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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TALINA PU
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e così
composta:
1) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Consigliere relatore3) Dott.ssa Maria Antonietta Naso nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento in riassunzione iscritto al n. 637/2021 RG vertente
TRA in persona del c.f. P.IVA_1 Parte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_2 la Pt_3
avvocati Amelia Manuela Nucera e Giovanni Foresta,
ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Appellato
CONTRO
Controparte_1 nato il [...] a [...] (C.F. C.F. 1 ), e CP_2
C.F. 2 ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] nato il [...] a [...] (C.F.
AL Apa (quali eredi di PEsona_1 e PEsona_2
Resistenti in riassunzione ex art 392 cpc
Appellanti Controparte_3 nata a [...] 1'8 gennaio 1930, (C.F. C.F. 3 (); [...]
nata a [...] il [...] (C.F. C.F._4 ()); Parte_5 Parte_4
1), rappresentate e difese dall'avv. nata a [...] il [...]9, (C.F. C.F._5
Attilio Scola (citati quali eredi di PEsona_3
Resistenti in riassunzione ex art 392 cpc appellati
Controparte 4, (C.F. (C.F. C.F. 7
), C.F._6 Parte_6 e
), rappresentati e difesi dall'avv. AL Apa (citati Parte_4 (C.F. C.F._8
quali eredi di PEsona 4
Resistenti in riassunzione ex art 392 cpc
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 10 e 11 T.U. n. 1124/1965, depositato il 16.12.1997 presso il Tribunale di
Catanzaro, l' Parte_1 spiegava azione di regresso nei confronti dei fratelli R_ e [...] Per_1 in qualità di titolari della F.lli Taverniti S.d.f., al fine di sentirli condannare al pagamento di quanto dovuto quale rimborso delle prestazioni economiche erogate a seguito dell'infortunio occorso il 13.10.1981 al socio e fratello ER, il quale, per effettuare il montaggio di una tubazione, dopo essere salito su un'altra tubazione alta circa cinque metri precipitava rovinosamente al suolo, a causa del cedimento del punto di appoggio.
L'azione di regresso veniva esercitata in quanto era stata accertata la penale responsabilità di [...]
PE 1 (fratello di ER e R_ ) e contitolare della ditta suddetta, dei reati di cui agli artt
590 c.p., 16 e 77 del DPR 164/1956, con sentenza di condanna definitiva del Pretore di Crotone. Si costituivano in giudizio PEsona_1 ( Controparte_1Controparte_5 e gli eredi di "
CP_2 e AL), i quali eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, la prescrizione del diritto e la parziale non debenza delle somme in applicazione della sentenza della
Corte Costituzionale 485/91.
Si costituiva, altresì, l'infortunato PEsona_3 chiamato in causa dal fratello R_ al fine di accertare l'obbligo di corrispondere quota del rimborso complessivo richiesto dall' PT , essendo anch'egli socio della F.lli Taverniti S.d.f. - eccependo in primis la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza dell'azione di regresso spiegata da PT
In accoglimento della domanda dell' PT, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 402/2008 del
PEsona_4 e gli eredi di 27.2.2008, condannava PEsona_1 ( CP CP_2 e
PEsona_2 al pagamento in solido tra di loro della complessiva somma di euro 135.589,79 "
oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Dichiarava, altresì, la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato PEsona_3 dal momento che, in qualità di persona "
offesa, questi non era portatore di un proprio interesse a contraddire nella presente azione, come dimostrato dal fatto che l' PT non aveva spiegato alcuna domanda.
Il giudizio di appello il quale contestava laCon distinti ricorsi, appellavano la sentenza sia PEsona_4
dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del fratello ER ed il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sia CP e Controparte_2 (quali eredi del padre _1 e del nelle more deceduto). Questi ultimi, in particolare, ribadivano fratello PEsona_2
l'inammissibilità dell'azione di regresso proposta da PT mancando in capo ai convenuti la qualifica di datori di lavoro nei confronti dell'infortunato ER (anch'egli socio della società di fatto),
l'omessa valutazione del concorso di colpa dell'infortunato, l'illegittimità della condanna degli eredi in via solidale anziché pro quota, l'indebito cumulo di interessi e rivalutazione.
Disposta la riunione dei due giudizi d'appello a quello più risalente (r.g. 2690/2008), interrotto il giudizio per la morte di ER e poi riassunto nei confronti dei suoi eredi, rinnovata la c.t.u. medico legale, con sentenza n. 572/2015 pubblicata in data 11.06.2015, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da accertava e dichiarava la PEsona_4
e Parte_4 in qualità di eredi di tenutezza di Controparte_3 Parte_5
al pagamento, per la quota del loro dante causa, di quanto azionato da PT in via PEsona_3
di regresso, oltre al pagamento dei soli interessi sulla somma liquidata. In parziale accoglimento dell'appello proposto da CP e Controparte_2 disponeva che sulla somma liquidata fossero dovuti solo gli interessi.
Il giudizio di Cassazione
Avverso la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro spiegavano ricorso per Parte_7
[...] e Controparte_2 nella loro qualità, con tre distinti motivi.
La prima doglianza, con la quale i ricorrenti lamentavano il mancato accoglimento dell' eccezione di inammissibilità dell'azione di regresso promossa dall' PT, veniva rigettata, motivando la Corte che ai sensi dell'art 9 TU 1124/65, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le società anche di fatto che siano costituite da prestatori d'opera sono considerate “datori di lavoro” nei confronti dei propri soci che prestino opera manuale nella società stessa.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità concorsuale dell'infortunato e di consequenziale rideterminazione dell'importo da doversi liquidare in favore dell' PT . Evidenziavano che, nonostante la domanda fosse state formulata sia nel primo che nel secondo grado, era stata del tutto omessa la valutazione dell'incidenza della condotta colposa del medesimo infortunato nella causazione dell'evento dannoso, malgrado la sentenza penale avesse accertato che il grado di colpa del PEsona_1 fosse "non rilevante” e che la responsabilità dell'infortunio fosse da addebitare, in misura prevalente, al medesimo infortunato, PEsona_3 contitolare dell'azienda. "
Con il terzo motivo lamentavano l'omessa pronuncia, in ordine alla domanda di accertamento delle responsabilità pro quota dei sigg.ri CP e Controparte_2 in qualità di eredi, con conseguente riforma della sentenza emessa in primo grado, che li aveva condannati in solido al pagamento dell'intera somma liquidata a favore dell' PT .
PT resisteva mediante deposito di controricorso e ricorso incidentale denunciando la violazione degli artt 10 e 11 T.U. 1124/65 e dell' art 1223 c.c. per avere escluso la rivalutazione monetaria su un
PEsona_4 e gli eredi di credito di valore, mentre PEsona_3 pur regolarmente "
intimati, restavano contumaci.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 23895/21 del 16.3.21 pubblicata in data 3/09/21, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenendo, in accoglimento del secondo motivo, che nella deduzione dei ricorrenti (già formulata in primo grado) che il loro dante causa aveva apportato un non rilevante grado di colpa, mentre la parte lesa avrebbe dovuto concorrere ad apprestare le opere necessarie ad evitare pericoli di caduta alle persone impegnate nel lavoro, era contenuta implicitamente la domanda di accertamento del concorso di colpa dell'infortunato Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fosse assorbito nel secondo
"...l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale importa l'assorbimento del terzo e del ricorso incidentale, riguardando entrambi questioni logicamente successive alla determinazione del costo dell'infortunio imputabile agli odierni ricorrenti;
la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione”.
Il giudizio di rinvio PT riassume il giudizio dinnanzi alla Corte di Appello, chiedendo il rigetto degli appelli riuniti
وquali eredi di proposti da e da Parte_8 PEsona_4 PEsona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 402/2008, e la conseguente e PEsona_2 9
nella spiegata qualità, nonché di [...]Controparte_1 e Controparte_2 condanna di
Parte_4 Parte_5 e Controparte_3 in qualità di eredi di PEsona_3 e di
'quest'ultimi in qualità di eredi di R_ Controparte 6, Parte_6 e Parte_4
[...] deceduto in corso di causa, al pagamento in solido tra loro di € 135.589,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, quale credito di valore.
In particolare, in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità concorsuale dell'infortunato e di conseguente rideterminazione dell'importo del credito azionato in regresso, PT deduce che l'eventuale condotta imprudente del socio lavoratore, al pari di quella di qualsiasi altro lavoratore, non può valere ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, il cui compito è quello di approntare tutte le misure di sicurezza idonee a garantire l'incolumità dei prestatori di lavoro, tale essendo anche il socio che presta l'attività manuale in favore della società; che l'eventuale condotta colposa del lavoratore, come noto, può comportare l'esonero dell'imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento; che, nella fattispecie in esame, proprio conformemente ai principi di diritto sopra richiamati, il comportamento di PEsona_3 non si è tradotto in una condotta imprudente, né, tanto meno, abnorme ed imprevedibile in quanto quest'ultimo stava svolgendo una mansione rientrante tra i propri compiti, per cui del tutto correttamente la Corte di Appello di
Catanzaro ha ritenuto ciascun socio, nella veste di imprenditore, integralmente responsabile dell'infortunio conseguente dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, essendo il datore di lavoro tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza;
che correttamente i giudici di merito, accertata la responsabilità civile della società datrice di lavoro, hanno condannato ciascun socio, in solido, a rimborsare all' PT la somma corrispondente alle prestazioni assicurative erogate al lavoratore infortunato, posto che l'obbligazione risarcitoria, derivando da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, è solidale e non già cumulativa.
Censura tuttavia la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che l'importo riconosciuto in favore dell' CP_7 non potesse essere maggiorato anche per la rivalutazione monetaria, ma solo per gli interessi legali, non essendo secondo la Corte un credito di lavoro.-
Deduce sul punto che la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti e poichè trattasi di obbligazione nascente da fatto illecito, la somma da riconoscere all'istituto deve essere comprensiva sia di interessi sia di rivalutazione.
Si costituiscono i sigg. ri Controparte_4 Parte_6 e Parte_4 evocati in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti quali eredi del sig. Persona_4 al contrario diPEsona_4in quanto pur essendo rispettivamente coniuge e figli del sig. quanto asserito dall' PT non sono eredi del defunto congiunto, avendo espressamente rinunciato
,
all'eredità con atto del 26/10/2012, prodotto in atti.
Si costituiscono in giudizio Controparte_3 Parte_4 e Parte_5
eccependo il loro difetto di legittimazione passiva nella vicenda processuale, in quanto rivestono la mera e semplice qualità di “chiamate all'eredità", non già quella di eredi del signor PEsona_3
con atto ricevuto dal in quanto le stesse hanno rinunciato all'eredità del predetto PEsona_3
Notaio PEsona_5 il 10 luglio 2015.
Controparte_1 e Controparte_2 i quali insistono Infine si costituiscono in giudizio i signori sulla declaratoria della preponderante responsabilità concorsuale del sig. PEsona_3 per come evincibile in modo inconfutabile dalla sentenza n. 302/1985, depositata il 25 maggio 1985, del
Pretore di Crotone. Segnatamente, argomentano che: - per come affermato nella suindicata sentenza, la responsabilità concorsuale dei soci del sig. PEsona_3 è del tutto marginale, quantificabile in concreto in misura non maggiore del 20%; - al fine di determinare l'importo entro il quale i sigg.
CP e Controparte_2 dovranno rispondere (in qualità di eredi di PEsona_1 ciascuno per la sua quota) dell'infortunio occorso al sig. PEsona_3 si dovrà, pertanto, procedere alla quantificazione del danno risarcibile all'infortunato tenuto conto del concorso di colpa e delle voci di danno per le quali l' PT ha diritto alla surroga;
considerato che
la percentuale di colpa addebitabile al dante causa dei sigg. CP e Controparte_2 non può superare, per le ragioni esposte, il 20%, l'importo massimo entro il quale deve essere circoscritto il danno a loro carico è pari a euro 45.852,20, sulla scorta delle tabelle aggiornate del Tribunale di Milano.
Rilevano, inoltre, che la Corte d'Appello, nel condannare gli appellanti al pagamento della somma liquidata nella sentenza di primo grado maggiorata dei soli interessi, ha di fatto condannato i sigg.
CP_2 al pagamento di interessi già conteggiati nella asserita sorte capitale.
Deducono che nel conteggio fatto da PT sono già inclusi gli interessi maturati fino al 14/11/2007
(come può chiaramente leggersi nell'attestazione in atti), sicchè aggiungere gli interessi e la rivalutazione dal dovuto comporterebbe la duplicazione delle somme già conteggiate a titolo di interessi fino al 14/11/2007. Dopo alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Motivi della decisione
Esaminando in primis la questione concernente il rapporto processuale tra l'ente ricorrente e [...]
Controparte_3 non può essere accolta l'eccezione di Parte_4 e Parte_5
quest'ultimi di difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità di Persona_3
Va premesso che nelle more del giudizio di appello, l'appellato PE 3 decedeva ed il giudizio veniva regolarmente riassunto nei confronti dei chiamati Controparte_3 Parte_4 e pur non intendendo costituirsi venivano condannati in solido al Parte_5 i quali
-
pagamento della somma in regresso verso PT Successivamente alla sentenza di condanna, e precisamente in data 10-7-2015, i chiamati all'eredità di ER rinunciavano alla stessa, con dichiarazione depositata presso il competente Tribunale. Anche nel successivo giudizio di
Cassazione, gli stessi rimanevano contumaci, pur essendo stati regolarmente citati.
Come noto, l'art. 521 comma 1 c.c. stabilisce che la rinuncia ha effetto retroattivo: "Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"; tale effetto (retroattivo) può essere impedito solo dalla pregressa formazione di un giudicato che abbia condannato il chiamato all'eredità
(Cass. Civ. 18534/2007; 25151/2014).
Tanto premesso, va allora osservato che nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, le sig.re CP_9 e CP0 pur avendo ricevuto la regolare notificazione del CP_8
ricorso in riassunzione, dopo l'interruzione del giudizio per la morte del familiare, nulla hanno eccepito in ordine alla volontà di rinunciare all'eredità, scegliendo di non costituirsi e finendo per manifestare con la loro contumacia la volontà di accettare tacitamente l'eredità.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 21227/2014; Cass. 7517/2011,
Cass. Civ. 17445 /2019. "il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità (art. 486 c.p.c.) è idoneo ad istaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.. In tal caso, la parte che procede alla riassunzione, ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità. Ne consegue che, pur non assumendo i chiamati all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione (...) sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragione di economia processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub- procedimento (quale quello previsto dall'art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità."
In tal senso anche Cass. ord. 10544/2024: "è altresì, posto il principio secondo il quale l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass. Sez. 3 8/6/2007 n. 13384 Rv. 597884-01", secondo cui, ancor più chiaramente: l'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite".
PEtanto, nel caso di specie, è da ritenere che le predette, rimanendo contumaci nel giudizio di appello, anteriore alla dichiarazione della rinuncia all'eredità, abbiano accettato tacitamente l'eredità
subentrando in tutti i rapporti giuridici che facevano capo al loro padre e coniuge.
La rinuncia operata è da ritenere priva di effetti, in quanto avvenuta in epoca successiva a quella in cui è avvenuta l'accettazione tacita dell'eredità.
PEaltro, neanche nel giudizio di Cassazione, le predette - pur intimate - hanno inteso costituirsi per contestare la loro qualità e la statuizione di condanna. PEtanto, essendo il giudizio di rinvio a struttura chiusa, per il principio del giudicato implicito, la questione non può essere oggetto di discussione in tale sede.
Occorre invece dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei signori Controparte_6, Parte_6
per mancata assunzione della qualità di eredi, avendo rinunciato Parte_4
[...] e
"PEsona_4 come da atti di rinuncia, depositati in atti, effettuati in data 26 all'eredità di ottobre 2012 e non avendo compiuto alcun atto o posto in essere alcun comportamento implicante accettazione implicita dell'eredità del loro dante causa.
Ed invero, la sentenza di condanna di PEsona_4 non è ad essi opponibile, essendo la rinuncia all'eredità avvenuta anteriormente alla stessa ed essendo rimasti estranei, poiché mai citati, sia nel giudizio di appello e sia nel giudizio di Cassazione. PEtanto, nel presente giudizio di rinvio,
PEsona_4 sono privi di legittimazione passiva, non essendo mai citati in qualità di eredi di
,
divenuti eredi del predetto. Passando ad esaminare il merito, le questioni oggetto del presente giudizio sono circoscritte a tre punti: accertamento del concorso di colpa della vittima;
accertamento degli accessori del credito ed accertamento dell'obbligo pro quota e non solidale dell'erede del condebitore.
In ordine alla questione del concorso di colpa del socio lavoratore infortunato, non esaminata né in primo grado né dalla Corte di Appello di Catanzaro, gli appellanti CP e Controparte_2 nella qualità di eredi di _1, rilevano che in forza della sentenza penale del Tribunale di Crotone che ha accertato un non rilevante grado di colpa a carico del loro dante causa, la graduazione della colpa dovrebbe essere redistribuita, ponendo almeno l'80% a carico della persona offesa, ER .
Quest'ultimo era imprudentemente salito su alcune tubature poste all'altezza di circa cinque metri dal suolo senza apprestare le opere necessarie ad evitare i pericoli di caduta alle persone impegnate nel lavoro.
La domanda non può trovare accoglimento. Va osservato che i presupposti della responsabilità penale divergono da quella tipica della responsabilità civile e che la sentenza di condanna penale definitiva fa stato nel processo civile quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nei confronti dello stesso e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo. L'effetto preclusivo del giudicato penale si produce nel giudizio civile quando vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento (da escludersi nel caso di specie), mentre, sotto il profilo oggettivo, vanno diversamente intesi in ambito civile gli elementi costitutivi dell'illecito, rappresentati dalla colpa e dal nesso causale.
In ambito di responsabilità civile, vero è che, ai sensi dell'art 1227 c.c., se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente, intendendo per fatto colposo, contenuto nell'art. 1227 c.c., un comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza in grado di incidere sul nesso causale (
Cass. 19 febbraio 2020, n. 4178, Foro it., 2020, I, 1990). Pur tuttavia, nell'ipotesi particolare di infortunio sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore che non integri un comportamento abnorme, anomalo o imprevedibile, non esclude e né riduce la responsabilità del datore di lavoro, i cui obblighi di protezione e diligenza ex art 2087 c.c. includono anche quelli di prevedere eventuali imprudenze dei lavoratori e predisporre tutte le misure idonee a salvaguardare la loro integrità.
Nel caso di specie, i signori Controparte_1 e Controparte_2 in qualità di eredi di
, _1
[...] non hanno allegato nè tantomeno adempiuto all'onere di provare che il loro dante causa
,
avesse adottato tutte le misure idoneo ad evitare l'infortunio occorso al ER . In particolare non è stato provato che fosse stata predisposta un'impalcatura o altre opere protettive, né che fossero state impartite delle indicazioni o direttive volte a contrastare comportamenti come quelli posti in essere dal PEsona_3 il quale, prestatore d'opera manuale oltre che socio della
,
società di fatto, non aveva comunque posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (ex multis: Cass. civ., Sez. L-, Sentenza
n. 798 del 13/01/2017).
Ne deriva che nessun concorso di colpa può essere riconosciuto in capo alla persona offesa [...]
ER con la conseguenza che la responsabilità deve essere ripartita tra i soci della società di fatto.
Alla fattispecie si può allora applicare l'art. 2363 c.c. per cui, in difetto di altra commisurazione della relativa quota, e per esso i suoi eredi, devono partecipare alla perdita rappresentata PEsona_3
dall'obbligazione vantata dall' PT in misura pari agli altri soci.
Fondato invece è il motivo di appello relativo all'accertamento delle responsabilità pro quota, anziché solidale, di CP e Controparte_2 in quanto non vi è dubbio che essi siano stati convenuti in giudizio da PT nella qualità di eredi, unitamente al fratello AL defunto in corso di giudizio, dell'originario socio PEsona_1 e non in proprio, dal momento che, alla morte di PE 1,
avvenuta nel 1986, la società di fatto era già cessata e cancellata, come risulta dalla documentazione in atti.
In tale qualità, essi sono obbligati passivamente nei confronti dell' PT nei limiti della rispettiva quota ex art. 754 c.c.
L'art. 754 c.c. disciplina i rapporti esterni, ovvero i rapporti tra i coeredi e i creditori del de cuius, prevedendo che questi ultimi possano pretendere l'adempimento della prestazione da ciascun coerede nei limiti della rispettiva quota. La norma ribadisce il principio di divisibilità dell'obbligazione solidale che trova espressione anche agli artt. 1295 e 1314 c.c., secondo cui gli eredi di un debitore rispondono nei confronti dei creditori soltanto in proporzione della rispettiva quota.
"Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria".
(Cassazione civile, sez. III, 03 Febbraio 2023, n. 3391).
Controparte_1 eNe consegue pertanto che, in base al disposto degli artt 752 e 1295 c.c.,
PEsona_3 - sono tenuti a rispondere del debito ereditario CP_2 - e così anche gli eredi di (rappresentato dalla somma liquidata dall' PT così come quantificata alla data del 14.11.2007, in €
135.589,79), nei limiti della loro quota ereditaria.
E' necessario chiarire che ciò che si divide tra gli eredi non è la parte di obbligazione solidale che spettava nei rapporti interni al defunto, quanto piuttosto l'obbligazione solidale considerata nella sua interezza, con la particolarità che ciascun erede potrà essere chiamato ad adempiere solo quella parte dell'intera obbligazione che risulterà proporzionata alla sua quota ereditaria. In caso di morte di un debitore in solido, il vincolo di solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato con i condebitori originari sino a concorrenza della propria quota ereditaria (Cass 771/83; Cass 1/76).
In accoglimento del motivo di appello proposto da PT sulla quota che deve essere corrisposta dagli obbligati, oltre che gli interessi, a far data dal 14.11.2007 (data dell'attestazione del direttore PT nella quale è indicato che la somma è già comprensiva di interessi), va riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, attesa la natura del credito azionato da PT
In tal senso è la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte: "L'impugnata sentenza è altresì immune da rilievi di legittimità nella parte in cui nella determinazione della somma spettante all PT
a titolo di regresso sono stati considerati gli accessori di legge degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, trattandosi di credito sorto per effetto delle prestazioni di natura indennitaria erogate al lavoratore a causa di infortunio riconducibile a responsabilità datoriale e del conseguente diritto dell'Infortunato a vedersi risarcito per intero il danno patrimoniale subito. Si
è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 14507 dell'1.7.2011) che < La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell'art. 429 cod. proc. civ..
Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991>>.
6. Al riguardo si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 17960 del 9.8.2006) che < In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento;
tuttavia, nei confronti dell PT è obbligato nei
,
limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno civilistico subito dal lavoratore.
Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il danno civilistico (artt. 1221, 2056 cod.civ.) in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell PT, senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall'istituto a mezzo dei suoi sanitari ai fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientra o meno nel predetto limite>>. In definitiva, i giudici del merito bene hanno operato allorquando hanno tenuto conto del cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in quanto ai fini del calcolo dell'indennizzo erogato dall PT fatto poi oggetto di azione di regresso, occorreva considerare il credito base del lavoratore, al quale non poteva non applicarsi il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro" (Cass 24627/2019).
Ed ancora: “Il credito dell PT per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; ne consegue che detto credito deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio."( Cassazione civile sez. III و ,
20/03/2015, n. 5594).
Concludendo, escluso il concorso di colpa dell'infortunato ed accertato che la responsabilità dell'infortunio di PEsona_3 è da ricondurre interamente al datore di lavoro;
accertato altresì
che sulla somma azionata da PT decorrono dal 14.11.2007 interessi e rivalutazione monetaria,
Controparte_2 quali eredi del dichiara tenuti al pagamento della somma Controparte_1 e condebitore originario PEsona_1 e quali eredi del fratello PEsona_2 , nonché [...]
وquali eredi di PEsona_3 fino a CP_3 CP_2 Parte_4 e Parte_5 "
concorrenza della loro quota ereditaria, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva di,
"eredi rinuncianti all'eredità di R_ Controparte 4 , Parte_6 e, Parte_4
[...]
Le spese in favore di PT sono poste a carico degli obbligati Controparte_1 e CP_2 in solido e si liquidano
[...] , Controparte_3 Parte_4 e Parte_5
come da dispositivo in base al valore del decisum e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi del V scaglione, e compensate nella misura di 1/3 in ragione della parziale fondatezza dei motivi di appello. Compensa le spese di lite nei confronti degli eredi di
PEsona_4
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposta dall' PT, ad oggetto rinvio da Cassazione della sentenza n. 572/15 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel proc r.g.n. 2690/08 (che in parziale accoglimento degli appelli riuniti proposti da Controparte_1 e nella spiegata e da CP_2 PEsona_4
qualità di eredi, dichiarava tenuti al pagamento gli eredi di PEsona_3 per la quota del dante
,
causa, di quanto azionato in regresso da PT disponendo che sulla somma decorressero i soli interessi legali), così provvede:
Parte_6 e Parte_4
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4 rinuncianti all'eredità di PEsona_4 ;
-accerta che sulla somma di spettanza di PT pari ad € 135.589,71, decorrono dal 14.11.2007 gli interessi e la rivalutazione e dichiara tenuti al pagamento di detta somma Controparte_1 e
Controparte_2 fino a concorrenza della loro quota, quali eredi del condebitore originario "
PEsona_1 e quali eredi del fratello nonché Controparte_3 PEsona_2
quali eredi di PEsona_3 fino a concorrenza della CP_2 Parte_4 e Parte_5
loro quota.
Liquida in favore di PT le spese di lite in € 2000,00 per il primo grado, in € 2100,00 per l'appello, in € 3645 per il giudizio di Cassazione, in € 7160 per il giudizio di rinvio, le compensa per 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di Controparte_1 e Controparte_2 Controparte_3
in solido, oltre accessori e rimborso di legge e del CP_2 Parte_4 e Parte_5
contributo unificato pagato. Compensa le spese nei confronti di Controparte_4 , Parte_6 e Parte_4
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il consigliere est.
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e così
composta:
1) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Consigliere relatore3) Dott.ssa Maria Antonietta Naso nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento in riassunzione iscritto al n. 637/2021 RG vertente
TRA in persona del c.f. P.IVA_1 Parte_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_2 la Pt_3
avvocati Amelia Manuela Nucera e Giovanni Foresta,
ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Appellato
CONTRO
Controparte_1 nato il [...] a [...] (C.F. C.F. 1 ), e CP_2
C.F. 2 ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] nato il [...] a [...] (C.F.
AL Apa (quali eredi di PEsona_1 e PEsona_2
Resistenti in riassunzione ex art 392 cpc
Appellanti Controparte_3 nata a [...] 1'8 gennaio 1930, (C.F. C.F. 3 (); [...]
nata a [...] il [...] (C.F. C.F._4 ()); Parte_5 Parte_4
1), rappresentate e difese dall'avv. nata a [...] il [...]9, (C.F. C.F._5
Attilio Scola (citati quali eredi di PEsona_3
Resistenti in riassunzione ex art 392 cpc appellati
Controparte 4, (C.F. (C.F. C.F. 7
), C.F._6 Parte_6 e
), rappresentati e difesi dall'avv. AL Apa (citati Parte_4 (C.F. C.F._8
quali eredi di PEsona 4
Resistenti in riassunzione ex art 392 cpc
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 10 e 11 T.U. n. 1124/1965, depositato il 16.12.1997 presso il Tribunale di
Catanzaro, l' Parte_1 spiegava azione di regresso nei confronti dei fratelli R_ e [...] Per_1 in qualità di titolari della F.lli Taverniti S.d.f., al fine di sentirli condannare al pagamento di quanto dovuto quale rimborso delle prestazioni economiche erogate a seguito dell'infortunio occorso il 13.10.1981 al socio e fratello ER, il quale, per effettuare il montaggio di una tubazione, dopo essere salito su un'altra tubazione alta circa cinque metri precipitava rovinosamente al suolo, a causa del cedimento del punto di appoggio.
L'azione di regresso veniva esercitata in quanto era stata accertata la penale responsabilità di [...]
PE 1 (fratello di ER e R_ ) e contitolare della ditta suddetta, dei reati di cui agli artt
590 c.p., 16 e 77 del DPR 164/1956, con sentenza di condanna definitiva del Pretore di Crotone. Si costituivano in giudizio PEsona_1 ( Controparte_1Controparte_5 e gli eredi di "
CP_2 e AL), i quali eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, la prescrizione del diritto e la parziale non debenza delle somme in applicazione della sentenza della
Corte Costituzionale 485/91.
Si costituiva, altresì, l'infortunato PEsona_3 chiamato in causa dal fratello R_ al fine di accertare l'obbligo di corrispondere quota del rimborso complessivo richiesto dall' PT , essendo anch'egli socio della F.lli Taverniti S.d.f. - eccependo in primis la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza dell'azione di regresso spiegata da PT
In accoglimento della domanda dell' PT, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 402/2008 del
PEsona_4 e gli eredi di 27.2.2008, condannava PEsona_1 ( CP CP_2 e
PEsona_2 al pagamento in solido tra di loro della complessiva somma di euro 135.589,79 "
oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Dichiarava, altresì, la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato PEsona_3 dal momento che, in qualità di persona "
offesa, questi non era portatore di un proprio interesse a contraddire nella presente azione, come dimostrato dal fatto che l' PT non aveva spiegato alcuna domanda.
Il giudizio di appello il quale contestava laCon distinti ricorsi, appellavano la sentenza sia PEsona_4
dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del fratello ER ed il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sia CP e Controparte_2 (quali eredi del padre _1 e del nelle more deceduto). Questi ultimi, in particolare, ribadivano fratello PEsona_2
l'inammissibilità dell'azione di regresso proposta da PT mancando in capo ai convenuti la qualifica di datori di lavoro nei confronti dell'infortunato ER (anch'egli socio della società di fatto),
l'omessa valutazione del concorso di colpa dell'infortunato, l'illegittimità della condanna degli eredi in via solidale anziché pro quota, l'indebito cumulo di interessi e rivalutazione.
Disposta la riunione dei due giudizi d'appello a quello più risalente (r.g. 2690/2008), interrotto il giudizio per la morte di ER e poi riassunto nei confronti dei suoi eredi, rinnovata la c.t.u. medico legale, con sentenza n. 572/2015 pubblicata in data 11.06.2015, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da accertava e dichiarava la PEsona_4
e Parte_4 in qualità di eredi di tenutezza di Controparte_3 Parte_5
al pagamento, per la quota del loro dante causa, di quanto azionato da PT in via PEsona_3
di regresso, oltre al pagamento dei soli interessi sulla somma liquidata. In parziale accoglimento dell'appello proposto da CP e Controparte_2 disponeva che sulla somma liquidata fossero dovuti solo gli interessi.
Il giudizio di Cassazione
Avverso la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro spiegavano ricorso per Parte_7
[...] e Controparte_2 nella loro qualità, con tre distinti motivi.
La prima doglianza, con la quale i ricorrenti lamentavano il mancato accoglimento dell' eccezione di inammissibilità dell'azione di regresso promossa dall' PT, veniva rigettata, motivando la Corte che ai sensi dell'art 9 TU 1124/65, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le società anche di fatto che siano costituite da prestatori d'opera sono considerate “datori di lavoro” nei confronti dei propri soci che prestino opera manuale nella società stessa.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità concorsuale dell'infortunato e di consequenziale rideterminazione dell'importo da doversi liquidare in favore dell' PT . Evidenziavano che, nonostante la domanda fosse state formulata sia nel primo che nel secondo grado, era stata del tutto omessa la valutazione dell'incidenza della condotta colposa del medesimo infortunato nella causazione dell'evento dannoso, malgrado la sentenza penale avesse accertato che il grado di colpa del PEsona_1 fosse "non rilevante” e che la responsabilità dell'infortunio fosse da addebitare, in misura prevalente, al medesimo infortunato, PEsona_3 contitolare dell'azienda. "
Con il terzo motivo lamentavano l'omessa pronuncia, in ordine alla domanda di accertamento delle responsabilità pro quota dei sigg.ri CP e Controparte_2 in qualità di eredi, con conseguente riforma della sentenza emessa in primo grado, che li aveva condannati in solido al pagamento dell'intera somma liquidata a favore dell' PT .
PT resisteva mediante deposito di controricorso e ricorso incidentale denunciando la violazione degli artt 10 e 11 T.U. 1124/65 e dell' art 1223 c.c. per avere escluso la rivalutazione monetaria su un
PEsona_4 e gli eredi di credito di valore, mentre PEsona_3 pur regolarmente "
intimati, restavano contumaci.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 23895/21 del 16.3.21 pubblicata in data 3/09/21, cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenendo, in accoglimento del secondo motivo, che nella deduzione dei ricorrenti (già formulata in primo grado) che il loro dante causa aveva apportato un non rilevante grado di colpa, mentre la parte lesa avrebbe dovuto concorrere ad apprestare le opere necessarie ad evitare pericoli di caduta alle persone impegnate nel lavoro, era contenuta implicitamente la domanda di accertamento del concorso di colpa dell'infortunato Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fosse assorbito nel secondo
"...l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale importa l'assorbimento del terzo e del ricorso incidentale, riguardando entrambi questioni logicamente successive alla determinazione del costo dell'infortunio imputabile agli odierni ricorrenti;
la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione”.
Il giudizio di rinvio PT riassume il giudizio dinnanzi alla Corte di Appello, chiedendo il rigetto degli appelli riuniti
وquali eredi di proposti da e da Parte_8 PEsona_4 PEsona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 402/2008, e la conseguente e PEsona_2 9
nella spiegata qualità, nonché di [...]Controparte_1 e Controparte_2 condanna di
Parte_4 Parte_5 e Controparte_3 in qualità di eredi di PEsona_3 e di
'quest'ultimi in qualità di eredi di R_ Controparte 6, Parte_6 e Parte_4
[...] deceduto in corso di causa, al pagamento in solido tra loro di € 135.589,79 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, quale credito di valore.
In particolare, in ordine alla domanda di accertamento della responsabilità concorsuale dell'infortunato e di conseguente rideterminazione dell'importo del credito azionato in regresso, PT deduce che l'eventuale condotta imprudente del socio lavoratore, al pari di quella di qualsiasi altro lavoratore, non può valere ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, il cui compito è quello di approntare tutte le misure di sicurezza idonee a garantire l'incolumità dei prestatori di lavoro, tale essendo anche il socio che presta l'attività manuale in favore della società; che l'eventuale condotta colposa del lavoratore, come noto, può comportare l'esonero dell'imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento; che, nella fattispecie in esame, proprio conformemente ai principi di diritto sopra richiamati, il comportamento di PEsona_3 non si è tradotto in una condotta imprudente, né, tanto meno, abnorme ed imprevedibile in quanto quest'ultimo stava svolgendo una mansione rientrante tra i propri compiti, per cui del tutto correttamente la Corte di Appello di
Catanzaro ha ritenuto ciascun socio, nella veste di imprenditore, integralmente responsabile dell'infortunio conseguente dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, essendo il datore di lavoro tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza;
che correttamente i giudici di merito, accertata la responsabilità civile della società datrice di lavoro, hanno condannato ciascun socio, in solido, a rimborsare all' PT la somma corrispondente alle prestazioni assicurative erogate al lavoratore infortunato, posto che l'obbligazione risarcitoria, derivando da un fatto dannoso unico imputabile a più persone, è solidale e non già cumulativa.
Censura tuttavia la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto che l'importo riconosciuto in favore dell' CP_7 non potesse essere maggiorato anche per la rivalutazione monetaria, ma solo per gli interessi legali, non essendo secondo la Corte un credito di lavoro.-
Deduce sul punto che la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti e poichè trattasi di obbligazione nascente da fatto illecito, la somma da riconoscere all'istituto deve essere comprensiva sia di interessi sia di rivalutazione.
Si costituiscono i sigg. ri Controparte_4 Parte_6 e Parte_4 evocati in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti quali eredi del sig. Persona_4 al contrario diPEsona_4in quanto pur essendo rispettivamente coniuge e figli del sig. quanto asserito dall' PT non sono eredi del defunto congiunto, avendo espressamente rinunciato
,
all'eredità con atto del 26/10/2012, prodotto in atti.
Si costituiscono in giudizio Controparte_3 Parte_4 e Parte_5
eccependo il loro difetto di legittimazione passiva nella vicenda processuale, in quanto rivestono la mera e semplice qualità di “chiamate all'eredità", non già quella di eredi del signor PEsona_3
con atto ricevuto dal in quanto le stesse hanno rinunciato all'eredità del predetto PEsona_3
Notaio PEsona_5 il 10 luglio 2015.
Controparte_1 e Controparte_2 i quali insistono Infine si costituiscono in giudizio i signori sulla declaratoria della preponderante responsabilità concorsuale del sig. PEsona_3 per come evincibile in modo inconfutabile dalla sentenza n. 302/1985, depositata il 25 maggio 1985, del
Pretore di Crotone. Segnatamente, argomentano che: - per come affermato nella suindicata sentenza, la responsabilità concorsuale dei soci del sig. PEsona_3 è del tutto marginale, quantificabile in concreto in misura non maggiore del 20%; - al fine di determinare l'importo entro il quale i sigg.
CP e Controparte_2 dovranno rispondere (in qualità di eredi di PEsona_1 ciascuno per la sua quota) dell'infortunio occorso al sig. PEsona_3 si dovrà, pertanto, procedere alla quantificazione del danno risarcibile all'infortunato tenuto conto del concorso di colpa e delle voci di danno per le quali l' PT ha diritto alla surroga;
considerato che
la percentuale di colpa addebitabile al dante causa dei sigg. CP e Controparte_2 non può superare, per le ragioni esposte, il 20%, l'importo massimo entro il quale deve essere circoscritto il danno a loro carico è pari a euro 45.852,20, sulla scorta delle tabelle aggiornate del Tribunale di Milano.
Rilevano, inoltre, che la Corte d'Appello, nel condannare gli appellanti al pagamento della somma liquidata nella sentenza di primo grado maggiorata dei soli interessi, ha di fatto condannato i sigg.
CP_2 al pagamento di interessi già conteggiati nella asserita sorte capitale.
Deducono che nel conteggio fatto da PT sono già inclusi gli interessi maturati fino al 14/11/2007
(come può chiaramente leggersi nell'attestazione in atti), sicchè aggiungere gli interessi e la rivalutazione dal dovuto comporterebbe la duplicazione delle somme già conteggiate a titolo di interessi fino al 14/11/2007. Dopo alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Motivi della decisione
Esaminando in primis la questione concernente il rapporto processuale tra l'ente ricorrente e [...]
Controparte_3 non può essere accolta l'eccezione di Parte_4 e Parte_5
quest'ultimi di difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità di Persona_3
Va premesso che nelle more del giudizio di appello, l'appellato PE 3 decedeva ed il giudizio veniva regolarmente riassunto nei confronti dei chiamati Controparte_3 Parte_4 e pur non intendendo costituirsi venivano condannati in solido al Parte_5 i quali
-
pagamento della somma in regresso verso PT Successivamente alla sentenza di condanna, e precisamente in data 10-7-2015, i chiamati all'eredità di ER rinunciavano alla stessa, con dichiarazione depositata presso il competente Tribunale. Anche nel successivo giudizio di
Cassazione, gli stessi rimanevano contumaci, pur essendo stati regolarmente citati.
Come noto, l'art. 521 comma 1 c.c. stabilisce che la rinuncia ha effetto retroattivo: "Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"; tale effetto (retroattivo) può essere impedito solo dalla pregressa formazione di un giudicato che abbia condannato il chiamato all'eredità
(Cass. Civ. 18534/2007; 25151/2014).
