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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1098/2022
all'udienza del 31 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
e , Parte_1 Parte_2
Avv.ti Benedetto Spinosa e Mara Ticconi appellanti
E
Controparte_1
Avv. Giuseppe Sigillò Massara appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9031/2021 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.4.20 le ricorrenti in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'onorevole Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore Controparte_1 di ciascuna ricorrente la somma di € 177.741,97 oltre rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.. Con le conseguenze ritenute di giustizia per le spese di lite.”. A fondamento della domanda hanno dedotto che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1739/19 del 15.4.19/28.5.19, in riforma della sentenza n. 748/15 del Tribunale di Roma, ha accertato l'esistenza di una illegittima interposizione di manodopera tra e la società cui era stato dato in appalto il servizio di call CP_1 center svolto dalle ricorrenti, e dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la e rispettivamente dal Pt_1 Pt_2 Controparte_1
14.12.2001 e dall'1.2.2001, con inquadramento nella categoria D del CCNL , CP_1 ordinando il ripristino del rapporto;
che la società le ha riammesse di fatto in servizio da metà giugno 2019, pagando loro le retribuzioni dal 17.5.19; che invece le suddette avevano diritto al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora, risalente alla notifica del ricorso (rispettivamente 20.9.07 e 1.10.07) in cui avevano chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro con per effetto CP_1 dell'illegittima interposizione di manodopera.
2. Si è costituita in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, ed eccependo comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dalle istanti.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti e le ha condannate al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice ha ritenuto maturata la prescrizione del credito azionato, relativo al periodo ottobre 2007-maggio 2019, per i seguenti motivi: i ricorsi notificati nell'ottobre 2007 erano stati dichiarati nulli e, pertanto, non potevano valere come atti di costituzione in mora ed avere efficacia interruttiva della prescrizione, né potevano sospendere il decorso della prescrizione in quanto conclusisi con una pronuncia di carattere processuale;
i ricorsi del 2007, così come il successivo del 2013, contenevano una mera riserva ad agire per le retribuzioni non potendo pertanto valere come costituzione in mora;
nei procedimenti instauratisi con tali ricorsi non poteva esserci sospensione del decorso della prescrizione perché “la sospensione ha riguardato solo i diritti oggetto dello specifico accertamento giudiziario, e non anche il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, ivi non espressamente azionate ma fatte solo oggetto di una generica riserva”.
4. Avverso tale decisione hanno proposto appello le lavoratrici soccombenti, lamentando l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. e chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle loro domande.
5. Si è costituita in giudizio la società , eccependo, in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande, ha chiesto riconoscersi l'indennità, nella misura minima, prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010.
6. La presente causa, a seguito di astensione del presidente del collegio giudicante designato, in data 25.1.2024 è stata assegnata, secondo i criteri tabellari, al presidente della v sezione lavoro.
Fissata quindi una nuova udienza di discussione, la causa è stata rinviata per l'acquisizione di note e documentazione dalle parti e all'odierna udienza è stata decisa come da separato dispositivo.
2 7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
8. Preliminarmente deve ritenersi che l'appello non sia inammissibile ex art. 434 c.p.c., atteso che le ragioni del gravame, collegate alla situazione di fatto esposta in ricorso, anche se esposte in modo non ordinato, ben si confrontano con la decisione impugnata e consentono di circoscrivere il raggio critico entro cui verificare la tenuta della gravata pronunzia.
9. Nel merito, è pacifico fra le parti che a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1739/2019 – con la quale è stata accertata l'esistenza di una illegittima interposizione di manodopera, tra e la società cui era stato dato in CP_1 appalto il servizio di call center svolto dalle ricorrenti, e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la e Pt_1 Pt_2 Controparte_1 rispettivamente dal 14.12.2001 e dall'1.2.2001, con inquadramento nella categoria D del ordinando il ripristino del rapporto – le lavoratrici siano state CP_2 riammesse in servizio da metà giugno 2019, con il pagamento delle retribuzioni dal 17.5.2019. La presente causa concerne invece il periodo pregresso (ottobre 2007-maggio 2019) e, cioè, dal momento in cui le lavoratrici hanno rivendicato, con i ricorsi del 2007, il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta (riconosciuto dalla Corte di appello con la pronuncia sopraindicata) fino al 16.5.2019.
