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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6891/2021 R.G.A.C.; nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6974/2021 R.G.A.C.; nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7133/2021 R.G.A.C., riunite e trattenute in decisione il
19.02.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertenti
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Elettivamente domiciliate, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giuseppe
Cinti (c.f. ), che le rappresenta e difende per procura in atti – C.F._3
APPELLANTI PRINCIPALI -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Fabiana Di
Vincenzo (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti – C.F._5
APPELLANTE INCIDENTALE -
E
(c.f. ) Controparte_2 C.F._6
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Cecilia
Nusiner (c.f. che la rappresenta e difende per procura in atti – CodiceFiscale_7
APPELLANTE INCIDENTALE-
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore
r.g. n. 1 Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Antonio
Ferrara (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - CodiceFiscale_8
APPELLATA-
oggetto: appello principale di e;
appello Parte_1 Parte_2
incidentale di e appello incidentale di , tutti Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di e avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Controparte_3
Tribunale Ordinario di Roma n. 16626/2021, in data 25.10.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 4509/2019, promosso da nei confronti di Controparte_3
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_1
– azione di simulazione e revocatoria ordinaria -
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
cessionaria, per contratto di cessione di crediti stipulato il CP_3 Controparte_3
20.12.2017 oggetto di pubblico avviso di cessione secondo il combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n.151 del 23-12-2017, dei crediti di conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_4 [...]
, e per Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'inefficacia ai sensi dell' art.
2901 c.c. nei confronti dell'atto di donazione ricevuto dal notaio Controparte_3
notaio in Guidonia Montecelio in data 21.05.2014, meglio precisato in Persona_1
premessa e da aversi in questa sede riportato e trascritto;
3) ordinare, in caso di inefficacia e/o revoca dei predetti atti, al Conservatore dei RR.II. Roma 1 di annotare la declaratoria di inefficacia a margine delle relative tra-scrizioni del 23/05/2014 rg.
58561 rp. 38170 4) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.
A fondamento della propria domanda, allega di essere creditrice della somma di euro
2.980.033,82 nei confronti della , di , per Parte_3 Controparte_5
il contratto di mutuo stipulato il 12.02.2007 nonché di , costituitasi, Controparte_1 con il medesimo atto, fideiussore fino alla concorrenza dell'importo massimo di euro
5.000.000,00; per tale credito, di essere intervenuta, in rango ipotecario, nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 308 del 2011, incardinato dinanzi al
Tribunale di Grosseto;
che, con atto in data 21.05.2014, ha donato Controparte_1
alle figlie ( e ) la Parte_1 Controparte_2 Parte_2
r.g. n. 2 nuda proprietà di due immobili ( porzione di fabbricato nel Comune di Roma, Viale dei
Quattro Venti 174 e fabbricato nel comune di Cerveteri, Via Arturo Salvioni 15); che il fine perseguito, dalla con il trasferimento della nuda proprietà alle figlie, è CP_1
quello di sottrarre gli immobili alla garanzia prestata alla banca.
Con comparsa depositata il 22.05.2019, si costituisce e rassegna Controparte_2 le seguenti conclusioni: “ (…) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice;
stante la pregiudizialità dell'azione di simulazione assoluta rispetto all'azione revocatoria proposta dall'attrice, in via preliminare accertare dichiarare infondata in fatto in diritto l'azione di simulazione assoluta proposta dalla società attrice;
accertare e dichiarare infondata l'azione revocatoria promossa dalla società attrice per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e rigettarla integralmente nel merito”.
Con comparsa depositata il 23.05.2019, si costituisce e rassega le Controparte_1 seguenti conclusioni: “(…) in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate, accertare e dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità delle domande attrici, e , comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande avversarie per altro non provate, all'effetto respingendole tutte. Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario CNA ed IVA come per legge”.
Con comparsa depositata il 23.05.2019, si costituiscono e Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) anche in Parte_2
accoglimento delle questioni pregiudiziali e preliminari formulate, accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza delle domande avversarie e per l'effetto respingere ognuna di esse. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso spese generali e oneri come per legge”.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…) 1. rigetta la domanda di simulazione assoluta;
2. dichiara inefficace nei confronti della e così revoca ex art. 2901 c.c. l'atto per notaio Controparte_3
del 21 maggio 2014, rep. 11, racc. 9, con il quale ha Persona_1 Controparte_1
donato a e la Controparte_2 Parte_2 Parte_1 nuda proprietà, in ragione di un terzo ciascuna e congiuntamente per l'intero, di: porzione di fabbricato sito in Comune di Roma Viale dei Quattro Venti n. 174, costituita da appartamento ad uso civile abitazione, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 459, particella 104, subalterno 30, piano 7, interno 23, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 3, vani 2,5, rendita € 671,39; fabbricato sito in
r.g. n. 3 Comune di Cerveteri (RM), Via Arturo Salvioni, n. 15 (catastalmente Comune di Roma
Via di Ceri n. 30), costituito da civile abitazione, censito in Fabbricati del detto
Comune al foglio 299, particella 97, subalterno 1, piano T-1, zona censuaria 6, categoria A/7, classe 4, vani 17; 3. ordina al competente Conservatore di Registri
Immobiliari di Roma l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato al punto 2; 4. condanna Controparte_1 Parte_1
e al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_2 CP_6
quale procuratrice della delle spese del giudizio che
[...] Controparte_3 liquida in complessivi €12.000,00# per compensi professionali ed €1.686,00# per esborsi, oltre oneri di legge>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- La domanda di simulazione deve ritenersi proposta, ma non è fondata.
- La subordinata domanda di revoca del medesimo contratto di donazione ai sensi dell'art. 2901 c.c. è fondata.
- Le convenute contestano la titolarità del credito per due ordini di ragioni: a) la società non individua il cedente nella società Monte dei Paschi di Siena Banca per l'impresa S.p.A. (banca in favore della quale ha prestato Controparte_1
la garanzia), ma in Banca Monte Paschi di Siena o nella MPS Capital Services;
b) la società non produce il contratto di cessione del credito (stipulato in data
20.12.2017), ma solo l'avviso dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti;
tuttavia, il riferimento alla Banca Monte dei Paschi di Siena contenuto nell'atto di citazione è frutto di mero errore materiale, dato che dalla ricostruzione in fatto contenuta nell'atto, emerge chiaramente come parte attrice abbia inteso riferirsi alla MPS Capital Services, quale titolare del credito derivante dal contratto di mutuo e beneficiaria della garanzia, anche richiamando (seppure implicitamente) il processo si trasformazione societaria.
La mancata produzione del contratto di cessione non rileva, in quanto l'avviso di pubblicazione contiene gli elementi sufficienti per la identificazione dei crediti ceduti in blocco.
- Vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
- L'azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di
“credito”, comprensiva della ragione e della aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione;
non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente anche una r.g. n. 4 semplice aspettativa che non si riveli, prima facie pretestuosa;
fonte del credito allegato dalla società attrice è il contratto di mutuo stipulato in data 12.2.2007 in favore dell' nonché la clausola Parte_4
con la quale si è obbligata a pagare alla Banca, in contanti e a Controparte_1
prima richiesta, tutto quanto dovuto dalla parte mutuataria per capitale, interessi anche di mora e accessori fino a concorrenza massima dell'importo di euro
5.000.000,00, per una reale esposizione debitoria pari ad euro 2.980.033,00.
- Non rilevano l'intervento in rango ipotecario della banca attrice nell'esecuzione immobiliare;
l'esistenza di ulteriori garanzie personali a tutela dello stesso credito;
l'erronea determinazione da parte dell'attore del dovuto;
il carattere condizionato del contratto di mutuo;
la vessatorietà della clausola fideiussoria e la nullità della stessa per violazione dell'art. 1941 c.c., considerata la natura autonoma della garanzia della rispetto all'obbligo principale derivante CP_1
dal contratto di mutuo.
- Le convenute non hanno offerto alcuna prova dell'avvenuta estinzione, totale o parziale, del credito in oggetto (addotta in via meramente ipotetica); non rileva la contestazione dei conteggi effettuati dall'attrice, atteso che in tale sede,
l'esatta determinazione del dovuto è superflua ai fini della prova del credito, stante l'assenza di scopi restitutori dell' azione, preordinata esclusivamente alla conservazione della garanzia generica;
pur ammettendo la decurtazione ( genericamente prospettata dalla convenuta, di euro 90.000,00), rispetto all'importo di euro 2.980.033,00, quale complessivo credito di cui l'attrice assume di essere titolare, residuerebbe comunque un ingente credito, tale da non eliminare il pregiudizio temuto dal creditore;
l'esercizio dell'azione è possibile pur in presenza di un credito illiquido, in quanto la liquidità non costituisce necessario presupposto dell'azione revocatoria.
- Infondata è l'eccezione volta a far valere l'inesistenza del credito derivante dal contratto di mutuo a causa del carattere condizionato di quest'ultimo e, dunque, dell'indisponibilità per il debitore principale della somma mutuata.
- Inconferente è il richiamo alla giurisprudenza sulla necessità della certezza del credito, che si giustifica nella diversa azione diretta alla restituzione coattiva delle somme erogate.
- Non hanno pregio le difese della sul mancato perfezionamento del CP_1
contratto di mutuo: la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale r.g. n. 5 infruttifero, intestato alla mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, concretizza la erogazione della somma da parte della mutuante.
- Non ha pregio la eccezione di nullità della clausola fideiussoria: non vi è prova di una condotta della banca contraria ai doveri di correttezza e buona fede, non rilevando in tal senso le considerazioni, definite dalle stesse convenute
“metagiuridiche”, in ordine all'età avanzata del garante.
- Non è vessatoria la clausola compromissoria: si tratta di un contratto autonomo di (in tal senso la deroga pattizia all'art. 1939 c.c., all' art. 1945 e all'art. 1939
c.c.), per il quale, dunque, non vi è dipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale garantita, sicché non è ravvisabile l'elemento dell'accessorietà che costituisce predicato naturale della fideiussione. Qualificata la garanzia prestata dalla in termini di contratto autonomo, le clausole CP_1
sopra richiamate non possono definirsi vessatorie, atteso che la disciplina con essa dettata è strettamente correlata, e dunque direttamente consequenziale, all'assenza del vincolo di accessorietà che connota la stessa. In ogni caso, anche ove la garanzia prestata fosse una fideiussione, tale clausola non sarebbe comunque rientrata tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, ove predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente
- Non è vessatoria la clausola che dispone la reviviscenza dell'obbligazione di garanzia, anche in caso di invalidità o revoca dei pagamenti, da parte del debitore garantito, posto che, in tale ipotesi, il rapporto principale non si è definitivamente estinto con un pagamento valido e irrevocabile.
- Trattandosi di contratto di garanzia autonoma ed esclusa la vessatorietà della pattuizione, è irrilevante la eccezione di violazione del disposto di cui all'art. 1941 c.c., in ragione della non applicabilità della citata norma al contratto autonomo di garanzia e in quanto, se si fosse trattato di fideiussione, la conseguenza non sarebbe stata la nullità dell'intera clausola (7b), bensì la validità della medesima nei limiti dell'obbligazione principale (art. 1941, comma 3, c.c.).
- L'eventus damni (diminuzione del patrimonio del debitore tale da rendere più incerta e difficile la soddisfazione del credito) si ravvisa: con la donazione, la debitrice si è spogliata di beni immobili per un valore di euro 318.000,00, parte r.g. n. 6 rilevante del patrimonio della i cui ulteriori beni immobili di CP_1
proprietà sono oggetto di precedente pignoramento e di ipoteca legale;
non esclude la configurabilità di tale presupposto la partecipazione societaria di cui la è titolare, per un valore di euro 56.000,00, nella “Società Agricola CP_1
Gelso della Valchetta S.n.c. di NI, SO, IN DA & co”, in ragione del complessivo ammontare del credito vantato dalla società; ulteriori garanzie, personali o reali assistenti il credito, ovvero la capienza del patrimonio degli altri garanti o del debitore principale non sono provate e non rilevano, dato che la verifica del suddetto requisito deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del garante;
la donazione della nuda proprietà di immobili di consistente valore, in età molto avanzata della debitrice donante, determina accrescimento delle difficoltà di recupero del credito.
- Sussiste il requisito della consapevolezza da parte della debitrice del pregiudizio:
l'atto dispositivo è a titolo gratuito ed è successivo all'assunzione del debito;
la ha una importante partecipazione nella compagine della società CP_1
debitrice principale e dunque presumibilmente a conoscenza della situazione e economica della debitrice;
non si richiede che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dai terzi beneficiari, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di atti a titolo oneroso.
- Spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza.
Con l'atto di appello, e rassegnano le Parte_1 Parte_2
seguenti conclusioni.
<< in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-nel merito accogliere il proposto appello e, per
l'effetto, annullare /riformare la sentenza (…), respingendo tutte le domande proposte da parte attrice in primo grado dichiarandone e accertandone l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e domande anche pregiudiziali e preliminari formulate in primo grado da questa difesa e in questa sede riproposte In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre accessori di legge, ovvero in subordine con compensazione integrale delle stesse>>.
r.g. n. 7 Con comparsa depositata in data 28.03.2022, si costituisce e Controparte_2
rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) disporre la riunione al presente giudizio del giudizio (R.G. 6974/2021 (…) nonché del giudizio R.G. 7133/2021 (…) pendenti tra le stesse parti innanzi allo stesso
Ufficio e aventi ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza (…) con integrale accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello proposto dalla sig.ra CP_2
(…) da intendersi tutte formulate nel presente giudizio. Con vittoria di spese e
[...]
compensi di avvocato del doppio grado di giudizio>>.
Con comparsa depositata in data 31.03.2022, si costituisce e rassegna Controparte_1
le seguenti conclusioni.
<< A) disporre la riunione del presente giudizio al giudizio R.G. 7133/2021 pendente tra le stesse parti (…) e avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza (…) con integrale accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello proposto dalla sig.ra - sopra trascritto, e la riunione di entrambi al giudizio iscritto Controparte_1 al n. R.G. 6974/2021 (…) avente ad oggetto sempre l'impugnazione della medesima sentenza (…) B)-in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
C)-nel merito confermata la pronuncia di primo grado quanto al rigetto dell'azione di simulazione assoluta, così integrata “in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque abbandonata per i motivi tutti indicati già in primo grado e nel presente atto”, in accoglimento del presente appello riformare in parte qua la sen-tenza (…) e, per l'effetto, annulla-re e/o riformare la sentenza (…), respingendo tutte le domande proposte da parte attrice in primo grado, dichiarandone e accertandone l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e domande anche pregiudiziali e preliminari formulate in primo grado da questa di-fesa e in questa sede riproposte. D) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ovvero, in subordine, con compensazione integrale delle stesse per le ragioni indicate nel presente atto di appello e nei successivi scritti difensivi>>.
Con comparsa depositata in data 11.04.2022, si costituisce e Controparte_3 rassegna le seguenti conclusioni: << (…) rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza e nel merito rigettare l'appello proposto dalle sigg.re
e sic-come inammissibile, improponibile Parte_1 Parte_2
e comunque infondato in fatto e in diritto, con la integrale conferma della sentenza (…).
r.g. n. 8 Con vittoria di spese e competenze del presente grado, oltre magg forf., IVA e Cpa come per legge>>.
e articolano cinque motivi di appello. Parte_1 Parte_2
1) Rubricato: “Manifesto errore nell'individuazione delle domande avversarie Sulla rinuncia alla domanda di simulazione”. Le appellanti principali censurano la decisione nella parte in cui esclude che sia intervenuta rinuncia alla domanda di simulazione assoluta. A tal fine, allegano che la domanda non compare nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1
c.p.c., ma solo, tardivamente e inammissibilmente, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. con la quale non possono essere precisate e modificate le domande.
2) Rubricato: “Errata applicazione delle norme e della giurisprudenza Sul difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse”. Le appellanti principali censurano la decisione nella parte in cui ritiene provata la titolarità del credito, sulla base del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco. A tal fine, sostengono che tale pubblicazione esonera esclusivamente dalla notificazione, della cessione, al debitore ceduto, ma non dall'onere di documentare il contenuto del contratto di cessione;
ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Tub la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale impedirebbe l'eventualità di pagamenti liberatori, nelle mani del cedente, da parte del debitore ceduto, ma l'avviso di cessione di crediti non consente di individuare, con certezza, i crediti oggetto della cessione in blocco. Allegano, altresì, errata interpretazione dell'atto di citazione, nella parte in cui la decisione accerta la corretta riferibilità, della domanda, alla società garantita dalla fideiussione.
3) Rubricato: “Errata applicazione dell'art. 2901 c.c. e omessa pronuncia e accertamento della nullità del supposto titolo - Inesistenza dei requisiti dell'azione revocatoria -Nullità del contratto di mutuo;
rilevabilità d'ufficio”. Le appellanti principali censurano la decisione nella parte in cui accerta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.
A tal fine richiamano i motivi precedenti, quanto alla inesistenza del credito. Le appellanti allegano ancora che il credito potrebbe essere stato estinto nella procedura esecutiva immobiliare n. 308/2011 del Tribunale di Grossetto della quale le appellanti, estranee al rapporto principale, non conoscono lo stato. Nella mancata prova della persistenza del debito della mutuataria, non è possibile la r.g. n. 9 favorevole valutazione della domanda revocatoria e alle convenute non può essere richiesta la prova del mancato avverarsi della condizione. Allegano di aver ricevuto in buona fede gli immobili donati, la non configurabilità del requisito dell'eventus damni, poiché la alla data di sottoscrizione CP_1
della garanzia, aveva 83 anni e una esposizione debitoria ostativa al rilascio di qualsivoglia garanzia, con la conseguenza che la banca cedente deve ritenersi aver accettato il rischio di non recuperare le somme garantire dalla in CP_1
ciò vincolando a vita le di lei eredi, con conseguente configurabilità della mala fede della banca contraente.
4) Rubricato:” ad colorandum ma con valore esplicativo e dimostrativo della insussistenza delle ragioni avversarie valgano le seguenti considerazioni”. Le appellanti principali sostengono la genericità delle allegazioni difensive della società che si è limitata a produrre la pubblicazione della notizia della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, alla quale il primo giudice ha assegnato un valore dirimente della vicenda processuale.
5) Rubricato: “V) Erroneità della sentenza nella parte che ha condannato le convenute alle spese di lite”, si contesta il capo di condanna alle spese processuali e si chiede che venga riformato disponendo sul punto l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto depositato in data 29.11.2021, impugna la stessa Controparte_2
sentenza; introduce il giudizio recante n.r.g. 6974/2021 e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) confermata la pronuncia di primo grado quanto al rigetto dell'azione di simulazione assoluta, in accoglimento del presente appello (…): - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e per essa della Controparte_3
sua procuratrice;
- accertare e dichiarare infondata l'azione revocatoria CP_6
promossa dalla e per essa dalla sua procuratrice per Controparte_3 CP_6 insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 cod. civ. e rigettarla integralmente nel merito;
- condannare la e per essa la sua procuratrice al Controparte_3 CP_6
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio>>.
Nel giudizio n.r.g. 6974/2021, con comparsa del 31.03.2022 si costituisce CP_1
e rassegna le seguenti conclusioni: <A) disporre la riunione del presente
[...]
giudizio al giudizio R.G. 7133/2021 pendente tra le stesse parti innanzi allo stesso
Ufficio (…) e avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza (…), con
r.g. n. 10 integrale accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di appello proposto dalla sig.ra
- sopra trascritto, e la riunione di entrambi al giudizio iscritto al n. Controparte_1
R.G. 6891/2021 (…) e avente ad oggetto sempre l'impugnazione della medesima sentenza (…) e, quindi, B)-in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
C)-nel merito confermata la pronuncia di primo grado quanto al rigetto dell'azione di simulazione assoluta, così integrata “in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque abbandonata per i motivi tutti indicati già in primo grado e nel presente atto”, in accoglimento del presente appello riformare in parte qua la sentenza (…) e, per
l'effetto, annulla-re e/o riformare la sentenza (…), respingendo tutte le domande proposte da parte attrice in primo grado, dichiarandone e accertandone
l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e domande anche pregiudiziali e preliminari formulate in primo grado da questa difesa e in questa sede riproposte. D) In ogni caso con vittoria di spese
e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ovvero, in subordine, con compensazione integrale delle stesse per le ragioni indicate nel presente atto di appello e nei successivi scritti difensivi>>.
Nel giudizio n.r.g. 6974/2021, con comparsa del 31.03.2022 si costituiscono
[...]
e aderiscono alla richiesta di riunione dei giudizi e Parte_2 Parte_1 si richiamano ai motivi di appello proposti con l'atto introduttivo di giudizio iscritto a n.r.g. 6891/21; con comparsa dell'11.04.2022 si costituisce e Controparte_3
conclude per il rigetto del gravame.
propone quattro motivi di appello. Controparte_2
1) Rubricato:” Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., artt. 81, 99,
100, 112 e 113 cod. proc. civ. con riferimento alla parte della sentenza n. 16626/2021
(pagg. 5 e 6) relativa all'eccezione di difetto di legittimazione attiva”. CP_2
propone censure sostanzialmente sovrapponili a quelle di cui al secondo
[...]
motivo di appello principale.
2) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., artt. 112 e 115 cod. proc. civ. con riferimento a quella parte della sentenza n. 16626/2021 (pagg. 6 e 7) concernente la prova della cessione del credito”. propone Controparte_2 censure sovrapponibili a quelle di cui al secondo motivo dell'appello principale.
Aggiunge che le vicende della fusione per incorporazione di Controparte_7
in dimostrano trattarsi di soggetti giuridici diversi.
[...] Controparte_8
r.g. n. 11 3) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., artt.
100, 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria con riferimento alla sussistenza del credito e del pregiudizio (pagg. 8, 9, 13
e 14 sentenza impugnata)”.
sostiene di aver articolato richieste istruttorie disattese senza Controparte_2
motivazione e svolge censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle formulate nel terzo motivo dell'appello principale.
4) Rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2901 cod. civ.,
112 e 115 cod. proc. civ. con riferimento a quella parte della sentenza n. 16626/2021
(pagg. 15 e 16) in cui il Giudice a quo ha ritenuto la sussistenza della scientia fraudis in capo alla donante ”. censura la decisione Controparte_1 CP_2 CP_2
nella parte in cui ritiene dimostrata la consapevolezza di arrecare pregiudizio all'interesse della titolare del credito.
introduce il giudizio iscritto al n.r.g. 7133/2021; propone appello Controparte_1
incidentale avverso la medesima sentenza e rassegna le seguenti conclusioni.
<< (…) -in via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-nel merito confermata la pronuncia di primo grado quanto al rigetto dell'azione di simulazione assoluta, così integrata “in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque abbandonata per i motivi tutti indicati già in primo grado e nel presente , in accoglimento del presente appello riformare in parte qua la sentenza (…), respingendo tutte le domande proposte da parte attrice in primo grado, dichiarandone e accertandone l'inammissibilità, improcedibilità e comunque l'infondatezza in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e domande anche pregiudiziali e preliminari formulate in primo grado da questa difesa e in questa sede riproposte. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ovvero, in subordine, con compensazione integrale delle stesse per le ragioni indicate nel presente atto di appello e nei successivi scritti difensivi>>.
Nel giudizio iscritto al n.r.g. 7133/2021, con comparsa del 28.03.2022 si costituisce e con comparsa del 31.03.2022, si costituiscono Controparte_2 CP_2
e ; chiedono la riunione del giudizio a quello recante
[...] Parte_2
n.r.g. 6891/2021 e al giudizio recante n.r.g. 6974/2021 richiamando difese svolte e conclusioni rassegnate in tali giudizi.
r.g. n. 12 Nel giudizio iscritto al n.r.g. 7133/202, con comparsa dell'11.04.2022 si costituisce e chiede il rigetto dell'appello incidentale. Controparte_3
propone cinque motivi di appello. Controparte_1
1) Rubricato: “Difetto di legittimazione attiva della . Controparte_3
propone censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte Controparte_1
con il secondo motivo di appello principale.
2)Rubricato: “Abbandono della domanda di simulazione”. propone Controparte_1
censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte con il primo motivo di appello principale.
3) Rubricato: “Inesistenza del contratto, nullità del contratto, nullità della fideiussione”. propone censure sovrapponibili a quelle proposte con Controparte_1
il terzo motivo di appello principale.
4) Rubricato: “Inesistenza dei presupposti per la azione revocatoria”. CP_1
propone censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte nel terzo
[...]
motivo di appello principale.
5) Rubricato: Ingiusta condanna alle spese – in subordine Mancata applicazione dell'art. 92 c.p.c. propone censure sostanzialmente sovrapponibili a Controparte_1 quelle proposte con l'ultimo motivo di appello principale.
Le censure dell'appello principale e dei due appelli incidentali riuniti sono infondate.
Motivo di appello principale ( e ) sub Parte_1 Parte_2
1) e difesa di sub 2). Controparte_1
La questione sollevata in punto di rigetto della domanda di simulazione è inammissibile per difetto di interesse: la domanda della società, nei confronti delle convenute tutte e dunque anche delle appellanti in via principale, domanda diretta ad accertare la simulazione dell'atto di donazione è stata respinta e non riproposta in questa sede.
Giova precisare che sul punto, le appellanti in via incidentale chiedono la conferma della sentenza in punto di rigetto della domanda di simulazione.
Motivo di appello principale ( e ) sub Parte_1 Parte_2
2) e sub 4); motivo di appello incidentale ( sub 1), sub 2) e Controparte_2
sub 3); motivo di appello incidentale ( ) sub 1). Controparte_1
Hanno tutti ad oggetto la decisione nella parte in cui accerta la allegazione dei fatti in punto di legittimazione attiva della società e la prova della cessione del credito;
sono intimamente connessi e vengono trattati congiuntamente.
Con riguardo alla compiutezza e coerenza della allegazione attorea sul punto.
r.g. n. 13 Il primo giudice rileva la imprecisione del richiamo a ma dal Controparte_4 tenore complessivo dell'atto di citazione ricava la chiara riferibilità della domanda al mutuo stipulato con per l'impresa “ poi Capital Services” e alle CP_7 CP_6
vicende di trasformazione che hanno interessato la originaria mutuante, documentate dalla allegazione contenuta nell'atto di intervento nel processo esecutivo prodotto al doc. 2 allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.
La interpretazione della domanda, come già ritenuto dal primo giudice, deve essere frutto di una valutazione complessiva dell'atto introduttivo del giudizio, come precisato e integrato nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, e nel concreto, già dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, emerge con chiarezza che il credito posto a sostegno della domanda di revocatoria accolta, trova la propria origine nel mutuo a rogito del notaio in Roma, del Per_2
12.02.2007, n. rep. 176768, con MPS Banca peer l'Impresa S.p.a., come identificata nell'atto di mutuo, in seguito divenuta . Controparte_4
Giova aggiungere in questa sede, e in ciò integrando sul punto la motivazione della sentenza impugnata, che tale procedimento, lungi dall'essere oggetto di contestazione da parte delle appellate, è da queste invocato, seppure al diverso fine di cui alle censure che saranno esaminate nei punti successivi, a sostegno delle allegazioni sulla mancata prova della sussistenza di un credito.
Ciò detto le censure non hanno pregio e dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio emerge chiara la volontà della società di azionare la posizione creditoria riferita al mutuo e al contratto di garanzia in oggetto.
Quanto alla prova della cessione del credito posto a sostegno della domanda di revocatoria.
Il primo giudice motiva la decisione in punto di prova della titolarità della posizione creditoria garantita dalla con la esistenza, nel testo dell'avviso di CP_1
pubblicazione, di indicazioni che consentono di ritenere che la posizione creditoria garantita sia compresa tra quelle oggetto dell'atto di cessione oggetto dell'avviso di pubblicazione, richiamando a sostegno pronunce di legittimità.
D'altra parte, e in ciò integrando, sul punto, la motivazione della decisione, le convenute non contestano l'esistenza dei contratti, ma allegano solo la mancata prova della cessione della posizione garantita che tuttavia, come già accertato in sentenza, deve ritenersi provata in ragione della riferibilità di tale posizione ai crediti ceduti, sia per epoca di insorgenza della posizione creditoria garantita ( nell'avviso pubblicato c'è
r.g. n. 14 il riferimento a posizione creditorie antecedenti al 31.12.2016, tra cui quella oggetto di causa incontestatamente rientra in ragione della data di stipula del contratto di mutuo e del contratto di garanzia), sia per riferimento per riferibilità all'attività bancaria “ in tutte le sue forme”, tale dovendosi ritenere la concessione di un mutuo e della relativa garanzia.
Ai fini della prova in contestazione con le censure in esame, seppure in astratto non può ritenersi sufficiente la notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., la mancata contestazione della fonte del credito e della posizione di garanzia, e la valenza probatoria quanto meno indiziaria e i dati fattuali contenuti nell'avviso sono prova adeguata della cessione della posizione di credito garantita dalla CP_1
A tale ultimo proposito, si rileva che l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale contiene la indicazione di un collegamento ipertestuale che avrebbe consentito ai soggetti interessati e dunque anche alla di verificare la cessione della propria CP_1
posizione di garanzia.
Motivo di appello principale ( e ) sub Parte_1 Parte_2
3); motivo di appello incidentale ( sub 3) e sub 4); motivo Controparte_2
di appello incidentale ( ) sub 3) e sub 4). Controparte_1
Hanno tutti ad oggetto la decisione nella parte in cui accerta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria;
sono intimamente connessi e vengono trattati congiuntamente.
Sulle richieste dell'appellante incidentale di emissione di Controparte_2 ordini di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Destinatarie delle richieste istruttorie sono la società attrice o comunque “ Banca Monte dei Paschi di Siena spa”; le richieste hanno ad oggetto l'originale o della copia autentica del fascicolo del procedimento esecutivo pendente dinanzi al tribunale civile di
Grosseto per accertare se in quella sede il credito sia stato in tutto o in parte recuperato;
tutta la documentazione bancaria attestante i pagamenti effettuati dall'azienda mutuataria, dalla data di stipula del mutuo, all'11.01.2019; tutta la documentazione bancaria attestante il tasso di interesse applicato al rapporto debitorio in oggetto nonché al piano di ammortamento.
Le richieste istruttorie sono generiche ed esplorative;
in ogni caso la prova della estinzione del credito e del venir meno della posizione di garanzia, incombe sulla donante, la che non l'ha data e che aveva accesso alla documentazione CP_1
r.g. n. 15 bancaria relativa alla persistenza del rapporto garantito, né ha Controparte_2
documentato di aver preventivamente richiesto tale documentazione, neppure alla e che tale documentazione le sia stata rifiutata. CP_1
Sulle condizioni dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Nel concreto si verte in ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito (donazione) successivo al venire in essere della posizione di garanzia della donante (contratto di garanzia).
A sostegno della decisione di accoglimento della azione, il primo giudice pone la sufficienza di una nozione “lata” di credito ( come conservazione della garanzia generica del patrimonio della;
la irrilevanza della esistenza di un credito CP_1
certo, liquido ed esigibile;
la prova della esposizione in garanzia;
la irrilevanza dell'intervento della banca in rango ipotecario nella esecuzione immobiliare pendente;
la mancata prova della estinzione del rapporto garantito;
la genericità e la irrilevanza della allegata ( e indimostrata) limitata riduzione del credito, rispetto alla generale esposizione di garanzia;
la avvenuta erogazione del mutuo;
la validità dell'assunzione di garanzia anche con riguardo al dedotto profilo di vessatorietà, per mancanza di eccessiva gravosità della garanzia a semplice richiesta;
la riduzione della garanzia conseguita alla donazione in oggetto;
la irrilevanza e la mancata prova della esistenza di ulteriori garanzie patrimoniali o personali del credito;
la consapevolezza, nella donante, della riduzione delle garanzie;
la irrilevanza della consapevolezza delle donataria della riduzione delle garanzie.
Tali molteplici punti di motivazione non sono tutti oggetto di censura e le appellanti si limitano ad una generica riproposizione solo di alcune delle allegazioni difensive motivatamente respinte in sentenza.
Nello specifico.
Le appellanti principali, e allegano Parte_1 Parte_2
genericamente la loro estraneità al rapporto di garanzia e al contratto di mutuo;
che la posizione della garante era già assistita dalla garanzia rappresentata dal patrimonio della mutuataria e la propria buonafede;
ripropongono allegazioni difensive in ordine al fatto che la all'epoca della sottoscrizione del contratto di garanzia, avesse l'età di CP_1
83 anni e una posizione debitoria che avrebbero dovuto sconsigliare, alla banca, la sottoscrizione, con la di una fideiussione per tale elevato importo. CP_1
L'appellante incidentale, , lamenta di non essere stata ammessa a Controparte_2 verificare, con l'ammissione degli ordini di esibizione articolati, l'effettiva esistenza del r.g. n. 16 credito della banca;
la inesistenza di un collegamento tra la donante e l'
[...]
a ciò riconducendo la mancata conoscenza Parte_5 CP_5
della situazione debitoria rispetto al contratto di mutuo in oggetto;
la mancanza di un'informazione, alla garante, della situazione debitoria della garantita;
la mancata prova della consistenza patrimoniale della garantita;
allega genericamente l'esistenza di ipoteche e diverse garanzie con riferimento alle quali la istruttoria non avrebbe dato prova della incapienza.
L'appellante incidentale, , allega genericamente la mancata prova Controparte_1
certa della esistenza del credito e del rapporto fideiussorio;
che non si sarebbe mai obbligata, se non in dipendenza del debito principale;
la malafede della banca mutuante, che ha assunto volontariamente una posizione di impossibilità di recupero delle somme da parte della soggetto che si presentava, alla sottoscrizione della garanzia, CP_1
non idonea e dalla quale tuttavia ha preteso la conservazione del patrimonio;
il mancato rilievo, d'ufficio, di una nullità di protezione, individuata nella nullità del mutuo per carenza di causa, in quanto erogato per ripianare un'esposizione debitoria della società, in forte crisi di liquidità; allega genericamente la presenza di altri fideiussori;
la mancata prova dell'incapacità del debitore principale di far fronte alle proprie obbligazioni;
la mancata prova del pregiudizio patito dalla società attrice;
che l'atto di donazione non era finalizzato alla sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale, preservata dall'acquisto di quote societarie nella società Agricola Gelso della Valchetta s.n.c. e dalla proprietà di un immobile nel Comune di Fiumicino;
la buona fede della deducente e la non configurabilità dell'evento dannoso.
Le censure principali e incidentali non contestano specificamente i puntuali motivi esposti in sentenza a sostegno della decisione;
non si pongono in maniera critica rispetto a tali punti di motivazione diffusi e corredati di puntuali richiami giurisprudenziali;
dunque, non sono idonee ad inficiare la motivazione della sentenza.
Giova aggiungere.
Quanto alla mancata prova del debito.
La motivazione in punto di prova dell'avvenuta erogazione del prestito con la costituzione del deposito in favore della mutuataria non è oggetto di una specifica contestazione, con la conseguenza che la garanzia deve ritenersi operante rispetto a tale esposizione debitoria della mutuataria.
Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa r.g. n. 17 che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del 15/05/2018) nel concreto il richiamo, da parte delle stesse convenute, della esistenza di una procedura esecutiva per le ragioni della mutuataria consente di ritenere che il rapporto di mutuo fosse in sofferenza, con conseguente interesse della banca a conservare la garanzia patrimoniale della garante.
In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'"eventus damni" se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione (Cass. n. 17029 del 11/08/2016), tuttavia non è stata data prova di una riduzione della esposizione della garante rispetto alla esposizione considerata al momento della sottoscrizione del contratto di garanzia.
Quanto alla nullità della garanzia sottoscritta da persona avanti negli anni (al momento della sottoscrizione del contratto aveva 83 anni); precedentemente sottoposta a interventi chirurgici.
Il contratto di garanzia, pur legato all'obbligazione principale, pone un obbligo della garante “a prima richiesta”; tale clausola, pur inserita nel contratto di garanzia, è valida espressione di autonomia negoziale e non snatura il contratto tipico, salvo la prova, non fornita in questa sede, della manifestazione di una diversa volontà in ordine al contenuto specifico del contratto, dunque non costituisce una clausola vessatoria assoggettata alla disciplina giuridica prevista dall'art. 1341 cod. civ., al pari della cosiddetta clausola
"solve et repete".
La malafede dell'istituto erogatore del mutuo, circostanziata con l'età della e CP_1
la esistenza di pregresse esposizioni debitorie non si ravvisa, trattandosi solo di circostanze astrattamente idonee a inficiare la garanzia ricercata dalla banca con la sottoscrizione del contratto, non risolventesi in danno della garante.
Inoltre, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda r.g. n. 18 proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito ( Cass. n.
13172 del 25/05/2017)
La capienza patrimoniale del debitore principale e la presenza di altre garanzie sono genericamente allegate, indimostrate e comunque non rilevanti, in ragione dell'autonomia della obbligazione della garante e per i principi di cui a Cass.
n. 22465 del 19/10/2006, per i quali, la verifica dell'eventus damni" deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del garante e non a quella del garantito.
Quanto alla non configurabilità di una riduzione della capienza patrimoniale nonostante la donazione della nuda proprietà:
- è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
(Cass. n. 19207 del 19/07/2018);
- il primo giudice ha accertato il valore della partecipazione societaria della alla Società Agricola Gelso della Valchetta s.n.c. in euro 56.000,00; il CP_1
valore della donazione in euro 318.000,00 e la esposizione debitoria in misura pari al mutuo erogato;
- le censure delle appellanti non inficiano l'accertamento di tali valori, essendosi, la limitata a richiamare la circostanza della titolarità del 56% delle CP_1
quote societarie della Società Agricola Gelso della Valchetta s.n.c., a tacere del fatto che tale difesa si palesa contraddittoria con le allegazioni in punto di mala fede della banca erogatrice del mutuo nella richiesta di garanzia a soggetto già esposto economicamente.
Quanto alla prospettata nullità “di protezione”: non si ravvisa.
Non si verte in ipotesi di mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo,
r.g. n. 19 rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato.
Nel concreto, la destinazione della somma mutuata, pur presente all'art. 1 del contratto di mutuo nel quale si legge che il finanziamento doveva essere utilizzato dalla mutuataria (integralmente ed esclusivamente) per realizzare il prospettato programma di investimenti concernente la costruzione di una cantina e di opere di impianto su terreni di proprietà, per investimenti fissi è diversa da quella meramente allegata dall'appellante incidentale e non provata ( ripianamento della esposizione debitoria); non riguarda le parti del presente giudizio e non riguarda il contratto di garanzia.
Non rileva la estraneità al contratto di mutuo e di garanzia, l'accertamento della cui buona fede esula dal presente giudizio, come accertato, con punto di motivazione non oggetto di specifica censura, con la sentenza impugnata che esplicita ragioni in punto di scientia damni sulla ( indiscussa) anteriorità del credito all'atto di disposizione;
sulla natura gratuita dell'atto di disposizione;
sul rapporto di filiazione tra la donante e le donatarie;
sulla irrilevanza della conoscenza, da parte delle donatarie, delle vicende relative alla concessione di mutuo e di garanzia.
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito. (cfr. Cass. n. 16825 del 05/07/2013;
n. 22465 del 19/10/2006).
Motivo di appello principale ( e ) sub Parte_1 Parte_2
5); motivo di appello incidentale ( ) sub 5). Controparte_1
Attengono entrambi la regolamentazione delle spese di lite;
vengono trattati congiuntamente e non hanno pregio.
Non si ravvisano sufficienti ragioni per le quali il primo giudice avrebbe dovuto discostarsi dal criterio adottato, quello della prevalente soccombenza, dato che la preponderante attività difensiva ha riguardato la azione surrogatoria, accolta, e non la domanda di simulazione, respinta dal primo giudice e non riproposta.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 260.001,00 e euro 520.000,00; compensi medi;
esclusa la fase r.g. n. 20 istruttoria, che non c'è stata e applicata la maggiorazione per la presenza di più parti aventi la stessa posizione difensiva).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e delle due parti appellanti incidentali nei giudizi riuniti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di Parte_1
e nonché sull'appello incidentale di e
[...] Parte_2 Controparte_1 sull'appello incidentale di , tutti nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
e avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma n.
[...]
16626/2021, in data 25.10.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 4509/2019, promosso da nei confronti di Controparte_3 Parte_1 Parte_2
, e , ogni diversa conclusione disattesa,
[...] Controparte_2 Controparte_1
così provvede:
- Rigetta l'appello principale e i due appelli incidentali riuniti.
- Condanna parte appellante principale e le due parti appellanti incidentali, in solido nei confronti dell'appellante e in parti eguali nei rapporti interni tra loro, a rifondere, a le spese di lite che liquida, in euro 21.000,00 Controparte_3
per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e delle due parti appellanti incidentali nei due giudizi riuniti, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 30.04.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 21
r.g. n.
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