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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11778/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele II n. 6 TORINO presso lo studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SUSA 35 CP_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. REGALDO GRETA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per il ricorrente: come da note conclusionali del 20/12/2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, in via istruttoria - ammettere i capitoli di prova dedotti e i documenti prodotti;
- ordinare al Sig. la CP_1 produzione in giudizio di: - dichiarazione dei redditi personale degli ultimi 3 anni;
- dichiarazioni dei redditi della Società degli ultimi tre anni;
- movimentazioni Parte_2 conti bancari e postepay personali degli ultimi tre anni;
- movimentazione conti bancari della società degli ultimi tre anni. nel merito - confermare a carico del Sig. Parte_2
un assegno mensile di € 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente CP_1 rivalutabile secondo indici ISTAT, con decorrenza da dicembre 2023 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, sino a quando questa vivrà nella casa familiare di proprietà del Sig. e quest'ultimo continuerà a provvedere al pagamento di spese CP_1 condominiali, utenze e imposte;
- porre a carico del Sig. un assegno mensile di € CP_1
1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie con decorrenza dal momento in cui la moglie cesserà di vivere nella casa familiare di proprietà del marito o comunque dal momento in cui questo cessi di provvedere al pagamento di spese condominiali, utenze e imposte. Con vittoria delle spese di lite.
Per il resistente: come da note conclusionali 19/12/2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito, IN VIA ISTRUTTORIA - dichiarare l'inammissibilità del doc. 3 prodotto dalla ricorrente, in quanto formato attraverso un accesso abusivo al sistema informatico, per le motivazioni già ampiamente esposte in comparsa di costituzione NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE • disporre l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi ivi esistenti, a favore del sig. , per i motivi di cui in atti;
• Rigettare tutte le domande CP_1 proposte dalla sig.ra ivi comprese quelle relative alle richieste di mantenimento Parte_1 formulate, sia per il figlio maggiorenne, che per il coniuge;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito, accogliesse la domanda relativa al mantenimento della sig.ra • disporre l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale, con gli arredi ivi esistenti, a favore del sig. , per i motivi di cui in CP_1 comparsa di costituzione;
• disporre un assegno di mantenimento in favore della sig.ra
da porsi a carico del sig. , pari ad euro 500,00, da corrispondersi entro il Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
IN OGNI CASO Con
pagina 2 di 8 vittoria di spese e onorari di giudizio, C.P.A., IVA, spese generali, CTU e CTP e successive occorrende
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
TORINO il 20/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO
(atto n. 579 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino, il 13/07/1999. Persona_1
Con ricorso depositato il 21/06/2023 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno CP_1 per contribuire al mantenimento di moglie e del figlio nella misura complessiva di € 1500,00 mensili (1000,00 euro per lei e 500,00 per il figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 2/9/2023 si è costituito e ha contestato la CP_1 ricostruzione in fatto di parte ricorrente;
ha domandato disporsi anzitutto sentenza parziale in punto status;
nel merito, di disporsi l'addebito alla moglie, con rigetto delle domande in punto di assegnazione della casa e contributo al figlio, e di disporsi un contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad euro 500,00.
All'udienza del 08/11/2023 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori insistendo sulla pronuncia parziale sullo status, oltre che nelle rispettive domande.
Con sentenza del 22/12/2023 era pronunciata sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc erano emessi provvedimenti provvisori.
Assunte le prove, all'udienza del 6/11/2024 il giudice delegato assegnava termini ex 473.
Bis 28 riservandosi al termine di riferire al collegio.
pagina 3 di 8 ***
Preliminarmente occorre dare atto che questo Tribunale si è già pronunciato sulla separazione personale in punto di status con sentenza del 22/12/2023.
Parimenti, occorre dare atto che le parti hanno rinunciato alla reciproca domanda sull'addebito e che la ricorrente non ha coltivato la domanda di contributo al mantenimento per il figlio . Per_1
Invece, le questioni tutt'oggi controverse sono: da un lato, il quantum del contributo al mantenimento in favore della moglie e, dall'altro, l'assegnazione della casa coniugale rivendicata dal . CP_1
Partendo proprio da quest'ultima domanda, questo Collegio non può non ribadire quanto già affermato con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc e cioè “che alcun provvedimento può essere adottato in merito all'assegnazione della casa familiare” in assenza di prole minorenne o di figlio maggiorenni ma non economicamente indipendente.
Altro non occorre aggiungere.
Con riguardo al contributo al mantenimento in favore della moglie, i provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc così dispongono: “A fronte di un matrimonio durato circa 25 anni, va anzitutto rilevato come la non lavora ed ha un'età (58) che ben difficilmente le Parte_1 consentirebbe di reinserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. Vero è che essa, durante il matrimonio, ha sempre collaborato nell'attività lavorativa del coniuge, titolare di un'agenzia immobiliare, a nulla rilevando che di questa, costituita in forma di sas, essa sia titolare – ma solo dal febbraio 2020 - di una quota nominale del 20%, non constando che tale forma di partecipazione abbia mai determinato benefici economici di sorta. È lo stesso
del resto che, sia pur sminuendone l'impegno, ammette che la moglie contribuisse CP_1 all'andamento dell'attività, e dunque, anche sotto questo aspetto, al ménage ed alla formazione del patrimonio familiare.
Il a sua volta percepisce redditi certi e più che dignitosi (imponibile 2023 di quasi CP_1
€ 18.000,00), non certo presumibilmente limitati nell'ammontare al “compenso” documentato dagli estratti conto (indicato in € 1800,00 mensili) in quanto autodeterminato
e dunque, come tale poco significativo.
Vanno tuttavia evidenziati i seguenti elementi: la vive in casa di proprietà del Parte_1 coniuge che provvede al pagamento delle utenze essendo dunque priva di oneri abitativi;
pagina 4 di 8 essa è comproprietaria di un immobile dato in locazione da cui percepisce un reddito mensile di € 530,00, non emergendo alcuna evidenza che parte del canone sia corrisposto alla sorella comproprietaria essendo essa unica titolare del contratto e, come tale, avente diritto al pagamento;
che il è gravato da un canone locatizio di € 400,00 mensili CP_1 ma non può escludersi percepisca redditi non dichiarati (cfr. doc. 14 ricorrente non contestato). In tale contesto, impregiudicata l'indagine sul tenore di vita familiare, e fermi restando gli esborsi a carico del marito relativi alla casa familiare, sembra equo fissare il contributo in € 700,00 mensili, rivalutabili”.
*
Considerato che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, questo Collegio ritiene opportuno confermare l'importo statuito con ordinanza ex art 473 bis .22 cpc, osservando quanto segue.
L'assegno al mantenimento in favore dell'altro coniuge costituisce un effetto della separazione “qualora il coniuge non abbia adeguati redditi propri” e, in forza dell'art.156
c.c. capoverso “l'entità di tale somma è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”
La norma richiede dunque un giudizio di adeguatezza, da un lato, e un giudizio di comparazione tra i redditi dei coniugi, oltre che, ad esempio, della durata del matrimonio, del tenore di vita mantenuto in costanza di vincolo, delle potenzialità reddituali, dell'età dei coniugi.
La giurisprudenza di legittimità ha in particolare precisato che “i redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge “sono quelli necessari a mantenere un tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. Sez. I
2273/2023, n 8254).
Orbene, è anzitutto emerso che le parti godevano di un tenore di vita quantomeno immune da preoccupazioni;
è infatti pacifico che i coniugi avevano l'abitudine di trascorrere periodi di vacanze estive, e, con riguardo a parte resistente, di usufruire di trattamenti per il benessere (ADR -teste di parte ricorrente Capo 1: “E' vero, io e i signori Persona_2 pagina 5 di 8 abitavamo nello stesso stabile, sul medesimo pianerottolo e quindi ero a CP_1 conoscenza del fatto che andassero in vacanza, da quando chiudevano le scuole partivano insieme, poi il marito rientrava per lavorare durante la settimana e raggiungeva la famiglia nei week end, poi verso agosto la signora rientrava per qualche giorno e ripartivano poi insieme per la Calabria, dove si trattenevano sino all'inizio della scuola;
in quelle occasione ci mettevamo d'accordo perché io controllassi la porta di casa;
a volte siamo andati a cena insieme ed un capodanno li abbiamo invitati a casa nostra e li vedevo affiatati”; cfr verbale del 6/5/2023, relazione investigativa all.14.1).
E' poi pacifico che il , unico percettore di reddito, è titolare di una agenzia CP_1 immobiliare, dagli estratti conto emergendo un reddito, come detto, “autodeterminato” di euro 1.800,00 oltre a periodici versamenti in contanti e rimborsi titoli.
A ciò si aggiunga che il mero dato contabile appare poco significativo non potendosi escludere la percezione di redditi non dichiarati (cfr. doc. 14 relazione investigativa prodotta dalla ricorrente relativamente al pagamento delle provvigioni).
Inoltre, è proprietario della casa coniugale e, attualmente, sostiene spese locatizie essendo la casa coniugale occupata dalla moglie e figlio.
Con riferimento a parte ricorrente, attualmente priva di occupazione, è emerso che ella ha collaborato nell'agenzia immobiliare.
Tale circostanza è stata in parte riconosciuta dal convenuto, ancorché ricondotta al rapporto societario (cfr. verbale del l'8.11.2023), ed è stata confermata anche dal teste che ha dichiarato “E' vero. La signora non aveva un orario fisso di entrata Tes_1
e uscita, veniva senza una regola, mediamente circa tre mezze giornate alla settimana; questo avveniva da quando sono entrato io nel 2018 fino ad un momento che non ricordo esattamente, quando ha iniziato ad esserci una rottura fra i coniugi e poi lei non è più venuta in ufficio”.
Si tratta di dichiarazioni non contraddette da altre, in primis da quelle del teste , già Tes_2 socio, in quanto riferibili ad epoca risalente.
Da ultimo, va precisato che l'unione matrimoniale, che ha avuto una durata significativa, di circa 25 anni e si è sempre retta sull'attività lavorativa del come egli stesso CP_1 ammette (“La ricorrente confida, nel tempo, di vivere totalmente a carico del sig. , CP_1 come del resto è sempre stato e come anche dopo la separazione de facto, ha
pagina 6 di 8 continuato ad essere, posto che il resistente, per mero spirito di liberalità, privandosi di molte cose per se stesso, ha continuato non solo a supportare la moglie ed il figlio, quando ne hanno avuto bisogno, ma anche ad essere onerato di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, ma abitata dalla moglie e dal figlio”) non considerando o comunque sminuendo i doveri discendenti dal vincolo allorquando allude ad un'incomprensibile “liberalità” e appellandosi ad inconferenti principi dettati, semmai, in materia di assegno divorzile.
Orbene, il duplice giudizio- giudizio di adeguatezza, da un lato, e un giudizio di comparazione – porta a confermare il contributo nella complessiva somma di euro 700,00 mensili.
Non sposta anzitutto i termini della questione la decisione di parte ricorrente di alienare
(alla comproprietaria) la quota dell'immobile da cui ricavava un introito mensile (cfr. ordinanza art. 473 bis .22 "è comproprietaria di un immobile dato in locazione da cui percepisce un reddito mensile di € 530,00, non emergendo alcuna evidenza che parte del canone sia corrisposto alla sorella comproprietaria essendo essa unica titolare del contratto
e, come tale, avente diritto al pagamento): essa infatti ne ha ricavato un corrispettivo da destinare al suo mantenimento non essendovi alcuna prova della diversa destinazione che,
a suo dire, sarebbe stata impressa alla somma ricevuta, non valendo minimamente in contrario, anzitutto perché tardivamente depositata (al pari dei documenti depositati dal convenuto con gli scritti conclusivi), la scrittura privata 15.2.2025, redatta da soggetti legati da rapporti di stretta familiarità, come in nulla significativa.
In secondo luogo, vero è che il convenuto potrebbe rientrare nella disponibilità CP_1 dell'immobile, ove vivono moglie e figlio, di cui è proprietario o sospendere i pagamenti delle utenze: non consta tuttavia che abbia intrapreso iniziative del genere salvo richiedere, come detto infondatamente, l'assegnazione della casa.
Non da ultimo sono incontrovertibili le circostanze per cui il matrimonio ha avuto una durata apprezzabile, che la moglie abbia contribuito al ménage e alla formazione del patrimonio familiare e che per essa, anche per ragioni anagrafiche, non è ragionevolmente ipotizzabile un reinserimento proficuo nel mondo del lavoro;
laddove, per contro, non consta affatto che i problemi di salute che affliggono il abbiano avuto ripercussioni CP_1 sulla sua attività lavorativa.
pagina 7 di 8 Infondata, infine, la domanda della ricorrente di determinare l'importo del contributo sulla base di un'evenienza oggi del tutto ipotetica, giustappunto il rilascio della casa.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate sia in ragione della reciproca rinuncia di alcune domande che della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DÀ ATTO che è stata pronunciata la separazione personale tra Parte_1
e sentenza del 22/12/2023.
[...] CP_1
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie l'assegno mensile di € 700,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
dott. Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11778/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
C.so Vittorio Emanuele II n. 6 TORINO presso lo studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA SUSA 35 CP_1 C.F._2
10138 TORINO presso lo studio dell'avv. REGALDO GRETA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per il ricorrente: come da note conclusionali del 20/12/2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, in via istruttoria - ammettere i capitoli di prova dedotti e i documenti prodotti;
- ordinare al Sig. la CP_1 produzione in giudizio di: - dichiarazione dei redditi personale degli ultimi 3 anni;
- dichiarazioni dei redditi della Società degli ultimi tre anni;
- movimentazioni Parte_2 conti bancari e postepay personali degli ultimi tre anni;
- movimentazione conti bancari della società degli ultimi tre anni. nel merito - confermare a carico del Sig. Parte_2
un assegno mensile di € 700,00 entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente CP_1 rivalutabile secondo indici ISTAT, con decorrenza da dicembre 2023 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, sino a quando questa vivrà nella casa familiare di proprietà del Sig. e quest'ultimo continuerà a provvedere al pagamento di spese CP_1 condominiali, utenze e imposte;
- porre a carico del Sig. un assegno mensile di € CP_1
1.500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della moglie con decorrenza dal momento in cui la moglie cesserà di vivere nella casa familiare di proprietà del marito o comunque dal momento in cui questo cessi di provvedere al pagamento di spese condominiali, utenze e imposte. Con vittoria delle spese di lite.
Per il resistente: come da note conclusionali 19/12/2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito, IN VIA ISTRUTTORIA - dichiarare l'inammissibilità del doc. 3 prodotto dalla ricorrente, in quanto formato attraverso un accesso abusivo al sistema informatico, per le motivazioni già ampiamente esposte in comparsa di costituzione NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE • disporre l'assegnazione della casa coniugale con gli arredi ivi esistenti, a favore del sig. , per i motivi di cui in atti;
• Rigettare tutte le domande CP_1 proposte dalla sig.ra ivi comprese quelle relative alle richieste di mantenimento Parte_1 formulate, sia per il figlio maggiorenne, che per il coniuge;
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito, accogliesse la domanda relativa al mantenimento della sig.ra • disporre l'assegnazione della casa Parte_1 coniugale, con gli arredi ivi esistenti, a favore del sig. , per i motivi di cui in CP_1 comparsa di costituzione;
• disporre un assegno di mantenimento in favore della sig.ra
da porsi a carico del sig. , pari ad euro 500,00, da corrispondersi entro il Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
IN OGNI CASO Con
pagina 2 di 8 vittoria di spese e onorari di giudizio, C.P.A., IVA, spese generali, CTU e CTP e successive occorrende
*
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
TORINO il 20/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO
(atto n. 579 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino, il 13/07/1999. Persona_1
Con ricorso depositato il 21/06/2023 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge.
Chiedeva quindi addebitarsi la separazione al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno CP_1 per contribuire al mantenimento di moglie e del figlio nella misura complessiva di € 1500,00 mensili (1000,00 euro per lei e 500,00 per il figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 2/9/2023 si è costituito e ha contestato la CP_1 ricostruzione in fatto di parte ricorrente;
ha domandato disporsi anzitutto sentenza parziale in punto status;
nel merito, di disporsi l'addebito alla moglie, con rigetto delle domande in punto di assegnazione della casa e contributo al figlio, e di disporsi un contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad euro 500,00.
All'udienza del 08/11/2023 comparivano personalmente le parti con i rispettivi difensori insistendo sulla pronuncia parziale sullo status, oltre che nelle rispettive domande.
Con sentenza del 22/12/2023 era pronunciata sentenza parziale sullo status.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc erano emessi provvedimenti provvisori.
Assunte le prove, all'udienza del 6/11/2024 il giudice delegato assegnava termini ex 473.
Bis 28 riservandosi al termine di riferire al collegio.
pagina 3 di 8 ***
Preliminarmente occorre dare atto che questo Tribunale si è già pronunciato sulla separazione personale in punto di status con sentenza del 22/12/2023.
Parimenti, occorre dare atto che le parti hanno rinunciato alla reciproca domanda sull'addebito e che la ricorrente non ha coltivato la domanda di contributo al mantenimento per il figlio . Per_1
Invece, le questioni tutt'oggi controverse sono: da un lato, il quantum del contributo al mantenimento in favore della moglie e, dall'altro, l'assegnazione della casa coniugale rivendicata dal . CP_1
Partendo proprio da quest'ultima domanda, questo Collegio non può non ribadire quanto già affermato con ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc e cioè “che alcun provvedimento può essere adottato in merito all'assegnazione della casa familiare” in assenza di prole minorenne o di figlio maggiorenni ma non economicamente indipendente.
Altro non occorre aggiungere.
Con riguardo al contributo al mantenimento in favore della moglie, i provvedimenti ex art. 473 bis 22 cpc così dispongono: “A fronte di un matrimonio durato circa 25 anni, va anzitutto rilevato come la non lavora ed ha un'età (58) che ben difficilmente le Parte_1 consentirebbe di reinserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. Vero è che essa, durante il matrimonio, ha sempre collaborato nell'attività lavorativa del coniuge, titolare di un'agenzia immobiliare, a nulla rilevando che di questa, costituita in forma di sas, essa sia titolare – ma solo dal febbraio 2020 - di una quota nominale del 20%, non constando che tale forma di partecipazione abbia mai determinato benefici economici di sorta. È lo stesso
del resto che, sia pur sminuendone l'impegno, ammette che la moglie contribuisse CP_1 all'andamento dell'attività, e dunque, anche sotto questo aspetto, al ménage ed alla formazione del patrimonio familiare.
Il a sua volta percepisce redditi certi e più che dignitosi (imponibile 2023 di quasi CP_1
€ 18.000,00), non certo presumibilmente limitati nell'ammontare al “compenso” documentato dagli estratti conto (indicato in € 1800,00 mensili) in quanto autodeterminato
e dunque, come tale poco significativo.
Vanno tuttavia evidenziati i seguenti elementi: la vive in casa di proprietà del Parte_1 coniuge che provvede al pagamento delle utenze essendo dunque priva di oneri abitativi;
pagina 4 di 8 essa è comproprietaria di un immobile dato in locazione da cui percepisce un reddito mensile di € 530,00, non emergendo alcuna evidenza che parte del canone sia corrisposto alla sorella comproprietaria essendo essa unica titolare del contratto e, come tale, avente diritto al pagamento;
che il è gravato da un canone locatizio di € 400,00 mensili CP_1 ma non può escludersi percepisca redditi non dichiarati (cfr. doc. 14 ricorrente non contestato). In tale contesto, impregiudicata l'indagine sul tenore di vita familiare, e fermi restando gli esborsi a carico del marito relativi alla casa familiare, sembra equo fissare il contributo in € 700,00 mensili, rivalutabili”.
*
Considerato che la causa può essere decisa senza necessità di istruttoria, questo Collegio ritiene opportuno confermare l'importo statuito con ordinanza ex art 473 bis .22 cpc, osservando quanto segue.
L'assegno al mantenimento in favore dell'altro coniuge costituisce un effetto della separazione “qualora il coniuge non abbia adeguati redditi propri” e, in forza dell'art.156
c.c. capoverso “l'entità di tale somma è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”
La norma richiede dunque un giudizio di adeguatezza, da un lato, e un giudizio di comparazione tra i redditi dei coniugi, oltre che, ad esempio, della durata del matrimonio, del tenore di vita mantenuto in costanza di vincolo, delle potenzialità reddituali, dell'età dei coniugi.
La giurisprudenza di legittimità ha in particolare precisato che “i redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge “sono quelli necessari a mantenere un tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. Sez. I
2273/2023, n 8254).
Orbene, è anzitutto emerso che le parti godevano di un tenore di vita quantomeno immune da preoccupazioni;
è infatti pacifico che i coniugi avevano l'abitudine di trascorrere periodi di vacanze estive, e, con riguardo a parte resistente, di usufruire di trattamenti per il benessere (ADR -teste di parte ricorrente Capo 1: “E' vero, io e i signori Persona_2 pagina 5 di 8 abitavamo nello stesso stabile, sul medesimo pianerottolo e quindi ero a CP_1 conoscenza del fatto che andassero in vacanza, da quando chiudevano le scuole partivano insieme, poi il marito rientrava per lavorare durante la settimana e raggiungeva la famiglia nei week end, poi verso agosto la signora rientrava per qualche giorno e ripartivano poi insieme per la Calabria, dove si trattenevano sino all'inizio della scuola;
in quelle occasione ci mettevamo d'accordo perché io controllassi la porta di casa;
a volte siamo andati a cena insieme ed un capodanno li abbiamo invitati a casa nostra e li vedevo affiatati”; cfr verbale del 6/5/2023, relazione investigativa all.14.1).
E' poi pacifico che il , unico percettore di reddito, è titolare di una agenzia CP_1 immobiliare, dagli estratti conto emergendo un reddito, come detto, “autodeterminato” di euro 1.800,00 oltre a periodici versamenti in contanti e rimborsi titoli.
A ciò si aggiunga che il mero dato contabile appare poco significativo non potendosi escludere la percezione di redditi non dichiarati (cfr. doc. 14 relazione investigativa prodotta dalla ricorrente relativamente al pagamento delle provvigioni).
Inoltre, è proprietario della casa coniugale e, attualmente, sostiene spese locatizie essendo la casa coniugale occupata dalla moglie e figlio.
Con riferimento a parte ricorrente, attualmente priva di occupazione, è emerso che ella ha collaborato nell'agenzia immobiliare.
Tale circostanza è stata in parte riconosciuta dal convenuto, ancorché ricondotta al rapporto societario (cfr. verbale del l'8.11.2023), ed è stata confermata anche dal teste che ha dichiarato “E' vero. La signora non aveva un orario fisso di entrata Tes_1
e uscita, veniva senza una regola, mediamente circa tre mezze giornate alla settimana; questo avveniva da quando sono entrato io nel 2018 fino ad un momento che non ricordo esattamente, quando ha iniziato ad esserci una rottura fra i coniugi e poi lei non è più venuta in ufficio”.
Si tratta di dichiarazioni non contraddette da altre, in primis da quelle del teste , già Tes_2 socio, in quanto riferibili ad epoca risalente.
Da ultimo, va precisato che l'unione matrimoniale, che ha avuto una durata significativa, di circa 25 anni e si è sempre retta sull'attività lavorativa del come egli stesso CP_1 ammette (“La ricorrente confida, nel tempo, di vivere totalmente a carico del sig. , CP_1 come del resto è sempre stato e come anche dopo la separazione de facto, ha
pagina 6 di 8 continuato ad essere, posto che il resistente, per mero spirito di liberalità, privandosi di molte cose per se stesso, ha continuato non solo a supportare la moglie ed il figlio, quando ne hanno avuto bisogno, ma anche ad essere onerato di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, ma abitata dalla moglie e dal figlio”) non considerando o comunque sminuendo i doveri discendenti dal vincolo allorquando allude ad un'incomprensibile “liberalità” e appellandosi ad inconferenti principi dettati, semmai, in materia di assegno divorzile.
Orbene, il duplice giudizio- giudizio di adeguatezza, da un lato, e un giudizio di comparazione – porta a confermare il contributo nella complessiva somma di euro 700,00 mensili.
Non sposta anzitutto i termini della questione la decisione di parte ricorrente di alienare
(alla comproprietaria) la quota dell'immobile da cui ricavava un introito mensile (cfr. ordinanza art. 473 bis .22 "è comproprietaria di un immobile dato in locazione da cui percepisce un reddito mensile di € 530,00, non emergendo alcuna evidenza che parte del canone sia corrisposto alla sorella comproprietaria essendo essa unica titolare del contratto
e, come tale, avente diritto al pagamento): essa infatti ne ha ricavato un corrispettivo da destinare al suo mantenimento non essendovi alcuna prova della diversa destinazione che,
a suo dire, sarebbe stata impressa alla somma ricevuta, non valendo minimamente in contrario, anzitutto perché tardivamente depositata (al pari dei documenti depositati dal convenuto con gli scritti conclusivi), la scrittura privata 15.2.2025, redatta da soggetti legati da rapporti di stretta familiarità, come in nulla significativa.
In secondo luogo, vero è che il convenuto potrebbe rientrare nella disponibilità CP_1 dell'immobile, ove vivono moglie e figlio, di cui è proprietario o sospendere i pagamenti delle utenze: non consta tuttavia che abbia intrapreso iniziative del genere salvo richiedere, come detto infondatamente, l'assegnazione della casa.
Non da ultimo sono incontrovertibili le circostanze per cui il matrimonio ha avuto una durata apprezzabile, che la moglie abbia contribuito al ménage e alla formazione del patrimonio familiare e che per essa, anche per ragioni anagrafiche, non è ragionevolmente ipotizzabile un reinserimento proficuo nel mondo del lavoro;
laddove, per contro, non consta affatto che i problemi di salute che affliggono il abbiano avuto ripercussioni CP_1 sulla sua attività lavorativa.
pagina 7 di 8 Infondata, infine, la domanda della ricorrente di determinare l'importo del contributo sulla base di un'evenienza oggi del tutto ipotetica, giustappunto il rilascio della casa.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate sia in ragione della reciproca rinuncia di alcune domande che della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DÀ ATTO che è stata pronunciata la separazione personale tra Parte_1
e sentenza del 22/12/2023.
[...] CP_1
DISPONE che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie l'assegno mensile di € 700,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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