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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12047/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2025 da 1) sig.ra Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina ivoriana residente in [...], (C.F. ) C.F._1 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig. Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino ivoriano residente in [...] (C.F. ) C.F._2 con l'Avv. Mirco Giovanni Rizzoglio presso la quale ha eletto domicilio telematico i coniugi hanno contratto matrimonio secondo il diritto civile in Costa d'Avorio il 01/02/2007 nel Comune di D'ABOBO, Distretto di Abidjan, annotato nei Registri di matrimonio di detto Comune Atto n. 74 del 01/02/2007 del Registro di Matrimonio, in separazione dei beni;
Il matrimonio è stato trascritto anche nei Registri di stato civile in Italia nel Comune di Pozzuolo Martesana (MI), Anno 2018, Atto n. 18 parte II Serie C;
. Con i seguenti figli: , nata il [...] in [...] S/N, nato il [...] Per_1 Per_2 in ME (MI), , nata il [...] a [...] e , nata il Persona_3 Persona_4
16/09/2019 in ME (MI), tutti minorenni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ., ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzuolo Martesana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. I figli minori , e verranno affidati Per_1 Per_2 Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali pertanto ne eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. Ad entrambi competeranno la cura e l'educazione dei figli, tenendo conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con i figli. Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione, la salute e la cura dei figli minori saranno sempre assunte congiuntamente da entrambi i genitori. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle circostanze specifiche in cui si troverà ciascun genitore con i figli. Entrambi i genitori si impegneranno a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I minori e restano collocati prevalentemente presso la Per_2 Persona_3 Persona_4 dimora materna, dove manterranno la propria residenza anagrafica, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita accordandosi con la madre di volta in volta, tenuto conto che gli stessi dovranno impegnarsi a collaborare per supportarsi reciprocamente nella gestione quotidiana dei figli, in considerazione del fatto che la madre lavora infrasettimanalmente da lunedì a venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.30, esclusi i weekend, mentre il padre lavora tutti i giorni, compresi i weekend, facendo il turno di notte dalle 23.00 circa alle 07.00 del mattino e quindi durante il giorno è libero dall'impegno lavorativo. Allorché vi siano delle difficoltà nella gestione dei figli e non sia possibile richiedere il supporto della rete familiare, ove i genitori ne abbiano la necessità, potranno ricorrere, solo previo accordo tra gli stessi anche in merito a chi dovrà sostenerne il costo, all'ausilio di una baby-sitter. La figlia si trasferirà unitamente al padre presso altra abitazione, presso la quale resterà Per_1 prevalentemente collocata e dove la stessa eleggerà la propria residenza anagrafica e, in considerazione dell'età anagrafica, prenderà accordi diretti con la madre per la loro frequentazione. NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA I figli trascorreranno almeno una settimana con ciascun genitore durante le festività scolastiche natalizie secondo un criterio di alternatività annuale. Tutte le altre festività verranno concordate secondo un criterio di alternanza annuale. I figli trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordare, tenendo conto delle rispettive esigenze da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età dei figli minori, nonché delle loro esigenze scolastiche o personali. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche dei figli, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini degli stessi. 3. La casa familiare sita in Pozzuolo Martesana (MI), via Mario Belli n. 14 resta assegnata alla madre, con quanto l'arreda, affinché soddisfi le esigenze abitative proprie e dei figli minori Per_2
e con lei conviventi;
la stessa subentrerà ex lege in conseguenza della Persona_3 Persona_4 intervenuta separazione nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 L. 392/78, attualmente intestato al marito, facendosi carico del pagamento del relativo canone di locazione e delle relative spese;
il sig. si impegna a rilasciare la casa familiare per trasferirsi unitamente alla figlia Parte_2
in altra abitazione, entro e non oltre trenta giorni dal deposito del presente ricorso, stante Per_1 la disponibilità dello stesso di altra soluzione abitativa, della quale lo stesso si impegna a comunicare alla moglie la localizzazione. Fintanto che il sig. continuerà a risiedere presso la casa familiare, lo stesso Parte_2 continuerà a farsi carico delle relative spese quali il canone di locazione e le utenze, provvedendo altresì alla sanatoria di eventuali morosità, qualora ve ne fossero e maturate sino al suo rilascio della casa familiare. 4. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per i figli Per_2 [...]
e un assegno perequativo dell'importo mensile di euro 500,00 (euro Per_3 Persona_4 cinquecento//00), che lo stesso verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che la stessa provvederà ad indicare, a partire dal mese di novembre 2025, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo a partire da novembre 2026; L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. I genitori concordano che provvederanno in maniera diretta al mantenimento della figlia
in relazione ai periodi di permanenza della stessa presso ciascuno di essi;
Per_1
5. L'assegno unico universale per i figli verrà suddiviso tra i genitori al 50%, così come le relative detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi.
6. In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire, al pagamento per i figli minori nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del Tribunale di Milano di giugno 2025: A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore, fermo restando il diverso accordo tra le parti di cui sopra;
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
7. I coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
PRENDERE ATTO DELLE ULTERIORI SEGUENTI DISPOSIZIONI
8. I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e di aver provveduto a regolare e definire concordemente ogni loro ulteriore rapporto economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio e di nulla più avere reciprocamente a pretendere, oltre a quanto previsto nel presente ricorso. 9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti ed al rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio dei figli minori e dei rispettivi passaporti con annotato il nominativo dei figli minori, escludendo che gli stessi possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore.
*** *** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 relativamente al matrimonio tra di loro contratto in Costa d'Avorio il 01/02/2007 nel Comune di D'ABOGO, Distretto di Abidjan, annotato nei Registri di matrimonio di detto Comune Atto n. 74 del 01/02/2007 del Registro di Matrimonio e parimenti trascritto nei Registri di stato civile in Italia nel Comune di Pozzuolo Martesana (MI), Anno 2018, Atto n. 18 parte II Serie C;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuolo Martesana (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
7) Spese di lite al definitivo Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/10/2025 da 1) sig.ra Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina ivoriana residente in [...], (C.F. ) C.F._1 con l'Avv. Alessandra Loveri presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig. Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino ivoriano residente in [...] (C.F. ) C.F._2 con l'Avv. Mirco Giovanni Rizzoglio presso la quale ha eletto domicilio telematico i coniugi hanno contratto matrimonio secondo il diritto civile in Costa d'Avorio il 01/02/2007 nel Comune di D'ABOBO, Distretto di Abidjan, annotato nei Registri di matrimonio di detto Comune Atto n. 74 del 01/02/2007 del Registro di Matrimonio, in separazione dei beni;
Il matrimonio è stato trascritto anche nei Registri di stato civile in Italia nel Comune di Pozzuolo Martesana (MI), Anno 2018, Atto n. 18 parte II Serie C;
. Con i seguenti figli: , nata il [...] in [...] S/N, nato il [...] Per_1 Per_2 in ME (MI), , nata il [...] a [...] e , nata il Persona_3 Persona_4
16/09/2019 in ME (MI), tutti minorenni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ., ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pozzuolo Martesana di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. I figli minori , e verranno affidati Per_1 Per_2 Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali pertanto ne eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. Ad entrambi competeranno la cura e l'educazione dei figli, tenendo conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del loro grado di collaborazione, nonché delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza con i figli. Le decisioni di maggiore importanza circa l'educazione, la salute e la cura dei figli minori saranno sempre assunte congiuntamente da entrambi i genitori. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, tenuto conto delle circostanze specifiche in cui si troverà ciascun genitore con i figli. Entrambi i genitori si impegneranno a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. I minori e restano collocati prevalentemente presso la Per_2 Persona_3 Persona_4 dimora materna, dove manterranno la propria residenza anagrafica, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita accordandosi con la madre di volta in volta, tenuto conto che gli stessi dovranno impegnarsi a collaborare per supportarsi reciprocamente nella gestione quotidiana dei figli, in considerazione del fatto che la madre lavora infrasettimanalmente da lunedì a venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.30, esclusi i weekend, mentre il padre lavora tutti i giorni, compresi i weekend, facendo il turno di notte dalle 23.00 circa alle 07.00 del mattino e quindi durante il giorno è libero dall'impegno lavorativo. Allorché vi siano delle difficoltà nella gestione dei figli e non sia possibile richiedere il supporto della rete familiare, ove i genitori ne abbiano la necessità, potranno ricorrere, solo previo accordo tra gli stessi anche in merito a chi dovrà sostenerne il costo, all'ausilio di una baby-sitter. La figlia si trasferirà unitamente al padre presso altra abitazione, presso la quale resterà Per_1 prevalentemente collocata e dove la stessa eleggerà la propria residenza anagrafica e, in considerazione dell'età anagrafica, prenderà accordi diretti con la madre per la loro frequentazione. NEI PERIODI DI VACANZA SCOLASTICA I figli trascorreranno almeno una settimana con ciascun genitore durante le festività scolastiche natalizie secondo un criterio di alternatività annuale. Tutte le altre festività verranno concordate secondo un criterio di alternanza annuale. I figli trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni durante le vacanze estive, in un periodo da concordare, tenendo conto delle rispettive esigenze da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, in relazione alle proprie esigenze lavorative o personali ed anche in considerazione dell'età dei figli minori, nonché delle loro esigenze scolastiche o personali. In ogni caso, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle condizioni di salute e psicofisiche dei figli, nonché a condividere le eventuali informazioni relative all'andamento o alla frequenza scolastica durante il periodo di competenza di ciascuno, collaborando per mantenere il più possibile lo stile di vita e le attuali abitudini degli stessi. 3. La casa familiare sita in Pozzuolo Martesana (MI), via Mario Belli n. 14 resta assegnata alla madre, con quanto l'arreda, affinché soddisfi le esigenze abitative proprie e dei figli minori Per_2
e con lei conviventi;
la stessa subentrerà ex lege in conseguenza della Persona_3 Persona_4 intervenuta separazione nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 L. 392/78, attualmente intestato al marito, facendosi carico del pagamento del relativo canone di locazione e delle relative spese;
il sig. si impegna a rilasciare la casa familiare per trasferirsi unitamente alla figlia Parte_2
in altra abitazione, entro e non oltre trenta giorni dal deposito del presente ricorso, stante Per_1 la disponibilità dello stesso di altra soluzione abitativa, della quale lo stesso si impegna a comunicare alla moglie la localizzazione. Fintanto che il sig. continuerà a risiedere presso la casa familiare, lo stesso Parte_2 continuerà a farsi carico delle relative spese quali il canone di locazione e le utenze, provvedendo altresì alla sanatoria di eventuali morosità, qualora ve ne fossero e maturate sino al suo rilascio della casa familiare. 4. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per i figli Per_2 [...]
e un assegno perequativo dell'importo mensile di euro 500,00 (euro Per_3 Persona_4 cinquecento//00), che lo stesso verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente che la stessa provvederà ad indicare, a partire dal mese di novembre 2025, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo a partire da novembre 2026; L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. I genitori concordano che provvederanno in maniera diretta al mantenimento della figlia
in relazione ai periodi di permanenza della stessa presso ciascuno di essi;
Per_1
5. L'assegno unico universale per i figli verrà suddiviso tra i genitori al 50%, così come le relative detrazioni fiscali saranno a beneficio di entrambi.
6. In ogni caso, ciascun genitore dovrà contribuire, al pagamento per i figli minori nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche-ricreative, previa esibizione della documentazione giustificativa. L'indicazione delle spese straordinarie e la natura delle stesse vengono a titolo esemplificativo ma non esaustivo così determinata secondo il Protocollo del Tribunale di Milano di giugno 2025: A1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
A2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
B1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
B2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
C1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore, fermo restando il diverso accordo tra le parti di cui sopra;
C2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata.
7. I coniugi danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
PRENDERE ATTO DELLE ULTERIORI SEGUENTI DISPOSIZIONI
8. I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e di aver provveduto a regolare e definire concordemente ogni loro ulteriore rapporto economico e patrimoniale, direttamente o indirettamente connesso al matrimonio e di nulla più avere reciprocamente a pretendere, oltre a quanto previsto nel presente ricorso. 9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei documenti ed al rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio dei figli minori e dei rispettivi passaporti con annotato il nominativo dei figli minori, escludendo che gli stessi possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici, in ogni caso previo consenso anche dell'altro genitore.
*** *** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio civile e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 relativamente al matrimonio tra di loro contratto in Costa d'Avorio il 01/02/2007 nel Comune di D'ABOGO, Distretto di Abidjan, annotato nei Registri di matrimonio di detto Comune Atto n. 74 del 01/02/2007 del Registro di Matrimonio e parimenti trascritto nei Registri di stato civile in Italia nel Comune di Pozzuolo Martesana (MI), Anno 2018, Atto n. 18 parte II Serie C;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuolo Martesana (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
7) Spese di lite al definitivo Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG