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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2496/2024 del R.G avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio azionato, con domanda congiunta, da nato a Parte_1
Salerno il 21.10.1993, C.F. , rappresentato e difeso, come da procura in C.F._1
atti, dall'avv. Fabiana Pagano ed elettivamente domiciliato in Eboli (Sa) alla via Luigi Imperato
n. 10 e nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Dell'Erario ed elettivamente domiciliata in Forino (Av) alla via Due Principati n. 138/A;
RICORRENTI
Con parere favorevole del PM reso in data 18.02.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Con sentenza del 13.02.2025 è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso ed è stato disposto il prosieguo del giudizio per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate per l'udienza del 6.10.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda.
1/2 Orbene, la domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato nel procedimento di separazione. In ordine alle condizioni di divorzio, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse della figlia. Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda cumulativa di separazione e divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso ed omologate in fase di separazione;
Parte_2
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2