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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/08/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO Sezione prima
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 921/2021, avente per oggetto
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.8.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Fabrizio Gamba e Luciano Della Vite, ricorrente
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
29.10.1969 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Rota, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI Ricorrente
“IN PRINCIPALITA' 1) Dare atto che la domanda relativa alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e , in Malgrate Parte_1 CP_1 (LC), il 25 ottobre 1997 e trascritto presso i registri dello Stato Civile di detto Comune il 27 ottobre 1997, parte II, Serie A, n. 18, è stata recepita nella sentenza parziale già emessa dal Tribunale adito, pronunzia che ha acquisito forza di giudicato, risultando sul punto cessata la materia del contendere. 2) Dare atto della ormai raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne , Per_1 esonerando il padre dall'obbligo di contribuire al suo mantenimento, confermandosi, in ogni caso, che il signor ha ottemperato integralmente alle indicazioni fornite dal Giudice Parte_1 Relatore, erogando a il contributo al proprio personale mantenimento sino al mese di giugno Per_1 2024 compreso.
3) Statuire che il figlio minore sia affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, dandosi atto, allo stato, del rifiuto del giovane di intrattenere rapporti col padre.
4) In conseguenza del deterioramento delle condizioni economiche di parte ricorrente, a seguito della fruizione del trattamento di quiescenza, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , in ragione di € 150,00 mensili o in quella diversa cifra ritenuta di Per_2 giustizia, rivalutabili annualmente ai sensi degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a far tempo dal 1° febbraio 2026, comprensive delle spese straordinarie, ad esclusione di quelle mediche non accollabili al Servizio Sanitario Nazionale.
5) Dare atto che le parti non hanno più null'altro da pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione o titolo dipendenti dall'intercorso rapporto matrimoniale, con esclusione del riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile a favore della signora . CP_1 IN OGNI CASO
1) Spese e compensi legali interamente compensati.
2) Emettere ogni altra statuizione rilevante nel caso di specie.
3) Respingere e disattendere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande proposte da parte convenuta. Il tutto, con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge”
Resistente
“1) Disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla Signora con collocamento Per_2 CP_1 presso la madre;
2) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Malgrate (LC), Via Vittorio Veneto n. 6 alla Signora , che continuerà ad abitarla con i figli;
CP_1
3) Porre carico del Signor l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ciascun Parte_1 mese l'importo di € 250,00, rivalutato annualmente in base all'indice Istat per il mantenimento del figlio minorenne , sino a quando non sarà economicamente autonomo;
Per_2
4) Le spese straordinarie, regolamentate secondo i criteri di cui al protocollo del Tribunale di Lecco che si riporta integralmente, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno (…);
5) Riconoscere il diritto della Signora a percepire un assegno divorzile di € 100,00 CP_1 mensili, o della diversa maggior somma che il Giudice riterrà di giustizia, ponendo a carico del Signor l'obbligo di versare tale importo a favore della ex moglie entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese. L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat.
6) Porre a carico del Signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge n. Parte_1 898/1970, l'obbligo di versare alla Signora un importo pari al 40% dell'importo del TFR già CP_1 incassato e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
2 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. e Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 25.10.1997 a Malgrate (LC), atto trascritto nei Registri dello Stato civile del suddetto Comune, alla Parte II, serie A, n.
18, anno 1997, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (v. doc. 1 ricorrente). Dall'unione coniugale sono nati i figli , in data 4.3.2001 a Per_1
Lecco e , in data 27.2.2008 a Ponte San Pietro (BG), che oggi hanno Per_2
rispettivamente 24 e 17 anni.
Con sentenza n. 12/2017 del 14.1.2017 (proc. R.G. n. 3143/2015), il Tribunale di
Lecco ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dagli stessi nel corso del giudizio, disponendo l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e tempi di permanenza come da conclusioni congiunte, nonché a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, l'obbligo di versare alla moglie l'importo complessivo mensile di € 600,00 (€ 300,00/ mese per figlio), oltre all'importo complessivo mensile di € 200,00 (€ 100,00/mese per figlio) per il pagamento di tutte le spese straordinarie a favore dei figli, con la sola esclusione delle spese mediche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (v. doc. 8 ricorrente).
In data 17.1.2019 il marito ha depositato ricorso ex art. 710 c.p.c. per ottenere la modifica delle condizioni economiche concordate in sede di separazione, deducendo l'estrema difficoltà ad assolvere le conseguenti obbligazioni in relazione ai redditi concretamente percepiti. Con decreto n. 3132/2019 del 4.5.2019 (proc. R.G. n.
96/2019), il Tribunale di Lecco ha rigettato le istanze formulate dall'odierno ricorrente (v. doc. 10 ricorrente).
Allegando che dal giorno della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, né ripresa della convivenza, sicché la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è definitivamente venuta meno, con ricorso depositato in data 28.4.2021 Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale CUSATO
[...]
3 , chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento CP_1
condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso la madre Per_2
e regolamentazione della frequentazione padre-figlio, nonché la previsione dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della prole, in ragione di €
150,00 mensili per figlio (per complessivi € 300,00/mese) rivalutabili annualmente ai sensi degli indici ISTAT e comprensivi delle spese straordinarie, ad esclusione di quelle mediche non accollabili al Servizio Sanitario Nazionale.
In data 16.9.2021 si è costituita in giudizio , contestando la CP_1
rappresentazione dei fatti fornita dal marito, in particolare rispetto all'asserito grave peggioramento della situazione economico-patrimoniale dello stesso. Pertanto, sia pur aderendo alla domanda di pronuncia sullo status, nella memoria di costituzione la resistente ha chiesto l'affidamento del figlio minore in via condivisa con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione del contributo paterno al mantenimento ordinario della prole nell'importo complessivo di
€ 600/mese (€ 300,00/mese per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché, infine, la previsione dell'assegno divorzile a proprio favore di € 100,00/mese e, ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970, l'attribuzione del 40% del TFR percepito dal marito.
A seguito dell'udienza del 29.9.2021, preso atto dell'impossibilità di conciliazione tra le parti, del malessere del figlio e delle mutate condizioni economiche del Per_2
padre, con ordinanza del 30.9.2021 il Tribunale ha disposto l'affido condiviso di
, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la Per_2
frequentazione tra padre e figlio a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera, l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Malgrate per la presa in carico del nucleo familiare, l'obbligo a carico di di versare alla Parte_1
moglie l'importo complessivo mensile di € 500,00 (€ 250,00/mese per ciascun figlio)
e la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per i figli.
Con sentenza non definitiva n. 281/2022, pubblicata il 12.5.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
4 Esaurita l'istruttoria mediante interrogatorio formale delle parti, escussione dei testi, ascolto del minore , acquisizione di documentazione riguardante il TFR Per_2
del marito e acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Malgrate, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Pronuncia sullo status. Come accennato, con la sentenza non definitiva n.
281/2022, pubblicata il 12.5.2022, è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
, in data 25.10.1997 a Malgrate (LC), atto trascritto al n. 18, CP_2
parte II, Serie A, anno 1997 del Registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune.
3) Rapporti personali tra i genitori e il figlio . Mentre non vi è motivo Per_2
di provvedere rispetto ad affido, collocamento e tempi di permanenza del figlio
, di anni 24, con riferimento al figlio , che oggi ha 17 anni e tra Per_1 Per_2
pochi mesi diverrà maggiorenne, pur essendovi convergenza tra i genitori sul suo collocamento presso la madre, sussiste contrasto tra gli stessi in ordine al regime di affidamento del minore, in quanto la madre, precisando le proprie conclusioni, ne ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Giova rammentare che secondo la Suprema Corte, la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e di assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass., 6 luglio 2022, n.
21425). In coerenza con questa premessa, la scelta dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. 6 marzo 2019, n.
5 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che la sua derogabilità risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (cfr.
Cass. n. 977 del 2017), con la duplice conseguenza che “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass., 2 dicembre 2010, n.
