TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6650 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 40854/2024 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Trastevere n.309 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Luca Maraglino che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, contumace
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 9.11.2024 ed iscritto a ruolo l'11.11.2024 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto del
26.6.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.5.2023; che in data 27.6.2024 veniva notificato all' il decreto di omologa;
in data 5.7.2024 veniva trasmessa all' la modulistica CP_2 CP_2 attestante i requisiti socio economici utili ai fini della liquidazione del pagamento della prestazione riconosciuta;
che nonostante sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso ex lege all'Istituto per provvedere alla liquidazione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, ad oggi la prestazione riconosciuta non è stata pagata dall' . CP_2
Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva:” 1) Accertato in via documentale il suo diritto alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 a decorrere dal 01.05.2023 così come riconosciuto dal consulente tecnico di ufficio del procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 40362/23, ed omologato con decreto del 26.06.2024, o con la decorrenza di giustizia. 2) CONDANNARE
l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte CP_2 ricorrente dei ratei maturati e maturandi della indennità di accompagnamento di cui all' art. 1 della legge 18/80 a decorrere dal 01.05.2023, così come riconosciuto nel decreto del 26.06.2024, o di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n.
388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto;
3) con la condanna per spese e competenze secondo soccombenza da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
L' , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, CP_2 non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, con termine per note.
All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 26.9.2024 il Tribunale di
Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n 18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere con decorrenza dalla domanda amministrativa del 25.05.2023; in data 27.6.2024 è stato notificato il decreto di omologa all' ; in data 5.7.2024 è stato trasmesso all' il modello AP CP_2 CP_2
70 al fine della liquidazione della prestazione riconosciuta.
L' non si è costituito in giudizio, rinunciando a motivare la mancata erogazione della CP_2 prestazione di cui in ricorso.
Nelle note autorizzate parte ricorrente ha confermato che ad oggi non è intervenuto alcun pagamento da parte dell' . CP_2
In conseguenza deve essere dichiarato che la parte ricorrente ha diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dal 25.5.2023 e per l'effetto l' deve CP_2 essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.6.2023, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento di cui Parte_1 all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dal 25.5.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in CP_2 favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.6.2023, oltre interessi legali come per legge;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00, di cui CP_2
€ 1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi.
Roma, 9.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi