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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4824/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FERSINI Parte_1 C.F._1
MIRIAM e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Frank n. 40;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP C.F._2
GROPPELLI GIOVANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Strada Nuova n. 88;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marcignago (PV), in data
24/10/2009, (atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, modificate con note scritte per l'udienza del 10.01.2025:
“1)Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pag. 1 di 5 2)La casa ex coniugale, in via Cascina Molino Vecchio n. 3/A a Marcignago (PV) rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig;
CP
3)La sigra traslocherà entro il 15 gennaio 2025, trasferendo anche la Parte_1
residenza, presso il diverso immobile di proprietà del sig. , padre del Parte_2
ricorrente , situato nello stesso compendio della casa ex coniugale CP
(Marcignago- Cascina Molino Vecchio n. 3/D primo piano), già individuato e che sarà oggetto di specifico atto di comodato gratuito rilasciato dal proprietario alla sigra Pt_1
per il periodo di due annualità decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31.12.2026
[...]
(doc. 8 ricorso); allo scadere dei due anni la sig.ra qualora decidesse di rimanere Pt_1 presso l'abitazione occupata in forza dell'indicato comodato, avrà la possibilità fin da ora stabilita di stipulare con la proprietà regolare contratto di locazione, diversamente dovrà lasciare l'immobile entro il 31.01.2027;
4)La sigra si farà carico esclusivo dalla data del suo ingresso di ogni onere di Pt_1
sistemazione, di spese di utenze e di spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione ottenuta in comodato;
5)Le Parti, con accordo privato tra le stesse, danno atto di aver provveduto ad equa divisione dei beni mobili e suppellettili della casa ex coniugale;
6)Le condizioni economiche e reddituali di ciascuno dei coniugi consentono ai medesimi di non prevedere alcun contributo al mantenimento a favore l'uno dell'altro;
7)La figlia della coppia manterrà la propria residenza prevalente presso l'abitazione paterna;
8)Per la stessa viene disposto l'affidamento condiviso;
9)Viene inoltre determinato tra i coniugi, il regime paritario di mantenimento della minore tra madre e padre con elisione di ogni contributo a carico dell'uno o dell'altro genitore;
10)La figlia pertanto sarà accudita e mantenuta in ogni suo bisogno in regime di parità
e quindi con imputazione al 50% di ogni spesa alla stessa necessaria e con mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il tempo che la minore trascorrerà con ciascuno di essi;
11)Nello specifico viene stabilito il seguente regime di permanenza della figlia presso ciascun genitore: due fine settimana al mese alternati a
pag. 2 di 5 ciascun genitore dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola oltre due notti alla settimana (martedì e giovedì) con il padre da fine scuola fino al riaccompagno a scuola della mattina successiva . Festività Natalizie e Pasquali al 50% del tempo per ciascun genitore. La figlia potrà trascorrere con il padre e la madre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra gli ex coniugi entro il 30 giugno di ogni anno;
12)L'eventuale assegno unico INPS se dovuto sarà di competenza di ciascuno dei coniugi in ragione del 50% ;
13)Viene previsto l'addebito al 50% per ciascun coniuge delle spese straordinarie eventualmente necessarie per la minore come definite nel Protocollo Tribunale di Pavia che i ricorrenti dichiarano di avere ricevuto in copia a compendio delle qui definite condizioni (doc. 7 ricorso)
14)Entrambi i genitori si impegnano a trasferire a mani della figlia fino al raggiungimento della maggiore età della stessa (04.12.2025) la somma di € 150,00 ciascuno al mese per le necessità minute della figlia stessa . Di tale versamento dovrà essere data prova da un genitore all'altro anche attraverso versamento diretto da parte di ciascuno su carta pre-pagata in disponibilità della figlia;
15)L'autovettura tg. GE501SL , di proprietà della sigra resterà nella sua Pt_1
esclusiva disponibilità ;
16)Le Parti si rilasciano reciprocamente e rilasciano a favore della figlia minore espresso assenso all'espatrio;
17)Le parti dichiarano di non avere diverse pretese derivanti dal matrimonio e di avere regolamentato in via definitiva tutti gli aspetti economici tra loro scaturenti dall'unione, dichiarando di nulla avere più a che pretendere per tali titoli l'una dall'altro e viceversa;
18)Le spese legali della presente sono tra le parti compensate;
19)Le Parti rinunciano all'impugnazione delle emittende sentenze”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno modificato le condizioni concordate, come sopra riportate.
pag. 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della pag. 4 di 5 indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, sposati in Marcignago (PV) il giorno 24/10/2009, con atto iscritto presso
[...]
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4824/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.11.2024 da
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FERSINI Parte_1 C.F._1
MIRIAM e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Frank n. 40;
e
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP C.F._2
GROPPELLI GIOVANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Corso
Strada Nuova n. 88;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Marcignago (PV), in data
24/10/2009, (atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni, modificate con note scritte per l'udienza del 10.01.2025:
“1)Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
pag. 1 di 5 2)La casa ex coniugale, in via Cascina Molino Vecchio n. 3/A a Marcignago (PV) rimarrà nella disponibilità esclusiva del sig;
CP
3)La sigra traslocherà entro il 15 gennaio 2025, trasferendo anche la Parte_1
residenza, presso il diverso immobile di proprietà del sig. , padre del Parte_2
ricorrente , situato nello stesso compendio della casa ex coniugale CP
(Marcignago- Cascina Molino Vecchio n. 3/D primo piano), già individuato e che sarà oggetto di specifico atto di comodato gratuito rilasciato dal proprietario alla sigra Pt_1
per il periodo di due annualità decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31.12.2026
[...]
(doc. 8 ricorso); allo scadere dei due anni la sig.ra qualora decidesse di rimanere Pt_1 presso l'abitazione occupata in forza dell'indicato comodato, avrà la possibilità fin da ora stabilita di stipulare con la proprietà regolare contratto di locazione, diversamente dovrà lasciare l'immobile entro il 31.01.2027;
4)La sigra si farà carico esclusivo dalla data del suo ingresso di ogni onere di Pt_1
sistemazione, di spese di utenze e di spese relative alla manutenzione ordinaria dell'abitazione ottenuta in comodato;
5)Le Parti, con accordo privato tra le stesse, danno atto di aver provveduto ad equa divisione dei beni mobili e suppellettili della casa ex coniugale;
6)Le condizioni economiche e reddituali di ciascuno dei coniugi consentono ai medesimi di non prevedere alcun contributo al mantenimento a favore l'uno dell'altro;
7)La figlia della coppia manterrà la propria residenza prevalente presso l'abitazione paterna;
8)Per la stessa viene disposto l'affidamento condiviso;
9)Viene inoltre determinato tra i coniugi, il regime paritario di mantenimento della minore tra madre e padre con elisione di ogni contributo a carico dell'uno o dell'altro genitore;
10)La figlia pertanto sarà accudita e mantenuta in ogni suo bisogno in regime di parità
e quindi con imputazione al 50% di ogni spesa alla stessa necessaria e con mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il tempo che la minore trascorrerà con ciascuno di essi;
11)Nello specifico viene stabilito il seguente regime di permanenza della figlia presso ciascun genitore: due fine settimana al mese alternati a
pag. 2 di 5 ciascun genitore dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola oltre due notti alla settimana (martedì e giovedì) con il padre da fine scuola fino al riaccompagno a scuola della mattina successiva . Festività Natalizie e Pasquali al 50% del tempo per ciascun genitore. La figlia potrà trascorrere con il padre e la madre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordare tra gli ex coniugi entro il 30 giugno di ogni anno;
12)L'eventuale assegno unico INPS se dovuto sarà di competenza di ciascuno dei coniugi in ragione del 50% ;
13)Viene previsto l'addebito al 50% per ciascun coniuge delle spese straordinarie eventualmente necessarie per la minore come definite nel Protocollo Tribunale di Pavia che i ricorrenti dichiarano di avere ricevuto in copia a compendio delle qui definite condizioni (doc. 7 ricorso)
14)Entrambi i genitori si impegnano a trasferire a mani della figlia fino al raggiungimento della maggiore età della stessa (04.12.2025) la somma di € 150,00 ciascuno al mese per le necessità minute della figlia stessa . Di tale versamento dovrà essere data prova da un genitore all'altro anche attraverso versamento diretto da parte di ciascuno su carta pre-pagata in disponibilità della figlia;
15)L'autovettura tg. GE501SL , di proprietà della sigra resterà nella sua Pt_1
esclusiva disponibilità ;
16)Le Parti si rilasciano reciprocamente e rilasciano a favore della figlia minore espresso assenso all'espatrio;
17)Le parti dichiarano di non avere diverse pretese derivanti dal matrimonio e di avere regolamentato in via definitiva tutti gli aspetti economici tra loro scaturenti dall'unione, dichiarando di nulla avere più a che pretendere per tali titoli l'una dall'altro e viceversa;
18)Le spese legali della presente sono tra le parti compensate;
19)Le Parti rinunciano all'impugnazione delle emittende sentenze”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno modificato le condizioni concordate, come sopra riportate.
pag. 3 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della pag. 4 di 5 indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
, sposati in Marcignago (PV) il giorno 24/10/2009, con atto iscritto presso
[...]
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 20.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5