24526; conf. Cass., 6 marzo 2019, n. 6535). Occorre quindi verificare se la scelta di affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori rappresenti un pregiudizio per l'interesse del figlio, trovando applicazione la deroga al regime ordinario laddove il comportamento di uno dei genitori, per la sua inidoneità educativa ovvero manifesta carenza, blocchi o renda maggiormente difficoltosa la gestione del minore.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di affido esclusivo formulata dalla madre.
L'unica circostanza specifica, allegata dalla resistente a suffragio di siffatta pretesa e soltanto in comparsa conclusionale, riguardante il comportamento “ostruzionistico e di non collaborazione” che il padre avrebbe posto in essere a fronte della richiesta della moglie di firmare il consenso per intraprendere il percorso terapeutico di con uno specialista da lei reperito, consenso poi ottenuto dopo un lungo Per_2
carteggio tra i procuratori e dopo aver ricevuto assicurazioni circa l'esonero dal pagamento della sua quota di onorario, non risulta dirimente ai fini della presente decisione, in quanto la lamentata “opposizione” del padre non sembrerebbe riguardare la necessità del percorso psicologico in sè, rispetto al quale ha dichiarato di non opporsi, ma piuttosto la scelta dello specialista privato da parte della moglie e la ripartizione delle connesse spese. Si rammenta che, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, spese di tal sorta, ai fini della ripartizione tra i genitori, richiedono il preventivo accordo degli stessi, in assenza del quale uno solo dei due dovrà farsene carico. Inoltre, tali allegazioni della resistente sono sfornite di idonea
6 prova documentale e, essendo state dedotte in sede di comparsa conclusionale, non sono nemmeno state oggetto di adeguata istruttoria.
Né risulta sufficiente quanto affermato dalla resistente, sempre in comparsa conclusionale, rispetto all'atteggiamento oppositivo e non collaborante nella gestione degli aspetti economico/burocratici asseritamente posto in essere dal ricorrente, il quale avrebbe omesso di trasmettere i documenti necessari per la presentazione dell'ISEE o di esprimere consensi nell'interesse dei figli, tanto da impedire alla sig.ra di accedere ai benefici fiscali o di percepire l'Assegno Unico per CP_1
, in quanto anche in questo caso trattasi di circostanze in parte generiche ed Per_1
in parte sfornite di adeguata prova.
In sostanza, se è pur vero che i rapporti tra il padre ed il minore risultano allo stato interrotti, non vi è prova che il sig. abbia posto in essere Parte_1
comportamenti di non collaborazione con la moglie, tali da rappresentare un ostacolo alla presa di decisioni rispetto alla gestione del figlio , non risultando Per_2
condotte di tal genere nemmeno dalle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di
Malgrate.
Per tali ragioni, a conferma di quanto già stabilito in sede di separazione, si ritiene di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre ed assegnazione alla stessa della ex casa coniugale, per ivi poterci vivere con il figlio, sino alla sua indipendenza economica, al fine di preservare le condizioni con cui il minore ha vissuto sino ad oggi e di tutelare, quanto più possibile, la sua quotidianità e serenità.
Non si ritiene di dover provvedere in ordine alla regolamentazione della frequentazione padre-figlio, tenuto conto dell'assenza di domande delle parti sul punto, dell'interruzione -allo stato- di tale frequentazione e del fatto che Per_2
tra pochi mesi diverrà maggiorenne, cosicché potrà egli stesso liberamente determinare modalità e tempistiche di un eventuale e graduale riavvicinamento con la figura paterna. Si ritiene infatti che stabilire una regolamentazione degli incontri con il padre, in questa sede, possa essere percepita dal minore come un'imposizione,
7 vissuta dallo stesso negativamente e con possibili controindicazioni, tenuto conto altresì che tale regolamentazione riguarderebbe un periodo di tempo troppo limitato, vista la quasi maggiore età di . Come osservato dal Servizio, nell'ultima Per_2
relazione depositata in data 13.12.2024, al momento non ci sono le condizioni per poter svolgere un percorso di riavvicinamento tra il sig. , Parte_1 Per_2
“stante sia la posizione di rigida chiusura del minore sia l'atteggiamento rassegnato del padre”, con l'auspicio comunque che il minore, all'interno del consigliato percorso specialistico in merito al tema dell'identità di genere -che oggi appare l'aspetto più significativo per il ragazzo e per la sua crescita- e grazie anche all'aiuto della madre, possa in futuro trovare la motivazione per affrontare la tematica della relazione con il padre, rispetto al quale oggi appare chiuso e poco disponibile ad una riflessione (cfr. conclusioni relazione Servizio del 13.12.2024).
4) Mantenimento del figlio . Non vi è motivo di disporre in ordine al Per_2
mantenimento del figlio , di anni 24 ed oggi economicamente Per_1
autosufficiente, come riportato anche dalla madre, che in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che il ricorrente contribuisca al mantenimento del solo figlio minore , per l'importo di € 250,00/mese, oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie. Tali pretese sono meritevoli di accoglimento per i seguenti motivi.
In ordine alla propria condizione lavorativa ed economica, il sig. ha Parte_1
allegato di percepire da parte dell , a decorrere dal 1° febbraio 2021, una CP_3
pensione netta mensile pari ad € 1.326,60 (v. doc. 4 ricorrente), a differenza del momento della separazione quando percepiva una retribuzione pari a circa € 2.300,00 netti al mese. Da tale entrata pensionistica, a detta del padre, bisognerebbero dedursi spese fisse mensili pari a circa € 70/80 a titolo di gravami addizionali, regionali e comunali applicabili alla pensione, € 320,00 a titolo di canone mensile di locazione, oltre a spese condominiali ed utenze ed € 237,00, a titolo di rata periodica relativa ad un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura in uso esclusivo della moglie, sicché residuerebbe a proprio favore l'esiguo importo di € 699,60, a detta dello stesso insufficiente per far fronte alle proprie esigenze minime di vita e con l'ulteriore
8 conseguenza per cui, per rispettare gli impegni economici posti a suo carico, è costantemente costretto a ricorrere all'indebitamento, contraendo prestiti con parenti e conoscenti.
Dal canto suo, la resistente ha allegato di essersi dedicata, in costanza di matrimonio, alla cura della casa ed all'accudimento dei figli e di non avere un'occupazione fissa, provvedendo al proprio sostentamento mediante lo svolgimento di lavoretti saltuari come parrucchiera e colf e percependo “una retribuzione complessiva di circa 600,00
€ mensili”, come dalla stessa ammesso in sede di udienza presidenziale (cfr. verbale udienza 29.9.2021). Anche la resistente ha sostenuto di essere riuscita ad affrontare le difficoltà economiche di questi ultimi anni, aggravate dalla pandemia COVID, ricorrendo all'aiuto dei propri genitori e che, se è pur vero che vive con i figli nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, anche lei deve provvedere alle ingenti spese condominiali (v. doc. 3 resistente).
A fronte delle allegazioni delle parti e della scarna documentazione economica prodotta dalle stesse, si ritiene di riconoscere un contributo da porsi a carico del padre,
a titolo di mantenimento ordinario del figlio , nella misura di € 250,00 al Per_2
mese.
Si è giunti a tale conclusione considerando, da un lato, la situazione economico- patrimoniale del padre, il quale, pur percependo una pensione di importo inferiore rispetto allo stipendio del momento della separazione, comunque ha un'entrata fissa mensile che, se pur minore, non lo esime dal contribuire al mantenimento della prole, tenuto conto altresì del fatto che le spese mensili allegate dallo stesso sono sfornite di idonea prova ovvero non aggiornate (in particolare: non vi è prova di quanto oggi percepisce effettivamente a titolo di pensione e dell'entità dei summenzionati gravami addizionali, regionali e comunali sulla pensione;
il contratto di locazione prodotto risale al periodo 2015-2019 e, anche se fosse stato prorogato, sarebbe comunque scaduto nel 2023; il finanziamento per l'autovettura, secondo la documentazione prodotta, dovrebbe essersi estinto nel 2020/2021, come peraltro eccepito dalla moglie;
del fatto che abbia dovuto ricorrere a prestiti di parenti e
9 conoscenti non vi è alcuna specifica allegazione e prova); dall'altro lato, della condizione reddituale della madre, genitore collocatario, la quale, come ammesso dalla stessa, ha una sia pur minima capacità reddituale.
Ai fini della determinazione del nuovo importo, assumono rilevanza altresì
l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie, la maggiore età anagrafica di e la mancata frequentazione tra padre e figlio, con inevitabile aggravio Per_2
delle spese di mantenimento ordinario a carico della madre.
La cifra di € 250,00/mese per il figlio , ridotta rispetto ai € 300,00 della Per_2
separazione, tiene conto dunque delle attuali capacità reddituali delle parti, in particolare della diminuzione del reddito del padre e di tutte le circostanze sopra riportate, nonché del fatto che per il figlio nulla è più dovuto. Tale Per_1
quantificazione è comunque in linea con la prassi di questo Tribunale di individuare in 250 euro mensili l'ammontare minimo dell'assegno in caso di contributo per un unico figlio.
Il regime delle spese straordinarie per va disciplinato come da dispositivo, Per_2
con ripartizione al 50% tra i genitori, così come previsto e regolamentato dal
Protocollo di Lecco, non essendovi motivi per forfettizzare tale somma, come invece avvenuto in sede di separazione per espresso accordo delle parti.
5) Assegno divorzile. La domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 Legge
898/1970, nella misura di € 100,00/mese, è fondata, pertanto va accolta.
Anzitutto, si osserva che la determinazione dell'assegno divorzile, alla stregua dell' art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo
1987, n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudice procedere alla verifica dei presupposti specifici dell'assegno
10 divorzile (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1758 del 28/01/2008 e Corte appello Roma,
n. 37 del 08/01/2020).
A tal proposito, giova poi rammentare come la giurisprudenza di legittimità, a partire della sentenza n. 18287 dell'11/07/2018 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, abbia stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richieda l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno. Recentemente, la Suprema Corte ha poi precisato che “La funzione perequativo-compensativa dell'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021)” e che quindi “In tale ottica (…) occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il
11 parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha
i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). Questa stessa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che
l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei
12 casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione)” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/12/2024 n. 32354).
Infine, come chiarito dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 27945 del 4 ottobre 2023, se un coniuge smette di lavorare, per occuparsi delle esigenze familiari, può avere diritto all'assegno divorzile a prescindere dal motivo che l'ha indotto a tale scelta, trattandosi di valutazione “intima” che non può essere giudicata.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, con riferimento alla funzione perequativa- compensativa, l'attuale assetto economico delle parti può eziologicamente ricondursi alle determinazioni dei coniugi di ripartizione dei ruoli assunti durante il matrimonio, durato ben 25 anni, nel corso del quale la moglie si è fatta carico della cura dell'ex casa coniugale e dell'accudimento dei figli, svolgendo solo saltuari lavoretti “in nero”, circostanza che assume rilevanza a prescindere dal motivo per cui i coniugi si siano accordati in tal senso e che tra gli stessi è dibattuto (peraltro, la versione della moglie, secondo cui la decisione di dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia è stata una scelta presa di comune accordo dai coniugi in ragione della necessità di occuparsi dei bambini piccoli e non perché il proprio negozio aveva problemi economici, risulta suffragata dalla testimonianza di , v. verbale Tes_1
udienza 22.6.2022).
13 Con riguardo poi alla funzione assistenziale, i mezzi di cui la moglie attualmente dispone appaiono insufficienti a condurre un'esistenza dignitosa, tenuto altresì conto che si di lei grava integralmente l'accudimento del figlio minorenne.
6) Quota del TFR del marito. Deve essere rigettata, invece, la domanda della moglie volta a porre a carico del marito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della
Legge n. 898/1970, l'obbligo di versare a favore della stessa un importo pari al 40% dell'importo del TFR già incassato dallo stesso e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, ribadito nell'ordinanza n. 24403/2022, condizione per l'ottenimento della quota di TFR dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dell'attribuzione dell'assegno divorzile) al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento. In applicazione dell'art. 12 bis cit. la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota in questione va dunque verificata al momento in cui nasce per l'ex coniuge lavoratore il diritto all'ottenimento del TFR nei confronti del datore di lavoro. Deve dunque guardarsi al momento in cui matura la spettanza del trattamento e, se in tale momento, l'ex coniuge del lavoratore gode dell'assegno divorzile ha anche diritto ad una quota di
TFR, che potrà essere liquidata al momento dell'effettiva percezione da parte dell'ex coniuge lavoratore. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il diritto all'ottenimento della quota del TFR spettante al coniuge sorge e può essere azionato quando cessa il rapporto di lavoro (v. Cass. n. 2827 del 6.2.2018), occorrendo tuttavia che la percezione del TFR da parte dell'ex coniuge intervenga dopo la proposizione della domanda di divorzio (v. Cass. civ. 24403/2022).
A tal proposito, all'udienza del 29.9.2021 il ricorrente ha affermato “Ho lavorato per una ditta di Calcestruzzi Erbesi s.p.a. per 24 anni circa, gli ultimi tre anni ho lavorato presso Cave Satima, società succeduta alla prima. Il TFR relativo al primo rapporto di lavoro l'ho ricevuto nel 2018, il secondo TFR l'ho ricevuto a febbraio
14 2021 ed era pari a euro 2500,00. Ho ricevuto il primo TFR, per la maggior quota, in costanza di matrimonio”, precisando successivamente, rispetto al “secondo TFR”, di aver già riscosso una sua prima anticipazione, pari ad € 11.700,00, nel 2018, quindi in costanza di matrimonio, utilizzandola per sopperire ai bisogni della famiglia e la seconda e residua parte -equivalente a circa € 2.500,00- nel febbraio del 2021, quindi sempre in costanza di matrimonio e prima della proposizione della domanda di divorzio, utilizzandola per spese dentistiche (v. doc. 3 ricorrente).
Non vi sono motivi per ritenere che vi sia ancora una parte di TFR che debba essere percepita dal marito, dopo la proposizione della domanda di divorzio, in assenza peraltro di precise allegazioni o contestazioni della moglie sul punto, essendo stata la stessa ad affermare che il marito ha già incassato il TFR in costanza di matrimonio.
7) Spese di lite. La natura costitutiva della sentenza divorzile e la parziale reciproca soccombenza delle parti giustificano l'integrale compensazione tra le stesse delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dato atto che con sentenza non definitiva n. 281/2022, pubblicata il 12.5.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data Parte_1 CP_1
25.10.1997 in Malgrate (LC), atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 1997, parte II, Serie A, n. 18;
- dato atto altresì che il figlio , nato il [...] a [...], è maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente;
CONFERMA
15 - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato in Per_2
data 27.2.2008 a Ponte San Pietro (BG), con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
- l'assegnazione della casa coniugale, sita in Malgrate (LC) Via Vittorio Veneto n. 6,
a , per ivi viverci con il figlio , sino alla sua CP_1 Per_2
indipendenza economica;
DISPONE
- l'obbligo del sig. i corrispondere alla sig.ra , a titolo Parte_1 CP_1
di contributo al mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile Per_2
di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 10 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolamentate secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se
16 connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
- l'obbligo del sig. i corrispondere alla sig.ra , a titolo Parte_1 CP_1
assegno divorzile ex art. 5 Legge 898/1970, l'importo mensile di € 100,00 (euro cento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 del mese;
RIGETTA
17 la domanda di parte resistente volta a porre a carico del marito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge n. 898/1970, l'obbligo di versare alla stessa un importo pari al 40% dell'importo del TFR già incassato e riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio di questo Tribunale del 31.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Dario Colasanti Dott. Mirco Lombardi
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