10. Il motivo di gravame, concernente l'errata interpretazione delle norme relative alla prescrizione è fondato.
10.1. In primo luogo, deve rilevarsi che la declaratoria di nullità dei ricorsi notificati nell'ottobre del 2007 non fa venir meno l'effetto interruttivo dei termini prescrizionali il cui decorso rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità. Al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La domanda giudiziale (nella specie, relativa a controversia di lavoro) pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla;
in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.” (v. Cass. n.22238/2007). Nel caso di specie, dunque, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto ed è rimasto sospeso dall'ottobre 2007 fino alla data della sentenza della Corte di appello n. 9415/2012, per poi essere nuovamente interrotto e sospeso con il ricorso che ha portato alla sentenza n. 1739/2019 della Corte di appello di Roma;
pertanto nessuna prescrizione si è maturata per i crediti azionati nel presente giudizio.
10.2. Va infatti osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sia i ricorsi del 2007 sia quello del 2013 contengono una “espressa riserva di azionare in separata sede, anche per i medesimi titoli azionati, ogni altro diritto violato (come ad esempio l'omesso ovvero insufficiente versamento dei contributi
3 previdenziali ed espressamente per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto, nonché per il diritto a percepire le retribuzioni dalla interruzione del rapporto), valendo questo ricorso quale atto formale di messa in mora ed interruttivo di prescrizione ai sensi di legge” (cfr. allegato 1, pag.5, e allegato 2, pagg. 5 e 6, nel fascicolo di primo grado delle ricorrenti, nonché allegato 4, pag.8, nel fascicolo di primo grado della società convenuta) e, pertanto, costituiscono validi atti di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione con riferimento alle retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto di lavoro.
11. Per quanto poi concerne la doglianza relativa al pagamento delle spettanze retributive, devono richiamarsi – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le motivazioni già svolte nelle pronunce rese da questa Corte di appello in analoghe controversie.
E' stato infatti evidenziato che, con la sentenza n. 2990/2018, la Corte di cassazione, a sezioni unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in precedenza insorto, ha chiarito che, in seguito all'accertamento dell'illiceità dell'interposizione di manodopera, con ordine al datore di lavoro accertato di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro, al lavoratore compete, dalla messa in mora, non già il risarcimento del danno, ma il pagamento delle retribuzioni;
tale diritto, peraltro, sorge solo dopo la sentenza dichiarativa dell'esistenza del rapporto di lavoro tra il preteso utilizzatore e il prestatore di lavoro. Solo dopo tale pronuncia, infatti, è incontrovertibilmente certo, per il vero datore di lavoro, l'obbligo di reimmettere in servizio il lavoratore. Con la conseguenza che, solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta l'illiceità della somministrazione o l'interposizione fittizia di manodopera, può operare la regola che, se il datore di lavoro effettivo non corrisponda all'offerta delle prestazioni lavorative da parte del lavoratore, a quest'ultimo competerà comunque la retribuzione dalla messa in mora, essendosi ripristinato il sinallagma contrattuale ed essendo la mancata attuazione del rapporto sinallagmatico dovuta esclusivamente al rifiuto datoriale di reimmettere in servizio il lavoratore che, avendone titolo, offra la propria prestazione. Fino a quel momento, però, si spiega nella motivazione della sentenza della Suprema Corte, la pretesa del prestatore può avere ad oggetto soltanto il risarcimento del danno. Al riguardo le Sezioni Unite, in motivazione, hanno fatto riferimento alle argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, la quale, in tema di contratto a tempo determinato, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, della legge 183 del 2010, aveva affermato che l'indennizzo forfettario previsto da tale disposizione coprisse il solo periodo fino alla pronuncia della sentenza declaratoria della nullità del termine. Fino alla pubblicazione della stessa, infatti, competeva il risarcimento, seppur limitato dall'art. 32 all'indennizzo, senza necessità di prova dell'entità del danno. Per la Corte Costituzionale, in seguito all'accertamento giudiziale della nullità del termine, insorge il diritto alle retribuzioni e l'insorgenza di tale situazione giuridica soggettiva (diritto alle retribuzioni dopo la pubblicazione della sentenza) era decisiva al fine di superare i dubbi di costituzionalità dell'art. 32 ai sensi degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
4 Ora, secondo le Sezioni Unite, come si evince dalla motivazione della sentenza
2990/2018, fino alla declaratoria di nullità della somministrazione compete il risarcimento del danno e, in seguito all'accertamento giudiziale dell'esistenza del rapporto di lavoro con il preteso utilizzatore, il diritto alle retribuzioni.
11.1. Tanto premesso, si ritiene di poter qualificare in termini risarcitori la domanda avanzata dalle lavoratrici per il pagamento delle somme rivendicate per il periodo dall'ottobre 2007 al maggio 2019. Al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.16719/2021), secondo cui: “la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale non è, dunque, vincolato al tenore letterale della stessa o alla qualificazione giuridica che la parte ne ha fatto, con il limite, ovvio, del divieto di introdurre una questione nuova o un diverso tema di indagine (art. 113 c.p.c.; cfr., tra le molte, Cass. nn. 11805/2016; 118/2016); ed invero, laddove si sia in presenza di una mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento, come nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (v. ex plurimis, Cass. n. 13405/2015)”. 11.2. Alle ricorrenti spetta pertanto il risarcimento del danno per il periodo di estromissione dall'attività lavorativa, decorrente (come richiesto) dall'ottobre 2007 al maggio 2019. Per tale periodo, sulla base di quanto previsto dalle norme così come interpretate da consolidata giurisprudenza, spetta alle lavoratrici l'indennità omnicomprensiva di cui alla legge n. 183/2010. La Suprema Corte (v. Cass. n.17540/2014) ha infatti affermato che “In tema di somministrazione di lavoro, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione”. Il giudice di legittimità ha ritenuto di dover dare continuità “all'indirizzo giurisprudenziale manifestatosi con le sentenze n. 1148/13 e n. 13404/13 di questa S.C., che hanno ritenuto applicabile l'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 1, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. A tal fine valga, in primo luogo, l'evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, e la somministrazione di lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20 e ss. del d.lg.s. n.276/03. In secondo, si tenga presente che, trattandosi di negozi collegati, la nullità del contratto fra
5 somministratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, con l'effetto finale di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21, u.c., il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore). Ma fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore finchè si è protratto de facto ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d'un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall'art. 32, comma 5 cit., anche perchè essa è destinata - grazie all'ampia formula adoperata dal legislatore - ai "casi di conversione del contratto a tempo determinato". Si legge inoltre, nella sentenza in questione che “per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche ai processi in corso, compresi i giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia già formato il giudicato (cfr., e pluribus, Cass.
3.1.11 n. 65; Cass.
4.1.11 n. 80; Cass.
2.2.11 n. 2452)”.
11.3. Va altresì rilevato che la predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro;
inoltre, tale indennità non subisce alcuna detrazione per “aliunde perceptum”, in quanto configura una sorta di penale ex lege posta a carico del datore di lavoro, onnicomprensiva, forfetizzata per i danni causati dalla illegittima cessazione del rapporto.
11.4. Nel caso di specie, l'indennità in questione, avuto riguardo alla rilevante dimensione dell'impresa (anche per numero dei dipendenti occupati), all'anzianità di servizio delle ricorrenti al momento dell'estromissione dal lavoro (inferiore all'anno), nonché al comportamento e alle condizioni delle parti (tenuto anche conto che, dalla documentazione depositata in giudizio, risulta che le ricorrenti, dall'anno 2007, hanno svolto con consistente continuità attività lavorativa presso terzi) può determinarsi in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 12. L'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento delle domande delle lavoratrici, giustifica la compensazione per metà fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, e la condanna della società convenuta al pagamento, in favore delle ricorrenti, della restante metà delle spese.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna la società convenuta a corrispondere, a ciascuna delle appellanti, un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in misura pari a quattro mensilità
6 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi dal 28.5.2019; compensa per metà fra le appellanti e l'appellata le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in €6.864,00 per il primo grado e in € 8.600,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, e condanna l'appellata a rifondere alle appellanti la restante metà delle spese.
Roma, 31 gennaio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1098/2022
all'udienza del 31 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
e , Parte_1 Parte_2
Avv.ti Benedetto Spinosa e Mara Ticconi appellanti
E
Controparte_1
Avv. Giuseppe Sigillò Massara appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9031/2021 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.4.20 le ricorrenti in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'onorevole Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore Controparte_1 di ciascuna ricorrente la somma di € 177.741,97 oltre rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.. Con le conseguenze ritenute di giustizia per le spese di lite.”. A fondamento della domanda hanno dedotto che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1739/19 del 15.4.19/28.5.19, in riforma della sentenza n. 748/15 del Tribunale di Roma, ha accertato l'esistenza di una illegittima interposizione di manodopera tra e la società cui era stato dato in appalto il servizio di call CP_1 center svolto dalle ricorrenti, e dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la e rispettivamente dal Pt_1 Pt_2 Controparte_1
14.12.2001 e dall'1.2.2001, con inquadramento nella categoria D del CCNL , CP_1 ordinando il ripristino del rapporto;
che la società le ha riammesse di fatto in servizio da metà giugno 2019, pagando loro le retribuzioni dal 17.5.19; che invece le suddette avevano diritto al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora, risalente alla notifica del ricorso (rispettivamente 20.9.07 e 1.10.07) in cui avevano chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro con per effetto CP_1 dell'illegittima interposizione di manodopera.
2. Si è costituita in giudizio contestando la domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, ed eccependo comunque l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dalle istanti.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti e le ha condannate al pagamento delle spese di lite. Il primo giudice ha ritenuto maturata la prescrizione del credito azionato, relativo al periodo ottobre 2007-maggio 2019, per i seguenti motivi: i ricorsi notificati nell'ottobre 2007 erano stati dichiarati nulli e, pertanto, non potevano valere come atti di costituzione in mora ed avere efficacia interruttiva della prescrizione, né potevano sospendere il decorso della prescrizione in quanto conclusisi con una pronuncia di carattere processuale;
i ricorsi del 2007, così come il successivo del 2013, contenevano una mera riserva ad agire per le retribuzioni non potendo pertanto valere come costituzione in mora;
nei procedimenti instauratisi con tali ricorsi non poteva esserci sospensione del decorso della prescrizione perché “la sospensione ha riguardato solo i diritti oggetto dello specifico accertamento giudiziario, e non anche il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, ivi non espressamente azionate ma fatte solo oggetto di una generica riserva”.
4. Avverso tale decisione hanno proposto appello le lavoratrici soccombenti, lamentando l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. e chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle loro domande.
5. Si è costituita in giudizio la società , eccependo, in via CP_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c.; nel merito ha contestato la fondatezza del gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande, ha chiesto riconoscersi l'indennità, nella misura minima, prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010.
6. La presente causa, a seguito di astensione del presidente del collegio giudicante designato, in data 25.1.2024 è stata assegnata, secondo i criteri tabellari, al presidente della v sezione lavoro.
Fissata quindi una nuova udienza di discussione, la causa è stata rinviata per l'acquisizione di note e documentazione dalle parti e all'odierna udienza è stata decisa come da separato dispositivo.
2 7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
8. Preliminarmente deve ritenersi che l'appello non sia inammissibile ex art. 434 c.p.c., atteso che le ragioni del gravame, collegate alla situazione di fatto esposta in ricorso, anche se esposte in modo non ordinato, ben si confrontano con la decisione impugnata e consentono di circoscrivere il raggio critico entro cui verificare la tenuta della gravata pronunzia.
9. Nel merito, è pacifico fra le parti che a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1739/2019 – con la quale è stata accertata l'esistenza di una illegittima interposizione di manodopera, tra e la società cui era stato dato in CP_1 appalto il servizio di call center svolto dalle ricorrenti, e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e la e Pt_1 Pt_2 Controparte_1 rispettivamente dal 14.12.2001 e dall'1.2.2001, con inquadramento nella categoria D del ordinando il ripristino del rapporto – le lavoratrici siano state CP_2 riammesse in servizio da metà giugno 2019, con il pagamento delle retribuzioni dal 17.5.2019. La presente causa concerne invece il periodo pregresso (ottobre 2007-maggio 2019) e, cioè, dal momento in cui le lavoratrici hanno rivendicato, con i ricorsi del 2007, il rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta (riconosciuto dalla Corte di appello con la pronuncia sopraindicata) fino al 16.5.2019.
10. Il motivo di gravame, concernente l'errata interpretazione delle norme relative alla prescrizione è fondato.
10.1. In primo luogo, deve rilevarsi che la declaratoria di nullità dei ricorsi notificati nell'ottobre del 2007 non fa venir meno l'effetto interruttivo dei termini prescrizionali il cui decorso rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità. Al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La domanda giudiziale (nella specie, relativa a controversia di lavoro) pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla;
in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.” (v. Cass. n.22238/2007). Nel caso di specie, dunque, il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto ed è rimasto sospeso dall'ottobre 2007 fino alla data della sentenza della Corte di appello n. 9415/2012, per poi essere nuovamente interrotto e sospeso con il ricorso che ha portato alla sentenza n. 1739/2019 della Corte di appello di Roma;
pertanto nessuna prescrizione si è maturata per i crediti azionati nel presente giudizio.
10.2. Va infatti osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sia i ricorsi del 2007 sia quello del 2013 contengono una “espressa riserva di azionare in separata sede, anche per i medesimi titoli azionati, ogni altro diritto violato (come ad esempio l'omesso ovvero insufficiente versamento dei contributi
3 previdenziali ed espressamente per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto, nonché per il diritto a percepire le retribuzioni dalla interruzione del rapporto), valendo questo ricorso quale atto formale di messa in mora ed interruttivo di prescrizione ai sensi di legge” (cfr. allegato 1, pag.5, e allegato 2, pagg. 5 e 6, nel fascicolo di primo grado delle ricorrenti, nonché allegato 4, pag.8, nel fascicolo di primo grado della società convenuta) e, pertanto, costituiscono validi atti di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione con riferimento alle retribuzioni maturate fino al ripristino del rapporto di lavoro.
11. Per quanto poi concerne la doglianza relativa al pagamento delle spettanze retributive, devono richiamarsi – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le motivazioni già svolte nelle pronunce rese da questa Corte di appello in analoghe controversie.
E' stato infatti evidenziato che, con la sentenza n. 2990/2018, la Corte di cassazione, a sezioni unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in precedenza insorto, ha chiarito che, in seguito all'accertamento dell'illiceità dell'interposizione di manodopera, con ordine al datore di lavoro accertato di ripristinare la funzionalità del rapporto di lavoro, al lavoratore compete, dalla messa in mora, non già il risarcimento del danno, ma il pagamento delle retribuzioni;
tale diritto, peraltro, sorge solo dopo la sentenza dichiarativa dell'esistenza del rapporto di lavoro tra il preteso utilizzatore e il prestatore di lavoro. Solo dopo tale pronuncia, infatti, è incontrovertibilmente certo, per il vero datore di lavoro, l'obbligo di reimmettere in servizio il lavoratore. Con la conseguenza che, solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta l'illiceità della somministrazione o l'interposizione fittizia di manodopera, può operare la regola che, se il datore di lavoro effettivo non corrisponda all'offerta delle prestazioni lavorative da parte del lavoratore, a quest'ultimo competerà comunque la retribuzione dalla messa in mora, essendosi ripristinato il sinallagma contrattuale ed essendo la mancata attuazione del rapporto sinallagmatico dovuta esclusivamente al rifiuto datoriale di reimmettere in servizio il lavoratore che, avendone titolo, offra la propria prestazione. Fino a quel momento, però, si spiega nella motivazione della sentenza della Suprema Corte, la pretesa del prestatore può avere ad oggetto soltanto il risarcimento del danno. Al riguardo le Sezioni Unite, in motivazione, hanno fatto riferimento alle argomentazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, la quale, in tema di contratto a tempo determinato, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, della legge 183 del 2010, aveva affermato che l'indennizzo forfettario previsto da tale disposizione coprisse il solo periodo fino alla pronuncia della sentenza declaratoria della nullità del termine. Fino alla pubblicazione della stessa, infatti, competeva il risarcimento, seppur limitato dall'art. 32 all'indennizzo, senza necessità di prova dell'entità del danno. Per la Corte Costituzionale, in seguito all'accertamento giudiziale della nullità del termine, insorge il diritto alle retribuzioni e l'insorgenza di tale situazione giuridica soggettiva (diritto alle retribuzioni dopo la pubblicazione della sentenza) era decisiva al fine di superare i dubbi di costituzionalità dell'art. 32 ai sensi degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
4 Ora, secondo le Sezioni Unite, come si evince dalla motivazione della sentenza
2990/2018, fino alla declaratoria di nullità della somministrazione compete il risarcimento del danno e, in seguito all'accertamento giudiziale dell'esistenza del rapporto di lavoro con il preteso utilizzatore, il diritto alle retribuzioni.
11.1. Tanto premesso, si ritiene di poter qualificare in termini risarcitori la domanda avanzata dalle lavoratrici per il pagamento delle somme rivendicate per il periodo dall'ottobre 2007 al maggio 2019. Al riguardo si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.16719/2021), secondo cui: “la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale non è, dunque, vincolato al tenore letterale della stessa o alla qualificazione giuridica che la parte ne ha fatto, con il limite, ovvio, del divieto di introdurre una questione nuova o un diverso tema di indagine (art. 113 c.p.c.; cfr., tra le molte, Cass. nn. 11805/2016; 118/2016); ed invero, laddove si sia in presenza di una mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento, come nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. (v. ex plurimis, Cass. n. 13405/2015)”. 11.2. Alle ricorrenti spetta pertanto il risarcimento del danno per il periodo di estromissione dall'attività lavorativa, decorrente (come richiesto) dall'ottobre 2007 al maggio 2019. Per tale periodo, sulla base di quanto previsto dalle norme così come interpretate da consolidata giurisprudenza, spetta alle lavoratrici l'indennità omnicomprensiva di cui alla legge n. 183/2010. La Suprema Corte (v. Cass. n.17540/2014) ha infatti affermato che “In tema di somministrazione di lavoro, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione”. Il giudice di legittimità ha ritenuto di dover dare continuità “all'indirizzo giurisprudenziale manifestatosi con le sentenze n. 1148/13 e n. 13404/13 di questa S.C., che hanno ritenuto applicabile l'indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa della nullità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 1, lett. a), contratto convertito in uno a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. A tal fine valga, in primo luogo, l'evidente analogia tra il lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, e la somministrazione di lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20 e ss. del d.lg.s. n.276/03. In secondo, si tenga presente che, trattandosi di negozi collegati, la nullità del contratto fra
5 somministratore ed utilizzatore travolge anche quello fra lavoratore e somministratore, con l'effetto finale di produrre una duplice conversione, sul piano soggettivo (D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 21, u.c., il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e non più del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo determinato diventa un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore). Ma fino a quando la sentenza non accerti tale conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore finchè si è protratto de facto ha avuto caratteristiche analoghe a quelle d'un rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione meramente indennitaria prevista dall'art. 32, comma 5 cit., anche perchè essa è destinata - grazie all'ampia formula adoperata dal legislatore - ai "casi di conversione del contratto a tempo determinato". Si legge inoltre, nella sentenza in questione che “per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, si applica anche ai processi in corso, compresi i giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo di decisione non si sia già formato il giudicato (cfr., e pluribus, Cass.
3.1.11 n. 65; Cass.
4.1.11 n. 80; Cass.
2.2.11 n. 2452)”.
11.3. Va altresì rilevato che la predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro;
inoltre, tale indennità non subisce alcuna detrazione per “aliunde perceptum”, in quanto configura una sorta di penale ex lege posta a carico del datore di lavoro, onnicomprensiva, forfetizzata per i danni causati dalla illegittima cessazione del rapporto.
11.4. Nel caso di specie, l'indennità in questione, avuto riguardo alla rilevante dimensione dell'impresa (anche per numero dei dipendenti occupati), all'anzianità di servizio delle ricorrenti al momento dell'estromissione dal lavoro (inferiore all'anno), nonché al comportamento e alle condizioni delle parti (tenuto anche conto che, dalla documentazione depositata in giudizio, risulta che le ricorrenti, dall'anno 2007, hanno svolto con consistente continuità attività lavorativa presso terzi) può determinarsi in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. 12. L'esito complessivo del giudizio, con il parziale accoglimento delle domande delle lavoratrici, giustifica la compensazione per metà fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, e la condanna della società convenuta al pagamento, in favore delle ricorrenti, della restante metà delle spese.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna la società convenuta a corrispondere, a ciascuna delle appellanti, un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in misura pari a quattro mensilità
6 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione e interessi dal 28.5.2019; compensa per metà fra le appellanti e l'appellata le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in €6.864,00 per il primo grado e in € 8.600,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, e condanna l'appellata a rifondere alle appellanti la restante metà delle spese.
Roma, 31 gennaio 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
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