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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.7.24
DA
1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
E
2) Parte_2
nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 7 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vittuone (MI), il 29.7.2000
(anno 2000 - n.24 - Parte II - Serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...] Persona_1
, nata a [...], i l26.9.03 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.7.24 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Vittuone (MI), via Zara n.37, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa assegnata con tutto quando l'arreda e correda, ciò fino a quando la stessa non verrà venduta e il ricavato (detratte tutte le spese annesse ed il mutuo residuo, se ancora dovuto) verrà suddiviso con le seguenti modalità: 1/4 al sig. e 3/4 alla signora Pt_2 Pt_1
2. il mutuo di cui è ancora gravata la stessa abitazione, che prevede esborsi mensili di
€.900,00, continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi e ciò fino alla sua naturale scadenza;
3. , già maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, si è Per_1 trasferito a ZZ dell'LI (BO) per frequentare la Professional Aviation
Academy al fine di conseguire la licenza “EASA ATPL Frozen”, mentre , Per_2 anch'essa già maggiorenne e non economicamente autosufficiente, sta frequentando con profitto il II° anno della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Statale di pagina 2 di 7 Milano e ha scelto di continuare a vivere con la madre, pertanto, vedrà il padre quando lo desidera;
4. il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo indiretto per il Pt_2 Pt_1 mantenimento di un assegno mensile di €.500,00, che verrà corrisposto entro Per_2
il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di comparizione personale delle parti, prendendosi come base il mese precedente la citata comparizione;
5. per , invece, entrambi i genitori hanno assunto l'impegno di finanziare i suoi Per_1
studi per la parte eccedente il prestito personale (€.50.000,00 dallo stesso acquisito in qualità di studente meritevole), ovvero per la somma di €.28.000,00, della quale
€.24.000,00 già versata, mentre il saldo di €.4.000,00 verrà sostenuto al 50% tra i genitori e pagato alle scadenze indicate dalla scuola durante lo svolgimento del corso, previsto in 30 mesi. Qualora dovesse necessitare di eventuali ore di volo Per_1
aggiuntive, rispetto a quelle già finanziate dal medesimo, dal costo complessivo di
€.78.000,00, i genitori si impegnano a sostenerle al 50% tra loro;
6. il trasferimento di ad ZZ D'LI ha, altresì, comportato la necessità Per_1 di reperire un alloggio in loco, il cui canone di locazione ammonta ad €.450,00 mensili, per cui i genitori si impegnano a rimborsare al medesimo, mediante bonifico sul c.c. a lui intestato, la somma di €.350,00, ovvero €.175,00 ciascuno, e ciò fino al conseguimento della licenza, dovendo per allora lo stesso diventare economicamente autosufficiente;
7. il sig. rimborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese Pt_2 Pt_1
straordinarie sia di sia di , secondo il seguente Protocollo in Per_1 Per_2
dotazione al Tribunale di Milano, che di seguito si riassume:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di pagina 3 di 7 studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso pagina 4 di 7 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
8. il sig. rimborserà, altresì, alla signora il 50% del costo del Pt_2 Parte_1 finanziamento di complessivi €.20.000,00, contratto di comune accordo con l'Inps, scadente a Gennaio 2028, per il corso di c/o la Professional Aviation Per_1
Academy, che prevede esborsi mensili di €.453,10 e ciò fino alla sua naturale scadenza;
9. il c.c. cointestato appoggiato c/o la Banca Banco BPM sul quale è appoggiato il mutuo resterà aperto e verrà utilizzato esclusivamente per eseguire detto pagamento, per cui i coniugi si impegnano a restituire sia i bancomat sia le carte di credito nonché
i libretti di assegni del medesimo Istituto;
10. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11. le parti si danno, infine, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
12. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vittuone (MI), il 29.7.2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché all'Ufficiale dello Stato Civile di
MILANO ove l'atto è stato parimenti trascritto (atto n. 826, Parte II, Serie B)
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.7.24
DA
1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
E
2) Parte_2
nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
pagina 1 di 7 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vittuone (MI), il 29.7.2000
(anno 2000 - n.24 - Parte II - Serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...] Persona_1
, nata a [...], i l26.9.03 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.7.24 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Vittuone (MI), via Zara n.37, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa assegnata con tutto quando l'arreda e correda, ciò fino a quando la stessa non verrà venduta e il ricavato (detratte tutte le spese annesse ed il mutuo residuo, se ancora dovuto) verrà suddiviso con le seguenti modalità: 1/4 al sig. e 3/4 alla signora Pt_2 Pt_1
2. il mutuo di cui è ancora gravata la stessa abitazione, che prevede esborsi mensili di
€.900,00, continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi e ciò fino alla sua naturale scadenza;
3. , già maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, si è Per_1 trasferito a ZZ dell'LI (BO) per frequentare la Professional Aviation
Academy al fine di conseguire la licenza “EASA ATPL Frozen”, mentre , Per_2 anch'essa già maggiorenne e non economicamente autosufficiente, sta frequentando con profitto il II° anno della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Statale di pagina 2 di 7 Milano e ha scelto di continuare a vivere con la madre, pertanto, vedrà il padre quando lo desidera;
4. il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo indiretto per il Pt_2 Pt_1 mantenimento di un assegno mensile di €.500,00, che verrà corrisposto entro Per_2
il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita, a far tempo dalla data di comparizione personale delle parti, prendendosi come base il mese precedente la citata comparizione;
5. per , invece, entrambi i genitori hanno assunto l'impegno di finanziare i suoi Per_1
studi per la parte eccedente il prestito personale (€.50.000,00 dallo stesso acquisito in qualità di studente meritevole), ovvero per la somma di €.28.000,00, della quale
€.24.000,00 già versata, mentre il saldo di €.4.000,00 verrà sostenuto al 50% tra i genitori e pagato alle scadenze indicate dalla scuola durante lo svolgimento del corso, previsto in 30 mesi. Qualora dovesse necessitare di eventuali ore di volo Per_1
aggiuntive, rispetto a quelle già finanziate dal medesimo, dal costo complessivo di
€.78.000,00, i genitori si impegnano a sostenerle al 50% tra loro;
6. il trasferimento di ad ZZ D'LI ha, altresì, comportato la necessità Per_1 di reperire un alloggio in loco, il cui canone di locazione ammonta ad €.450,00 mensili, per cui i genitori si impegnano a rimborsare al medesimo, mediante bonifico sul c.c. a lui intestato, la somma di €.350,00, ovvero €.175,00 ciascuno, e ciò fino al conseguimento della licenza, dovendo per allora lo stesso diventare economicamente autosufficiente;
7. il sig. rimborserà, inoltre, alla signora il 50% delle spese Pt_2 Pt_1
straordinarie sia di sia di , secondo il seguente Protocollo in Per_1 Per_2
dotazione al Tribunale di Milano, che di seguito si riassume:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di pagina 3 di 7 studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso pagina 4 di 7 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
8. il sig. rimborserà, altresì, alla signora il 50% del costo del Pt_2 Parte_1 finanziamento di complessivi €.20.000,00, contratto di comune accordo con l'Inps, scadente a Gennaio 2028, per il corso di c/o la Professional Aviation Per_1
Academy, che prevede esborsi mensili di €.453,10 e ciò fino alla sua naturale scadenza;
9. il c.c. cointestato appoggiato c/o la Banca Banco BPM sul quale è appoggiato il mutuo resterà aperto e verrà utilizzato esclusivamente per eseguire detto pagamento, per cui i coniugi si impegnano a restituire sia i bancomat sia le carte di credito nonché
i libretti di assegni del medesimo Istituto;
10. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
11. le parti si danno, infine, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezion fatta per quanto ivi previsto;
12. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
pagina 5 di 7 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art.3, co. I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n.898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vittuone (MI), il 29.7.2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittuone (MI) affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché all'Ufficiale dello Stato Civile di
MILANO ove l'atto è stato parimenti trascritto (atto n. 826, Parte II, Serie B)
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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