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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 267 / 2025 RG promossa da
Parte_1 avv. Matteo Russo appellante contro
Controparte_1 avv. Amelia Catanzaro, Paolo Rinaldiappellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 128/2025 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 6 aprile 2025 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 2 dicembre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Lucca aveva deciso il ricorso con il quale il lavoratore aveva Controparte_1 convenuto la datrice impugnando il licenziamento per giusta causa del 7 novembre 2023, Parte_1 così motivando:
- era infondata l'impugnazione per motivi discriminatori e ritorsivi, e di conseguenza anche le conclusioni che il lavoratore aveva svolto in via principale ai sensi dell'art. 2 D. Lgvo n. 23/2015
- invece, l'impugnazione era fondata per insussistenza dei fatti a) e b) contestati come giusta causa pagina 1 di 13 * Addebito a) avere inserito nel foglio elettronico Google Drive, strumento utilizzato da tutti i tecnici per comunicare le ore effettivamente svolte, 15 ore in più di quelle effettivamente prestate nel periodo dal 1° luglio al 1° agosto 2023; il primo addebito era oggetto di contestazione tardiva (i fatti di luglio erano stati contestati ad ottobre) e soprattutto generica (perché non indicava in quali occasioni le 15 ore in più sarebbero state segnate); istruito l'addebito con il teste dipendente RE come Tes_1 responsabile acquisti che si occupava anche di ed esaminato il report da questi redatto (doc. 41 Pt_1 res. 1°), la condotta nemmeno risultava provata mancando il riferimento al periodo e ai giorni nei quali le 15 ore sarebbero state indicate, nel dubbio che si trattasse del mese di luglio (come da contestazione formale) piuttosto che di quello di agosto (come da difese giudiziali della società); il radicale difetto di specificità della contestazione, nonché la sua incertezza, equivalevano quindi ad insussistenza del fatto
* Addebito b) presenza di danni non segnalati sul mezzo aziendale affidato al ricorrente per motivi di servizio, stimati in €. 3.500, rilevati il 9 ottobre 2023 dal responsabile al momento del Testimone_2 ritiro del mezzo per malattia del lavoratore;
anche il secondo addebito era infondato, questa volta sulla base delle conversazioni whatsapp tenute dal lavoratore con le responsabili dell'ufficio preposto agli automezzi (colleghe e , nelle quali emergeva che, nei mesi precedenti, egli aveva invece Per_1 Per_2 avvertito la società dei danni provocati da terzi al veicolo a lui affidato (conversazione whatsapp 15 marzo 2023, con numero riferito allo stesso ufficio, come confermato dal teste Testimone_3
- il requisito dimensionale dell'art. 9 D. Lgvo n. 23/2015 era superato per unicità del soggetto datoriale fra la formale datrice e RE;
Pt_1 in proposito, aveva evidenziato sia il collegamento soggettivo fra ed RE (riferibili Pt_1 entrambe alla titolarità dei coniugi e , proprietari / amministratori / Persona_3 Controparte_2 consiglieri delle diverse società), sia l'integrazione fra le attività esercitate ed il correlativo interesse comune, nonché la medesima sede legale fra ed RE;
aveva aggiunto che le testimonianze Pt_1 di entrambe le parti avevano descritto le due società come parte sostanziale di un gruppo unico, nel cui ambito i medesimi amministratori impartivano direttive e controllavano tutte le attività, anche attraverso la coincidenza dei responsabili degli uffici, e quindi con frequenza i dipendenti delle due società collaboravano fra di loro per le medesime incombenze a favore della clientela;
- ritenuti gli addebiti a) e b) insussistenti, nonché superato il requisito dimensionale della tutela reale per la unicità del soggetto datoriale, erano fondate le conclusioni in ipotesi ai sensi dell'art. 3 comma 2
D. Lgvo n. 23/2015, con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento e condanna alla reintegra, oltre indennità risarcitoria per 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR pari ad €. 1.860,34 (senza alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum)
pagina 2 di 13 - infine, era condannata al pagamento delle spese di lite, pari ad €. 5.664,00 oltre spese generali, Pt_1
Iva e Cpa.
La aveva appellato con 4 motivi, chiedendo la riforma integrale della sentenza con Parte_1 rigetto dell'impugnativa del licenziamento, o quantomeno riduzione delle relative tutele.
Motivo 1) Sussistenza del fatto addebitato
Secondo la società appellante, il Tribunale aveva trascurato numerose e significative prove offerte in primo grado a sostegno del licenziamento, da cui risultava che, già nei mesi precedenti gli addebiti disciplinari a) e b), il lavoratore aveva tenuto comportamenti tesi a frodare la società nonché a danneggiare i beni aziendali, in violazione dell'art. 45 CCNL Doveri del lavoratore, e dell'art. 48
Licenziamento per mancanze.
In tutti i casi, il Tribunale aveva errato escludendo la sussistenza degli addebiti a) e b), che invece erano stati entrambi provati, e rappresentavano giusta causa. La motivazione della sentenza richiamava la giurisprudenza secondo la quale il fatto addebitato deve esistere in senso materiale e giuridico, ma in concreto non vi era dubbio che entrambe le condotte contestate, esistenti materialmente, erano anche di rilievo disciplinare.
Addebito a) La lettera di contestazione indicava 15 ore in più che aveva segnato nei fogli CP_1 elettronici di presenza di luglio 2023, ma il riferimento al mese era un refuso perché l'addebito riguardava piuttosto il successivo mese di agosto.
La contestazione si riferiva quindi a retribuzione percepita sulla base di false dichiarazioni per ore di lavoro rese nel mese di agosto 2023.
Il fatto era emerso all'esito di verifiche informatiche che avevano incrociato i dati di diversi sistemi informatici (software aziendale Igeo / GPS del furgone assegnato a , disposte dalla legale CP_1 rapp.te in seguito all'ammissione resa il 24 agosto dello stesso lavoratore a proposito Persona_3 del fatto che il giorno precedente egli avrebbe utilizzato il furgone aziendale per motivi personali, recandosi a Viareggio in orario extra lavorativo.
Era quindi tempestiva la contestazione effettuata con lettera di ottobre, poiché i controlli aziendali derivanti dall'incrocio dei due sistemi, affidati a dipendente RE, erano potuti iniziare Tes_1 solo in seguito alle ammissioni del lavoratore rese alla fine del mese di agosto.
La contestazione non era nemmeno generica poiché conteneva i dati essenziali del fatto materiale, ovvero avere segnato un numero significativo di ore, superiori a quelle effettivamente rese nel mese di riferimento, numero che in concreto era risultato addirittura pari a 20 ore in più (rispetto alle 15 oggetto dell'addebito). pagina 3 di 13 Tes_ Il teste aveva confermato di avere redatto il report doc. 41 res. con specifiche descrizioni degli orari di spostamento del lavoratore, e delle ore segnate in più rispetto a quelle svolte nello stesso mese di agosto 2023. Tes_ Il fatto che, nel corso della sua deposizione, si fosse confuso con il precedente mese di luglio non poteva smentire la sua versione, considerando che egli era stato esaminato a distanza di anni dai fatti, e che il prospetto < Conteggio ore reali – > (doc. 41 res.) esponeva 31 giorni, senza Controparte_1 precisare se si trattasse di luglio o agosto.
Del resto, la circostanza che nello stesso prospetto i giorni 12 / 15 del mese non fossero lavorati dimostrava senz'altro trattarsi del mese di agosto, e non di luglio.
Addebito b) La contestazione riguardava il ritardo con il quale il lavoratore aveva segnalato alcuni guasti ad un veicolo aziendale a lui assegnato, del quale invece avrebbe dovuto avere massima cura.
Tali danni erano stati rilevati dalla società nell'ottobre 2023, in occasione del ritiro del mezzo per un periodo di malattia di e si aggiungevano ad altri danni allo stesso mezzo che nel marzo CP_1
2023 egli aveva già in precedenza segnalato, riferendo che, mentre il furgone aziendale era parcheggiato, terzi lo avrebbero strisciato danneggiandolo lateralmente.
L'errore commesso dal Tribunale consisteva nell'avere ritenuto che le precedenti segnalazioni del marzo 2023 includessero anche i guasti ulteriori, che invece erano stati rilevati soltanto in occasione del ritiro di ottobre 2023, i quali riguardavano parti del mezzo che nemmeno avrebbero potuto essere state danneggiate dall'evento già segnalato a marzo.
Infatti, in occasione del successivo ritiro di ottobre, la società aveva rilevato danni al vetro divisorio interno, al paraurti anteriore, al passaruota anteriore destro, al fendinebbia anteriore destro, alla borchia della ruota anteriore destra, affrontando quindi spese per verniciatura, manodopera e materiali di consumo per complessivi €. 3.500 (come da fattura OP VI n. 18/24 del 5 marzo 2024, doc. 46 res.1°).
Il teste titolare della officina OP VI, meccanico di fiducia della società, aveva confermato Tes_4 di avere effettuato riparazioni al mezzo aziendale oggetto delle fotografie prodotte come doc. 46 res. 1°
e della fattura n. 18/24 del 5.3.2024 doc. 46 res. 1°
Nemmeno poteva condividersi l'osservazione del lavoratore che si sarebbe trattato di danni provocati da terzi, considerando che, a marzo 2023, il lavoratore aveva riferito che terzi avevano strusciato lateralmente il furgone, circostanza che non poteva spiegare che si fossero provati gli altri danni, numerosi e vari, collocati invece in parti diverse dello stesso mezzo.
Motivo 2) Unicità del soggetto datoriale
pagina 4 di 13 Secondo la società appellante, il Tribunale aveva errato - in rito e nel merito - affermando l'unicità del soggetto datoriale fra ed RE, ritenendo di conseguenza superato il requisito dimensionale Pt_1 dell'art. 9 D. Lgvo n. 23/2015, e quindi applicando la tutela dell'art. 3 comma 2 D. Lgvo n. 23/2015.
Premesso essere pacifico che la sola società appellante di per sé aveva sempre avuto una media annuale di 12 dipendenti, inferiore al requisito dimensionale della tutela reale, il Tribunale aveva errato ritenendo superato il medesimo requisito in relazione alla presunta unicità con RE. Tale errore era dovuto ad una pluralità di motivi, in rito e nel merito.
2.1) In rito, mancanza della domanda
Prima di tutto, il ricorso del lavoratore non conteneva allegazioni e domande sull'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, questione che poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il licenziamento non era stato impugnato nei confronti di RE, verso la quale non erano state proposte domande di sorta, mentre il ricorso si limitava ad affermare i collegamenti fra le due società, senza sostenere che la prestazione dello stesso lavoratore fosse stata resa per entrambe, riconoscendo piuttosto che egli era stato assunto da RE nel febbraio 2017, per poi essere stato trasferito ex art. 2112 cc a nel gennaio 2023. Pt_1
2.2) In rito, violazione del contraddittorio, artt. 101 e 102 cpc
Anche volendo ipotizzare che l'unicità del soggetto datoriale si potesse rilevare d'ufficio, in mancanza di domanda di parte, in tutti i casi il Tribunale avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 101 cpc, assegnando quindi alle parti un termine per prendere posizione sul punto.
Nei confronti di la mancata attivazione del contraddittorio aveva reso nulla la sentenza ai sensi Pt_1 dell'art. 101 cpc.
A maggior ragione, ai sensi dell'art. 102 cpc, la sentenza era nulla nei confronti di RE che nemmeno era stata chiamata in giudizio per contrastare la pretesa affermazione di unicità del soggetto datoriale, nonostante che la giurisprudenza di legittimità ritenesse il litisconsorzio necessario in caso di cd co-datorialità, trattandosi di un rapporto plurisoggettivo nel quale il lavoratore chiede di accertare, con efficacia di giudicato, che sul versante datoriale il proprio rapporto di lavoro si debba riferire a più soggetti.
2.3) Nel merito, mancanza degli indici di codatorialità sulla prestazione di Campagna
Lo stesso ricorso del lavoratore aveva dato atto che nel novembre 2022 RE aveva ceduto a Pt_1 il ramo di azienda relativo alla disinfestazione biologica dei tarli, trattenendo gli altri rami relativi alla bio-disinfestazione in generale, in particolare nei confronti dei volatili. Era palese quindi che lavoratori esperti di una piuttosto che dell'altra attività non potessero essere utilizzati in modo promiscuo fra le pagina 5 di 13 due società, anche se nei confronti di per la sua pregressa esperienza in ambito di volatili, CP_1 era avvenuto che in un'occasione lo avesse inviato presso un cliente RE. Pt_1
Era irrilevante che la prova orale potesse avere dato evidenza di prestazioni rese da altri lavoratori Tes_ indifferentemente per le due società (come in effetti riferito dal teste quale responsabile acquisti dell'intero gruppo, dipendente RE incaricato dei controlli sull'addebito a nell'interesse di . Pt_1
Infatti, l'utilizzazione promiscua avrebbe dovuto riguardare necessariamente la prestazione del lavoratore appellato.
In conclusione, la mera esistenza del gruppo, con un intenso collegamento economico funzionale fra le imprese, nel cui ambito era avvenuto anche il trasferimento di ramo di azienda, rimaneva un dato irrilevante ai fini della pretesa unicità del soggetto datoriale, a maggior ragione se riferita alla specifica posizione lavorativa di CP_1
Motivo 3) Aliunde perceptum
Secondo la società appellante, il Tribunale aveva errato riconoscendo l'indennizzo nella misura massima di 12 mensilità, nonostante la fondatezza dell'eccezione di aliunde perceptum da parte della stessa società poiché, immediatamente dopo il licenziamento, aveva reperito nuova CP_1 occupazione con reddito equivalente, tale da portare alla totale eliminazione della stessa voce di indennizzo.
Motivo 4) Spese di lite
Secondo la società appellante, il Tribunale aveva errato anche nel riparto delle spese di lite, che erano state poste per intero a carico datoriale, nonostante che l'impugnazione fosse stata respinta nella formulazione principale relativa al preteso motivo discriminatorio proprio e ritorsivo.
Infine, accolto l'appello, il lavoratore doveva essere condannato a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza appellata.
si era costituito per eccepire che l'appello era inammissibile per genericità ai Controparte_1 sensi dell'art. 434 cpc (senza individuare in modo specifico i capi impugnati, si era limitato a fare riferimento ai corrispondenti numeri di pagina, rimanendo quindi del tutto indeterminato), nonché infondato nel merito quanto ai motivi 1) e 2).
Aveva invece chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere sul motivo 3), e quanto al motivo
4) aveva chiesto la conferma della pronuncia in punto spese.
§§§
Istanza di sospensiva
pagina 6 di 13 Con ordinanza riservata del 29 maggio 2025, a fronte dell'istanza di sospensiva contenuta nell'appello della società, e della replica del lavoratore appellato nella relativa memoria (pag. 6), la condanna oggetto della sentenza appellata era stata sospesa limitatamente alla stessa somma di €. 22.324,08.
Infatti, la condanna al pagamento di €. 1.860,34 x 12 mensilità = €. 22.324,08 a titolo di indennizzo aveva trascurato l'eccezione di aliunde perceptum, pur essendo pacifico un reddito equivalente percepito per occupazione immediatamente successiva al licenziamento.
Inoltre, il lavoratore aveva riferito che, sulla base della condanna alla reintegra, in data 8 aprile 2015 aveva optato per l'indennità sostitutiva.
In proposito, il Collegio osservava che la relativa indennità (stimata in €. 1.860,34 x 15 mensilità = €.
27.905,10) non era credito incluso nella stessa sentenza appellata, bensì doveva essere oggetto di un titolo ulteriore, fondato sull'accertamento dei relativi fatti costitutivi su an e quantum. Analogamente per il TFR, credito del lavoratore divenuto esigibile nell'importo finale dovuto per il periodo fino all'opzione alternativa alla reintegra, anch'esso estraneo alla sentenza appellata e da fare oggetto di titolo ulteriore.
§§§
Motivo 1)
Secondo il Collegio, il primo motivo è infondato.
Premesso che l'impugnazione del licenziamento era stata respinta in relazione al motivo discriminatorio e ritorsivo, mentre era stata accolta per insussistenza delle condotte contestate, le uniche circostanze rilevanti ai fini della decisione riguardano la fondatezza degli addebiti a) e b), e non anche tutta la pregressa vicenda, disciplinare e non, che era stata discussa dalle parti nell'ambito della complessiva valutazione da effettuare piuttosto a fini discriminatori e ritorsivi.
Ulteriore precisazione riguarda il vizio della tardività della contestazione, che la sentenza ritiene sussistere, per affermare comunque che fondamentalmente il licenziamento risulta illegittimo per insussistenza del fatto, e giungere quindi alla tutela della reintegra ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgvo
n. 23/2015.
In proposito il Collegio sottolinea che nemmeno il tema della tardività è rilevante ai fini della presente decisione, dal momento che il vizio procedurale non condurrebbe comunque alla reintegra, pronunciata invece in sentenza. Infatti, se anche fosse accertato un ritardo notevole e non giustificato della contestazione, in concreto tutto da verificare, non si applicherebbe la reintegra ma il solo indennizzo
(da ultimo, Cass. n. 14172/2025).
Passando al nucleo delle questioni devolute con il primo motivo, il Collegio concorda con il Tribunale sulla infondatezza di entrambe le contestazioni. pagina 7 di 13 Addebito a) Secondo la contestazione disciplinare di ottobre 2023 (doc. 39 res. 1°), il precedente mese di luglio, nel foglio elettronico sulla base del quale erano elaborate le buste paga avrebbe CP_1 segnato 15 ore in più di quelle effettivamente svolte.
Resistendo all'impugnazione, aveva invece affermato che la condotta contestata si sarebbe Pt_1 tenuta nel mese di agosto 2023, al quale si sarebbe riferito il prospetto < conteggio ore reali -
[...]
-, doc. 41 res. 1°, mentre la menzione del mese di luglio sarebbe stata un semplice refuso. CP_1
Il teste dipendente RE, aveva riferito di essere stato incaricato da Tes_1 Persona_4 legale rappresentante di di effettuare le verifiche sulle ore registrate da poi trasfuse Pt_1 CP_1 nel medesimo prospetto doc. 41, nel quale in effetti lo scarto fra le ore prestate e le ore dichiarate sarebbe pari a 20, e non a 15.
Tuttavia, il teste aveva aggiunto di non ricordare più se la verifica che egli aveva svolto avesse riguardato il mese di luglio o quello di agosto 2023, ed aveva menzionato episodi relativi ad entrambi i mesi nei quali avrebbe utilizzato il furgone aziendale per motivi personali, al punto tale da CP_1 creare sospetti.
Secondo il Collegio, i dati ora richiamati introducono un dubbio non risolvibile sull'effettivo contenuto della condotta contestata, e di conseguenza sul carattere adeguato della prova orale e documentale fornita a supporto dalla società.
Infatti, il prospetto < conteggio ore reali - >, nemmeno indicava quale fosse il mese Controparte_1
Tes_ di riferimento, né teste che lo aveva redatto non era stato in grado di ricordarlo.
Per di più, l'addebito a) si fondava su 15 ore segnate in più di quelle effettive, mentre il medesimo prospetto ne indicava piuttosto 20.
Addebito b) Secondo la stessa contestazione disciplinare di ottobre 2023 (doc. 39 res. 1°), in relazione al furgone aziendale che gli era assegnato, nel marzo 2023 avrebbe segnalato solo alcuni CP_1 danni subìti per condotte di terzi, mentre altri danni (poi riparati in officina al costo di €. 3500) non li avrebbe segnalati, e la società se ne sarebbe accorta solo nell'ottobre 2023 quando aveva ritirato il mezzo in occasione del periodo di malattia del lavoratore.
Secondo il Collegio, anche in questo caso l'istruttoria orale e documentale non ha assolto l'onere della prova sulla condotta contestata.
Da un lato, la fattura della officina meccanica OP VI (doc. 46 res. 1°) era emessa nel mese di marzo 2024 per il corrispettivo di €. 4000, mentre il teste titolare OP VI, aveva riferito di Tes_4 lavori completati addirittura nel settembre 2024.
Dall'altro lato, le deposizioni dei testi titolare OP VI, e ex dipendente Tes_4 Testimone_3
RE, facevano riferimento ad una pluralità di danni provocati da terzi allo stesso furgone aziendale pagina 8 di 13 in uso a già noti a nei primi mesi del 2023, e che tuttavia avrebbero atteso un tempo CP_1 Pt_1 molto lungo per essere riparati (“preciso che i lavori non furono eseguiti tutti contestualmente perché i pezzi di ricambio arrivavano di volta in volta”, teste . Tes_5
Motivo 2)
Secondo il Collegio, anche il secondo motivo è infondato, sia in rito che nel merito.
Prima di tutto, vanno richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in materia (fra le tante,
Cass. n. 22507/2024, n. 16975/2022, n. 6664/2019, n. 267/2024):
- quando un unico rapporto di lavoro sul versante datoriale sia riferibile allo stesso tempo a più imprese, la giurisprudenza era partita dal valorizzare la frammentazione fraudolenta fra più società, finalizzata ad eludere norme imperative, ed aveva quindi dato rilievo all'impresa unica sottostante al gruppo
- in presenza di simulazioni / frodi alla legge con frazionamento di una attività unica su più imprese, per ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro erano stati elaborati i seguenti indici a] unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b] integrazione delle attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e relativo interesse comune;
c] coordinamento tecnico e amministrativo finanziario che individui un unico soggetto direttivo;
d] utilizzazione contemporanea della prestazione da parte delle diverse società
- lo sviluppo successivo della giurisprudenza aveva portato al riconoscere la co-datorialità anche nell'ambito di gruppi genuini, di riflesso alla nozione euro-unitaria di gruppo di imprese, caratterizzate da direzione e coordinamento di società ex art. 2497 cc, nell'ambito del quale il fenomeno della integrazione societaria si poteva manifestare in forme molteplici, fino ad una ingerenza pervasiva che annullava l'autonomia organizzativa delle singole società
- in presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, si poteva individuare un'impresa unitaria che alimentava diverse attività, formalmente affidate a società diverse, senza necessità di superare lo schermo della persona giuridica né di negare la pluralità delle stesse persone giuridiche, potendo tuttavia individuare un rapporto di lavoro nel quale un unico prestatore fosse riferibile allo stesso tempo a più datori, da ritenere quindi obbligati solidali
- in tale prospettiva gli indici a], b] e c] erano divenuti non più sintomatici di una frode, bensì caratteristici della direzione e coordinamento di società, e solo in presenza dell'ulteriore indice d] le più società si potevano ritenere co-datrici dell'unico lavoratore
- la codatorialità presuppone l'inserimento del lavoratore nella organizzazione economica complessiva,
e quindi la condivisione della sua prestazione al fine di soddisfare l'interesse di gruppo da parte delle pagina 9 di 13 diverse società, che esercitano tutte i tipici poteri datoriali e come tali sono ciascuna co-datrici, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione.
Ciò premesso, secondo il Collegio il motivi 2.1) va respinto, mentre il motivo 2.2) risulta assorbito.
In presenza di più imprese da ritenere co-datrici in applicazione degli indici a], b], c] e d], i crediti del lavoratore sarebbero rivolti verso altrettanti debitrici solidali, fra le quali quindi va esclusa qualsiasi ipotesi di litisconsorzio necessario.
Infatti, secondo i principi del processo civile, il litisconsorzio necessario riguarda il diverso caso di una domanda nella quale il lavoratore comune dipendente espressamente chieda - con efficacia di giudicato
- di ritenere una pluralità di soggetti tutti datori di lavoro effettivi, pronunciando quindi a carico di ciascuno le tutele conseguenti alla illegittimità del licenziamento.
Di conseguenza, la scelta legittimamente compiuta dal lavoratore nella propria impugnazione del licenziamento era stata di convenire (datrice formale) chiedendo nei suoi confronti di accertare Pt_1 la codatorialità con RE al fine di ottenere la condanna della sola alle tutele legali in tema Pt_1 di licenziamento illegittimo oltre la soglia dimensionale dell'art. 9 D. Lgvo n. 23/2015.
A fronte di tali conclusioni, il lavoratore non aveva alcuna necessità di impugnare il licenziamento anche nei confronti di RE, né di convenirla in giudizio e di formulare anche a suo carico domande di accertamento e di condanna, poiché ogni co-datore è obbligato solidale con gli altri, e quindi può essere chiamato da solo a rispondere per l'intero (salvo il regresso interno fra co-obbligati, che tuttavia nel caso in esame non aveva azionato nei confronti di RE). Pt_1
La giurisprudenza di legittimità (fra le tante, da ultimo Cass. n. 21246/2025, n. 26910/2023) è costante nel ritenere che fra obbligazioni solidali dal lato passivo non si genera un litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la relativa scissione.
Non vi erano dubbi che, nei confronti di il ricorso del lavoratore contenesse puntuali Pt_1 allegazioni e domande sull'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con RE, rilevante ai fini del superamento del requisito dimensionale di cui all'art. 9 D. Lgvo n. 23/2015 (vedi punti 1/7 e
11/14 della narrativa in fatto;
punti I, II e III delle deduzioni in diritto;
conclusioni e richieste istruttorie del ricorso introduttivo).
In conclusione, la domanda sulla co-datorialità era stata compiutamente formulata (imponendosi perciò il rigetto del motivo 2.1), e quindi non era stato il Tribunale a rilevare d'ufficio la stessa co-datorialità
(con conseguente assorbimento del motivo 2.2).
pagina 10 di 13 Passando alla fondatezza nel merito della co-datorialità fra ed RE, il Collegio concorda Pt_1 con il Tribunale sulla concreta esistenza degli indici richiesti dalla giurisprudenza, e di conseguenza respinge il motivo 2.3).
a] La unicità della struttura organizzativa e produttiva era dimostrata dalle seguenti circostanze:
- unica della sede legale in Milano e medesima sede operativa in Viareggio
- ufficio comune per gli automezzi di entrambe le società (addette Per_2 Per_1
- ufficio comune per la amministrazione di entrambe le società (addette Laveneziana) Per_5
- ufficio tecnico comune (addetto ). Per_6
b] L'integrazione delle attività esercitate dalle due imprese del gruppo e relativo interesse comune era dimostrata dalla documentazione (docc. 8,11,13,15,36 ric.) relativa all'esercizio di attività integrate di disinfestazione dei tarli ( e di altri agenti nocivi (RE) anche presso la medesima clientela, Pt_1
Tes_ impiegando personale comune, ed era avvalorata dalla prova orale (testi a Tes_3 Tes_2 proposito del fatto che i coniugi e rispettivamente legali rapp.ti delle due società, le CP_2 Per_3 gestivano come se si trattasse di un soggetto unico.
c] Il coordinamento tecnico e amministrativo finanziario dimostrativo di un unico soggetto direttivo derivava dalla stessa integrazione degli uffici tecnici, amministrativi e relativi al parco mezzi, sottoposti alla guida comune degli stessi coniugi e CP_2 Per_3
d] L'utilizzazione contemporanea della prestazione dei rispettivi dipendenti da parte di e Pt_1
RE era addirittura ammessa nello stesso appello a proposito del fatto che dipendente Tes_1
RE, era stato incaricato da legale rappresentante di di eseguire verifiche preliminari Per_3 Pt_1 agli addebiti disciplinari nei confronti di CP_1
Tes_ In proposito, infatti, l'appello sottolineava che < non è >, evidenziando l'onere a carico CP_1 del lavoratore di dimostrare che, non i suoi colleghi, bensì lui medesimo sarebbe stato utilizzato in modo promiscuo da entrambe le società, presupposto indispensabile per dimostrare l'effettivo vincolo di co-datorialità.
In concreto tale dimostrazione risultava dalla combinazione fra la prova documentale (docc. 8, 11, 13, Tes_ 15 ric.) ed orale (testi a proposito del fatto che quale dipendente Tes_3 Tes_2 CP_1
abitualmente era addetto a prestazioni presso i clienti RE, e/o operava insieme ai colleghi Pt_1 dipendenti di RE, oppure alle dipendente di preposti RE.
Motivo 3)
Quanto all'eccezione di aliunde perceptum, svolta in primo grado dalla società e trascurata dal
Tribunale, era lo stesso lavoratore appellato ad ammettere che subito dopo il licenziamento aveva reperito occupazione con reddito equivalente, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del pagina 11 di 13 contendere quanto all'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR, pari ad €. 1.860,34.
In proposito il lavoratore aveva richiamato le proprie comunicazioni di maggio e giugno 2025 con le quali, dopo la sentenza di aprile 2025, egli aveva rinunciato alle 12 mensilità di indennizzo con le quali il Tribunale aveva accompagnato la condanna alla reintegra.
Nelle difese in appello, il lavoratore aveva richiamato Cass. n. 20686/2025 che avrebbe affermato un principio secondo il quale la misura minima risarcitoria delle 5 mensilità spetterebbe sempre al lavoratore, anche qualora abbia trovato una occupazione alternativa nell'immediatezza del licenziamento illegittimo, percependo un reddito equivalente, ancora prima del decorso dei medesimi 5 mesi previste per legge.
Secondo il Collegio, la pronuncia richiamata non ha la portata generalissima pretesa dal lavoratore.
Nel caso in esame, il licenziamento era dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgvo n.
23/2015 per insussistenza del fatto contestato, con condanna alla reintegra ed all'indennità risarcitoria di 12 mensilità (pacificamente assorbita dall'aliunde perceptum eccepito dalla società, e trascurato dal
Tribunale).
Cass. n. 20686/2025 si riferiva invece al diverso caso del licenziamento orale dell'art. 2 D. Lgvo n.
23/2015 che, per tal caso, prevede la reintegra e l'indennità dal licenziamento alla reintegra, detratto il percepito, espressamente facendo salvo in ogni caso il risarcimento non inferiore a 5 mensilità. La motivazione di legittimità richiamava inoltre analoghi precedenti che, applicando l'art. 18 L. 300/1970 al licenziamento orale, avevano affermato che l'aliunde perceptum riguardava il danno eccedente la misura minima delle 5 mensilità di retribuzione, comunque garantite al lavoratore licenziato in modo illegittimo.
In conclusione, ritenuta la eterogeneità sostanziale fra le due fattispecie di licenziamento nullo / orale, o illegittimo per insussistenza del fatto, la salvezza delle 5 minime è prevista per legge per il primo caso ma non si può estendere anche al secondo.
Motivo 4) Spese di lite
Secondo il Collegio, le spese di primo grado rimangono liquidate come già stabilito in sentenza, in relazione agli importi minimi delle cause di valore indeterminabile di complessità media, senza necessità di effettuare parziali compensazioni, nonostante che l'eccezione di aliunde perceptum fosse fondata.
Ai fini del riparto nell'ambito del valore indeterminabile, infatti, era preponderante la soccombenza della società sul nucleo delle questioni controverse relative alla fondatezza degli addebiti ed al requisito dimensionale al quale commisurare la tutela in forma di reintegra. pagina 12 di 13 Anche le spese di lite di secondo grado vanno liquidate in relazione agli importi minimi delle cause di valore indeterminabile di complessità media, questa volta compensate per un quarto per essere fondato il motivo 3) relativo all'aliunde perceptum, mentre i restanti tre quarti rimangono a carico della società appellante che, nuovamente, soccombe sul nucleo preponderante delle questioni controverse oggetto degli altri motivi di appello.
Infine, la società (motivo 5, pag. 22 appello) aveva chiesto la condanna del lavoratore alla restituzione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza appellata.
Secondo il Collegio, la richiesta è integralmente da respingere.
Infatti, dopo la sentenza il lavoratore aveva rinunciato alla condanna al pagamento delle 12 mensilità, senza eseguire quindi il titolo che era stato emesso in suo favore nonostante la, fondata, eccezione di aliunde perceptum (motivo 3).
Per il resto, la sentenza di accoglimento dell'impugnazione del licenziamento è stata qui confermata sia nel merito che in punto spese (motivi 1,2,4).
Infine, dopo la sentenza, il lavoratore aveva esercitato l'opzione alternativa alla reintegra, chiedendo separatamente il pagamento dell'indennità sostitutiva e del TFR maturato fino al momento della opzione, crediti questi ultimi che non erano oggetto di esecuzione della stessa sentenza appellata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere quanto all'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR pari ad €. 1.860,34 (motivo 3 di appello);
Per il resto, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata sia nel merito quanto alla illegittimità del licenziamento ed alla reintegra sia in punto spese.
Compensa per un quarto le spese di lite di secondo grado, e condanna la società appellante al pagamento dei restanti tre quarti, per tale quota liquidati in €. 3.177,00 oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa.
Firenze, 2 dicembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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