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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1473/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1473/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa Bruni
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Terzolas (TN) in data 6 dicembre 1997, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terzolas, Parte II, Serie A, N. 5,
Anno 1997, e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i figli (il 13 febbraio Per_1
1 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (il 4 maggio Per_2
2003, maggiorenne e studente).
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è titolare dell'omonima impresa Parte_1 agricola mentre la sig.ra precedente collaboratrice della predetta azienda Pt_2 agricola, sta frequentando gli studi per ottenere l'attestato di OSS e coadiuva la figlia nella gestione del negozio di abbigliamento di recente apertura a Malé (TN). Per_1
I coniugi hanno dedotto che la dimora coniugale, sita a Livo (TN) frazione Scanna
n. 23 e meglio identificata dalla p.ed. 211 in C.C. Livo, è di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito con gli arredi e corredi ivi esistenti;
3) i coniugi si autorizzano reciprocamente a trasferirsi dalla casa coniugale anche prima della fissanda udienza di comparizione delle parti;
4) i figli maggiorenni ad oggi sono residenti presso la casa coniugale e i loro rapporti con la madre verranno regolati in maniera autonoma vista l'età dei figli;
5) il padre si impegna a mantenere in via esclusiva il figlio e il padre si Per_2 impegna altresì ad aiutare economicamente la figlia laddove quest'ultima Per_1 non riuscisse a far fronte agli impegni economico/finanziari derivanti dall'attività lavorativa;
6) a far data dal 01.03.2024 il sig. verserà a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento della moglie entro il 10 di Parte_2 ogni mese la somma mensile di euro 1.500 oltre aggiornamento Istat come per legge a decorrere dal 01.03.2025;
7) il sig. è proprietario delle autovetture Fiat DI targata Parte_1
EN684YT, Ford KU targata EZ191HC, Fiat PA targata BE552DL, mentre la
2 sig.ra delle autovetture Volksvagen Polo targata ER166GR, Fiat Parte_2
PA targata DH236DY e RO C3 targata GT816BF (doc. 5);
8) il sig. è proprietario delle seguenti realità immobiliari: in CC Livo Parte_1 le pp.ff. 1131, 1132, 1133, 139/1, 139/2, 1113, 1181/2, 1207/4, 1352, 605/1, 605/2,
1207/11, 1128, 1129, 1297, 1299, 1353, 1354, 1355/1, 1255, 1169, 1298, 1528,
1535, 1329, 1330, 1179, 1180/1, 542/2, 542/8, 1536, 1109/4, 1109/2, 1883/3,
1177/1, 1178/1, 1883/2, 1077/1, 1077/2, 1883/5 oltre alla p.ed. 211 (casa coniugale), in CC Cis la p.f. 254/2, in Preghena le pp.ff. 305, 306, 1916, 760,
1793/1, 608, 609/1, 388, 387 (doc. 6);
9) le parti sono comproprietarie di un immobile sito a Livo e meglio identificato dalla p.ed. 190 (doc. 7), immobile utilizzato dal sig. per Parte_1
l'attività collegata alla propria azienda agricola: tenuto conto che la sig.ra Pt_2
ha concesso al marito il comodato d'uso gratuito sulla propria quota di
[...] proprietà, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra Parte_1 Pt_2
le eventuali imposte/tasse sull'immobile stesso a semplice richiesta della
[...] medesima alla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi;
10)sui predetti immobili vi è l'iscrizione ipotecaria della Cassa Rurale di Tuenno
Val di Non, mutuo cointestato tra i coniugi (doc. 8) cosiccome il mutuo stipulato in data 21.12.2023 (doc. 9); gli altri mutui (doc. 10) sono stati contratti dal sig. con firma a garanzia della sig.ra che ha già ottenuto Parte_1 Parte_2 dalla Cassa Rurale la liberazione dalla propria firma a garanzia (doc. 11);
11) le parti convengono che il sig. si accolla integralmente il Parte_1 pagamento dei predetti mutui senza chiedere alcun rimborso/rivalsa alla moglie – cointestataria dei medesimi – in quanto detti mutui sono stati accesi per l'attività dell'azienda agricola intestata al sig. Parte_1
12) i coniugi danno atto di aver proceduto alla regolarizzazione del conto corrente cointestato;
13) le spese legali del presente procedimento rimangono ad esclusivo carico del sig.
”. Parte_1
Con note di trattazione scritta di data 3 giugno 2025 le parti hanno dato atto che la sig.ra si è trasferita dalla casa coniugale presso un immobile concessole in Pt_2
3 comodato d'uso e che il sig. ha regolarmente versato l'assegno di Parte_1 mantenimento a favore della moglie in base alle pattuizioni raggiunte tra le parti.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1473/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisa Bruni
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Terzolas (TN) in data 6 dicembre 1997, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terzolas, Parte II, Serie A, N. 5,
Anno 1997, e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i figli (il 13 febbraio Per_1
1 2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (il 4 maggio Per_2
2003, maggiorenne e studente).
I ricorrenti hanno allegato che il sig. è titolare dell'omonima impresa Parte_1 agricola mentre la sig.ra precedente collaboratrice della predetta azienda Pt_2 agricola, sta frequentando gli studi per ottenere l'attestato di OSS e coadiuva la figlia nella gestione del negozio di abbigliamento di recente apertura a Malé (TN). Per_1
I coniugi hanno dedotto che la dimora coniugale, sita a Livo (TN) frazione Scanna
n. 23 e meglio identificata dalla p.ed. 211 in C.C. Livo, è di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito con gli arredi e corredi ivi esistenti;
3) i coniugi si autorizzano reciprocamente a trasferirsi dalla casa coniugale anche prima della fissanda udienza di comparizione delle parti;
4) i figli maggiorenni ad oggi sono residenti presso la casa coniugale e i loro rapporti con la madre verranno regolati in maniera autonoma vista l'età dei figli;
5) il padre si impegna a mantenere in via esclusiva il figlio e il padre si Per_2 impegna altresì ad aiutare economicamente la figlia laddove quest'ultima Per_1 non riuscisse a far fronte agli impegni economico/finanziari derivanti dall'attività lavorativa;
6) a far data dal 01.03.2024 il sig. verserà a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento della moglie entro il 10 di Parte_2 ogni mese la somma mensile di euro 1.500 oltre aggiornamento Istat come per legge a decorrere dal 01.03.2025;
7) il sig. è proprietario delle autovetture Fiat DI targata Parte_1
EN684YT, Ford KU targata EZ191HC, Fiat PA targata BE552DL, mentre la
2 sig.ra delle autovetture Volksvagen Polo targata ER166GR, Fiat Parte_2
PA targata DH236DY e RO C3 targata GT816BF (doc. 5);
8) il sig. è proprietario delle seguenti realità immobiliari: in CC Livo Parte_1 le pp.ff. 1131, 1132, 1133, 139/1, 139/2, 1113, 1181/2, 1207/4, 1352, 605/1, 605/2,
1207/11, 1128, 1129, 1297, 1299, 1353, 1354, 1355/1, 1255, 1169, 1298, 1528,
1535, 1329, 1330, 1179, 1180/1, 542/2, 542/8, 1536, 1109/4, 1109/2, 1883/3,
1177/1, 1178/1, 1883/2, 1077/1, 1077/2, 1883/5 oltre alla p.ed. 211 (casa coniugale), in CC Cis la p.f. 254/2, in Preghena le pp.ff. 305, 306, 1916, 760,
1793/1, 608, 609/1, 388, 387 (doc. 6);
9) le parti sono comproprietarie di un immobile sito a Livo e meglio identificato dalla p.ed. 190 (doc. 7), immobile utilizzato dal sig. per Parte_1
l'attività collegata alla propria azienda agricola: tenuto conto che la sig.ra Pt_2
ha concesso al marito il comodato d'uso gratuito sulla propria quota di
[...] proprietà, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra Parte_1 Pt_2
le eventuali imposte/tasse sull'immobile stesso a semplice richiesta della
[...] medesima alla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi;
10)sui predetti immobili vi è l'iscrizione ipotecaria della Cassa Rurale di Tuenno
Val di Non, mutuo cointestato tra i coniugi (doc. 8) cosiccome il mutuo stipulato in data 21.12.2023 (doc. 9); gli altri mutui (doc. 10) sono stati contratti dal sig. con firma a garanzia della sig.ra che ha già ottenuto Parte_1 Parte_2 dalla Cassa Rurale la liberazione dalla propria firma a garanzia (doc. 11);
11) le parti convengono che il sig. si accolla integralmente il Parte_1 pagamento dei predetti mutui senza chiedere alcun rimborso/rivalsa alla moglie – cointestataria dei medesimi – in quanto detti mutui sono stati accesi per l'attività dell'azienda agricola intestata al sig. Parte_1
12) i coniugi danno atto di aver proceduto alla regolarizzazione del conto corrente cointestato;
13) le spese legali del presente procedimento rimangono ad esclusivo carico del sig.
”. Parte_1
Con note di trattazione scritta di data 3 giugno 2025 le parti hanno dato atto che la sig.ra si è trasferita dalla casa coniugale presso un immobile concessole in Pt_2
3 comodato d'uso e che il sig. ha regolarmente versato l'assegno di Parte_1 mantenimento a favore della moglie in base alle pattuizioni raggiunte tra le parti.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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