Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 6 Maggio 2025
Ruolo Generale n. 3333/23 (procedimento al quale è stato riunito il n. 3387/23 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere rel. all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3333/23 RG (procedimento al quale è stato riunito il n. 3387/23 RG), vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Nicola De Luca ( ), C.F._1
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante principale nell'originario n. 3333/23 RG
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Giovanni Barile
( ) e Paolo Iannone ( ), con i quali è C.F._2 C.F._3
elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_2
Email_3
Appellante principale nell'originario n. 3387/23 RG
1
( , Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
( ), ( ) e C.F._5 TE C.F._6 Controparte_5
( ), tutti quali eredi di (deceduto il 29.4.2011), rapp.ti C.F._7 Persona_1
e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Angelo Mario Esposito ( ), con C.F._8
il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellati sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
NONCHÈ
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. CP_6 C.F._9
Achille Benigni ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._10
seguente indirizzo di PEC:
Email_5
Appellato ed appellante incidentale sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
NONCHÈ
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_7 P.IVA_3 difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Francesco Napolitano ( , con il C.F._11
quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_6
Appellata sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
NONCHÈ
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. _8 C.F._12
Giorgio Fontana ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._13
seguente indirizzo di PEC:
Email_7
Appellato sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
NONCHÉ
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli Parte_2 C.F._14
avv.ti Saverio Citera ( ) e Gloriana Gargano C.F._15
( ), con i quali è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._16
PEC:
2 .salerno.it Email_8 CP_9
Appellato sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
NONCHÈ
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti P_0 C.F._17
Saverio Citera ( ) e Gloriana Gargano ( ), con C.F._15 C.F._16
i quali è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
.salerno.it Email_8 CP_9
Appellato sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
NONCHÈ
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 P.IVA_4
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Andrea Sirena ( ) e C.F._18
Marcella De Simone ( , con i quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._19
seguenti indirizzi di PEC:
Email_9
Email_10
Appellata sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
NONCHÈ
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli P_1 C.F._20
avv.ti Annalisa Benigni ( ) ed Alberto Eugenio Rossano C.F._21
( ), con i quali è elettivamente dom.to presso i seguenti indirizzi di PEC: C.F._22
Email_11
Email_12
Appellato sia nel n. 3333/23 RG, che nel n. 3387/23 RG
OGGETTO: appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1017/23, pubblicata il 15 Giugno 2023;
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 19 Dicembre 2016, , Controparte_2 Controparte_3
e , in qualità di eredi del de cuius (deceduto TE Controparte_5 Persona_1
3 il 29.4.2011), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la struttura sanitaria
“ ”. Controparte_1
Gli attori esponevano che, in data 9 Aprile 2011, , coniuge di Persona_1 CP_2
e padre di , e , era stato
[...] Controparte_3 TE Controparte_5
ricoverato presso il reparto di Cardiologia della , sita in Controparte_1
Mercogliano, al solo scopo di effettuare dei controlli.
, di anni 81, godeva all'epoca di buone condizioni di salute (come Persona_1
testimoniato dagli esiti degli esami ematochimici a cui si era sottoposto, in data 18 Marzo
2011, presso il Poliambulatorio “Madre Teresa”, ubicato in Potenza).
I familiari del paziente esponevano che, durante il ricovero, le condizioni di salute di R_
avevano subìto, del tutto inaspettatamente, un graduale peggioramento, culminato
[...]
nel decesso occorso in data 29 Aprile 2011.
Dall'esame, ad opera di un perito di parte, della cartella clinica del defunto, erano emerse plurime inadempienze del personale sanitario, che aveva prestato assistenza a R_
nel corso della degenza presso la struttura sanitaria.
[...]
In particolare, erano stati effettuati sul paziente ripetuti tentativi infruttuosi di angioplastica, in sede di coronarografia.
Inoltre gli operatori sanitari non avevano fatto ricorso ad una consulenza cardiochirurgica, nonostante l'aggravarsi delle condizioni di salute del paziente, ed il suo conseguente trasferimento nel reparto UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica).
Altresì, dopo l'exitus di , la struttura sanitaria aveva rilasciato ai familiari Persona_1
una copia della cartella clinica del defunto piuttosto lacunosa, poiché redatta in violazione dei protocolli previsti dalla Legge.
Ed anzi, era stata rilasciata una copia del CD delle procedure di angioplastica, appartenente ad un altro paziente (come dimostrato dall'erronea indicazione della data del decesso del
, registrata il 30 Maggio 2011 piuttosto che il 29 Aprile 2011). R_
Gli attori si dolevano anche dell'incompletezza dei moduli di consenso informato (contenuti nella copia della predetta cartella clinica), poiché sprovvisti di segnalazioni relative ai dati del paziente.
4 Tanto premesso, gli eredi deducevano che la morte di era da ricondursi alla Persona_1
condotta negligente ed omissiva tenuta dal personale medico della Controparte_1
[...]
Il paziente, il precedente 6 Dicembre 2010, aveva eseguito, presso l' di Potenza, un P_2
Holter di monitoraggio del ritmo cardiaco.
Dal monitoraggio era emerso un sotto-livellamento del tratto ST;
da qui l'indicazione di effettuare esami cardiologici di approfondimento.
Pertanto era stato ricoverato presso la clinica per eseguire Persona_1 P_
una coronarografia in elezione.
Il era da vari anni in terapia per ipertensione arteriosa;
altresì soffriva di polimialgia R_
reumatica, con terapia a base di cortisone (essendo stato colpito in passato da vari episodi di aritmia da fibrillazione atriale).
Dopo l'ecocardiogramma gli operatori sanitari, nonostante la presenza di intense calcificazioni e l'anatomia sfavorevole, avevano effettuato senza successo molteplici tentativi di angioplastica, interessando l'arteria discendente anteriore con stenosi del 70 % al suo tratto medio…..Questa procedura per prassi medica di solito si esegue quando, per esempio, arriva un paziente infartuato ed in condizioni cliniche ed emodinamiche instabili (fol. 8 della citazione di primo grado).
Non riuscendo a “crossare” la stenosi, nemmeno attraverso l'ausilio di cateteri a palloncino, gli operatori sanitari avrebbero dovuto fermarsi, parlare con i parenti spiegando loro la situazione e chiedere anche l'indomani, se non ci fosse stata possibilità immediata per mancanza di un cardiochirurgo in struttura, una consulenza….
A quel punto, secondo la prospettazione attorea, il (che nel frattempo aveva iniziato R_
a lamentare dolore al torace) era stato trasferito nel reparto UTIC, rimanendo con l'introduttore in situ.
Il vertiginoso aumento degli enzimi di necrosi miocardica (a seguito dei reiterati tentativi di angioplastica in sede di coronarografia) testimoniava l'evoluzione di un infarto già a partire dalla notte del 13 Aprile 2011 (vale a dire a poche ore di distanza dall'esecuzione della suddetta coronarografia).
Una volta trasferito, in data 22 Aprile 2011, presso il reparto di Cardiologia, il paziente aveva eseguito un ecocardiogramma di controllo.
5 Dall'ecocardiogramma era emersa un'acinesia apicale in toto, ed il ventricolo sinistro dilatato, con riduzione della contrattilità globale (F.E. 30 %).
Il giorno successivo il degente era stato sottoposto nuovamente ad angioplastica, con esito parzialmente positivo: l'arteria discendente anteriore risultava dilatata al tratto prossimale e medio, con flusso a valle;
quindi era stato impiantato uno stent a rilascio di biolimus.
Gli attori osservavano come i referti originali di questa angioplastica coronarica non fossero stati firmati da alcun medico (come già accaduto in data 12 Aprile 2011, vale a dire in occasione del primo tentativo di angioplastica in sede di coronarografia).
….L'angioplastica con impianto di stent è stata davvero inutile: il 26 Aprile il paziente presenta un'improvvisa bradicardia con asistolia, trattata mediante MCE ed assistenza in maschera facciale, atropina ed adrenalina in vena…
Come riportato dal diario medico, all'alba del 29 Aprile 2011 veniva registrato il decesso di
(benchè fosse stato chiamato d'urgenza il rianimatore, data la mancata Persona_1
ripresa dell'attività elettrica cardiaca spontanea, ed in assenza di un'emodinamica sufficiente).
….Come è facile notare dalla lettura degli eventi che hanno caratterizzato il ricovero del sig.
, molti sono stati gli errori, le superficialità e le omissioni operate dal personale R_
medico della convenuta clinica nel periodo di degenza del paziente, che sono in rapporto di causalità diretta con il triste epilogo della vicenda…
Dunque, ad avviso degli attori, in ragione della condotta negligente dei sanitari, R_
aveva subìto un danno biologico nel corso dei venti giorni di ricovero presso la
[...]
clinica ed un danno catastrofale, derivante dai patimenti sofferti dal paziente, P_
rimasto vigile e cosciente fino a pochi istanti prima del suo exitus.
Inoltre (coniuge convivente con il de cuius), nonché Controparte_2 CP
, e (figli del de cuius) si dolevano di aver patito un
[...] TE Controparte_5 danno da perdita del rapporto parentale, deducendo l'intenso rapporto affettivo di quotidiana frequentazione che li legava a . Persona_1
Sulla base di questi presupposti, ed esperito senza successo il tentativo di giungere ad un bonario componimento, , e Controparte_2 Controparte_3 TE
, in qualità di eredi del defunto , chiedevano: Controparte_5 Persona_1
6 Accertarsi e dichiararsi la responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 cc., del personale medico della
, per non aver osservato le linee guida applicabili al caso Controparte_1
clinico di , causandone il decesso;
Persona_1
Per l'effetto, condannarsi al risarcimento secondo Giustizia Controparte_1
dei danni patiti dagli attori, quali eredi del de cuius, per il danno biologico arrecato a R_
e, jure proprio, per la perdita del rapporto parentale che li legava al defunto;
[...]
Altresì condannarsi al risarcimento del danno Controparte_1
conseguente alla non corretta tenuta della cartella clinica e del danno da mancato consenso informato, entrambi da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la Controparte_1
domanda attorea, sul presupposto dell'assenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità professionale, in capo ai sanitari che avevano preso in cura . Persona_1
Il paziente, già prima del ricovero, era stato colto da reiterati episodi di aritmia totale da fibrillazione atriale, con sotto-livellamento del tratto ST.
Dall'ecocardiogramma era emersa un'ipocinesia del setto basale e della parete infero- basale.
Dopodichè, il 12 Aprile 2011 il era stato sottoposto a coronarografia, con l'eventualità R_
di ricorrere ad angioplastica.
Tre giorni prima dell'effettuazione dell'esame, il paziente era stato informato dei rischi e dei benefìci.
La suddetta procedura aveva documentato la malattia di tutte e tre le coronarie principali;
in particolare, era emersa un'occlusione con riabilitazione della coronaria destra, ed una stenosi a carico del ramo interventricolare anteriore e della circonflessa.
….Veniva, inoltre, evidenziata la presenza, lungo le pareti delle coronarie, di marcate calcificazioni….
Al termine dell'esame, si era proceduto ad un tentativo di angioplastica del ramo interventricolare anteriore, che presentava la stenosi di maggiore severità.
Proprio a causa delle suddette calcificazioni, la procedura di angioplastica non aveva sortito l'esito auspicato (vale a dire, i palloncini utilizzati non erano avanzati oltre il restringimento del vaso).
7 Una volta trasferito nel reparto UTIC, nei giorni successivi al 12 Aprile 2011 le condizioni del erano rimaste stabili, con assenza di dispnea, e con un rapido ritorno alla normalità R_
della troponina e della mioglobina.
Il 19 Aprile 2011 il degente era stato sottoposto, con il suo consenso, alla procedura di cardioversione, perché colpito da lieve fibrillazione atriale.
Nella mattinata del 23 Aprile 2011 era comparsa un'insufficienza cardiaca, con improvviso calo della pressione arteriosa.
Pertanto, si era deciso di porre in essere un nuovo tentativo di angioplastica.
Questo secondo tentativo aveva avuto esito positivo: infatti erano stati impiantati nel ramo interventricolare tre stent medicati, vale a dire endoprotesi coronariche a rilascio di farmaco.
In data 26 Aprile 2011, il era stato colpito da un episodio di bradicardia, trattato dal R_
personale medico attraverso le consuete manovre.
Dopodichè, il successivo 29 Aprile 2011 si era verificato l'arresto cardiaco, determinante il decesso del paziente.
Stando alla prospettazione della clinica convenuta, il personale medico intervenuto aveva applicato tutte le misure, che il caso clinico in questione imponeva di adottare.
…Dopo il primo tentativo di angioplastica non riuscito, il paziente fu tenuto a riposo e sottoposto a terapia anticoagulante e antiaggregante piastrinica, che, evidentemente, ha consentito con successo di eseguire l'angioplastica del ramo interventricolare anteriore, con
l'impianto di tre stent medicati….
L'invocato ricorso alla consulenza cardiochirurgica non si giustificava né si giustifica, per
l'età avanzata del paziente, per la sua storia clinica (pregressi episodi aritmici accertati, verificatisi anche durante il ricovero) e per le condizioni scadenti della capacità contrattile del ventricolo sinistro….
Inoltre, le varie procedure cliniche erano state concordate con il paziente e con i suoi familiari, oltre che con i cardiologi curanti, come dimostrato dai moduli del consenso informato, allegati alla cartella clinica.
La consegna ai familiari del defunto della copia del CD delle procedure di angioplastica, appartenente ad un altro paziente, aveva integrato un mero errore materiale degli addetti all'archivio (irrilevante rispetto a qualsiasi valutazione in ordine alla gestione del paziente).
8 Inoltre, la struttura sanitaria convenuta evidenziava di essere assicurata, per la responsabilità professionale, con la compagnia;
pertanto, chiedeva di essere Parte_1
autorizzata alla chiamata in garanzia nei confronti di quest'ultima, affinché fosse tenuta indenne e manlevata, per ogni eventuale esborso, conseguente alla domanda risarcitoria attorea.
Altresì, la clinica chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa, nei P_
confronti dei medici , e P_0 P_1 CP_6 _8
(si trattava, appunto, dei sanitari operanti nella struttura, che avevano Parte_2
avuto in cura ). Persona_1
Previa autorizzazione del G.I., si provvedeva alla notifica degli atti di chiamata in causa nei confronti della compagnia nonché nei confronti dei succitati sanitari. Pt_1
Gli attori non provvedevano all'estensione della domanda risarcitoria, anche nei confronti dei terzi chiamati.
La compagnia si costituiva, chiedendo in primis di rigettarsi la domanda attorea. Pt_1
In subordine – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli eredi di R_
, e di accoglimento della domanda di manleva proposta dalla clinica assicurata –
[...] chiedeva: di limitarsi l'indennizzo nei limiti previsti in polizza, con franchigia Pt_1
assoluta di euro 5.000,00 sul danno liquidato per i sinistri;
di determinarsi, al fine di escludere le somme dovute in virtù dell'applicazione dell'art. 2055 cc., l'entità percentuale dell'incidenza degli addebiti a carico della nella produzione del Controparte_1
complessivo quadro invalidante, ed in rapporto ad eventuali ipotesi di responsabilità ascrivibili a soggetti estranei al giudizio.
Si costituiva il terzo chiamato , chiedendo di rigettarsi la domanda risarcitoria;
P_0
altresì, il dott. eccepiva la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, per P_0
l'assoluta indeterminatezza del petitum, mancando del tutto qualsivoglia pretesa risarcitoria espressa nei suoi confronti.
Ancora, il dott. eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento di P_0
qualsiasi voce di danno, per decorrenza del termine quinquennale applicabile al caso in esame, attesa la natura extracontrattuale del rapporto tra paziente e medico, nei termini previsti dalla
Legge n. 24/17.
9 Nel merito, affermava di essere venuto a conoscenza del caso clinico di P_0
soltanto in data 23 Aprile 2011, in occasione di una chiamata in reperibilità Persona_1
d'urgenza.
Dunque, evidenziava la sua estraneità rispetto alla causa petendi sottesa al presente giudizio, dal momento che l'unico intervento da lui eseguito (nuovo tentativo di angioplastica del ramo discendente anteriore), proprio in data 23 Aprile 2011 ed in qualità di secondo operatore (al fianco del dott. , aveva dato esito positivo. Parte_2
In applicazione delle linee guida per il trattamento dell'infarto miocardico complicato da shock cardiogeno, il terzo chiamato deduceva di avere impiegato un
contro
- pulsatore aortico
(per supportare il compenso emodinamico durante la procedura) e di avere correttamente impiantato due stent.
…A quel punto, il paziente venne nuovamente affidato alle cure dei colleghi del reparto UTIC, per l'assistenza intensiva che richiedeva la preesistente, severa compromissione clinica….
Si costituiva anche il terzo chiamato chiedendo parimenti il rigetto della CP_6
domanda di risarcimento danni;
altresì – per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa – il dott. chiedeva di essere a sua volta autorizzato alla chiamata in garanzia CP_6
nei confronti della propria compagnia assicuratrice, P.L.C. affinché Controparte_7
quest'ultima fosse condannata a tenerlo indenne e manlevarlo, da ogni conseguenza negativa. eccepiva la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, per l'assoluta CP_6
indeterminatezza del petitum, mancando del tutto qualsivoglia pretesa risarcitoria espressa nei suoi confronti.
Nel merito, il dott. deduceva di non essersi reso responsabile di alcuna condotta CP_6
colposa nell'espletamento della propria opera professionale.
Alcuno degli esami coronarografici era stato effettuato, senza che ne fosse Persona_1
previamente messo al corrente, come testimoniato dai moduli del consenso informato allegati alla cartella clinica del paziente.
Anche i familiari del degente erano stati prontamente resi edotti dei possibili rischi della procedura, e delle concrete possibilità di insuccesso dell'angioplastica coronarica.
In sede di esame diagnostico….soltanto una volta, in realtà, si è tentato di portare a compimento la procedura di angioplastica, che, in caso di successo, avrebbe comportato un notevole miglioramento della situazione clinica del . Pt_4
10 Vista l'impossibilità di ottenere un esito positivo, si era deciso di sospendere la procedura e di inviare il paziente nel reparto UTIC.
….Ne deriva che eventuali responsabilità legate a successive scelte diagnostiche o terapeutiche errate (compreso il mancato coinvolgimento di un cardiochirurgo), non sarebbero comunque imputabili al dott. . P_3
Infine, il precisava che la scelta di lasciare l'introduttore in situ era unicamente CP_6
funzionale a dar seguito alla terapia anticoagulante, e, quindi, non dipesa dalla volontà di procedere ad un nuovo tentativo di angioplastica.
….Il fatto che nella relazione dell'angioplastica si faccia riferimento ad un possibile successivo tentativo di portare a termine tale procedura mediante rotablator, non implica che esso avrebbe dovuto essere effettuato in tempi talmente ravvicinati da lasciare l'introduttore in arteria femorale;
se così fosse stato, vi sarebbe stata precisa indicazione al riguardo nel referto, ed ovviamente sarebbe stato riportato nel diario clinico….
Previa autorizzazione del G.I., provvedeva alla notifica dell'atto di chiamata CP_6
in garanzia, nei confronti dell'assicuratrice . Controparte_7
Si costituiva anche il terzo chiamato chiedendo parimenti il rigetto della P_1
domanda di risarcimento danni;
altresì – per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa – il dott. hiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti P_1 della propria compagnia assicuratrice, , affinché quest'ultima Parte_3
fosse condannata a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni conseguenza negativa.
Il eccepiva la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, per l'assoluta P_1
indeterminatezza del petitum, mancando del tutto qualsivoglia pretesa risarcitoria espressa nei suoi confronti, ed eccepiva anch'egli l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni, per decorrenza del termine quinquennale (applicabile al caso in esame, attesa la natura extracontrattuale del rapporto tra paziente e medico, nei termini previsti dalla Legge n. 24/17).
Nel merito, il dott. deduceva di non aver commesso alcun errore tecnico o di P_1
valutazione sia nel corso della coronarografia praticata a , sia in sede di Persona_1
esecuzione del conseguente tentativo di angioplastica.
….Risulterà invece in modo inequivocabile, in corso di causa, la natura degli eventi avversi descritti, quali conseguenze imprevedibili ed inevitabili della grave patologia sofferta dal
11 paziente, correttamente ed adeguatamente trattata dai sanitari, in completa assenza di qualsivoglia loro responsabilità….
Previa autorizzazione del G.I., provvedeva a notificare l'atto di chiamata in P_1
garanzia nei confronti della compagnia . Parte_3
Quest'ultima si costituiva, facendo proprie le eccezioni sollevate dall'assicurato P_1
, in tema di nullità della chiamata in causa che a sua volta aveva effettuato la clinica
[...]
P_
In subordine – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, e di accoglimento della domanda di manleva proposta dall'assicurato – P_1
chiedeva: di limitarsi l'indennizzo nei limiti previsti in polizza;
Parte_3
di determinarsi, al fine di escludere le somme dovute in virtù dell'applicazione dell'art. 2055 cc., l'entità percentuale dell'incidenza degli addebiti a carico del dott. nella P_1
produzione del complessivo quadro invalidante, ed in rapporto ad eventuali ipotesi di responsabilità ascrivibili a soggetti estranei al giudizio.
Infine, chiedeva che, prima di essere condannata a manlevare il Parte_3
suo assicurato, si tenesse conto del fatto che la garanzia in questione operava in “secondo rischio”, cioè soltanto in assenza di copertura assicurativa in favore della struttura sanitaria e, quindi, soltanto oltre il massimale della polizza contratta dalla clinica P_
Si costituiva anche il terzo chiamato chiedendo parimenti il rigetto della Parte_2
domanda attorea;
altresì, il dott. eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Parte_2
chiamata in causa, per l'assoluta indeterminatezza del petitum (mancando del tutto qualsivoglia pretesa risarcitoria espressa nei suoi confronti).
Nel merito, il dott. deduceva di essere venuto a conoscenza del caso clinico di Parte_2
soltanto in data 23 Aprile 2011, in occasione di una chiamata in reperibilità Persona_1
d'urgenza (come occorso al suo collega dott. ). P_0
Pertanto, evidenziava la sua estraneità rispetto alla causa petendi sottesa al presente giudizio, dal momento che l'unico intervento da lui eseguito (nuovo tentativo di angioplastica del ramo discendente anteriore), proprio in data 23 Aprile 2011 ed in qualità di primo operatore
(assistito dal dott. ), aveva dato esito positivo. P_0
In applicazione delle linee guida per il trattamento dell'infarto miocardico complicato da shock cardiogeno, il terzo chiamato deduceva di avere impiegato un
contro
- pulsatore aortico
12 (per supportare il compenso emodinamico durante la procedura) e di avere correttamente impiantato due stent.
….Il sig. è stato quindi reinviato all'attenzione dei medici curanti del Persona_1
reparto UTIC per l'assistenza intensiva che meritava la severa compromissione emodinamica….
Si costituiva anche il terzo chiamato , chiedendo parimenti di rigettarsi la _8
domanda attorea;
altresì – per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa – il dott. chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia nei confronti della _8
propria compagnia assicuratrice, , affinché quest'ultima fosse condannata a Controparte_7
tenerlo indenne e manlevarlo da ogni conseguenza negativa.
Il dott. eccepiva la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, per l'assoluta _8
indeterminatezza del petitum, mancando del tutto qualsivoglia pretesa risarcitoria espressa nei suoi confronti. Altresì, anche il dott. eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al _8
risarcimento danni.
Nel merito, il si limitava ad evidenziare la circostanza per cui fosse _8 Persona_1
stato ricoverato nel reparto da lui diretto soltanto per ventiquattro ore.
La compagnia si costituiva, chiedendo in primis di rigettarsi la domanda Controparte_7
attorea; in particolare faceva proprie le eccezioni sollevate dall'assicurato CP_7 _8
, in tema di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, ed in tema di intervenuta
[...]
prescrizione del diritto al risarcimento danni.
In ogni caso, la compagnia assicuratrice deduceva che il contratto in questione (stipulato con il dott. con vigenza dal 20 Settembre 2011 al 31 Maggio 2012) prevedeva una clausola _8
“claims made”.
Vale a dire, l'operatività della polizza era sottoposta alla condizione che i sinistri in garanzia fossero stati oggetto di richieste di risarcimento danni da parte del terzo presunto danneggiato, per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità temporale della polizza stessa
(purché riferite a fatti non noti all'assicurato prima della stipula del contratto e non successivi alla cessazione di quest'ultimo).
….Per contro il dott. veniva a conoscenza della richiesta risarcitoria degli _8
odierni attori (moglie e figli del de cuius) solo attraverso la notifica dell'atto di citazione avvenuto in data 18.5.2018, come confermato dalla denuncia di sinistro del medesimo
13 assicurato, inoltrata alla comparente in data 5.6.2019: tanto avveniva, quindi, oltre il periodo di validità temporale della polizza….
Sulla scorta del più recente orientamento della Corte di Cassazione, Controparte_7
evidenziava come la succitata clausola claims made dovesse considerarsi pienamente efficace, perché compatibile con la disciplina del contratto di assicurazione;
pertanto, eccepiva la non operatività della polizza assicurativa.
Peraltro la compagnia si costituiva esclusivamente quale chiamata in causa Controparte_7
dal dott. , ma non anche quale chiamata in causa dal dott. _8 CP_6
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale, con l'ausiliario ER
, specializzato in Cardioangiochirurgia (cfr. l'elaborato depositato il 14 Ottobre 2022).
[...]
Il primo grado è stato definito con la sentenza del G.M. del Tribunale di Avellino n. 1017/23, pubblicata il 15 Giugno 2023.
Il primo Giudice:
A) In accoglimento della domanda attorea, ha condannato la clinica al Controparte_1
pagamento, a titolo di risarcimento del danno da mancato consenso informato (danno jure hereditario), in favore degli eredi di , della somma di euro 25.000,00, oltre Persona_1
interessi (somma da ripartirsi tra i quattro attori, in proporzione alle rispettive quote ereditarie);
B) Ha condannato la clinica al pagamento delle seguenti somme, a titolo di P_
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: euro 264.780,90 in favore di
[...]
euro 100.000,00 in favore di;
euro 100.000,00 in favore CP_2 Controparte_3
di ; euro 100.000,00 in favore di;
TE Controparte_5
C) In accoglimento della domanda di manleva, ha condannato la terza chiamata
[...]
a manlevare la convenuta , rimborsando Parte_1 Controparte_1
quanto quest'ultima corrisponderà agli attori in esecuzione della presente sentenza, fatta eccezione per la somma di euro 5.000,00, che resterà a carico della convenuta P_4
.;
[...]
D) Ha dichiarato inammissibili le domande di cui alla chiamata in causa, effettuata dalla clinica nei confronti dei medici , P_ P_0 P_1 CP_6
e
[...] _8 Parte_2
14 E) Ha condannato in solido ed Controparte_1 Parte_1
al pagamento, in favore di , e Controparte_2 Controparte_3 TE
, delle spese del giudizio, liquidate in euro 29.754,00 (di cui euro 560,00 per Controparte_5
esborsi), oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore del Difensore degli attori, dichiaratosi antistatario;
F) Ha posto le spese dell'espletata CTU a carico della clinica e di P_ [...]
; Parte_1
G) Ha compensato le spese del giudizio tra la clinica e ciascuno dei medici da P_
essa chiamati in causa;
H) Infine ha compensato le spese tra e;
tra CP_6 Controparte_7 P_1
ed ; tra e . Parte_3 _8 Controparte_7
Innanzi tutto il G.M., nel qualificare l'azione proposta, ha tenuto conto del fatto che la fattispecie in esame avesse ad oggetto un evento, verificatosi in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 24/17, cd. Legge Gelli-Bianco.
Pertanto, ad avviso del primo Giudice è d'uopo applicare il Decreto Balduzzi del 2012, con la conseguente attrazione della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici nell'ambito della responsabilità contrattuale (secondo la teoria del c.d. “contatto sociale”).
Ciò premesso il Tribunale, in adesione all'elaborato peritale, ha osservato come dall'imperizia degli operatori sanitari coinvolti nella vicenda (ad eccezione del dott. , estraneo _8
agli interventi eseguiti) sia dipeso l'evento morte, che ha colpito . Persona_1
Così scrive il primo giudicante: i medici che hanno prestato assistenza al
.effettuarono correttamente il primo tentativo di angioplastica, in quanto per il Pt_4
paziente vi era indicazione alla procedura PTCA, per l'accettazione in clinica con diagnosi di “ischemia coronarica”, per età, assenza di diabete, buona clearance della creatinina, per la non grave malattia vascolare periferica….
Tuttavia, dopo essersi accorti dell'impossibilità di “crossare” le stenosi a causa delle calcificazioni coronariche, in sede di coronarografia (esame diagnostico eseguito in data 12
Aprile 2011), hanno scelto comunque di procedere a ripetuti tentativi di angioplastica, causando un danno al miocardio, da cui è derivato un infarto acuto rivelatosi fatale per il paziente….
15 Il Tribunale ha ravvisato profili di negligenza nell'operato del personale medico, dal momento che, a fronte di un'arteria discendente anteriore stenotica poiché sensibilmente calcificata, ci si sarebbe dovuti esimere dal provare in ogni caso a portare a termine la procedura.
In adesione alle conclusioni del ctu, il G.M. ha rilevato che secondo le linee guida i medici avrebbero dovuto ricorrere al consulto del c.d. “heart team” per l'analisi del quadro clinico
e per poter optare per l'intervento cardiochirurgico di by-pass, che avrebbe salvato la vita al paziente. Infatti, tale intervento aveva un'altissima probabilità di successo nonostante l'età avanzata del paziente….
In assenza di concause di per sé idonee a produrre l'evento lesivo, il Tribunale di Avellino ha considerato come provato il nesso eziologico tra la prestazione professionale resa dagli operatori sanitari della clinica e l'evento della morte. P_
Di conseguenza, ha condannato la struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni
(stante la negligenza ed imperizia del personale medico).
Il G.M. ha riconosciuto agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che è stato liquidato sulla base dei criteri (vincolo di parentela, numero di congiunti superstiti, età del defunto, età del congiunto superstite o dei congiunti superstiti) previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (criteri romani, ai quali l'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano si è conformato nel 2022).
Ad sono stati attribuiti n. 27 punti (con valore del singolo punto pari Controparte_2
ad euro 9.806,70).
A , a ed a sono stati attribuiti n. 11 punti Controparte_3 TE Controparte_5
per ciascuno (con valore del singolo punto pari ad euro 9.806,70).
Al contempo, il Tribunale non ha riconosciuto né il danno biologico jure hereditatis, né il danno catastrofale…..sia perché l'accertamento della responsabilità della convenuta P_
per il decesso del paziente ed il riconoscimento del danno da perdita del rapporto
[...]
parentale appaiono assorbenti rispetto a tali voci di danno, sia per la mancata specifica prova delle condizioni di salute del paziente nel periodo intercorrente tra il ricovero ed il decesso….
Il primo Giudice ha, invece, riconosciuto agli attori il risarcimento del danno da mancato consenso informato jure hereditatis, attesa l'effettiva mancata prova – incombente sulla convenuta – della corretta e completa informazione sul trattamento sanitario effettuato e la
16 carente compilazione dei relativi moduli cartacei. Va, poi, considerato che tale mancata informazione ha impedito al di optare per la scelta dell'intervento R_
cardiochirurgico….
Tale voce di danno è stata liquidata, in via equitativa, nella misura di euro 25.000,00 (importo da ripartirsi tra i quattro attori, in proporzione alle rispettive quote ereditarie).
Carenti sono state poi valutate le allegazioni relative al presunto danno patrimoniale che avrebbe subìto l'attrice (coniuge del defunto), non risultando indicato Controparte_2
se costei percepisse un proprio reddito o meno e quanta parte del suddetto reddito fosse destinata dal de cuius a se stesso, elemento indispensabile per valutare la sussistenza di tale danno e quantificarlo….
Altresì il Tribunale ha condannato la struttura sanitaria convenuta al pagamento, in favore degli attori, degli interessi legali sulla somma di euro 25.000,00 (appunto, riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da mancato consenso informato), svalutata e poi annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a partire dalla data dell'evento morte che ha colpito
(29 Aprile 2011), fino a quella della pronuncia. Persona_1
Inoltre il Tribunale ha accolto la subordinata domanda di manleva assicurativa, proposta dalla clinica nei confronti della compagnia . P_ Parte_1
In particolare il G.M. di Avellino ha osservato come sia incontestata la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione, ed altresì non risulta superato il massimale (pari ad euro
5.000.000,00) previsto dalla polizza per un singolo sinistro.
Pertanto è stata condannata a manlevare la clinica convenuta, rimborsando, con la Pt_1
franchigia di euro 5.000,00, quanto corrisposto agli attori in esecuzione della sentenza.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le chiamate in causa, effettuate dalla clinica nei confronti dei medici , P_ P_0 P_1 CP_6
e _8 Parte_2
E questo, per carenza di allegazione del titolo, in forza del quale le chiamate in causa sono state effettuate.
In sostanza, il Tribunale ha evidenziato come la comparsa di costituzione in primo grado della clinica sia tutta impostata sull'assenza di qualsivoglia profilo di colpa nella P_
condotta dei sanitari che ebbero in cura il paziente . Persona_1
17 Dopodichè, a fol. 18 della comparsa di costituzione la struttura sanitaria ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa gli operatori sanitari, in via meramente prudenziale (senza ulteriori allegazioni).
Inoltre il Tribunale ha ritenuto contraddittorie ed insufficienti le allegazioni contenute nella memoria ex art. 183 co.6 cpc, primo termine, depositata dalla clinica convenuta.
Il primo Giudice si è espresso nei seguenti termini: Controparte_15
.dapprima fa riferimento alla necessaria partecipazione dei medici, al fine di
[...]
esercitare il diritto di difesa e chiarire i fatti di causa nel giudizio, e poi accenna ad un eventuale accertamento in ordine a profili di responsabilità dei medici in vista dell'eventuale esercizio di un'azione di regresso nei loro confronti….
In definitiva, il G.M. ha ritenuto che la struttura sanitaria non abbia allegato fatti e circostanze, utili a consentire l'individuazione di profili di responsabilità in capo agli operatori sanitari, coinvolti nella vicenda in esame.
Peraltro, gli attori non avevano neanche esteso la loro domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati (estensione da intendersi automatica soltanto nelle ipotesi in cui la chiamata in causa viene effettuata dal convenuto per ottenere la liberazione dalla pretesa attorea, a differenza di quanto occorso nel caso di specie).
Il Tribunale ha anche compensato le spese del giudizio tra la struttura sanitaria e ciascuno dei medici chiamati in causa;
nonché ha compensato le spese tra e CP_6 [...]
; tra ed;
ed ancora tra e CP_7 P_1 Parte_3 _8
. Controparte_7
E questo per le seguenti ragioni:…attesi i gravi motivi connessi alla natura in rito, attesa la complessità della decisione di inammissibilità della chiamata in causa dei medici, ed atteso il carattere consequenziale e necessario delle chiamate in causa delle compagnie assicurative…..
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello , Controparte_1
giusta citazione notificata in data 14 Luglio 2023 nei confronti di Controparte_2
, e , , Controparte_3 TE Controparte_5 Parte_1
, , , CP_6 Controparte_7 _8 Parte_2 P_0
e . Parte_3 P_1
Dall'appello proposto dalla clinica è derivato il procedimento n. 3387/23 RG. P_
18 La Casa di Cura appellante principale chiede:
Accertarsi e dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 cpc, la nullità dell'impugnata sentenza, conseguente alla nullità, per violazione dell'art. 15 della Legge n. 24/17, dell'espletata CTU medico-legale;
Per l'effetto, disporsi la rinnovazione della CTU medico-legale, con nomina di un collegio peritale composto da almeno uno specialista in Medicina Legale ed uno specialista in
Cardiologia;
In via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado da , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in qualità di eredi del de cuius , non essendo stata
[...] Controparte_5 Persona_1
data prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta del personale sanitario e l'evento morte;
In via ancor più gradata, rigettarsi comunque la domanda risarcitoria attorea, atteso che ben può dirsi raggiunta la prova che anche un eventuale inadempimento, ravvisabile nella condotta tenuta dal personale medico della di Mercogliano, sia stato, P_
comunque, irrilevante ed eziologicamente ininfluente nella verificazione del decesso del dante causa degli odierni appellati…;
In via ulteriormente gradata, accertarsi l'automatica estensione della domanda risarcitoria, anche nei confronti dei terzi chiamati;
per l'effetto, accertarsi la corresponsabilità, insieme con la clinica dei medici terzi chiamati nella causazione dell'evento morte che P_
ha colpito , con la conseguente condanna in solido della struttura sanitaria e Persona_1
dei predetti medici al risarcimento dei danni;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Altresì la struttura sanitaria (per la denegata ipotesi di conferma della condanna risarcitoria) chiede la conferma della sentenza di prime cure (laddove è stata accolta la sua domanda di manleva assicurativa, nei confronti della compagnia ). Parte_1
Si sono costituiti gli appellati , Controparte_2 Controparte_3 TE
e , chiedendo il rigetto del gravame, con la conseguente conferma integrale Controparte_5
della sentenza impugnata.
Si è costituita l'appellata , chiedendo, in via principale, il rigetto del Controparte_7
gravame; in subordine, la compagnia ha chiesto il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal dott. , per la non operatività della polizza assicurativa. _8
19 Si è costituito l'appellato , chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame;
_8
in via subordinata, ha reiterato la richiesta di condanna, a carico di , a tenerlo Controparte_7
indenne e manlevarlo, da ogni conseguenza negativa, derivante dalla proposizione della pretesa risarcitoria.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame. Parte_2
Parimenti il rigetto del gravame è stato chiesto dall'appellato . P_0
Si è costituita l'appellata , chiedendo in primis il rigetto del Parte_3
gravame. In subordine la compagnia chiede il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal dott. , per non operatività della polizza assicurativa;
in via P_1
ulteriormente gradata, chiede di limitarsi un'eventuale condanna nei suoi confronti alla manleva, tenendo conto di quanto previsto in polizza e dell'entità percentuale dell'incidenza degli addebiti a carico del dott. . P_1
Si è costituito anche quest'ultimo, chiedendo, in via principale, il rigetto del gravame;
in via subordinata il dott. eitera la richiesta di condanna, a carico di P_1 Parte_3
, a tenerlo indenne e manlevarlo da ogni conseguenza negativa, derivante dalla
[...]
proposizione della pretesa risarcitoria.
A questo punto, è d'uopo evidenziare come, avverso la medesima sentenza, abbia proposto appello anche , giusta citazione notificata in data 14 Luglio 2023 Parte_1
nei confronti delle altre parti del primo grado.
Dall'appello proposto dalla compagnia è derivato il procedimento n. 3333/23 RG. Pt_1
La compagnia assicuratrice appellante principale chiede:
Accertarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 cpc, la nullità dell'impugnata sentenza;
Per l'effetto, esaminarsi le domande di cui alla chiamata in causa, effettuata dalla struttura sanitaria nei confronti dei medici , , P_0 P_1 CP_6 _8
e
[...] Parte_2
In via subordinata, rigettarsi la domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla clinica
(invece accolta dal Tribunale), per la non operatività della polizza assicurativa P_ contratta con quest'ultima; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Anche nel procedimento n. 3333/23 RG, si sono costituiti gli appellati CP_2
, e , chiedendo il rigetto del
[...] Controparte_3 TE Controparte_5
gravame.
20 L'appellato nel costituirsi, oltre a chiedere il rigetto del gravame principale, CP_6
ha anche proposto appello incidentale, volto all'affermazione dell'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a suo carico, in ordine al decesso del paziente R_
.
[...]
Dunque anche al pari dell'impugnante principale CP_6 Parte_1
, chiede il rigetto della domanda risarcitoria, proposta in primo grado dagli eredi di
[...]
. Persona_1
Per il resto, è d'uopo osservare come, rispettivamente, , , Controparte_7 _8
, e Parte_2 P_0 Parte_3 P_1
abbiano depositato, nei due procedimenti di appello nn. 3333/23 RG e 3387/23 RG, comparse di costituzione del tutto sovrapponibili.
Con decreto depositato in data 9 Gennaio 2024, il Presidente Coordinatore del Settore Civile ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 335 cpc, del procedimento n. 3387/23 RG al più risalente n. 3333/23 RG, e l'assegnazione di entrambi i procedimenti, così riuniti, alla Nona sezione civile (riunione obbligatoria, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 4 Marzo 2024 (all'esito dell'udienza del 27 Febbraio 2024, svoltasi in presenza), ha rigettato le istanze ex art. 283 cpc – istanze rispettivamente avanzate dalle appellanti principali e Parte_1 [...]
; altresì, ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU medico- Controparte_1
legale di primo grado – istanza avanzata sia dalla clinica privata appellante principale, sia dall'appellante incidentale Quindi, con la medesima ordinanza, è stata fissata CP_6
l'odierna udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato ex art. 281 sexies cpc).
Le parti costituite si sono avvalse della facoltà di depositare note conclusionali.
All'odierna udienza collegiale, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Motivi della decisione
E' d'uopo, innanzi tutto, esaminare l'appello della convenuta che Controparte_16
attiene al rapporto principale risarcitorio.
21 Con il primo motivo di gravame la censura la sentenza impugnata, laddove P_
non è stato nominato un collegio peritale, necessariamente composto da uno specialista in
Medicina Legale e da uno specialista in Cardiologia.
La struttura sanitaria eccepisce che l'art. 15 co.1 della Legge n. 24/17 ( ) prevede P_7
espressamente che, nelle controversie civili ed in quelle penali, l'Autorità Giudiziaria debba incaricare, ai fini dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e della perizia, sia un medico specializzato in medicina legale sia uno o più specialisti nel settore oggetto di giudizio, richiedendo che gli stessi siano in possesso di specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento….
A detta della struttura sanitaria, la complessità del caso clinico di ha patito Persona_1
la mancanza di un'analisi a posteriori di almeno due medici (l'uno specializzato in Medicina
Legale e l'altro specializzato in Cardiologia), che avrebbero potuto offrire una chiave di lettura funzionale a determinare con certezza la sussistenza o meno del nesso di causalità
(anche alla luce delle complicanze insorte durante il ricovero del ). R_
Secondo la clinica impugnante, dall'omessa nomina di un collegio peritale sarebbe derivata la nullità dell'elaborato peritale dell'Ottobre 2022 (recepito integralmente dal Tribunale nella sentenza di prime cure).
Ad avviso della Corte, il primo motivo di gravame è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Casa di Cura, richiamando l'art. 15 co.1 della Legge n. 24/17 (Legge “Gelli-Bianco”), ritiene che la relazione peritale del 14 Ottobre 2022 sia nulla, perché sottoscritta dal solo dott.
, specializzato in Cardioangiochirurgia. Persona_2
Ebbene, è opportuno soffermarsi sul perimetro di applicazione della succitata Legge n. 24/17.
Può dirsi ormai consolidato l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui, al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della Legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di Leggi con efficacia retroattiva da parte del
Legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di Diritto, ed il
22 rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte cost. sentenze nn. 69/2014, 308/2013, 257/2011 e 74/2008).
A sua volta, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che il principio della irretroattività della Legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscono gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” ed alle situazioni esistenti
o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati (ex multis, Cass. civ., n.
16039/16 e Cass., Sez. Un., n. 2926/67).
Ciò premesso, i Supremi Giudici hanno osservato che sussistono plurime ragioni per escludere che la qualificazione legislativa delle condotte determinanti la responsabilità sanitaria, operata, in astratta ipotesi, dalla Legge n. 189/2012 ed in concreto dalla Legge n.
24/17, abbia effetti retroattivi (Cass. civ., n. 28994/19).
Una di queste ragioni è individuata nell'art. 11 delle disposizioni sulla Legge in generale, ai sensi del quale la norma non ha effetto che per l'avvenire, salvo i casi in cui la sua retroattività non sia espressamente prevista dalla Legge.
Considerato che né nel testo della Legge n. 189/12 né in quello della Legge n. 24/17 vi è declaratoria di retroattività, gli hanno affermato il principio di diritto per il quale le Parte_5
norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/12, al pari di quelle di cui alla Legge n. 24/17, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del
Codice delle Assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cass. civ., n. 28994/19).
Tra l'altro, proprio con riferimento all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio nelle controversie civili ed in quelle penali, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria, in un arresto più recente la Corte di Cassazione ha precisato che la disciplina di cui all'art. 15 della Legge n. 24/17 è applicabile solo per il futuro,
23 trattandosi di disposizione processuale e non sostanziale (Cass. civ., ordinanza n.
13038/2024).
Dunque, atteso che le prescrizioni normative contenute nella Legge n. 24/17 non operano retroattivamente, la collocazione temporale dell'evento di danno intorno al quale ruota la domanda giudiziaria è dirimente per stabilire la disciplina applicabile in materia di responsabilità medica e sanitaria.
Nel caso di specie, così come già riscontrato dal primo Giudice, i fatti dai quali è scaturita l'azione giudiziaria promossa da , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e risalgono al 2011 (l'evento morte che ha colpito
[...] Controparte_5 Persona_1
si è verificato in data 29 Aprile 2011); e quindi in un periodo temporale antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 24/17.
Deve, pertanto, escludersi che i fatti di cui è causa possano ritenersi regolati, sul piano del diritto sostanziale e processuale, dalla Legge n. 24/2017.
Né può trascurarsi come il giudizio di primo grado sia stato introdotto nel Dicembre 2016, e quindi prima dell'entrata in vigore della Legge . P_7
In tale contesto, sotto il profilo istruttorio, si ribadisce la superfluità della rinnovazione della
CTU medico-legale di primo grado, invocata da parte appellante;
invero il Collegio ribadisce il diniego all'istanza di rinnovazione, già espresso nell'ordinanza collegiale pubblicata il 4
Marzo 2024 (e questo, alla luce del carattere completo ed esauriente delle indagini svolte dall'ausiliario medico-legale di primo grado).
Con il secondo motivo, la clinica censura la sentenza impugnata, nella parte P_
in cui il Tribunale ha ritenuto di aderire in toto alle conclusioni del ctu, riconoscendo come sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della struttura e l'evento morte.
La sostiene che gli operatori sanitari avrebbero adottato tutte le precauzioni P_
mediche esigibili, alla luce delle gravi condizioni di salute in cui versava il paziente all'ingresso nel presidio sanitario, ed alla luce della particolarità del caso clinico.
Ad avviso della clinica impugnante, la scelta di procedere ad un tentativo di angioplastica si rivelava, all'epoca dei fatti di cui è causa, quella maggiormente rispondente alle condizioni cliniche del , presentando un margine di rischio di mortalità notevolmente inferiore R_
rispetto all'intervento cardiochirurgico.
Parte appellante contesta le risultanze dell'elaborato peritale a firma del dott. ER
24 La struttura sanitaria deduce che nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni cliniche del paziente (l'età avanzata e la presenza di numerose calcificazioni coronariche), l'intervento cardiochirurgico di by-pass aortocoronarico era da considerarsi inappropriato, a differenza della rivascolarizzazione percutanea, gravata da minori complicanze.
Così prosegue la clinica nel suo iter argomentativo: contrariamente a quanto affermato dal ctu, il personale medico, all'esito della coronarografia, avrebbe deciso di non portare a compimento la procedura di angioplastica.
Quindi, gli operatori sanitari avrebbero sospeso immediatamente l'intervento, in attesa di predisporre l'aterectomia rotazionale (in grado di allargare il lume tramite la rimozione fisica della placca).
Così scrive la clinica appellante:…Alla luce delle deduzioni sopra riportate, non può ritenersi con giudizio controfattuale che, se i sanitari avessero adottato una procedura chirurgica a cielo aperto con by-pass AO-C, il paziente sarebbe sopravvissuto…
Il progressivo peggioramento del quadro clinico del degente sarebbe sì derivato dall'infarto che ha colpito dopo essere stato sottoposto al primo tentativo di Persona_1
angioplastica; tuttavia tale complicanza, per quanto prevedibile, non era in alcun modo prevenibile, se non con l'adozione di una terapia antiaggregante, correttamente eseguita dai sanitari….
Quanto al mancato consenso informato, la evidenzia che alcuna prova parrebbe P_
essere stata fornita dai familiari del de cuius a sostegno della domanda, jure hereditatis, di risarcimento del danno, per il preteso inadempimento all'obbligo di informazione preventiva.
Il supposto inadempimento non avrebbe violato nemmeno il diritto all'autodeterminazione del , dovendosi ritenere inverosimile che il potesse determinarsi per un R_ R_
intervento maggiormente rischioso….
In ogni caso, gli attori non avrebbero in alcun modo provato l'eventuale volontà del , R_
mancando qualsivoglia supporto probatorio in ordine alla circostanza che il paziente, qualora ulteriormente informato, avrebbe optato per un trattamento differente o avrebbe insistito affinché i sanitari, sottoponendolo a gravissimi e concreti rischi di perdere la vita, predisponessero un intervento cardiochirurgico….
25 Stando a quanto affermato dalla clinica appellante, il paziente sarebbe stato messo al corrente dei rischi e dei benefìci della procedura di angioplastica, ben tre giorni prima dell'effettuazione dell'esame coronarografico.
Da qui la ritenuta assenza di responsabilità del personale medico, per la morte di R_
.
[...]
Contrariamente a quanto dedotto dalla clinica ad avviso della Corte il P_
Tribunale ha correttamente aderito alle valutazioni espresse dal ctu.
Pertanto, non può revocarsi in dubbio la responsabilità degli operatori sanitari.
Il ctu ha dapprima ripercorso le tappe dell'intero periodo di degenza del presso la R_
ed ha illustrato il quadro clinico del paziente, con particolare riguardo P_
all'incidenza su quest'ultimo delle diverse opzioni terapeutiche adottabili.
Dopodichè ha incentrato la sua attenzione sulla condotta osservata dagli operatori sanitari.
L'ausiliario ha evidenziato che, stando alle linee guida, predisposte dalla Società Europea di
Cardiologia (ESC), sulle angioplastiche coronariche, con riferimento ai pazienti (come il
) affetti da cardiopatia ischemica cronica, la rivascolarizzazione miocardica attraverso R_
l'angioplastica coronarica trans luminale percutanea (PTCA) è da considerarsi la prima opzione terapeutica, per far fronte alle lesioni calcifiche, ad eccezione di quelle non
“crossabili” con il filo guida.
Grazie allo sviluppo delle tecnologie, le possibilità di successo di tale metodica, divenuta il trattamento di scelta della cardiopatia ischemica dovuta a coronaropatia ostruttiva, sia nel contesto dell'angina stabile sia nelle sindromi coronariche acute, sono state massimizzate.
Le procedure prevedono che esse siano precedute da valutazioni diagnostiche cliniche e strumentali, tra cui ecografia intravascolare (IVUS) e TAC. Quest'ultima permette di determinare l'anatomia delle coronarie e l'eventuale entità di calcificazione presente (fol. 12 dell'elaborato peritale).
Sul punto, il consulente d'ufficio ha sottolineato che i vasi coronarici di si Persona_1
presentavano, all'esito della coronarografia, con un grado di calcificazione che avrebbe consentito con difficoltà alla PTCA che ne sarebbe seguita di “crossare” le stenosi vasali.
…Al proposito, appare evidente che in casi simili, ovvero dove vi è incertezza nella scelta della modalità terapeutica ottimale, si generi una discussione allo scopo di ottenere un vantaggioso rapporto tra rischi e benefìci per il paziente, evitando, preferibilmente, che alla
26 procedura diagnostica, cioè alla coronarografia, segua immediatamente l'intervento di
PTCA. Tale comportamento è da tempo nella routine della pratica clinica, anche precedente alle linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) del 2014 qui richiamate….
L'intervento chirurgico di by-pass rappresenta un'alternativa di circolo sanguigno, attraverso la quale il sangue ossigenato raggiunge il muscolo cardiaco a valle della stenosi coronarica;
il rischio di formazione di nuove stenosi dopo l'intervento di by-pass è di gran lunga inferiore rispetto al rischio di formazione di nuove stenosi dopo l'angioplastica coronarica.
Vi è indicazione al by-pass Ao-Co (aorto-coronarico) per le stenosi multivasi, ossia per quelle più estese.
Per poter orientare la scelta terapeutica tra l'angioplastica coronarica trans luminale percutanea e l'intervento chirurgico di by-pass coronarico, tenendo in debita considerazione il rapporto tra rischi e benefìci di ognuna delle due procedure, il dott. ha chiarito ER
che ci si può servire di numerosi modelli per la stratificazione del rischio, basati sulla complessità delle strutture anatomiche e sul rischio clinico.
Dopo aver utilizzato uno dei predetti modelli per la stratificazione del rischio, cioè l'algoritmo
SYNTAX II score (il più indicato per la comparazione tra l'angioplastica coronarica trans luminale percutanea e l'intervento chirurgico di by-pass coronarico), il ctu ha rilevato che, in presenza di pazienti affetti da malattia del tronco comune o trivasale, come nel caso di R_
, l'intervento chirurgico di by-pass coronarico permette una più completa
[...]
rivascolarizzazione rispetto alla PTCA, soprattutto in caso di occlusioni croniche prossimali.
Sulla base della documentazione a sua disposizione, l'ausiliario ha evidenziato che già nel reparto UTIC il paziente aveva avvertito segni di sofferenza del miocardio, per i quali il personale medico coinvolto nella vicenda de qua ha ritenuto opportuno ricorrere alla terapia medica e ad una nuova PTCA da eseguire nei giorni seguenti.
….Nello spazio di tempo tra la fine del primo tentativo di angioplastica coronarica ed il ricovero nel reparto UTIC, si è sottovalutata una valutazione cardiochirurgica, indicata in casi clinici come questo….
Dopo l'insuccesso del primo tentativo di PTCA, è stata esclusa l'adozione di altri possibili provvedimenti, tra cui anche il posizionamento di un contropulsatore.
27 Il posizionamento di un contropulsatore, del tutto ignorato, avrebbe aiutato a limitare i rischi possibili, ancorché prevedibili, di complicanze dovute ai reiterati infruttuosi tentativi di
“crossare” l'arteria discendente anteriore.
….Nelle linee guida è scritto che il by-pass di emergenza è indicato nelle sei ore dall'insorgenza dei sintomi di danno miocardico. Nel caso in discorso, stando l'omissione dell'ora di conclusione del tentativo infruttuoso della PTCA del 12 Aprile 2011, probabilmente si era ancora nei tempi per ricorrere alla chirurgia, cioè per ricorrere all'intervento chirurgico di by-pass Ao-Co di emergenza….
Il paziente, quindi, decedeva per shock cardiogeno, conseguente ad un susseguirsi di eventi in più fasi di peggioramento clinico, scaturite dall'infruttuoso tentativo di PTCA occorso in data 12 Aprile 2011.
Ininfluente ai fini prognostici è stata poi la PTCA eseguita in data 23 Aprile 2011, che ha dilatato l'arteria discendente anteriore al tratto prossimale e medio, ma non anche l'arteria circonflessa, rimasta calcifica e stenotica al 70 %.
L'ausiliario ha, pertanto, posto l'accento sull'omessa consultazione del c.d. “heart team” da parte degli operatori sanitari che si sono avvicendati nel prestare assistenza a R_
; discutere dei casi clinici complessi è quantomeno auspicabile, se non obbligato,
[...]
specie quando ci si imbatte in procedure di PTCA infruttuose come nel caso in esame….
In sintesi, nella stessa seduta in cui è stata effettuata la coronarografia, il tentativo di eseguire la procedura di angioplastica coronarica sulla stenosi calcifica dell'arteria discendente anteriore, rivelatasi poi non “crossabile”, non appariva essere la manovra più indicata, proprio a causa della rilevante presenza di calcio endovasale.
Dal fallito tentativo di angioplastica coronarica sono derivate complicanze, che hanno aggravato le condizioni cliniche del paziente, critiche fin dalle prime ore del suo ricovero nel reparto UTIC.
In presenza di lesioni difficili da “crossare”, la valutazione chirurgica diventa indicata;
malgrado l'eccesso di calcio endovasale, non si è inteso ricorrere alla valutazione cardiochirurgica.
…Appare evidente che, laddove nasca incertezza nella scelta della modalità terapeutica ottimale, come era apparso essere per complessità il quadro clinico del , si evita di R_
28 procedere e si condivide il caso con l'equipe medica, evitando reiterati tentativi di eseguire una PTCA, che, per le caratteristiche dette, era divenuta ancor più difficile e rischiosa…
Palesi sono risultate poi essere le carenze formali, inerenti al consenso informato al trattamento sanitario: alcuni dei moduli inseriti nella cartella clinica di Persona_1
appaiono sprovvisti delle indicazioni relative ai dati identificativi del paziente, e le firme dei medici intervenuti si mostrano illeggibili.
Dunque, l'ausiliario ha concluso affermando che l'iter clinico riguardante il paziente R_
, per come emerge dall'esame cartaceo della cartella clinica, rende evidente il nesso
[...]
causale tra il tentativo di PTCA del 12 Aprile 2011 ed il danno al miocardio che ne è seguito, per l'imperizia degli operatori nel non essere riusciti a “crossare” il vaso stenotico e per
l'imprudenza degli stessi nell'aver reiterato i tentativi di eseguire la suddetta procedura….
Inoltre, l'aver lasciato in situ l'introduttore per sottoporre il paziente ad un nuovo tentativo di PTCA, malgrado l'accaduto e nonostante le complicanze già riscontrate, senza il conforto di decisioni condivise con colleghi della stessa Unità Operativa e con un cardiochirurgo, è stata una scelta individuale e collettiva assolutamente incongrua. Non corretta, infatti, si è rivelata l'indicazione a procedere nuovamente ad una PCTA, eseguita in data 23 Aprile 2011,
e terminata con esito parzialmente soddisfacente per via dell'intervenuta dilatazione dell'arteria discendente anteriore, ma non di quella circonflessa, rimasta stenotica al 70 %...
Ebbene, la Corte condivide l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, in punto di integrale adesione alle conclusioni raggiunte dal dott. ER
Correttamente il Tribunale di Avellino ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli operatori sanitari e l'esito fatale per il paziente.
L'unica eccezione – sempre alla luce delle inequivoche risultanze della CTU – riguarda la posizione del dott. , il quale non fu mai informato delle condizioni cliniche di _8
, ed inoltre non partecipò ad alcuno degli interventi eseguiti. Persona_1
Pertanto, neanche il secondo motivo di gravame, addotto dalla clinica può P_
trovare accoglimento.
In definitiva l'appello della struttura sanitaria (laddove volto al rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli eredi di nei suoi confronti) deve essere rigettato;
Persona_1
appunto, va confermata la sentenza di prime cure, laddove ha condannato Controparte_1
al risarcimento dei danni, in favore degli eredi del paziente (condanna cui si è addivenuti, alla
29 luce dei profili di negligenza ed imperizia nella condotta dei sanitari che ebbero in cura il
, ad eccezione del dott. ). R_ _8
Ebbene, le valutazioni testè svolte implicano il rigetto anche del gravame incidentale del dott.
CP_6
Appunto, anche il dott. (al pari della clinica si doleva delle CP_6 P_
conclusioni espresse dal Tribunale, in punto di sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari (ivi compreso il medesimo) ed il decesso del paziente. CP_6
Con il terzo motivo la clinica si duole della sentenza di prime cure, laddove è P_
stata dichiarata inammissibile la sua subordinata domanda di manleva, di cui alla chiamata in causa, nei confronti dei dottori , , e P_0 _8 CP_6 Parte_2 P_1
In particolare – come già ricordato – il G.M. di Avellino ha ritenuto carente l'allegazione del titolo, in forza del quale era stata spiegata la chiamata in causa;
altresì ha affermato che non si potesse ritenere la domanda risarcitoria attorea, automaticamente estesa anche nei confronti dei terzi chiamati.
deduce che, nell'ambito di un giudizio vertente sulla responsabilità civile, Controparte_1
qualora il convenuto chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria si estenda automaticamente nei confronti del terzo chiamato, senza la necessità di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore.
La struttura sanitaria aggiunge che il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto, trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, sul presupposto che il terzo chiamato sia da considerarsi l'unico obbligato nei confronti dell'attore.
Ad avviso della clinica appellante, alla stessa conclusione si giungerebbe anche nell'ipotesi in cui il terzo chiamato in giudizio sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e la pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità, riconducibili allo stesso titolo risarcitorio….
30 In definitiva deduce di avere chiamato in causa gli operatori sanitari che Controparte_1
hanno avuto in cura , ritenendo la causa comune ai medici, ed estendendo Persona_1 loro la domanda di parte istante, ai sensi dell'art. 106 cpc.
Dunque – ai fini dell'estensione automatica della domanda originaria dell'attore nei confronti del terzo – sarebbe indispensabile l'unicità del rapporto controverso.
Tale presupposto non ricorrerebbe se il chiamante facesse valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi della domanda e, nel caso di azione risarcitoria, se il chiamante deducesse un titolo di responsabilità differente da quello dedotto dall'attore.
Aggiunge : non essendo integrata alcuna delle due predette ipotesi nel caso Controparte_1
di specie, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la domanda risarcitoria dei familiari di
, automaticamente estesa nei confronti degli operatori sanitari chiamati in Persona_1
causa, in qualità di corresponsabili.
Ad avviso del Collegio neanche questo terzo motivo (addotto da ) può Controparte_1
trovare accoglimento.
La convenuta , nel costituirsi in primo grado, previa autorizzazione del Controparte_1
G.I., ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, vale a dire
[...]
; nonché ha chiamato in causa i medici che avevano avuto in cura Parte_1 R_
, vale a dire i succitati , e .
[...] P_0 P_1 CP_6 _8 Parte_2
Invero, soltanto nei confronti di è stata formulata, da parte della Parte_1
struttura sanitaria, una domanda di manleva;
al contrario, non è stato allegato il titolo, in forza del quale era stata spiegata la chiamata in causa dei medici.
L'art. 106 cpc disciplina la fattispecie processuale dell'intervento su istanza di parte.
La norma configura due distinte ipotesi di intervento: la chiamata nel processo di un terzo per comunanza della causa e la chiamata nel processo di un terzo a scopo di garanzia.
In entrambi i casi l'ingresso del terzo nel processo è conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale ad opera di una delle altre parti già in causa.
Nel caso in esame, la chiamata nel processo dei medici da parte della , Controparte_16
originaria convenuta, non è stata formulata a scopo di garanzia, poiché gli attori non avevano avanzato alcuna pretesa risarcitoria nei confronti degli operatori sanitari;
né la clinica ha chiesto di essere tenuta indenne da questi ultimi.
31 A questo punto, la chiamata nel processo degli operatori sanitari non può che farsi rientrare nel paradigma della comunanza di causa.
Il requisito della comunanza di causa impone che il rapporto dedotto nel giudizio sia quantomeno connesso, sotto il profilo della causa petendi e del petitum (congiuntamente o alternativamente considerati), con il rapporto che fa capo al terzo che s'intende chiamare nel processo.
In alternativa, la comunanza della causa impone che esista un interesse alla partecipazione del terzo al processo.
In siffatta ultima ipotesi grava sul chiamante l'onere di dare contenuto, almeno in linea astratta, all'interesse alla partecipazione del terzo nel contraddittorio processuale, volto alla formazione di un accertamento giudiziale tra le parti originarie, attraverso l'enunciazione delle ragioni per cui ha inteso estendere il contraddittorio al terzo (cioè, attraverso l'enunciazione delle ragioni di comunanza di causa).
Nel caso di specie , in primo grado, ha del tutto omesso di dedurre quale Controparte_1
fosse il titolo, sulla base del quale aveva ritenuto di evocare in giudizio i medici.
La struttura sanitaria soltanto nel presente grado, e quindi tardivamente, ha dichiarato di avere effettuato la chiamata in causa degli operatori sanitari, sul presupposto della comunanza di causa, integrato dalla prospettata eventualità di una corresponsabilità in solido.
Di conseguenza, la pronuncia di prime cure merita di essere confermata, anche laddove è stata dichiarata inammissibile la domanda, di cui alla chiamata in causa effettuata dalla clinica nei confronti dei medici , P_ P_0 P_1 CP_6
e (inammissibilità correttamente dichiarata, per carenza di _8 Parte_2
allegazione del titolo, in forza del quale la chiamata in causa è stata effettuata).
Né può condividersi la conclusione della struttura sanitaria, circa l'estensione automatica, nei confronti dei medici chiamati in causa, della domanda risarcitoria formulata dagli eredi di
. Persona_1
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che non vi è luogo ad estensione automatica della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato dal convenuto, qualora quest'ultimo invochi soltanto una responsabilità del terzo concorrente con la propria, realizzandosi in tal caso, sempre e comunque, una situazione di litisconsorzio facoltativo, non dissimile da quella che nasce fin dall'inizio del processo, allorquando si invochi nei confronti di più responsabili
32 una responsabilità solidale, rendendosi necessaria, anche in questo caso, una specifica iniziativa processuale dell'attore per rendere destinatario anche il terzo (coobbligato in solido) della pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti dell'originario convenuto (Cass. civ., ordinanza n. 30601/18).
La convenuta clinica ha chiamato in causa i medici, invocando soltanto Controparte_1
una loro eventuale responsabilità concorrente con la propria (realizzandosi, così, una situazione di litisconsorzio facoltativo); né giammai gli attori hanno provveduto all'estensione della domanda risarcitoria, anche nei confronti dei terzi chiamati.
Ergo, la domanda risarcitoria non può ritenersi automaticamente estesa nei confronti degli operatori sanitari, chiamati nel processo su istanza della struttura sanitaria.
Pertanto, neanche il terzo motivo di gravame, addotto da , può trovare Controparte_1
accoglimento.
Da qui la conclusione, circa l'integrale rigetto dell'appello proposto da . Controparte_1
A questo punto, è d'uopo esaminare l'appello proposto da Parte_1
(introduttivo dell'originario n. 3333/23 RG)
Con il primo motivo di gravame la compagnia ensura la sentenza impugnata, nella Pt_1
parte in cui il Tribunale ha posto a fondamento della decisione una questione nuova e rilevata d'ufficio (vale a dire l'inammissibilità della domanda sottesa alla chiamata in causa, da parte di , nei confronti dei medici che ebbero in cura il ), senza sottoporla Controparte_1 R_
al contraddittorio delle parti, a mezzo di discussione orale in udienza oppure a mezzo di scambio di memorie.
Prosegue la compagnia impugnante: il Tribunale ha fondato la sua decisione su di una questione nuova e rilevata d'ufficio (vale a dire l'inammissibilità della domanda sottesa alla chiamata in causa, da parte della clinica nei confronti degli operatori sanitari), P_
senza concedere alle parti un termine per depositare memorie su tale questione.
Da qui la dedotta violazione del principio del contraddittorio, di per sé sufficiente a determinare la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 101 co. 2 cpc.
33 Al contrario, ad avviso di questo Collegio il Tribunale non ha commesso alcun error in procedendo, nel porre a fondamento della decisione la questione relativa all'inammissibilità della chiamata in causa.
L'art. 101 co.2 cpc impone al Giudice (laddove intenzionato a porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio) di riservare la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie, contenenti osservazioni sulla medesima questione.
Dunque, il giudicante deve evitare di emettere sentenze c.d. “a sorpresa” o della “terza via”, poiché adottate in violazione del principio del contraddittorio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. “terza via”), non è in sé nulla, in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di error in judicando, ovvero di error in judicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza, solo se tale errore sia in concreto consumato;
qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione del dovere di indicazione abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un'eventuale rimessione in termini (Cass. civ., ordinanza n. 15037/18).
Il caso non ricorre nella specie, atteso che l'inammissibilità della chiamata nel processo di un terzo attiene a questione sì rilevata d'ufficio, ma di puro diritto.
Dunque, il primo Giudice era legittimato a rilevare d'ufficio in sentenza la questione dell'inammissibilità della domanda sottesa alla chiamata in causa, da parte dell'originaria convenuta , nei confronti dei medici , e Controparte_1 P_0 P_1 CP_6 _8
. Parte_2
Appunto, si trattava di questione di puro diritto.
Di conseguenza, va respinta la sollevata eccezione di nullità della sentenza di primo grado.
Quindi, il primo motivo di gravame va rigettato.
Il rigetto del primo motivo di gravame determina l'assorbimento del secondo motivo di impugnazione di . Parte_1
34 Con tale motivo la compagnia si doleva del fatto che il Tribunale non avesse concesso a termine, per la rinnovazione o per l'integrazione della domanda sottesa Controparte_1
alla chiamata in causa.
Con il terzo motivo la compagnia si duole della sentenza di prime Parte_1
cure, laddove è stata accolta la subordinata domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria nei suoi confronti (e quindi stata condannata a tenere indenne e manlevare Pt_1
di quanto quest'ultima dovrà sborsare, in conseguenza della domanda Controparte_1
risarcitoria attorea).
In particolare, lamenta come il G.M. di Avellino non si sia pronunciato, sulla Pt_1
sollevata eccezione di non operatività della polizza assicurativa.
