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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2990/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale dell'1.7.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( , in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Persona_1
CL MA ( ), domiciliatario in Formia (LT) alla via O. Spaventola n.18 C.F._3
- Email_1
APPELLANTI
E
1 , successore universale ex lege di Controparte_1 Controparte_2
codice fiscale e partita IVA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
NE ON ), con la quale elett.te dom.lia presso lo studio dell'avv. C.F._4
GI ON in Napoli alla Via Posillipo, 239 - Email_2
NONCHE'
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini ( ) C.F._5
- - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_3
Napoli alla Via G. Filangieri n. 21
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1263/2019 del 02/05/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con procedura esattoriale iscritta al R.G.E. n. 1402/2008 pignorava, in danno del CP_2 Parte_3 sig. la quota pari ad ½ della piena proprietà dei beni siti in Caserta, località Via dei Parte_4
Giardini Reali, riportati in NCEU al folio 3 – particella n. 5015 sub 2 – Cat. D/8 – aggiudicata al terzo incanto, in data 26/3/2008, in favore de “ per la somma Controparte_3 di € 253.064,00.
Con ricorso del 10.11.2008 proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex Parte_4 artt. 615 e 617 c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
Il G.E. sospendeva la procedura ex art. 624 c.p.c., e fissava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il debitore esecutato introduceva il merito con citazione del 13/2/2009 chiedendo accertarsi l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, dichiarare estinta la procedura esecutiva esattoriale e disporre la restituzione delle somme versate dall'aggiudicatario del bene.
Il giudizio veniva incardinato con R.G.N. 212/09 e si costituivano e Controparte_4 Controparte_3
2 Con distinto atto del 10/11/2008 la moglie di sig.ra , proponeva Parte_4 Persona_1 opposizione avverso la medesima procedura esattoriale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 57, sub-a, del DPR n. 602 del 29/09/1973.
Il G.E. anche in tal caso disponeva la sospensione e fissava termine per il merito.
La introduceva il merito con citazione del 28/2/2009, Persona_1
La causa veniva incardinata con N.R.G. 269/09 e anche in tale giudizio si costituivano e Controparte_4
Controparte_3
Le due opposizioni venivano riunite;
il giudizio veniva interrotto per la morte di e Parte_4 successivamente riassunto su impulso della Persona_1
Si costituivano gli eredi del defunto, nella persona della moglie vedova e dei figli Persona_1 [...]
e Parte_1 Parte_2
Autorizzato il contraddittorio cartolare, il giudizio subiva un'ulteriore interruzione a causa del decesso dell'avv. Giuseppe Lopez, difensore dei costituiti eredi.
Riassunto su impulso della si costituivano nuovamente tutte le parti, ad eccezione dei figli Persona_1 di , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
Il giudizio veniva definito con la sentenza gravata, con la quale il Tribunale così provvedeva:
A) Dichiara la contumacia di e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_4
B) Rigetta entrambe le opposizioni esecutive e, per l'effetto,
C) Revoca il provvedimento del GE del 12.1.2009, con il quale veniva sospesa l'esecuzione RGE 1402/2008;
D) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Ha ritenuto, in sintesi, il Tribunale che:
a) l'opposizione proposta originariamente da e, successivamente al decesso di Parte_4 quest'ultimo, fatta propria dai suoi eredi, dovesse intendersi di fatto rinunciata, dal momento che, a seguito della morte del difensore dei predetti eredi e della conseguenziale riassunzione del processo da parte dell'altra opponente, nessuno degli eredi si costituiva in giudizio al fine di riaffermare le doglianze formulate dal de cuius. La in particolare, riassumeva il processo e si costituiva esclusivamente in proprio e non Persona_1 anche quale erede di Parte_4
3 b) quanto al motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. formulato nell'atto introduttivo del giudizio
RG 212/2009 (relativo al difetto di notifica dell'avviso di vendita), esso avrebbe dovuto essere considerato inammissibile, in quanto attinente ad un vizio verificatosi prima della vendita, eccepito dopo che la vendita è già stata compiuta;
c) l'altro motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., ovvero quello relativo al dedotto integrale pagamento del debito, non risultava comunque fondato, emergendo dagli atti di causa la sussistenza di un importo residuale non soddisfatto;
d) quanto all'opposizione proposta da , contitolare del bene staggito, il vizio Persona_1 eccepito, di omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 492 c.p.c., doveva ritenersi in qualche modo
“sanato” ex post, atteso che debitore esecutato era deceduto, con conseguenziale scioglimento della comunione legale ex artt. 191 e 149 c.c..
