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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 20.3.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10909/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall' avv. IANNARONE ELENA, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. GAMBINO ARMANDO e dall'avv. TELLONE CP_1
GIANLUCA, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Con ricorso depositato l'8.5.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che con verbale del 24/10/2018 veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura percentuale dell'80%; che in data 10.2.23 presentava domanda di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.lgs.
503/92, art. 1, comma 8, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge;
che, con lettera del 30.5.23, l'istituto le comunicava il rigetto della domanda di pensione non risultando lo stato di invalidità come previsto dalla norma;
che avverso detto provvedimento, in data 6.7.2023, presentava ricorso amministrativo fornendo la prova di essere invalida civile nella misura dell'80% così come previsto dalla legge;
che, con comunicazione del 5.12.23, l''Istituto la informava che il ricorso amministrativo veniva respinto, non risultando lo stato invalidante della istante.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare che la ricorrente è in possesso dei requisiti di legge previsti d.lgs. 503/1992, invalidità dell'80% e regolare posizione contributiva;
2. Riconoscere che la parte ha diritto a godere del beneficio del pensionamento anticipato ex d.lgs. 503/92, art. 1, comma 8 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella differente che si determinerà in corso di causa”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del D.Lvo n. 503/92 per poter beneficiare della pensione di vecchiaia è necessario: aver compiuto l'età indicata nell'allegata tabella A, ridotta per coloro che sono invalidi in misura non inferiore all'80%; aver cessato il rapporto di lavoro;
che “siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione …”.
Orbene, nel caso in esame, può ritenersi che la ricorrente abbia fornito la prova dei suddetti elementi costitutivi.
Al riguardo, infatti, diversamente da quanto eccepito dall' si ritiene di CP_1 aderire all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. lav. 15-04- 2013, n. 9081, conf. Cass., lav. 13-09-2003, n. 13495 ; cfr. Corte d'appello di
Napoli del 2021) sull'impiego esteso a tale ambito di pensione "contributiva" anticipata all'80% di invalidità, del criterio tabellare predeterminato in uso per l'invalidità civile (d. lgs 509/88 e DM 5-2-92) per la determinazione della compromissione della capacità lavorativa generica e semispecifica (che prevede infatti anche la possibilità di ottenere maggiorazioni del 5% per ciascuna patologia, prima di procedere al computo della valutazione complessiva della percentuale invalidante).
Infatti, il sistema valutativo medico-legale "tabellare", (a differenza di quello "extra- tabellare con giudizio di forte individualizzazione attitudinale" valido -quest'ultimo- nell'ambito dell'invalidità pensionabile "diretta" dell'assegno ordinario di invalidità
e pensione di inabilità contributiva ai sensi della Legge 222/1984), offre maggiori garanzie sulla prevedibilità del risultato di accertamento del "fatto" medico- legale a cui la legge ricollega effetti giuridici ("fatto-diritto"), dal momento che il Consulente Tecnico medico-legale d'Ufficio, ha una minore "discrezionalità tecnica" nel giudizio di personalizzazione del danno biologico come incidente sulla capacità lavorativa ed è obbligato ad associare la percentuale invalidante per ciascuna patologia, prima di procedere alla personalizzazione di tale compromissione (seppure meno "individualizzata" rispetto alle mansioni del lavoratore espletate o espletabili e delle sue attitudini/formazione professionale, ecc.) delle maggiorazioni 5% e di calcolare la percentuale complessiva nella combinazione tra patologie concorrenti e coesistenti, secondo precise regole procedurali e facilmente verificabili e controllabili dal Giudice (parte prima del
Regolamento ministeriale D.M. 5-2-1992 a cui demanda il decreto legislativo
509/1988 per le valutazione degli invalidi civili, in assenza di contribuzione, trattandosi di prestazioni "assistenziali", cioè totalmente finanziate dallo Stato) con l'impiego della formula riduzionistica ed il ricorso ai criteri analogici infra ed extra-tabellari, nel caso in cui una determinata patologia non dovesse essere prevista dalle Tabelle di invalidità civile.
Pertanto, si può ritenere che, nel caso in esame, non si applichi il criterio extra- tabellare in uso in ambito dell'invalidità pensionabile ex L. 222/84 (cosiddetta capacità lavorativa -"specifica"- in occupazioni confacenti alle attitudini personali), ma si deve ricorrere all'impiego degli "indici/valori medi" desumibili dalle tabelle di invalidità civile "predeterminate" e che consentono un controllo più penetrante sull'operato del ctu.
Nella specie si è ritenuta superflua la ctu medico legale, in quanto agli atti vi è un verbale della commissione medica nel quale si riconosce alla ricorrente una invalidità civile pari all' 80% dal 23.5.2018 senza revisione.
Pertanto, in difetto di ulteriori contestazioni da parte dell' si può ritenere CP_1 provata la sussistenza del requisito invalidante e contributivo (cfr. estratto contributivo).
Per tali motivi, la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dall' 1.3.2023, ovvero dalla presentazione della domanda amministrativa, con conseguente, tuttavia, erogazione della prestazione dal primo giorno successivo alla data suddetta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a godere del beneficio del pensionamento anticipato ex d.lgs. 503/92, art. 1, comma 8 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1 euro 1.200,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Si comunichi.
Napoli il 20/03/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo