Articolo 4 della Legge 23 giugno 1927, n. 1630
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 ottobre 1927
Art. 4.

In quanto siano applicabili, sono estesi alle Provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3:

1° gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 , pel risanamento della citta' di Napoli;

2° il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato col R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 ;

3° il capo VII del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 , recante provvedimenti per la citta' di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290 , intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo.

Entrata in vigore il 8 ottobre 1927