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 3.9.2020, ha proposto tempestivo appello Persona_1
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni
[...] rassegnate in primo grado.
, n.q. di successore ex lege di , si è costituita con comparsa Controparte_5 CP_2 del 24.2.2021 (per l'udienza del 3.3.2021), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La si è costituita con comparsa dell'1.3.2021, rassegnando analoghe conclusioni. Controparte_3
Il giudizio è stato dichiarato interrotto, per morte dell'appellante, in data 3.3.2021, e successivamente riassunto dagli eredi e Parte_1 Parte_2
Mutati la sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
4 a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va precisato che, nell'indisponibilità del fascicolo di primo grado, mai pervenuto dall'ufficio del giudice a quo, nonostante le richieste ritualmente formulate dalla cancelleria di questa
Corte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 347 c.p.c., stante anche la non digitalizzazione del fascicolo di primo grado e l'incompleta allegazione delle parti, la presente decisione va fondata sulle risultanze degli atti disponibili, su quanto rilevabile dalla motivazione della sentenza impugnata, sulle circostanze allegate da ciascuna parte e non contestate dalle altre parti.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Col primo motivo gli appellanti deducono erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione proposta originariamente da e, successivamente al decesso di Parte_4 quest'ultimo, fatta propria dai suoi eredi, con ricorso per riassunzione depositato il 14.12.2009, dovesse intendersi di fatto rinunciata, dal momento che, a seguito della morte del difensore dei predetti eredi e della conseguenziale riassunzione del processo da parte dell'altra opponente, nessuno degli eredi si costituiva in giudizio al fine di riaffermare le doglianze formulate dal de cuius. La in particolare, riassumeva il processo e si costituiva Persona_1 esclusivamente in proprio e non anche quale erede di Parte_4
Si assume, in senso contrario, nell'atto di gravame che, a seguito della seconda interruzione, conseguente al decesso del procuratore costituito avv. Lopez, la depositava istanza nella Persona_1 quale, dando atto della sua duplice veste, sia di opponente originaria (procedimento n.269/2009 rg) che di erede di
[...] al quale era succeduta nel processo facendo proprie le istanze da costui avanzate (procedimento riunito Pt_4
n.700212/2009 rg) chiedeva espressamente fissare udienza per la prosecuzione sia del giudizio iscritto al n. 269/2009 rg che di quello iscritto al n.212/2009 rg..
Osserva, in senso contrario, la Corte che, come documentato dall'appellata le Controparte_3 conclusioni del primo giudice sono conformi agli atti di causa.
E' incontestato che gli altri eredi del e cioè i figli e , non Parte_4 Parte_2 Parte_1 riassumevano il giudizio malgrado fossero coeredi con la madre, rinunciando così implicitamente alla domanda stessa.
Il ricorso in riassunzione del 14/12/2009, a seguito del decesso del coniuge risulta Parte_4 proposto dalla esclusivamente in proprio e non anche quale erede del Persona_1 Pt_4
5 Tanto è vero ciò che la notificò il ricorso e il decreto di fissazione udienza a sé stessa quale Persona_1 erede (cfr. in produzione di parte appellata ). Controparte_3
Anche nel ricorso in prosecuzione del 30/4/2013, conseguente all'interruzione del giudizio a causa del decesso dell'avv. Lopez, la chiese la prosecuzione del giudizio quale opponente in proprio Persona_1 avverso l'esecuzione esattoriale, senza alcuna indicazione in ordine all'ulteriore qualità di erede dell'altro opponente (cfr. atti). Parte_4
Né l'istanza di prosecuzione poteva interpretarsi, come subordinatamente argomentato dall'appellante, nel senso di avere essa fatta propria l'opposizione di nel separato giudizio Persona_1 Parte_4 riunito, mancando a tal fine un atto formale di adesione, del quale non vi è traccia.
Conclusivamente il motivo deve essere rigettato, e la sentenza non merita censura in parte qua.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, con il quale si impugna la parte della sentenza in cui il
Tribunale ha affermato che l'originaria opposizione proposta da avrebbe dovuto essere Parte_4 dichiarata, comunque, inammissibile, indipendentemente dalla rinuncia imputabile agli eredi.
Nell'atto di gravame si deduce l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dedotto che i vizi sollevati nell'originaria opposizione, attinenti al difetto di notifica dell'avviso di vendita, erano destinati ad essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 2929 c.c..
Assumono gli appellanti la nullità della notifica dell'avviso di vendita in quanto eseguita a mezzo di raccomandata semplice anziché a.r., e invocano la giurisprudenza formatasi in materia di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Deducono l'opponibilità del vizio sia da parte del debitore che della comproprietaria del Parte_4 bene staggito , e il conseguente travolgimento di tutti gli atti del procedimento, ivi Persona_1 compresa l'assegnazione.
Il motivo è infondato.
Come argomentato dal concessionario sin dal primo scritto difensivo del giudizio di I grado, l'avviso d vendita immobiliare è stato correttamente notificato in data 11.10.2007 ex art 599 c.p.c., mediante consegna a mani di qualificatasi figlia convivente;
nel caso di specie, la formalità Parte_2 dell'avviso dell'avvenuta notifica prevista dall'art. 60, comma 1, lett. B-Bis DPR 600/73 è stata regolarmente espletata mediante l'invio, in data 19/10/07, della racc.ta n. 13195802937-9. Quest'ultima,
6 per chiara disposizione della prefata norma di legge, si realizza “… a mezzo di lettera raccomandata
…”, da reputarsi, nel silenzio del Legislatore, “semplice” e non “con avviso di ricevimento”.
I richiami giurisprudenziali di parte appellante non sono conferenti in quanto non si verte in tema di notifica di atti dell'amministrazione finanziaria.
Infondato è anche il terzo motivo, col quale si assume che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l'integrale pagamento del debito, depurato in ogni caso da importi non dovuti per sanzioni ed interessi, ai fini dell'accoglimento della opposizione proposta da . Parte_4
L'art. 61 del DPR 602/73 subordina l'estinzione della procedura esecutiva esattoriale alla circostanza che “il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita” paghi all'ufficiale della riscossione “la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese.”
Per stessa ammissione degli appellanti, il debitore ha beneficiato dello sgravio di “una parte consistente dell'originario debito”, non già dell'intero, e non può invocarsi, per l'effetto, l'estinzione della procedura ex art 61 citato.
Col quarto motivo gli appellanti censurano il rigetto dell'opposizione proposta da . Persona_1
Sul punto si legge, nella sentenza impugnata, che il giudizio recante RG 269/2009 aveva “ad oggetto il merito dell'opposizione alla medesima esecuzione esattoriale proposta da , quale coniuge del debitore Persona_1 esecutato, la quale contestava essenzialmente la pignorabilità della quota di 1/2 dell'immobile de quo, trattandosi di bene in comunione legale tra coniugi”.
Dall'atto di gravame si ricava, poi, che la aveva eccepito inoltre “l'omessa notifica dell'avviso di Persona_1 cui all'art.492 c.p.c.”, e chiesto “il rigetto della istanza di emissione del decreto di trasferimento id est estensione del pignoramento”.
Il primo giudice ha deciso sull'opposizione della precisando che l'immobile pignorato era, al Persona_1 momento del pignoramento, in comunione legale tra i coniugi che il pignoramento Controparte_6 esattoriale aveva avuto ad oggetto soltanto la quota di 1/2 contro , e che il decesso del Parte_4 debitore esecutato subito dopo l'introduzione del giudizio di opposizione aveva determinato lo scioglimento della comunione legale ex artt. 191 e 149 c.c..
Conseguentemente, l'integrazione del pignoramento, che la giurisprudenza di legittimità reputa necessaria in casi analoghi di comunione legale sul bene staggito, non era più possibile né necessaria, potendo dirsi che il vizio del pignoramento, sussistente al momento del perfezionamento dell'atto di pignoramento, fosse
7 stato in qualche modo “sanato” ex post … non ravvisandosi, nella fattispecie, alcun concreto pregiudizio per la parte opponente … ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. 3967/2019).
Il Tribunale ha richiamato, infine, quale norma di chiusura, la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., a tenore del quale: “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.
Assumono in senso contrario gli appellanti che, accertata e ritenuta la sussistenza dei vizi dedotti, il
Tribunale non poteva statuire diversamente se non nel senso di accogliere l'opposizione spiegata dalla nessuna sanatoria potendo ritenersi conseguente al decesso di Persona_1 Parte_4
Le doglianze non sono fondate.
Va premesso in fatto che, come precisato in sentenza “risulta accertato e non contestato che l'immobile pignorato fosse, al momento del pignoramento, in comunione legale tra i coniugi e che il pignoramento esattoriale Controparte_6 abbia avuto ad oggetto soltanto la quota di 1/2 contro . Parte_4
Va, poi, osservato in diritto che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c.
(norma che impone al creditore di dare avviso dell'esecuzione forzata ai comproprietari) (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023).
La condizione del coniuge non debitore rende, piuttosto, necessaria la notifica allo stesso dell'atto di pignoramento, la quale, tuttavia, assolve le funzioni (equiparabili, quoad effectum, a quelle dell'avviso disciplinato dall'art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità (cfr. Cass. 11481/2025).
Per quanto qui rileva, il decesso del debitore esecutato ha fatto venir meno la comunione legale, e ha reso non più possibile né necessaria l'integrazione del pignoramento nei confronti della a Persona_1 cura del creditore procedente.
8 La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita è inefficace nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 2929 c.c., non essendo stata da alcuno ipotizzata la collusione dell'aggiudicatario con il creditore procedente.
Giammai l'opposizione proposta in proprio dalla quale titolare di quota del bene in Persona_1 comunione legale, avrebbe potuto, pertanto, impedire l'adozione del decreto di trasferimento del bene.
La sentenza non merita, quindi, censura neanche su tale punto.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore dichiarato della lite (fino a euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con attribuzione, ove richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida, in favore di ciascuna parte appellata costituita, in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione di quelle liquidate in favore di al procuratore Controparte_5 anticipatario avv. NE ON;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti in solido per il pagamento di un
9 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2990/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale dell'1.7.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( , in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Persona_1
CL MA ( ), domiciliatario in Formia (LT) alla via O. Spaventola n.18 C.F._3
- Email_1
APPELLANTI
E
1 , successore universale ex lege di Controparte_1 Controparte_2
codice fiscale e partita IVA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
NE ON ), con la quale elett.te dom.lia presso lo studio dell'avv. C.F._4
GI ON in Napoli alla Via Posillipo, 239 - Email_2
NONCHE'
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini ( ) C.F._5
- - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_3
Napoli alla Via G. Filangieri n. 21
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1263/2019 del 02/05/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con procedura esattoriale iscritta al R.G.E. n. 1402/2008 pignorava, in danno del CP_2 Parte_3 sig. la quota pari ad ½ della piena proprietà dei beni siti in Caserta, località Via dei Parte_4
Giardini Reali, riportati in NCEU al folio 3 – particella n. 5015 sub 2 – Cat. D/8 – aggiudicata al terzo incanto, in data 26/3/2008, in favore de “ per la somma Controparte_3 di € 253.064,00.
Con ricorso del 10.11.2008 proponeva opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex Parte_4 artt. 615 e 617 c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
Il G.E. sospendeva la procedura ex art. 624 c.p.c., e fissava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il debitore esecutato introduceva il merito con citazione del 13/2/2009 chiedendo accertarsi l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, dichiarare estinta la procedura esecutiva esattoriale e disporre la restituzione delle somme versate dall'aggiudicatario del bene.
Il giudizio veniva incardinato con R.G.N. 212/09 e si costituivano e Controparte_4 Controparte_3
2 Con distinto atto del 10/11/2008 la moglie di sig.ra , proponeva Parte_4 Persona_1 opposizione avverso la medesima procedura esattoriale ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 57, sub-a, del DPR n. 602 del 29/09/1973.
Il G.E. anche in tal caso disponeva la sospensione e fissava termine per il merito.
La introduceva il merito con citazione del 28/2/2009, Persona_1
La causa veniva incardinata con N.R.G. 269/09 e anche in tale giudizio si costituivano e Controparte_4
Controparte_3
Le due opposizioni venivano riunite;
il giudizio veniva interrotto per la morte di e Parte_4 successivamente riassunto su impulso della Persona_1
Si costituivano gli eredi del defunto, nella persona della moglie vedova e dei figli Persona_1 [...]
e Parte_1 Parte_2
Autorizzato il contraddittorio cartolare, il giudizio subiva un'ulteriore interruzione a causa del decesso dell'avv. Giuseppe Lopez, difensore dei costituiti eredi.
Riassunto su impulso della si costituivano nuovamente tutte le parti, ad eccezione dei figli Persona_1 di , e Parte_4 Parte_1 Parte_2
Il giudizio veniva definito con la sentenza gravata, con la quale il Tribunale così provvedeva:
A) Dichiara la contumacia di e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_4
B) Rigetta entrambe le opposizioni esecutive e, per l'effetto,
C) Revoca il provvedimento del GE del 12.1.2009, con il quale veniva sospesa l'esecuzione RGE 1402/2008;
D) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Ha ritenuto, in sintesi, il Tribunale che:
a) l'opposizione proposta originariamente da e, successivamente al decesso di Parte_4 quest'ultimo, fatta propria dai suoi eredi, dovesse intendersi di fatto rinunciata, dal momento che, a seguito della morte del difensore dei predetti eredi e della conseguenziale riassunzione del processo da parte dell'altra opponente, nessuno degli eredi si costituiva in giudizio al fine di riaffermare le doglianze formulate dal de cuius. La in particolare, riassumeva il processo e si costituiva esclusivamente in proprio e non Persona_1 anche quale erede di Parte_4
3 b) quanto al motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. formulato nell'atto introduttivo del giudizio
RG 212/2009 (relativo al difetto di notifica dell'avviso di vendita), esso avrebbe dovuto essere considerato inammissibile, in quanto attinente ad un vizio verificatosi prima della vendita, eccepito dopo che la vendita è già stata compiuta;
c) l'altro motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., ovvero quello relativo al dedotto integrale pagamento del debito, non risultava comunque fondato, emergendo dagli atti di causa la sussistenza di un importo residuale non soddisfatto;
d) quanto all'opposizione proposta da , contitolare del bene staggito, il vizio Persona_1 eccepito, di omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 492 c.p.c., doveva ritenersi in qualche modo
“sanato” ex post, atteso che debitore esecutato era deceduto, con conseguenziale scioglimento della comunione legale ex artt. 191 e 149 c.c..
Avverso la citata pronuncia, con citazione del 3.9.2020, ha proposto tempestivo appello Persona_1
deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni
[...] rassegnate in primo grado.
, n.q. di successore ex lege di , si è costituita con comparsa Controparte_5 CP_2 del 24.2.2021 (per l'udienza del 3.3.2021), resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La si è costituita con comparsa dell'1.3.2021, rassegnando analoghe conclusioni. Controparte_3
Il giudizio è stato dichiarato interrotto, per morte dell'appellante, in data 3.3.2021, e successivamente riassunto dagli eredi e Parte_1 Parte_2
Mutati la sezione e il relatore, all'udienza in epigrafe indicata, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello - ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
4 a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va precisato che, nell'indisponibilità del fascicolo di primo grado, mai pervenuto dall'ufficio del giudice a quo, nonostante le richieste ritualmente formulate dalla cancelleria di questa
Corte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 347 c.p.c., stante anche la non digitalizzazione del fascicolo di primo grado e l'incompleta allegazione delle parti, la presente decisione va fondata sulle risultanze degli atti disponibili, su quanto rilevabile dalla motivazione della sentenza impugnata, sulle circostanze allegate da ciascuna parte e non contestate dalle altre parti.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Col primo motivo gli appellanti deducono erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione proposta originariamente da e, successivamente al decesso di Parte_4 quest'ultimo, fatta propria dai suoi eredi, con ricorso per riassunzione depositato il 14.12.2009, dovesse intendersi di fatto rinunciata, dal momento che, a seguito della morte del difensore dei predetti eredi e della conseguenziale riassunzione del processo da parte dell'altra opponente, nessuno degli eredi si costituiva in giudizio al fine di riaffermare le doglianze formulate dal de cuius. La in particolare, riassumeva il processo e si costituiva Persona_1 esclusivamente in proprio e non anche quale erede di Parte_4
Si assume, in senso contrario, nell'atto di gravame che, a seguito della seconda interruzione, conseguente al decesso del procuratore costituito avv. Lopez, la depositava istanza nella Persona_1 quale, dando atto della sua duplice veste, sia di opponente originaria (procedimento n.269/2009 rg) che di erede di
[...] al quale era succeduta nel processo facendo proprie le istanze da costui avanzate (procedimento riunito Pt_4
n.700212/2009 rg) chiedeva espressamente fissare udienza per la prosecuzione sia del giudizio iscritto al n. 269/2009 rg che di quello iscritto al n.212/2009 rg..
Osserva, in senso contrario, la Corte che, come documentato dall'appellata le Controparte_3 conclusioni del primo giudice sono conformi agli atti di causa.
E' incontestato che gli altri eredi del e cioè i figli e , non Parte_4 Parte_2 Parte_1 riassumevano il giudizio malgrado fossero coeredi con la madre, rinunciando così implicitamente alla domanda stessa.
Il ricorso in riassunzione del 14/12/2009, a seguito del decesso del coniuge risulta Parte_4 proposto dalla esclusivamente in proprio e non anche quale erede del Persona_1 Pt_4
5 Tanto è vero ciò che la notificò il ricorso e il decreto di fissazione udienza a sé stessa quale Persona_1 erede (cfr. in produzione di parte appellata ). Controparte_3
Anche nel ricorso in prosecuzione del 30/4/2013, conseguente all'interruzione del giudizio a causa del decesso dell'avv. Lopez, la chiese la prosecuzione del giudizio quale opponente in proprio Persona_1 avverso l'esecuzione esattoriale, senza alcuna indicazione in ordine all'ulteriore qualità di erede dell'altro opponente (cfr. atti). Parte_4
Né l'istanza di prosecuzione poteva interpretarsi, come subordinatamente argomentato dall'appellante, nel senso di avere essa fatta propria l'opposizione di nel separato giudizio Persona_1 Parte_4 riunito, mancando a tal fine un atto formale di adesione, del quale non vi è traccia.
Conclusivamente il motivo deve essere rigettato, e la sentenza non merita censura in parte qua.
Infondato è anche il secondo motivo di appello, con il quale si impugna la parte della sentenza in cui il
Tribunale ha affermato che l'originaria opposizione proposta da avrebbe dovuto essere Parte_4 dichiarata, comunque, inammissibile, indipendentemente dalla rinuncia imputabile agli eredi.
Nell'atto di gravame si deduce l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha dedotto che i vizi sollevati nell'originaria opposizione, attinenti al difetto di notifica dell'avviso di vendita, erano destinati ad essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 2929 c.c..
Assumono gli appellanti la nullità della notifica dell'avviso di vendita in quanto eseguita a mezzo di raccomandata semplice anziché a.r., e invocano la giurisprudenza formatasi in materia di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Deducono l'opponibilità del vizio sia da parte del debitore che della comproprietaria del Parte_4 bene staggito , e il conseguente travolgimento di tutti gli atti del procedimento, ivi Persona_1 compresa l'assegnazione.
Il motivo è infondato.
Come argomentato dal concessionario sin dal primo scritto difensivo del giudizio di I grado, l'avviso d vendita immobiliare è stato correttamente notificato in data 11.10.2007 ex art 599 c.p.c., mediante consegna a mani di qualificatasi figlia convivente;
nel caso di specie, la formalità Parte_2 dell'avviso dell'avvenuta notifica prevista dall'art. 60, comma 1, lett. B-Bis DPR 600/73 è stata regolarmente espletata mediante l'invio, in data 19/10/07, della racc.ta n. 13195802937-9. Quest'ultima,
6 per chiara disposizione della prefata norma di legge, si realizza “… a mezzo di lettera raccomandata
…”, da reputarsi, nel silenzio del Legislatore, “semplice” e non “con avviso di ricevimento”.
I richiami giurisprudenziali di parte appellante non sono conferenti in quanto non si verte in tema di notifica di atti dell'amministrazione finanziaria.
Infondato è anche il terzo motivo, col quale si assume che il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l'integrale pagamento del debito, depurato in ogni caso da importi non dovuti per sanzioni ed interessi, ai fini dell'accoglimento della opposizione proposta da . Parte_4
L'art. 61 del DPR 602/73 subordina l'estinzione della procedura esecutiva esattoriale alla circostanza che “il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita” paghi all'ufficiale della riscossione “la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese.”
Per stessa ammissione degli appellanti, il debitore ha beneficiato dello sgravio di “una parte consistente dell'originario debito”, non già dell'intero, e non può invocarsi, per l'effetto, l'estinzione della procedura ex art 61 citato.
Col quarto motivo gli appellanti censurano il rigetto dell'opposizione proposta da . Persona_1
Sul punto si legge, nella sentenza impugnata, che il giudizio recante RG 269/2009 aveva “ad oggetto il merito dell'opposizione alla medesima esecuzione esattoriale proposta da , quale coniuge del debitore Persona_1 esecutato, la quale contestava essenzialmente la pignorabilità della quota di 1/2 dell'immobile de quo, trattandosi di bene in comunione legale tra coniugi”.
Dall'atto di gravame si ricava, poi, che la aveva eccepito inoltre “l'omessa notifica dell'avviso di Persona_1 cui all'art.492 c.p.c.”, e chiesto “il rigetto della istanza di emissione del decreto di trasferimento id est estensione del pignoramento”.
Il primo giudice ha deciso sull'opposizione della precisando che l'immobile pignorato era, al Persona_1 momento del pignoramento, in comunione legale tra i coniugi che il pignoramento Controparte_6 esattoriale aveva avuto ad oggetto soltanto la quota di 1/2 contro , e che il decesso del Parte_4 debitore esecutato subito dopo l'introduzione del giudizio di opposizione aveva determinato lo scioglimento della comunione legale ex artt. 191 e 149 c.c..
Conseguentemente, l'integrazione del pignoramento, che la giurisprudenza di legittimità reputa necessaria in casi analoghi di comunione legale sul bene staggito, non era più possibile né necessaria, potendo dirsi che il vizio del pignoramento, sussistente al momento del perfezionamento dell'atto di pignoramento, fosse
7 stato in qualche modo “sanato” ex post … non ravvisandosi, nella fattispecie, alcun concreto pregiudizio per la parte opponente … ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. 3967/2019).
Il Tribunale ha richiamato, infine, quale norma di chiusura, la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., a tenore del quale: “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.
Assumono in senso contrario gli appellanti che, accertata e ritenuta la sussistenza dei vizi dedotti, il
Tribunale non poteva statuire diversamente se non nel senso di accogliere l'opposizione spiegata dalla nessuna sanatoria potendo ritenersi conseguente al decesso di Persona_1 Parte_4
Le doglianze non sono fondate.
Va premesso in fatto che, come precisato in sentenza “risulta accertato e non contestato che l'immobile pignorato fosse, al momento del pignoramento, in comunione legale tra i coniugi e che il pignoramento esattoriale Controparte_6 abbia avuto ad oggetto soltanto la quota di 1/2 contro . Parte_4
Va, poi, osservato in diritto che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c.
(norma che impone al creditore di dare avviso dell'esecuzione forzata ai comproprietari) (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1647 del 19/01/2023).
La condizione del coniuge non debitore rende, piuttosto, necessaria la notifica allo stesso dell'atto di pignoramento, la quale, tuttavia, assolve le funzioni (equiparabili, quoad effectum, a quelle dell'avviso disciplinato dall'art. 599 cod. proc. civ.) di una mera denuntiatio dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in sua contitolarità (cfr. Cass. 11481/2025).
Per quanto qui rileva, il decesso del debitore esecutato ha fatto venir meno la comunione legale, e ha reso non più possibile né necessaria l'integrazione del pignoramento nei confronti della a Persona_1 cura del creditore procedente.
8 La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita è inefficace nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 2929 c.c., non essendo stata da alcuno ipotizzata la collusione dell'aggiudicatario con il creditore procedente.
Giammai l'opposizione proposta in proprio dalla quale titolare di quota del bene in Persona_1 comunione legale, avrebbe potuto, pertanto, impedire l'adozione del decreto di trasferimento del bene.
La sentenza non merita, quindi, censura neanche su tale punto.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore dichiarato della lite (fino a euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con attribuzione, ove richiesta.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida, in favore di ciascuna parte appellata costituita, in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione di quelle liquidate in favore di al procuratore Controparte_5 anticipatario avv. NE ON;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti in solido per il pagamento di un
9 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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