Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 84/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA VELASQUEZ , 38 90141 PALERMO ITALIA, presso lo studio dell'Avv. BADALAMENTI MARCELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in VIA VELASQUEZ , 38 90141 PALERMO ITALIA, presso lo studio dell'Avv. BADALAMENTI MARCELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 8 gennaio 2025 e sottoscritto il 30 dicembre 2024. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
22/12/2007);
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. I figli restano collocati presso l'abitazione della madre ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) una settimana dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle ore 21,30 quando accompagnerà i figli presso l'abitazione della madre e la settimana successiva il mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì quando il padre li accompagnerà a scuola;
b) durante le festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni con il padre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) durante le festività pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni con il padre il periodo dal venerdì santo alla domenica di Pasqua oppure dal lunedì dell'angelo ed i giorni successivi;
d) per le restanti festività civili e religiose ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza e) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
3. Disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere alla moglie, Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 600,00 quale contributo al mantenimento dei figli.
4. Per quanto attiene alle spese straordinarie mediche e scolastiche relative ai figli queste rimarrano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%
2 cadauno e saranno regolamentate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Palermo.
5. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti in quanto svolgono una propria attività lavorativa;
6. La casa coniugale ubicata nel Comune di Palermo nella Via U.Giordano
n. 51, di cui la Sig.ra è esclusiva proprietaria, rimane assegnata a Pt_2 quest'ultima unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, Il pagamento dei ratei del mutuo e dell'assicurazione che gravano sulla casa coniugale, intestato ad entrambi i coniugi, continueranno ad essere pagati dal Sig. Pt_1
7. Per quanto attiene all'assegno unico relativo ai figli che viene erogato dall' i coniugi dichiarano che questo continuerà ad essere percepito CP_1 esclusivamente dalla Sig.ra ” Pt_2
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 59, P. II, S. A, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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