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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 332 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. PANCIROLI ELISABETTA CP_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA XXV C.F._1
APRILE N. 1/1 42020 ALBINEA;
APPELLANTE
contro
( , con il patrocinio dell'Avv. ROSSI GIULIANO, CP_2 C.F._2
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in PIAZZA MAZZINI C.F._3
51 41121 MODENA;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 11 del 10.12.2019-4.01.2020 del Tribunale di Modena
oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via principale e nel merito: dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2366/2014 del 13.06.2014 – n. 5657/14 R.G. emesso dal Tribunale di Modena il 11.06.2014, per la somma capitale pari ad euro 134.560,00 e notificato il 25.06.2014, in quanto illegittimo;
dichiarare infondata e, comunque non provata la domanda di pagamento della somma di euro 134.560,00 e per l'effetto rigettarla. In subordine accertare e dichiarare che è CP_1 debitrice, nei confronti di , della somma che risulterà dovuta in corso di causa, di equità CP_2
e/o di giustizia, in ogni caso nei limiti della domanda giudiziale. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli impianti idro-termo sanitari eseguiti nei cantieri di Sestola e Villalunga sono affetti da vizi che ne diminuiscono il valore e per l'effetto condannare a rifondere alla CP_2 CP_1
[... le somme necessarie alla loro eliminazione ovvero la somma corrispondente al minor valore da mettere in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'opponente all'opposta, il tutto nei limiti della somma di Euro 134.000,00 In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite, oltre ad accessori come per legge del doppio grado di giudizio. in via istruttoria: Chiede che, in revoca delle ordinanze del 11.08.2016, 01.09.2017 e del 15.12.2020, venga ammessa la CTU volta ad accertare e quantificare i vizi palesi e occulti contestati in corso di causa con le perizie di parte
(sub doc nn 20 e 22 fascicolo I grado) su opere incomplete, mezzo di prova già dedotto nella prima memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. del 10/11/2015; istanza reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.12.2019 ed ulteriormente ribadita con l'atto di citazione in appello ed a verbale del 15/12/2020 con note di trattazione scritta depositate il 10/12/2020.
Parte appellata: in via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 11/2020 del 04/01/2020, confermando
[...] la stessa in ogni sua parte. Con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 2 DM 55/2014, compensi, c.p.a. e Iva se dovuta.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con sentenza n. 4/2020 il Tribunale di Modena respingeva l'opposizione proposta da CP_1
avverso il d.i. n. 2366/2014 emesso nei suoi confronti su istanza di per il pagamento della CP_2 somma di € 134.560,00 pretesa a fronte delle fatture nn. 9/2010, 18/2011, 23 e 24/2013 relative al corrispettivo dovutogli per gli impianti termo-idro-sanitari realizzati presso tre cantieri di cui due a
Sestola e uno a Villalunga.
2 Il tribunale, stabiliva che attraverso la documentazione prodotta e gli accertamenti peritali eseguiti nel corso dell'istruttoria, la prova del credito azionato potesse ritenersi raggiunta, attesa la ritenuta congruità dei prezzi applicati;
inoltre, accoglieva le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'opposto in merito all'eccezione di non esatto ed incompleto adempimento dedotto dall'opponente dopo oltre due anni dalla consegna delle opere e visto che gli appartamenti, in gran parte venduti, erano forniti dell'attestazione di conformità e collaudo degli impianti. Spese secondo soccombenza.
Proponeva appello che si è limitata a riproporre le medesime deduzioni già formulate in CP_1
sede di opposizione riguardo al difetto di prova relativa al contenuto del contratto, all'esatto adempimento ed in merito alla congruità del corrispettivo richiesto;
contestava inoltre la sentenza in punto alla riconosciuta fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione riguardo alla tardività della denuncia dei vizi e dell'azione.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria CP_2
di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30/04/2024
_____________ ____ _______________
L'appello, per quanto al limite dell'inammissibilità ex art.342 cpc, è comunque infondato e l'esame dei tre motivi d'appello può essere condotto congiutamente.
Nel caso di specie, trattasi di un contratto di appalto fra privati per il quale la legge non richiede la forma scritta, conseguentemente trova applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, che ben può essere manifestata in forma orale o tacitamente, per facta concludentia.
Peraltro, pur contestando ripetutamente l'inesistenza di un contratto scritto, non CP_1
disconosce che l'appalto sia stato concluso in forma diversa, ma assume solo che non ne fosse stato convenuto il corrispettivo;
sostiene che l'appaltatore avrebbe dovuto fornire la prova del suo esatto e completo adempimento, inoltre, afferma che alcuni impianti presentavano dei vizi ed altri non furono mai completati e sostiene di non aver ricevuto le due ultime fatture, risalenti all'ottobre 2013.
L'appellato, dal suo canto, nega di aver mai ricevuto contestazioni, evidenzia che tutti gli appartamenti dei tre cantieri, salvo due, erano stati già venduti da oltre due anni alla data della notifica del d.i. opposto, e precisa di non aver potuto installare i sanitari (già acquistati e portati in cantiere)
3 degli ultimi due bagni perché a seguito della morte del socio di riferimento della CP_1 Parte_1
, gli era stato imposto di restituire le chiavi e quindi non aveva più avuto accesso al cantiere.
[...]
In atti risulta documentalmente provato che nel 2012 tutti gli appartamenti dei tre cantieri erano già stati venduti, salvo due dell'ultimo cantiere;
non vi è prova che la committenza abbia contestato vizi,
o inadempimenti nei due anni dalla consegna che può con certezza ritenersi avvenuta quantomeno alla data della vendita di ciascun appartamento e la circostanza relativa alla richiesta di riconsegnare le chiavi del cantiere, non è contestata. Nemmeno è stato contestato che tutti i materiali e i sanitari per i due ultimi bagni erano stati già portati in cantiere quando al fu richiesto di riconsegnare le CP_2 chiavi (il CTU in occasione del sopralluogo effettuato nell'unico bagno reso accessibile dall'appellante per le indagini peritali non li aveva rinvenuti, ma ne aveva comunque tenuto conto indicando quale fosse da ritenersi un corrispettivo congruo per il bagno completo).
Pertanto, la congruità dei prezzi applicati è stata accertata dal giudice ex art. 1657 c.c. mediante CTU.
Sulla base di detto quadro assertivo e probatorio il Tribunale ha respinto l'opposizione e confermato il d.i.
In punto di diritto, va rammentato che, in ordine al riparto dell'onere della prova, le Sezioni Unite n.
11748/2019, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo sorto in materia di vizi della compravendita, hanno chiarito anche la questione del riparto dell'onere probatorio con riferimento al contratto d'appalto e, nella specie, con riferimento alla specifica disciplina prevista dagli artt. 1667,
1668, 1669 c.c. A tal proposito, le Sezioni Unite danno atto della circostanza che l'orientamento prescelto (che addossa all'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi) è armonico rispetto alle
“analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione” richiamando la propria precedente sentenza n. 19146/2013. La citata pronuncia ha affermato, infatti, che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Tale
4 soluzione ermeneutica appare del tutto coerente sia al principio di vicinanza della prova, alla base anche della sentenza n. 13533/2001, sia al canone negativa non sunt servanda.
Da quanto sopra deriva che il primo giudice ha correttamente respinto l'opposizione ed in sede di gravame non è stato fornito alcun elemento per procedere alla riforma della decisione di primo grado.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 11/2020 del Tribunale CP_1
di Modena;
condanna rifondere a le spese di lite del presente grado, che liquida CP_1 CP_2 in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 5 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 332 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. PANCIROLI ELISABETTA CP_1 P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA XXV C.F._1
APRILE N. 1/1 42020 ALBINEA;
APPELLANTE
contro
( , con il patrocinio dell'Avv. ROSSI GIULIANO, CP_2 C.F._2
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in PIAZZA MAZZINI C.F._3
51 41121 MODENA;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 11 del 10.12.2019-4.01.2020 del Tribunale di Modena
oggetto: appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: In via principale e nel merito: dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2366/2014 del 13.06.2014 – n. 5657/14 R.G. emesso dal Tribunale di Modena il 11.06.2014, per la somma capitale pari ad euro 134.560,00 e notificato il 25.06.2014, in quanto illegittimo;
dichiarare infondata e, comunque non provata la domanda di pagamento della somma di euro 134.560,00 e per l'effetto rigettarla. In subordine accertare e dichiarare che è CP_1 debitrice, nei confronti di , della somma che risulterà dovuta in corso di causa, di equità CP_2
e/o di giustizia, in ogni caso nei limiti della domanda giudiziale. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli impianti idro-termo sanitari eseguiti nei cantieri di Sestola e Villalunga sono affetti da vizi che ne diminuiscono il valore e per l'effetto condannare a rifondere alla CP_2 CP_1
[... le somme necessarie alla loro eliminazione ovvero la somma corrispondente al minor valore da mettere in compensazione con quanto eventualmente dovuto dall'opponente all'opposta, il tutto nei limiti della somma di Euro 134.000,00 In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite, oltre ad accessori come per legge del doppio grado di giudizio. in via istruttoria: Chiede che, in revoca delle ordinanze del 11.08.2016, 01.09.2017 e del 15.12.2020, venga ammessa la CTU volta ad accertare e quantificare i vizi palesi e occulti contestati in corso di causa con le perizie di parte
(sub doc nn 20 e 22 fascicolo I grado) su opere incomplete, mezzo di prova già dedotto nella prima memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. del 10/11/2015; istanza reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.12.2019 ed ulteriormente ribadita con l'atto di citazione in appello ed a verbale del 15/12/2020 con note di trattazione scritta depositate il 10/12/2020.
Parte appellata: in via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 11/2020 del 04/01/2020, confermando
[...] la stessa in ogni sua parte. Con vittoria di spese, comprese quelle generali ex art. 2 DM 55/2014, compensi, c.p.a. e Iva se dovuta.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con sentenza n. 4/2020 il Tribunale di Modena respingeva l'opposizione proposta da CP_1
avverso il d.i. n. 2366/2014 emesso nei suoi confronti su istanza di per il pagamento della CP_2 somma di € 134.560,00 pretesa a fronte delle fatture nn. 9/2010, 18/2011, 23 e 24/2013 relative al corrispettivo dovutogli per gli impianti termo-idro-sanitari realizzati presso tre cantieri di cui due a
Sestola e uno a Villalunga.
2 Il tribunale, stabiliva che attraverso la documentazione prodotta e gli accertamenti peritali eseguiti nel corso dell'istruttoria, la prova del credito azionato potesse ritenersi raggiunta, attesa la ritenuta congruità dei prezzi applicati;
inoltre, accoglieva le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'opposto in merito all'eccezione di non esatto ed incompleto adempimento dedotto dall'opponente dopo oltre due anni dalla consegna delle opere e visto che gli appartamenti, in gran parte venduti, erano forniti dell'attestazione di conformità e collaudo degli impianti. Spese secondo soccombenza.
Proponeva appello che si è limitata a riproporre le medesime deduzioni già formulate in CP_1
sede di opposizione riguardo al difetto di prova relativa al contenuto del contratto, all'esatto adempimento ed in merito alla congruità del corrispettivo richiesto;
contestava inoltre la sentenza in punto alla riconosciuta fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione riguardo alla tardività della denuncia dei vizi e dell'azione.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria CP_2
di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30/04/2024
_____________ ____ _______________
L'appello, per quanto al limite dell'inammissibilità ex art.342 cpc, è comunque infondato e l'esame dei tre motivi d'appello può essere condotto congiutamente.
Nel caso di specie, trattasi di un contratto di appalto fra privati per il quale la legge non richiede la forma scritta, conseguentemente trova applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, che ben può essere manifestata in forma orale o tacitamente, per facta concludentia.
Peraltro, pur contestando ripetutamente l'inesistenza di un contratto scritto, non CP_1
disconosce che l'appalto sia stato concluso in forma diversa, ma assume solo che non ne fosse stato convenuto il corrispettivo;
sostiene che l'appaltatore avrebbe dovuto fornire la prova del suo esatto e completo adempimento, inoltre, afferma che alcuni impianti presentavano dei vizi ed altri non furono mai completati e sostiene di non aver ricevuto le due ultime fatture, risalenti all'ottobre 2013.
L'appellato, dal suo canto, nega di aver mai ricevuto contestazioni, evidenzia che tutti gli appartamenti dei tre cantieri, salvo due, erano stati già venduti da oltre due anni alla data della notifica del d.i. opposto, e precisa di non aver potuto installare i sanitari (già acquistati e portati in cantiere)
3 degli ultimi due bagni perché a seguito della morte del socio di riferimento della CP_1 Parte_1
, gli era stato imposto di restituire le chiavi e quindi non aveva più avuto accesso al cantiere.
[...]
In atti risulta documentalmente provato che nel 2012 tutti gli appartamenti dei tre cantieri erano già stati venduti, salvo due dell'ultimo cantiere;
non vi è prova che la committenza abbia contestato vizi,
o inadempimenti nei due anni dalla consegna che può con certezza ritenersi avvenuta quantomeno alla data della vendita di ciascun appartamento e la circostanza relativa alla richiesta di riconsegnare le chiavi del cantiere, non è contestata. Nemmeno è stato contestato che tutti i materiali e i sanitari per i due ultimi bagni erano stati già portati in cantiere quando al fu richiesto di riconsegnare le CP_2 chiavi (il CTU in occasione del sopralluogo effettuato nell'unico bagno reso accessibile dall'appellante per le indagini peritali non li aveva rinvenuti, ma ne aveva comunque tenuto conto indicando quale fosse da ritenersi un corrispettivo congruo per il bagno completo).
Pertanto, la congruità dei prezzi applicati è stata accertata dal giudice ex art. 1657 c.c. mediante CTU.
Sulla base di detto quadro assertivo e probatorio il Tribunale ha respinto l'opposizione e confermato il d.i.
In punto di diritto, va rammentato che, in ordine al riparto dell'onere della prova, le Sezioni Unite n.
11748/2019, intervenute a dirimere un contrasto interpretativo sorto in materia di vizi della compravendita, hanno chiarito anche la questione del riparto dell'onere probatorio con riferimento al contratto d'appalto e, nella specie, con riferimento alla specifica disciplina prevista dagli artt. 1667,
1668, 1669 c.c. A tal proposito, le Sezioni Unite danno atto della circostanza che l'orientamento prescelto (che addossa all'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi) è armonico rispetto alle
“analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione” richiamando la propria precedente sentenza n. 19146/2013. La citata pronuncia ha affermato, infatti, che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. Tale
4 soluzione ermeneutica appare del tutto coerente sia al principio di vicinanza della prova, alla base anche della sentenza n. 13533/2001, sia al canone negativa non sunt servanda.
Da quanto sopra deriva che il primo giudice ha correttamente respinto l'opposizione ed in sede di gravame non è stato fornito alcun elemento per procedere alla riforma della decisione di primo grado.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 11/2020 del Tribunale CP_1
di Modena;
condanna rifondere a le spese di lite del presente grado, che liquida CP_1 CP_2 in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 5 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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