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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile -riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa AS d'RE - Presidente dott. SE RR - Consigliere istruttore dott.ssa Regina Maria Elefante - Consigliere all'esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025, celebrata nelle forme dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3618/2023 R.g. Aff. cont., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.529/2023 pronunciata il 2.1.2.2923 dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Savino in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
( ), ( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
), in proprio e quali eredi di , Controparte_3 C.F._4 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Marotta in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellati
NONCHE'
in proprio e quale erede di , Controparte_4 C.F._5 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Dante Acierno in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
CONCLUSIONI: per l'appellante, in riforma parziale della sentenza collegiale n.529/23 del 21/2/2023, Reg. gen. N. 6725/20; Rep. 901/23 del 3/3/2023, notificata in data 6/7/2023, con cui il Collegio testualmente provvedeva: “[d]ichiara la domanda improcedibile e compensa tra le parti le spese processuali”, accogliere per i motivi tutti edotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale e/o parziale riforma di detta statuizione collegiale innanzi richiamata, dichiarare la domanda proposta dagli appellati inammissibile, nulla, improcedibile e destituita in subordine di ogni fondamento, cosi come prospettata e per i motivi elencati in citazione, e non già improcedibile per la nullità della mediazione, posto che detta domanda di riduzione era di per sé nulla nelle forme prospettate, e per l'effetto, in totale riforma della richiamata sentenza collegiale n.529/23 del 21/2/2023, Reg. gen. N. 6725/20; Rep. 901/23 del 3/3/2023, notificata in data 6/7/2023, condannare gli eredi testamentari di al Persona_2 pagamento di spese e compensi di causa, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i giudizi, con attribuzione ad esso Avv. Ciro Savino, per dichiarato anticipo;
per gli appellati , e , come da comparsa di costituzione;
Controparte_1 CP_2 CP_3
per l'appellato , dichiarazione della propria estromissione dal giudizio, vinte le spese Controparte_4 del grado.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il 21.7.2023 , convenuto in riconvenzionale Parte_1 in prime cure, proponeva tempestivamente appello avverso la sentenza, indicata in oggetto, dichiarativa dell'improcedibilità ex art.5 comma 2 ultimo periodo D. Lgs. 28/2010 della domanda, proposta nei propri confronti dai fratelli consanguinei ER , e e dalla CP_1 CP_2 CP_3 madre di costoro , poi deceduta, di riduzione per lesione delle quote di legittima, Persona_1 riservate agli istanti sull'eredità relitta dal loro rispettivo padre e marito , delle Persona_2 disposizioni testamentarie del de cuius in favore del figlio e della donazione della nuda Parte_1 proprietà di alcuni immobili a questi effettuata a titolo di disponibile e per l'eventuale supero in conto di legittima, con dispensa del donatario da collazione e imputazione.
Con il primo motivo di gravame, articolato sotto tre diversi e autonomi profili, protestava l'erroneità della decisione impugnata per avere omesso di pronunciarsi in via prioritaria sulle eccezioni, di rilievo preliminare rispetto a quella di improcedibilità indotta dalla mancata regolare instaurazione, in corso di causa, della procedura di mediazione obbligatoria, di inesistenza e inammissibilità dell'avversa domanda per indeterminatezza dell'editio actionis, difetto di legittimazione attiva delle controparti e inosservanza da parte di queste della condizione, rappresentata dalla preventiva accettazione con beneficio di inventario dell'eredità loro devoluta, imposta dall'art.564 cc ai legittimari, osservando in proposito che l'accoglimento delle difese richiamate avrebbe reso improponibile in altro giudizio l'avversa pretesa per l'effetto preclusivo del decisum auspicato.
Con il secondo motivo di appello lamentava l'insufficienza della motivazione, incentrata sulla natura puramente formale del vizio del procedimento di mediazione invalidamente attivato dagli attori in riconvenzionale, addotta a giustificazione del provvedimento di compensazione integrale ex art.92 cpc delle spese di lite, il quale era stato emesso nonostante la causa fosse stata intentata in mancanza dei presupposti processuali e sostanziali necessari per promuoverla.
Chiedeva così, in riforma della sentenza gravata, dichiarare la domanda proposta dagli appellati improcedibile, inammissibile, nulla e, in subordine, destituita di ogni fondamento (sic), con vittoria di spese da distrarsi al procuratore.
Si costituivano in giudizio i germani , e eccependo in primo luogo Controparte_1 CP_2 CP_3
l'inammissibilità dell'appello, asseritamente privo di rilievi critici idonei a contestare gli argomenti posti a sostegno della decisione e basato su eccezioni non proposte in primo grado, del quale invocavano comunque, in via subordinata, il rigetto con vittoria di spese e attribuzione.
Si costituiva in giudizio anche ribadendo la propria ferma intenzione, già manifestata Controparte_4 in prime cure, di attenersi alla volontà paterna e chiedendo la propria estromissione dal giudizio con il favore delle spese del grado. Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata l'ammissibilità in rito dell'appello, rispondente ai requisiti contenutistici stabiliti dall'art.342 cpc perché corredato dalla formulazione di censure rivolte a inficiare la correttezza del processo stesso, giuridico e logico, di formazione della decisione contestata, dall'indicazione dei principi processuali di cui è stata ipotizzata la violazione e dall'illustrazione della loro incidenza sul provvedimento gravato.
Al riguardo si osserva che l'iniziativa processuale dell'appellante risulterebbe solo in parte sorretta dall'interesse ad agire in sede di impugnazione (sul punto si veda, per tutte, Cass.18366/2024) per conseguire il beneficio, giuridicamente significativo, di una pronuncia di diversa portata, a sé più favorevole, preclusiva della riproposizione in altro giudizio dell'azione di riduzione esercitata dagli antagonisti, non esaminata nel merito nel giudizio a quo.
Infatti soltanto l'eventuale declaratoria di inammissibilità derivante dal difetto di legitimatio ad causam delle controparti (così Cass.14635/2018, Cass.8693/2015 e Cass.7625/2013), rilevabile ex officio ai sensi dell'art.345 comma 2 cpc in grado di appello anche se non enunciata in primo grado dalla parte che l'abbia poi sollevata in sede di revisio prioris instantiae (Cass.6979/2025), e dall'insussistenza del presupposto processuale richiesto dall'art.564 cc sarebbe suscettibile di produrre gli effetti della cosa giudicata sostanziale.
Viceversa la nullità dell'azione ex art.164 n.4 cpc per presunta mancanza o assoluta incertezza dei suoi elementi obiettivi di identificazione, eccepita in prime cure dall'appellato all'udienza del 24.3.2021 sub specie di inesistenza, ne avrebbe determinato l'inammissibilità in rito (così Cass.16517/2023 e Cass.9798/2018), la cui statuizione pertanto non avrebbe impedito agli istanti di articolarla utilmente in una nuova causa di medesimo oggetto.
Preso atto tuttavia dell'impossibilità di porre a fondamento della decisione, per ragioni di economia processuale, la questione di mancanza di interesse ad agire in parte qua dell'appellante, non rilevata dal Consigliere istruttore ai sensi dell'art.101 comma 2 cpc né segnalata dagli appellati, in proposito si rileva che l'eventuale affermazione della invalidità radicale della domanda di riduzione, laddove non fosse stata sanata nel prosieguo del giudizio, avrebbe implicato una valutazione contenutistica dell'atto processuale asseritamente viziato, da effettuarsi in fase di trattazione, non suscettibile di essere anteposta alla verifica doverosa, in limine litis, del rispetto della condizione di procedibilità obbligatoria imposta in materia dall'art.5 D.Lgs. 28/2010, la quale deve precedere l'instaurazione del contraddittorio e viene quindi in considerazione come presupposto preliminare, da soddisfarsi già ante causam, dell'accesso stesso alla tutela giurisdizionale, negato a coloro che non abbiano esperito il mezzo stragiudiziale di risoluzione alternativa della disputa.
Invero l'inosservanza dell'obbligo preventivo di procedere alla mediazione, intesa come strumento di contenimento del contenzioso giudiziario, impedisce di esaminare tutte le tematiche, anche di mero rito, che possono insorgere nel processo.
Peraltro nel merito appare manifestamente insussistente il preteso vizio di nullità della domanda, della quale sono stati chiaramente delineati nella memoria introduttiva sia il fatto costitutivo, rappresentato dalla dedotta lesione delle quote ereditarie riservate ai legittimari istanti procurata dalla disposizione testamentaria e dalla donazione effettuata dal de cuius in favore della controparte, che il petitum mediato, consistente tanto nella dichiarazione di inefficacia in parte qua del testamento e dell'atto di liberalità traslativo della proprietà di beni il cui valore eccederebbe quello della porzione indisponibile di eredità, quanto nella conseguente reintegrazione delle quote dei legittimari, da realizzarsi necessariamente in natura o per equivalente monetario con le modalità previste dall'art.560 cc (sull'onere di allegazione posto a carico del legittimario che agisce in riduzione, tenuto soltanto a denunciare, sulla base della massa idealmente aggregata composta da relictum e donatum, una menomazione della propria quota di riserva, si veda Cass.36990/2022). Così la richiesta degli istanti di “condanna… alla restituzione del quantum oggetto della lesione della legittima… nel suo equivalente in denaro”, qualora avesse potuto rivestire valenza vincolante e non fosse stata sottoposta a emendatio ex art.183 comma 5 cpc, non avrebbe potuto integrare il prospettato vizio della domanda, il cui oggetto è stato comunque fissato in conformità a uno dei modelli legali di riferimento.
Esclusa pertanto la ricorrenza degli estremi per pronunciare in primo grado la nullità dell'azione di riduzione, per altro verso si fa presente, sul piano generale, che la contestata legittimazione processuale attiva degli istanti, da intendersi come condizione dell'azione incidente sulla valutazione della sua astratta accoglibilità, va riscontrata sul piano puramente assertivo ed è del tutto indipendente dal successivo accertamento, nel merito, dell'effettiva sussistenza e titolarità in capo alla parte del diritto da questa assunto come proprio (ex plurimis, Cass.27766/2024, Cass.18435/2023, Cass.15500/2022 e Cass.42035/2021).
Tale requisito, la cui mancanza è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass.5147/2023), difetta soltanto nei casi in cui, sulla base della stessa esposizione dei fatti addotti a sostegno della domanda, emerga che la situazione giuridica attiva vantata in giudizio non appartenga a colui che l'ha fatta valere.
Viceversa nella fattispecie l'appellante ha solo formalmente contestato la legitimatio ad causam degli attori, dei quali ha in realtà messo in dubbio la qualità di eredi del de cuius -da lui stesso esplicitamente ammessa già nel ricorso ex art.702 bis cpc introduttivo della causa principale connessa, poi separata da quella che ci occupa, intentata con domanda di condanna degli appellati, nella veste di eredi testamentari del defunto, al rimborso di un debito del loro comune autore- per non avere prodotto gli atti attestanti la loro veste di successori universali mortis causa nei rapporti già facenti capo al de cuius.
E' stata così proposta un'eccezione di difetto di titolarità del diritto controverso, del resto manifestamente infondata perché contraddetta dalle circostanze riconosciute dalla stessa parte che l'ha enunciata, la quale, investendo il merito della controversia (Cass.10435/2025, Cass.24375/2024, Cass.32814/2023 e Cass.18435/2023), non avrebbe potuto essere scrutinata dal Giudice di primo grado in via preliminare di rito.
Le considerazioni già svolte in precedenza sulla portata extraprocessuale precontenziosa e sulla conseguente natura preliminare prioritaria assunta dalla tematica, di immediata evidenza e definibilità, concernente l'omessa promozione della procedura di mediazione obbligatoria inducono a disattendere anche la tesi secondo la quale l'azione di riduzione, improcedibile per inosservanza dell'art.5 D. Lgs. 28/2010, avrebbe invece dovuto essere dichiarata inammissibile per la mancata accettazione con beneficio di inventario dell'eredità devoluta agli istanti, prescritta dall'art.564 cc come condizione per il suo esercizio nei confronti del donatario non coerede.
Inoltre neppure tale eccezione si presenta accoglibile, quanto meno prima facie, in quanto il de cuius ha dapprima pacificamente donato all'appellante beni attinti dalla quota disponibile, da ritenersi attribuiti in conto di legittima per l'eventuale supero, e poi gli ha assegnato nel testamento, secondo l'assunto degli appellati, ulteriori cespiti per integrare la quota di legittima precedentemente trasferita inter vivos.
Pertanto il donatario legittimario, avendo percepito per atto di liberalità, nella ricostruzione della vicenda operata dalle controparti, beni ereditari in anticipo sulla successione, sarebbe comunque divenuto erede del defunto indipendentemente dalla sua successiva istituzione nel negozio di ultima volontà. Così le obiezioni opposte dall'appellante sulla propria qualità di erede, nei cui confronti la pretesa di riduzione è esercitabile senza condizioni, avrebbero potuto essere risolte attraverso la valutazione dell'entità della donazione da lui ricevuta in rapporto alla massa disponibile e la verifica del contenuto del testamento, eseguendo cioè operazioni esorbitanti dallo scrutinio in limine litis, allo stato degli atti, della questione preliminare di rito derivante dalla violazione dell'art.5 D.Lgs. 28/2010, alla quale è stato correttamente attribuito rilievo prioritario e assorbente.
Infine va respinto il motivo di impugnazione volto a ottenere la riforma del capo della sentenza dichiarativo dell'integrale compensazione delle spese processuali, giustificata ex art.92 comma 2 cpc dalla novità del tema relativo all'invalidità della mediazione promossa con atto comunicato al difensore della parte e non a questa personalmente, non essendo ravvisabile una soccombenza degli attori in primo grado sulle ulteriori eccezioni preliminari proposte ex adverso.
Le spese di lite vengono liquidate di ufficio, in mancanza di note specifiche, con l'aumento ex art.4 comma 2 D.M. 55/2014 (Cass. 10367/2024) del 30% per l'assistenza legale prestata in favore dei germani , e , titolari della stessa posizione processuale. Controparte_1 CP_2 CP_3
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.529/2023 pronunciata il 2.1.2.2923 dal Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale, così provvede:
a) rigetta il gravame;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello del giudizio che Parte_1 liquida in favore di , e in complessivi € 10.614,50, di cui € Controparte_1 CP_2 CP_3
9.230,00 per compensi ed € 1.384,50 per spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione a beneficio del procuratore Avv. Nicola Marotta che ha dichiarato di averne fatto anticipo, e in favore di in complessivi € 7.475,00, di cui € 6.500,00 per compensi ed € Controparte_4
975,00 per spese generali, oltre IVA e CPA;
c) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare alla parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio il 9.10.2025.
Il Consigliere istruttore La Presidente
SE RR AS d'RE