesta l'impostazione seguita dal Consulente, lamentando che questi non abbia considerato gli estratti conto scalari prodotti da Pt_1
con conseguente vizio nei risultati dei calcoli e nell'individuazione delle rimesse solutorie.
Sul punto, rileva la Corte che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha
neppure fare affidamento su un costo minimo del 14%, essendo in realtà indeterminato: quel 14% è in sintesi un cap inferiore, ossia una clausola accessoria). Nel contratto del 2011 l'indicazione del tasso d'interesse è invece puramente e semplicemente mancante (cfr. doc. 3).” pagina 14 di 17 l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.” (cfr. Cass. n. 24948/2019).
Sostanzialmente, il correntista è chiamato a dar prova non soltanto degli avvenuti pagamenti, ma anche dell'assenza, rispetto ad essi, di una valida causa che li legittimi.
Questa considerazione consente di comprendere l'inidoneità, ai fini perseguiti, dei riassunti scalari.
Se è vero che gli scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di uguale valuta, è, però, altrettanto certo che tali documenti non offrono l'indicazione giorno per giorno degli importi delle singole operazioni e delle relative causali, che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in atto.
Correttamente, pertanto, il Ctu ha preso a riferimento, nelle operazioni di ricalcolo effettuate, esclusivamente gli estratti conto analitici presenti, depositati in atti dalla società correntista.
In definitiva, la Corte ritiene di assumere a riferimento lo scenario elaborato dal
Consulente che tiene conto della documentazione prodotta dall'odierna appellante con nota del 29.9.2022 e delle rimesse solutorie ultradecennali dalla data di notifica della diffida inoltrata dalla società alla che nella fattispecie, a quanto risulta dalla Ctu, CP_2
non divergono da quelle computate dalla notifica della domanda di mediazione 2.
Impiegando dunque il predetto scenario, alla data del 30.6.2021 il saldo del c/c n.
787482 deve essere rideterminato in euro 4.562,07 a credito della correntista (mentre nella sentenza impugnata il saldo era stato ricalcolato in euro € 15.199,67 a debito della . Parte_1 2 Secondo quanto conclude il Consulente nominato, considerando sia la data di notifica della diffida (13.2.2018), sia quella della notifica della domanda di mediazione (21.11.2021), la verifica delle rimesse solutorie eseguita sul saldo rettificato che tiene conto della documentazione prodotta con nota di deposito 29.9.2022 porta al medesimo risultato per quanto riguarda il nuovo saldo di c/c (cfr. relazione pag. 13). pagina 15 di 17 Per quanto riguarda, poi, le spese di lite, va premesso che, ai fini del loro nuovo regolamento (cui la Corte è tenuta a provvedere, a fronte della riforma della sentenza gravata), occorre considerare l'esito complessivo della controversia, da valutarsi unitariamente e indipendentemente da quello delle singole fasi processuali (v. Cass. 26921/2023; Cass.
26043/2020).
In proposito, si osserva che, tenuto conto del saldo ut supra rideterminato, la domanda di accertamento negativo avanzata dalla società correntista deve considerarsi accolta soltanto parzialmente (la società aveva richiesto che venisse riconosciuta in suo favore la ben diversa somma di euro 244.155,72), Inoltre, non può ritenersi – anche alla luce CP_1
dell'accoglimento del gravame incidentale proposto – del tutto soccombente nel presente giudizio.
Ciò consente di rigettare il secondo motivo di appello svolto da (mancato Pt_1
riconoscimento delle anticipazioni sostenute in primo grado ed errata quantificazione delle spese di lite), in quanto fondato sul presupposto che la società fosse risultata integralmente vittoriosa in primo grado.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene congruo:
- per un verso, compensare tra le parti metà delle spese di lite del primo e del secondo grado e porre la metà residua a carico della quota che, tenuto CP_2
conto del valore effettivo della controversia (euro 24.708,273, pari alla differenza tra il saldo originario della – euro 20.146,20 a debito della correntista – e il saldo rettificato CP_2
che ammonta, come detto, a euro 4.562,07 a credito di , della natura delle questioni Pt_1
trattate e dello sforzo profuso dai difensori delle parti, ritiene adeguato liquidare secondo i parametri massimi dello scaglione di riferimento (5.200,00 – 26.000,00), e dunque in complessivi euro 8.166,00 (di cui € 3.808,50 per il primo grado ed € 4.357,50 per il presente grado di giudizio), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- per altro verso, porre definitivamente a carico di ambedue le parti in solido le spese di Ctu di primo e di secondo grado.
Infine, pare appena il caso di osservare che non sussistono i requisiti ex art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in capo alle parti, considerato il parziale accoglimento, tanto dell'appello principale, quanto di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e Parte_1
dell'appello incidentale avanzato da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 2889 resa e pubblicata in data 11 aprile 2023, ridetermina il saldo del conto corrente n. 787482 intestato alla società alla data del Pt_1
30.6.2021, in € 4.562,07 a credito della correntista;
2. condanna la alla rifusione, in favore di della metà delle spese di CP_2 Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate per tale quota in complessivi euro 8.166,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario, compensando tra le parti la residua metà;
3. pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di consulenza tecnica d'ufficio di entrambi i gradi del giudizio.
Milano, 5.2.2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato
- in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (cfr. Cass. 26819/2024). pagina 16 di 17