Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 79/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili proposta da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Genova, Piazza Rossetti, n. 3, elettivamente domiciliata in Genova, Via Invrea n. 11/13, presso lo studio dell'avv. Luca Fornaciari (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._1
giusta procura giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione oggetto di opposizione;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sergio De Cesare (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Genova, Via Bartolomeo Bosco, n. 57/1B;
-Appellata
-per la riforma-
della sentenza n. 1573/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 26.06.23.
Per l'appellante: “Piaccia alla a, contrariis reiectis, ad integrale riforma della sentenza di CP_2 primo grado, “- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza Contr di dal poter sollevare qualsivoglia tipo di eccezione e/o contestazione circa la conformità del materiale ricevuto, come sopra meglio spiegato e precisato;
- nel merito respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- in via di subordine, accertare che l'opponente è debitrice nei confronti dell'esponente dell'importo di € 8.860,14, oggetto di ingiunzione, oltre interessi moratori, o dell'importo accertando in corso di causa;
- conseguentemente, condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento dell'importo di € 8.860,14, a favore dell'esponente, o di quello accertando in corso di causa, oltre interessi moratori;
- ancora, condannare in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a restituire ad l'importo di € 6.217,59 versato in Parte_1 virtù dell'esecutività della sentenza di primo grado e dichiarato non dovuto da Codesta Ill.ma Corte
d'Appello, ovvero la diversa somma meglio vista e ritenuta;
- in via di subordine, ridimensionare le spese legali liquidate in primo grado sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, con condanna a
in persona del legale rappresentante pro tempore, di restituire alla società Controparte_4 appellante quanto pagato in eccesso.”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis e previe le pronunce
e le declaratorie tutte meglio viste e ritenute, in via preliminare, dichiarare improcedibile l'appello per violazione dell'art 342 cpc;
nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto, in rito ed in merito;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 1573/23 resa dal Tribunale di Genova in data 26-27/6/2023; Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 24/08/2020, proponeva opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1460/2020, emesso dal Tribunale di Genova in data 17/06/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di euro 8.860,14, oltre accessori e Parte_1
spese legali.
A sostegno dell'opposizione, allegava: CP_1
- di aver commissionato ad la fornitura e il montaggio di materiale refrattario per il Pt_1
rivestimento di alcuni forni industriali destinati ad un proprio cliente finale, montaggio avvenuto nel maggio 2018, e di aver successivamente, a fine settembre/inizio ottobre dello stesso anno, ricevuto da tale cliente lamentele circa l'eccessivo surriscaldamento di alcuni forni;
- di aver prontamente segnalato la problematica ad la quale, dopo aver incaricato la ditta Pt_1
produttrice del materiale installato (Unifrax) di svolgere un sopralluogo, interveniva presso il cliente finale al fine di risolvere il problema;
- di aver rifiutato il pagamento della fattura emessa da per l'intervento realizzato, assumendo Pt_1 che esso fosse da considerarsi “in garanzia”, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.., su lavori svolti da
. Pt_1
2. Con comparsa del 15/12/2020 si costituiva giudizio chiedendo il rigetto Controparte_5 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione, oltre interessi moratori.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Genova così statuiva: “definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 24.8.2020 CP_4
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1460/2020 del 17.6.2020, contrariis reiectis, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- sarebbe stata infondata l'eccezione di decadenza sollevata da perché la e-mail inviata Controparte_5
da in data 03.10.18, da qualificarsi come comunicazione dei vizi del materiale acquistato CP_1
ex adverso, sarebbe intervenuta entro i sessanta giorni dalla scoperta del difetto, come stabilito dall'art. 1667 c.c.;
- l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato ad in data Pt_1
24/8/20, e dunque entro il termine biennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 1667 c.c.;
- sulla base delle risultanze del rapporto stilata da Unifrax, società incaricata da , sarebbe Pt_1
stato possibile verificare che la sovratemperatura dei forni per cui è causa sarebbe dipesa da un'erronea installazione delle fibre isolanti da parte della stessa che, quindi, come CP_6 appaltatore, sarebbe stata tenuta alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera; - in conclusione, l'intervento posto in essere da avrebbe dovuto essere considerato in Pt_1
garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, nulla sarebbe stato dovuto da CP_4 all'odierna appellante per le causali di cui alla fattura n. 11373/18.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 15.01.24, impugnava la predetta Parte_1
decisione, deducendo tre motivi.
4.1. Col primo motivo (“MANCATA E/O ERRONEA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA”),
l'appellante si doleva del fatto che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulle ragioni per cui il prodotto realizzato da su commissione di fosse affetto da un Pt_1 CP_1
eccessivo surriscaldamento, nonostante le accortezze usate.
In particolare, sosteneva che il primo Giudice non avrebbe dovuto fondare il proprio Pt_1 convincimento solo sulla relazione redatta dalla società Unifrax, perché quest'ultima sarebbe stata scritta senza una adeguata conoscenza degli impianti e del rivestimento refrattario installato dalla stessa , nonché basandosi su un disegno non corrispondente al reale stato del rivestimento Pt_1
refrattario, come si evincerebbe dagli allegati alla relazione de qua.
Inoltre, l'appellante lamentava che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, non avrebbe preso in esame la ricostruzione da essa fornita circa il perdurare degli stessi problemi di sovratemperatura nonostante essa fosse intervenuta apponendo un doppio strato di materassino per assicurarsi che il fenomeno non si ripresentasse, il che avrebbe dimostrato che la causa del surriscaldamento sarebbe stata estranea all'installazione del materiale refrattario.
4.2. Col secondo motivo (“CIRCA L'INTERVENUTA DECADENZA”), l'appellante sosteneva che il Tribunale di Genova avrebbe errato nel ritenere provato che avesse denunciato i CP_4
(presunti) vizi entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.
Sul punto, osservava che la mail di controparte del 03.10.18, diversamente da quanto statuito Pt_1
dal primo Giudice, non sarebbe stata qualificabile come denuncia di vizi, poiché dalla stessa non sarebbe stata possibile comprendere in cosa sarebbe consistita l'eventuale responsabilità dell'odierna appellante.
Inoltre, l'originaria convenuta evidenziava che la comunicazione del 03.10.18 sarebbe intervenuta a distanza di cinque mesi dall'apposizione del materiale refrattario da parte di e che dalla mail Pt_1
inviata da al cliente finale del 25.09.18 non si sarebbe potuto desumere alcun CP_1 Pt_2
elemento di prova, stante il fatto che la stessa si sarebbe potuta riferire alla messa in funzione di forni diversi da quelli per cui è causa.
4.3. Col terzo motivo (“SULLA STATUIZIONE DELLE SPESE DI LITE DEL PRIIMO GRADO”),
l'appellante, dopo aver precisato che, in caso di accoglimento del gravame, controparte dovrà essere condannata alla restituzione della somma versata a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata (euro 6.217,59), chiedeva, nell'ipotesi di rigetto dell'impugnazione, la riforma del capo della decisione di prime cure relativo alla regolamentazione delle spese di lite, osservando che il primo Giudice avrebbe dovuto applicare i valori minimi, in considerazione del valore della controversia, escludendo la fase istruttoria, consistita nel mero scambio di memorie scritte.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.05.2024, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_1
e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
In particolare, l'appellata osservava:
• quanto al primo motivo, che la mail prodotta da controparte con comparsa di costituzione e risposta (mail / del 16/10/18, con la quale relazionava l'esponente Per_1 Per_2 Pt_1 circa l'intervento eseguito presso il cliente finale ) conterrebbe l'ammissione di Pt_2
di essere dovuta intervenire perché l'isolamento del forno sarebbe stato insufficiente;
Pt_1
che, nel caso di specie, la ragione del surriscaldamento non sarebbe stata da ricercarsi nella pressione interna del forno, bensì nell'isolamento termico dello stesso, fenomeno ascrivibile ad , che, con la realizzazione e l'installazione di un prodotto isolante inidoneo, Pt_1
avrebbe cagionato il surriscaldamento de quo;
• quanto al secondo motivo, che il Tribunale di Genova avrebbe motivatamente rigettato l'eccezione di decadenza sollevata ex adverso per presunta violazione del termine di sessanta giorni dalla scoperta dei vizi di cui all'art. 1667 c.c.;
• quanto al terzo motivo, che il primo Giudice avrebbe applicato alla fattispecie a mani lo scaglione di valore corretto e che non sarebbero sussistite ragioni per ridurre la liquidazione delle spese disposta.
6. Con ordinanza del 21.06.24, la Corte, in persona del Consigliere Istruttore, rinviava la causa all'udienza del 30.01.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
7. Con ordinanza del 31.01.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. ***
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
9. Quanto al primo motivo, vertendo la presente causa in tema di contratto di appalto d'opera, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668 comma primo pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.” (Cass. Civ., Sez. II, 29.08.18, n. 21327).
Dunque, la garanzia dovuta dall'appaltatore per i vizi dell'opera opera allorquando si riscontri la sussistenza di detti vizi, senza che sia necessario individuare con precisione quale sia stato l'errore tecnico commesso dall'appaltatore stesso nell'esecuzione del contratto, ferme le ulteriori condizioni dettate dall'art. 1667 c.c.
Nel caso di specie, è pacifico che , su commissione di abbia fornito e installato Pt_1 CP_1
del materiale refrattario sui forni di proprietà della società francese . Pt_2
Ed è parimenti incontestato che la problematica che è stata riscontrata a seguito dell'intervento di
è consistita nel fatto che la temperatura raggiunta dalle pareti esterne dei forni superava Pt_1
quella attesa.
La società Unifrax, incaricata dall'odierna appellante di effettuare verifiche tecniche in loco, ha infatti redatto una relazione in cui si legge “Come si può vedere dalle foto la fibra sulla faccia calda sembra buona. Le connessioni tra la porta di chiusura e il materiale isolante devono essere migliorate per evitare punti di picco di calore. Durante questa riparazione deve essere verificata la lana minerale.
Ho paura che i leganti organici della lana minerale siano bruciati in alcune aree e ciò possa aumentare le temperature”.
Da tali conclusioni si comprende che il calore eccessivo presente su alcune parti del rivestimento esterno dei forni deve essere messo in relazione coi materiali di isolamento delle pareti interne, ossia con la merce che aveva ordinato e che aveva fornito (cfr. docc. 4 e 10 di parte CP_1 Pt_1
attrice in primo grado).
Si osserva inoltre che la circostanza che il surriscaldamento dei forni dovesse essere imputato al materiale refrattario fornito da trova un'indiretta conferma anche nella mail inviata da Pt_1 quest'ultima società al sig. di in data 16.10.18, dove si legge che l'odierna Per_2 CP_1
appellante aveva eseguito sui forni un intervento successivo a quello di Unifrax e finalizzato a
“sigillare le fughe presenti in faccia calda” e in occasione del quale ha “installato sulle pareti laterali e di fondo due strati di materassino Insulfrax LTXD 128 sp 25 mm per un totale di 250 mm di rivestimento”.
Peraltro, come condivisibilmente affermato dal primo Giudice, nella fattispecie in esame l'unico elemento di prova di natura tecnica utilizzabile risulta essere proprio la relazione stilata dalla società
Unifrax, anche perché nessuna delle parti ha mai versato in atti alcun ulteriore relazione o documento tecnico.
Tale ultima circostanza, unitamente all'impossibilità di disporre una CTU sui macchinari de quibus, alla luce del loro stato attuale, rende non verificabile quanto allegato da con riguardo alla Pt_1
pressione interna dei forni.
In conclusione, si ritiene che gli elementi disponibili agli atti depongano nel senso che le temperature eccessive riscontrate sulle pareti esterne dei forni della società sono state causate da vizi del Pt_2
materiale refrattario fornito dalla che, quindi, non avrebbe potuto pretendere da controparte Pt_1
il pagamento del costo dell'intervento resosi necessario per rimuovere i vizi medesimi, stante la garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
10. Quanto al secondo motivo, deve anzitutto evidenziarsi che la mail inviata dal sig. di Per_2 [...]
al sig. di in data 03.10.18, diversamente da quanto sostenuto a pag. 13 CP_1 Per_1 Pt_1 dell'appello, appare tutt'altro che “generica”, giacché la stessa:
- reca nell'oggetto la dicitura “segnalazione di non conformità nostro ordine (…);
- lamenta la sussistenza di un “grave problema di sovratemperatura sulle pareti laterali esterne dei
2 forni di austenitizzazione”;
- evidenzia nel dettaglio la differenza tra la temperatura riscontrata e il “calcolo termico da Voi espresso in offerta”; - precisa che “il cliente finale non ritiene idoneo l'isolamento dei forni”;
- richiede un intervento urgente per la risoluzione urgente del problema.
Pertanto, non pare revocabile in dubbio che la suddetta mail possa essere qualificata come denuncia dei vizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c., essendo irrilevante il fatto che in essa CP_1
non abbia formulato espressamente un addebito di responsabilità a controparte per i vizi medesimi.
Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi, si osserva, preliminarmente, che l'appellante non ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha accertato che i forni per cui è causa sono stati consegnati al cliente finale nel mese di agosto 2018. Pt_2
Ora, come rilevato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie, benché il materiale refrattario sia stato installato da nel mese di maggio 2018, i vizi del materiale stesso sono rimasti occulti Pt_1
fino alla data del 01.10.2018, data in cui i forni sono stati messi in funzione.
In particolare, quest'ultima circostanza emerge dalla mail del 25.09.18, con cui ha CP_1
comunicato alla che, appunto, in data 01.10.18 sarebbero cominciati i test di funzionamento Pt_2
dei materiali.
L'appellante, a pag. 14 del proprio atto introduttivo, ha sostenuto che non vi sarebbe prova che tale mail si riferisse proprio ai forni per cui è causa.
La tesi, ad avviso di questa Corte, non merita condivisione.
Ed invero, mette conto anzitutto notare che , benché questa mail sia stata prodotta con l'atto Pt_1 di citazione dall'originaria attrice sub doc. 17, non ha mai svolto tale critica negli atti del giudizio di primo grado.
In secondo luogo, il fatto che la mail del 25.09.18 sia stata inviata con riferimento all'operazione commerciale per cui è causa appare del tutto compatibile con le tempistiche che hanno caratterizzato i rapporti tra le parti.
A tal proposito, si osserva che i forni de quibus sono stati consegnati nel mese di agosto 2018, che la mail a mezzo della quale la ha denunciato a controparte i vizi del materiale refrattario CP_1 fornito è stata inviata in data 03.10.18 e che da quest'ultima comunicazione si evince che il termine ultimo per l'approvazione della merce da parte del cliente finale sarebbe stato il 15.10.18, data a partire da cui vi sarebbe stata l'applicazione di penali contrattuali.
Pertanto, il secondo motivo è infondato. 11. Quanto al terzo motivo, si ritiene che le censure mosse dall'appellante avverso il capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite non colgano del segno.
Invero, la stessa ammette che il primo Giudice abbia individuato correttamente lo scaglione Pt_1
di riferimento della lite, ossia quello tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00, salvo dolersi del fatto che non siano stati liquidati i valori minimi in luogo di quelli medi, in ragione del fatto che il valore della causa sarebbe stato di poco superiore al minimo dello scaglione.
Al riguardo, si osserva che la presente controversia, per quanto concerne il primo grado di giudizio, presentava un moderato livello di complessità, tenuto conto della sua natura tecnica e della sostanziale impossibilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla decisione del primo Giudice di liquidare le spese di lite del procedimento di primo grado nei valori medi.
Per quanto concerne l'altra doglianza contenuta nel motivo in esame, ossia che il Tribunale di Genova avrebbe dovuto liquidare nei valori minimi almeno le spese della fase di istruttoria, si osserva, oltre a quanto appena evidenziato in punto complessità della causa, che la fase in discorso, in realtà, comprende anche la trattazione della lite che, nel caso di specie, si è svolta attraverso lo scambio delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27.03.23, n. 8561, secondo cui “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che
l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass.,
Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600)”).
In conclusione, anche il terzo motivo è infondato, sicché l'intero appello deve essere rigettato.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e applicando i valori minimi per tutte le fasi, attesa la ridotta complessità delle questioni trattate in questo grado di giudizio.
13. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, - Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 1573/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
26.06.23;
- Condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 05.02.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni