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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 10.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4318/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione in materia di previdenza e lavoro” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Palmieri Massimiliano ed elettivamente domiciliato Parte_1 oprio difensore sito in Curti alla via G. Rossini, 26 – opponente- E
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocati Stefano Ponzo ed elettivamente domiciliato come in atti – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Raffaele Sirica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06/07/2023, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90043720 42/000, notificata in data
27.06.2023 ed avverso la cartella di pagamento presupposta n. 0282014002025813200 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi annualità 2013, per l'importo complessivo di € 2.963,69, CP_1 deducendo l'omessa notifica del titolo esattoriale nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l nonché l' CP_1 Controparte_2
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'EN , Controparte_4 interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestualmente letti.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda. 1 Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione della cartella di pagamento sia successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla sua formazione.
Tanto premesso, in relazione alla cartella di pagamento impugnata, come risulta dalla documentazione fornita dall' l'ufficiale per la riscossione, non avendo potuto Controparte_5 effettuare la notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e 139 c.p.c., provvedeva alla notifica di tale cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Nella specie, tuttavia, non vi è prova del perfezionamento dell'iter notificatorio in quanto l
[...]
non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa Controparte_2 ex art.140 c.p.c.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio
2 postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica.” (Cass., sent. n. 25985/2014).
Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità che ha precisato quanto segue “ 6. In conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) e dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012) (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 23409/2023)
La notificazione della predetta cartella di pagamento va, pertanto, dichiarata nulla.
Tanto premesso, la mancata prova della notifica ovvero la nullità della medesima in relazione a tale cartella di pagamento è idonea a consentire la contestazione nel merito della pretesa consentendo al debitore di
“recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella” (cfr ex plurimis Cass. Sez. 5 n.18972/07
Pertanto, tenuto conto che i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 0282014002025813200 sono relativi a contributi annualità 2013, e che gli enti convenuti non hanno prodotto idonea CP_1 documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio, deve rilevarsi che tale termine di prescrizione sia ormai decorso.
Nella specie non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n.
028 2017 90035028 08/000, notificata il 19.09.2017, con deposito presso la casa Comunale, poiché il destinatario risulterebbe sconosciuto all'indirizzo indicato, atteso che anche, in tal caso, l' non ha CP_6 dato prova della ricezione della suddetta raccomandata informativa.
Ne consegue che, pertanto, non sono dovuti i crediti contributivi rivendicati con la cartella di pagamento n. 0282014002025813200 per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione tenuto conto della serialità e della non complessità della controversia
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti i contributi richiesti con la cartella di pagamento n. 0282014002025813200 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2023
90043720 42/000 nei limiti dell'importo indicato nel menzionato titolo esattoriale
2) condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 884,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, nonché euro 43,00 per spese vive, con distrazione in favore dell'avv. Palmieri
Massimiliano
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
4
rapp.ta e difesa dall'avvocato Palmieri Massimiliano ed elettivamente domiciliato Parte_1 oprio difensore sito in Curti alla via G. Rossini, 26 – opponente- E
- in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocati Stefano Ponzo ed elettivamente domiciliato come in atti – opposto - NONCHE'
- già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Raffaele Sirica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30 - opposta -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 06/07/2023, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 90043720 42/000, notificata in data
27.06.2023 ed avverso la cartella di pagamento presupposta n. 0282014002025813200 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi annualità 2013, per l'importo complessivo di € 2.963,69, CP_1 deducendo l'omessa notifica del titolo esattoriale nonché l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio l nonché l' CP_1 Controparte_2
, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività
[...] della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto le cartelle di pagamento e gli avvisi impugnati erano stati ritualmente notificati ed avendo l'EN , Controparte_4 interrotto tempestivamente la prescrizione. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestualmente letti.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda. 1 Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).
Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione della cartella di pagamento sia successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla sua formazione.
Tanto premesso, in relazione alla cartella di pagamento impugnata, come risulta dalla documentazione fornita dall' l'ufficiale per la riscossione, non avendo potuto Controparte_5 effettuare la notifica ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e 139 c.p.c., provvedeva alla notifica di tale cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Nella specie, tuttavia, non vi è prova del perfezionamento dell'iter notificatorio in quanto l
[...]
non ha prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa Controparte_2 ex art.140 c.p.c.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio
2 postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica.” (Cass., sent. n. 25985/2014).
Tale principio è stato successivamente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità che ha precisato quanto segue “ 6. In conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) e dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012) (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 23409/2023)
La notificazione della predetta cartella di pagamento va, pertanto, dichiarata nulla.
Tanto premesso, la mancata prova della notifica ovvero la nullità della medesima in relazione a tale cartella di pagamento è idonea a consentire la contestazione nel merito della pretesa consentendo al debitore di
“recuperare la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella” (cfr ex plurimis Cass. Sez. 5 n.18972/07
Pertanto, tenuto conto che i crediti oggetto della cartella di pagamento n. 0282014002025813200 sono relativi a contributi annualità 2013, e che gli enti convenuti non hanno prodotto idonea CP_1 documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione entro il quinquennio, deve rilevarsi che tale termine di prescrizione sia ormai decorso.
Nella specie non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n.
028 2017 90035028 08/000, notificata il 19.09.2017, con deposito presso la casa Comunale, poiché il destinatario risulterebbe sconosciuto all'indirizzo indicato, atteso che anche, in tal caso, l' non ha CP_6 dato prova della ricezione della suddetta raccomandata informativa.
Ne consegue che, pertanto, non sono dovuti i crediti contributivi rivendicati con la cartella di pagamento n. 0282014002025813200 per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione tenuto conto della serialità e della non complessità della controversia
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 1) in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuti i contributi richiesti con la cartella di pagamento n. 0282014002025813200 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2023
90043720 42/000 nei limiti dell'importo indicato nel menzionato titolo esattoriale
2) condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 884,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, nonché euro 43,00 per spese vive, con distrazione in favore dell'avv. Palmieri
Massimiliano
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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