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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 83 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MAZZONE GABRIELLA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), autodifeso;
Controparte_1 C.F._2
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 10.1.2025;
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza n. 287/2017 con cui il Giudice di Pace di Parte_1
Modica ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 325/2014 emesso a favore dell'avv. per la somma di € 3.610,18 a titolo di Controparte_1
compensi per l'assistenza prestata ai fini dell'acquisto di un immobile sito in
Modica c.da Catanzarello nell'ambito della procedura esecutiva n. 123/2010 r.g. es. del Tribunale di Ragusa, oltre interessi e spese. Il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la pretesa dell'opposto alla luce dei seguenti elementi:
- la documentazione prodotta dall'avv. dimostrerebbe l'assistenza CP_1
prestata;
- il teste avrebbe dichiarato di aver visto l'avv. Tes_1 CP_1
accompagnare il sig. per assisterlo alle operazioni di vendita di un'asta Pt_1
giudiziaria;
- la teste professionista delegato alla vendita di altro immobile sito Tes_2
in Modica c.da Violicci, avrebbe dichiarato di essere stata contattata dall'avv.
per conto del sig. per visionarlo;
e che in quell'occasione lo stesso CP_1 Pt_1
avv. le avrebbe riferito di aver accompagnato il sig. anche a vedere CP_1 Pt_1
l'immobile poi acquistato;
- il teste avrebbe dichiarato di aver ricevuto il sig. su richiesta Tes_3 Pt_1
dell'avv. per fornirgli informazioni tecniche sull'immobile di c.da CP_1
Controparte_2
- il teste , professionista delegato alla vendita dell'immobile poi Tes_4
acquistato, avrebbe dichiarato di aver ricevuto il sig. accompagnato Pt_1
dall'avv. per prendere visione della documentazione di tale immobile, e CP_1
di essere stato contattato dallo stesso avv. , dopo l'aggiudicazione, per CP_1
ottenere notizie sullo stato della procedura;
- al contrario, alcuna prova di segno contrario sarebbe emersa in giudizio, avendo la teste , figlia dell'opponente, dichiarato di aver semplicemente Pt_1
indicato al padre l'immobile poi acquistato, il che non escluderebbe l'assistenza prestata dall'avv. ; CP_1
- il quantum sarebbe corretto essendo stata la parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine.
L'appellante lamenta:
- che l'unico documento prodotto dall'appellato, ossia gli assegni emessi per il pagamento del prezzo, non dimostra alcuna attività di assistenza legale;
- l'incapacità a testimoniare del teste in quanto praticante dell'avv. Tes_1
Ottaviano, difensore dell'avv. nel procedimento di primo grado;
CP_1
- che comunque il medesimo teste avrebbe dichiarato che l'avv. CP_1
accompagnò il sig. all'asta non per avervi assistito, ma de relato actoris, in Pt_1
quanto il primo gli chiese di rispondere al telefono in sua assenza;
- che anche le dichiarazioni della teste sarebbero de relato actoris, e Tes_2
che dal verbale di sopralluogo redatto dallo stesso teste non si dà atto della presenza dell'avv. ma solo del sig. ; e che comunque la teste si CP_1 Pt_1
sarebbe limitata a dichiarare di non ricordare se l'avv. le avesse riferito di CP_1
aver ricevuto l'incarico dal sig. ; ed infine che la teste avrebbe fatto Pt_1
riferimento ad immobile diverso da quello per l'acquisto del quale l'avv. CP_1
avrebbe chiesto il compenso;
- che i capitoli 3 e 4 di controparte sarebbero inammissibili perché non specifici;
che comunque il teste avrebbe solo riferito de relato actoris che Tes_3
l'avv. le anticipò telefonicamente che le avrebbe mandato un proprio CP_1
cliente; ma di non ricordare se poi tale incontro ebbe luogo;
ed anche in tal caso il teste si sarebbe riferito ad un immobile diverso;
- parimenti inammissibili sarebbero i capitoli 9 e 10;
- che il teste , professionista delegato alla vendita dell'immobile poi Tes_4
acquistato dal sig. , ha dichiarato che quest'ultimo si recò da solo nel suo Pt_1
studio per depositare l'offerta; che il verbale di aggiudicazione di tale immobile, datato 14.3.2014 non indica la presenza dell'avv. , il che smentirebbe la CP_1
dichiarazione resa dallo stesso teste secondo cui nella medesima data egli avrebbe ricevuto presso il suo studio le parti;
né gli assegni, datati 11.4.2014, avrebbero potuto essere consegnati dall'avv. lo stesso giorno;
CP_1
- che l'immobile è stato individuato dalla figlia del sig. , e che la Pt_1
partecipazione alla procedura non richiede l'assistenza legale;
- che comunque potrebbe al più ritenersi provata una qualche attività svolta dall'avv. a favore del sig. , che di per sé non è sufficiente a far CP_1 Pt_1 sorgere il diritto al compenso, giammai il conferimento dell'incarico a ciò indispensabile;
- che il Giudice di Pace avrebbe dovuto disapplicare il parere di congruità del
COA in quanto adottato in violazione dell'art. 7 l. 241/1990 con conseguente mancanza di un presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza appellata, in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto eventualmente con riduzione del quantum.
L'avv. si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
c.p.c. avendolo l'appellante notificato due volte poi depositando solo il secondo e non il primo e ne ha comunque chiesto il rigetto.
***
L'eccezione di inammissibilità è infondata perché ciò che conta ai sensi dell'art. 348 c.p.c. è che la costituzione avvenga entro dieci giorni dalla notificazione della citazione (art. 165 c.p.c. richiamato dall'art. 347), cosa che nel caso di specie è avvenuta anche con riferimento alla prima notificazione, risalente al 29.12.2017, essendosi l'appellante costituito il 4.1.2018.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che i capitoli di prova nn. 3, 4, 5, 9 e 10 formulati dall'opposto in primo grado non violano l'art. 244 c.p.c. perché ciascuno di essi ha ad oggetto un singolo specifico avvenimento, distinto dagli altri nel tempo e nello spazio;
quelli che secondo l'appellante sarebbero singoli fatti che avrebbero dovuto essere oggetto ciascuno di un singolo capitolo non sono che circostanze di tempo e luogo o elementi di dettaglio di tali avvenimenti complessivi, e comunque sono puntualmente descritti in ciascun capitolo così da consentire al giudice di valutarne l'ammissibilità e rilevanza e al testimone di rispondere compiutamente.
I capitoli 2-5 non sono inammissibili “in quanto de relato actoris” (come l'appellante chiede, nelle conclusioni, di dichiarare) perché essi non hanno affatto ad oggetto circostanze che i testimoni avrebbero appreso dall'avv. , ma CP_1 determinate condotte di quest'ultimo da cui potrebbe desumersi l'esistenza dell'attività di assistenza di cui si discute.
Le risultanze dell'attività istruttoria svolta in primo e in secondo grado (in cui sono stati nuovamente sentiti i testi e ) possono essere così riassunte: Tes_1 Tes_4
- il teste ha dichiarato di aver ricevuto le parti presso il suo studio ai Tes_4
fini dell'acquisto all'asta dell'immobile di;
che in Parte_2
quell'occasione consegnò la documentazione richiesta;
che tale incontro avvenne prima del 14.3.2014, data in cui fu espletata la vendita;
che in tale occasione l'avv.
era presente anche se ciò non risulta dal verbale;
che invece il sig. CP_1 Pt_1
partecipò da solo ad alcune altre fasi della procedura;
- il teste ha dichiarato di essere stato contattato dall'avv. Tes_3 CP_1
che gli comunicò che gli avrebbe mandato un cliente per informarsi sull'immobile di c.da di essersi tuttavia incontrato solo con l'avv. Controparte_2
; non ha saputo ricordare se abbia poi incontrato anche il sig. ; CP_1 Pt_1
- il teste ha dichiarato di aver visto il sig. nello studio dell'avv. Tes_1 Pt_1
all'incirca nel periodo tra il novembre 2013 e il giugno 2014; in primo CP_1
grado ha anche confermato che l'avv. accompagnò il sig. alle CP_1 Pt_1
operazioni di vendita, e di esserne a conoscenza in quanto il primo gli chiese di rispondere alle telefonate in sua assenza;
in secondo grado non ha saputo ricordare la circostanza;
- il teste ha dichiarato di aver accompagnato il sig. nel gennaio Tes_5 Pt_1
del 2014 in c.da Catanzarello per visionare l'immobile e di aver svolto ulteriori accertamenti di natura tecnica edilizia relativamente a tale immobile;
- la teste , figlia dell'appellante, ha dichiarato di aver individuato Pt_1
l'immobile e che l'interesse del padre dipendeva dalla vicinanza dello stesso con la propria abitazione;
- la teste ha dichiarato di aver fatto visionare l'immobile al sig. Tes_2
, previo appuntamento concordato con l'avv. ; Pt_1 CP_1 - il teste ha dichiarato di aver ricevuto presso il proprio studio le Tes_6
parti del giudizio per avere dettagli sull'immobile di c.da Controparte_2
Da tali testimonianze emerge quindi con certezza che l'avv. svolse CP_1
attività di assistenza stragiudiziale a favore del sig. , finalizzata Pt_1
all'individuazione di un immobile da acquistare all'asta, poi individuato in quello di c.da Catanzarello, effettivamente acquistato. In particolare, può ritenersi provata sia l'attività svolta, ossia la partecipazione ad incontri coi vari soggetti coinvolti nelle procedure, sia che ciò sia avvenuto su incarico del sig. , dato che questi Pt_1
in alcune occasioni si recò a tali incontri assieme all'avv. . CP_1
Del resto, è lo stesso sig. ad ammettere di aver concordato con l'avv. Pt_1
lo svolgimento di tale attività, circostanza da cui, in assenza di prova di CP_1
un accordo di gratuità, sorge il diritto al compenso in capo al professionista.
Il fatto che alcuni testimoni abbiano fatto riferimento ad altri immobili, dunque, non smentisce la tesi dell'avv. , dato che già nel ricorso monitorio egli ha CP_1
sostenuto di aver assistito il sig. per l'acquisto di “un immobile” all'asta Pt_1
(senza specificazioni) e nella comparsa di risposta in primo grado ha esposto che la sua attività ha avuto ad oggetto il possibile acquisto di più immobili.
Nessun testimone ha riferito di fatti appresi de relato actoris. Si ha testimonianza de relato quando il teste riferisce fatti appresi non direttamente, ma in quanto narratigli da qualcun altro;
quando questo è l'attore, si ha testimonianza de relato actoris.
Quelle che l'appellante qualifica come testimonianze de relato actoris sono in realtà testimonianze dirette di fatti compiuti dall'attore (l'aver chiesto al teste di rispondere al telefono;
l'aver preso appuntamento per il sig. col Tes_1 Pt_1
teste etc.), da cui si desume lo svolgimento dell'attività a favore del Tes_2
convenuto, e non narrate dall'attore.
La circostanza che l'avv. non sia menzionato nel verbale delle operazioni CP_1
del 14.3.2014 non smentisce che lo stesso fosse presente, come dichiarato dal teste
. Infatti, l'atto pubblico attesta solo ciò la provenienza del documento dal Tes_4 pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre nulla può desumersene in ordine alle circostanze ed ai fatti che dallo stesso non risultano né positivamente né negativamente (cfr. C. 25811/2013). Pertanto, dato che l'appellante nemmeno deduce che dal verbale risulti l'assenza dell'avv. , CP_1
la sua presenza ben può essere provata liberamente, com'è stato fatto.
Del resto, lo stesso sig. ha formulato il capitolo di prova n. 6 (verbale del Pt_1
26.2.2015 del giudizio di primo grado) finalizzato a provare che fu l'appellante stesso a richiedere al professionista delegato di omettere la presenza dell'avv.
dal verbale: richiesta che presuppone tale presenza. CP_1
L'assistenza prestata dall'avv. non è smentita né dal fatto che l'immobile CP_1
sia stato riconosciuto dalla figlia del sig. ; né dal fatto che questo abbia Pt_1
partecipato a determinate attività senza l'avvocato.
Il motivo relativo all'illegittimità del parere del COA è infondato per l'assorbente ragione che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia di per sé il provvedimento amministrativo, in quanto “il privato non può limitarsi a dolersi dell'omessa comunicazione di avvio, ma deve anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione” (TAR Lombardia Milano
370/2025 Cons. Stato, 5577/2015, 3861/2013, 1056/2013, 823/2012, 679/2011,
4192/2013): non avendo l'appellante dedotto alcunché sul punto, il motivo è in ogni caso infondato.
La quantificazione operata dal COA appare peraltro corretta alla luce dell'attività prestata (in particolare della partecipazione a numerosi incontri coi vari professionisti coinvolti) in quanto assai prossima ai valori minimi previsti dal d.m.
55/2014 per l'attività stragiudiziale (€ 2160).
L'appello va quindi rigettato e l'appellante condannato a rifondere all'appellato le spese di lite. Il rigetto dell'impugnazione determina comunque, in capo a parte reclamante,
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere all'avv. le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in € 2500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002).
Ragusa, 25/03/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 83 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MAZZONE GABRIELLA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), autodifeso;
Controparte_1 C.F._2
convenuto avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 10.1.2025;
FATTO E DIRITTO
ha appellato la sentenza n. 287/2017 con cui il Giudice di Pace di Parte_1
Modica ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 325/2014 emesso a favore dell'avv. per la somma di € 3.610,18 a titolo di Controparte_1
compensi per l'assistenza prestata ai fini dell'acquisto di un immobile sito in
Modica c.da Catanzarello nell'ambito della procedura esecutiva n. 123/2010 r.g. es. del Tribunale di Ragusa, oltre interessi e spese. Il Giudice di Pace ha ritenuto fondata la pretesa dell'opposto alla luce dei seguenti elementi:
- la documentazione prodotta dall'avv. dimostrerebbe l'assistenza CP_1
prestata;
- il teste avrebbe dichiarato di aver visto l'avv. Tes_1 CP_1
accompagnare il sig. per assisterlo alle operazioni di vendita di un'asta Pt_1
giudiziaria;
- la teste professionista delegato alla vendita di altro immobile sito Tes_2
in Modica c.da Violicci, avrebbe dichiarato di essere stata contattata dall'avv.
per conto del sig. per visionarlo;
e che in quell'occasione lo stesso CP_1 Pt_1
avv. le avrebbe riferito di aver accompagnato il sig. anche a vedere CP_1 Pt_1
l'immobile poi acquistato;
- il teste avrebbe dichiarato di aver ricevuto il sig. su richiesta Tes_3 Pt_1
dell'avv. per fornirgli informazioni tecniche sull'immobile di c.da CP_1
Controparte_2
- il teste , professionista delegato alla vendita dell'immobile poi Tes_4
acquistato, avrebbe dichiarato di aver ricevuto il sig. accompagnato Pt_1
dall'avv. per prendere visione della documentazione di tale immobile, e CP_1
di essere stato contattato dallo stesso avv. , dopo l'aggiudicazione, per CP_1
ottenere notizie sullo stato della procedura;
- al contrario, alcuna prova di segno contrario sarebbe emersa in giudizio, avendo la teste , figlia dell'opponente, dichiarato di aver semplicemente Pt_1
indicato al padre l'immobile poi acquistato, il che non escluderebbe l'assistenza prestata dall'avv. ; CP_1
- il quantum sarebbe corretto essendo stata la parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine.
L'appellante lamenta:
- che l'unico documento prodotto dall'appellato, ossia gli assegni emessi per il pagamento del prezzo, non dimostra alcuna attività di assistenza legale;
- l'incapacità a testimoniare del teste in quanto praticante dell'avv. Tes_1
Ottaviano, difensore dell'avv. nel procedimento di primo grado;
CP_1
- che comunque il medesimo teste avrebbe dichiarato che l'avv. CP_1
accompagnò il sig. all'asta non per avervi assistito, ma de relato actoris, in Pt_1
quanto il primo gli chiese di rispondere al telefono in sua assenza;
- che anche le dichiarazioni della teste sarebbero de relato actoris, e Tes_2
che dal verbale di sopralluogo redatto dallo stesso teste non si dà atto della presenza dell'avv. ma solo del sig. ; e che comunque la teste si CP_1 Pt_1
sarebbe limitata a dichiarare di non ricordare se l'avv. le avesse riferito di CP_1
aver ricevuto l'incarico dal sig. ; ed infine che la teste avrebbe fatto Pt_1
riferimento ad immobile diverso da quello per l'acquisto del quale l'avv. CP_1
avrebbe chiesto il compenso;
- che i capitoli 3 e 4 di controparte sarebbero inammissibili perché non specifici;
che comunque il teste avrebbe solo riferito de relato actoris che Tes_3
l'avv. le anticipò telefonicamente che le avrebbe mandato un proprio CP_1
cliente; ma di non ricordare se poi tale incontro ebbe luogo;
ed anche in tal caso il teste si sarebbe riferito ad un immobile diverso;
- parimenti inammissibili sarebbero i capitoli 9 e 10;
- che il teste , professionista delegato alla vendita dell'immobile poi Tes_4
acquistato dal sig. , ha dichiarato che quest'ultimo si recò da solo nel suo Pt_1
studio per depositare l'offerta; che il verbale di aggiudicazione di tale immobile, datato 14.3.2014 non indica la presenza dell'avv. , il che smentirebbe la CP_1
dichiarazione resa dallo stesso teste secondo cui nella medesima data egli avrebbe ricevuto presso il suo studio le parti;
né gli assegni, datati 11.4.2014, avrebbero potuto essere consegnati dall'avv. lo stesso giorno;
CP_1
- che l'immobile è stato individuato dalla figlia del sig. , e che la Pt_1
partecipazione alla procedura non richiede l'assistenza legale;
- che comunque potrebbe al più ritenersi provata una qualche attività svolta dall'avv. a favore del sig. , che di per sé non è sufficiente a far CP_1 Pt_1 sorgere il diritto al compenso, giammai il conferimento dell'incarico a ciò indispensabile;
- che il Giudice di Pace avrebbe dovuto disapplicare il parere di congruità del
COA in quanto adottato in violazione dell'art. 7 l. 241/1990 con conseguente mancanza di un presupposto per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza appellata, in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto eventualmente con riduzione del quantum.
L'avv. si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
c.p.c. avendolo l'appellante notificato due volte poi depositando solo il secondo e non il primo e ne ha comunque chiesto il rigetto.
***
L'eccezione di inammissibilità è infondata perché ciò che conta ai sensi dell'art. 348 c.p.c. è che la costituzione avvenga entro dieci giorni dalla notificazione della citazione (art. 165 c.p.c. richiamato dall'art. 347), cosa che nel caso di specie è avvenuta anche con riferimento alla prima notificazione, risalente al 29.12.2017, essendosi l'appellante costituito il 4.1.2018.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che i capitoli di prova nn. 3, 4, 5, 9 e 10 formulati dall'opposto in primo grado non violano l'art. 244 c.p.c. perché ciascuno di essi ha ad oggetto un singolo specifico avvenimento, distinto dagli altri nel tempo e nello spazio;
quelli che secondo l'appellante sarebbero singoli fatti che avrebbero dovuto essere oggetto ciascuno di un singolo capitolo non sono che circostanze di tempo e luogo o elementi di dettaglio di tali avvenimenti complessivi, e comunque sono puntualmente descritti in ciascun capitolo così da consentire al giudice di valutarne l'ammissibilità e rilevanza e al testimone di rispondere compiutamente.
I capitoli 2-5 non sono inammissibili “in quanto de relato actoris” (come l'appellante chiede, nelle conclusioni, di dichiarare) perché essi non hanno affatto ad oggetto circostanze che i testimoni avrebbero appreso dall'avv. , ma CP_1 determinate condotte di quest'ultimo da cui potrebbe desumersi l'esistenza dell'attività di assistenza di cui si discute.
Le risultanze dell'attività istruttoria svolta in primo e in secondo grado (in cui sono stati nuovamente sentiti i testi e ) possono essere così riassunte: Tes_1 Tes_4
- il teste ha dichiarato di aver ricevuto le parti presso il suo studio ai Tes_4
fini dell'acquisto all'asta dell'immobile di;
che in Parte_2
quell'occasione consegnò la documentazione richiesta;
che tale incontro avvenne prima del 14.3.2014, data in cui fu espletata la vendita;
che in tale occasione l'avv.
era presente anche se ciò non risulta dal verbale;
che invece il sig. CP_1 Pt_1
partecipò da solo ad alcune altre fasi della procedura;
- il teste ha dichiarato di essere stato contattato dall'avv. Tes_3 CP_1
che gli comunicò che gli avrebbe mandato un cliente per informarsi sull'immobile di c.da di essersi tuttavia incontrato solo con l'avv. Controparte_2
; non ha saputo ricordare se abbia poi incontrato anche il sig. ; CP_1 Pt_1
- il teste ha dichiarato di aver visto il sig. nello studio dell'avv. Tes_1 Pt_1
all'incirca nel periodo tra il novembre 2013 e il giugno 2014; in primo CP_1
grado ha anche confermato che l'avv. accompagnò il sig. alle CP_1 Pt_1
operazioni di vendita, e di esserne a conoscenza in quanto il primo gli chiese di rispondere alle telefonate in sua assenza;
in secondo grado non ha saputo ricordare la circostanza;
- il teste ha dichiarato di aver accompagnato il sig. nel gennaio Tes_5 Pt_1
del 2014 in c.da Catanzarello per visionare l'immobile e di aver svolto ulteriori accertamenti di natura tecnica edilizia relativamente a tale immobile;
- la teste , figlia dell'appellante, ha dichiarato di aver individuato Pt_1
l'immobile e che l'interesse del padre dipendeva dalla vicinanza dello stesso con la propria abitazione;
- la teste ha dichiarato di aver fatto visionare l'immobile al sig. Tes_2
, previo appuntamento concordato con l'avv. ; Pt_1 CP_1 - il teste ha dichiarato di aver ricevuto presso il proprio studio le Tes_6
parti del giudizio per avere dettagli sull'immobile di c.da Controparte_2
Da tali testimonianze emerge quindi con certezza che l'avv. svolse CP_1
attività di assistenza stragiudiziale a favore del sig. , finalizzata Pt_1
all'individuazione di un immobile da acquistare all'asta, poi individuato in quello di c.da Catanzarello, effettivamente acquistato. In particolare, può ritenersi provata sia l'attività svolta, ossia la partecipazione ad incontri coi vari soggetti coinvolti nelle procedure, sia che ciò sia avvenuto su incarico del sig. , dato che questi Pt_1
in alcune occasioni si recò a tali incontri assieme all'avv. . CP_1
Del resto, è lo stesso sig. ad ammettere di aver concordato con l'avv. Pt_1
lo svolgimento di tale attività, circostanza da cui, in assenza di prova di CP_1
un accordo di gratuità, sorge il diritto al compenso in capo al professionista.
Il fatto che alcuni testimoni abbiano fatto riferimento ad altri immobili, dunque, non smentisce la tesi dell'avv. , dato che già nel ricorso monitorio egli ha CP_1
sostenuto di aver assistito il sig. per l'acquisto di “un immobile” all'asta Pt_1
(senza specificazioni) e nella comparsa di risposta in primo grado ha esposto che la sua attività ha avuto ad oggetto il possibile acquisto di più immobili.
Nessun testimone ha riferito di fatti appresi de relato actoris. Si ha testimonianza de relato quando il teste riferisce fatti appresi non direttamente, ma in quanto narratigli da qualcun altro;
quando questo è l'attore, si ha testimonianza de relato actoris.
Quelle che l'appellante qualifica come testimonianze de relato actoris sono in realtà testimonianze dirette di fatti compiuti dall'attore (l'aver chiesto al teste di rispondere al telefono;
l'aver preso appuntamento per il sig. col Tes_1 Pt_1
teste etc.), da cui si desume lo svolgimento dell'attività a favore del Tes_2
convenuto, e non narrate dall'attore.
La circostanza che l'avv. non sia menzionato nel verbale delle operazioni CP_1
del 14.3.2014 non smentisce che lo stesso fosse presente, come dichiarato dal teste
. Infatti, l'atto pubblico attesta solo ciò la provenienza del documento dal Tes_4 pubblico ufficiale che lo ha formato, le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre nulla può desumersene in ordine alle circostanze ed ai fatti che dallo stesso non risultano né positivamente né negativamente (cfr. C. 25811/2013). Pertanto, dato che l'appellante nemmeno deduce che dal verbale risulti l'assenza dell'avv. , CP_1
la sua presenza ben può essere provata liberamente, com'è stato fatto.
Del resto, lo stesso sig. ha formulato il capitolo di prova n. 6 (verbale del Pt_1
26.2.2015 del giudizio di primo grado) finalizzato a provare che fu l'appellante stesso a richiedere al professionista delegato di omettere la presenza dell'avv.
dal verbale: richiesta che presuppone tale presenza. CP_1
L'assistenza prestata dall'avv. non è smentita né dal fatto che l'immobile CP_1
sia stato riconosciuto dalla figlia del sig. ; né dal fatto che questo abbia Pt_1
partecipato a determinate attività senza l'avvocato.
Il motivo relativo all'illegittimità del parere del COA è infondato per l'assorbente ragione che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia di per sé il provvedimento amministrativo, in quanto “il privato non può limitarsi a dolersi dell'omessa comunicazione di avvio, ma deve anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione” (TAR Lombardia Milano
370/2025 Cons. Stato, 5577/2015, 3861/2013, 1056/2013, 823/2012, 679/2011,
4192/2013): non avendo l'appellante dedotto alcunché sul punto, il motivo è in ogni caso infondato.
La quantificazione operata dal COA appare peraltro corretta alla luce dell'attività prestata (in particolare della partecipazione a numerosi incontri coi vari professionisti coinvolti) in quanto assai prossima ai valori minimi previsti dal d.m.
55/2014 per l'attività stragiudiziale (€ 2160).
L'appello va quindi rigettato e l'appellante condannato a rifondere all'appellato le spese di lite. Il rigetto dell'impugnazione determina comunque, in capo a parte reclamante,
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere all'avv. le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in € 2500 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del
15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002).
Ragusa, 25/03/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)