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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Calogero D. Cammarata - Giudice dott. Alessandra Frasca - Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1688/2024 V.G, avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
E
, nato a [...] il [...]; Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Rossana Lomonaco.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto:
- di avere contratto matrimonio a AS (Romania) il 13 novembre 2015, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno 2023, parte II, serie C, n. 168;
- che dal suddetto matrimonio è nato un figlio, , il 9/6/2018; Per_1
- che, con sentenza n. 273/2024 del 15 marzo 2024 (passata in giudicato), il Tribunale di
Caltanissetta ha omologato la separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso. Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di separazione riguardanti il figlio minore e con rispettiva rinuncia all'assegno divorzile, in considerazione dell'indipendenza economica di entrambe.
In seno al ricorso - sottoscritto personalmente - le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
Con decreto del 29 ottobre 2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, assegnandosi all'uopo termine fino al 14 gennaio
2025.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati, come dagli stessi riferito e come confermato anche dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Pertanto, risulta evidente che non può ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Con riferimento al figlio minore, in ricorso è stato previsto quanto segue: affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare;
obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento mediante un assegno mensile di euro 300,00, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nel suo interesse, da individuare in base al protocollo d'intesa concluso da questo Tribunale con il COA;
regolamentazione della facoltà di visita del padre nei confronti del predetto.
Ritiene il collegio che la domanda sia meritevole di accoglimento, essendo le condizioni di cui al ricorso rispondenti all'interesse del figlio minore.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a AS (Romania) il 13 novembre 2015, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno 2023, parte II, serie c, n. 168, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto