Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 4 dicembre 2024, iscritta al n. 3071 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Brenta n. 1, presso lo studio dell'Avv. Rita Maria Portincasa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ri- corso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. 112, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Gaggioli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ri- corso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del matri- monio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate ri- spettivamente l'8 e il 10 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 15 luglio 2017 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Tuscania (VT), parte II, serie C, n. 33); che dalla loro unione è nato il figlio , a Viterbo il 12 agosto 2014; Persona_1
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il pe- riodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, 1° comma C.C, ordinando al Parte_2
Comune di Tuscania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matri- monio.
2- Disporre che i coniugi vivano separati serbandosi reciproco rispetto.
3- Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento.
4- Affidare il figlio minor ad entrambi i coniugi in via congiunta Persona_1
affinché ne curino di comune accordo l'educazione e la crescita nel rispetto dei suoi desideri ed inclinazioni.
5- Disporre che il minore sia collocato in prevalenza presso l'abitazione della madre e che il padre possa tenerlo con sé con le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, che saranno concordati di volta in volta secondo le esigenze di lavoro del padre e della madre, andando a prenderlo a scuola e tenendolo con sé anche a dormire, accompagnandolo a scuola la mattina successiva o a casa della madre nei periodi di chiusura della scuola;
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore
10 in periodo non scolastico o dall'uscita dalla scuola in periodo scolastico sino alla domenica sera dopo cena entro le ore 22.
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6- Sempre con riguardo al minore statuire inoltre che: per le festività natalizie il minore trascorrerà alternativamente con un genitore il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio e con l'altro il 25 ed il 26 dicembre ed il 6 gennaio e così di seguito;
in occasione delle festività pasquali trascorrerà un anno con un genitore ed un anno con l'altro - e così di seguito alternativamente - la Pasqua e la pasquetta e che le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre) saranno trascorse dal minore alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascuno dei coniugi potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con il minore in oc- casione delle vacanze estive scolastiche. I periodi saranno comunicati all'altro geni- tore entro il 31 maggio di ogni anno e che, nel periodo o periodi che il minore trascorrerà con la madre, gli incontri con il padre sono sospesi;
dare atto che i ri- correnti potranno, di comune accordo, in ragione di specifiche esigenze del minore o degli stessi, modificare di volta in volta il calendario degli incontri e le modalità come qui concordati.
7- In ragione della collocazione prevalente del minore presso la madre, porre a carico del sig un contributo di mantenimento per il figli Parte_2 Per_2
[...
nella misura di euro 500,00 mensili, importo che sarà corrisposto alla sig.ra fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello Parte_1
stesso. La suddetta somma sarà versata anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dall'inizio del secondo anno dal dì della pubbli- cazione della sentenza parziale.
8- Statuire che i coniugi sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordi- narie necessarie per il minore, che saranno determinate secondo il Protocollo sot- toscritto dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo ed il Tribunale di Viterbo che le parti dichiarano di conoscere e che qui si richiama.
9- Dare atto che la casa già coniugale sita in Sutri., loc. S. Anna n.1 dalla quale la sig.r si è già allontanata con il consenso del coniuge unitamente Parte_1
al figlio minore , è rimasta nella disponibilità del sig. e Per_1 Parte_2
che la sig.r ritirerà dall'abitazione i soli beni ed effetti personali Parte_1
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entro gg. 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10- Dare atto che i coniugi si impegnano a dividersi ed assegnarsi i beni, suppellet- tili, arredi ed elettrodomestici siti nella casa già coniugale nel momento in cui la sig.r si trasferirà in una abitazione che prenderà in locazione e Parte_1
che, nella divisione, terranno conto delle necessità del minor , salvo quanto Per_1
già qui convenuto sub 12 al riguardo;
11- Dare altresì atto che i coniugi di impegnano a non presentare ed a non far fre- quentare eventuali nuovi compagni al figlio minore prima del decorso di un anno dalla pronuncia della separazione.
12- Dare infine atto che, a definizione dei rapporti di natura patrimoniale interve- nuti tra i ricorrenti in corso di coniugio, i medesimi convengono quanto segue: con riguardo alle due polizze di accumulo/risparmio che ciascuno di essi ha separata- mente sottoscritto con la compagnia Alleanza Assicurazioni per dotare il figlio, una volta maggiorenne, di una sua liquidità, in virtù delle quali vengono versati importi fissi mensili che, nell'ultimo anno, sono stati versati da parte del solo sig Parte_2
per entrambi i coniugi, la sig.r comunicherà disdetta dalla pro- Parte_1
pria polizza ricevendo pertanto la liquidazione di quanto sino ad oggi maturato, obbligandosi ad investire la somma ricevuta in prodotto postale (buoni Firmato po- stali o altro prodotto da prescegliere di concerto con il sig in- Parte_2
testato al figlio ora minore, in modo che quest'ultimo possa usufruirne al raggiun- gimento della maggiore età; il sig che ha scelto di continuare i Parte_2
versamenti in accumulo sulla polizza a lui intestata, si obbliga, al momento della scadenza naturale dell'investimento o di sua anticipata scadenza su richiesta dello stesso intestatario, a trasferire al figlio (se ancora minore con investimento a lui in- testa intestato che potrà svincolare a compimento della maggiore età o con versa- mento diretto, se già maggiorenne) un importo identico a quello che adesso la sig.ra andrà ad investire a nome del minore, trattenendo per sé la resi- Parte_1
dua somma liquidata;
il sig si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
il complessivo importo di euro 15.000,00 a titolo di rimborso Parte_1
della cucina acquistata dai genitori della Sig.r che rimarrà di proprietà del Pt_1
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Sig e di rimborso della quota di prestito della Banca BCC pagato anche Parte_2
dalla Sig.ra per l'acquisto di arredi della casa coniugale, con le seguenti Pt_1
modalità: euro 5.000,00 verranno corrisposti a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra dalla stessa già indicato, contestualmente al Parte_1
deposito telematico del presente ricorso;
gli ulteriori euro 10.000,00 verranno così corrisposti: a mezzo di rate mensili di euro 1.000,00 ciascuna, da versare, sempre con bonifico bancario, entro i primi 5 giorni di ogni mese sino al saldo, il pagamento inizierà dal mese successivo al deposito del ricorso;
convenendo le parti che il man- cato puntuale pagamento anche di una sola delle rate qui convenute facoltizzerà la sig.r ad agire per il recupero dell'intero residuo importo rima- Parte_1
sto; con la puntuale esecuzione delle intese sopra riportate le parti avranno definito ogni rapporto di natura patrimoniale fra di esse intercorso a motivo ed a seguito dell'intervenuto matrimonio ad eccezione di quanto di seguito qui convenuto ai fini del divorzio a titolo di una tantum ex art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e della futura divisione di beni, suppellettili, arredi ed elettrodomestici siti nella casa già coniugale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
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Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Tuscania
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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