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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8702/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8702/2023
Udienza di trattazione scritta del 21 gennaio 2025, G.I. Dott.ssa Annafrancesca Capone
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8702/2023 R.G., aventi ad oggetto “appello - opposizione a precetto (art. 615, co. 1 cpc)” proposto
DA
(P.IVA Parte_1
, in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola P.IVA_1
Stefanizzo, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5 C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 281 decies, depositato in data 21.12.2023 dinanzi all'intestato Tribunale, il ha chiesto al Giudice di voler “1. Parte_2
Accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, è tenuta a trasferire il saldo attivo presente sul c/c postale n. 25176751, alla data del
19-26.1.2021 ed ancora presente alla data del 31.1.21, pari ad €. 1.127,25 in favore della procedura fallimentare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 19-26.1.2021 e sino all'effettivo soddisfo.
2. Per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a versare la residua somma di €. 768,19 ancora dovuta (rinveniente dal saldo attivo di €.1.127,55 e la somma di € 358,19 già bonificata) alla procedura fallimentare, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 19.1.2021 fino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche alla luce del comportamento stragiudiziale tenuto.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della ricorrente, avvenuta con sentenza n. 3/2021 del 19.1.2021 e trascritta nel registro delle imprese in data 26.1.2021, il Curatore nominato ha chiesto a di procedere Controparte_1
alla chiusura del c/c/p n. 25176751, intestato alla Fallita, e di bonificare il saldo attivo presente su detto conto alla data del 19.1.2021, di € 1.127,50, ed ancora presente alla data del
31.1.2021, sul conto corrente della procedura fallimentare aperto presso altro istituto di credito.
pagina 2 di 5 Nonostante numerosi solleciti, rimasti inascoltati, la resistente provvedeva, in data 2.10.2023, alla restituzione della somma di € 358,19, sulla maggior somma depositata, trattenendo quella di € 768,26 a titolo di spese di gestione conto e bolli.
Pertanto, con diffida del 23.10.2023, la Curatela invitava al versamento della CP_1
somma trattenuta, senza alcun esito.
In data 11.9.2024 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto al Giudice Controparte_1 adito di voler “- rigettare le domande avverse perché infondate;
- in subordine, disporre la liquidazione delle somme oggetto di controversia in favore della
Curatela e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”, deducendo di aver trattenuto le somme per cui è causa a seguito di conteggi di chiusura effettuati a seguito dell'estinzione del rapporto in data 2.10.2023, contestando che nella presente fattispecie siano contestabili atti e/o pagamenti indebiti da parte del fallito, e che la legge nulla dica sulla sorte delle spese di tenuta conto e dei bolli addebitati periodicamente sul conto fino alla chiusura dello stesso.
In data 17.9.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
La fondatezza delle pretese del ricorrente rileva per due ordini di ragioni: l'uno, legato prettamente al dettato della normativa fallimentare, e l'altro, di portata generale sulle norme relative all'indebito.
E difatti, la Corte di Cassazione, con sentenza dell' 8 febbraio 2018, n. 3086, ha stabilito il principio secondo il quale “la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallimento a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall'obbligo di restituzione i prelievi ed i pagamenti eseguiti per conto del fallito”, con la conseguenza che le operazioni concretamente eseguite, gli ordini del correntista, i correlativi atti esecutivi della banca posti in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento restano colpiti dalla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44 l.f..
Le somme trattenute da possono configurarsi lato sensu quali spese effettuate CP_1
(anche se non direttamente) dal fallito, o comunque sul conto del fallito, poiché rappresentano una movimentazione (depauperante la massa attiva sulla quale devono rifarsi i creditori) successiva alla data in cui il conto sarebbe dovuto essere “congelato”, non rilevando nei confronti di chi tale spesa va effettuata: pertanto, non possono sottrarsi a questo principio.
pagina 3 di 5 Inoltre, ai sensi dell'art. 78 L.F. ,“I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti”: sempre la Suprema Corte (sez.
I, sent. n. 6624 del 29/3/2005) ha poi stabilito che “Le norme della l. fall. sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall'art.
24 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), non derogata dall'art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44 l. fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla dato che la disciplina prevista Controparte_1 dall'art. 17 l. fall., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale”.
È evidente che, tra detti addebiti, non possono non farsi rientrare quelli relativi alle spese di gestione dei conti e dei relativi bolli, così come i medesimi non potevano più essere trattenuti a far data dal gennaio 2021, data in cui è stato pronunciato il fallimento della ricorrente e in cui, dalla produzione in atti, risulta che il curatore abbia comunicato la circostanza alla resistente (cfr. pec del 20.5.2021 prodotta sub all. 3) dell'atto introduttivo).
Da quest'ultima circostanza deriva la seconda considerazione, relativa al fatto che comunque l'operato di configurerebbe un'ipotesi di indebito, avendo la società CP_1
inopinatamente calcolato spese che riguardavano un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, trattenute indebitamente poiché ingiustificatamente non si è proceduto alla tempestiva chiusura del conto. Al contrario, una volta che il fallimento è dichiarato, tutte le somme, su richiesta del curatore, vanno fatte confluire nella disponibilità del medesimo destinandole alla massa attiva.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, con l'applicazione dei parametri medi e ad esclusione della fase istruttoria per il presente grado, che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 8702/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto dal Parte_3 per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 versare la residua somma di €. 768,19 ancora dovuta alla procedura fallimentare, il tutto oltre interessi dalla data del 19.1.2021 fino all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 5 2) Condanna alle spese del presente giudizio, così liquidate: € 43,00 per Controparte_1 spese;
€ 462,00 di compensi per il presente giudizio, nonché rimborso forfettario del 15%,
CAP ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8702/2023
Udienza di trattazione scritta del 21 gennaio 2025, G.I. Dott.ssa Annafrancesca Capone
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti
IL GIUDICE decide la causa come da sottoscritta sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8702/2023 R.G., aventi ad oggetto “appello - opposizione a precetto (art. 615, co. 1 cpc)” proposto
DA
(P.IVA Parte_1
, in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola P.IVA_1
Stefanizzo, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5 C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come rassegnate all'udienza odierna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 281 decies, depositato in data 21.12.2023 dinanzi all'intestato Tribunale, il ha chiesto al Giudice di voler “1. Parte_2
Accertare e dichiarare che , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, è tenuta a trasferire il saldo attivo presente sul c/c postale n. 25176751, alla data del
19-26.1.2021 ed ancora presente alla data del 31.1.21, pari ad €. 1.127,25 in favore della procedura fallimentare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 19-26.1.2021 e sino all'effettivo soddisfo.
2. Per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a versare la residua somma di €. 768,19 ancora dovuta (rinveniente dal saldo attivo di €.1.127,55 e la somma di € 358,19 già bonificata) alla procedura fallimentare, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 19.1.2021 fino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche alla luce del comportamento stragiudiziale tenuto.”
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della ricorrente, avvenuta con sentenza n. 3/2021 del 19.1.2021 e trascritta nel registro delle imprese in data 26.1.2021, il Curatore nominato ha chiesto a di procedere Controparte_1
alla chiusura del c/c/p n. 25176751, intestato alla Fallita, e di bonificare il saldo attivo presente su detto conto alla data del 19.1.2021, di € 1.127,50, ed ancora presente alla data del
31.1.2021, sul conto corrente della procedura fallimentare aperto presso altro istituto di credito.
pagina 2 di 5 Nonostante numerosi solleciti, rimasti inascoltati, la resistente provvedeva, in data 2.10.2023, alla restituzione della somma di € 358,19, sulla maggior somma depositata, trattenendo quella di € 768,26 a titolo di spese di gestione conto e bolli.
Pertanto, con diffida del 23.10.2023, la Curatela invitava al versamento della CP_1
somma trattenuta, senza alcun esito.
In data 11.9.2024 si è costituita in giudizio la quale ha chiesto al Giudice Controparte_1 adito di voler “- rigettare le domande avverse perché infondate;
- in subordine, disporre la liquidazione delle somme oggetto di controversia in favore della
Curatela e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”, deducendo di aver trattenuto le somme per cui è causa a seguito di conteggi di chiusura effettuati a seguito dell'estinzione del rapporto in data 2.10.2023, contestando che nella presente fattispecie siano contestabili atti e/o pagamenti indebiti da parte del fallito, e che la legge nulla dica sulla sorte delle spese di tenuta conto e dei bolli addebitati periodicamente sul conto fino alla chiusura dello stesso.
In data 17.9.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
***
La fondatezza delle pretese del ricorrente rileva per due ordini di ragioni: l'uno, legato prettamente al dettato della normativa fallimentare, e l'altro, di portata generale sulle norme relative all'indebito.
E difatti, la Corte di Cassazione, con sentenza dell' 8 febbraio 2018, n. 3086, ha stabilito il principio secondo il quale “la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l'uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallimento a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall'obbligo di restituzione i prelievi ed i pagamenti eseguiti per conto del fallito”, con la conseguenza che le operazioni concretamente eseguite, gli ordini del correntista, i correlativi atti esecutivi della banca posti in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento restano colpiti dalla sanzione di inefficacia di cui all'art. 44 l.f..
Le somme trattenute da possono configurarsi lato sensu quali spese effettuate CP_1
(anche se non direttamente) dal fallito, o comunque sul conto del fallito, poiché rappresentano una movimentazione (depauperante la massa attiva sulla quale devono rifarsi i creditori) successiva alla data in cui il conto sarebbe dovuto essere “congelato”, non rilevando nei confronti di chi tale spesa va effettuata: pertanto, non possono sottrarsi a questo principio.
pagina 3 di 5 Inoltre, ai sensi dell'art. 78 L.F. ,“I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti”: sempre la Suprema Corte (sez.
I, sent. n. 6624 del 29/3/2005) ha poi stabilito che “Le norme della l. fall. sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall'art.
24 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), non derogata dall'art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44 l. fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla dato che la disciplina prevista Controparte_1 dall'art. 17 l. fall., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale”.
È evidente che, tra detti addebiti, non possono non farsi rientrare quelli relativi alle spese di gestione dei conti e dei relativi bolli, così come i medesimi non potevano più essere trattenuti a far data dal gennaio 2021, data in cui è stato pronunciato il fallimento della ricorrente e in cui, dalla produzione in atti, risulta che il curatore abbia comunicato la circostanza alla resistente (cfr. pec del 20.5.2021 prodotta sub all. 3) dell'atto introduttivo).
Da quest'ultima circostanza deriva la seconda considerazione, relativa al fatto che comunque l'operato di configurerebbe un'ipotesi di indebito, avendo la società CP_1
inopinatamente calcolato spese che riguardavano un periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, trattenute indebitamente poiché ingiustificatamente non si è proceduto alla tempestiva chiusura del conto. Al contrario, una volta che il fallimento è dichiarato, tutte le somme, su richiesta del curatore, vanno fatte confluire nella disponibilità del medesimo destinandole alla massa attiva.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM
55/2014, con l'applicazione dei parametri medi e ad esclusione della fase istruttoria per il presente grado, che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 8702/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto dal Parte_3 per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 versare la residua somma di €. 768,19 ancora dovuta alla procedura fallimentare, il tutto oltre interessi dalla data del 19.1.2021 fino all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 5 2) Condanna alle spese del presente giudizio, così liquidate: € 43,00 per Controparte_1 spese;
€ 462,00 di compensi per il presente giudizio, nonché rimborso forfettario del 15%,
CAP ed IVA come per legge se dovuti.
Così deciso in Lecce, 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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