Tanto premesso, va allora osservato che nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro, le sig.re CP_9 e CP0 pur avendo ricevuto la regolare notificazione del CP_8
ricorso in riassunzione, dopo l'interruzione del giudizio per la morte del familiare, nulla hanno eccepito in ordine alla volontà di rinunciare all'eredità, scegliendo di non costituirsi e finendo per manifestare con la loro contumacia la volontà di accettare tacitamente l'eredità.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 21227/2014; Cass. 7517/2011,
Cass. Civ. 17445 /2019. "il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità (art. 486 c.p.c.) è idoneo ad istaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c.. In tal caso, la parte che procede alla riassunzione, ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità. Ne consegue che, pur non assumendo i chiamati all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione (...) sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragione di economia processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub- procedimento (quale quello previsto dall'art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinunci all'eredità."
In tal senso anche Cass. ord. 10544/2024: "è altresì, posto il principio secondo il quale l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass. Sez. 3 8/6/2007 n. 13384 Rv. 597884-01", secondo cui, ancor più chiaramente: l'accettazione tacita di eredità, ex art. 476 cod. civ., ben può essere desunta dalla partecipazione del chiamato all'eredità, sia pure in contumacia, a due giudizi di merito concernenti beni del de cuius (nella specie aventi ad oggetto il recesso dalla compravendita di immobili), e ciò anche se lo stesso chiamato nella fase d'appello e informalmente - mediante uno scritto - abbia dichiarato il disinteresse alla lite, trattandosi di comportamento inconciliabile con la tardiva rinuncia, condizionata dall'esito della lite".
PEtanto, nel caso di specie, è da ritenere che le predette, rimanendo contumaci nel giudizio di appello, anteriore alla dichiarazione della rinuncia all'eredità, abbiano accettato tacitamente l'eredità
subentrando in tutti i rapporti giuridici che facevano capo al loro padre e coniuge.
La rinuncia operata è da ritenere priva di effetti, in quanto avvenuta in epoca successiva a quella in cui è avvenuta l'accettazione tacita dell'eredità.
PEaltro, neanche nel giudizio di Cassazione, le predette - pur intimate - hanno inteso costituirsi per contestare la loro qualità e la statuizione di condanna. PEtanto, essendo il giudizio di rinvio a struttura chiusa, per il principio del giudicato implicito, la questione non può essere oggetto di discussione in tale sede.
Occorre invece dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei signori Controparte_6, Parte_6
per mancata assunzione della qualità di eredi, avendo rinunciato Parte_4
[...] e
"PEsona_4 come da atti di rinuncia, depositati in atti, effettuati in data 26 all'eredità di ottobre 2012 e non avendo compiuto alcun atto o posto in essere alcun comportamento implicante accettazione implicita dell'eredità del loro dante causa.
Ed invero, la sentenza di condanna di PEsona_4 non è ad essi opponibile, essendo la rinuncia all'eredità avvenuta anteriormente alla stessa ed essendo rimasti estranei, poiché mai citati, sia nel giudizio di appello e sia nel giudizio di Cassazione. PEtanto, nel presente giudizio di rinvio,
PEsona_4 sono privi di legittimazione passiva, non essendo mai citati in qualità di eredi di
,
divenuti eredi del predetto. Passando ad esaminare il merito, le questioni oggetto del presente giudizio sono circoscritte a tre punti: accertamento del concorso di colpa della vittima;
accertamento degli accessori del credito ed accertamento dell'obbligo pro quota e non solidale dell'erede del condebitore.
In ordine alla questione del concorso di colpa del socio lavoratore infortunato, non esaminata né in primo grado né dalla Corte di Appello di Catanzaro, gli appellanti CP e Controparte_2 nella qualità di eredi di _1, rilevano che in forza della sentenza penale del Tribunale di Crotone che ha accertato un non rilevante grado di colpa a carico del loro dante causa, la graduazione della colpa dovrebbe essere redistribuita, ponendo almeno l'80% a carico della persona offesa, ER .
Quest'ultimo era imprudentemente salito su alcune tubature poste all'altezza di circa cinque metri dal suolo senza apprestare le opere necessarie ad evitare i pericoli di caduta alle persone impegnate nel lavoro.
La domanda non può trovare accoglimento. Va osservato che i presupposti della responsabilità penale divergono da quella tipica della responsabilità civile e che la sentenza di condanna penale definitiva fa stato nel processo civile quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nei confronti dello stesso e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo. L'effetto preclusivo del giudicato penale si produce nel giudizio civile quando vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento (da escludersi nel caso di specie), mentre, sotto il profilo oggettivo, vanno diversamente intesi in ambito civile gli elementi costitutivi dell'illecito, rappresentati dalla colpa e dal nesso causale.
In ambito di responsabilità civile, vero è che, ai sensi dell'art 1227 c.c., se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente, intendendo per fatto colposo, contenuto nell'art. 1227 c.c., un comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza in grado di incidere sul nesso causale (
Cass. 19 febbraio 2020, n. 4178, Foro it., 2020, I, 1990). Pur tuttavia, nell'ipotesi particolare di infortunio sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore che non integri un comportamento abnorme, anomalo o imprevedibile, non esclude e né riduce la responsabilità del datore di lavoro, i cui obblighi di protezione e diligenza ex art 2087 c.c. includono anche quelli di prevedere eventuali imprudenze dei lavoratori e predisporre tutte le misure idonee a salvaguardare la loro integrità.
Nel caso di specie, i signori Controparte_1 e Controparte_2 in qualità di eredi di
, _1
[...] non hanno allegato nè tantomeno adempiuto all'onere di provare che il loro dante causa
,
avesse adottato tutte le misure idoneo ad evitare l'infortunio occorso al ER . In particolare non è stato provato che fosse stata predisposta un'impalcatura o altre opere protettive, né che fossero state impartite delle indicazioni o direttive volte a contrastare comportamenti come quelli posti in essere dal PEsona_3 il quale, prestatore d'opera manuale oltre che socio della
,
società di fatto, non aveva comunque posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (ex multis: Cass. civ., Sez. L-, Sentenza
n. 798 del 13/01/2017).
Ne deriva che nessun concorso di colpa può essere riconosciuto in capo alla persona offesa [...]
ER con la conseguenza che la responsabilità deve essere ripartita tra i soci della società di fatto.
Alla fattispecie si può allora applicare l'art. 2363 c.c. per cui, in difetto di altra commisurazione della relativa quota, e per esso i suoi eredi, devono partecipare alla perdita rappresentata PEsona_3
dall'obbligazione vantata dall' PT in misura pari agli altri soci.
Fondato invece è il motivo di appello relativo all'accertamento delle responsabilità pro quota, anziché solidale, di CP e Controparte_2 in quanto non vi è dubbio che essi siano stati convenuti in giudizio da PT nella qualità di eredi, unitamente al fratello AL defunto in corso di giudizio, dell'originario socio PEsona_1 e non in proprio, dal momento che, alla morte di PE 1,
avvenuta nel 1986, la società di fatto era già cessata e cancellata, come risulta dalla documentazione in atti.
In tale qualità, essi sono obbligati passivamente nei confronti dell' PT nei limiti della rispettiva quota ex art. 754 c.c.
L'art. 754 c.c. disciplina i rapporti esterni, ovvero i rapporti tra i coeredi e i creditori del de cuius, prevedendo che questi ultimi possano pretendere l'adempimento della prestazione da ciascun coerede nei limiti della rispettiva quota. La norma ribadisce il principio di divisibilità dell'obbligazione solidale che trova espressione anche agli artt. 1295 e 1314 c.c., secondo cui gli eredi di un debitore rispondono nei confronti dei creditori soltanto in proporzione della rispettiva quota.
"Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria".
(Cassazione civile, sez. III, 03 Febbraio 2023, n. 3391).
Controparte_1 eNe consegue pertanto che, in base al disposto degli artt 752 e 1295 c.c.,
PEsona_3 - sono tenuti a rispondere del debito ereditario CP_2 - e così anche gli eredi di (rappresentato dalla somma liquidata dall' PT così come quantificata alla data del 14.11.2007, in €
135.589,79), nei limiti della loro quota ereditaria.
E' necessario chiarire che ciò che si divide tra gli eredi non è la parte di obbligazione solidale che spettava nei rapporti interni al defunto, quanto piuttosto l'obbligazione solidale considerata nella sua interezza, con la particolarità che ciascun erede potrà essere chiamato ad adempiere solo quella parte dell'intera obbligazione che risulterà proporzionata alla sua quota ereditaria. In caso di morte di un debitore in solido, il vincolo di solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato con i condebitori originari sino a concorrenza della propria quota ereditaria (Cass 771/83; Cass 1/76).
In accoglimento del motivo di appello proposto da PT sulla quota che deve essere corrisposta dagli obbligati, oltre che gli interessi, a far data dal 14.11.2007 (data dell'attestazione del direttore PT nella quale è indicato che la somma è già comprensiva di interessi), va riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, attesa la natura del credito azionato da PT
In tal senso è la giurisprudenza anche recente della Suprema Corte: "L'impugnata sentenza è altresì immune da rilievi di legittimità nella parte in cui nella determinazione della somma spettante all PT
a titolo di regresso sono stati considerati gli accessori di legge degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, trattandosi di credito sorto per effetto delle prestazioni di natura indennitaria erogate al lavoratore a causa di infortunio riconducibile a responsabilità datoriale e del conseguente diritto dell'Infortunato a vedersi risarcito per intero il danno patrimoniale subito. Si
è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 14507 dell'1.7.2011) che < La domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perché non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dal secondo comma dell'art. 429 cod. proc. civ..
Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991>>.
6. Al riguardo si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 17960 del 9.8.2006) che < In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l'infortunato e l'istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento;
tuttavia, nei confronti dell PT è obbligato nei
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limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno civilistico subito dal lavoratore.
Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il danno civilistico (artt. 1221, 2056 cod.civ.) in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell PT, senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall'istituto a mezzo dei suoi sanitari ai fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientra o meno nel predetto limite>>. In definitiva, i giudici del merito bene hanno operato allorquando hanno tenuto conto del cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in quanto ai fini del calcolo dell'indennizzo erogato dall PT fatto poi oggetto di azione di regresso, occorreva considerare il credito base del lavoratore, al quale non poteva non applicarsi il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro" (Cass 24627/2019).
Ed ancora: “Il credito dell PT per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno, ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo, è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; ne consegue che detto credito deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio."( Cassazione civile sez. III و ,
20/03/2015, n. 5594).
Concludendo, escluso il concorso di colpa dell'infortunato ed accertato che la responsabilità dell'infortunio di PEsona_3 è da ricondurre interamente al datore di lavoro;
accertato altresì
che sulla somma azionata da PT decorrono dal 14.11.2007 interessi e rivalutazione monetaria,
Controparte_2 quali eredi del dichiara tenuti al pagamento della somma Controparte_1 e condebitore originario PEsona_1 e quali eredi del fratello PEsona_2 , nonché [...]
وquali eredi di PEsona_3 fino a CP_3 CP_2 Parte_4 e Parte_5 "
concorrenza della loro quota ereditaria, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva di,
"eredi rinuncianti all'eredità di R_ Controparte 4 , Parte_6 e, Parte_4
[...]
Le spese in favore di PT sono poste a carico degli obbligati Controparte_1 e CP_2 in solido e si liquidano
[...] , Controparte_3 Parte_4 e Parte_5
come da dispositivo in base al valore del decisum e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014, con riferimento ai valori minimi del V scaglione, e compensate nella misura di 1/3 in ragione della parziale fondatezza dei motivi di appello. Compensa le spese di lite nei confronti degli eredi di
PEsona_4
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposta dall' PT, ad oggetto rinvio da Cassazione della sentenza n. 572/15 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel proc r.g.n. 2690/08 (che in parziale accoglimento degli appelli riuniti proposti da Controparte_1 e nella spiegata e da CP_2 PEsona_4
qualità di eredi, dichiarava tenuti al pagamento gli eredi di PEsona_3 per la quota del dante
,
causa, di quanto azionato in regresso da PT disponendo che sulla somma decorressero i soli interessi legali), così provvede:
Parte_6 e Parte_4
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4 rinuncianti all'eredità di PEsona_4 ;
-accerta che sulla somma di spettanza di PT pari ad € 135.589,71, decorrono dal 14.11.2007 gli interessi e la rivalutazione e dichiara tenuti al pagamento di detta somma Controparte_1 e
Controparte_2 fino a concorrenza della loro quota, quali eredi del condebitore originario "
PEsona_1 e quali eredi del fratello nonché Controparte_3 PEsona_2
quali eredi di PEsona_3 fino a concorrenza della CP_2 Parte_4 e Parte_5
loro quota.
Liquida in favore di PT le spese di lite in € 2000,00 per il primo grado, in € 2100,00 per l'appello, in € 3645 per il giudizio di Cassazione, in € 7160 per il giudizio di rinvio, le compensa per 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di Controparte_1 e Controparte_2 Controparte_3
in solido, oltre accessori e rimborso di legge e del CP_2 Parte_4 e Parte_5
contributo unificato pagato. Compensa le spese nei confronti di Controparte_4 , Parte_6 e Parte_4
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il consigliere est.
Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Il Presidente
Dott.ssa Marialuisa Crucitti