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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
24.10.2024, da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con patrocinio dell'avvocato Bruno Vellone e con domicilio digitale eletto C.F._2 all'indirizzo pec: Email_1
appellante contro
(c.f. ), con patrocinio dell'avvocato Alice Gabardi e con CP_1 C.F._3
domicilio elette presso il suo studio in Gallarate alla via Torino, 2 appellata
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“Si chiede, pertanto, la modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado in favore di una pronuncia che affermi l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2022 perché tempestiva alla luce del citato difetto di notifica del precetto, essendo stata proposta in data 12.10.2022 entro dieci giorni dal momento della notificazione del
pagina 1 di 4 pignoramento avvenuta in data in data 14.12.2022. Vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'On.le Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il ricorso in appello in quanto presentato oltre i termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1028/2024 pubblicata l'11.09.2024 - RG N. 4586/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi come per legge ex 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2022 del 16.03.2022 ottenuto nei loro confronti dal sig. recante la somma di €. 1.458,21 quali spese condominiali non versate relativamente CP_1 all'immobile sito in Gallarate alla via Varese, 71, concesso loro in locazione con contratto registrato il
18.10.2018, oltre interessi e spese di procedura, chiedendone la revoca.
Si è costituito contestando l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in quanto tardiva e CP_1
comunque infondata.
Con sentenza n. 1028/2024 pubblicata il 11/09/2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando gli opponenti a rifondere all'opposto le spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con ricorso in appello depositato in data 24.10.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo l'accertamento della tempestività ed ammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato notificato al sig. che, costituendosi con memoria depositata telematicamente il 24.1.2024, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto presentato oltre i termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c.
e, comunque, la sua infondatezza nel merito, insistendo per la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 5.2.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale - durante la quale parte appellante ha contestato l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello per nullità della relata di notifica della sentenza impugnata con conseguente inefficacia della stessa per la decorrenza pagina 2 di 4 dei termini ex art. 325 cpc -, il Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Va rilevata la tardività dell'appello proposto dovendosi osservare che la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio, in questa sede impugnata, pubblicata in data 11.9.2024, è stata regolarmente notificata a mezzo pec il 23.9.2024.
Sul punto giova chiarire che nessuno dei profili di nullità di tale notifica sollevati dall'appellante solo in sede di discussione ricorrono nel caso di specie atteso che:
− la relata di notifica non presenta alcuna anomalia risultando la stessa contenuta in un file .pdf generato direttamente in formato digitale sottoscritto digitalmente nel quale sono riportati tutti i dati necessari (è chiaramente identificato l'avvocato notificante, l'assistito che ha conferito la procura alle liti, il destinatario con indicazione dell'indirizzo Pec a cui l'atto viene notificato e dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto);
− l'attestazione di conformità, correttamente inserita nella relazione di notificazione come disposto dall'art. 196-undecies disp. att. cpc, riporta i dati dell'atto notificato (sentenza
1028/2024) con indicazione del fascicolo informatico dal quale è stato estratto (ufficio giudiziario, numero e anno di ruolo);
− nell'oggetto della pec di notifica risulta inserita la dizione “notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994”.
Sicché, a fronte della corretta notificazione della sentenza avvenuta in data 23.9.2024, il termine per la proposizione dell'appello mediante ricorso era di trenta giorni da tale data e, pertanto, entro mercoledì
23.10.2024.
I signori e hanno impugnato la sentenza con ricorso depositato il Parte_1 Parte_2
24.10.2024 ovvero oltre il termine perentorio fissato dall'art. 325 cpc.
In considerazione dei suesposti rilievi ed assorbito ogni altro motivo, l'appello proposto risulta tardivo e ciò comporta la declaratoria di inammissibilità dello stesso.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, gli odierni appellanti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia ed al valore medio della fase di studio ed introduttiva e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e dimezzando l'importo previsto per le fasi di trattazione e decisionale, compiute solo oralmente.
pagina 3 di 4 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e contro avverso la sentenza del Tribunale di Busto Parte_3 Pt_2 CP_1
Arsizio n. 1028/2024, pubblicata in data 11/09/2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna gli appellanti in solido a rimborsare all'appellato le spese del CP_1 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Giampiero Barile Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945/2024 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
24.10.2024, da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con patrocinio dell'avvocato Bruno Vellone e con domicilio digitale eletto C.F._2 all'indirizzo pec: Email_1
appellante contro
(c.f. ), con patrocinio dell'avvocato Alice Gabardi e con CP_1 C.F._3
domicilio elette presso il suo studio in Gallarate alla via Torino, 2 appellata
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“Si chiede, pertanto, la modifica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado in favore di una pronuncia che affermi l'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2022 perché tempestiva alla luce del citato difetto di notifica del precetto, essendo stata proposta in data 12.10.2022 entro dieci giorni dal momento della notificazione del
pagina 1 di 4 pignoramento avvenuta in data in data 14.12.2022. Vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'On.le Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE: dichiarare inammissibile il ricorso in appello in quanto presentato oltre i termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1028/2024 pubblicata l'11.09.2024 - RG N. 4586/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi come per legge ex 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2022 del 16.03.2022 ottenuto nei loro confronti dal sig. recante la somma di €. 1.458,21 quali spese condominiali non versate relativamente CP_1 all'immobile sito in Gallarate alla via Varese, 71, concesso loro in locazione con contratto registrato il
18.10.2018, oltre interessi e spese di procedura, chiedendone la revoca.
Si è costituito contestando l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in quanto tardiva e CP_1
comunque infondata.
Con sentenza n. 1028/2024 pubblicata il 11/09/2024 il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto condannando gli opponenti a rifondere all'opposto le spese processuali come liquidate in dispositivo.
Con ricorso in appello depositato in data 24.10.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo l'accertamento della tempestività ed ammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, è stato notificato al sig. che, costituendosi con memoria depositata telematicamente il 24.1.2024, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto presentato oltre i termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c.
e, comunque, la sua infondatezza nel merito, insistendo per la conferma della sentenza gravata e la vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 5.2.2025, tentata invano la conciliazione e dopo la discussione orale - durante la quale parte appellante ha contestato l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'appello per nullità della relata di notifica della sentenza impugnata con conseguente inefficacia della stessa per la decorrenza pagina 2 di 4 dei termini ex art. 325 cpc -, il Collegio ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
Va rilevata la tardività dell'appello proposto dovendosi osservare che la sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio, in questa sede impugnata, pubblicata in data 11.9.2024, è stata regolarmente notificata a mezzo pec il 23.9.2024.
Sul punto giova chiarire che nessuno dei profili di nullità di tale notifica sollevati dall'appellante solo in sede di discussione ricorrono nel caso di specie atteso che:
− la relata di notifica non presenta alcuna anomalia risultando la stessa contenuta in un file .pdf generato direttamente in formato digitale sottoscritto digitalmente nel quale sono riportati tutti i dati necessari (è chiaramente identificato l'avvocato notificante, l'assistito che ha conferito la procura alle liti, il destinatario con indicazione dell'indirizzo Pec a cui l'atto viene notificato e dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto);
− l'attestazione di conformità, correttamente inserita nella relazione di notificazione come disposto dall'art. 196-undecies disp. att. cpc, riporta i dati dell'atto notificato (sentenza
1028/2024) con indicazione del fascicolo informatico dal quale è stato estratto (ufficio giudiziario, numero e anno di ruolo);
− nell'oggetto della pec di notifica risulta inserita la dizione “notificazione ai sensi della legge n.
53 del 1994”.
Sicché, a fronte della corretta notificazione della sentenza avvenuta in data 23.9.2024, il termine per la proposizione dell'appello mediante ricorso era di trenta giorni da tale data e, pertanto, entro mercoledì
23.10.2024.
I signori e hanno impugnato la sentenza con ricorso depositato il Parte_1 Parte_2
24.10.2024 ovvero oltre il termine perentorio fissato dall'art. 325 cpc.
In considerazione dei suesposti rilievi ed assorbito ogni altro motivo, l'appello proposto risulta tardivo e ciò comporta la declaratoria di inammissibilità dello stesso.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, gli odierni appellanti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della controversia ed al valore medio della fase di studio ed introduttiva e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio ed introduttiva e dimezzando l'importo previsto per le fasi di trattazione e decisionale, compiute solo oralmente.
pagina 3 di 4 Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e contro avverso la sentenza del Tribunale di Busto Parte_3 Pt_2 CP_1
Arsizio n. 1028/2024, pubblicata in data 11/09/2024, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. condanna gli appellanti in solido a rimborsare all'appellato le spese del CP_1 presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 1.994,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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