Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2622/2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. e (C.F. ), rappresentati e C.F._4 Parte_5 C.F._5 difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo, giusta procura in atti,
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Gramuglia, Tiziana Norrito e Giantony
Ilardo, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: scorrimento graduatorie – categoria e qualifica
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.11.2023, gli odierni ricorrenti chiedono – previo accertamento del diritto di , e all'inquadramento Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 nell'Area C, posizione economica C1, con decorrenza dal 31.12.2018, e del diritto di Pt_2
all'inquadramento nell'Area C, posizione economica C1, con decorrenza dal 30.09.2019 -
[...] condannarsi l' convenuto a disporre il predetto inquadramento giuridico ed economico dalle CP_1
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice CP_1 adito e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_______________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non meriti accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' resistente. CP_1
In particolare, va ricordato che l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 disciplina la ripartizione della giurisdizione in materia di pubblico impiego, disponendo che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” (comma 1) e riservando al giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (comma 4).
Sul punto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che riguardano la legittimità della procedura concorsuale in sé o l'accesso originario all'impiego pubblico, mentre restano di competenza del giudice ordinario tutte le controversie relative all'utilizzo delle graduatorie nell'ambito di un rapporto di lavoro già costituito (cfr. Cass. SS.UU. n. 7759/2017, secondo cui “la domanda proposta da un pubblico dipendente volta ad ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore in base allo scorrimento di una graduatoria già formata attiene al diritto soggettivo del lavoratore ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario”, e Cass. SS.UU. n. 302/2019, che ha ribadito come “appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda del dipendente pubblico contrattualizzato che contesti la mancata utilizzazione della graduatoria a fini di progressione di carriera, non investendo tale domanda la procedura selettiva in sé, bensì il diritto soggettivo all'attuazione di atti già perfezionati e validi”).
Ne deriva che nel caso di specie, dolendosi i ricorrenti del mancato scorrimento di una graduatoria già formata ed essendo gli stessi titolari di un rapporto di lavoro in essere, la giurisdizione deve ritenersi correttamente radicata in capo al giudice adito. Tanto premesso, occorre rilevare come le graduatorie in cui sono inseriti i ricorrenti derivino da procedure selettive interne bandite negli anni 2008 e 2009, ovvero anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. “riforma Brunetta”), che ha introdotto, tra l'altro, all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, il comma 1-bis, prevedendo che “le progressioni tra le aree avvengono esclusivamente tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per ciascuna amministrazione di riservare una quota non superiore al 50% dei posti al personale interno”.
Tale disciplina - innovativa e restrittiva rispetto al sistema previgente - non può tuttavia applicarsi retroattivamente a procedure già bandite e concluse sotto la precedente normativa, posto che, come affermato con chiarezza dalla giurisprudenza amministrativa, “le disposizioni introdotte dal D.lgs.
150/2009 si applicano alle sole procedure bandite dopo la sua entrata in vigore, restando regolati secondo la disciplina previgente i procedimenti già avviati” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n.
1899/2013), con la conseguenza che “le graduatorie formate a seguito di selezioni interne bandite prima del 1° gennaio 2010 possono essere utilizzate anche successivamente, trattandosi di diritti acquisiti sotto il regime precedente” (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, sent. n. 12110/2018); tali pronunce convergono, dunque, nell'affermare un principio di irretroattività della riforma in materia di progressione di carriera, coerente con l'art. 11 delle Preleggi (secondo cui “la legge non dispone che per l'avvenire”) e con i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la validità delle graduatorie in questione sia altresì confermata dal fatto che l' abbia effettuato un primo CP_1
scorrimento nel 2011, durante il quale – nonostante il D.P.C.M. del 10 marzo 2011 (cfr. doc. 13 del fascicolo di parte ricorrente) avesse autorizzato l'inquadramento di 568 unità – ha disposto l'inquadramento di soli 324 idonei (cfr. doc. 14 fascicolo parte ricorrente); ne consegue che, trovandosi i ricorrenti in posizione utile all'inquadramento richiesto, gli stessi dovevano essere destinatari del completamento dell'operazione già avviata, in quanto, in assenza di decadenza formale delle graduatorie o di atti espressi di revoca e in mancanza di nuovi concorsi banditi per i medesimi profili, il loro diritto non può essere vanificato dall'applicazione retroattiva della nuova disciplina.
Sotto questo profilo, non appaiono decisive le difese prospettate dall' , secondo cui lo CP_1 scorrimento delle graduatorie interne non è obbligatorio, ma costituisce un'ipotesi rimessa alla propria discrezionalità organizzativa, da esercitare in funzione delle esigenze di servizio, delle disponibilità finanziarie e della capienza della dotazione organica, atteso che l' resistente non CP_1 ha dimostrato in giudizio la sussistenza di tali ragioni ostative;
in particolare, l' non ha CP_1
prodotto documentazione attestante l'assenza di posti vacanti in Area C nel periodo interessato, atti contabili o amministrativi comprovanti l'avvenuto esaurimento della copertura economica autorizzata con il D.P.C.M. del 10 marzo 2011 né tantomeno un provvedimento formale di chiusura o decadenza delle graduatorie interessate.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente) si evince che la parte datoriale ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni
2009–2011, quantificando in modo dettagliato le esigenze organiche dell' e prevedendo, CP_1
peraltro, una consistenza presunta in Area C pari a 25.258 unità alla data del 31.12.2011 nonché un incremento triennale programmato nella stessa Area pari a oltre 6.200 unità, da coprire anche mediante riqualificazioni e progressioni interne;
tale documento, proveniente dalla stessa parte resistente, conferma in maniera inequivoca che, al tempo della richiesta dei ricorrenti, sussisteva un margine organico compatibile con il loro inquadramento in Area C.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la condotta dell' – oltre a porsi in contrasto con i CP_1 principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione e con le regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.) - sia ingiustificatamente selettiva e discriminatoria rispetto ad altri lavoratori utilmente collocati nelle medesime graduatorie e già inquadrati nello stesso livello, risultando altresì lesiva del legittimo affidamento ingenerato nei ricorrenti dagli atti programmatori e gestionali posti in essere dalla stessa parte datoriale.
Per le suesposte ragioni, va quindi dichiarato il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'Area C, posizione economica C1, e alla ricostruzione giuridica ed economica della relativa posizione lavorativa con decorrenza dal 31.12.2018 per , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e e dal 30.09.2019 per nonché alla corresponsione
[...] Parte_5 Parte_2
delle differenze retributive ad esse correlate, rispetto alle quali, trattandosi di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto,
Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' ai relativi CP_1
adempimenti.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali riscontrate in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nell'Area C, posizione economica C1, del vigente ordinamento professionale dell' , con decorrenza dal CP_1
31.12.2018 per , e e dal Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
30.09.2019 per e, per l'effetto, condanna l' ad effettuare il suddetto Parte_2 CP_1
inquadramento giuridico ed economico, con ricostruzione della carriera a decorrere dalle date sopra indicate, compreso il passaggio alla posizione C2 ove spettante, e a corrispondere, in loro favore, le relative differenze retributive, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo