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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in C.SO TORINO 35/5 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MODENA MARCELLO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in C.SO TORINO 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO ANNA MARIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/10/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 22/07/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 25/10/2012 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre. Le scelte educative, scolastiche e di salute relative ai minori verranno sempre previamente condivise. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, sempre rispettando gli impegni dei bambini.
Il padre potrà avere con sé i gli come segue:
- venerdì all'uscita da scuola il padre andrà a prendere i bambini, che staranno con lui anche il sabato e la domenica successivi:
- il lunedì li riaccompagnerà per l'ingresso a scuola;
- il giovedì successivo li andrà a prendere a scuola e pernotteranno presso di lui;
- il venerdì successivo li riaccompagnerà per l'ingresso a scuola;
- il martedì successivo li andrà a prendere a scuola pernotteranno da lui e il mercoledì successivo li riaccompagnerà per l'ingresso a scuola.
- il resto dei giorni i bambini staranno con la mamma. Il venerdì si inizia nuovamente il ciclo.
- durante le festività natalizie e staranno una settimana con la mamma e una con il Per_1 Per_2 papà da concordare in base alle chiusure scolastiche comprensivo di Natale o 31 dicembre, in modo alternato;
- domenica e lunedì di Pasqua alternato;
i ponti e le altre Festività seguono il criterio dell'alternanza;
- per le vacanze estive, da comunicarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, il papà potrà tenere con sé e quindici giorni anche continuativi. Per_1 Per_2
Fatti salvi ulteriori accordi tra i Genitori durante il periodo estivo per aumentare i giorni di permanenza presso il padre.
3) L'immobile, già casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% pro indiviso, sito in
Genova, C.so Torino 35/5, resta assegnato alla signora che vi continuerà a vivere con i figli Pt_1
e ivi residenti;
la signora dichiara che nessun'altra persona tranne se stessa Per_1 Per_2 Pt_1
e i figli e potrà convivere stabilmente ne risiedere presso l'immobile a lei assegnato Per_1 Per_2 di cui sopra;
4) Le parti provvederanno in modo diretto al mantenimento di e , pertanto non Per_1 Per_2 viene disposto nessun assegno a favore dell'altro quale contributo al mantenimento dei figli;
le spese extra saranno suddivise, previo accordo, al 50% come da verbale del Tribunale di Genova del settembre 2016, le detrazioni saranno suddivise al 50%;
5) I genitori concordano che e pratichino almeno uno sport ciascuno;
Per_1 Per_2
6) Le parti dichiarano che il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese di abbigliamento determinate forfettariamente in complessivi Euro 800,00 annui per entrambi i figli (€ 400,00 cadauno)
e previa esibizione degli scontrini, in particolare concordando previamente le spese per i capi di abbigliamento più costosi;
7) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere in via reciproca a nessun titolo e/o ragione anche mai fatti valere prima.
8) Le parti si autorizzano sin d'ora al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli e Per_1
o di altro documento valido per l'espatrio. Per_2
9) Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 671, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Merlino Claudia Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in C.SO TORINO 35/5 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MODENA MARCELLO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in C.SO TORINO 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO ANNA MARIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19/9/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/10/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 22/07/2021 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 25/10/2012 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e collocazione prevalente presso la madre. Le scelte educative, scolastiche e di salute relative ai minori verranno sempre previamente condivise. Per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, sempre rispettando gli impegni dei bambini.
Il padre potrà avere con sé i gli come segue:
- venerdì all'uscita da scuola il padre andrà a prendere i bambini, che staranno con lui anche il sabato e la domenica successivi:
- il lunedì li riaccompagnerà per l'ingresso a scuola;
- il giovedì successivo li andrà a prendere a scuola e pernotteranno presso di lui;
- il venerdì successivo li riaccompagnerà per l'ingresso a scuola;
- il martedì successivo li andrà a prendere a scuola pernotteranno da lui e il mercoledì successivo li riaccompagnerà per l'ingresso a scuola.
- il resto dei giorni i bambini staranno con la mamma. Il venerdì si inizia nuovamente il ciclo.
- durante le festività natalizie e staranno una settimana con la mamma e una con il Per_1 Per_2 papà da concordare in base alle chiusure scolastiche comprensivo di Natale o 31 dicembre, in modo alternato;
- domenica e lunedì di Pasqua alternato;
i ponti e le altre Festività seguono il criterio dell'alternanza;
- per le vacanze estive, da comunicarsi possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, il papà potrà tenere con sé e quindici giorni anche continuativi. Per_1 Per_2
Fatti salvi ulteriori accordi tra i Genitori durante il periodo estivo per aumentare i giorni di permanenza presso il padre.
3) L'immobile, già casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% pro indiviso, sito in
Genova, C.so Torino 35/5, resta assegnato alla signora che vi continuerà a vivere con i figli Pt_1
e ivi residenti;
la signora dichiara che nessun'altra persona tranne se stessa Per_1 Per_2 Pt_1
e i figli e potrà convivere stabilmente ne risiedere presso l'immobile a lei assegnato Per_1 Per_2 di cui sopra;
4) Le parti provvederanno in modo diretto al mantenimento di e , pertanto non Per_1 Per_2 viene disposto nessun assegno a favore dell'altro quale contributo al mantenimento dei figli;
le spese extra saranno suddivise, previo accordo, al 50% come da verbale del Tribunale di Genova del settembre 2016, le detrazioni saranno suddivise al 50%;
5) I genitori concordano che e pratichino almeno uno sport ciascuno;
Per_1 Per_2
6) Le parti dichiarano che il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese di abbigliamento determinate forfettariamente in complessivi Euro 800,00 annui per entrambi i figli (€ 400,00 cadauno)
e previa esibizione degli scontrini, in particolare concordando previamente le spese per i capi di abbigliamento più costosi;
7) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere in via reciproca a nessun titolo e/o ragione anche mai fatti valere prima.
8) Le parti si autorizzano sin d'ora al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli e Per_1
o di altro documento valido per l'espatrio. Per_2
9) Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 671, Parte 1, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba