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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
TT. Marcello Giacalone Presidente rel. TT.ssa Doriana Meloni Consigliere
TT.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Parte_1
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Enrica Spanu che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Ivano Iai in forza di procura in atti APPELLANT E
CONTRO
CP_1
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Chiara Marras in forza di procura in atti APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza n. 379/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di opposizione ad avviso di addebito per lavoro nero All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Voglia l'ecc.ma Corte, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui all'espositiva, in accoglimento del presente appello, voglia: 1. Riformare la Sentenza n° 379/2021 del 05.10.2021 di cui al R.G. n°
1965/2017 del Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro (non notificata) e per l'effetto annullare l'avviso di addebito N° 402 2017 00022614 70 000, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705190/DDL; 3. con vittoria di competenze e spese anche del presente procedimento d'appello, secondo i parametri di legge
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis: Rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e così confermare la sentenza impugnata. Con il favore delle spese e competenze del presente grado del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In sentenza è scritto: “ Con ricorso depositato in data 16.11.2017 la società
[...] chiedeva a questo Tribunale, previa sospensione Parte_2 dell'esecutorietà, che foSS dichiarato nullo e/o illegittimo, e comunque privo di effetti l' avviso di addebito n. 402 2017 000022614, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione con lavoratori dipendenti, oltre a sanzioni ed Pt_3 interessi per il periodo 07.2011 – 01.2012, per la somma complessiva di €
6.075,16, nonché il Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione N.
000705190/DDL del 05/08/2016, emesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale – Sede di Sassari e notificato il 10.08.2016, relativo a violazioni di attività lavorativa irregolare, mancati versamenti contributivi e mancata trasmissione dei flussi per le ORe ed Pt_4 Parte_5 Persona_1
, in ragione della ritenuta sussistenza di rapporti di lavoro con la
[...] ricorrente Deduceva che con Processo Verbale di Parte_1
Contestazione del 30.09.2015, la Guardia di Finanza – Tenenza di Ozieri aveva contestato alla tra le altre violazioni, il mancato Parte_1 versamento delle ritenute contributive relative a due rapporti di lavoro ritenuto irregolare. Quanto accertato dalla Guardia di Finanza, fatto proprio e ribadito dai verbalizzanti derivava da prove documentali del tutto inidonee a qualificare CP_1 e giustificare la sussistenza di un'attività lavorativa nei termini in cui era stata accertata. Precisava che il medesimo PVC aveva dato luogo ad un avviso d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, opposto dalla Parte_1 con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari,
[...] notificato in data 20.04.2017, depositato in data 12.05.2017 e ed al momento del ricorso pendente con il R.G.R. 305/20107. Sosteneva che non era mai esistita alcuna attività lavorativa irregolare riconducibile alle due ORe: Parte_5
ed nei periodi oggetto d'accertamento (07.2011 –
[...] Persona_1
01.2012). Infatti la RA era stata dipendente della Parte_5 Parte_1 dal 14/01/2010 al 30/04/2011, data in cui aveva raSSgnato le proprie
[...] dimissioni;
la RA era stata dipendente della Persona_1 dal 27/02/2012 al 15/12/2012, data in cui ha raSSgnato le Parte_1 proprie dimissioni. In particolare, con riferimento alla SUa , Parte_5 deceduta in data 19/05/2015, era stata fornita, come documentazione di prova durante l'accesso ispettivo, la dichiarazione rilasciata dalla RI provinciale dell'Ordine di appartenenza della SUa ed autenticata dalla Segretaria di Stato Vaticano, attestante che il lavoro svolto dalla RA durante la sua permanenza ad Ozieri era stato limitato temporalmente al periodo intercorrente tra il 14/01/2010 ed il 30/04/2011. Precisava, inoltre, che la corrispondenza intercorsa tra la Pt_1 e la con la quale veniva richiesto a quest'ultima il rimborso delle Parte_6 spese di segreteria, e posta a fondamento della rilevata violazione, non poteva che eSSre qualificata quale comunicazione interna ed informale, contenente, infatti, un generico riferimento agli operatori addetti e perciò priva di valore probante circa la sussistenza del rapporto di lavoro. Si era trattato, in realtà, di un mero refuso, quale erronea conferma della situazione dei mesi precedenti. Tale comunicazione, nondimeno, altro non recava che una generica elencazione dei costi da sostenere per il Servizio di Segretariato Sociale, e non poteva certamente considerarsi alla stregua di una certificazione di retribuzione e/o compenso erogati ai lavoratori.
Peraltro, la somma richiesta di euro 1.600,00, come si evinceva dalla predetta
2 nota, era semplicemente riferibile al contributo richiesto dalla Pt_1 Parte_1
alla per la gestione del servizio di Segretariato Sociale e
[...] Parte_6 non certamente a somme erogate a titolo di retribuzione;
non poteva costituire, quindi, la base imponibile per il calcolo dei contributi per reddito percepito dalle signore ed . Le predette somme, in definitiva, Parte_5 Persona_1 erano state erroneamente chieste a rimborso alla ed ancorché la Parte_6 corrispondenza intercorsa poteSS costituire mero elemento indiziario a fondamento delle accertate violazioni, i documenti forniti successivamente a supporto del ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro dimostravano l'impossibilità materiale che dette lavoratrici, nei periodi indicati, poteSSro rendere le prestazioni lavorative in argomento. Sotto tale profilo, l'onere probatorio, ricadente per intero sull'Ente odierno convenuto, non appariva in alcun modo assolto. Si costituiva in giudizio l' il quale deduceva che CP_1 nell'ambito di un controllo iniziato sin dal 2013 nei confronti dell'odierna ricorrente, la Guardia di Finanza aveva avuto a rilevare delle irregolarità contributive nei confronti di due lavoratrici, per le quali provvide ad interessare CP_ l' per gli adempimenti di stretta competenza. Ricevuta la segnalazione della CP_ GDF, l' aveva proceduto agli accertamenti di pertinenza e sulla base degli stessi veniva redatto il verbale unico del 5.08.2016 per il periodo 07/2011 a
01/2012 di cui si allegava copia per fare parte integrante del presente atto. In ragione dei controlli effettuati, preceduti da un accesso presso la sede della cooperativa in Ozieri, le ispettrici verbalizzanti TT.SS e ON
, avevano appurato quanto segue. La cooperativa Persona_3 CP_ poSSdeva una propria posizione presso l' (aziende con DM) dal 2005 ed aveva comunicato regolarmente l'assunzione di dal gennaio Parte_5 2010 all'aprile 2011 con le mansioni di impiegata d'archivio e di
[...]
da febbraio a dicembre 2012. Secondo quanto accertato Persona_1 dalla GDF, le predette SUe avevano però eseguito prestazioni lavorative per la
anche in periodi successivi e/o precedenti al rapporto di lavoro Parte_1 regolare, nel periodo da luglio ad ottobre 2011 e nel mese di gennaio 2012. A ciascuna era stata erogata la somma di € 1.600,00 al mese per i mesi da luglio ad ottobre e pari importo per il mese di gennaio 2012. Le verbalizzanti, ampliato il proprio controllo alle banche dati a disposizione dell'istituto, in raffronto con quanto raccolto dalla GdF, con la documentazione fornita dal datore di lavoro e con le difese formulate, concludevano in coerenza con quanto verificato e definito dal corpo di polizia e provvedevano alla quantificazione dei contributi e delle sanzioni dovute. In particolare, i militari avevano preso visione di documentazione contabile ed extra contabile da cui emergeva che la dal 2009 al Parte_7
2012 aveva intrattenuto rapporti di lavoro con la (servizi di custodia e Pt_1 segretariato sociale). Sentito il religioso già amministratore della questi Pt_7 aveva ammesso che la anziché assumere direttamente personale, lo faceva Pt_7 tramite la in favore della quale emetteva aSSgni per pagare anche il Pt_1 personale di servizio alla stessa;
la rilasciava ricevuta non fiscale Pt_7 Pt_1 per tali prestazioni. In tale ambito di verifica prendevano visione di alcune ricevute che indicavano i nominativi di OR e tale Parte_8 CP_2 Persona_4 quali prestatori di lavoro della In particolare le ricevute nn 28 e 29 del Pt_1 settembre 2011 avevano ad oggetto “prestazioni per segretariato sociale” per
3 attività svolta nei mesi di luglio ed agosto 2011, ciascuna dell'importo di € 4.800,00 a cui seguiva un aSSgno emesso dalla Diocesi per l'importo complessivo di € 9600,00, evidente corresponsione del corrispettivo per le prestazioni rese e di cui alle indicate ricevute: non può sostenersi quindi che le steSS riportaSSro solo una elencazione dei costi da sostenere. Analogamente per le ricevute nn.30 e 31 con medesimo oggetto ed inerente i mesi settembre ed ottobre 2011 e la ricevuta n.
34 per il mese di gennaio 2012. aveva però dato le dimissioni ad aprile Parte_8
2011 e quindi la sua prestazione lavorativa era stata eseguita “in nero” così come OR (sig.ra ) che veniva regolarmente assunta solo CP_2 Persona_1 nel febbraio 2012. Riteneva che quanto accertato non era in contraddizione con quanto affermato dalla DR RI di che si limitava a dichiarare Parte_8 che la RA ha lavorato nel periodo regolarmente denunciato alle dipendenze della e nulla più. Altrettanto era da dirsi per l'altra dichiarazione della Pt_1
RI –richiamata da parte ricorrente ma non reperita agli atti - che si limitava ad affermare che SU da maggio 2011 non era domiciliata in Pt_5
Ozieri, ma non idonea a sconfessare quanto accertato dai militari e priva di valore probatorio. Il ricorso alla Commissione Tributaria interessava un ambito avulso dal presente, previsto per la regolamentazione in sede di gravame di violazioni fiscali solo incidentalmente influenti con quelle interessanti l'ambito previdenziale. Chiedeva il rigetto del ricorso”. La causa, istruita con documenti e prova orale, è stata definita con la sentenza n. 379/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha disatteso l'opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale, precisato che l'avviso di addebito opposto aveva origine da una ispezione della Guardia di Finanza nei confronti della cooperativa opponente da cui erano emerse anche alcune irregolarità contributive poste dall'istituto opposto a fondamento del successivo verbale unico del 5.8.2016 e riguardanti due SUe non regolarmente assunte nel periodo luglio 2011-gennaio
2012, pur venendo retribuite con 1600 euro ciascuna come da documentazione in atti dalla quale era emerso che la Diocesi di Ozieri aveva emesso a favore della degli aSSgni per rimborsarla del costo sostenuto per retribuire le Parte_1 SUe non direttamente assumibili dalla Diocesi per aspetti di natura fiscale: e ciò in mesi in cui le predette SUe non risultavano assunte con regolare contratto di lavoro. Il Tribunale, in particolare, tenuto conto che gli importi corrisposti alle due SUe erano del tutto identici a quelli loro corrisposti nel periodo di regolare assunzione, dell'effettiva erogazione delle somme come da aSSgno di € 9.600,00 imputato a costi di “segretariato sociale”, l'inverosimiglianza delle difese della cooperativa sulla valenza meramente interna della documentazione rinvenuta dalla Guardia di Finanza oltre all'aSSnza di spiegazioni sull'affiancamento di detti costi ai nominativi delle SUe, ha ritenuto provata l'irregolarità contributiva a carico della cooperativa, senza che, in senso contrario, assumeSSro rilevanza le dichiarazioni della teste né della DR RI né ancora, la Tes_1 motivazione della sentenza della Commissione Tributaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con Parte_1 memoria, l'Istituto. La causa, istruita con il fascicolo di parte, con quello di ufficio e con prova orale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve eSSre accolto. Invero, l'appellante, con unico motivo, contesta 1) che i documenti in atti costituiscano prova del pagamento di una retribuzione atteso che non vi è alcuna prova che le due SUe abbiano percepito gli importi riportati sull'aSSgno che, secondo la tesi della Guardia di Finanza, sarebbero la dimostrazione del pagamento di retribuzioni in nero: presunzione disattesa dalla Commissione Tributaria con sentenza n. 556/2019 passata in giudicato;
2) che quanto accertato dalla guardia di finanza sia dotato di fede privilegiata atteso che detta fede copre soltanto quanto verificatosi alla presenza dei finanzieri e non anche quanto loro dichiarato;
3) che quanto accertato sia sufficiente a integrare la prova presuntiva ove soltanto si considerino le dichiarazioni rese in corso di giudizio e le due sentenze della
Commissione Tributaria;
4) che la normativa fiscale degli enti ecclesiastici non prevede la tenuta della contabilità svolgendo essi attività non commerciale, con la conseguenza che la corrispondenza tra la e la Cooperativa ha carattere di Pt_7 neutralità fiscale e rileva esclusivamente quale traccia interna della movimentazione finanziaria tra i due enti. Da qui l'irrilevanza dell'errore esclusivamente materiale commesso dalla cooperativa causato dall'utilizzo di un analogo file precedente;
5) che non è comprensibile la diversa valutazione di attendibilità effettuata dal Tribunale sulle dichiarazioni dell'ispettrice , su CP_1 quelle della e su quelle della DR Superiore, né ha considerato che nei Tes_1 periodi contestati entrambe le SUe non si trovavano più in Sardegna;
6) che ha ignorato la valenza probatoria delle sentenze della commissione tributaria.
Il motivo va condiviso. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'avviso di addebito col CP_ quale l' ha ingiunto alla cooperativa appellante il pagamento di importi per contributi non versati riguardanti due rapporti di lavoro subordinato aSSritamente svoltisi in aSSnza di regolare assunzione.
Si tratta, in particolare, delle prestazioni lavorative rese da SU ( Pt_5 Parte_5
e da SU ( rispettivamente nei
[...] Per_1 Persona_1 mesi di luglio-ottobre 2011 e nel mese di gennaio 2012 allorquando le steSS, rispettivamente, risultavano avere cessato il precedente rapporto di lavoro e non averlo ancora iniziato (il contratto con SU indica l'inizio del rapporto di Per_1 lavoro dal febbraio 2012). Premesso che l'onere della prova dell'esistenza e della natura di detti rapporti di lavoro subordinato grava integralmente sull'Istituto appellato, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, compresa quella presuntiva ex art. 2729 c.c., la Corte oSSrva che l'Istituto, come dichiarato dall'ispettore in sede Per_3 testimoniale, si è basato esclusivamente sugli accertamenti svolti dalla Guarda di
Finanza in sede di indagini penali inerenti un procedimento penale aperto nei confronti della appellante e del suo legale rappresentante. Parte_1
Pertanto, il dato probatorio è rappresentato da 5 documenti (28-29-30-31 e 34) aventi quale oggetto “segretariato sociale”, in cui la Cooperativa ha riportato i nomi di tre SUe e di un civile con a fianco il medesimo importo di € 1.600,00 per ciascuno, gli aSSgni attestanti l'avvenuto pagamento e incasso delle somme ivi indicate da parte della Cooperativa, il contratto di assunzione di SU e la Per_1 dichiarazione di cessazione di SU Pt_5
5 Per contro, la prova testimoniale assunta non ha accertato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa subordinata di SU e di SU nei periodi in Pt_5 ER contestazione, così come difetta la prova della loro presenza in Sardegna nel medesimo periodo, la prova della percezione da parte loro dei compensi incassati dalla Cooperativa appellante, la prova della falsità della dichiarazione resa da SU
mentre le “dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti Pt_5 aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio,
l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. 2948/62);” (Cass. Civ. n. 24976/2017): con la precisazione che dette dichiarazioni, comunque, si limitano a confermare la fine del rapporto di lavoro di SU e l'inizio del Pt_5 rapporto di lavoro di SU Per_1
Detta situazione ha indotto la Commissione Tributaria provinciale di Sassari adita dalla Cooperativa a disattendere, con sentenza n. 556/2019, le richieste dell'Agenzia delle Entrate volte a ottenere il pagamento dell'IRPEF non corrisposta: detta sentenza, peraltro, non ha alcuna valenza di giudicato nel presente giudizio riguardando soggetti parzialmente estranei ad esso oltre che oggetto diverso. Il Tribunale ha ritenuto che l'indicazione del nominativo delle due SUe nel medesimo documento col quale si è chiesto il rimborso di spese sostenute per il pagamento delle retribuzioni dovute agli altri due nominativi (SU e CP_2
ivi indicati sia da intendersi come anche per il terzo nominativo la richiesta Per_4 sia avanzata ai fini del pagamento della retribuzione di SU (per i mesi da Pt_5 luglio a ottobre 2011) e di SU (per il mese di gennaio 2012): ciò sul ER presupposto che difetterebbe qualunque altra spiegazione.
Trattasi di conclusione non condivisibile ove si consideri, da un lato, che non vi è alcuna prova diretta della presenza delle due SUe in Sardegna nel periodo considerato, dall'altro lato, che non risulta eSSre mai stata sentita SU ER
(SU è deceduta nel 2015) la quale avrebbe potuto confermare o smentire la Pt_5 circostanza dell'inizio della sua prestazione lavorativa da gennaio 2012 invece che da febbraio 2012, né viene allegata alcuna circostanza tale da escludere o rendere estremamente difficile rintracciare la predetta SUa anche soltanto al fine di acquisirne una dichiarazione scritta;
dall'altro lato, ancora, che difetta qualunque prova della corresponsione delle somme indicate alle predette SUe;
dall'altro lato, infine, non può logicamente escludersi che si tratti di una richiesta di un rimborso, in realtà, non spettante. Né la tesi fatta propria dall'Istituto è in grado di spiegare il perché, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro con SU dall'aprile 2011, lo stesso sarebbe Pt_5 ripreso da luglio 2011 e non anche nei mesi di maggio e giugno 2011 per i quali deve ritenersi incontestata la circostanza che la suddetta SUa si sia, pertanto, allontanata dalla Sardegna.
6 In conclusione, l'incertezza del quadro istruttorio non consente di ritenere dimostrato, in via presuntiva, lo svolgimento di prestazione lavorativa in “nero” da parte delle suddette SUe. Deve pertanto, annullarsi annullare l'avviso di addebito N° 402 2017 00022614 70 000, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705190/DDL, atteso che nulla è dovuto dalla cooperativa appellante.
Detta incertezza, causata soprattutto dai documenti redatti dalla cooperativa appellante, integra il presupposto per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 379/2021 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' , in persona del CP_1 legale rappresentante;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di addebito N° 402 2017 00022614 70 000, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705190/DDL, dichiarando non dovute le somme ivi esposte;
dichiara integralmente compensate le spese dell'intero giudizio. Giorni 5 per la motivazione Sassari il 23.4.2025.
Il Presidente
TT. Marcello Giacalone
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
TT. Marcello Giacalone Presidente rel. TT.ssa Doriana Meloni Consigliere
TT.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
Parte_1
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Enrica Spanu che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Ivano Iai in forza di procura in atti APPELLANT E
CONTRO
CP_1
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Sassari, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Chiara Marras in forza di procura in atti APPELLATO oggetto: appello avverso la sentenza n. 379/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in tema di opposizione ad avviso di addebito per lavoro nero All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE Voglia l'ecc.ma Corte, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui all'espositiva, in accoglimento del presente appello, voglia: 1. Riformare la Sentenza n° 379/2021 del 05.10.2021 di cui al R.G. n°
1965/2017 del Tribunale di Sassari – Sez. Lavoro (non notificata) e per l'effetto annullare l'avviso di addebito N° 402 2017 00022614 70 000, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705190/DDL; 3. con vittoria di competenze e spese anche del presente procedimento d'appello, secondo i parametri di legge
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis: Rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e così confermare la sentenza impugnata. Con il favore delle spese e competenze del presente grado del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 In sentenza è scritto: “ Con ricorso depositato in data 16.11.2017 la società
[...] chiedeva a questo Tribunale, previa sospensione Parte_2 dell'esecutorietà, che foSS dichiarato nullo e/o illegittimo, e comunque privo di effetti l' avviso di addebito n. 402 2017 000022614, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione con lavoratori dipendenti, oltre a sanzioni ed Pt_3 interessi per il periodo 07.2011 – 01.2012, per la somma complessiva di €
6.075,16, nonché il Verbale Unico Di Accertamento e Notificazione N.
000705190/DDL del 05/08/2016, emesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale – Sede di Sassari e notificato il 10.08.2016, relativo a violazioni di attività lavorativa irregolare, mancati versamenti contributivi e mancata trasmissione dei flussi per le ORe ed Pt_4 Parte_5 Persona_1
, in ragione della ritenuta sussistenza di rapporti di lavoro con la
[...] ricorrente Deduceva che con Processo Verbale di Parte_1
Contestazione del 30.09.2015, la Guardia di Finanza – Tenenza di Ozieri aveva contestato alla tra le altre violazioni, il mancato Parte_1 versamento delle ritenute contributive relative a due rapporti di lavoro ritenuto irregolare. Quanto accertato dalla Guardia di Finanza, fatto proprio e ribadito dai verbalizzanti derivava da prove documentali del tutto inidonee a qualificare CP_1 e giustificare la sussistenza di un'attività lavorativa nei termini in cui era stata accertata. Precisava che il medesimo PVC aveva dato luogo ad un avviso d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, opposto dalla Parte_1 con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari,
[...] notificato in data 20.04.2017, depositato in data 12.05.2017 e ed al momento del ricorso pendente con il R.G.R. 305/20107. Sosteneva che non era mai esistita alcuna attività lavorativa irregolare riconducibile alle due ORe: Parte_5
ed nei periodi oggetto d'accertamento (07.2011 –
[...] Persona_1
01.2012). Infatti la RA era stata dipendente della Parte_5 Parte_1 dal 14/01/2010 al 30/04/2011, data in cui aveva raSSgnato le proprie
[...] dimissioni;
la RA era stata dipendente della Persona_1 dal 27/02/2012 al 15/12/2012, data in cui ha raSSgnato le Parte_1 proprie dimissioni. In particolare, con riferimento alla SUa , Parte_5 deceduta in data 19/05/2015, era stata fornita, come documentazione di prova durante l'accesso ispettivo, la dichiarazione rilasciata dalla RI provinciale dell'Ordine di appartenenza della SUa ed autenticata dalla Segretaria di Stato Vaticano, attestante che il lavoro svolto dalla RA durante la sua permanenza ad Ozieri era stato limitato temporalmente al periodo intercorrente tra il 14/01/2010 ed il 30/04/2011. Precisava, inoltre, che la corrispondenza intercorsa tra la Pt_1 e la con la quale veniva richiesto a quest'ultima il rimborso delle Parte_6 spese di segreteria, e posta a fondamento della rilevata violazione, non poteva che eSSre qualificata quale comunicazione interna ed informale, contenente, infatti, un generico riferimento agli operatori addetti e perciò priva di valore probante circa la sussistenza del rapporto di lavoro. Si era trattato, in realtà, di un mero refuso, quale erronea conferma della situazione dei mesi precedenti. Tale comunicazione, nondimeno, altro non recava che una generica elencazione dei costi da sostenere per il Servizio di Segretariato Sociale, e non poteva certamente considerarsi alla stregua di una certificazione di retribuzione e/o compenso erogati ai lavoratori.
Peraltro, la somma richiesta di euro 1.600,00, come si evinceva dalla predetta
2 nota, era semplicemente riferibile al contributo richiesto dalla Pt_1 Parte_1
alla per la gestione del servizio di Segretariato Sociale e
[...] Parte_6 non certamente a somme erogate a titolo di retribuzione;
non poteva costituire, quindi, la base imponibile per il calcolo dei contributi per reddito percepito dalle signore ed . Le predette somme, in definitiva, Parte_5 Persona_1 erano state erroneamente chieste a rimborso alla ed ancorché la Parte_6 corrispondenza intercorsa poteSS costituire mero elemento indiziario a fondamento delle accertate violazioni, i documenti forniti successivamente a supporto del ricorso al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro dimostravano l'impossibilità materiale che dette lavoratrici, nei periodi indicati, poteSSro rendere le prestazioni lavorative in argomento. Sotto tale profilo, l'onere probatorio, ricadente per intero sull'Ente odierno convenuto, non appariva in alcun modo assolto. Si costituiva in giudizio l' il quale deduceva che CP_1 nell'ambito di un controllo iniziato sin dal 2013 nei confronti dell'odierna ricorrente, la Guardia di Finanza aveva avuto a rilevare delle irregolarità contributive nei confronti di due lavoratrici, per le quali provvide ad interessare CP_ l' per gli adempimenti di stretta competenza. Ricevuta la segnalazione della CP_ GDF, l' aveva proceduto agli accertamenti di pertinenza e sulla base degli stessi veniva redatto il verbale unico del 5.08.2016 per il periodo 07/2011 a
01/2012 di cui si allegava copia per fare parte integrante del presente atto. In ragione dei controlli effettuati, preceduti da un accesso presso la sede della cooperativa in Ozieri, le ispettrici verbalizzanti TT.SS e ON
, avevano appurato quanto segue. La cooperativa Persona_3 CP_ poSSdeva una propria posizione presso l' (aziende con DM) dal 2005 ed aveva comunicato regolarmente l'assunzione di dal gennaio Parte_5 2010 all'aprile 2011 con le mansioni di impiegata d'archivio e di
[...]
da febbraio a dicembre 2012. Secondo quanto accertato Persona_1 dalla GDF, le predette SUe avevano però eseguito prestazioni lavorative per la
anche in periodi successivi e/o precedenti al rapporto di lavoro Parte_1 regolare, nel periodo da luglio ad ottobre 2011 e nel mese di gennaio 2012. A ciascuna era stata erogata la somma di € 1.600,00 al mese per i mesi da luglio ad ottobre e pari importo per il mese di gennaio 2012. Le verbalizzanti, ampliato il proprio controllo alle banche dati a disposizione dell'istituto, in raffronto con quanto raccolto dalla GdF, con la documentazione fornita dal datore di lavoro e con le difese formulate, concludevano in coerenza con quanto verificato e definito dal corpo di polizia e provvedevano alla quantificazione dei contributi e delle sanzioni dovute. In particolare, i militari avevano preso visione di documentazione contabile ed extra contabile da cui emergeva che la dal 2009 al Parte_7
2012 aveva intrattenuto rapporti di lavoro con la (servizi di custodia e Pt_1 segretariato sociale). Sentito il religioso già amministratore della questi Pt_7 aveva ammesso che la anziché assumere direttamente personale, lo faceva Pt_7 tramite la in favore della quale emetteva aSSgni per pagare anche il Pt_1 personale di servizio alla stessa;
la rilasciava ricevuta non fiscale Pt_7 Pt_1 per tali prestazioni. In tale ambito di verifica prendevano visione di alcune ricevute che indicavano i nominativi di OR e tale Parte_8 CP_2 Persona_4 quali prestatori di lavoro della In particolare le ricevute nn 28 e 29 del Pt_1 settembre 2011 avevano ad oggetto “prestazioni per segretariato sociale” per
3 attività svolta nei mesi di luglio ed agosto 2011, ciascuna dell'importo di € 4.800,00 a cui seguiva un aSSgno emesso dalla Diocesi per l'importo complessivo di € 9600,00, evidente corresponsione del corrispettivo per le prestazioni rese e di cui alle indicate ricevute: non può sostenersi quindi che le steSS riportaSSro solo una elencazione dei costi da sostenere. Analogamente per le ricevute nn.30 e 31 con medesimo oggetto ed inerente i mesi settembre ed ottobre 2011 e la ricevuta n.
34 per il mese di gennaio 2012. aveva però dato le dimissioni ad aprile Parte_8
2011 e quindi la sua prestazione lavorativa era stata eseguita “in nero” così come OR (sig.ra ) che veniva regolarmente assunta solo CP_2 Persona_1 nel febbraio 2012. Riteneva che quanto accertato non era in contraddizione con quanto affermato dalla DR RI di che si limitava a dichiarare Parte_8 che la RA ha lavorato nel periodo regolarmente denunciato alle dipendenze della e nulla più. Altrettanto era da dirsi per l'altra dichiarazione della Pt_1
RI –richiamata da parte ricorrente ma non reperita agli atti - che si limitava ad affermare che SU da maggio 2011 non era domiciliata in Pt_5
Ozieri, ma non idonea a sconfessare quanto accertato dai militari e priva di valore probatorio. Il ricorso alla Commissione Tributaria interessava un ambito avulso dal presente, previsto per la regolamentazione in sede di gravame di violazioni fiscali solo incidentalmente influenti con quelle interessanti l'ambito previdenziale. Chiedeva il rigetto del ricorso”. La causa, istruita con documenti e prova orale, è stata definita con la sentenza n. 379/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha disatteso l'opposizione, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale, precisato che l'avviso di addebito opposto aveva origine da una ispezione della Guardia di Finanza nei confronti della cooperativa opponente da cui erano emerse anche alcune irregolarità contributive poste dall'istituto opposto a fondamento del successivo verbale unico del 5.8.2016 e riguardanti due SUe non regolarmente assunte nel periodo luglio 2011-gennaio
2012, pur venendo retribuite con 1600 euro ciascuna come da documentazione in atti dalla quale era emerso che la Diocesi di Ozieri aveva emesso a favore della degli aSSgni per rimborsarla del costo sostenuto per retribuire le Parte_1 SUe non direttamente assumibili dalla Diocesi per aspetti di natura fiscale: e ciò in mesi in cui le predette SUe non risultavano assunte con regolare contratto di lavoro. Il Tribunale, in particolare, tenuto conto che gli importi corrisposti alle due SUe erano del tutto identici a quelli loro corrisposti nel periodo di regolare assunzione, dell'effettiva erogazione delle somme come da aSSgno di € 9.600,00 imputato a costi di “segretariato sociale”, l'inverosimiglianza delle difese della cooperativa sulla valenza meramente interna della documentazione rinvenuta dalla Guardia di Finanza oltre all'aSSnza di spiegazioni sull'affiancamento di detti costi ai nominativi delle SUe, ha ritenuto provata l'irregolarità contributiva a carico della cooperativa, senza che, in senso contrario, assumeSSro rilevanza le dichiarazioni della teste né della DR RI né ancora, la Tes_1 motivazione della sentenza della Commissione Tributaria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con Parte_1 memoria, l'Istituto. La causa, istruita con il fascicolo di parte, con quello di ufficio e con prova orale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve eSSre accolto. Invero, l'appellante, con unico motivo, contesta 1) che i documenti in atti costituiscano prova del pagamento di una retribuzione atteso che non vi è alcuna prova che le due SUe abbiano percepito gli importi riportati sull'aSSgno che, secondo la tesi della Guardia di Finanza, sarebbero la dimostrazione del pagamento di retribuzioni in nero: presunzione disattesa dalla Commissione Tributaria con sentenza n. 556/2019 passata in giudicato;
2) che quanto accertato dalla guardia di finanza sia dotato di fede privilegiata atteso che detta fede copre soltanto quanto verificatosi alla presenza dei finanzieri e non anche quanto loro dichiarato;
3) che quanto accertato sia sufficiente a integrare la prova presuntiva ove soltanto si considerino le dichiarazioni rese in corso di giudizio e le due sentenze della
Commissione Tributaria;
4) che la normativa fiscale degli enti ecclesiastici non prevede la tenuta della contabilità svolgendo essi attività non commerciale, con la conseguenza che la corrispondenza tra la e la Cooperativa ha carattere di Pt_7 neutralità fiscale e rileva esclusivamente quale traccia interna della movimentazione finanziaria tra i due enti. Da qui l'irrilevanza dell'errore esclusivamente materiale commesso dalla cooperativa causato dall'utilizzo di un analogo file precedente;
5) che non è comprensibile la diversa valutazione di attendibilità effettuata dal Tribunale sulle dichiarazioni dell'ispettrice , su CP_1 quelle della e su quelle della DR Superiore, né ha considerato che nei Tes_1 periodi contestati entrambe le SUe non si trovavano più in Sardegna;
6) che ha ignorato la valenza probatoria delle sentenze della commissione tributaria.
Il motivo va condiviso. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'avviso di addebito col CP_ quale l' ha ingiunto alla cooperativa appellante il pagamento di importi per contributi non versati riguardanti due rapporti di lavoro subordinato aSSritamente svoltisi in aSSnza di regolare assunzione.
Si tratta, in particolare, delle prestazioni lavorative rese da SU ( Pt_5 Parte_5
e da SU ( rispettivamente nei
[...] Per_1 Persona_1 mesi di luglio-ottobre 2011 e nel mese di gennaio 2012 allorquando le steSS, rispettivamente, risultavano avere cessato il precedente rapporto di lavoro e non averlo ancora iniziato (il contratto con SU indica l'inizio del rapporto di Per_1 lavoro dal febbraio 2012). Premesso che l'onere della prova dell'esistenza e della natura di detti rapporti di lavoro subordinato grava integralmente sull'Istituto appellato, il quale può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, compresa quella presuntiva ex art. 2729 c.c., la Corte oSSrva che l'Istituto, come dichiarato dall'ispettore in sede Per_3 testimoniale, si è basato esclusivamente sugli accertamenti svolti dalla Guarda di
Finanza in sede di indagini penali inerenti un procedimento penale aperto nei confronti della appellante e del suo legale rappresentante. Parte_1
Pertanto, il dato probatorio è rappresentato da 5 documenti (28-29-30-31 e 34) aventi quale oggetto “segretariato sociale”, in cui la Cooperativa ha riportato i nomi di tre SUe e di un civile con a fianco il medesimo importo di € 1.600,00 per ciascuno, gli aSSgni attestanti l'avvenuto pagamento e incasso delle somme ivi indicate da parte della Cooperativa, il contratto di assunzione di SU e la Per_1 dichiarazione di cessazione di SU Pt_5
5 Per contro, la prova testimoniale assunta non ha accertato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa subordinata di SU e di SU nei periodi in Pt_5 ER contestazione, così come difetta la prova della loro presenza in Sardegna nel medesimo periodo, la prova della percezione da parte loro dei compensi incassati dalla Cooperativa appellante, la prova della falsità della dichiarazione resa da SU
mentre le “dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti Pt_5 aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio,
l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. 2948/62);” (Cass. Civ. n. 24976/2017): con la precisazione che dette dichiarazioni, comunque, si limitano a confermare la fine del rapporto di lavoro di SU e l'inizio del Pt_5 rapporto di lavoro di SU Per_1
Detta situazione ha indotto la Commissione Tributaria provinciale di Sassari adita dalla Cooperativa a disattendere, con sentenza n. 556/2019, le richieste dell'Agenzia delle Entrate volte a ottenere il pagamento dell'IRPEF non corrisposta: detta sentenza, peraltro, non ha alcuna valenza di giudicato nel presente giudizio riguardando soggetti parzialmente estranei ad esso oltre che oggetto diverso. Il Tribunale ha ritenuto che l'indicazione del nominativo delle due SUe nel medesimo documento col quale si è chiesto il rimborso di spese sostenute per il pagamento delle retribuzioni dovute agli altri due nominativi (SU e CP_2
ivi indicati sia da intendersi come anche per il terzo nominativo la richiesta Per_4 sia avanzata ai fini del pagamento della retribuzione di SU (per i mesi da Pt_5 luglio a ottobre 2011) e di SU (per il mese di gennaio 2012): ciò sul ER presupposto che difetterebbe qualunque altra spiegazione.
Trattasi di conclusione non condivisibile ove si consideri, da un lato, che non vi è alcuna prova diretta della presenza delle due SUe in Sardegna nel periodo considerato, dall'altro lato, che non risulta eSSre mai stata sentita SU ER
(SU è deceduta nel 2015) la quale avrebbe potuto confermare o smentire la Pt_5 circostanza dell'inizio della sua prestazione lavorativa da gennaio 2012 invece che da febbraio 2012, né viene allegata alcuna circostanza tale da escludere o rendere estremamente difficile rintracciare la predetta SUa anche soltanto al fine di acquisirne una dichiarazione scritta;
dall'altro lato, ancora, che difetta qualunque prova della corresponsione delle somme indicate alle predette SUe;
dall'altro lato, infine, non può logicamente escludersi che si tratti di una richiesta di un rimborso, in realtà, non spettante. Né la tesi fatta propria dall'Istituto è in grado di spiegare il perché, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro con SU dall'aprile 2011, lo stesso sarebbe Pt_5 ripreso da luglio 2011 e non anche nei mesi di maggio e giugno 2011 per i quali deve ritenersi incontestata la circostanza che la suddetta SUa si sia, pertanto, allontanata dalla Sardegna.
6 In conclusione, l'incertezza del quadro istruttorio non consente di ritenere dimostrato, in via presuntiva, lo svolgimento di prestazione lavorativa in “nero” da parte delle suddette SUe. Deve pertanto, annullarsi annullare l'avviso di addebito N° 402 2017 00022614 70 000, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705190/DDL, atteso che nulla è dovuto dalla cooperativa appellante.
Detta incertezza, causata soprattutto dai documenti redatti dalla cooperativa appellante, integra il presupposto per la compensazione integrale delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 379/2021 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con l' , in persona del CP_1 legale rappresentante;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di addebito N° 402 2017 00022614 70 000, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000705190/DDL, dichiarando non dovute le somme ivi esposte;
dichiara integralmente compensate le spese dell'intero giudizio. Giorni 5 per la motivazione Sassari il 23.4.2025.
Il Presidente
TT. Marcello Giacalone
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