Ordinanza cautelare 12 febbraio 2015
Decreto cautelare 17 febbraio 2015
Sentenza 22 aprile 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto cautelare 17/02/2015, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00079/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Asd "Asi Vis Reggio", in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria del costituenda R.T.I. "Reggio Sporting Village", rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Giovannella, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Reggio Calabria, Via S. Caterina,14;
contro
- Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emidio Morabito, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica, in Reggio Calabria, Via S.Anna II Tronco - Pal. Cedir;
- Comune di Reggio Calabria - Commissione di Gara - Servizio Appalti e Contratti;
nei confronti di
- Associazione Sportiva Dilettantistica "Bocce Verdi", Associazione Sportiva Dilettantistica "Roma Nuoto", rappresentate e difese dall'avv. Antonino Quattrone, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Reggio Calabria, Via Longitudinale N. 57 - Pellaro;
- Associazioni Sportive Sociali Italiane per lo Sport, la Cultura, l'Ambiente ed il Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Romolo, Gabriella Ruggiero, con domicilio eletto presso il primo, in Reggio Calabria, Via Nicolò Da Reggio, 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determina Dirigenziale n. 27 del 20 gennaio 2015 avente ad oggetto: aggiudicazione definitiva gara impianto sportivo comunale Parco Caserta. Approvazione schema di convenzione, pubblicata sul sito del Comune in data 22.01.2015, e notificata in data 6.02.2015 alla sede legale della ASD ASI VIS REGGIO, con cui la Commissione ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara nei confronti dell’ATI A.S.D. BOCCE VERDI- A.S.D. ROMA NUOTO, per la gestione dell’impianto sportivo Parco Caserta alle condizioni indicate nello schema di convenzione approvato con determina dirigenziale del settore politiche ambientali e culturali, macrofunzione sport n. 1052 del 18 aprile 2014;
- della convenzione di affidamento e dei propedeutici verbali ed atti di gara, tra cui l’aggiudicazione provvisoria tutti già oggetto di ricorso n. 79/2015, notificato in data 13 gennaio 2015 e depositato in data 30 gennaio 2015
- del verbale della seduta riservata del 7 ottobre 2014 ‘Relazione illustrativa e scheda di sintesi della offerta Tecnico Economica presentata dal concorrente’, mai pubblicata né comunicata dall’Amministrazione, consegnata all’odierna ricorrente in data 28 gennaio 2015, su espressa domanda di accesso agli atti e rilascio copia stessi, contenente la valutazione analitica delle offerte delle partecipanti, con attribuzione voce per voce del relativo punteggio, delle offerte presentate dalle tre concorrenti rimaste in gara (A.S.I. ‘ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE PER LO SPORT, LA CULTURA, L’AMBIENTE E IL SOCIALE’; ATI ASD Bocce Verdi- ASD Roma Nuoto, R.T.I.; A.S.D. ‘ASI VIS REGGIO’’ – A.S.D. Nuoto Libertas – A.S.D. Kroton Nuoto’)
- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara pubblicato sul sito del Comune di Reggio Calabria il giorno 16 dicembre 2014 nei confronti dell’ATI ASD Bocce Verdi- ASD Roma Nuoto;
- dei provvedimenti di ammissione in gara delle concorrenti A.S.I. ‘ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE PER LO SPORT, LA CULTURA, L’AMBIENTE E IL SOCIALE’, nonché dell’ATI ASD Bocce Verdi – ASD Roma Nuoto;
- di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto e/o conseguenziale dei precedenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Preliminarmente rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;
Osservato come parte ricorrente, con motivi aggiunti depositati in data odierna, abbia avversato la determinazione recante definitiva aggiudicazione della gara indicata in epigrafe;
Esaminata l’istanza di provvedimento cautelare monocratico presentata dalla parte ricorrente unitamente ai predetti motivi aggiunti, dalla quale non è dato evincere la sussistenza degli indicati presupposti, atteso che – pur a fronte dell’intervenuta aggiudicazione definitiva della gara – la stipulazione dell’accessivo contratto trovasi temporaneamente preclusa alla luce di quanto disposto dal comma 10-ter dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla stregua del quale “Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva”;
Ritenuto che l’effetto sospensivo di che trattasi (cd. standstill ) sia destinato a protrarsi, in ragione del chiaro disposto normativo sopra riportato, fino alla delibazione in sede collegiale della richiesta stessa;
Per l’effetto, esclusa l’accoglibilità della richiesta all’esame, atteso che l’irreversibile pregiudizio dalla parte ricorrente paventato (rappresentato dalla stipulazione del contratto e dalla conseguente consegna dei lavori) non è configurabile fino alla celebrazione dell’udienza camerale, in occasione della quale potrà intervenire la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Ritenuto che, nel rispetto delle previsioni dettate dal combinato disposto del comma 5 dell’art. 55 e del comma 2 dell’art. 119 c.p.a., la Camera di Consiglio ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente vada fissata, in ragione dello stabilito calendario delle udienze di questa Sezione staccata, alla data dell’11 marzo 2015;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e FISSA la Camera di Consiglio dell’11 marzo 2015 ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 17 febbraio 2015.
| Il Presidente |
| Roberto Politi |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 17/02/2015
IL SEGRETARIO