Amtrust osserva quanto segue: la polizza assicurativa n. ITPMM1100547, contratta con
, prevede, all'art.
7.2 lett. Q, la non operatività della garanzia, per i sinistri Controparte_1
derivanti da atti commessi da medici e/o sanitari, che non rientrino nella nozione di dipendente del contraente, qualora quest'ultimo sia venuto meno al suo obbligo di verificare che tale personale sia munito delle autorizzazioni e/o abilitazioni e/o specializzazioni necessarie, e di polizza per la responsabilità civile professionale.
Il contratto di assicurazione, all'art. 6.2, precisa che dipendenti del contraente assicurato sono tutti i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e che agiscono alle dirette dipendenze del contraente o dell'assicurato, con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato.
Dunque, ad avviso di la clinica assicurata aveva l'obbligo contrattuale di verificare Pt_1
tempestivamente l'esistenza di adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile, con riferimento ai medici non dipendenti.
Ritiene il Collegio che neanche questo terzo motivo sia fondato.
aveva contratto la polizza assicurativa n. ITPMM1100547 con la Parte_1
clinica efficace a decorrere dal 31 Gennaio 2011 e fino al 31 Gennaio 2013. P_
L'assicurazione era prestata nella forma “claims made”, e valeva per i sinistri occorsi per la prima volta nella vigenza della polizza medesima, purché conseguenti ad eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima del 31 Maggio 2005, e purché segnalati dal
35 contraente all'assicuratore, nei modi e nei termini stabiliti, nel corso del periodo di durata del contratto, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di cessazione del medesimo.
Il contratto di assicurazione aveva ad oggetto la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità civile verso i dipendenti, in relazione all'esercizio delle attività indicate nella polizza.
Assume pregnante rilievo la clausola di cui all'art. 9.1.06.
La clausola in oggetto, sotto la voce “PRECISAZIONI ED ESTENSIONI
DELL'ASSICURAZIONE” (fol. 8 della polizza assicurativa n. ITPMM1100547), stabilisce che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al contraente, per fatti commessi dai sanitari non alle dirette dipendenze del contraente medesimo, quando attivatisi per conto del contraente stesso e/o nell'esercizio della libera professione, con l'esclusione della responsabilità civile personale degli stessi.
Nella fattispecie concreta, la struttura sanitaria era comunque obbligata a verificare che tale personale fosse munito delle autorizzazioni e/o abilitazioni e/o specializzazioni necessarie, e di polizza per la responsabilità civile professionale con massimali e condizioni adeguate all'attività svolta, oltre che in vigore per tutta la durata del rapporto professionale tra il contraente ed il medico.
Ergo, ai fini della operatività della garanzia, era fondamentale accertare se la clinica assicurata avesse tempestivamente verificato l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile dei medici chiamati in causa.
Invero, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
Tuttavia, di norma il rischio previsto nel contratto di assicurazione è un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti.
A seguito dell'inserimento nel contratto di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi (cui l'assicurato è teoricamente esposto) possono essere di tre tipi:
A) i rischi inclusi, per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo;
B) i rischi esclusi, estranei al contratto;
36 C) i rischi non compresi, che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio.
…La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i
“rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo delle eccezioni di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quelle eccezioni intenda sollevare
(Cass. civ., ordinanza n. 1558/18).
Nel caso di specie, onere della clinica assicurata era soltanto quello di provare l'esistenza del sinistro.
Era, invece, onere dell'assicuratore dimostrare che, pur essendosi verificato il rischio contrattualmente pattuito (il sinistro), questo rientrava tra i rischi “non compresi”, a causa dell'esistenza di una delle circostanze (preclusive dell'indennizzo) previste dal contratto.
L'esistenza del sinistro, vale a dire l'evento morte che ha colpito , non è mai Persona_1
stata messa in discussione.
L'assicuratore, per contro, non ha mai provato che questo rientrasse fra i “rischi non compresi”, come tali non indennizzabili, visto che non ha mai dato prova dell'inadempimento, da parte della clinica assicurata, all'obbligo contrattuale di verificare tempestivamente l'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile dei medici chiamati in causa.
In definitiva, la compagnia non ha provato il fatto costitutivo della sollevata Pt_1
eccezione di non indennizzabilità.
Da qui anche il necessario rigetto anche del terzo motivo di gravame.
Dunque l'appello della compagnia va integralmente rigettato, con la conseguente Pt_1
conferma della pronuncia di prime cure (anche laddove è stata accolta la domanda di manleva assicurativa, avanzata dalla clinica nei confronti della medesima . P_ Pt_1
In definitiva, debbono essere rigettati in toto: sia l'appello principale proposto da;
Controparte_1
37 sia il gravame principale proposto da;
Parte_1
sia l'appello incidentale proposto da CP_6
Ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Sulle spese, in ordine al rapporto processuale tra gli originari attori da un lato e, dall'altro, ed Controparte_1 Parte_1
Al pari di quanto statuito dal primo Giudice per le spese del primo grado, risulta opportuno concedere a ed alla compagnia il beneficio della solidarietà Controparte_1 Pt_1
passiva, nei confronti degli attori , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e (odierni appellati).
[...] Controparte_5
Pertanto le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza, in via solidale, della e di . Controparte_1 Parte_1
Debbono trovare applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa va parametrato sul quantum spettante ad vale a Controparte_2
dire all'attrice, alla quale è stato riconosciuto l'importo maggiore a titolo di risarcimento danni. Dunque, il valore è pari ad euro 273.114,23: sommatoria degli euro 264.780,90 riconosciuti a titolo di danno jure proprio, e degli euro 8.333,33 (1/3 degli euro 25.000,00, complessivamente liquidati a titolo di danno jure hereditario, considerando che la CP_2
quale coniuge superstite, concorre con tre figli).
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 260.000,01 ed euro
520.000,00.
Ciò premesso, si ritiene di determinare il compenso-base nella misura di euro 10.060,00, pari ai minimi di scaglione, considerato appunto che il valore si colloca nella parte bassa (poco più del minimo), nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Ovviamente, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi, specificamente inerenti alle quattro fasi, introduttiva, di studio, istruttoria e decisoria. Nulla quaestio sull'inserimento anche del compenso per la fase istruttoria, alla luce della delibazione
38 dell'istanza ex art. 283 cpc e della richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado.
Partendo dal compenso-base di euro 10.060,00, si deve procedere all'aumento, dovuto alla presenza di ulteriori tre attori, rispetto al primo, ed assistiti dal medesimo Difensore.
In tal modo, si addiviene al compenso complessivo, pari ad euro 19.114,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Angelo Mario
Esposito, Difensore degli appellati + 3. Controparte_2
Sul governo delle spese del grado, con riferimento ai restanti rapporti processuali
Per quel che concerne il rapporto processuale tra la clinica e la compagnia P_
ritiene il Collegio che sussistano le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di Pt_1 cui al comma secondo dell'art. 92 cpc (come interpretato alla luce della sentenza della
Consulta n. 77/18), per addivenire all'integrale compensazione delle spese del grado. In particolare (al di là del contrasto di posizioni sull'operatività della garanzia assicurativa), è
d'uopo valorizzare la convergenza di interessi, avendo ambedue le parti invocato, innanzi tutto, il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Parimenti, si ritiene di dover compensare le spese del grado, anche tra e gli CP_6
originari attori. In particolare, è opportuno valorizzare, ai fini delle spese, quanto precisato dal nella nota conclusionale depositata il 16 Aprile 2025, circa il carattere CP_6
condizionato del suo gravame incidentale (vale a dire, da esaminarsi, nella sola denegata ipotesi di accoglimento del gravame della struttura sanitaria, in punto di ammissibilità della sua chiamata in causa, nei confronti degli operatori sanitari).
Si addiviene alla compensazione delle spese del grado, anche con riferimento al rapporto processuale tra la struttura sanitaria ed i medici , e P_0 P_1 CP_6 _8
. Parte_2
Invero – con riferimento al rigetto del motivo di gravame della clinica inerente P_
alla chiamata in causa dichiarata inammissibile dal Tribunale – nella sostanza assume rilievo assorbente la conferma della condanna alla manleva, a carico di assicuratrice della Pt_1
struttura sanitaria.
Ancora, è d'uopo compensare integralmente le spese del presente grado: tra e;
CP_6 Controparte_7
39 tra ed;
P_1 Parte_3
tra e . _8 Controparte_7
Infatti, i tre succitati sanitari avevano reiterato nel presente grado le rispettive domande di manleva assicurativa, nella sola denegata ipotesi di riforma della pronuncia di primo grado – in punto di ammissibilità della chiamata in causa, effettuata da nei Controparte_1
confronti degli operatori sanitari (ipotesi non verificatasi).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti principali ed Controparte_1 Parte_1
, nonché da parte dell'impugnante incidentale dell'ulteriore importo pari
[...] CP_6
al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, , , , Controparte_3 TE Controparte_5 CP_6 _8
e (appello notificato anche ad Parte_2 P_0 P_1 [...]
, ed ), gravame introduttivo Parte_1 Controparte_7 Parte_3
dell'originario n. 3387/23 RG, nonché pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti della , gravame introduttivo Parte_1 P_ Controparte_1
dell'originario n. 3333/23 RG, ed ancora pronunciando sull'appello incidentale proposto da nei confronti di , CP_6 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , tutti avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1017/23,
[...] Controparte_5
pubblicata il 15 Giugno 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale proposto da;
Controparte_1
l'appello principale proposto da;
ed ancora il gravame incidentale Parte_1
proposto da CP_6
B) Condanna in solido ed al Controparte_1 Parte_1
pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_2 CP
, e – spese che liquida in euro 19.114,00
[...] TE Controparte_5
(diciannovemilacentoquattordici/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso
40 spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Angelo Mario
Esposito;
C) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio, con riferimento a tutti gli ulteriori rapporti processuali e tra tutte le altre parti;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti principali
[...]
ed , nonché da parte dell'impugnante Controparte_1 Parte_1 incidentale dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. CP_6
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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